Atto n. 162
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO -
PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta
ordinaria del
8 NOVEMBRE 2004
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via
Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: BARBARO Grazia,
BOSSO Giovanni, CACCIAPUOTI Francesco, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio,
DEL BIANCO Marianna, DELLE FAVE Maria Grazia, DEMARIE Stefania, DOMINESE
Stefano, ENRICI BELLOM Maura, FARANO Nicola, FAZZONE Davide, FERRARI Giorgio,
FRA Laura Maria, , LAVOLTA Enzo, MOLINARO Aldo, POLLINI Alfredo, PUGLISI Ettore,
QUAGLIA Laura, RABELLINO Renzo, VALLE Mauro, VIGNALE Gian Luca, ZACCURI
Rocco.
In totale n. 24 Consiglieri
Risulta assente per
giustificati motivi il Consigliere: GAI Giorgio.
Con l'assistenza del
Segretario Stefano GELLATO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del
giorno:
C. 4 PARERE - (artt.43 e 44 del Regolamento sul Decentramento) avente
ad oggetto “Approvazione Testo Unico delle norme regolanti il procedimento
amministrativo, semplificazione, partecipazione e trasparenza dell’Azione
Amministrativa".
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE TESTO UNICO DELLE NORME REGOLANTI IL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA"
Il Presidente Guido ALUNNO riferisce
.Con nota del 20 settembre
2004, n.prot.005302, il Servizio Centrale Consiglio Comunale ha richiesto alla
Circoscrizione di esprimere il parere di competenza ai sensi degli artt.43 e 44
del Regolamento del Decentramento in merito alla “Approvazione Testo Unico
delle norme regolanti il procedimento amministrativo, semplificazione,
partecipazione e trasparenza dell’Azione Amministrativa".
Con la Legge 142/1990, riforma delle autonomie locali, ai Comuni, tra
l’altro, è stata conferita autonomia statuaria e
regolamentare.
Tale autonomia, è stata gradualmente ampliata dalla
legislazione successiva di riforma della Pubblica Amministrazione e di
decentramento autonomistico, ed ha trovato piena consacrazione:
- nel Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali
– D.Lgs.267/2000 che, all’articolo 7 ha stabilito che la
potestà regolamentare dei Comuni e delle Provincie si eserciti in tutte
le materie di propria competenza;
- con la riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con Legge
Costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, la quale ha dato valenza appunto
costituzionale sia all’autonomia statuaria (“I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri
statuti........”– articolo 114 Cost.), sia all’autonomia
regolamentare (“I Comuni, le Provincie e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione
e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite” – articolo 117
Cost.).
Vista la rilevanza assunta dalla potestà
regolamentare degli Enti Locali, rilevanza che peraltro si è accresciuta
anche a seguito del processo già ricordato di ampliamento
dell’autonomia di Comuni e Province a causa della scelta di accentuare in
senso federalista l’ordinamento della Repubblica, è parso
necessario, al Segretario Generale della Città, procedere ad una
rivisitazione dei regolamenti attualmente in vigore allo scopo di:
- verificare la necessarietà e l’attualità delle norme
vigenti;
- predisporre le eventuali proposte di modifica laddove fossero ritenute
opportune per garantire il miglior raggiungimento dell’obiettivo della
buona amministrazione, ovvero la conformità a sopravvenute leggi, o altre
disposizioni di fonte gerarchicamente superiore.
In tale lavoro
è stata avvertita la necessità, soprattutto per facilitarne
l’utilizzo, di predisporre nel contempo testi unici di regolamenti
normanti materie tra loro strettamente connesse.
Particolare importanza,
vista la valenza che assumono per i cittadini, sono i regolamenti che
disciplinano le disposizioni attuative della normativa, legislativa e statuaria,
in materia di procedimento amministrativo, semplificazione, partecipazione e
trasparenza dell’azione amministrativa.
Materie queste di grande
rilevanza perché unificate dal rappresentare fondamentali tutele e
garanzie per i cittadini, singoli ed associati, nel rapporto con la Pubblica
Amministrazione, nonché la possibilità per gli stessi di
intervenire nella formazione dell’attività
amministrativa.
La Città di Torino, peraltro, si è dotata
nel corso degli anni, di testi regolamentari normanti le materie suddette,
secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale. Tali Regolamenti
sono:
- il Regolamento sulla documentazione amministrativa relativa alle
dichiarazioni temporaneamente sostitutive (n. 174), approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale del 30 maggio 1989 (mecc.1989 06775/14);
- il Regolamento sul Difensore Civico (n. 194), approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale del 27 aprile 1992 (mecc.1992 03895/49) e successivamente
modificato con deliberazione del 14 ottobre 2003 (mecc.2002 07565/002);
- il Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi (n.200),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 marzo 1994
(n.mecc.1994 00897/02);
- il Regolamento delle modalità procedurali per istanze, petizioni e
proposte di deliberazione di iniziativa popolare (n. 203), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 ottobre 1994 (n.mecc.1994
07255/02);
- il Regolamento sui termini e responsabili dei procedimenti amministrativi
(n. 216), approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 26 aprile 1995
(n.mecc.1994 08979/04);
- il Regolamento del Referendum Comunale (n. 285), approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale del 24 luglio 2003 (n.mecc.2003
05061/002).
