Servizio Centrale Consiglio Comunale

n. ord. 18
2004 09075/002

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 FEBBRAIO 2005
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA. MODIFICHE. APPROVAZIONE.

   Proposta del Presidente Marino.

   Con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 novembre 1994 (mecc. 9406158/11) esecutiva dal 5 dicembre 1994 è stato approvato il Regolamento di Toponomastica.

   In seguito a mutate esigenze operative da parte della Commissione costituita dai Capigruppo Consiliari e dagli uffici che si trovano a mediare le esigenze che si verificano sul territorio che ultimamente ha subito grandi modificazioni di tipo urbanistico, si rende necessario procedere a modifiche del Regolamento di Toponomastica che viene proposto in una nuova versione estesa anche alla numerazione civica (articolo 11).

   Prima di esaminare brevemente le modifiche proposte è doveroso ricordare che l’inserimento della numerazione civica nella regolamentazione permetterà agli uffici di operare con mezzi più consoni (ordinanze) in sostituzione degli inviti finora recapitati e spesso disattesi, potendo inoltre esercitare il potere sostitutivo con addebito di spesa al cittadino-operatore inadempiente.

   Le ulteriori modifiche proposte risultano frutto dell’esperienza maturata dalla Commissione formata dai Capigruppo nell’affrontare le problematiche che si sono evidenziate successivamente all’approvazione del Regolamento del 1994 e che rendono necessario il recepimento di norme che permettano un’azione più incisiva ed immediata.

   In particolare sono stati riscritti l’articolo 1 specificando le competenze nell’ambito delle quali sarà chiamata a pronunciarsi la Commissione, l’articolo 5 riguardante le funzioni consultive, l’articolo 8 relativo alle attuazioni delle deliberazioni della Giunta Comunale, l’articolo 9 afferente le lapidi e i cippi, l’articolo 10 che adegua il Regolamento alla normativa prevista per la denominazione di edifici scolastici, il già citato articolo11, l’articolo 12 che prevede le sanzioni e le misure ripristinatorie e l’articolo 13 riguardante le norme transitorie e finali.

   Modificazioni riguardano anche i restanti articoli che sono stati riscritti in modo da aumentare l’operatività della Commissione e degli uffici.

   Tutto ciò premesso,

IL PRESIDENTE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Visto lo Statuto della Città;

   Visti i pareri dei Consigli Circoscrizionali;

   Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano, di approvare la nuova versione del Regolamento di Toponomastica e numerazione civica allegato alla presente deliberazione (all. 1 bis - n. ), della quale è parte integrante.

E' intervenuto il Presidente Marino, il cui intervento è inserito nel processo verbale della seduta del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, oltre al Sindaco Chiamparino, i Consiglieri Borsano, Castronovo, Costa, Gabri, Gallo Francesco, Ghiglia, Lospinuso, Mina, Rosso, Salti e Troiano.

Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:
                                                                       PRESENTI                           33
Si astiene il Consigliere Altea.
                                                                       ASTENUTI                            1
                                                                       VOTANTI                            32
                                                                       VOTI FAVOREVOLI          32
                                                                       VOTI CONTRARI                 /

Per l'esito della votazione che precede, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale

DELIBERA

1)   di approvare la nuova versione del Regolamento di Toponomastica e numerazione civica allegato alla presente deliberazione (allegato 1 bis), della quale è parte integrante;

2)   di revocare il Regolamento di Toponomastica (n. 205) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 novembre 1994 (mecc. 9406158/11) esecutiva dal 5 dicembre 1994;

3)   di dare atto che i pareri delle Circoscrizioni 1, 2, 4, 6, 7, 9 e 10 sono favorevoli (all. 2-8 - nn. ), mentre non hanno espresso parere le restanti Circoscrizioni.

Presidente - in considerazione dell'urgenza che la deliberazione testé approvata produca subito i suoi effetti, propongo che la deliberazione stessa sia dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, quarto comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di legge.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, oltre al Sindaco Chiamparino, i Consiglieri Borsano, Castronovo, Costa, Gabri, Gallo Francesco, Ghiglia, Lospinuso, Mina, Rosso, Salti e Troiano.

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:
                                                                       PRESENTI                           33
Si astiene il Consigliere Altea.
                                                                       ASTENUTI                            1
                                                                       VOTANTI                            32
                                                                       VOTI FAVOREVOLI          32
                                                                       VOTI CONTRARI                 /

Si dà atto che, ai sensi del disposto dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento. Viene dato inoltre atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.


