Divisione Funzioni
Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport
n.
ord. 165
2004 08881/010
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO "FALCHERA VECCHIA" SITO IN STRADA ABBADIA DI STURA N. 9 LIMITATAMENTE ALL'AREA DI TIRO CON L'ARCO ALL'ASSOCIAZIONE ARCIERI IUVENILIA.
Proposta dell'Assessore Montabone.
Con deliberazione del 20 maggio 2003 (mecc. 2003 03388/89), esecutiva dal 5 giugno 2003, il Consiglio di Circoscrizione n. 6 ha approvato l'iter procedurale per la concessione in gestione sociale dellimpianto sportivo Falchera Vecchia limitatamente allarea di tiro con larco, sito in strada Abbadia di Stura n. 9, la cui consistenza attuale è di n. 1 campo di tiro con larco, locale ad uso ufficio-magazzino-servizi e un parcheggio.
Con deliberazione del 3 luglio 2003 (mecc. 2003 05071/89), esecutiva dal 4 luglio 2003, il Consiglio di Circoscrizione n. 6 ha approvato lo schema di bando di concessione, e con determinazione dirigenziale n. 95 del 14 luglio 2003, (mecc. 2003 05680/89), esecutiva dal 23 luglio 2003, è stata nominata la Commissione tecnica secondo la procedura prevista dalla deliberazione (mecc. 9410962/10) che ha individuato l'Associazione Arcieri Iuvenilia quale concessionaria per la gestione dell'impianto sportivo in oggetto.
Con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione n. 6 del 10 marzo 2004 (mecc. 2004 01499/89) esecutiva dall11 marzo 2004, è stata approvata la proposta di concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo sito in strada Abbadia di Stura n. 9 a favore dell'Associazione Arcieri Iuvenilia con sede in Torino, corso Sebastopoli n. 35, C.F. 97605050018 rappresentata dal Presidente signora Enrica Carmen Garetto, per la durata di 9 anni e ad un canone di Euro 864,00 annui IVA inclusa, ponendo tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria, straordinaria e tutte le utenze a carico del concessionario, secondo lo schema di disciplinare approvato e allegato alla presente deliberazione (all.1 - n. ).
Esaminata la proposta del Consiglio di Circoscrizione n. 6, vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), esecutiva dal 10 marzo 1995, si ritiene opportuno assegnare la gestione sociale dellimpianto in oggetto, con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione, allAssociazione Arcieri Iuvenilia con sede in Torino, corso Sebastopoli n. 35, C.F. 97605050018, alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente atto.
Si stabilisce un canone annuo di Euro 864,00 IVA inclusa ed una durata di 7 anni tenendo conto dei lavori di miglioria proposti dall'Associazione Arcieri Iuvenilia che ammontano ad Euro 19.980,00, oltre I.V.A., come risulta dal preventivo di spesa e dal progetto organizzativo e gestionale allegati alla presente deliberazione.
L'Associazione
in particolare dovrà provvedere a realizzare:
- opere di adeguamento normativo per lo
svolgimento dellattività;
- nuove opere elettriche;
- nuovi piantamenti di aree verdi e alberate.
Tutte le spese relative alle utenze, nonché la tassa raccolta rifiuti saranno interamente a carico del concessionario che dovrà installare appositi contatori per la rilevazione dei consumi; limpianto termico non è previsto in quanto trattasi di attività che si svolge dal mese di marzo al mese di ottobre.
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico del concessionario nei limiti previsti dall'art. 13 della convenzione allegata.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato
atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità
contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di assegnare in gestione sociale l'impianto sportivo di proprietà comunale, sito in strada Abbadia di Stura n. 9, allAssociazione Arcieri Iuvenilia con sede in Torino, corso Sebastopoli n. 35, C.F. 97605050018 rappresentata dal Presidente signora Enrica Carmen Garetto, nata a Torino il 12 luglio 1951 e residente a Torino in via Borgone n. 9 (C.F. GRT NCC 51L52 L219C) alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente atto, per un periodo di anni 7 a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata;
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2 - n. ) con lAssociazione Arcieri Iuvenilia alle condizioni ivi contenute;
3) l'Associazione
Arcieri Iuvenilia dovrà realizzare i lavori di miglioria
dell'impianto sportivo, come descritti nel progetto presentato
(all. 3 - n.
).
Il corrispettivo annuo determinato in Euro 864,00 IVA inclusa
dovrà essere versato in un'unica rata anticipata
al Cassiere della Circoscrizione n. 6. Detto canone sarà
rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere
oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero
di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti
amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti
sportivi. Sono a carico del concessionario tutte le spese relative
alle utenze, la tassa raccolta rifiuti, nonché la manutenzione
ordinaria e straordinaria nei limiti di quanto stabilito dall'art.
13 della convenzione in allegato. Limpianto termico non
è previsto in quanto trattasi di attività che si
svolge dal mese di marzo al mese di ottobre. Il concessionario
dovrà provvedere a volturare tutte le utenze a contatore
a proprio carico, entro trenta giorni dalla data di stipula della
convenzione.
E altresì previsto che nel caso la Città effettui
opere di miglioria nellimpianto in convenzione, a proprie
spese, il canone potrà essere rivisto.
La Città, pertanto, potrà ridefinire, con il concessionario
limporto del canone, riservandosi la facoltà di recesso,
ai sensi dellart. 1373 del c.c. con preavviso di almeno
3 mesi in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza
indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese datto, di contratto, di registrazione
e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza
il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà
essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento
deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui allart. 13 dellallegata
convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dal Settore
competente.
Emendamento all'allegato 2 - Convenzione:
A pagina 3, articolo 5 - Finalità sociali, quarta riga del primo capoverso, la parola "gioco" è sostituita dalla seguente: "tiro".