Divisione Ambiente e Verde
Attività Ciclo Integrato dei Rifiuti

n. ord. 27
2004 08590/112

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 FEBBRAIO 2005
(proposta dalla G.C. 26 ottobre 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ATTUAZIONE DELLA L.R. 24 OTTOBRE 2002 N. 24, RECANTE NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI. CONVENZIONAMENTO OBBLIGATORIO D'AMBITO. STIPULA CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'ASSOCIAZIONE D'AMBITO E RELATIVO STATUTO. APPROVAZIONE.

Proposta del Vicesindaco Calgaro,
di concerto con l’Assessore Peveraro.

La Legge Regionale Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, "Norme per la gestione dei rifiuti", articola il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in Ambiti Territoriali Ottimali, nei quali sono organizzate le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, suddividendo gli Ambiti stessi in Bacini, nei quali sono organizzate le attività di realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata, le attività di raccolta differenziata, raccolta, trasporto e conferimento agli impianti tecnologici dei rifiuti.
Ai sensi della Legge Regionale le funzioni amministrative di governo dei servizi di Bacino debbono essere espletate dai Consorzi obbligatori di bacino, mentre le funzioni amministrative di governo dei servizi di Ambito debbono essere assicurate tramite la cooperazione obbligatoria dei Consorzi di bacino appartenenti al medesimo Ambito territoriale ottimale, i quali sono tenuti a costituire l’"Associazione d’ambito" in conformità agli schemi definiti dalla Giunta Regionale.
In riferimento alla costituzione del Consorzio obbligatorio di bacino, la Città ha già provveduto con deliberazione della Giunta Comunale del 9 dicembre 2003 (mecc. 2003 11060/112), essendo il Comune di Torino identificato quale unico "bacino" (bacino 18).
Con decreto della Giunta Regionale Piemonte 19 maggio 2003, n. 64-9402, pubblicata sul B.U.R. Piemonte 29 maggio 2003, n. 22, sono stati approvati gli schemi di convenzione e statuto per l’obbligatoria cooperazione degli enti a livello di Ambito, prevedendosi che la stessa deve realizzarsi attraverso la costituzione di un consorzio di diritto pubblico (Associazione d’ambito) tra ciascun Comune con maggiore popolazione di ogni Bacino ed i Consorzi di bacino del medesimo Ambito territoriale ottimale; ai sensi della Legge Regionale la costituzione dell’Associazione d’ambito nelle predette forme deve avvenire entro il 29 maggio 2004 (art. 11, comma 3, e art. 12, comma 3, L.R. Piemonte n. 24 del 2002, cit.).
Con decreto del Consiglio Provinciale di Torino 30 marzo 2004, prot. n. 59245/2004, il Consiglio Provinciale ha riconosciuto che la piena attuazione degli obiettivi di Legge Regionale di aggregazione per Ambiti territoriali ottimali delle gestioni e delle funzioni pubbliche d’indirizzo e controllo richiede che i Consorzi di Bacino ed i Comuni interessati costituiscano un’unica Associazione d’ambito per l’intero territorio provinciale anziché le tre Associazioni (Aree di Pianificazione) inizialmente configurate dal Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti, fermo restando che l’Associazione d’ambito potrà eventualmente riconoscere al proprio interno aree gestionali distinte.
Lo schema di convenzione e lo Statuto sopra citati prevedono la sottoscrizione da parte dei seguenti Comuni e Consorzi:
- Comune di Torino
- Comune di Pinerolo
- Comune di Chieri
- Comune di Moncalieri
- Comune di Rivoli
- Comune di Avigliana
- Comune di Settimo Torinese
- Comune di Ciriè
- Comune di Rivarolo Canavese
- Comune di Ivrea
- Consorzio ACEA Pinerolese
- Consorzio Chierese per i Servizi (C.C.S.)
- Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (CO.VA.R. 14)
- Consorzio Ambiente Dora Sangone (CADOS)
- A.C.S.E.L. Consorzio
- Consorzio di Bacino 16
- Consorzio Intercomunale di Servizi per l’Ambiente (CISA)
- Consorzio Servizi Alto Canavese (CSAC)
- Consorzio Canavesano Ambiente (CCA).
L’Associazione d’Ambito svolgerà tutte le funzioni di governo d’ambito relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale ed al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, ivi compresa l’approvazione del Programma di realizzazione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, incluse le discariche.
Ai sensi della normativa vigente effettuerà la scelta dei soggetti realizzatori e gestori dei predetti impianti ed eserciterà i poteri di vigilanza, anche in qualità di Autorità di settore.
L’Associazione d’ambito definirà le tariffe di conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici da applicarsi ai gestori del relativo servizio e fornirà ai Consorzi di bacino le informazioni per la predisposizione dei piani finanziari e della tariffa di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
Le quote di partecipazione all’Associazione d’ambito spettano: per il 95% (novantacinque percento) ai consorzi di bacino, nonché alla Città di Torino in qualità di ente esercente le funzioni di Consorzio di bacino; per il restante 5% (cinque percento) ai Comuni con maggiore popolazione di ciascun Bacino, ivi compresa la Città di Torino, in parti eguali.
La struttura dell’Associazione prevede un Presidente, un Consiglio di Amministrazione, un Revisore dei Conti e un’Assemblea dei Consorziati che procede alla nomina dei tre precedenti soggetti (Presidente, Consiglio di Amministrazione e Revisore dei Conti).
Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla Legge Regionale in argomento la Provincia di Torino ha convocato il 28 maggio 2004 una Conferenza di Servizi a cui hanno partecipato i consorzi e comuni sopra elencati, compreso il Comune di Torino, al fine di concordare e condividere i contenuti della Convenzione e dello Statuto che avrebbero dovuto essere successivamente approvati dai rispettivi Organi deliberativi di ogni singolo consorzio e comune.
In data 15 luglio 2004 la Provincia di Torino ha trasmesso il verbale con le risultanze di quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi; tenuto conto che da detto verbale risultava da parte della Provincia la volontà di considerare sia la Convenzione che lo Statuto quali testi definitivi e non più modificabili e preso atto della necessità che comunque gli organi deliberativi approvassero i suddetti documenti non escludendo eventuali ulteriori modifiche, la Città di Torino con nota del 20 agosto 2004 (all. 1 - n.                ) ha espresso il proprio motivato dissenso ai sensi dell’art. 14/ter comma 7 della Legge 241/1990 per i motivi in essa evidenziati.
Alla luce di tali premesse e precisazioni, si rende necessario approvare la Convenzione e lo Statuto allegati per dare seguito agli adempimenti previsti dalla suddetta Legge Regionale n. 24/2002, fermo restando che l’organo deliberativo competente nell’ambito della propria autonomia decisionale potrà apportare tutte le modifiche ritenute necessarie ed opportune.
A tale riguardo si precisa infatti che il citato schema di "Convenzione istitutiva dell’Associazione di Ambito Territoriale Ottimale" è stato predisposto dalla Regione, con Deliberazione della Giunta Regionale 19 maggio 2003 n. 64-9402 allegato C1, sulla base della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali, che con la Legge 448/2001 ha previsto l’obbligo dello scorporo delle reti e degli impianti dalla gestione del servizio in previsione dell’apertura al mercato.
Tuttavia successivamente, con la Legge 326/2003 e s.m.i. è stato introdotto il concetto dell’affidamento in house, in deroga all’apertura al mercato, che comporta la possibilità che la società a totale capitale pubblico possa essere anche concessionaria e/o proprietaria degli impianti.
Si reputa pertanto necessario cassare l’intero comma 4 dell’articolo 2 della Convenzione, nonché l’intero comma 4 dell’articolo 3 dello Statuto, che intendono disciplinare la proprietà ed i poteri sugli impianti e sulle altre dotazioni, in quanto detta formulazione, nata come detto, prima delle modifiche legislative introdotte dalla Legge 326/2003, crea ambiguità sulla proprietà della discarica, del termovalorizzatore e di altri impianti.
La cassazione della norma tuttavia, non va nella direzione prevista dalla nota 1 all’articolo 2 dello schema di convenzione approvato dalla Regione, ma vuole ribadire che la proprietà dei beni e degli impianti strumentali al servizio di competenza d’Ambito sarà regolata e disciplinata dalla normativa vigente, e quindi resterà in capo alla Città di Torino oppure a società totalmente pubblica, partecipata dalla Città, compatibilmente con le norme dell’affidamento in house.
Inoltre si reputa opportuno apportare alcune modifiche e/o precisazioni allo schema di convenzione ed allo schema di Statuto allegati, per meglio precisare la posizione della Città all’interno dell’Associazione d’Ambito.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica dell’atto;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per i motivi e le considerazioni citate in narrativa, la Convenzione e lo Statuto allegati citati in premessa, approvando contestualmente i relativi schemi definitivi (all. 2 e 3 - nn.                             ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