Articolo 1 - Competenze Commissione Comunale Toponomastica

1.   Ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto del Comune di Torino, le denominazioni di strade, aree, edifici ed altre strutture la cui intitolazione compete al Comune e la collocazione di monumenti, lapidi e cippi commemorativi ed analoghi manufatti a ricordo collocati in spazi ed aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico, o comunque prospicienti le aree di circolazione di cui all’articolo 41 del D.P.R. 3 maggio 1989 n. 223 anche se apposti su edifici o manufatti di proprietà privata, è deliberata dalla Giunta Comunale previo parere conforme o su proposta della Commissione Comunale per la Toponomastica.

2.   A tal fine la commissione è periodicamente informata dagli uffici preposti in ordine alle strade, aree, edifici o strutture per le quali è necessario procedere ad intitolazione.

Articolo 2 - Composizione della Commissione

1.   La Commissione Comunale per la Toponomastica è costituita dalla Conferenza dei Capigruppo del Consiglio Comunale, in riunioni appositamente convocate.

Fanno altresì parte della Commissione, a titolo consultivo, i seguenti soggetti:
-   il Rettore dell’Università o suo designato;
-   il Rettore del Politecnico o suo designato;
-   il Presidente dell’accademia delle scienze o suo designato;
-   il Presidente della Deputazione di Storia Patria o suo designato;
-   per le denominazioni di cui al primo comma dell’articolo 5, il Presidente della Circoscrizione interessata alla specifica intitolazione.

2.   Alle riunioni della Commissione partecipano il Segretario Generale o un suo delegato, il Dirigente del Settore Amministrativo Statistica, il Direttore dell’Archivio Storico.

3.   Alle riunioni della Commissione è invitato il Sindaco.

4.   Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un Funzionario dell’apposito ufficio del Settore Statistica.

Articolo 3 - Convocazioni

1.   La convocazione della Commissione è inviata ai suoi componenti dal Presidente del Consiglio Comunale almeno sette giorni prima della data della riunione e deve contenere l’ordine del giorno dei lavori.

2.   Per la validità della riunione è richiesto il numero legale previsto per la validità delle sedute della Conferenza dei Capigruppo.

Articolo 4 - Decisioni

1.   Le proposte sono approvate dalla Commissione se ottengono il voto favorevole di membri della Conferenza dei Capigruppo i quali, in ragione della consistenza dei rispettivi Gruppi rappresentino i due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati.

2.   Dei pronunciamenti della Commissione viene redatto verbale sintetico contenente il risultato della votazione ed i pareri espressi dai componenti esterni alla Conferenza dei Capigruppo. Le proposte ed i pareri trasmessi alla Giunta devono essere corredati dal relativo verbale.

Articolo 5 - Funzioni d’iniziativa

1.   La Commissione può proporre alla Giunta l’espressa indicazione della denominazione e della strada, area, edificio od altra struttura da intitolare.

2.   Qualora la Giunta Comunale accolga la proposta procede conformemente adottando la deliberazione prevista dall’articolo 1.

3.   Nel caso la Giunta Comunale non intenda accogliere la proposta di intitolazione formulata dalla Commissione il Sindaco ne dà adeguata motivazione alla Commissione stessa e richiede ad essa una nuova proposta entro venti giorni.

4.   Su tale ultima proposta la Giunta è tenuta a provvedere in conformità.

Articolo 6 - Funzioni consultive

1.   La Commissione è tenuta a pronunciarsi, sulle segnalazioni della Giunta Comunale in merito a strade, aree, edifici, ed altre strutture per le quali è necessario procedere all’intitolazione, entro 45 giorni dalla segnalazione. Qualora la Commissione non provveda nei termini la Giunta procede autonomamente attingendo del registro di cui al successivo articolo 7 ovvero attivando la procedura di cui al comma successivo.

2.   La Commissione è altresì, tenuta a pronunciarsi, entro novanta giorni, sulle proposte di intitolazione ad essa sottoposte da:
a)   il Presidente del Consiglio Comunale
b)   il Sindaco;
c)   un componente del Consiglio Comunale;
d)   un componente della Giunta Comunale;
e)   un Consiglio di Circoscrizione;
f)   una Associazione iscritta nel Registro previsto dallo Statuto;
g)   almeno 800 cittadini, con le modalità previste dallo Statuto per le petizioni al Consiglio Comunale.

3.   Le proposte possono fare riferimento a specifiche strade, aree o strutture da intitolare, ovvero avere carattere di genericità.

4.   Il Presidente informa comunque la Commissione delle proposte avanzate da altri soggetti e può richiedere il pronunciamento della Commissione stessa.

