Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali
n. ord. 177
2004 08783/064
OGGETTO: ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETÀ
"TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A." (SIGLABILE
"TRM S.P.A.") FINANZIAMENTO A VALERE SU FORMALE IMPEGNO
2004. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con il Vicesindaco Calgaro.
Il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i., c.d. Decreto Ronchi
in tema di rifiuti, allart. 5 comma 3, prescrive che lo
smaltimento dei rifiuti avvenga mediante il ricorso ad una rete
integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto
delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non
comportino costi eccessivi, al fine, tra laltro, di realizzare
lautosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani negli
ambiti territoriali ottimali (criterio dellautosufficienza),
nonché di permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno
degli impianti appropriati più vicini (criterio di prossimità).
La Legge Regionale 24 ottobre 2002 n. 24 "Norme per la gestione
dei rifiuti", in coerenza con le norme nazionali e comunitarie,
ha ridisegnato le modalità di gestione dei rifiuti e le
competenze degli Enti Locali, introducendo unarticolazione
territoriale del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani
in bacini e in ambiti territoriali ottimali (ATO), costituiti
dall'associazione di più bacini e delimitati anche in modo
non coincidente con i confini amministrativi delle province.
Il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti, suddivide
il territorio della Regione in Bacini finalizzati allorganizzazione,
realizzazione e gestione del trasporto e del conferimento dei
rifiuti e demanda allAmbito Territoriale Ottimale la gestione
degli impianti.
Il Programma Provinciale di gestione dei Rifiuti di cui allart.
6 della legge in oggetto articola il governo del sistema integrato
di gestione dei rifiuti su due livelli, individuando, oltre ai
Bacini di gestione delle raccolte e degli impianti di supporto
alle raccolte, le Aree di Pianificazione come bacini di utenza
per il trattamento termico della frazione combustibile e per lo
smaltimento in discarica dei residui di trattamento.
Al fine di addivenire allattuazione della separazione delle
competenze previste dalla legge regionale suddetta, ed in particolare
al fine di realizzare un livello di governo relativo alla organizzazione
e gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti svolto
nei bacini dai consorzi di bacino, ed ad un livello relativo alla
organizzazione e gestione degli impianti tecnologici comprese
le discariche svolto nellATO dallAssociazione dambito,
la Provincia da un lato, ha concesso al Comune di Torino lautorizzazione
a proseguire lesercizio della discarica per R.U. di Basse
di Stura, oltre il termine del 31 dicembre 2003, dallaltro
ha convocato la Conferenza di servizi per lapprovazione
della Convenzione e dello Statuto dellAssociazione dAmbito
da costituire ai sensi dellart.9 e dellart.10, comma
2 della suddetta legge regionale.
In particolare, per quanto riguarda il primo aspetto, la Provincia
ha concesso la proroga per luso della discarica a fronte
di alcune condizioni, tra le quali una chiara ed inequivocabile
individuazione del sito in cui realizzare limpianto di incenerimento
dei rifiuti al servizio della Città di Torino e degli altri
Comuni dellArea di Pianificazione Sud - Est, comprendente
i Bacini 13 (Area Chierese), 16 (Area Torino Nord e Chivassese)
e 18 (Città di Torino).
Con Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 21 ottobre 2003
tra la Provincia, la Città di Torino, i Consorzi AISA,
CATN, CCS, e le società AMIAT S.p.A. e TRM S.p.A., si concordava
che la società "TRM S.p.A." avrebbe svolto lanalisi
comparativa sui due diversi siti per il trattamento termico e
selezione, nonché della discarica per i relativi residui
di trattamento.
Per quanto attiene invece allapprovazione dello Statuto
e della Convenzione dellAssociazione dambito, in data
28 maggio 2004 la Provincia di Torino convocava la Conferenza
di servizi, cui faceva seguito linvito alla costituzione
formale dellassociazione medesima agli Enti interessati
da parte della Provincia medesima. Nelle more della definizione
della Convenzione e dello statuto dellAssociazione dambito
tra la Provincia di Torino, i consorzi di Bacino e le amministrazioni
Comunali, tra cui il comune di Torino, che svolge anche funzioni
di consorzio obbligatorio di bacino (deliberazione Giunta Comunale
9 dicembre 2003 (mecc. 2003 11060/112), è stato sottoscritto
un Protocollo d'intesa per la realizzazione del Sistema Integrato
di gestione dei Rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale 28 settembre 2004 (mecc. 2004 07426/112). Il Protocollo
dIntesa prevede, tra laltro, l'ingresso da parte di
tutti i soggetti pubblici interessati appartenenti alla Provincia
di Torino nella struttura societaria TRM S.p.A., costituita per
la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di termovalorizzazione
e discarica finale e che sarà individuata nelle forme di
legge quale soggetto incaricato della realizzazione e gestione
degli impianti.
