Divisione Ambiente e Verde
Attività Ciclo Integrato dei Rifiuti
n. ord. 27
2004 08590/112
OGGETTO: ATTUAZIONE DELLA L.R. 24 OTTOBRE 2002 N. 24, RECANTE NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI. CONVENZIONAMENTO OBBLIGATORIO D'AMBITO. STIPULA CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'ASSOCIAZIONE D'AMBITO E RELATIVO STATUTO. APPROVAZIONE.
Proposta del Vicesindaco Calgaro,
di concerto con lAssessore Peveraro.
La Legge Regionale Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, "Norme
per la gestione dei rifiuti", articola il sistema integrato
di gestione dei rifiuti urbani in Ambiti Territoriali Ottimali,
nei quali sono organizzate le attività di realizzazione
e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento
dei rifiuti, suddividendo gli Ambiti stessi in Bacini, nei quali
sono organizzate le attività di realizzazione e gestione
delle strutture al servizio della raccolta differenziata, le attività
di raccolta differenziata, raccolta, trasporto e conferimento
agli impianti tecnologici dei rifiuti.
Ai sensi della Legge Regionale le funzioni amministrative di governo
dei servizi di Bacino debbono essere espletate dai Consorzi obbligatori
di bacino, mentre le funzioni amministrative di governo dei servizi
di Ambito debbono essere assicurate tramite la cooperazione obbligatoria
dei Consorzi di bacino appartenenti al medesimo Ambito territoriale
ottimale, i quali sono tenuti a costituire l"Associazione
dambito" in conformità agli schemi definiti
dalla Giunta Regionale.
In riferimento alla costituzione del Consorzio obbligatorio di
bacino, la Città ha già provveduto con deliberazione
della Giunta Comunale del 9 dicembre 2003 (mecc. 2003 11060/112),
essendo il Comune di Torino identificato quale unico "bacino"
(bacino 18).
Con decreto della Giunta Regionale Piemonte 19 maggio 2003, n.
64-9402, pubblicata sul B.U.R. Piemonte 29 maggio 2003, n. 22,
sono stati approvati gli schemi di convenzione e statuto per lobbligatoria
cooperazione degli enti a livello di Ambito, prevedendosi che
la stessa deve realizzarsi attraverso la costituzione di un consorzio
di diritto pubblico (Associazione dambito) tra ciascun Comune
con maggiore popolazione di ogni Bacino ed i Consorzi di bacino
del medesimo Ambito territoriale ottimale; ai sensi della Legge
Regionale la costituzione dellAssociazione dambito
nelle predette forme deve avvenire entro il 29 maggio 2004 (art.
11, comma 3, e art. 12, comma 3, L.R. Piemonte n. 24 del 2002,
cit.).
Con decreto del Consiglio Provinciale di Torino 30 marzo 2004,
prot. n. 59245/2004, il Consiglio Provinciale ha riconosciuto
che la piena attuazione degli obiettivi di Legge Regionale di
aggregazione per Ambiti territoriali ottimali delle gestioni e
delle funzioni pubbliche dindirizzo e controllo richiede
che i Consorzi di Bacino ed i Comuni interessati costituiscano
ununica Associazione dambito per lintero territorio
provinciale anziché le tre Associazioni (Aree di Pianificazione)
inizialmente configurate dal Programma Provinciale di Gestione
dei Rifiuti, fermo restando che lAssociazione dambito
potrà eventualmente riconoscere al proprio interno aree
gestionali distinte.
Lo schema di convenzione e lo Statuto sopra citati prevedono la
sottoscrizione da parte dei seguenti Comuni e Consorzi:
- Comune di Torino
- Comune di Pinerolo
- Comune di Chieri
- Comune di Moncalieri
- Comune di Rivoli
- Comune di Avigliana
- Comune di Settimo Torinese
- Comune di Ciriè
- Comune di Rivarolo Canavese
- Comune di Ivrea
- Consorzio ACEA Pinerolese
- Consorzio Chierese per i Servizi (C.C.S.)
- Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (CO.VA.R. 14)
- Consorzio Ambiente Dora Sangone (CADOS)
- A.C.S.E.L. Consorzio
- Consorzio di Bacino 16
- Consorzio Intercomunale di Servizi per lAmbiente (CISA)
- Consorzio Servizi Alto Canavese (CSAC)
- Consorzio Canavesano Ambiente (CCA).
LAssociazione dAmbito svolgerà tutte le funzioni
di governo dambito relative al servizio dei rifiuti urbani
previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità
alla disciplina di settore, al Piano regionale ed al Programma
provinciale di gestione dei rifiuti, ivi compresa lapprovazione
del Programma di realizzazione degli impianti tecnologici di recupero
e smaltimento dei rifiuti urbani, incluse le discariche.
Ai sensi della normativa vigente effettuerà la scelta dei
soggetti realizzatori e gestori dei predetti impianti ed eserciterà
i poteri di vigilanza, anche in qualità di Autorità
di settore.
LAssociazione dambito definirà le tariffe di
conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici da applicarsi
ai gestori del relativo servizio e fornirà ai Consorzi
di bacino le informazioni per la predisposizione dei piani finanziari
e della tariffa di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
Le quote di partecipazione allAssociazione dambito
spettano: per il 95% (novantacinque percento) ai consorzi di bacino,
nonché alla Città di Torino in qualità di
ente esercente le funzioni di Consorzio di bacino; per il restante
5% (cinque percento) ai Comuni con maggiore popolazione di ciascun
Bacino, ivi compresa la Città di Torino, in parti eguali.
La struttura dellAssociazione prevede un Presidente, un
Consiglio di Amministrazione, un Revisore dei Conti e unAssemblea
dei Consorziati che procede alla nomina dei tre precedenti soggetti
(Presidente, Consiglio di Amministrazione e Revisore dei Conti).
Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla Legge Regionale
in argomento la Provincia di Torino ha convocato il 28 maggio
2004 una Conferenza di Servizi a cui hanno partecipato i consorzi
e comuni sopra elencati, compreso il Comune di Torino, al fine
di concordare e condividere i contenuti della Convenzione e dello
Statuto che avrebbero dovuto essere successivamente approvati
dai rispettivi Organi deliberativi di ogni singolo consorzio e
comune.
In data 15 luglio 2004 la Provincia di Torino ha trasmesso il
verbale con le risultanze di quanto emerso in sede di Conferenza
dei Servizi; tenuto conto che da detto verbale risultava da parte
della Provincia la volontà di considerare sia la Convenzione
che lo Statuto quali testi definitivi e non più modificabili
e preso atto della necessità che comunque gli organi deliberativi
approvassero i suddetti documenti non escludendo eventuali ulteriori
modifiche, la Città di Torino con nota del 20 agosto 2004
(all. 1 - n. )
ha espresso il proprio motivato dissenso ai sensi dellart.
14/ter comma 7 della Legge 241/1990 per i motivi in essa evidenziati.
Alla luce di tali premesse e precisazioni, si rende necessario
approvare la Convenzione e lo Statuto allegati per dare seguito
agli adempimenti previsti dalla suddetta Legge Regionale n. 24/2002,
fermo restando che lorgano deliberativo competente nellambito
della propria autonomia decisionale potrà apportare tutte
le modifiche ritenute necessarie ed opportune.