C O N V E N Z I O N E

istitutiva del Consorzio "Associazione d’Ambito……" (denominazione)

L'anno           il giorno           del mese di              in              presso            ;

P R E M E S S O CHE

- il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. (c.d. "Decreto Ronchi"), di attuazione delle direttive CEE 91/156, 91/689 e 94/62 in tema di rifiuti, prescrive all’articolo 5, comma 3, che lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire mediante il "ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi", al fine, tra l’altro:
- di realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani negli "Ambiti territoriali ottimali" (criterio dell’autosufficienza);
- di permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini (criterio della prossimità);

- il medesimo D.Lgs. n. 22 del 1997 e s.m.i., cit., dispone all’art. 23, comma 1, che "salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli Ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province";

- il vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (d.G.R. Piemonte 30 luglio 1997, n. 436-11546) suddivide la Regione in "Bacini", spesso di dimensioni territoriali inferiori alla Provincia, finalizzati all’organizzazione, realizzazione e gestione del trasporto e conferimento dei rifiuti, nonché della gestione degli impianti;

- il Programma di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Torino (d.C.P. Torino 8 settembre 1998, n. 413-109805, e 11 gennaio 2000, n. 196353) articola a sua volta il sistema integrato di gestione dei rifiuti, oltre che in Bacini, in "Aree di Pianificazione" che accorpano più Bacini, configurando i primi quali livelli di aggregazione territoriale per l’organizzazione - tramite i Consorzi di bacino - dei sistemi di raccolta e delle strutture a supporto delle raccolte, nonché le predette Aree di Pianificazione quali superiori livelli di aggregazione territoriale per l’organizzazione - tramite Accordi di programma tra i Consorzi di bacino della stessa Area di Pianificazione - del trattamento termico della frazione combustibile e dello smaltimento in discarica dei residui di trattamento;

- sullo scenario descritto ha inciso la Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, recante norme per la gestione dei rifiuti, che riaggrega il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, articolandolo in "Ambiti territoriali ottimali", coincidenti salvo diverso accordo tra Regione e Provincia con i territori provinciali, nei quali sono organizzate le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché suddividendo gli Ambiti territoriali ottimali in uno o più Bacini, individuati dai Programmi provinciali di gestione dei rifiuti, nei quali sono organizzate le attività di realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata, nonché le attività di raccolta, di trasporto e di conferimento agli impianti tecnologici dei rifiuti;

- ai sensi della Legge Regionale in ciascun Bacino e in ciascun Ambito territoriale ottimale l’organizzazione delle rispettive attività relative ai rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di separazione delle funzioni amministrative di "governo" dalle attività di "gestione operativa" dei servizi relativi ai rifiuti;

- in attuazione del predetto principio di Legge Regionale:
- le funzioni amministrative di "governo" dei servizi di Bacino debbono essere espletate dai Comuni a mezzo di consorzi obbligatori di funzioni unici per ciascun bacino, denominati "Consorzi di bacino", mentre le funzioni amministrative di governo dei servizi di Ambito debbono essere assicurate tramite la cooperazione obbligatoria dei Consorzi di bacino appartenenti al medesimo Ambito territoriale ottimale, i quali sono tenuti ad adottare apposita convenzione conforme agli schemi definiti dalla Giunta regionale, costituendo l’"Associazione d’Ambito";
- la "gestione operativa" dei servizi di Bacino e di Ambito deve invece avvenire nelle forme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., nel rispetto altresì del principio previsto dalla Legge Regionale di settore di separazione delle attività di gestione delle infrastrutture dalle attività di erogazione dei servizi agli utenti;

DATO ATTO CHE

A) quanto al processo di obbligatoria costituzione dei Consorzi di bacino (L.R. Piemonte n. 24 del 2002, cit.):
- con d.G.P. Torino 16 dicembre 2003, n. 1832-330977, è stato approvato l’atto di coordinamento del consorziamento obbligatorio di Bacino, recante valutazione della conformità dei relativi adempimenti, con diffida dei soggetti ritenuti inadempienti;

