Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali

 n. ord. 134
2004 08253/008

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 OTTOBRE 2004

(proposta dalla G.C. 12 ottobre 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN STRADA SUPERGA 15-21. NEGOZI PATRIMONIALI VOLTI ALL'ESATTA INDIVIDUAZIONE DEI CONFINI CON PROPRIETÀ PRIVATA. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Peveraro.

Con atto a rogito notaio Cassinis del 1° dicembre 1932 la Città acquistò un appezzamento di terreno, con soprastanti fabbricati nel complesso denominati "Villa Racchis", ubicato in Regione Sassi e dell’estensione di circa mq. 79.000.
Con atto a rogito notaio Porro del 4 marzo 1970 rep. n. 20372/11210 due porzioni reliquate di terreno, facenti parte del complesso suddetto, indicati in colore verde nella planimetria che si allega (all. 1 – n. ), vennero cedute in proprietà dalla Città stessa alla "Giusanna di Tabasso Carlo e C." s.a.s..
Con tale atto la Società cessionaria si impegnò a retrocedere alla Città di Torino una delle dette porzioni reliquate di terreno e, precisamente, quella perimetrata con le lettere A-B-C-D-E-A nella citata planimetria, senza cubatura, a semplice richiesta da parte della Città di Torino stessa e costituì, altresì, servitù perpetua di passaggio carraio sempre in favore della Città (con obbligo di manutenzione di detto passaggio a carico di quest’ultima) sull’altra porzione reliquata di terreno e, precisamente, quella perimetrata con le lettere F-G-H-I-L-M-N-O-P-Q-F nella planimetria medesima, con obbligo di retrocessione per parte di essa.
In data 13 ottobre 1968 era stato redatto dal Civico Ufficio Tecnico un tipo di frazionamento (prot. n. 331) che avrebbe dovuto consentire l’esatta rappresentazione catastale e giuridica delle porzioni di terreno oggetto del citato atto a rogito Porro, ma che non venne inserito nelle mappe catastali da parte dell’Agenzia del Territorio. Poiché la Città e la Società acquirente si resero conto che, mancando detto inserimento in mappa, i confini tra le proprietà non risultavano esattamente individuati, addivennero alla determinazione di apporre dei termini e dei cippi a delimitazione dei confini, avvalendosi, altresì, di recinzioni metalliche in parte installate su muretti in pietra tuttora presenti in loco. Venne redatto, pertanto, d’intesa tra le parti, un verbale di delimitazione di confini, datato 4 ottobre 1974 (all. 2 - n. ), che valse a rappresentare per anni il limite delle proprietà.
Gli atti sopra menzionati vennero formalizzati vigente il vecchio sistema del Catasto Terreni in scala 1:1500; con l’instaurazione del nuovo sistema di mappatura in scala 1:1000 (risalente all’anno 1990 circa), l’Agenzia del Territorio ha proceduto d’ufficio, tramite rilievo fotogrammetrico dei luoghi, all’inserimento nelle nuove mappe delle particelle catastali oggetto delle compravendite suddette.
Detto inserimento è risultato erroneo, non avendo l’Agenzia evidenziato sulle mappe lo stato esatto dei confini tra le proprietà interessate, sia per la mancanza del citato frazionamento del 1968, sia perché i termini a suo tempo apposti ed il basso muretto con le relative recinzioni metalliche di cui sopra erano ricoperti da vegetazione tale da renderli non visibili ai rilievi fotogrammetrici.
A seguito di tale errato inserimento in mappa, con atto a rogito notaio Goria del 19 novembre 2001 rep. n. 59210/22661 la Società Giusanna ha venduto alle signore Porta Savita e Porta Chitra un appezzamento di terreno che venne nell’atto identificato come censito - tra l’altro - al C.T. foglio 1192 particella 39 della superficie complessiva di mq. 710 (come da planimetria allegata al presente provvedimento – all. 3 - n - ) ma che, in realtà - anche a seguito dell’avvenuto inserimento del frazionamento prot. n. 331 del 13 gennaio 1968 tramite presentazione del foglio di osservazioni prot. 351208 dell’8 luglio 2004 - doveva intendersi identificato catastalmente con le particelle 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75 e 76 del foglio 1192, avente una superficie di mq. 555.
Poiché nel corso dell’istruttoria volta all’alienazione del complesso immobiliare comunale di Strada Superga, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 novembre 2003 (mecc. 2003 09047/008) si è rilevata la difformità sopra descritta tra lo stato di fatto catastale, lo stato di diritto e la situazione possessoria, con atto a rogito notaio Goria in data 29 settembre 2004 la Società Giusanna e le signore Porta hanno proceduto alla rettifica necessaria per dare atto dell’esatta consistenza reale e catastale di quanto compravenduto nel 2001 (vd. copia del certificato di rogito – all. 4 - n. ) ed inoltre, in esito alle volture catastali conseguenti a tale rogito, la Città ha riacquisito catastalmente la proprietà dei terreni distinti al C.T. come mappali 72 e 39.
