Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 165
2004 08881/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  6 DICEMBRE 2004
(proposta dalla G.C. 9 novembre 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO "FALCHERA VECCHIA" SITO IN STRADA ABBADIA DI STURA N. 9 LIMITATAMENTE ALL'AREA DI TIRO CON L'ARCO ALL'ASSOCIAZIONE ARCIERI IUVENILIA.

     Proposta dell'Assessore Montabone.  

     Con deliberazione del 20 maggio 2003 (mecc. 2003 03388/89), esecutiva dal 5 giugno 2003, il Consiglio di Circoscrizione n. 6 ha approvato l'iter procedurale per la concessione in gestione sociale dell’impianto sportivo Falchera Vecchia limitatamente all’area di tiro con l’arco, sito in strada Abbadia di Stura n. 9, la cui consistenza attuale è di n. 1 campo di tiro con l’arco, locale ad uso ufficio-magazzino-servizi e un parcheggio.

     Con deliberazione del 3 luglio 2003 (mecc. 2003 05071/89), esecutiva dal 4 luglio 2003, il Consiglio di Circoscrizione n. 6 ha approvato lo schema di bando di concessione, e con determinazione dirigenziale n. 95 del 14 luglio 2003, (mecc. 2003 05680/89), esecutiva dal 23 luglio 2003, è stata nominata la Commissione tecnica secondo la procedura prevista dalla deliberazione (mecc. 9410962/10) che ha individuato l'Associazione Arcieri Iuvenilia quale concessionaria per la gestione dell'impianto sportivo in oggetto.

     Con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione n. 6 del 10 marzo 2004 (mecc. 2004 01499/89) esecutiva dall’11 marzo 2004, è stata approvata la proposta di concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo sito in strada Abbadia di Stura n. 9 a favore dell'Associazione Arcieri Iuvenilia con sede in Torino, corso Sebastopoli n. 35, C.F. 97605050018 rappresentata dal Presidente signora Enrica Carmen Garetto, per la durata di 9 anni e ad un canone di Euro 864,00 annui IVA inclusa, ponendo tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria, straordinaria e tutte le utenze a carico del concessionario, secondo lo schema di disciplinare approvato e allegato alla presente deliberazione (all.1 - n.                     ).

     Esaminata la proposta del Consiglio di Circoscrizione n. 6, vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), esecutiva dal 10 marzo 1995, si ritiene opportuno assegnare la gestione sociale dell’impianto in oggetto, con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione, all’Associazione Arcieri Iuvenilia con sede in Torino, corso Sebastopoli n. 35, C.F. 97605050018, alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente atto.

     Si stabilisce un canone annuo di Euro 864,00 IVA inclusa ed una durata di 7 anni tenendo conto dei lavori di miglioria proposti dall'Associazione Arcieri Iuvenilia che ammontano ad Euro 19.980,00, oltre I.V.A., come risulta dal preventivo di spesa e dal progetto organizzativo e gestionale allegati alla presente deliberazione.

     L'Associazione in particolare dovrà provvedere a realizzare:
-    opere di adeguamento normativo per lo svolgimento dell’attività;
-    nuove opere elettriche;
-    nuovi piantamenti di aree verdi e alberate.

     Tutte le spese relative alle utenze,  nonché la tassa raccolta rifiuti saranno interamente a carico del concessionario che dovrà installare appositi contatori per la rilevazione dei consumi; l’impianto termico non è previsto in quanto trattasi di attività che si svolge dal mese di marzo al mese di ottobre.

     La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico del concessionario nei limiti previsti dall'art. 13 della convenzione allegata.

     Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

     Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

     Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
     favorevole sulla regolarità tecnica;
     favorevole sulla regolarità contabile;

     Con voti unanimi, espressi in forma palese;   

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)     di assegnare in gestione sociale l'impianto sportivo di proprietà comunale, sito in strada Abbadia di Stura n. 9, all’Associazione Arcieri Iuvenilia con sede in Torino, corso Sebastopoli n. 35, C.F. 97605050018 rappresentata dal Presidente signora Enrica Carmen Garetto, nata a Torino il 12 luglio 1951 e residente a Torino in via Borgone n. 9 (C.F. GRT NCC 51L52 L219C) alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente atto, per un periodo di anni 7 a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata;

2)     di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2 - n.                   ) con l’Associazione Arcieri Iuvenilia alle condizioni ivi contenute;

3)     l'Associazione Arcieri Iuvenilia dovrà realizzare i lavori di miglioria dell'impianto sportivo, come descritti nel progetto presentato (all. 3 - n.                            ).
Il corrispettivo annuo determinato in Euro 864,00 IVA inclusa dovrà essere versato in un'unica rata anticipata  al Cassiere della Circoscrizione n. 6. Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi. Sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle utenze, la tassa raccolta rifiuti, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria nei limiti di quanto stabilito dall'art. 13 della convenzione in allegato. L’impianto termico non è previsto in quanto trattasi di attività che si svolge dal mese di marzo al mese di ottobre. Il concessionario dovrà provvedere a volturare tutte le utenze a contatore a proprio carico, entro trenta giorni dalla data di stipula della convenzione.
E’ altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.
La Città, pertanto, potrà ridefinire, con il concessionario l’importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del c.c. con preavviso di almeno 3 mesi in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui all’art. 13 dell’allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dal Settore competente.    


Emendamento all'allegato 2 - Convenzione:

A pagina 3, articolo 5 - Finalità sociali, quarta riga del primo capoverso, la parola "gioco" è sostituita dalla seguente: "tiro".