- ad oggi in Provincia di Torino risultano così costituiti dieci Consorzi di bacino (Consorzio ACEA Pinerolese - Bacino 12; Consorzio CCS - Bacino 13; Consorzio COVAR 14 - Bacino 14; Consorzio CADOS - Bacino 15A; Consorzio ACSEL VALSUSA - Bacino 15B; Consorzio di Bacino 16 - Bacino 16; Consorzio CISA - Bacino 17A; Consorzio CSAC - Bacino 17B/D; Consorzio CCA - Bacino 17C; nel Bacino 18, coincidente con il territorio della Città di Torino, le funzioni di Consorzio di bacino sono espletate dal Comune, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, L.R. Piemonte n. 24 del 2002, cit.);

- a far data dal Gennaio 2005 il numero dei Consorzi di bacino è destinato a ridursi a otto - compresa la Città di Torino - a seguito delle previste unificazioni dei Consorzi dei Bacini 17B-D (Alto Canavese) e 17C (Eporediese), nonché dei Consorzi dei Bacini 15A (Cintura Torino Ovest) e 15B (Alta e Bassa Valsusa), salvo ulteriori accorpamenti;

B) quanto al processo di obbligatoria cooperazione a livello di Ambito (L.R. Piemonte n. 24 del 2002, cit.):
- al fine di concludere positivamente l’iter localizzativo dell’impianto di trattamento termico a servizio tra l’altro della Città di Torino, nonché procedere con urgenza alla sua realizzazione, in data 22 dicembre 2003 è stato firmato il "Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Torino, la Città di Torino (Bacino 18), i Consorzi di Bacino (Consorzio CATN - Bacino 16, Consorzio AISA - Bacino 16, Consorzio Chierese Servizi - Bacino 13, Consorzio COVAR 14 - Bacino 14, Consorzio CADOS - Bacino 15A, Consorzio ACSEL VALSUSA - Bacino 15B, Consorzio di Bacino 12), per l’attuazione coordinata delle azioni per la localizzazione puntuale del sito per la realizzazione degli impianti di trattamento termico a servizio dell’Area di Pianificazione Sud Est e dell’Area di Pianificazione Sud Ovest";

- il predetto Protocollo d’intesa è stato approvato con d.G.P. Torino 23 dicembre 2003, n. 1934-334591;

- successivamente, con deliberazione n. 59245 in data 30 marzo 2004, il Consiglio Provinciale ha preso atto dell’approvazione da parte della Giunta del predetto Protocollo d’intesa, riconoscendo che quest’ultimo è coerente con gli indirizzi, gli obiettivi e le previsioni del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti, in quanto non presuppone modificazioni degli obiettivi gestionali e ambientali, dei fabbisogni impiantistici e dei sistemi di trattamento ivi previsti, bensì rappresenta un più avanzato grado di attuazione dell’aggregazione per Ambiti territoriali ottimali delle gestioni e delle funzioni pubbliche d’indirizzo e controllo, prevista dalla L.R. Piemonte n. 24 del 2002, cit., in linea con le indicazioni in tal senso dello stesso Programma Provinciale, che tendono a superare le frammentazioni gestionali ed a stabilire dimensioni ottimali sotto il profilo tecnico ed economico;

- per l’effetto il Consiglio provinciale ha riconosciuto che la piena attuazione dei predetti obiettivi richiede che i Consorzi di Bacino ed i Comuni interessati costituiscano un’unica Associazione d’Ambito per l’intero territorio provinciale, anziché le tre Associazioni (Aree di Pianificazione) inizialmente prefigurate dal Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti, fermo restando che in prima attuazione l’Associazione d’Ambito potrà riconoscere al proprio interno aree gestionali distinte (d.C.P. n. 59245 del 30 marzo 2004, cit.);

CONSIDERATO CHE

- con d.G.R. Piemonte 19 maggio 2003, n. 64-9402, sono stati approvati gli schemi di convenzione e statuto per l’obbligatoria cooperazione degli enti a livello di Ambito, in attuazione della L.R. Piemonte n. 24 del 2002, cit.;
- ai sensi della predetta d.G.R. Piemonte n. 64-9402 del 2003 tale obbligatoria cooperazione a livello di Ambito deve realizzarsi attraverso la costituzione di un consorzio di diritto pubblico ("Associazione d’Ambito") tra ciascun Comune con maggiore popolazione di ogni Bacino ed i Consorzi di bacino del medesimo Ambito territoriale ottimale, in attuazione dell’art. 31, D.Lgs. n. 267 del 2000, cit., che disciplina i consorzi tra enti locali per l’esercizio associato di funzioni, prevedendo che al consorzio possono partecipare altri enti pubblici quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi cui sono soggetti;

- per i Consorzi di bacino tale autorizzazione legislativa a partecipare al consorzio è insita nel predetto obbligo di convenzionamento cui gli stessi sono soggetti per l’esercizio associato delle funzioni di governo dei servizi di Ambito, di cui alla L. R. Piemonte n. 24 del 2002, cit.;

- la forma consortile di cooperazione a livello di Ambito è altresì funzionale ad un efficace svolgimento delle funzioni amministrative di governo dei servizi relativi ai rifiuti urbani, anche in considerazione della conseguente attribuzione di soggettività giuridica al Consorzio "Associazione d’Ambito";

RITENUTO CHE

- per l’attuazione delle norme di legge e degli atti di indirizzo e programmazione sopra richiamati si debba procedere alla costituzione di un unico Consorzio "Associazione d’Ambito" per l’intero territorio della Provincia di Torino, per razionalizzare l’organizzazione dei servizi d’Ambito e realizzare economie di scala, con benefici effetti per tutti gli associati;
- il predetto Consorzio "Associazione d’Ambito" dell’intero territorio provinciale debba essere costituito tra il Comune di Torino, in qualità di ente di governo dei servizi di bacino del Bacino 18, gli altri Comuni sotto indicati, ciascuno in qualità di Comune con la maggiore popolazione del proprio Bacino, nonché i Consorzi di bacino sotto indicati, costituiti ai sensi della L.R. Piemonte n. 24 del 2002, cit.;
- stante la peculiarità del Bacino 18, in cui non sono individuabili due distinte soggettività giuridiche - Consorzio di bacino e Comune - è opportuno prevedere che il rappresentante della Città di Torino in seno al Consorzio "Associazione d’Ambito" assorba le quote di partecipazione che la d.G.R. Piemonte n. 64-9402 del 2003, cit., prevede in relazione al Consorzio di bacino (quota in proporzione alla popolazione) ed al Comune (quota fissa), fermo restando che il Comune di Torino viene computato due volte ai fini del calcolo dei componenti presenti o votanti richiesto dallo Statuto del Consorzio, in particolare ai fini della valida costituzione dell'Assemblea e dell'adozione delle deliberazioni della medesima."
Tutto ciò premesso e confermato quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

