Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore Pubblicità e Affissioni
n. ord. 59
2004 08563/013
OGGETTO: REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI E REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE. MODIFICHE.
Proposta dell'Assessore Bonino.
Premesso che:
- lart. 3 comma 2 D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 consente
al Comune di stabilire, a mezzo di norme regolamentari, limitazioni
per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di
pubblico interesse;
- lart. 18 comma 1 D.Lgs. 507/94 pone come mera facoltà
dellEnte eseguire affissioni di natura commerciale, in quanto
lobbligatorietà del servizio attiene esclusivamente
allaffissione di manifesti aventi finalità istituzionali,
sociali o comunque prive di rilevanza economica;
- l'art. 62 comma 3 del D.Lgs 446/97 stabilisce che il Regolamento
può prevedere con carattere di generalità divieti
e limitazioni;
- attualmente il Regolamento delle pubbliche affissioni all'art.
2 comma 3 ha destinato il 30% dei propri impianti per effettuare
affissioni di tipo commerciale. Di questo 30% equivalente a circa
2000 impianti di diversa tipologia, poco più del 32% (600
impianti tipo stendardo) è in concessione a terzi, mentre
il restante numero è gestito direttamente dalla Città.
Si deve segnalare che negli ultimi anni, sugli impianti di affissione,
a gestione diretta, si sta assistendo ad un fenomeno particolare
circa le campagne pubblicitarie aventi per oggetto i servizi funerari.
Nell'ambito delle affissioni commerciali, nell'anno 2004, su base
mensile, questo tipo di comunicazione da solo rappresenta il 45%
delle affissioni eseguite e da eseguire.
Questo fenomeno assume rilievo in rapporto alla gestione vera
e propria degli spazi di affissione e alla possibilità
di fruirne da parte degli operatori commerciali. Da rilievi dell'Ufficio
emerge infatti che il 30% delle richieste di affissioni commerciali
viene respinta o spostata molto in là nel tempo, causa
l'indisponibilità di spazi di affissione liberi. Gli impianti
pubblicitari vengono, infatti, prenotati con largo anticipo (cinque,
sei mesi, se non per tutto l'anno) da altri committenti e quasi
sempre gli stessi.
Si osserva, del resto, che per le affissioni effettuate direttamente
dall'Amministrazione, sia commerciali che istituzionali, il Regolamento
non stabilisce alcun limite se non quello dell'ordine cronologico
e della durata minima di esposizione (art. 12 Reg. citato), tant'è
che teoricamente è possibile prenotare tutti gli spazi
su impianti comunali per annualità intere, senza che sia
possibile contenere una simile richiesta.
Pare opportuno e necessario volendo evitare una possibile monopolizzazione
degli spazi e rendere il servizio fruibile al maggior numero di
operatori possibile, introdurre nel Regolamento delle Pubbliche
Affissioni prescrizioni utili a risolvere le problematiche su
esplicitate, e che si sono evidenziate a seguito delle massive
campagne pubblicitarie inerenti i servizi funerari.
Le limitazioni che si vanno ad introdurre tengono conto di dati
statistici consolidati dall'esperienza del Servizio in tutti questi
anni e precisamente che:
1) l'operatore economico che fruisce del servizio delle pubbliche
affissioni, mediamente, per ogni lancio pubblicitario, chiede
l'affissione di circa 1200 fogli reiterando l'uscita una sola
volta nello stesso mese, per un totale di 2400 fogli. Questi rappresentano
circa il 5% degli impianti gestiti;
2) lo stesso operatore economico esegue più campagne pubblicitarie
nello stesso mese ma queste hanno per oggetto un contenuto sempre
diverso dalla precedente campagna: cambia l'evento, il prodotto,
il servizio; l'operatore economico che pubblicizza la propria
azienda reitera la stessa campagna pubblicitaria di se stesso
non più di due volte l'anno (per stessa campagna si intende
quando il contenuto pubblicitario non cambia, ovvero non si tratta
di nuovo evento, bene di consumo o servizio).
In merito alle campagne pubblicitarie aventi per contenuto i servizi
funerari, occorre rilevare, invece, che lutilizzo del mezzo
pubblicitario di affissione è di estremo impatto visivo;
laffissione è la forma comunicativa, relativamente
ad altre forme pubblicitarie, maggiormente invasiva e difficilmente
eludibile essendo presente in modo uniforme e quantitativamente
rilevante sullintero territorio cittadino. Il suo utilizzo
continuo e massivo si porrebbe in contrasto con il principio di
"discrezione" di cui allarticolo 20 del Regolamento
Servizio Mortuario e Cimiteriale, che impone al servizio dellattività
funebre losservanza di alcuni principi tra i quali quello
riportato alla lettera h) e cioè che la comunicazione pubblicitaria
debba essere oggettiva, onesta e discreta.
Già nell'anno 2002 l'Amministrazione è intervenuta,
con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 febbraio 2002
(mecc. 2002 00278/13) introducendo in Regolamento il limite della
distanza di 250 metri dagli ingressi dospedali, camere mortuarie,
ricoveri, istituti per anziani, cimiteri (art. 10 lett. F punto
16, Regolamento CIMP) per le campagne pubblicitarie aventi ad
oggetto i servizi funerari, rispondendo con ciò alla richiesta
di tutela e rispetto del sentimento di sofferenza e di cordoglio,
avanzata da singoli cittadini e istituzioni ospedaliere.