A tale riguardo si precisa infatti che il citato schema di "Convenzione
istitutiva dellAssociazione di Ambito Territoriale Ottimale"
è stato predisposto dalla Regione, con Deliberazione della
Giunta Regionale 19 maggio 2003 n. 64-9402 allegato C1, sulla
base della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali,
che con la Legge 448/2001 ha previsto lobbligo dello scorporo
delle reti e degli impianti dalla gestione del servizio in previsione
dellapertura al mercato.
Tuttavia successivamente, con la Legge 326/2003 e s.m.i. è
stato introdotto il concetto dellaffidamento in house, in
deroga allapertura al mercato, che comporta la possibilità
che la società a totale capitale pubblico possa essere
anche concessionaria e/o proprietaria degli impianti.
Si reputa pertanto necessario cassare lintero comma 4 dellarticolo
2 della Convenzione, nonché lintero comma 4 dellarticolo
3 dello Statuto, che intendono disciplinare la proprietà
ed i poteri sugli impianti e sulle altre dotazioni, in quanto
detta formulazione, nata come detto, prima delle modifiche legislative
introdotte dalla Legge 326/2003, crea ambiguità sulla proprietà
della discarica, del termovalorizzatore e di altri impianti.
La cassazione della norma tuttavia, non va nella direzione prevista
dalla nota 1 allarticolo 2 dello schema di convenzione approvato
dalla Regione, ma vuole ribadire che la proprietà dei beni
e degli impianti strumentali al servizio di competenza dAmbito
sarà regolata e disciplinata dalla normativa vigente, e
quindi resterà in capo alla Città di Torino oppure
a società totalmente pubblica, partecipata dalla Città,
compatibilmente con le norme dellaffidamento in house.
Inoltre si reputa opportuno apportare alcune modifiche e/o precisazioni
allo schema di convenzione ed allo schema di Statuto allegati,
per meglio precisare la posizione della Città allinterno
dellAssociazione dAmbito.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica dellatto;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
L'anno il giorno del mese di in presso ;
- il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. (c.d. "Decreto
Ronchi"), di attuazione delle direttive CEE 91/156, 91/689
e 94/62 in tema di rifiuti, prescrive allarticolo 5, comma
3, che lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire mediante il "ricorso
ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento,
che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione
che non comportino costi eccessivi", al fine, tra laltro:
- di realizzare lautosufficienza nello smaltimento dei rifiuti
urbani negli "Ambiti territoriali ottimali" (criterio
dellautosufficienza);
- di permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti
appropriati più vicini (criterio della prossimità);
- il medesimo D.Lgs. n. 22 del 1997 e s.m.i., cit., dispone allart.
23, comma 1, che "salvo diversa disposizione stabilita con
legge regionale, gli Ambiti territoriali ottimali per la gestione
dei rifiuti urbani sono le Province";
- il vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (d.G.R. Piemonte
30 luglio 1997, n. 436-11546) suddivide la Regione in "Bacini",
spesso di dimensioni territoriali inferiori alla Provincia, finalizzati
allorganizzazione, realizzazione e gestione del trasporto
e conferimento dei rifiuti, nonché della gestione degli
impianti;
- il Programma di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Torino
(d.C.P. Torino 8 settembre 1998, n. 413-109805, e 11 gennaio 2000,
n. 196353) articola a sua volta il sistema integrato di gestione
dei rifiuti, oltre che in Bacini, in "Aree di Pianificazione"
che accorpano più Bacini, configurando i primi quali livelli
di aggregazione territoriale per lorganizzazione - tramite
i Consorzi di bacino - dei sistemi di raccolta e delle strutture
a supporto delle raccolte, nonché le predette Aree di Pianificazione
quali superiori livelli di aggregazione territoriale per lorganizzazione
- tramite Accordi di programma tra i Consorzi di bacino della
stessa Area di Pianificazione - del trattamento termico della
frazione combustibile e dello smaltimento in discarica dei residui
di trattamento;
- sullo scenario descritto ha inciso la Legge Regione Piemonte
24 ottobre 2002, n. 24, recante norme per la gestione dei rifiuti,
che riaggrega il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani,
articolandolo in "Ambiti territoriali ottimali", coincidenti
salvo diverso accordo tra Regione e Provincia con i territori
provinciali, nei quali sono organizzate le attività di
realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero
e smaltimento dei rifiuti, nonché suddividendo gli Ambiti
territoriali ottimali in uno o più Bacini, individuati
dai Programmi provinciali di gestione dei rifiuti, nei quali sono
organizzate le attività di realizzazione delle strutture
al servizio della raccolta differenziata, nonché le attività
di raccolta, di trasporto e di conferimento agli impianti tecnologici
dei rifiuti;
- ai sensi della Legge Regionale in ciascun Bacino e in ciascun
Ambito territoriale ottimale lorganizzazione delle rispettive
attività relative ai rifiuti deve avvenire nel rispetto
del principio di separazione delle funzioni amministrative di
"governo" dalle attività di "gestione operativa"
dei servizi relativi ai rifiuti;
- in attuazione del predetto principio di Legge Regionale:
- le funzioni amministrative di "governo" dei servizi
di Bacino debbono essere espletate dai Comuni a mezzo di consorzi
obbligatori di funzioni unici per ciascun bacino, denominati "Consorzi
di bacino", mentre le funzioni amministrative di governo
dei servizi di Ambito debbono essere assicurate tramite la cooperazione
obbligatoria dei Consorzi di bacino appartenenti al medesimo Ambito
territoriale ottimale, i quali sono tenuti ad adottare apposita
convenzione conforme agli schemi definiti dalla Giunta regionale,
costituendo l"Associazione dAmbito";
- la "gestione operativa" dei servizi di Bacino e di
Ambito deve invece avvenire nelle forme previste dal D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.i., nel rispetto altresì del
principio previsto dalla Legge Regionale di settore di separazione
delle attività di gestione delle infrastrutture dalle attività
di erogazione dei servizi agli utenti;
A) quanto al processo di obbligatoria costituzione dei Consorzi
di bacino (L.R. Piemonte n. 24 del 2002, cit.):
- con d.G.P. Torino 16 dicembre 2003, n. 1832-330977, è
stato approvato latto di coordinamento del consorziamento
obbligatorio di Bacino, recante valutazione della conformità
dei relativi adempimenti, con diffida dei soggetti ritenuti inadempienti;
- ad oggi in Provincia di Torino risultano così costituiti
dieci Consorzi di bacino (Consorzio ACEA Pinerolese - Bacino 12;
Consorzio CCS - Bacino 13; Consorzio COVAR 14 - Bacino 14; Consorzio
CADOS - Bacino 15A; Consorzio ACSEL VALSUSA - Bacino 15B; Consorzio
di Bacino 16 - Bacino 16; Consorzio CISA - Bacino 17A; Consorzio
CSAC - Bacino 17B/D; Consorzio CCA - Bacino 17C; nel Bacino 18,
coincidente con il territorio della Città di Torino, le
funzioni di Consorzio di bacino sono espletate dal Comune, ai
sensi dellarticolo 11, comma 1, L.R. Piemonte n. 24 del
2002, cit.);
- a far data dal Gennaio 2005 il numero dei Consorzi di bacino
è destinato a ridursi a otto - compresa la Città
di Torino - a seguito delle previste unificazioni dei Consorzi
dei Bacini 17B-D (Alto Canavese) e 17C (Eporediese), nonché
dei Consorzi dei Bacini 15A (Cintura Torino Ovest) e 15B (Alta
e Bassa Valsusa), salvo ulteriori accorpamenti;
B) quanto al processo di obbligatoria cooperazione a livello di
Ambito (L.R. Piemonte n. 24 del 2002, cit.):
- al fine di concludere positivamente liter localizzativo
dellimpianto di trattamento termico a servizio tra laltro
della Città di Torino, nonché procedere con urgenza
alla sua realizzazione, in data 22 dicembre 2003 è stato
firmato il "Protocollo dIntesa tra la Provincia di
Torino, la Città di Torino (Bacino 18), i Consorzi di Bacino
(Consorzio CATN - Bacino 16, Consorzio AISA - Bacino 16, Consorzio
Chierese Servizi - Bacino 13, Consorzio COVAR 14 - Bacino 14,
Consorzio CADOS - Bacino 15A, Consorzio ACSEL VALSUSA - Bacino
15B, Consorzio di Bacino 12), per lattuazione coordinata
delle azioni per la localizzazione puntuale del sito per la realizzazione
degli impianti di trattamento termico a servizio dellArea
di Pianificazione Sud Est e dellArea di Pianificazione Sud
Ovest";
- il predetto Protocollo dintesa è stato approvato
con d.G.P. Torino 23 dicembre 2003, n. 1934-334591;
- successivamente, con deliberazione n. 59245 in data 30
marzo 2004, il Consiglio Provinciale ha preso atto dellapprovazione
da parte della Giunta del predetto Protocollo dintesa, riconoscendo
che questultimo è coerente con gli indirizzi, gli
obiettivi e le previsioni del Programma Provinciale di Gestione
dei Rifiuti, in quanto non presuppone modificazioni degli obiettivi
gestionali e ambientali, dei fabbisogni impiantistici e dei sistemi
di trattamento ivi previsti, bensì rappresenta un più
avanzato grado di attuazione dellaggregazione per Ambiti
territoriali ottimali delle gestioni e delle funzioni pubbliche
dindirizzo e controllo, prevista dalla L.R. Piemonte n.