A tale ultimo riguardo si espone quanto segue:
- con deliberazione n. 217 del Consiglio Comunale in data 18 dicembre
2000 (mecc. 2000 11677/21) esecutiva dal 1° gennaio 2001,
è stato approvato il contratto di servizio tra la Società
"Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A."
ed il Comune di Torino per i servizi di igiene ambientale. Nellambito
del suddetto contratto di servizio, lart. 7.2 in materia
di smaltimento di tutti i rifiuti disciplina limpegno da
parte di AMIAT S.p.A. a realizzare, tra laltro, un impianto
di termovalorizzazione del combustibile derivato dai rifiuti,
prodotto negli impianti di selezione;
- in data 24 dicembre 2002 è stata costituita da AMIAT
S.p.A. e dai Consorzi CCS, CATN ed AISA la società denominata
"Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A." avente come
oggetto sociale, tra laltro, la progettazione, la realizzazione,
la gestione e lesercizio di impianti volti al recupero,
al trattamento ed allo smaltimento di qualunque genere di rifiuto.
Oggi, considerato che la normativa vigente in materia prevede
che per la gestione degli impianti lATO può avvalersi
ai sensi dellart. 113 comma 4 T.U.E.L., tra laltro
di società a capitale totalmente pubblico cui affidare
direttamente tale attività a condizione che lEnte
titolare del capitale sociale eserciti sulla società un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; considerato
quanto previsto dal Protocollo dintesa al punto 6 in materia
di ingresso in TRM S.p.A. di tutti i soggetti pubblici interessati
appartenenti alla Provincia di Torino, si reputa necessario che
la Città acquisisca da AMIAT S.p.A. la totale partecipazione
in TRM S.p.A. , rimandando la definizione delle clausole volte
ad attuare il controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi, richiesto dall'art. 113 del predetto T.U.E.L., ad una
nuova formulazione dello Statuto Sociale, che dovrà affermare
tra l'altro il controllo pubblico dell'azienda TRM, della società
stessa da concordare con gli altri soci pubblici.
Rimane comunque tra gli obiettivi dell'Amministrazione quello
di garantire ad AMIAT un ruolo significativo attraverso la ridefinizione
del suo rapporto con TRM.
Per quanto riguarda la partecipazione da acquisire si precisa
che TRM ha un capitale sociale di Euro 4.600.000,00 suddiviso
in 460.000 azioni del valore nominale di Euro 10,00 cadauna. LAMIAT
detiene numero 339.756 azioni pari al 73,86 % del capitale sociale.
Dette azioni vengono acquisite al valore risultante dallultimo
Bilancio approvato. Il Bilancio al 31 dicembre 2003 di AMIAT riportava
un valore della partecipazione di Euro 3.045.315,75.
Si dà atto inoltre che gli oneri finanziari trovano copertura
nella previsione di spesa del Bilancio pluriennale 2004/2006,
approvato contestualmente al Bilancio di previsione 2004, con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 aprile 2004 (mecc.
2004 01221/024), esecutiva dal 24 aprile 2004.
Lo Statuto di TRM S.p.A., si allega alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui
integralmente si richiamano, lacquisto da parte del Comune
di Torino dellintera partecipazione azionaria detenuta da
AMIAT S.p.A. nella Società "Trattamento Rifiuti Metropolitani
S.p.A." siglabile "TRM S.p.A.", con sede in Torino,
capitale sociale di euro 4.600.000,00, con Codice Fiscale e numero
di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 08566440015,
il cui Statuto si allega alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale (all. 1 - n. );
2) di approvare, precisamente, lacquisto di numero 339.756
azioni della suddetta TRM S.p.A., al prezzo determinato sulla
base del valore dellintera partecipazione azionaria quale
risultante dallultimo Bilancio approvato di AMIAT S.p.A.,
con effetto, per quanto riguarda il godimento delle azioni, dalla
data di perfezionamento dellacquisto dei titoli stessi;
3) di finanziare la spesa con mutuo da contrarre con il pool Banca
OPI S.p.A. (Capogruppo) - Dexia Crediop S.p.A. - Banca Intesa
S.p.A. posizione n. 2004100 del 20 settembre 2004 a valere sul
"Formale Impegno 2004" per il triennio 2004/2006. Lerogazione
è subordinata alla concessione del mutuo;
4) di rinviare a successiva deliberazione del Consiglio Comunale
lapprovazione delle eventuali modificazioni statutarie volte
a garantire ai soci pubblici di TRM di esercitare il controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi richiesto dallart.
113 del T.U.E.L.;
5) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali limpegno,
laccertamento e la liquidazione delle somme necessarie per
perfezionare loperazione;
6) di dare atto che gli oneri finanziari trovano copertura nella
previsione di spesa del Bilancio pluriennale 2004/2006, approvato
contestualmente al Bilancio di previsione 2004, con deliberazione
del Consiglio Comunale in data 8 aprile 2004 (mecc. 2004 01221/024),
esecutiva dal 24 aprile 2004;
7) di prendere atto che l'impegno assunto da Amiat S.p.A. con
il contratto di servizio vigente, relativo alla realizzazione
dell'impianto di termovalorizzazione del combustibile derivato
dai rifiuti ed avviato con la costituzione di TRM S.p.A., è
da considerarsi superato dal nuovo assetto organizzativo derivante
dall'applicazione della vigente legislazione, intervenuta successivamente
alla sottoscrizione del contratto di servizio, sia in materia
di servizi pubblici locali, sia in materia di gestione dei rifiuti;
8) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.