T R A

- Il Comune di Torino, C. f. n………, con sede in………, via………, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco Sig.………, nato a……… il………, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale in data……… n………, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Comune di Pinerolo, C. f. n………, con sede in ………, via………, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco Sig.………, nato a……… il………, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale in data……… n………, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Comune di Chieri, C. f. n………, con sede in………, via………, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco Sig.………, nato a……… il………, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale in data……… n………, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Comune di Moncalieri, C. f. n………, con sede in………, via………, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco Sig.………, nato a……… il………, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale in data……… n………, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Comune di Rivoli, C. f. n………, con sede in………, via………, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco Sig.………, nato a……… il………, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale in data……… n………, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Comune di Avigliana, C. f. n………, con sede in………, via………, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco Sig.………, nato a……… il………, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale in data……… n………, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Comune di Settimo Torinese, C. f. n………, con sede in………, via………, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco Sig.………, nato a……… il………, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale in data……… n………, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Comune di Ciriè, C. f. n………, con sede in………, via………, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco Sig.………, nato a……… il………, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale in data……… n………, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Comune di Rivarolo Canavese, C. f. n………, con sede in………, via………, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco Sig.………, nato a……… il………, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale in data……… n………, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Comune di Ivrea, C. f. n………, con sede in………, via………, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco Sig.………, nato a……… il………, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale in data……… n………, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Consorzio ACEA Pinerolese, C. f. n………, con sede in………, via………, in persona del suo legale rappresentante il Presidente del Consorzio Sig.………, nato a……… il………, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione dell’Assemblea consortile in data……… n………, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Consorzio Chierese per i Servizi (C.C.S.), C. f. n………, con sede in………, via………, in persona del suo legale rappresentante il Presidente del Consorzio Sig.………, nato a……… il………, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione dell’Assemblea consortile in data……… n………, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (CO.VA.R. 14), C. f. n………, con sede in………, via………, in persona del suo legale rappresentante il Presidente del Consorzio Sig.………, nato a……… il………, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione dell’Assemblea consortile in data……… n………, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Consorzio Ambiente Dora Sangone (CADOS), C. f. n………, con sede in………, via………, in persona del suo legale rappresentante il Presidente del Consorzio Sig.………, nato a……… il………, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione dell’Assemblea consortile in data……… n………, esecutiva ai sensi di legge;

- L’A.C.S.E.L. Consorzio, C. f. n………, con sede in………, via………, in persona del suo legale rappresentante il Presidente del Consorzio Sig.………, nato a……… il………, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione dell’Assemblea consortile in data……… n………, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Consorzio di Bacino 16, C. f. n………, con sede in………, via………, in persona del suo legale rappresentante il Presidente del Consorzio Sig.………, nato a……… il………, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione dell’Assemblea consortile in data……… n………, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Consorzio Intercomunale di Servizi per l’Ambiente (CISA), C. f. n………, con sede in………, via………, in persona del suo legale rappresentante il Presidente del Consorzio Sig.………, nato a……… il………, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione dell’Assemblea consortile in data……… n………, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Consorzio Servizi Alto Canavese (CSAC), C. f. n………, con sede in………, via………, in persona del suo legale rappresentante il Presidente del Consorzio Sig.………, nato a……… il………, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione dell’Assemblea consortile in data……… n………, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Consorzio Canavesano Ambiente (CCA), C. f. n………, con sede in………, via………, in persona del suo legale rappresentante il Presidente del Consorzio Sig.………, nato a……… il………, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione dell’Assemblea consortile in data……… n………, esecutiva ai sensi di legge;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Oggetto)

1. Gli Enti indicati in premessa stipulano la presente Convenzione ai sensi della L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, articolo 12, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di governo d’Ambito dei servizi relativi ai rifiuti urbani di cui al successivo articolo 2, istituendo il consorzio ex articolo 31, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, denominato Associazione d’Ambito ..…. ...... ......, siglabile ..…. ...... ...... (nel prosieguo "il Consorzio", o "il Consorzio Associazione d’Ambito"), con sede legale in Torino, Via Maria Vittoria n. 12.

Art. 2
(Competenza del Consorzio Associazione d’Ambito)

1. Il Consorzio persegue, nell’Ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto della vigente normativa in materia.
2. Il Consorzio, nell’esercizio delle proprie funzioni di governo di Ambito, assicura obbligatoriamente l’organizzazione delle attività di realizzazione e gestione degli impianti di competenza d’Ambito, compresa l’approvazione del Programma di realizzazione degli impianti medesimi. Ai sensi della normativa vigente effettua la scelta dei soggetti realizzatori e gestori degli impianti predetti ed esercita i poteri di vigilanza, anche in qualità di Autorità di settore.
3. Il Consorzio, verificando i calcoli consuntivi e previsionali, nonché i programmi di investimento, definisce le tariffe che spettano al soggetto gestore degli impianti per il conferimento dei rifiuti, secondo i criteri di cui all'articolo117 TUEL e comunque in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e connessa gestione (attività di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti medesimi). In coerenza con quanto precede, il Consorzio fornisce ai Consorzi di bacino le informazioni per la predisposizione dei piani finanziari e della tariffa di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Il Consorzio svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dagli Enti associati.

Art. 3
(Quote di partecipazione)

1. Le quote di partecipazione al Consorzio spettano:
- per il 95% (novantacinque percento) ai Consorzi di bacino, nonché alla Città di Torino in qualità di ente esercente le funzioni di Consorzio di bacino, in proporzione alla popolazione di ciascun Bacino;
- per il restante 5% (cinque percento) ai Comuni con maggior popolazione di ciascun Bacino, ivi compresa la Città di Torino, in parti eguali.
2. Nessun Ente può detenere la maggioranza delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio.
3. In ragione di quanto sopra all’atto della sottoscrizione della presente Convenzione le quote degli Enti consorziati risultano così definite:

Consorzio di bacino

ACEA
ACSEL
CONS. BACINO 16
CADOS
CCA
CCS
CISA
COVAR 14
CSAC
TORINO

Bacino

12
15B
16
15A
17C
13
17A
14
17B-D
18

Abitanti

141.560
79.174
240.754
213.520
107.442
111.224
90.302
240.392
76.823
865.263

Quota
(millesimi)

62,07
34,72
105,57
93,63
47,11
48,77
39,60
105,41
33,70
384,42
(379,42+5)

Comune

Pinerolo
Avigliana
Settimo T.se
Rivarolo C.se
Chieri
Rivoli
Moncalieri
Ciriè
Ivrea
Torino

