Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 20
2004 08638/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 FEBBRAIO 2005

(proposta dalla G.C. 7 dicembre 2004)

OGGETTO: DELIBERAZIONE MECC. 2003 05377/010. CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN CORSO MONCALIERI N. 88 DENOMINATO "ERIDANO". MODIFICA CONVENZIONE.

   Proposta dell'Assessore Montabone.

   Con deliberazione del 3 novembre 2003 (mecc. 2003 05377/010), esecutiva dal 17 novembre 2003, il Consiglio Comunale approvava, per la durata di anni 15, il rinnovo della concessione per la gestione sociale dell'impianto sportivo di proprietà comunale, di mq. 8.200, sito in Torino, corso Moncalieri n. 88 al Circolo Eridano.

   La convenzione prevedeva un canone annuo di Euro 23.854,00 I.V.A. compresa e poneva tutte le spese relative alle utenze, la raccolta rifiuti, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria, a carico del concessionario. La durata della concessione era stata stabilita tenendo conto di un progetto per lavori di ristrutturazione, presentato dal concessionario, ammontante ad Euro 336.325,00 IVA inclusa e ciò in ossequio alla deliberazione del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), esecutiva dal 10 marzo 1995, che, al punto 1, comma B 2 del dispositivo, prevede appunto che la durata delle concessioni venga calibrata tra i 5 ed i 20 anni a seconda degli investimenti proposti dal convenzionato.

   Nelle more della sottoscrizione dell'atto, con nota del 21 luglio 2004, prot. n. 4476, (all. 2 - n. ), il concessionario comunicava che, per contingenti ragioni di ristrutturazione societaria, non poteva sostenere le spese relative ai lavori di miglioria proposti e richiedeva pertanto di modificare la convenzione limitatamente alla durata, dichiarando nel contempo di aver già provveduto al versamento del canone annuo previsto dalla stessa.

   Si rende pertanto necessario provvedere a prendere atto di quanto sopra riportato e ad approvare conseguentemente la modifica della convenzione approvata con la deliberazione sopracitata, come specificato nel dispositivo del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di prendere atto, come meglio specificato in narrativa, che i lavori precedentemente previsti per un importo di Euro 336.325,00 I.V.A inclusa con la deliberazione del Consiglio Comunale del 3 novembre 2003 (mecc. 2003 05377/010), a carico del concessionario, non saranno più realizzati dal medesimo;

2)   di approvare conseguentemente la modifica della convenzione, approvata con la deliberazione sopracitata, a favore del Circolo "Eridano", come di seguito descritto:
-   Sostituire l’art. 2, della convenzione allegata alla deliberazione sopracitata (all.1 - n.                    ), con il seguente:
     "Il progetto riguardante eventuali opere di miglioria e gli interventi sui manufatti di cui il gestore intende proporre la realizzazione, le cui opere dovranno essere eseguite a totale cura e spese dell’associazione, dovrà essere presentato ai competenti Uffici del Comune di Torino.
     Le nuove strutture si intenderanno acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell’art. 934 c.c., senza che competa al gestore alcuna delle indennità o compensi previsti dall’art. 936 c.c..
     Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ex art. 17 comma 3, lettera c) del D.P.R. 380/2001."
-   Sostituire all’art. 3 della convenzione gli anni di durata della stessa, riducendoli da anni 15 ad anni 5, a far data dall’esecutività del provvedimento suindicato e pertanto dal 17 novembre 2003.
-   Sostituire all’art. 20 della convenzione l'importo della cauzione definitiva che il concessionario dovrà costituire riducendola da Euro 21.000,00 ad Euro 11.927,00.
La convenzione resta salva in ogni altra sua parte.