Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali

n. ord. 177
2004 08783/064

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 DICEMBRE 2004
(proposta dalla G.C. 26 ottobre 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETÀ "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A." (SIGLABILE "TRM S.P.A.") FINANZIAMENTO A VALERE SU FORMALE IMPEGNO 2004. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con il Vicesindaco Calgaro.

Il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i., c.d. Decreto Ronchi in tema di rifiuti, all’art. 5 comma 3, prescrive che lo smaltimento dei rifiuti avvenga mediante il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine, tra l’altro, di realizzare l’autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani negli ambiti territoriali ottimali (criterio dell’autosufficienza), nonché di permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini (criterio di prossimità).
La Legge Regionale 24 ottobre 2002 n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti", in coerenza con le norme nazionali e comunitarie, ha ridisegnato le modalità di gestione dei rifiuti e le competenze degli Enti Locali, introducendo un’articolazione territoriale del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in bacini e in ambiti territoriali ottimali (ATO), costituiti dall'associazione di più bacini e delimitati anche in modo non coincidente con i confini amministrativi delle province.
Il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti, suddivide il territorio della Regione in Bacini finalizzati all’organizzazione, realizzazione e gestione del trasporto e del conferimento dei rifiuti e demanda all’Ambito Territoriale Ottimale la gestione degli impianti.
Il Programma Provinciale di gestione dei Rifiuti di cui all’art. 6 della legge in oggetto articola il governo del sistema integrato di gestione dei rifiuti su due livelli, individuando, oltre ai Bacini di gestione delle raccolte e degli impianti di supporto alle raccolte, le Aree di Pianificazione come bacini di utenza per il trattamento termico della frazione combustibile e per lo smaltimento in discarica dei residui di trattamento.
Al fine di addivenire all’attuazione della separazione delle competenze previste dalla legge regionale suddetta, ed in particolare al fine di realizzare un livello di governo relativo alla organizzazione e gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti svolto nei bacini dai consorzi di bacino, ed ad un livello relativo alla organizzazione e gestione degli impianti tecnologici comprese le discariche svolto nell’ATO dall’Associazione d’ambito, la Provincia da un lato, ha concesso al Comune di Torino l’autorizzazione a proseguire l’esercizio della discarica per R.U. di Basse di Stura, oltre il termine del 31 dicembre 2003, dall’altro ha convocato la Conferenza di servizi per l’approvazione della Convenzione e dello Statuto dell’Associazione d’Ambito da costituire ai sensi dell’art.9 e dell’art.10, comma 2 della suddetta legge regionale.
In particolare, per quanto riguarda il primo aspetto, la Provincia ha concesso la proroga per l’uso della discarica a fronte di alcune condizioni, tra le quali una chiara ed inequivocabile individuazione del sito in cui realizzare l’impianto di incenerimento dei rifiuti al servizio della Città di Torino e degli altri Comuni dell’Area di Pianificazione Sud - Est, comprendente i Bacini 13 (Area Chierese), 16 (Area Torino Nord e Chivassese) e 18 (Città di Torino).
Con Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 21 ottobre 2003 tra la Provincia, la Città di Torino, i Consorzi AISA, CATN, CCS, e le società AMIAT S.p.A. e TRM S.p.A., si concordava che la società "TRM S.p.A." avrebbe svolto l’analisi comparativa sui due diversi siti per il trattamento termico e selezione, nonché della discarica per i relativi residui di trattamento.
Per quanto attiene invece all’approvazione dello Statuto e della Convenzione dell’Associazione d’ambito, in data 28 maggio 2004 la Provincia di Torino convocava la Conferenza di servizi, cui faceva seguito l’invito alla costituzione formale dell’associazione medesima agli Enti interessati da parte della Provincia medesima. Nelle more della definizione della Convenzione e dello statuto dell’Associazione d’ambito tra la Provincia di Torino, i consorzi di Bacino e le amministrazioni Comunali, tra cui il comune di Torino, che svolge anche funzioni di consorzio obbligatorio di bacino (deliberazione Giunta Comunale 9 dicembre 2003 (mecc. 2003 11060/112), è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa per la realizzazione del Sistema Integrato di gestione dei Rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 28 settembre 2004 (mecc. 2004 07426/112). Il Protocollo d’Intesa prevede, tra l’altro, l'ingresso da parte di tutti i soggetti pubblici interessati appartenenti alla Provincia di Torino nella struttura societaria TRM S.p.A., costituita per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di termovalorizzazione e discarica finale e che sarà individuata nelle forme di legge quale soggetto incaricato della realizzazione e gestione degli impianti.
A tale ultimo riguardo si espone quanto segue:
- con deliberazione n. 217 del Consiglio Comunale in data 18 dicembre 2000 (mecc. 2000 11677/21) esecutiva dal 1° gennaio 2001, è stato approvato il contratto di servizio tra la Società "Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A." ed il Comune di Torino per i servizi di igiene ambientale. Nell’ambito del suddetto contratto di servizio, l’art. 7.2 in materia di smaltimento di tutti i rifiuti disciplina l’impegno da parte di AMIAT S.p.A. a realizzare, tra l’altro, un impianto di termovalorizzazione del combustibile derivato dai rifiuti, prodotto negli impianti di selezione;
- in data 24 dicembre 2002 è stata costituita da AMIAT S.p.A. e dai Consorzi CCS, CATN ed AISA la società denominata "Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A." avente come oggetto sociale, tra l’altro, la progettazione, la realizzazione, la gestione e l’esercizio di impianti volti al recupero, al trattamento ed allo smaltimento di qualunque genere di rifiuto.
Oggi, considerato che la normativa vigente in materia prevede che per la gestione degli impianti l’ATO può avvalersi ai sensi dell’art. 113 comma 4 T.U.E.L., tra l’altro di società a capitale totalmente pubblico cui affidare direttamente tale attività a condizione che l’Ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; considerato quanto previsto dal Protocollo d’intesa al punto 6 in materia di ingresso in TRM S.p.A. di tutti i soggetti pubblici interessati appartenenti alla Provincia di Torino, si reputa necessario che la Città acquisisca da AMIAT S.p.A. la totale partecipazione in TRM S.p.A. , rimandando la definizione delle clausole volte ad attuare il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, richiesto dall'art. 113 del predetto T.U.E.L., ad una nuova formulazione dello Statuto Sociale, che dovrà affermare tra l'altro il controllo pubblico dell'azienda TRM, della società stessa da concordare con gli altri soci pubblici.
Rimane comunque tra gli obiettivi dell'Amministrazione quello di garantire ad AMIAT un ruolo significativo attraverso la ridefinizione del suo rapporto con TRM.
Per quanto riguarda la partecipazione da acquisire si precisa che TRM ha un capitale sociale di Euro 4.600.000,00 suddiviso in 460.000 azioni del valore nominale di Euro 10,00 cadauna. L’AMIAT detiene numero 339.756 azioni pari al 73,86 % del capitale sociale. Dette azioni vengono acquisite al valore risultante dall’ultimo Bilancio approvato. Il Bilancio al 31 dicembre 2003 di AMIAT riportava un valore della partecipazione di Euro 3.045.315,75.
Si dà atto inoltre che gli oneri finanziari trovano copertura nella previsione di spesa del Bilancio pluriennale 2004/2006, approvato contestualmente al Bilancio di previsione 2004, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 aprile 2004 (mecc. 2004 01221/024), esecutiva dal 24 aprile 2004.
Lo Statuto di TRM S.p.A., si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, l’acquisto da parte del Comune di Torino dell’intera partecipazione azionaria detenuta da AMIAT S.p.A. nella Società "Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A." siglabile "TRM S.p.A.", con sede in Torino, capitale sociale di euro 4.600.000,00, con Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 08566440015, il cui Statuto si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.                    );
2) di approvare, precisamente, l’acquisto di numero 339.756 azioni della suddetta TRM S.p.A., al prezzo determinato sulla base del valore dell’intera partecipazione azionaria quale risultante dall’ultimo Bilancio approvato di AMIAT S.p.A., con effetto, per quanto riguarda il godimento delle azioni, dalla data di perfezionamento dell’acquisto dei titoli stessi;
3) di finanziare la spesa con mutuo da contrarre con il pool Banca OPI S.p.A. (Capogruppo) - Dexia Crediop S.p.A. - Banca Intesa S.p.A. posizione n. 2004100 del 20 settembre 2004 a valere sul "Formale Impegno 2004" per il triennio 2004/2006. L’erogazione è subordinata alla concessione del mutuo;
4) di rinviare a successiva deliberazione del Consiglio Comunale l’approvazione delle eventuali modificazioni statutarie volte a garantire ai soci pubblici di TRM di esercitare il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi richiesto dall’art. 113 del T.U.E.L.;
5) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno, l’accertamento e la liquidazione delle somme necessarie per perfezionare l’operazione;
6) di dare atto che gli oneri finanziari trovano copertura nella previsione di spesa del Bilancio pluriennale 2004/2006, approvato contestualmente al Bilancio di previsione 2004, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 aprile 2004 (mecc. 2004 01221/024), esecutiva dal 24 aprile 2004;
7) di prendere atto che l'impegno assunto da Amiat S.p.A. con il contratto di servizio vigente, relativo alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione del combustibile derivato dai rifiuti ed avviato con la costituzione di TRM S.p.A., è da considerarsi superato dal nuovo assetto organizzativo derivante dall'applicazione della vigente legislazione, intervenuta successivamente alla sottoscrizione del contratto di servizio, sia in materia di servizi pubblici locali, sia in materia di gestione dei rifiuti;
8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.