5.   La Commissione, esprimendo il proprio parere sulle proposte formulate ai sensi del precedente comma 2, può decidere:
-   l’accoglimento, con conseguente trasmissione alla Giunta per le determinazioni di competenza.
-   l’inserimento nel registro di cui all’articolo 7.
-   il rigetto.

6.   Del parere espresso e della eventuale decisione assunta dalla Giunta è data tempestiva comunicazione ai proponenti.

7.   Qualora la Commissione non si pronunci entro il termine previsto o non si determini la maggioranza prevista dall’articolo 4 per l’accoglimento o per l’inserimento nel Registro, la proposta si intende respinta.

Articolo 7 - Registro delle denominazioni

1.   E’ istituito il Registro delle denominazioni, nel quale sono raccolte ed archiviate le intitolazioni che la Commissione ha deciso di inserire, ai sensi del precedente articolo 6, comma 5.

Articolo 8 - Deroghe

1.   Per l’intitolazione a personalità per le quali non è ancora decorso il termine decennale prescritto, dovrà essere richiesta l’autorizzazione prevista dalla Legge 1188 del 23 giugno 1927.

Articolo 9 - Attuazione

1.   Le intitolazioni dopo essere state deliberate dalla Giunta Comunale e dopo i relativi adempimenti sono attuate entro 60 giorni dalla conclusione dell’iter procedimentale.

2.   Le inaugurazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio Comunale dandone comunicazione all’Assessore competente.

3.   La denominazione del protendimento di vie esistenti è disposta, sentito il parere del Presidente, dagli uffici competenti ed è successivamente comunicata alla Commissione.

Articolo 10 - Lapidi e Cippi

1.   La posa di lapidi e cippi commemorativi o analoghi manufatti a ricordo, posti lungo il sedime pubblico o in vista di esso, nei parchi o nei giardini deve essere autorizzata dalla Commissione Toponomastica.

2.   L’ubicazione e la tipologia sono concordate con il competente Ufficio Tecnico della Viabilità e Traffico.

Articolo 11 - Edifici scolastici

1.   Il parere sulle intitolazioni di edifici scolastici di competenza della Commissione Toponomastica ai sensi della Circolare Ministeriale 12 novembre 1980 n. 313 è demandato alla Presidenza della Commissione secondo i criteri generali stabiliti dalla stessa.

Articolo 12 - Numerazione civica

1.   L’apposizione della numerazione civica principale, secondaria, delle scale è disposta dal Settore Statistica con apposite ordinanze dirigenziali.

Articolo 13 - Sanzioni e misure ripristinatorie

1.   Per l’inottemperanza di quanto disposto con l’ordinanza emessa in attuazione dell’articolo 12 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da 80 Euro a 500 Euro. In tale caso, il Comune provvede alla corretta indicazione della numerazione civica addebitandone alla proprietà dell’immobile la relativa spesa, ai sensi dell’articolo 10, secondo comma, della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e dell’articolo 43, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

2.   Per la violazione di quanto previsto dall’articolo 10 del presente regolamento si applicano le sanzioni pecuniarie previste per le occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche dall’articolo 20 del codice della strada, ovvero dall’articolo 18 del regolamento comunale di polizia urbana. A dette violazioni consegue, rispettivamente, la sanzione accessoria dell’obbligo di rimuovere le opere abusive ovvero la rimozione d’ufficio con addebito delle spese al responsabile del fatto.

3.   Per l’accertamento delle violazioni di cui al presente articolo il Settore Statistica segnala gli inadempimenti e gli abusi riscontrati al Corpo di polizia municipale per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie. Le corrispondenti misure accessorie e ripristinatorie sono attuate dal Settore Statistica.

Articolo 14 - Norme transitorie e finali

1.   La sanatoria per l’apposizione di lapidi e denominazioni di sedimi non autorizzate conformemente alle disposizioni regolamentari, è deliberata dalla Giunta Comunale, su proposta della Commissione Toponomastica, entro 1 anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento.

2.   Al fine di non generare confusione di sedimi sulla denominazione dei toponimi è vietata l’attribuzione di intitolazioni a personaggi il cui cognome sia già stato attribuito ad altro sedime viario ricordato nell’onomastica cittadina. In alternativa può essere attribuito un sedime (giardini, parchi), che non comporti l’attribuzione di numerazione civica.

3.   I termini previsti dal presente regolamento sono sospesi nei periodi compresi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio. Sono altresì sospesi, in caso di turno elettorale per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale, nel periodo compreso tra l’indizione dei comizi elettorali e la prima seduta del Consiglio medesimo.