Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore Pubblicità e Affissioni

      n. ord. 59
2004 08563/013

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 APRILE 2005

(proposta dalla G.C. 9 novembre 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI E REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE. MODIFICHE.

Proposta dell'Assessore Bonino.

Premesso che:
- l’art. 3 comma 2 D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 consente al Comune di stabilire, a mezzo di norme regolamentari, limitazioni per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse;
- l’art. 18 comma 1 D.Lgs. 507/94 pone come mera facoltà dell’Ente eseguire affissioni di natura commerciale, in quanto l’obbligatorietà del servizio attiene esclusivamente all’affissione di manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica;
- l'art. 62 comma 3 del D.Lgs 446/97 stabilisce che il Regolamento può prevedere con carattere di generalità divieti e limitazioni;
- attualmente il Regolamento delle pubbliche affissioni all'art. 2 comma 3 ha destinato il 30% dei propri impianti per effettuare affissioni di tipo commerciale. Di questo 30% equivalente a circa 2000 impianti di diversa tipologia, poco più del 32% (600 impianti tipo stendardo) è in concessione a terzi, mentre il restante numero è gestito direttamente dalla Città.
Si deve segnalare che negli ultimi anni, sugli impianti di affissione, a gestione diretta, si sta assistendo ad un fenomeno particolare circa le campagne pubblicitarie aventi per oggetto i servizi funerari.
Nell'ambito delle affissioni commerciali, nell'anno 2004, su base mensile, questo tipo di comunicazione da solo rappresenta il 45% delle affissioni eseguite e da eseguire.
Questo fenomeno assume rilievo in rapporto alla gestione vera e propria degli spazi di affissione e alla possibilità di fruirne da parte degli operatori commerciali. Da rilievi dell'Ufficio emerge infatti che il 30% delle richieste di affissioni commerciali viene respinta o spostata molto in là nel tempo, causa l'indisponibilità di spazi di affissione liberi. Gli impianti pubblicitari vengono, infatti, prenotati con largo anticipo (cinque, sei mesi, se non per tutto l'anno) da altri committenti e quasi sempre gli stessi.
Si osserva, del resto, che per le affissioni effettuate direttamente dall'Amministrazione, sia commerciali che istituzionali, il Regolamento non stabilisce alcun limite se non quello dell'ordine cronologico e della durata minima di esposizione (art. 12 Reg. citato), tant'è che teoricamente è possibile prenotare tutti gli spazi su impianti comunali per annualità intere, senza che sia possibile contenere una simile richiesta.
Pare opportuno e necessario volendo evitare una possibile monopolizzazione degli spazi e rendere il servizio fruibile al maggior numero di operatori possibile, introdurre nel Regolamento delle Pubbliche Affissioni prescrizioni utili a risolvere le problematiche su esplicitate, e che si sono evidenziate a seguito delle massive campagne pubblicitarie inerenti i servizi funerari.
Le limitazioni che si vanno ad introdurre tengono conto di dati statistici consolidati dall'esperienza del Servizio in tutti questi anni e precisamente che:
1) l'operatore economico che fruisce del servizio delle pubbliche affissioni, mediamente, per ogni lancio pubblicitario, chiede l'affissione di circa 1200 fogli reiterando l'uscita una sola volta nello stesso mese, per un totale di 2400 fogli. Questi rappresentano circa il 5% degli impianti gestiti;
2) lo stesso operatore economico esegue più campagne pubblicitarie nello stesso mese ma queste hanno per oggetto un contenuto sempre diverso dalla precedente campagna: cambia l'evento, il prodotto, il servizio; l'operatore economico che pubblicizza la propria azienda reitera la stessa campagna pubblicitaria di se stesso non più di due volte l'anno (per stessa campagna si intende quando il contenuto pubblicitario non cambia, ovvero non si tratta di nuovo evento, bene di consumo o servizio).
In merito alle campagne pubblicitarie aventi per contenuto i servizi funerari, occorre rilevare, invece, che l’utilizzo del mezzo pubblicitario di affissione è di estremo impatto visivo; l’affissione è la forma comunicativa, relativamente ad altre forme pubblicitarie, maggiormente invasiva e difficilmente eludibile essendo presente in modo uniforme e quantitativamente rilevante sull’intero territorio cittadino. Il suo utilizzo continuo e massivo si porrebbe in contrasto con il principio di "discrezione" di cui all’articolo 20 del Regolamento Servizio Mortuario e Cimiteriale, che impone al servizio dell’attività funebre l’osservanza di alcuni principi tra i quali quello riportato alla lettera h) e cioè che la comunicazione pubblicitaria debba essere oggettiva, onesta e discreta.
Già nell'anno 2002 l'Amministrazione è intervenuta, con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 febbraio 2002 (mecc. 2002 00278/13) introducendo in Regolamento il limite della distanza di 250 metri dagli ingressi d’ospedali, camere mortuarie, ricoveri, istituti per anziani, cimiteri (art. 10 lett. F punto 16, Regolamento CIMP) per le campagne pubblicitarie aventi ad oggetto i servizi funerari, rispondendo con ciò alla richiesta di tutela e rispetto del sentimento di sofferenza e di cordoglio, avanzata da singoli cittadini e istituzioni ospedaliere.
A distanza di due anni dall'introduzione della norma di cui sopra, continuano a giungere all'Ufficio, anche se in forma minore, segnalazioni di violazione della prescrizione. Inoltre, accanto a questo, giungono anche nuove segnalazioni da parte di cittadini che manifestano un crescente disagio derivante dalle continue e massicce campagne pubblicitarie affissionistiche relative ai servizi funerari.
Alla luce di quanto su complessivamente esposto, si ritiene, pertanto, opportuno e necessario, apportare delle modifiche (i cui testi vengono allegati) al Regolamento delle Pubbliche Affissioni introducendo un nuovo articolo, l'artico 1/bis "Prescrizioni particolari" e inserendo all'art. 10 comma 1 lettera F punto 16) del Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie la sanzione della revoca dell'autorizzazione o concessione o convenzione per l'impianto specifico cui segue la rimozione dello stesso. Nel nuovo articolo 1/bis comma 1 si dispone che, per le affissioni a contenuto commerciale e per quelle che corrispondono il diritto in misura ridotta, le prenotazioni di spazi pubblicitari non possono essere effettuate oltre i tre mesi antecedenti il giorno dell'affissione; per ogni singola campagna pubblicitaria non possono essere prenotati più del 5% degli spazi nell'ambito dello stesso mese.
In considerazione della peculiarità delle campagne pubblicitarie inerenti i servizi funerari nel comma 2 si stabilisce che ogni campagna pubblicitaria non può occupare più del 5% degli spazi pubblicitari sugli impianti di affissione gestiti direttamente dal Comune o a mezzo concessione, o in convenzione o semplicemente autorizzati dall’Ente. Tale ulteriore prescrizione nasce dalla necessità di salvaguardare l'interesse pubblico della tutela del sentimento di sofferenza e di cordoglio avanzata dai cittadini, come sopra riportato ai sensi dell'art. 43 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 15 novembre 2004 i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1 e 3 (all. 2-3 - nn. );
- ha espresso parere non favorevole la Circoscrizione 7, pervenuto fuori tempo utile all. 4 - n. );
- le Circoscrizioni 2, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 non hanno espresso parere (non pervenuto).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare per le motivazioni illustrate in premessa, che qui tutte si intendono integralmente richiamate, l’allegato testo dell’art. 1 bis – Prescrizioni particolari - del Regolamento per le Pubbliche Affissioni - Norme Tecniche per il Collocamento dei Mezzi Pubblicitari nonché le modifiche dell'art. 10 del Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie (all. 1 - n. );
2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all’art. 43 lett. e) del Regolamento del Decentramento;
3) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate dalla data di esecutività del presente provvedimento.


REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI. NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI.

Art. 1 GESTIONE DEL SERVIZIO

Omissis…..

 

Art. 1 BIS - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Per le sole affissioni di natura commerciale e per quelle per le quali il diritto è corrisposto in misura ridotta, sugli impianti pubblicitari gestiti direttamente dalla Civica Amministrazione, occorre osservare le seguenti prescrizioni:
a) la prenotazione di spazi pubblicitari non può essere effettuata oltre i tre mesi antecedenti il giorno di inizio dell'affissione;
b) per ogni singola campagna pubblicitaria non può essere prenotato, con riferimento allo stesso mese, più del 5% degli spazi pubblicitari esistenti;
2. In coerenza con l'art. 20 comma 1 lettera h) del Regolamento Mortuario e Cimiteriale, per le campagne pubblicitarie aventi per oggetto i servizi funerari, sugli impianti di affissione a gestione diretta, sugli impianti di affissione di proprietà della Civica Amministrazione dati in concessione a terzi, su quelli in convenzione o su quelli autorizzati con atto formale dell'Ente, non si possono occupare più del 5% degli spazi pubblicitari. Il numero massimo delle uscite viene fissato in quattro volte l'anno e devono distanziarsi l'una dall'altra almeno di due mesi.

Art. 2 - SUPERFICI

Omissis

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE. MODIFICHE

ART. 10 - LIMITI E DIVIETI PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE

Omissis

F. Sono inoltre vietate:
omissis

16) le iniziative pubblicitarie, su qualsiasi mezzo pubblicitario, avente per oggetto i servizi funerari genericamente intesi, a meno di 250 mt. da ingressi d'ospedali, camere mortuarie, ricoveri, istituti per anziani, cimiteri. Sono escluse dal divieto le insegne d'esercizio indicanti la sede dell'attività.
In caso di violazione della prescrizione reiterata anche una sola volta, viene revocata l'autorizzazione, la concessione o la convezione per l'impianto specifico e contestualmente viene diffidata la rimozione a cura della ditta. In caso d'inottemperanza provvede l'Amministrazione d'ufficio, a spese della ditta inadempiente.

G. Omissis…