A distanza di due anni dall'introduzione della norma di cui sopra,
continuano a giungere all'Ufficio, anche se in forma minore, segnalazioni
di violazione della prescrizione. Inoltre, accanto a questo, giungono
anche nuove segnalazioni da parte di cittadini che manifestano
un crescente disagio derivante dalle continue e massicce campagne
pubblicitarie affissionistiche relative ai servizi funerari.
Alla luce di quanto su complessivamente esposto, si ritiene, pertanto,
opportuno e necessario, apportare delle modifiche (i cui testi
vengono allegati) al Regolamento delle Pubbliche Affissioni introducendo
un nuovo articolo, l'artico 1/bis "Prescrizioni particolari"
e inserendo all'art. 10 comma 1 lettera F punto 16) del Regolamento
per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie la
sanzione della revoca dell'autorizzazione o concessione o convenzione
per l'impianto specifico cui segue la rimozione dello stesso.
Nel nuovo articolo 1/bis comma 1 si dispone che, per le affissioni
a contenuto commerciale e per quelle che corrispondono il diritto
in misura ridotta, le prenotazioni di spazi pubblicitari non possono
essere effettuate oltre i tre mesi antecedenti il giorno dell'affissione;
per ogni singola campagna pubblicitaria non possono essere prenotati
più del 5% degli spazi nell'ambito dello stesso mese.
In considerazione della peculiarità delle campagne pubblicitarie
inerenti i servizi funerari nel comma 2 si stabilisce che ogni
campagna pubblicitaria non può occupare più del
5% degli spazi pubblicitari sugli impianti di affissione gestiti
direttamente dal Comune o a mezzo concessione, o in convenzione
o semplicemente autorizzati dallEnte. Tale ulteriore prescrizione
nasce dalla necessità di salvaguardare l'interesse pubblico
della tutela del sentimento di sofferenza e di cordoglio avanzata
dai cittadini, come sopra riportato ai sensi dell'art. 43 del
Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 15
novembre 2004 i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1 e 3 (all.
2-3 - nn. );
- ha espresso parere non favorevole la Circoscrizione 7, pervenuto
fuori tempo utile all. 4 - n. );
- le Circoscrizioni 2, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 non hanno espresso parere
(non pervenuto).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare per le motivazioni illustrate in premessa,
che qui tutte si intendono integralmente richiamate, lallegato
testo dellart. 1 bis Prescrizioni particolari - del
Regolamento per le Pubbliche Affissioni - Norme Tecniche per il
Collocamento dei Mezzi Pubblicitari nonché le modifiche
dell'art. 10 del Regolamento per l'applicazione del canone sulle
iniziative pubblicitarie (all. 1 - n. );
2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni
in ossequio allart. 43 lett. e) del Regolamento del Decentramento;
3) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore
per le parti modificate dalla data di esecutività del presente
provvedimento.
REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI. NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI.
Omissis ..
1. Per le sole affissioni di natura commerciale e per quelle
per le quali il diritto è corrisposto in misura ridotta,
sugli impianti pubblicitari gestiti direttamente dalla Civica
Amministrazione, occorre osservare le seguenti prescrizioni:
a) la prenotazione di spazi pubblicitari non può essere
effettuata oltre i tre mesi antecedenti il giorno di inizio dell'affissione;
b) per ogni singola campagna pubblicitaria non può essere
prenotato, con riferimento allo stesso mese, più del 5%
degli spazi pubblicitari esistenti;
2. In coerenza con l'art. 20 comma 1 lettera h) del Regolamento
Mortuario e Cimiteriale, per le campagne pubblicitarie aventi
per oggetto i servizi funerari, sugli impianti di affissione a
gestione diretta, sugli impianti di affissione di proprietà
della Civica Amministrazione dati in concessione a terzi, su quelli
in convenzione o su quelli autorizzati con atto formale dell'Ente,
non si possono occupare più del 5% degli spazi pubblicitari.
Il numero massimo delle uscite viene fissato in quattro volte
l'anno e devono distanziarsi l'una dall'altra almeno di due mesi.
Omissis
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE. MODIFICHE
Omissis
F. Sono inoltre vietate:
omissis
16) le iniziative pubblicitarie, su qualsiasi mezzo pubblicitario,
avente per oggetto i servizi funerari genericamente intesi, a
meno di 250 mt. da ingressi d'ospedali, camere mortuarie, ricoveri,
istituti per anziani, cimiteri. Sono escluse dal divieto le insegne
d'esercizio indicanti la sede dell'attività.
In caso di violazione della prescrizione reiterata anche una sola
volta, viene revocata l'autorizzazione, la concessione o la convezione
per l'impianto specifico e contestualmente viene diffidata la
rimozione a cura della ditta. In caso d'inottemperanza provvede
l'Amministrazione d'ufficio, a spese della ditta inadempiente.
G. Omissis