Consorzio
di bacino

ACEA
ACSEL
CONS. BACINO 16
CSAC
CCS
CADOS
COVAR14
CISA
CCA
TORINO 18

Abitanti3

33.494
11.070
46.982
11.976
32.868
49.792
53.350
18.188
23.536
865.263

Quota
(millesimi)

5
5
5
5
5
5
5
5
5

4. Le quote sono aggiornate dall’Assemblea, in occasione dell’approvazione del bilancio annuale, per effetto ed in ragione della verifica quinquennale delle variazioni dei dati di cui al presente articolo relativi alla popolazione.
5. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dall’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per il
caso in cui si verifichino recessi, esclusioni, o nuove adesioni al Consorzio, ai sensi del successivo articolo 4.
6. Restano in ogni caso fermi i criteri di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 4
(Qualità di consorzista)

1. La qualità di membro del Consorzio Associazione d’Ambito presuppone il possesso dei requisiti di cui in premessa, inerenti la qualità di Consorzio di bacino, o Ente esercente le relative funzioni, ai sensi della Legge Regionale, ovvero di Comune con la maggior popolazione di ciascun Bacino, ferma restando in tale ultimo caso la cadenza quinquennale di verifica del relativo dato, ai sensi del precedente articolo 3, comma 4.
2. In caso di fusione, o comunque unificazione, di preesistenti Consorzi di bacino, il Consorzio di bacino unificato assorbe le quote di partecipazione spettanti ai Consorzi oggetto di fusione, o unificazione. La quota di partecipazione del Comune receduto o escluso per effetto della predetta unificazione di Bacino si accresce in favore dei restanti Comuni.
3. I rappresentanti di ciascun Ente associato hanno diritto ad un solo voto assembleare, con valore proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione (voto diseguale).

Art. 5
(Obblighi e garanzie)

1. Gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli Enti consorziati, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2.
2. Gli Enti associati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla localizzazione e realizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, ivi comprese le discariche.
3. Gli atti fondamentali dell’Assemblea del Consorzio Associazione d’Ambito debbono essere comunicati, a fini informativi, a tutti i Comuni ed i Consorzi di bacino associati entro 30 giorni dalla loro conseguita esecutività.

Art. 6 (ex art. 5-bis)
(Atti fondamentali dell’Assemblea)

1. Sono atti fondamentali approvati dall’Assemblea lo Statuto e le sue modificazioni e lo scioglimento del Consorzio, salvo il vincolo di cooperazione obbligatoria previsto dalla legge, l’aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l’accettazione di nuove adesioni e di recessi e l’esclusione di Enti associati, il Programma di realizzazione degli impianti di competenza d’Ambito, ivi compresa la disciplina dei rapporti con i gestori, anche mediante l’approvazione dei relativi contratti di servizio, la disciplina generale delle tariffe, la definizione delle forme di gestione operativa degli impianti in conformità alle disposizioni vigenti, i bilanci preventivi annuale e pluriennale, le relative variazioni e il conto consuntivo presentati dal Consiglio di Amministrazione, a contrarre mutui e ogni altra forma di finanziamento, sempreché tali atti non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell’Assemblea, l’autorizzazione delle spese che impegnino i bilanci negli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni, all’amministrazione e alla fornitura di beni e servizi, salvo che la legge o il presente Statuto dispongano diversamente, i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

Art. 7 (ex art. 6)
(Nomina degli organi consortili)

1. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti il Consiglio d’Amministrazione, nonché il Revisore dei conti, sono nominati e revocati dall’Assemblea.

Art. 8 (ex art. 7)
(Patrimonio consortile e rapporti finanziari)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dal fondo di dotazione iniziale, di Euro…….…, nonché dalle successive acquisizioni e trasferimenti.
2. Ove il Consorzio non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con le entrate proprie, con l’approvazione del bilancio i costi residui sono riparti tra gli Enti aderenti in misura proporzionale alle quote di partecipazione, con pagamento, a trimestre anticipato, di una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta a bilancio.

Art. 9 (ex art. 8)
(Successione ed altri rapporti patrimoniali)

1. Il Consorzio Associazione d’Ambito succede agli Enti locali ed ai Consorzi di bacino nei rapporti relativi alle funzioni di Ambito esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.), non trasferiti a società di gestione degli impianti, nonché nei rapporti con il personale che, ai sensi delle disposizioni vigenti, è inserito o transitato nei ruoli del Consorzio.
2. Resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui già contratti e le entrate della gestione degli impianti esistenti spettano al soggetto proprietario degli stessi, sia esso il singolo Comune, il Consorzio di bacino, il Consorzio Associazione d’Ambito, o società di capitali.
3. Ove sussistano rapporti di concessione il canone è pagato al proprietario di cui al comma precedente.
4. Il Consorzio può ottenere dagli Enti associati il godimento di beni utili all’esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo.

Art. 10 (ex art. 9)
(Durata e scioglimento)

1. Il Consorzio ha durata ventennale decorrente dalla sottoscrizione della presente Convenzione, fermo restando il vincolo di cooperazione obbligatoria previsto dalla legge.
2. In attuazione del vincolo di cooperazione obbligatoria previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dell’Assemblea assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.
3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il Revisore dei conti provvede alla sua liquidazione.

Art. 11 (ex art. 10)
(Disposizioni transitorie)

1. Entro quarantacinque giorni dalla stipulazione della presente Convenzione il Presidente del Consorzio del bacino in cui ha sede il Consorzio Associazione d’Ambito convoca la prima riunione dell’Assemblea per la nomina degli organi consortili, nonché la presiede sino all’elezione del Presidente dell’Assemblea.
2. In prima attuazione sono al servizio del Consorzio gli uffici di segreteria, di ragioneria ed il tesoriere del Comune ove ha sede il Consorzio.
3. In prima attuazione l’Assemblea del Consorzio Associazione d’Ambito assume in considerazione quanto già previsto dai Consorzi di bacino, coordinando ed omogeneizzando le iniziative.
4. Il Consorzio una volta costituito inserirà tra i suoi primi adempimenti la possibilità di un’integrazione del precedente articolo 3, comma 1, nei modi consentiti dalla legge, con l’inserimento di criteri che tengano conto di fattori ambientali, di superficie territoriale e di localizzazione degli impianti.


Il presente atto, redatto in n………… originali, è esente bollo, ex art. 16, Tab B, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contesto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Parte II, tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.

Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sotto elencati documenti, tutti in copia conforme all'originale:

1) Deliberazione del Consiglio Comunale di Torino in data…………… n………;

2) Deliberazione del Consiglio Comunale di Pinerolo in data…………… n………;

3) Deliberazione del Consiglio Comunale di Chieri in data…………… n………;

4) Deliberazione del Consiglio Comunale di Moncalieri in data…………… n………;

5) Deliberazione del Consiglio Comunale di Rivoli in data…………… n………;

6) Deliberazione del Consiglio Comunale di Avigliana in data…………… n………;

7) Deliberazione del Consiglio Comunale di Settimo Torinese in data…………… n………;

8) Deliberazione del Consiglio Comunale di Ciriè in data…………… n………;

9) Deliberazione del Consiglio Comunale di Rivarolo Canavese in data n…………… n………;

10) Deliberazione del Consiglio Comunale di Ivrea in data…………… n………;

11) Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio ACEA Pinerolese in data…………… n………;

12) Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Chierese per i Servizi (C.C.S.) in data…………… n………;

13) Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (CO.VA.R. 14) in data…………… n………;

14) Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Ambiente Dora Sangone (CADOS) in …………… n………;

15) Deliberazione dell'Assemblea dell'A.C.S.E.L. CONSORZIO in data…………… n………;

16) Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio di Bacino 16 in data…………… n………;

17) Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente (CISA) in data…………… n………;

18) Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Servizi Alto Canavese (CSAC) in data…………… n………;

19) Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Canavesano Ambiente (CCA) in data…………… n………;

Letto, confermato e sottoscritto ________________________


STATUTO

del Consorzio "Associazione d’Ambito….." (denominazione)

SOMMARIO

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1 - Denominazione e sede.
Art. 2 - Natura e oggetto.
Art. 3 - Competenza.
Art. 4 - Qualità di consorzista.
Art. 5 - Funzione normativa e tariffe.
Art. 6 - Programmazione.
Art. 7 - Contratto di servizio.
Art. 8 - Norma di rinvio.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE
Art. 9 - Informazione.
Art. 10 - Accesso, partecipazione e azione popolare.
Art. 11 - Rapporti con associazioni ed istituzioni.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO ASSOCIAZIONE D’AMBITO
Art. 12 - Organi del Consorzio.
Capo I - Assemblea.
Art. 13 - Funzioni.
Art. 14 - Convocazione dell’Assemblea.
Art. 15 - Sessioni e sedute.
Art. 16 - Funzionamento.
Art. 17 - Composizione dell’Assemblea.
Art. 18 - Presidente dell’Assemblea.
Capo II - Consiglio d’Amministrazione.
Art. 19 - Funzioni.
Art. 20 - Convocazione e funzionamento.
Art. 21 - Composizione e nomina.
Art. 22 Revoca, scioglimento, decadenza e sostituzioni.
Capo III - Presidente del Consorzio.
Art. 23 - Funzioni.
Art. 24 - Nomina.
Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.
Art. 25 - Revisore dei conti. Funzioni.
Art. 26 - Segretario del Consorzio e personale.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI
Art. 27 - Gestione economico-finanziaria e contabile.
Art. 28 - Investimenti e contratti.
Art. 29 - Disposizioni transitorie.
Art. 30 - Disposizione finale.

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1
(Denominazione e sede)

1. E’ costituito il consorzio ex articolo 12, L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, e articolo 31, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, denominato Associazione d’Ambito ...... ..…. ...... siglabile …… …… …… (nel prosieguo "il Consorzio", o "il Consorzio Associazione d’Ambito").
2. Il Consorzio ha sede legale in Torino, Via Maria Vittoria n. 12.
3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede sono deliberate dall’Assemblea.

Art. 2
(Natura e oggetto)

1. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Il Consorzio svolge tutte le funzioni di governo di Ambito relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

Art. 3
(Competenza)

1. Il Consorzio persegue, nell’Ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto della vigente normativa in materia.
2. Il Consorzio, nell’esercizio delle proprie funzioni di governo di Ambito, assicura obbligatoriamente l’organizzazione delle attività di realizzazione e gestione degli impianti di competenza d’Ambito, compresa l’approvazione del Programma di realizzazione degli impianti medesimi. Ai sensi della normativa vigente effettua la scelta dei soggetti realizzatori e gestori degli impianti predetti ed esercita i poteri di vigilanza, anche in qualità di Autorità di settore.
3. Il Consorzio, verificando i calcoli consuntivi e previsionali, nonché i programmi di investimento, definisce le tariffe che spettano al soggetto gestore degli impianti per il conferimento dei rifiuti secondo i criteri di cui all'articolo 117 TUEL e comunque in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e connessa gestione (attività di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti medesimi). In coerenza con quanto precede, il Consorzio fornisce ai Consorzi di bacino le informazioni per la predisposizione dei piani finanziari e della tariffa di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Il Consorzio svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dagli Enti associati.

    Art. 4
    (Qualità di consorzista)

1. La qualità di membro del Consorzio Associazione d’Ambito presuppone il possesso dei requisiti di cui alla Convenzione, inerenti la qualità di Consorzio di bacino, o Ente esercente le relative funzioni, ai sensi della Legge Regionale, ovvero di Comune con la maggior popolazione di ciascun Bacino, ferma restando in tale ultimo caso la cadenza quinquennale di verifica del relativo dato, ai sensi della Convenzione.
2. In caso di fusione, o comunque unificazione, di preesistenti Consorzi di bacino, il Consorzio di bacino unificato assorbe le quote di partecipazione spettanti ai Consorzi oggetto di fusione, o unificazione. La quota di partecipazione del Comune receduto o escluso per effetto della predetta unificazione di Bacino si accresce in favore dei restanti Comuni.
3. I rappresentanti di ciascun Ente associato hanno diritto ad un solo voto assembleare, con valore proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione (voto diseguale), salvo il Comune di Torino che viene computato due volte ai fini del calcolo dei componenti presenti o votanti richiesto dal terzo comma dell'articolo 15 e dal secondo comma dell'articolo16, fermo restando che la quota di partecipazione risulta dalla somma di quella spettante quale Comune con quella spettante quale consorzio di bacino.

Art. 5
(Funzione normativa e tariffe)

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.
2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo delle pubblicazioni, dopo l’adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse di cui all’articolo 16 comma 3. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

    Art. 6
    (Programmazione)

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti, nel Piano regionale e nel Programma provinciale di gestione dei rifiuti, trovano adeguato sviluppo nel Programma di realizzazione degli impianti di competenza d’Ambito, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.
2. Il Programma è proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall’Assemblea, nonché trasmesso entro i successivi 30 giorni alla Provincia e alla Regione.
3. L’Assemblea approva il Programma in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l’approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale.