24 del 2002, cit., in linea con le indicazioni in tal senso dello
stesso Programma Provinciale, che tendono a superare le frammentazioni
gestionali ed a stabilire dimensioni ottimali sotto il profilo
tecnico ed economico;
- per leffetto il Consiglio provinciale ha riconosciuto
che la piena attuazione dei predetti obiettivi richiede che i
Consorzi di Bacino ed i Comuni interessati costituiscano ununica
Associazione dAmbito per lintero territorio provinciale,
anziché le tre Associazioni (Aree di Pianificazione) inizialmente
prefigurate dal Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti,
fermo restando che in prima attuazione lAssociazione dAmbito
potrà riconoscere al proprio interno aree gestionali distinte
(d.C.P. n. 59245 del 30 marzo 2004, cit.);
- con d.G.R. Piemonte 19 maggio 2003, n. 64-9402, sono stati
approvati gli schemi di convenzione e statuto per lobbligatoria
cooperazione degli enti a livello di Ambito, in attuazione della
L.R. Piemonte n. 24 del 2002, cit.;
- ai sensi della predetta d.G.R. Piemonte n. 64-9402 del 2003
tale obbligatoria cooperazione a livello di Ambito deve realizzarsi
attraverso la costituzione di un consorzio di diritto pubblico
("Associazione dAmbito") tra ciascun Comune con
maggiore popolazione di ogni Bacino ed i Consorzi di bacino del
medesimo Ambito territoriale ottimale, in attuazione dellart.
31, D.Lgs. n. 267 del 2000, cit., che disciplina i consorzi tra
enti locali per lesercizio associato di funzioni, prevedendo
che al consorzio possono partecipare altri enti pubblici quando
siano a ciò autorizzati secondo le leggi cui sono soggetti;
- per i Consorzi di bacino tale autorizzazione legislativa a partecipare
al consorzio è insita nel predetto obbligo di convenzionamento
cui gli stessi sono soggetti per lesercizio associato delle
funzioni di governo dei servizi di Ambito, di cui alla L. R. Piemonte
n. 24 del 2002, cit.;
- la forma consortile di cooperazione a livello di Ambito è
altresì funzionale ad un efficace svolgimento delle funzioni
amministrative di governo dei servizi relativi ai rifiuti urbani,
anche in considerazione della conseguente attribuzione di soggettività
giuridica al Consorzio "Associazione dAmbito";
- per lattuazione delle norme di legge e degli atti di
indirizzo e programmazione sopra richiamati si debba procedere
alla costituzione di un unico Consorzio "Associazione dAmbito"
per lintero territorio della Provincia di Torino, per razionalizzare
lorganizzazione dei servizi dAmbito e realizzare economie
di scala, con benefici effetti per tutti gli associati;
- il predetto Consorzio "Associazione dAmbito"
dellintero territorio provinciale debba essere costituito
tra il Comune di Torino, in qualità di ente di governo
dei servizi di bacino del Bacino 18, gli altri Comuni sotto indicati,
ciascuno in qualità di Comune con la maggiore popolazione
del proprio Bacino, nonché i Consorzi di bacino sotto indicati,
costituiti ai sensi della L.R. Piemonte n. 24 del 2002, cit.;
- stante la peculiarità del Bacino 18, in cui non sono
individuabili due distinte soggettività giuridiche - Consorzio
di bacino e Comune - è opportuno prevedere che il rappresentante
della Città di Torino in seno al Consorzio "Associazione
dAmbito" assorba le quote di partecipazione che la
d.G.R. Piemonte n. 64-9402 del 2003, cit., prevede in relazione
al Consorzio di bacino (quota in proporzione alla popolazione)
ed al Comune (quota fissa), fermo restando che il Comune di Torino
viene computato due volte ai fini del calcolo dei componenti presenti
o votanti richiesto dallo Statuto del Consorzio, in particolare
ai fini della valida costituzione dell'Assemblea e dell'adozione
delle deliberazioni della medesima."
Tutto ciò premesso e confermato quale parte integrante
e sostanziale della presente Convenzione
- Il Comune di Torino, C. f. n
, con
sede in
, via
, in persona del
suo legale rappresentante il Sindaco Sig.
, nato
a
il
, domiciliato per la carica
nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente
atto con deliberazione del Consiglio comunale in data
n
, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Pinerolo, C. f. n
, con
sede in
, via
, in persona
del suo legale rappresentante il Sindaco Sig.
,
nato a
il
, domiciliato per
la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula
del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale in
data
n
, esecutiva ai sensi
di legge;
- Il Comune di Chieri, C. f. n
, con sede
in
, via
, in persona del suo
legale rappresentante il Sindaco Sig.
, nato
a
il
, domiciliato per la carica
nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente
atto con deliberazione del Consiglio comunale in data
n
, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Moncalieri, C. f. n
, con
sede in
, via
, in persona del
suo legale rappresentante il Sindaco Sig.
, nato
a
il
, domiciliato per la carica
nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente
atto con deliberazione del Consiglio comunale in data
n
, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Rivoli, C. f. n
, con sede
in
, via
, in persona del suo
legale rappresentante il Sindaco Sig.
, nato
a
il
, domiciliato per la carica
nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente
atto con deliberazione del Consiglio comunale in data
n
, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Avigliana, C. f. n
, con
sede in
, via
, in persona del
suo legale rappresentante il Sindaco Sig.
