Divisione Commercio
Settore Mercati

 n. ord. 11
2004 08574/058

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 GENNAIO 2005

(proposta dalla G.C. 26 ottobre 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO MERCATO INGROSSO FIORI.

Proposta dell'Assessore Tessore.

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 marzo 1997 (mecc. 9701297/58), esecutiva dall’11 aprile 1997, è stato approvato l’attuale Regolamento del Mercato all’Ingrosso dei Fiori ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale n. 62/1979 sulla "Disciplina dei Mercati all’Ingrosso".
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 settembre 1998 (mecc. 9806469/58), esecutiva dal 2 novembre 1998, sono stati modificati gli articoli n. 21 e n. 24 del succitato Regolamento di Mercato a seguito di innovazioni applicative nel frattempo emerse.
In considerazione del fatto che attualmente, per effetto delle modifiche apportate alle norme relative alla rilevazione dei prezzi al consumo è venuto meno il riferimento I.S.T.A.T. riguardante i prezzi all'ingrosso ed il medesimo è stato sostituito dalla dicitura "prezzi al consumo calcolato per le famiglie degli operai ed impiegati", si rende necessario l'adeguamento del testo dell'art. 26, comma 6, del vigente Regolamento per il Mercato all’Ingrosso dei Fiori.
Inoltre, poiché da lungo tempo nell’ambito del mercato non vengono più commercializzati gli articoli di accessori per fiorai, settore merceologico cui era stata destinata dal Regolamento un’apposita area del Mercato individuata nella zona correntemente definita "Balconata" situata di fronte all’ingresso principale ed attualmente concessa in uso provvisorio al Servizio Protezione Civile, si rende necessario provvedere ad uniformare alle mutate esigenze sia l’art. 1 comma 6 che l’art 21 commi 13 e 14 del Regolamento succitato.
La Commissione di Mercato, nella riunione del 21 febbraio 2003, nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 4 del Regolamento, ha approvato all'unanimità le modifiche suaccennate.
In data 2 novembre 2004, con nota prot. n. 1885/I-8-1, sono stati richiesti i pareri di competenza ai Consigli Circoscrizionali, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento.
Le Circoscrizioni hanno espresso il loro parere nella maniera seguente:
- parere favorevole le Circoscrizioni 1, 3, 6, 7, 8 e 9 (all. 1-6 - nn.                  );
- la Circoscrizione 2 ha espresso parere favorevole condizionato alla necessità di ricercare delle metodologie adeguate a ricavare e controllare il tasso di crescita dell'inflazione reale e non solo programmata (all. 7 - n.              );
- non hanno espresso parere le Circoscrizioni 4, 5 e 10.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di modificare l’art. 1 comma 6 del vigente Regolamento del Mercato all’Ingrosso dei Fiori, con l’abolizione della dicitura riferita al punto c) "zona riservata ai grossisti di accessori per fiorai" aggiungendo al punto b) "zona riservata ai grossisti di fiori e piante ornamentali" la voce "e accessori per fiorai". Pertanto la nuova formulazione dell’Art. 1 comma 6 punto b) del Regolamento del Mercato all’Ingrosso dei Fiori risulterà essere:
b) zona riservata ai grossisti di fiori, piante ornamentali e accessori per fiorai;
2) di abolire il comma 13 ed il comma 14 dell’art. 21 del vigente Regolamento del Mercato all’Ingrosso dei Fiori recanti rispettivamente la dicitura:
"13. I posteggi di vendita ricavati nella balconata antistante l’ingresso principale, con annessi magazzini di deposito, sono riservati ai commercianti all’ingrosso di accessori per fiorai";
"14. Qualora non richiesti per utilizzo di cui al comma 13 i posteggi ricavati nella balconata, possono essere adibiti ad uso ufficio di rappresentanza per Associazioni di Operatori del Mercato";
3) di sostituire la dicitura prevista all’art. 26 comma 6 che recita: "Oltre ai casi previsti nel precedente comma, i corrispettivi possono variare ogni anno, ma in misura non superiore all’aumento dell’indice nazionale dei prezzi all’ingrosso calcolato dall’I.S.T.A.T. nei dodici mesi precedenti, o nel periodo intercorrente dall’ultima variazione", con la nuova dicitura:
" Oltre ai casi previsti nel precedente comma, i corrispettivi possono variare ogni anno, ma in misura non superiore alla percentuale indicata come tasso di inflazione programmato, così come previsto dal documento di programmazione economico-finanziario recepito dalla Città con deliberazione del Consiglio Comunale recante indicazioni in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili".
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.