    Art. 7
    (Contratto di servizio)

1. Il contratto di servizio deve prevedere l’obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli interessati e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità e sulle modalità del servizio.
2. Nell’Ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali e di sicurezza definiti dal Consorzio in qualità di Autorità di settore.
3. Il contratto di servizio deve prevedere l’obbligo del gestore di verificare i livelli di qualità del servizio.

Art. 8
(Norma di rinvio)

1. Le quote di partecipazione, il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono disciplinati dalla Convenzione.

    TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE
    Art. 9
    (Informazione)

1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.
2. Durante il mandato, o l’incarico, i componenti del Consiglio di Amministrazione comunicano i redditi e le proprietà immobiliari possedute al Presidente dell’Assemblea.
3. Gli atti degli organi dell’ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti, o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l’affissione in un apposito Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio, che deve assicurare a tutti i cittadini l’accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.
4. Tutti i documenti e le informazioni in possesso del Consorzio sono forniti, su richiesta, entro 30 giorni dal ricevimento della medesima, ai Consorzi di bacino e ai Comuni aderenti.
5. Periodicamente, su richiesta degli aderenti, il Consiglio di Amministrazione relaziona all’Assemblea del Consorzio Associazione d’Ambito, ovvero alle Assemblee degli Enti associati interessati, o loro articolazioni, sull’attività svolta, i principali provvedimenti adottati, il programma di attività futuro, ovvero su specifiche tematiche indicate nella richiesta stessa.

    Art. 10
    (Accesso, partecipazione e azione popolare)

1. L’accesso, la partecipazione e l’azione popolare sono disciplinati dalle norme sull’attività del Comune in cui ha sede l’ente, sino all’approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

    Art. 11
    (Rapporti con associazioni ed istituzioni)

1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.
2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.

    TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO ASSOCIAZIONE D’AMBITO
    Art. 12
    (Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio l’Assemblea, il Presidente, il Consiglio d’Amministrazione, il Revisore dei conti.

    Capo I - Assemblea.
    Art. 13
    (Funzioni)

1. Sono atti fondamentali approvati dall’Assemblea lo Statuto e le sue modificazioni e lo scioglimento del Consorzio, salvo il vincolo di cooperazione obbligatoria previsto dalla legge, l’aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l’accettazione di nuove adesioni e di recessi e l’esclusione di Enti associati, il Programma di realizzazione degli impianti di competenza d’Ambito, ivi compresa la disciplina dei rapporti con i gestori, anche mediante l’approvazione dei relativi contratti di servizio, la disciplina generale delle tariffe, la definizione delle forme di gestione operativa degli impianti in conformità alle disposizioni vigenti, i bilanci preventivi annuale e pluriennale, le relative variazioni e il conto consuntivo presentati dal Consiglio di Amministrazione, a contrarre mutui e ogni altra forma di finanziamento, sempreché tali atti non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell’Assemblea, l’autorizzazione delle spese che impegnino i bilanci negli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni, all’amministrazione e alla fornitura di beni e servizi, salvo che la legge o il presente Statuto dispongano diversamente, i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.
2. Gli atti fondamentali di cui al comma precedente sono trasmessi, a fini informativi, alle Assemblee dei Comuni e dei Consorzi di bacino associati entro 30 giorni dalla loro conseguita esecutività.
3. Le proposte di modificazione statutaria sono trasmesse, almeno 30 giorni prima della data nella quale è prevista la seduta dell’Assemblea avente all’ordine del giorno la loro approvazione, alle Assemblee dei Comuni e dei Consorzi di bacino associati per i provvedimenti di competenza.
4. L’Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente dell’Assemblea, provvede alla nomina, alla revoca, alla dichiarazione di decadenza ed alla determinazione delle indennità del Presidente del Consorzio, degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei conti, nomina i rappresentanti che la legge riserva all’Assemblea, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi, nonché definisce i criteri generali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compreso l’organico del personale.
5. L’Assemblea delibera motivatamente l’azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei conti.

Art. 14
(Convocazione dell’Assemblea)

1. L’Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente, che ne formula l’ordine del giorno.
2. L’Assemblea è altresì convocata dal suo Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da almeno due componenti, o dal singolo componente che rappresenti almeno un quinto delle quote sociali, ovvero da due Consiglieri di Amministrazione, iscrivendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti per l’esame e le conseguenti determinazioni.
3. Ogni convocazione avviene mediante avviso, che deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, unitamente all’ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno quindici giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, trenta giorni prima nelle sessioni straordinarie.
4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da trasmettersi agli Enti associati e da pubblicarsi all’Albo Pretorio dei Comuni associati e all’Albo delle pubblicazioni dei Consorzi di bacino associati. Presso la segreteria del Consorzio Associazione d’Ambito devono essere depositati gli atti relativi all’ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell’Assemblea.

Art. 15
(Sessioni e sedute)

1. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all’anno per l’approvazione dei bilanci preventivi annuale e pluriennale e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.
2. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.
3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti che rappresentino non meno dei 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio; in seconda convocazione con la presenza di almeno i 3/5 (tre quinti) dei componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio.
4. Alle sedute dell’Assemblea partecipano il Presidente ed il Segretario del Consorzio, il quale ultimo cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell’Assemblea.

Art. 16
(Funzionamento)

1. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.
2. Per le deliberazioni concernenti le modificazioni del presente Statuto e l’aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l’accettazione di nuove adesioni e di recessi e l’esclusione di Enti associati, l’approvazione del Programma di realizzazione degli impianti di competenza d’Ambito e la definizione delle forme di gestione degli impianti ai sensi della disciplina vigente, nonché per le deliberazioni in merito alla disciplina generale delle tariffe, sia in prima che in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti presenti che rappresentino non meno dei 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione dei presenti.
3. Alle deliberazioni dell’Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del Consiglio comunale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.

Art. 17
(Composizione dell’Assemblea)

1. L’Assemblea è composta dai Presidenti dei Consorzi di bacino associati, o loro delegati con atto scritto scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi stessi, nonché dai Sindaci dei Comuni associati, o loro delegati con atto scritto. Le deleghe di cui al presente comma debbono essere previamente comunicate al Presidente del Consorzio Associazione d’Ambito.
2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l’Assemblea sono disciplinate dalla legge.

Art. 18
(Presidente dell’Assemblea)

1. Il Presidente dell’Assemblea presiede l’Assemblea e ne firma le deliberazioni ed i verbali delle sedute, nonché compie tutti gli atti che gli sono demandati dalle leggi, dal presente Statuto, dai regolamenti del Consorzio, o da deliberazioni dell’Assemblea.
2. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, o impedimento, sono assolte dal Vice Presidente. Qualora sia assente, o impedito, anche il Vice Presidente, lo sostituisce il componente dell’Assemblea più anziano in età.