L’esame dei testi suddetti ha evidenziato
come, sia per l’evoluzione normativa sviluppatasi, (soprattutto a far
parte dal 1990), sia a seguito dell’esperienza concreta di applicazione
dei medesimi, fosse necessario, ovvero opportuno, apportare loro modifiche,
anche rilevanti.
Tali modifiche hanno riguardato i seguenti
istituti:
PARTECIPAZIONE
Oltre alla semplificazione delle modalità di presentazione delle
istanze e delle petizioni al Sindaco, è stato regolamentato il diritto di
tribuna, attualmente esistente nella prassi e solo enunciato nel Regolamento del
Consiglio Comunale.
PROCEDIMENTO
In particolare, si segnalano le innovazioni in materia di:
Tra i principi informatori della
Legge 241, l’articolo 2 prevede l’obbligo di concludere il
procedimento in tempi prefissati, prescrivendo che ogni procedimento debba
essere concluso mediante l’adozione di provvedimento espresso, entro un
termini determinato dalle singole Amministrazioni o, in difetto, entro 30 giorni
dall’inizio del procedimento. Le nuove norme, hanno confermato che i tempi
conclusivi (intermedi e complessivi) del procedimento sono individuati per
ciascun procedimento con deliberazione della Giunta Comunale. A tal fine, previo
monitoraggio dei procedimenti, sono state aggiornate le relative schede dei
procedimenti, che dovranno essere successivamente approvate con deliberazione
dell’organo esecutivo.
L’avvio del procedimento comporta da
parte dell’Amministrazione procedente la necessità di individuarne
il responsabile. La proposta di nuova norma regolamentare prevede
l’individuazione dei responsabili in ragione della natura del
provvedimento (mono o plurisettoriale), fermo restando che sarà cura
delle singole Divisioni, Servizi e Settori individuare i nominativi dei singoli
responsabili (e renderli pubblici con mezzi idonei).
ACCESSO
Merita segnalare tra le innovazioni apportate la migliore regolamentazione
dell’accesso ai sensi della legislazione vigente, prevedendo
- sia l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi di quanto previsto
dalla Legge 241/1990, per i soggetti portatori di un interesse giuridicamente
rilevante;
- sia l’accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni in
possesso dell’Amministrazione, per tutti i cittadini, così come
impone agli Enti Locali l’articolo 10 del D.
Lgs.267/2000.
Si è inoltre provveduto ad aggiornare gli
allegati “A” e “B” del regolamento precedente
individuanti (anche se non in via esclusiva) alcuni tipologie di documenti per i
quali è previsto, rispettivamente il diniego o il differimento
dell’accesso.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La regolamentazione ha privilegiato la disciplina delle dichiarazioni
sostitutive, che costituiscono l’innovazione più significativa in
materia di semplificazione amministrativa nel rapporto
cittadini/amministrazione. Si evidenzia che sono stati disciplinati
dettagliatamente i controlli da effettuare sulle suddette dichiarazioni, anche
con particolare riferimento alla regolarizzazione, alla decadenza del beneficio
e alla responsabilità penale del dichiarante.
DIFENSORE CIVICO
Oltre ad alcune modifiche di dettaglio, è previsto che in caso di
decesso, decadenza, revoca, dimissioni, impedimento permanente o temporaneo del
Difensore Civico, le sue funzioni siano svolte dal Difensore Civico Provinciale,
con le modalità da apposita convenzione. Per quanto riguarda invece la
disciplina in merito ai Referendum consultivo ed abrogativo, preso atto che il
regolamento attualmente vigente è stato riformulato nel luglio 2003, e
verificato che non esistono novità legislative in materia, non è
stata apportata alcuna modifica.
Successivamente, per le motivazioni espresse
in premessa, si è provveduto a redigere un Testo Unico (allegato 1)
delle norme regolamentari in esame.
Tale Testo Unico, allo scopo di
raccogliere utili contributi, in data 27 aprile 2004 è stato trasmesso
dal Segretario Generale al Presidente del Consiglio Comunale ed ai componenti il
Comitato di Direzione della struttura organizzativa della Città. Il
Presidente del Consiglio Comunale, in data 17 maggio 2004, ha a sua volta
trasmesso il Testo Unico al Vicepresidente ed ai Capigruppo del Consiglio
Comunale, invitandoli a proporre eventuali modifiche.
A seguito delle
osservazioni ricevute, si è provveduto a introdurre alcune innovazioni al
testo originario.
La proposta di deliberazione in oggetto è stata
illustrata nella riunione dei Capigruppo l’11 ottobre 2004.
Tutto
ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. mecc.
1996 04113/49 del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i
provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei
Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le
modalità.
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
- di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di
deliberazione avente per oggetto “Approvazione Testo Unico delle norme
regolanti il procedimento amministrativo, semplificazione, partecipazione e
trasparenza dell’Azione Amministrativa".
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:24
VOTANTI: 23
VOTI FAVOREVOLI:23
VOTI
CONTRARI://
ASTENUTI:1 (Bosso)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di
deliberazione avente per oggetto “Approvazione Testo Unico delle norme
regolanti il procedimento amministrativo, semplificazione, partecipazione e
trasparenza dell’Azione Amministrativa".