, nato
a
il
, domiciliato per la carica
nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente
atto con deliberazione del Consiglio comunale in data
n
, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Settimo Torinese, C. f. n
,
con sede in
, via
, in persona
del suo legale rappresentante il Sindaco Sig.
,
nato a
il
, domiciliato per
la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula
del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale in
data
n
, esecutiva ai sensi
di legge;
- Il Comune di Ciriè, C. f. n
,
con sede in
, via
, in persona
del suo legale rappresentante il Sindaco Sig.
,
nato a
il
, domiciliato per
la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula
del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale in
data
n
, esecutiva ai sensi
di legge;
- Il Comune di Rivarolo Canavese, C. f. n
,
con sede in
, via
, in persona
del suo legale rappresentante il Sindaco Sig.
,
nato a
il
, domiciliato per
la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula
del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale in
data
n
, esecutiva ai sensi
di legge;
- Il Comune di Ivrea, C. f. n
, con sede
in
, via
, in persona del suo
legale rappresentante il Sindaco Sig.
, nato
a
il
, domiciliato per la carica
nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente
atto con deliberazione del Consiglio comunale in data
n
, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Consorzio ACEA Pinerolese, C. f. n
,
con sede in
, via
, in persona
del suo legale rappresentante il Presidente del Consorzio Sig.
,
nato a
il
, domiciliato per
la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula
del presente atto con deliberazione dellAssemblea consortile
in data
n
, esecutiva ai sensi
di legge;
- Il Consorzio Chierese per i Servizi (C.C.S.), C. f. n
,
con sede in
, via
, in persona
del suo legale rappresentante il Presidente del Consorzio Sig.
,
nato a
il
, domiciliato per
la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula
del presente atto con deliberazione dellAssemblea consortile
in data
n
, esecutiva ai sensi
di legge;
- Il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (CO.VA.R. 14),
C. f. n
, con sede in
, via
,
in persona del suo legale rappresentante il Presidente del Consorzio
Sig.
, nato a
il
,
domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato
alla stipula del presente atto con deliberazione dellAssemblea
consortile in data
n
, esecutiva
ai sensi di legge;
- Il Consorzio Ambiente Dora Sangone (CADOS), C. f. n
,
con sede in
, via
, in persona
del suo legale rappresentante il Presidente del Consorzio Sig.
,
nato a
il
, domiciliato per
la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula
del presente atto con deliberazione dellAssemblea consortile
in data
n
, esecutiva ai sensi
di legge;
- LA.C.S.E.L. Consorzio, C. f. n
,
con sede in
, via
, in persona
del suo legale rappresentante il Presidente del Consorzio Sig.
,
nato a
il
, domiciliato per
la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula
del presente atto con deliberazione dellAssemblea consortile
in data
n
, esecutiva ai sensi
di legge;
- Il Consorzio di Bacino 16, C. f. n
,
con sede in
, via
, in persona
del suo legale rappresentante il Presidente del Consorzio Sig.
,
nato a
il
, domiciliato per
la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula
del presente atto con deliberazione dellAssemblea consortile
in data
n
, esecutiva ai sensi
di legge;
- Il Consorzio Intercomunale di Servizi per lAmbiente
(CISA), C. f. n
, con sede in
,
via
, in persona del suo legale rappresentante
il Presidente del Consorzio Sig.
, nato a
il
, domiciliato per la carica nella sede sopra
indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione
dellAssemblea consortile in data
n
,
esecutiva ai sensi di legge;
- Il Consorzio Servizi Alto Canavese (CSAC), C. f. n
,
con sede in
, via
, in persona
del suo legale rappresentante il Presidente del Consorzio Sig.
,
nato a
il
, domiciliato per
la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula
del presente atto con deliberazione dellAssemblea consortile
in data
n
, esecutiva ai sensi
di legge;
- Il Consorzio Canavesano Ambiente (CCA), C. f. n
,
con sede in
, via
, in persona
del suo legale rappresentante il Presidente del Consorzio Sig.
,
nato a
il
, domiciliato per
la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula
del presente atto con deliberazione dellAssemblea consortile
in data
n
, esecutiva ai sensi
di legge;
1. Gli Enti indicati in premessa stipulano la presente Convenzione ai sensi della L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, articolo 12, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di governo dAmbito dei servizi relativi ai rifiuti urbani di cui al successivo articolo 2, istituendo il consorzio ex articolo 31, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, denominato Associazione dAmbito .. . ...... ......, siglabile .. . ...... ...... (nel prosieguo "il Consorzio", o "il Consorzio Associazione dAmbito"), con sede legale in Torino, Via Maria Vittoria n. 12.
1. Il Consorzio persegue, nellAmbito delle attività
e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela
della salute dei cittadini, alla difesa dellambiente e alla
salvaguardia del territorio, nel rispetto della vigente normativa
in materia.
2. Il Consorzio, nellesercizio delle proprie funzioni di
governo di Ambito, assicura obbligatoriamente lorganizzazione
delle attività di realizzazione e gestione degli impianti
di competenza dAmbito, compresa lapprovazione del
Programma di realizzazione degli impianti medesimi. Ai sensi della
normativa vigente effettua la scelta dei soggetti realizzatori
e gestori degli impianti predetti ed esercita i poteri di vigilanza,
anche in qualità di Autorità di settore.
3. Il Consorzio, verificando i calcoli consuntivi e previsionali,
nonché i programmi di investimento, definisce le tariffe
che spettano al soggetto gestore degli impianti per il conferimento
dei rifiuti, secondo i criteri di cui all'articolo117 TUEL e comunque
in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario
degli investimenti e connessa gestione (attività di progettazione,
realizzazione e gestione degli impianti medesimi). In coerenza
con quanto precede, il Consorzio fornisce ai Consorzi di bacino
le informazioni per la predisposizione dei piani finanziari e
della tariffa di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Il Consorzio svolge ogni altra funzione ad esso attribuita
dagli Enti associati.
1. Le quote di partecipazione al Consorzio spettano:
- per il 95% (novantacinque percento) ai Consorzi di bacino, nonché
alla Città di Torino in qualità di ente esercente
le funzioni di Consorzio di bacino, in proporzione alla popolazione
di ciascun Bacino;
- per il restante 5% (cinque percento) ai Comuni con maggior popolazione
di ciascun Bacino, ivi compresa la Città di Torino, in
parti eguali.
2. Nessun Ente può detenere la maggioranza delle quote
di partecipazione dellintero Consorzio.
3. In ragione di quanto sopra allatto della sottoscrizione
della presente Convenzione le quote degli Enti consorziati risultano
così definite:
ACSEL CONS. BACINO 16 CADOS CCA CCS CISA COVAR 14 CSAC TORINO |
15B 16 15A 17C 13 17A 14 17B-D 18 |
79.174 240.754 213.520 107.442 111.224 90.302 240.392 76.823 865.263 |
(millesimi) 34,72 105,57 93,63 47,11 48,77 39,60 105,41 33,70 384,42 (379,42+5) |
Avigliana Settimo T.se Rivarolo C.se Chieri Rivoli Moncalieri Ciriè Ivrea Torino |
di bacino ACEA ACSEL CONS. BACINO 16 CSAC CCS CADOS COVAR14 CISA CCA TORINO 18 |
11.070 46.982 11.976 32.868 49.792 53.350 18.188 23.536 865.263 |
(millesimi) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
4. Le quote sono aggiornate dallAssemblea, in occasione
dellapprovazione del bilancio annuale, per effetto ed in
ragione della verifica quinquennale delle variazioni dei dati
di cui al presente articolo relativi alla popolazione.
5. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dallAssemblea,
su proposta del Consiglio di Amministrazione, per il
caso in cui si verifichino recessi, esclusioni, o nuove adesioni
al Consorzio, ai sensi del successivo articolo 4.
6. Restano in ogni caso fermi i criteri di cui ai precedenti commi
1 e 2.
1. La qualità di membro del Consorzio Associazione
dAmbito presuppone il possesso dei requisiti di cui in premessa,
inerenti la qualità di Consorzio di bacino, o Ente esercente
le relative funzioni, ai sensi della Legge Regionale, ovvero di
Comune con la maggior popolazione di ciascun Bacino, ferma restando
in tale ultimo caso la cadenza quinquennale di verifica del relativo
dato, ai sensi del precedente articolo 3, comma 4.
2. In caso di fusione, o comunque unificazione, di preesistenti
Consorzi di bacino, il Consorzio di bacino unificato assorbe le
quote di partecipazione spettanti ai Consorzi oggetto di fusione,
o unificazione. La quota di partecipazione del Comune receduto
o escluso per effetto della predetta unificazione di Bacino si
accresce in favore dei restanti Comuni.
3. I rappresentanti di ciascun Ente associato hanno diritto ad
un solo voto assembleare, con valore proporzionale alla rispettiva
quota di partecipazione (voto diseguale).
1. Gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione,
debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga
imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi
degli Enti consorziati, per il perseguimento delle finalità
di cui al precedente articolo 2.
2. Gli Enti associati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi
alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani
e programmi che il Consorzio adotta in conformità
alla vigente disciplina sui rifiuti, al Piano regionale e al Programma
provinciale di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento
alla localizzazione e realizzazione degli impianti di recupero
e smaltimento dei rifiuti urbani, ivi comprese le discariche.
3. Gli atti fondamentali dellAssemblea del Consorzio Associazione
dAmbito debbono essere comunicati, a fini informativi, a
tutti i Comuni ed i Consorzi di bacino associati entro 30 giorni
dalla loro conseguita esecutività.
1. Sono atti fondamentali approvati dallAssemblea lo Statuto e le sue modificazioni e lo scioglimento del Consorzio, salvo il vincolo di cooperazione obbligatoria previsto dalla legge, laggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, laccettazione di nuove adesioni e di recessi e lesclusione di Enti associati, il Programma di realizzazione degli impianti di competenza dAmbito, ivi compresa la disciplina dei rapporti con i gestori, anche mediante lapprovazione dei relativi contratti di servizio, la disciplina generale delle tariffe, la definizione delle forme di gestione operativa degli impianti in conformità alle disposizioni vigenti, i bilanci preventivi annuale e pluriennale, le relative variazioni e il conto consuntivo presentati dal Consiglio di Amministrazione, a contrarre mutui e ogni altra forma di finanziamento, sempreché tali atti non siano previsti espressamente in atti fondamentali dellAssemblea, lautorizzazione delle spese che impegnino i bilanci negli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni, allamministrazione e alla fornitura di beni e servizi, salvo che la legge o il presente Statuto dispongano diversamente, i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.
1. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti il Consiglio dAmministrazione, nonché il Revisore dei conti, sono nominati e revocati dallAssemblea.
1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dal fondo
di dotazione iniziale, di Euro
.
, nonché
dalle successive acquisizioni e trasferimenti.
2. Ove il Consorzio non possa finanziare le spese necessarie al
suo funzionamento con le entrate proprie, con lapprovazione
del bilancio i costi residui sono riparti tra gli Enti aderenti
in misura proporzionale alle quote di partecipazione, con pagamento,
a trimestre anticipato, di una quota pari ad un quarto della somma
dovuta ed iscritta a bilancio.
1. Il Consorzio Associazione dAmbito succede agli Enti
locali ed ai Consorzi di bacino nei rapporti relativi alle funzioni
di Ambito esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà,
contratti, oneri, ecc.), non trasferiti a società di gestione
degli impianti, nonché nei rapporti con il personale che,
ai sensi delle disposizioni vigenti, è inserito o transitato
nei ruoli del Consorzio.
2. Resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui già
contratti e le entrate della gestione degli impianti esistenti
spettano al soggetto proprietario degli stessi, sia esso il singolo
Comune, il Consorzio di bacino, il Consorzio Associazione dAmbito,
o società di capitali.
3. Ove sussistano rapporti di concessione il canone è pagato
al proprietario di cui al comma precedente.
4. Il Consorzio può ottenere dagli Enti associati il godimento
di beni utili allesercizio delle proprie funzioni, stipulando
con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo.
1. Il Consorzio ha durata ventennale decorrente dalla
sottoscrizione della presente Convenzione, fermo restando il vincolo
di cooperazione obbligatoria previsto dalla legge.
2. In attuazione del vincolo di cooperazione obbligatoria previsto
dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può
essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dellAssemblea
assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate
per le modificazioni dello Statuto.
3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri
casi previsti dalla legge ed il Revisore dei conti provvede alla
sua liquidazione.
1. Entro quarantacinque giorni dalla stipulazione della presente
Convenzione il Presidente del Consorzio del bacino in cui
ha sede il Consorzio Associazione dAmbito convoca
la prima riunione dellAssemblea per la nomina degli organi
consortili, nonché la presiede sino allelezione del
Presidente dellAssemblea.
2. In prima attuazione sono al servizio del Consorzio gli
uffici di segreteria, di ragioneria ed il tesoriere del Comune
ove ha sede il Consorzio.
3. In prima attuazione lAssemblea del Consorzio Associazione
dAmbito assume in considerazione quanto già previsto
dai Consorzi di bacino, coordinando ed omogeneizzando le iniziative.
4. Il Consorzio una volta costituito inserirà tra i suoi
primi adempimenti la possibilità di unintegrazione
del precedente articolo 3, comma 1, nei modi consentiti dalla
legge, con linserimento di criteri che tengano conto di
fattori ambientali, di superficie territoriale e di localizzazione
degli impianti.
Il presente atto, redatto in n originali, è esente bollo, ex art. 16, Tab B, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.
Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contesto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Parte II, tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.
Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sotto elencati documenti, tutti in copia conforme all'originale:
1) Deliberazione del Consiglio Comunale di Torino in data n ;
2) Deliberazione del Consiglio Comunale di Pinerolo in data n ;
3) Deliberazione del Consiglio Comunale di Chieri in data n ;
4) Deliberazione del Consiglio Comunale di Moncalieri in data n ;
5) Deliberazione del Consiglio Comunale di Rivoli in data n ;
6) Deliberazione del Consiglio Comunale di Avigliana in data n ;
7) Deliberazione del Consiglio Comunale di Settimo Torinese in data n ;
8) Deliberazione del Consiglio Comunale di Ciriè in data n ;
9) Deliberazione del Consiglio Comunale di Rivarolo Canavese in data n n ;
10) Deliberazione del Consiglio Comunale di Ivrea in data n ;
11) Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio ACEA Pinerolese in data n ;
12) Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Chierese per i Servizi (C.C.S.) in data n ;
13) Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (CO.VA.R. 14) in data n ;
14) Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Ambiente Dora Sangone (CADOS) in n ;
15) Deliberazione dell'Assemblea dell'A.C.S.E.L. CONSORZIO in data n ;
16) Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio di Bacino 16 in data n ;
17) Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente (CISA) in data n ;
18) Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Servizi Alto Canavese (CSAC) in data n ;
19) Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Canavesano Ambiente (CCA) in data n ;
Letto, confermato e sottoscritto ________________________
TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1 - Denominazione e sede.