Capo II - Consiglio d’Amministrazione
Art. 19
(Funzioni)

1. Il Consiglio d’Amministrazione è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall’Assemblea; ad esso spettano tutti i compiti di governo non attribuiti ad altri organi dell’ente, ivi compresa la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 20
(Convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio d’Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il suo Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno due Consiglieri, nel qual caso la riunione deve tenersi non oltre dieci giorni dalla richiesta.
3. L’avviso di convocazione, indicante data, ora, luogo ed argomenti all’ordine del giorno, deve essere comunicato ai Consiglieri, anche in via telematica, almeno cinque giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.
4. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente del Consorzio e dal Segretario, il quale ultimo li redige e ne cura la trasmissione al Presidente dell’Assemblea, nonché la pubblicazione sull’Albo delle pubblicazioni del Consorzio. Ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse tuttavia partecipa il Segretario con voto consultivo. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni, o notizie.

Art. 21
(Composizione e nomina)

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e dai Consiglieri nominati per un quinquennio dall’Assemblea per appello nominale, in numero non inferiore a quattro e non superiore a otto, definito dall’Assemblea stessa prima dell’elezione.
2. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione sono nominati con due successive votazioni. Per la nomina dei Consiglieri spetta a ciascun componente l’Assemblea un numero di voti pari ai componenti da eleggere.
3. I Consiglieri di Amministrazione sono nominati, subito dopo la nomina del Presidente del Consorzio, a maggioranza delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio. Dopo due infruttuose votazioni si procede al ballottaggio tra i non eletti che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione, sino al doppio dei posti da Consigliere ancora vacanti.
4. L’elenco dei candidati alla nomina nel Consiglio d’Amministrazione è formato sulla base di un avviso pubblico, approvato dall’Assemblea.
5. I candidati debbono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e possedere una competenza, professionalità, o esperienza tecnica, o amministrativa.
6. Le proposte di nomina dei Consiglieri non possono esser prese in considerazione ove non siano corredate dalla dichiarazione, tramite curricula, dei titoli e requisiti sopra previsti, di cui l’Assemblea prende atto con apposita deliberazione prima della votazione di nomina. I curricula sono resi pubblici.
7. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i componenti dell’Assemblea, coloro che hanno lite pendente con il Consorzio, nonché i titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza di imprese esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio, o interessate agli stessi.

Art. 22
(Revoca, scioglimento, decadenza e sostituzioni)

1. La revoca per giusta causa dei componenti il Consiglio di Amministrazione è pronunziata dall’Assemblea con le maggioranze previste per la nomina.
2. Entro la scadenza del mandato quinquennale l’Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori così nominati assumono le funzioni dal giorno successivo a quello di scadenza dei predecessori. In mancanza di ricostituzione nel termine i Consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d’indifferibilità e urgenza.
3. Nel caso in cui l’Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell’Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.
4. In mancanza di ricostituzione il Consiglio di Amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli, ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.
5. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, l’Assemblea, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque giorni successivi.
6. I componenti il Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio medesimo decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall’Assemblea.
7. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo d’incarico del predecessore.

Capo III - Presidente del Consorzio
Art. 23
(Funzioni)

1. Il Presidente del Consorzio:
a) ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio con l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
b) presiede il Consiglio di Amministrazione e ne sottoscrive le deliberazioni;
c) adotta in caso di necessità e urgenza e sotto la propria responsabilità provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che debbono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza;
d) sovrintende e vigila sull’esecuzione degli atti del Consorzio;
e) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, con la collaborazione secondo le sue direttive del Segretario del Consorzio;
f) nomina e revoca il Segretario del Consorzio e i responsabili dei servizi, nonché attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall’ordinamento delle autonomie locali, sentito in tutti i casi il Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente del Consorzio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi il potere di nomina all’Assemblea.
3. Il Presidente del Consorzio partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell’Assemblea consortile, nonché svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 24
(Nomina)

1. Il Presidente del Consorzio è nominato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio. Dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione.
2. Il Presidente nomina Vice Presidente un Consigliere di Amministrazione, che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento. Qualora sia assente, o impedito, anche il Vice Presidente lo sostituisce il Consigliere più anziano in età.
3. Della nomina del Vice Presidente è data comunicazione ai Consiglieri di Amministrazione e all’Assemblea nella prima seduta.

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti
Art. 25
(Revisore dei conti. Funzioni)

1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio.
2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenzia all’apposita seduta dell’Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all’operato dell’amministrazione. Qualora un membro dell’Assemblea muova rilievi sulla gestione dell’ente il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.

Art. 26
(Segretario del Consorzio e personale)

1. Il Presidente del Consorzio nomina, sentito il Consiglio di Amministrazione, tra i Segretari comunali dei Comuni dell’Ambito e previo specifico avviso pubblico, il Segretario del Consorzio, che è responsabile dell’amministrazione generale dell’Associazione e del coordinamento degli uffici e dei servizi, nonché adempie verso l’ente agli altri compiti previsti per i Comuni.
2. Il Consorzio si avvale del personale inserito o transitato nei propri ruoli per deliberazione istitutiva del Consorzio, e/o comandato dagli Enti consorziati, e/o assunto secondo le vigenti disposizioni di legge.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI
Art. 27
(Gestione economico-finanziaria e contabile)

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell’Ambito delle finalità sociali.
3. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei Comuni dell’Ambito ed avente uno sportello nel Comune ove ha sede il Consorzio.
5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 28
(Investimenti e contratti)

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal Programma il Consorzio provvede con fondi all’uopo accantonati, con l’utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, con i prestiti anche obbligazionari, con l’incremento del fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati.
2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permute e le locazioni sono disciplinati dalle norme sull’attività del Comune in cui ha sede l’ente, sino all’approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 29
(Disposizioni transitorie)

1. In prima attuazione l’Assemblea del Consorzio Associazione d’Ambito assume in considerazione quanto già previsto dai Consorzi di bacino, coordinando ed omogeneizzando le iniziative.
2. Il Consorzio una volta costituito inserirà tra i suoi primi adempimenti la possibilità di un’integrazione dell’articolo 3, comma 1, della Convenzione, nei modi consentiti dalla legge, con l’inserimento di criteri che tengano conto di fattori ambientali, di superficie territoriale e di localizzazione degli impianti.

Art. 30
(Disposizione finale)

1. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull’ordinamento delle autonomie locali.