Essendosi, peraltro, protratto il possesso continuato ed ininterrotto dei terreni così come delimitati dal posizionamento dei termini e dai documenti conservati agli atti della Città (si veda la scrittura privata all. 2 al presente provvedimento), occorre ora definire giuridicamente le proprietà. Infatti, come sopra rilevato, i confini sono rappresentati in loco da una recinzione metallica esistente in parte installata su muretto in pietra e da termini e cippi il cui posizionamento non è stato variato nel corso degli anni ed è quindi da considerarsi non oggetto di contestazione.
Si rende quindi necessario formalizzare un atto, mediante il quale:
1) le signore Porta Savita e Porta Chitra trasferiscono in proprietà alla Città tutte quelle porzioni di terreno che si trovano ubicate a sud e a ovest della recizione metallica esistente (in parte installata su muretto in pietra) e dei termini costituenti, come sopra precisato, delimitazione di confine (porzioni raffigurate in giallo nella planimetria allegata e distinte al C.T. al foglio 1192 particelle 67b, 56b, 68b, 68c, 69b, 70, 71, 73, 74, 75 e 76, da distinguersi con migliori e più precisi dati catastali a frazionamento avvenuto – all. 5 - n. );
2) la Città trasferisce in proprietà alle signore Porta la porzione di area in adiacenza alla Strada Superga, attualmente identificata come mappale 72a (porzione raffigurata in rosso nell’unita planimetria, da distinguersi con migliori e più precisi dati catastali a frazionamento avvenuto – all. 5), con rinuncia alla retrocessione prevista nell’atto a rogito Porro del 1970;
3) inoltre, in accoglimento di specifica richiesta delle signore Porta, la Città rinuncia:
- al diritto di retrocessione ad essa spettante, sempre in forza del citato atto a rogito Porro, sull’area perimetrata dalle lettere A-B-C-D-E-A nella planimetria sopra allegata quale all. 1 e colorata in verde nella planimetria allegata quale all. 5, della superficie di circa mq. 240 (C.T. foglio 1192 particella 67a, anch’essa da distinguersi con migliori e più precisi dati catastali a frazionamento avvenuto): tale diritto era stato infatti riservato alla Città "per salvaguardare le possibilità costruttive della residua area municipale" (si veda deliberazione del Consiglio Comunale in data 24 febbraio 1969 doc. 2087/68), con una clausola che, ad oggi, risulta superata, sia per quanto concerne le aree limitrofe di proprietà comunale, che, con l’entrata in vigore del nuovo P.R.G., sono destinate a "Servizi S-v – servizi pubblici zonali – spazi pubblici a parco, per il gioco e per lo sport", sia per ciò che concerne l’adiacente complesso di Strada Superga 15-21 che, con l’adozione della variante n. 66 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 dicembre 2003 (mecc. 2003 10021/009), ricade ora in "Area normativa residenziale R6";
- alla servitù attiva di passaggio carraio costituita con atto a rogito Porro del 4 marzo 1970 su parte delle aree di cui ai precedenti punti 1 e 2, precisandosi che detta rinuncia deve intendersi estesa anche alla adiacente proprietà delle signore Porta (porzioni raffigurate in azzurro nella planimetria allegata, distinte al C.T. al foglio 1192 n.ri 68a e 69a e da distinguersi con migliori e più precisi dati catastali a frazionamento avvenuto – all. 5). Infatti, il terreno distinto in verde nella planimetria allegata al presente provvedimento all. 1 con l’atto a rogito Porro del 1970 era stato gravato – a favore della Città - di una servitù perpetua, di natura obbligatoria, che avrebbe dovuto consentire l’accesso dalla Strada Superga alla residua proprietà della Città. Pertanto, tale servitù di passaggio, che grava attualmente sull’intera proprietà delle sorelle Porta, risulterà estinta per confusione sui mappali contraddistinti in giallo ed in rosso nella citata planimetria (all. 5), in quanto oggetto della vendita alla Città di cui al precedente punto 1. Inoltre, i terreni limitrofi che restano di proprietà della Città, ubicati oltre il confine ovest e non oggetto di alienazione a terzi, usufruiscono di un’ampia e comoda strada sterrata che, partendo da corso Casale, a lato della Scuola Elementare San Domenico Savio, attraversa il parco e consente di raggiungerne agevolmente ogni porzione. La servitù esistente, poi, grava su terreni in pendenza (il cui livellamento per la realizzazione di una strada risulterebbe estremamente oneroso a fronte di un esiguo vantaggio) e, oltre tutto, privi di accesso dalla Strada Superga in quanto, in loco, esiste un muro di confine contro terra lungo tutto il marciapiede. Si ritiene, pertanto, che la stessa non rivesta più interesse per la Città, che dispone di altro accesso al proprio fondo.