Art. 2 - Natura e oggetto.
Art. 3 - Competenza.
Art. 4 - Qualità di consorzista.
Art. 5 - Funzione normativa e tariffe.
Art. 6 - Programmazione.
Art. 7 - Contratto di servizio.
Art. 8 - Norma di rinvio.
TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE
Art. 9 - Informazione.
Art. 10 - Accesso, partecipazione e azione popolare.
Art. 11 - Rapporti con associazioni ed istituzioni.
TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO ASSOCIAZIONE DAMBITO
Art. 12 - Organi del Consorzio.
Capo I - Assemblea.
Art. 13 - Funzioni.
Art. 14 - Convocazione dellAssemblea.
Art. 15 - Sessioni e sedute.
Art. 16 - Funzionamento.
Art. 17 - Composizione dellAssemblea.
Art. 18 - Presidente dellAssemblea.
Capo II - Consiglio dAmministrazione.
Art. 19 - Funzioni.
Art. 20 - Convocazione e funzionamento.
Art. 21 - Composizione e nomina.
Art. 22 Revoca, scioglimento, decadenza e sostituzioni.
Capo III - Presidente del Consorzio.
Art. 23 - Funzioni.
Art. 24 - Nomina.
Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.
Art. 25 - Revisore dei conti. Funzioni.
Art. 26 - Segretario del Consorzio e personale.
TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI
Art. 27 - Gestione economico-finanziaria e contabile.
Art. 28 - Investimenti e contratti.
Art. 29 - Disposizioni transitorie.
Art. 30 - Disposizione finale.
1. E costituito il consorzio ex articolo 12, L.R. Piemonte
24 ottobre 2002, n. 24, e articolo 31, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, denominato Associazione dAmbito ...... ..
.
...... siglabile
(nel prosieguo
"il Consorzio", o "il Consorzio Associazione dAmbito").
2. Il Consorzio ha sede legale in Torino, Via Maria Vittoria n.
12.
3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento
di sede sono deliberate dallAssemblea.
1. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto
pubblico.
2. Il Consorzio svolge tutte le funzioni di governo di Ambito
relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali
e regionali, in conformità alla disciplina di settore,
al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei
rifiuti.
1. Il Consorzio persegue, nellAmbito delle attività
e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela
della salute dei cittadini, alla difesa dellambiente e alla
salvaguardia del territorio, nel rispetto della vigente normativa
in materia.
2. Il Consorzio, nellesercizio delle proprie funzioni di
governo di Ambito, assicura obbligatoriamente lorganizzazione
delle attività di realizzazione e gestione degli impianti
di competenza dAmbito, compresa lapprovazione del
Programma di realizzazione degli impianti medesimi. Ai sensi della
normativa vigente effettua la scelta dei soggetti realizzatori
e gestori degli impianti predetti ed esercita i poteri di vigilanza,
anche in qualità di Autorità di settore.
3. Il Consorzio, verificando i calcoli consuntivi e previsionali,
nonché i programmi di investimento, definisce le tariffe
che spettano al soggetto gestore degli impianti per il conferimento
dei rifiuti secondo i criteri di cui all'articolo 117 TUEL e comunque
in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario
degli investimenti e connessa gestione (attività di progettazione,
realizzazione e gestione degli impianti medesimi). In coerenza
con quanto precede, il Consorzio fornisce ai Consorzi di bacino
le informazioni per la predisposizione dei piani finanziari e
della tariffa di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Il Consorzio svolge ogni altra funzione ad esso attribuita
dagli Enti associati.
1. La qualità di membro del Consorzio Associazione dAmbito
presuppone il possesso dei requisiti di cui alla Convenzione,
inerenti la qualità di Consorzio di bacino, o Ente esercente
le relative funzioni, ai sensi della Legge Regionale, ovvero di
Comune con la maggior popolazione di ciascun Bacino, ferma restando
in tale ultimo caso la cadenza quinquennale di verifica del relativo
dato, ai sensi della Convenzione.
2. In caso di fusione, o comunque unificazione, di preesistenti
Consorzi di bacino, il Consorzio di bacino unificato assorbe le
quote di partecipazione spettanti ai Consorzi oggetto di fusione,
o unificazione. La quota di partecipazione del Comune receduto
o escluso per effetto della predetta unificazione di Bacino si
accresce in favore dei restanti Comuni.
3. I rappresentanti di ciascun Ente associato hanno diritto ad
un solo voto assembleare, con valore proporzionale alla rispettiva
quota di partecipazione (voto diseguale), salvo il Comune di Torino
che viene computato due volte ai fini del calcolo dei componenti
presenti o votanti richiesto dal terzo comma dell'articolo 15
e dal secondo comma dell'articolo16, fermo restando che la quota
di partecipazione risulta dalla somma di quella spettante quale
Comune con quella spettante quale consorzio di bacino.
1. La potestà regolamentare è esercitata dal
Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto,
nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo
e coordinamento dei servizi.
2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione allAlbo
delle pubblicazioni, dopo ladozione della deliberazione,
in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle
deliberazioni stesse di cui allarticolo 16 comma 3. I regolamenti
devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità
che ne consentano leffettiva conoscibilità e debbono
essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione
degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di
rifiuti, nel Piano regionale e nel Programma provinciale di gestione
dei rifiuti, trovano adeguato sviluppo nel Programma di realizzazione
degli impianti di competenza dAmbito, quale atto fondamentale
di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.
2. Il Programma è proposto dal Consiglio di Amministrazione
e approvato dallAssemblea, nonché trasmesso entro
i successivi 30 giorni alla Provincia e alla Regione.
3. LAssemblea approva il Programma in tempo utile per il
rispetto dei termini stabiliti per lapprovazione dei bilanci
pluriennale ed annuale.
1. Il contratto di servizio deve prevedere lobbligo del
gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni
con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli interessati
e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità
e sulle modalità del servizio.
2. NellAmbito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio
il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata
circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali
da permettere il rispetto degli standard qualitativi, quantitativi,
ambientali e di sicurezza definiti dal Consorzio in qualità
di Autorità di settore.
3. Il contratto di servizio deve prevedere lobbligo del
gestore di verificare i livelli di qualità del servizio.
1. Le quote di partecipazione, il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono disciplinati dalla Convenzione.
1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria
attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali
tecniche di comunicazione rendono possibili.
2. Durante il mandato, o lincarico, i componenti del Consiglio
di Amministrazione comunicano i redditi e le proprietà
immobiliari possedute al Presidente dellAssemblea.
3. Gli atti degli organi dellente, per i quali la legge,
lo Statuto, i regolamenti, o altre norme prevedono la pubblicazione,
vengono resi noti con laffissione in un apposito Albo delle
pubblicazioni nella sede del Consorzio, che deve assicurare a
tutti i cittadini laccessibilità per la piena conoscenza
degli atti affissi.
4. Tutti i documenti e le informazioni in possesso del Consorzio
sono forniti, su richiesta, entro 30 giorni dal ricevimento della
medesima, ai Consorzi di bacino e ai Comuni aderenti.
5. Periodicamente, su richiesta degli aderenti, il Consiglio di
Amministrazione relaziona allAssemblea del Consorzio Associazione
dAmbito, ovvero alle Assemblee degli Enti associati interessati,
o loro articolazioni, sullattività svolta, i principali
provvedimenti adottati, il programma di attività futuro,
ovvero su specifiche tematiche indicate nella richiesta stessa.
1. Laccesso, la partecipazione e lazione popolare sono disciplinati dalle norme sullattività del Comune in cui ha sede lente, sino allapprovazione di apposito regolamento del Consorzio.
1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti
da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere
proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.
2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche
mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni
di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare
ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità
di funzionamento del servizio.
1. Sono organi del Consorzio lAssemblea, il Presidente, il Consiglio dAmministrazione, il Revisore dei conti.
1. Sono atti fondamentali approvati dallAssemblea lo
Statuto e le sue modificazioni e lo scioglimento del Consorzio,
salvo il vincolo di cooperazione obbligatoria previsto dalla legge,
laggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio,
laccettazione di nuove adesioni e di recessi e lesclusione
di Enti associati, il Programma di realizzazione degli impianti
di competenza dAmbito, ivi compresa la disciplina dei rapporti
con i gestori, anche mediante lapprovazione dei relativi
contratti di servizio, la disciplina generale delle tariffe, la
definizione delle forme di gestione operativa degli impianti in
conformità alle disposizioni vigenti, i bilanci preventivi
annuale e pluriennale, le relative variazioni e il conto consuntivo
presentati dal Consiglio di Amministrazione, a contrarre mutui
e ogni altra forma di finanziamento, sempreché tali atti
non siano previsti espressamente in atti fondamentali dellAssemblea,
lautorizzazione delle spese che impegnino i bilanci negli
esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni, allamministrazione
e alla fornitura di beni e servizi, salvo che la legge o il presente
Statuto dispongano diversamente, i regolamenti del Consorzio,
salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.
2. Gli atti fondamentali di cui al comma precedente sono trasmessi,
a fini informativi, alle Assemblee dei Comuni e dei Consorzi di
bacino associati entro 30 giorni dalla loro conseguita esecutività.
3. Le proposte di modificazione statutaria sono trasmesse, almeno
30 giorni prima della data nella quale è prevista la seduta
dellAssemblea avente allordine del giorno la loro
approvazione, alle Assemblee dei Comuni e dei Consorzi di bacino
associati per i provvedimenti di competenza.
4. LAssemblea elegge nel proprio seno il Presidente ed il
Vice Presidente dellAssemblea, provvede alla nomina, alla
revoca, alla dichiarazione di decadenza ed alla determinazione
delle indennità del Presidente del Consorzio, degli altri
componenti il Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei
conti, nomina i rappresentanti che la legge riserva allAssemblea,
definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti
del Consorzio presso terzi, nonché definisce i criteri
generali sullordinamento degli uffici e dei servizi, ivi
compreso lorganico del personale.
5. LAssemblea delibera motivatamente lazione di responsabilità
nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e
del Revisore dei conti.
1. LAssemblea è convocata e presieduta dal suo
Presidente, che ne formula lordine del giorno.
2. LAssemblea è altresì convocata dal suo
Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta
da almeno due componenti, o dal singolo componente che rappresenti
almeno un quinto delle quote sociali, ovvero da due Consiglieri
di Amministrazione, iscrivendo allordine del giorno gli
argomenti proposti per lesame e le conseguenti determinazioni.
3. Ogni convocazione avviene mediante avviso, che deve contenere
lindicazione del giorno, dellora e del luogo delladunanza,
unitamente allordine del giorno, e deve essere recapitato
ai componenti almeno quindici giorni prima della seduta nelle
sessioni ordinarie, trenta giorni prima nelle sessioni straordinarie.
4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere
data notizia pubblica della riunione con avviso da trasmettersi
agli Enti associati e da pubblicarsi allAlbo Pretorio dei
Comuni associati e allAlbo delle pubblicazioni dei Consorzi
di bacino associati. Presso la segreteria del Consorzio Associazione
dAmbito devono essere depositati gli atti relativi allordine
del giorno, a disposizione dei componenti dellAssemblea.
1. LAssemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte
allanno per lapprovazione dei bilanci preventivi annuale
e pluriennale e del conto consuntivo, in sessione straordinaria
in ogni altro caso.
2. Le sedute dellAssemblea sono pubbliche. Non è
pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono
valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.
3. LAssemblea è validamente costituita in prima convocazione
con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti che
rappresentino non meno dei 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione
dellintero Consorzio; in seconda convocazione con la presenza
di almeno i 3/5 (tre quinti) dei componenti che rappresentino
la maggioranza delle quote di partecipazione dellintero
Consorzio.
4. Alle sedute dellAssemblea partecipano il Presidente ed
il Segretario del Consorzio, il quale ultimo cura la redazione
dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dellAssemblea.
1. Le deliberazioni dellAssemblea sono adottate con un
numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione
dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi
o dal presente Statuto.
2. Per le deliberazioni concernenti le modificazioni del presente
Statuto e laggiornamento delle quote di partecipazione al
Consorzio, laccettazione di nuove adesioni e di recessi
e lesclusione di Enti associati, lapprovazione del
Programma di realizzazione degli impianti di competenza dAmbito
e la definizione delle forme di gestione degli impianti ai sensi
della disciplina vigente, nonché per le deliberazioni in
merito alla disciplina generale delle tariffe, sia in prima che
in seconda convocazione è necessario il voto favorevole
di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti presenti che rappresentino
non meno dei 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione dei
presenti.
3. Alle deliberazioni dellAssemblea si applicano le norme
previste per le deliberazioni del Consiglio comunale, salvo sia
diversamente previsto dal presente Statuto.
1. LAssemblea è composta dai Presidenti dei Consorzi
di bacino associati, o loro delegati con atto scritto scelti tra
i membri del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi stessi,
nonché dai Sindaci dei Comuni associati, o loro delegati
con atto scritto. Le deleghe di cui al presente comma debbono
essere previamente comunicate al Presidente del Consorzio Associazione
dAmbito.
2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione,
o sospensione, dei componenti lAssemblea sono disciplinate
dalla legge.
1. Il Presidente dellAssemblea presiede lAssemblea
e ne firma le deliberazioni ed i verbali delle sedute, nonché
compie tutti gli atti che gli sono demandati dalle leggi, dal
presente Statuto, dai regolamenti del Consorzio, o da deliberazioni
dellAssemblea.
2. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, o impedimento,
sono assolte dal Vice Presidente. Qualora sia assente, o impedito,
anche il Vice Presidente, lo sostituisce il componente dellAssemblea
più anziano in età.
1. Il Consiglio dAmministrazione è organo esecutivo degli indirizzi determinati dallAssemblea; ad esso spettano tutti i compiti di governo non attribuiti ad altri organi dellente, ivi compresa la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili degli uffici e dei servizi.
1. Il Consiglio dAmministrazione è validamente
costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti,
compreso il suo Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
di propria iniziativa, o su richiesta di almeno due Consiglieri,
nel qual caso la riunione deve tenersi non oltre dieci giorni
dalla richiesta.
3. Lavviso di convocazione, indicante data, ora, luogo ed
argomenti allordine del giorno, deve essere comunicato ai
Consiglieri, anche in via telematica, almeno cinque giorni prima
della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione
urgente.
4. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente
del Consorzio e dal Segretario, il quale ultimo li redige e ne
cura la trasmissione al Presidente dellAssemblea, nonché
la pubblicazione sullAlbo delle pubblicazioni del Consorzio.
Ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ha diritto
di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche;
ad esse tuttavia partecipa il Segretario con voto consultivo.
Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti,
precisazioni, o notizie.
1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal
Presidente e dai Consiglieri nominati per un quinquennio dallAssemblea
per appello nominale, in numero non inferiore a quattro e non
superiore a otto, definito dallAssemblea stessa prima dellelezione.
2. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti il Consiglio
di Amministrazione sono nominati con due successive votazioni.
Per la nomina dei Consiglieri spetta a ciascun componente lAssemblea
un numero di voti pari ai componenti da eleggere.
3. I Consiglieri di Amministrazione sono nominati, subito dopo
la nomina del Presidente del Consorzio, a maggioranza delle quote
di partecipazione dellintero Consorzio. Dopo due infruttuose
votazioni si procede al ballottaggio tra i non eletti che hanno
riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione,
sino al doppio dei posti da Consigliere ancora vacanti.
4. Lelenco dei candidati alla nomina nel Consiglio dAmministrazione
è formato sulla base di un avviso pubblico, approvato dallAssemblea.
5. I candidati debbono avere i requisiti di eleggibilità
a Consigliere comunale e possedere una competenza, professionalità,
o esperienza tecnica, o amministrativa.
6. Le proposte di nomina dei Consiglieri non possono esser prese
in considerazione ove non siano corredate dalla dichiarazione,
tramite curricula, dei titoli e requisiti sopra previsti, di cui
lAssemblea prende atto con apposita deliberazione prima
della votazione di nomina. I curricula sono resi pubblici.
7. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i componenti
dellAssemblea, coloro che hanno lite pendente con il Consorzio,
nonché i titolari, amministratori o dipendenti con potere
di rappresentanza di imprese esercenti attività concorrenti,
o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio, o interessate
agli stessi.
1. La revoca per giusta causa dei componenti il Consiglio di
Amministrazione è pronunziata dallAssemblea con le
maggioranze previste per la nomina.
2. Entro la scadenza del mandato quinquennale lAssemblea
provvede alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.
Gli Amministratori così nominati assumono le funzioni dal
giorno successivo a quello di scadenza dei predecessori. In mancanza
di ricostituzione nel termine i Consiglieri restano in carica
per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza
per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali
devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi
dindifferibilità e urgenza.
3. Nel caso in cui lAssemblea non proceda alla ricostituzione
almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga,
la relativa competenza è trasferita al Presidente dellAssemblea,
il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine
stesso.
4. In mancanza di ricostituzione il Consiglio di Amministrazione
decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli, ed i
titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili
dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta,
salva la responsabilità penale individuale nella condotta
omissiva.
5. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non ottemperi
a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi
del Consorzio, lAssemblea, previa diffida, delibera lo scioglimento
e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque
giorni successivi.
6. I componenti il Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato
motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio
medesimo decadono dalla propria carica per deliberazione adottata
dallAssemblea.
7. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente
del Consiglio di Amministrazione, lAssemblea provvede alla
sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il
nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo
dincarico del predecessore.
1. Il Presidente del Consorzio:
a) ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare
in giudizio con lautorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
b) presiede il Consiglio di Amministrazione e ne sottoscrive le
deliberazioni;
c) adotta in caso di necessità e urgenza e sotto la propria
responsabilità provvedimenti di competenza del Consiglio
di Amministrazione, che debbono essere sottoposti alla ratifica
del Consiglio stesso nella sua prima adunanza;
d) sovrintende e vigila sullesecuzione degli atti del Consorzio;
e) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, con
la collaborazione secondo le sue direttive del Segretario del
Consorzio;
f) nomina e revoca il Segretario del Consorzio e i responsabili
dei servizi, nonché attribuisce e definisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni
di legge previste dallordinamento delle autonomie locali,
sentito in tutti i casi il Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente del Consorzio provvede alla nomina, alla designazione
e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dallAssemblea,
dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società,
salvo che la legge riservi il potere di nomina allAssemblea.
3. Il Presidente del Consorzio partecipa senza diritto di voto
alle adunanze dellAssemblea consortile, nonché svolge
le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.
1. Il Presidente del Consorzio è nominato dallAssemblea
con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti
che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione
dellintero Consorzio. Dopo due votazioni si procede al ballottaggio
fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi
nella seconda votazione.
2. Il Presidente nomina Vice Presidente un Consigliere di Amministrazione,
che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento. Qualora
sia assente, o impedito, anche il Vice Presidente lo sostituisce
il Consigliere più anziano in età.
3. Della nomina del Vice Presidente è data comunicazione
ai Consiglieri di Amministrazione e allAssemblea nella prima
seduta.
1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo
e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della
gestione consortile, nominato per un triennio.
2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte
di bilancio e di conto consuntivo e presenzia allapposita
seduta dellAssemblea, indicando proposte per una migliore
efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione
e dallAssemblea in ordine a specifici fatti di gestione
ed ai rilievi da esso mossi alloperato dellamministrazione.
Qualora un membro dellAssemblea muova rilievi sulla gestione
dellente il Revisore ne riferisce nella prima relazione,
o seduta, utile.
1. Il Presidente del Consorzio nomina, sentito il Consiglio
di Amministrazione, tra i Segretari comunali dei Comuni dellAmbito
e previo specifico avviso pubblico, il Segretario del Consorzio,
che è responsabile dellamministrazione generale dellAssociazione
e del coordinamento degli uffici e dei servizi, nonché
adempie verso lente agli altri compiti previsti per i Comuni.
2. Il Consorzio si avvale del personale inserito o transitato
nei propri ruoli per deliberazione istitutiva del Consorzio, e/o
comandato dagli Enti consorziati, e/o assunto secondo le vigenti
disposizioni di legge.
1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia
gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza,
economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio
tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista
del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nellAmbito
delle finalità sociali.
3. Lesercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina
il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato con procedura
di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante
nei Comuni dellAmbito ed avente uno sportello nel Comune
ove ha sede il Consorzio.
5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo
le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti
previsti dal Programma il Consorzio provvede con fondi alluopo
accantonati, con lutilizzo di altre fonti di autofinanziamento,
con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione
e di altri Enti pubblici, con i prestiti anche obbligazionari,
con lincremento del fondo di dotazione conferito dagli Enti
consorziati.
2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite,
gli acquisti, le permute e le locazioni sono disciplinati dalle
norme sullattività del Comune in cui ha sede lente,
sino allapprovazione di apposito regolamento del Consorzio.
1. In prima attuazione lAssemblea del Consorzio Associazione
dAmbito assume in considerazione quanto già previsto
dai Consorzi di bacino, coordinando ed omogeneizzando le iniziative.
2. Il Consorzio una volta costituito inserirà tra i suoi
primi adempimenti la possibilità di unintegrazione
dellarticolo 3, comma 1, della Convenzione, nei modi consentiti
dalla legge, con linserimento di criteri che tengano conto
di fattori ambientali, di superficie territoriale e di localizzazione
degli impianti.
1. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente
Statuto si applicano le disposizioni sullordinamento delle
autonomie locali.