Ancorché le superfici dei terreni oggetto di trasferimento di proprietà non siano equivalenti ed ancorché si tratti di negozi giuridici di natura diversa, si ritiene che l’operazione complessiva non dia luogo a conguagli tra le parti. Ciò in quanto, se da un lato, i terreni di proprietà privata contrassegnati in giallo hanno maggiore estensione (circa mq. 360) rispetto al mappale 72a oggetto di cessione alle signore Porta (mq. 94), dall’altro il Comune, rinuncia contestualmente al diritto di retrocessione sul mappale 67a nonché alla servitù di passaggio carraio. Infatti, alle aree trasferite alla Città è stato attribuito un valore pari ad Euro 1.800,00, a quelle trasferite alle signore Porta un valore di Euro 470,00 mentre, parallelamente, la rinuncia al diritto di retrocessione è stata valutata pari ad Euro 1.200,00 e la rinuncia alla servitù pari ad Euro 130,00, atteso che quest’ultima era stata costituita con obbligo di manutenzione a carico della Città.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1) di approvare i seguenti negozi giuridici da formalizzarsi tra la Città e le signore Porta, evidenziando sin d'ora che l'importo complessivo dovuto dalla Civica Amministrazione risulta equivalente a quello da riceversi dalla controparte:
- trasferimento della proprietà alle signore Porta Savita, nata a Jaipur (India) il 10 luglio 1976 e Porta Chitra, nata a Jaipur (India) il 1° dicembre 1977, del terreno comunale ubicato in Torino, Strada Superga 15-21, evidenziato in colore rosso nell’unita planimetria (all. 5) e distinto al C.T. al foglio 1192 mappale 72a, della superficie di circa mq. 94 circa (da distinguersi con migliori e più precisi dati catastali a frazionamento avvenuto), verso il corrispettivo di Euro 470,00;
- acquisto del terreno appartenente in parti uguali ed in comproprietà indivisa alle signore Porta Savita e Porta Chitra, ubicato in Torino, Strada Superga, evidenziato in colore giallo nell’unita planimetria (all. 5) e distinto al C.T. al foglio 1192 mappali 67b, 56b, 68b, 68c, 69b, 70, 71, 73, 74, 75 e 76, della superficie di circa mq. 360 (da distinguersi con migliori e più precisi dati catastali a frazionamento avvenuto), verso il corrispettivo di Euro 1.800,00;
- rinuncia alla servitù perpetua di passaggio carraio costituita a favore della Città di Torino con atto a rogito notaio Porro del 4 marzo 1970 su parte dei terreni di cui ai punti precedenti (ora al C.T. foglio 1192 mappali 72a, 68c, 68b, 69b, 70, 71, 73, 74, 75 e 76) e sulle porzioni di area raffigurate in azzurro nella planimetria allegata (all. 5) distinte al C.T. al foglio 1192 particelle 68a e 69a. Valore pari ad Euro 130,00;
- rinuncia al diritto di retrocessione spettante alla Città, sempre in forza del più volte citato atto a rogito Porro in data 4 marzo 1970, sulle aree perimetrate dalle lettere A-B-C-D-E-A nella planimetria allegata al presente provvedimento quale all. 1 e colorate in verde nella planimetria allegata quale all. 5, della superficie di mq. 240 circa (C.T. foglio 1192 particella 67a, anch’essa da distinguersi con migliori e più precisi dati catastali a frazionamento avvenuto), dandosi atto che il corrispettivo per tale rinuncia ammonta ad Euro 1.200,00;
2) di dare atto che i terreni di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere reciprocamente ceduti a corpo, nello stato di fatto in cui si trovano, con le relative accessioni, dipendenze e pertinenze e liberi da pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, liti in corso e arretrati d’imposta, con ogni garanzia di legge per evizione e molestie nel possesso;
3) di demandare a determinazione dirigenziale la redazione dell’eventuale schema di atto da stipularsi con le sorelle Porta sopra indicate e l’adozione dei provvedimenti contabili occorrenti per la formalizzazione degli accordi suddetti;
4) di approvare che la redazione del necessario frazionamento catastale e le spese di atto, relative e conseguenti vengano assunte dalla Città;
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.