Servizio Centrale Giunta, Contratti e Appalti
n. ord. 32
2004 08060/003
Testo coordinato ai sensi dell'articolo 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale
OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.
Proposta dell'Assessore Bonino.
Con deliberazione n. 93 del Consiglio Comunale in data 23 marzo
1992 (mecc. 9202021/49), esecutiva dal 13 maggio 1992 è
stato approvato il Regolamento per i contratti ai sensi della
Legge 8 giugno 1990 n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali".
Tale Regolamento è stato successivamente adeguato a varie
disposizioni legislative, con deliberazione del Consiglio Comunale
del 15 marzo 1999 (mecc. 9811035/03), esecutiva dal 19 aprile
1999.
La necessità di adeguare il Regolamento alle novità
legislative ed ai mutati orientamenti interpretativi intervenuti
negli ultimi anni offrono ora l'occasione per una completa riformulazione
che tenga conto anche dell'accresciuta attenzione per un settore
dell'attività comunale tanto importante per la vita economica
locale, per l'imprenditoria e la concorrenza, per il buon funzionamento
dei servizi offerti ai cittadini: la progressiva ed inarrestabile
esternalizzazione di attività da parte delle pubbliche
amministrazioni (non solo italiane) rende infatti strategiche
le scelte legate alle modalità di contrattazione con l'imprenditoria
privata.
A tale considerazione è legata la scelta di tenere conto,
nella redazione del nuovo testo, della recentissima Direttiva
appalti europea 2004/18, pubblicata il 30 aprile scorso con obbligo
di recepimento per i singoli Stati entro gennaio 2006.
Per lo stesso motivo pare opportuno integrare il Regolamento con
un allegato contenente norme di correttezza comportamentale denominato
"Codice etico delle imprese concorrenti e appaltatrici degli
appalti comunali" (all. 1/b).
Il codice, elaborato nel gennaio 2003 nel quadro delle misure
di autotutela varate dall'Amministrazione in occasione dei fenomeni
di turbativa delle gare di lavori pubblici di importo inferiore
alla soglia comunitaria, viene ora assunto a norma regolamentare
di carattere generale e permanente per tutti gli appalti.
Tiene conto della Direttiva europea anche la parte relativa alle
gare d'appalto on-line ed al mercato elettronico, cui viene data
una disciplina organica dopo una fase molto proficua di sperimentazione
innovativa da parte del Comune di Torino, che ha anche costituito
un punto di riferimento per lo stesso legislatore europeo nella
fase preparativa del testo della nuova Direttiva.
Sempre in coerenza con la medesima, che regola con un testo unico
tutti i tipi di appalto, dai lavori alle forniture ed ai servizi,
nel nuovo Regolamento Contratti confluisce anche il Regolamento
economale, finora distinto e separato, anche se funzionalmente
collegato da numerosi richiami e rinvii reciproci.
Trae invece spunto dalla riforma normativa del D.Lgs. 267/2000
e dall'evoluzione dei rapporti tra pubblica amministrazione e
privati un'altra novità del Regolamento: la previsione
dei contratti di sponsorizzazione: questa forma contrattuale,
ampiamente consolidata e diffusa tra le aziende private, è
diventata infatti praticabile per i Comuni a norma dell'articolo
119 del suddetto decreto.
È parso quindi utile prevedere queste possibilità
per la Città di Torino, che vive un momento di trasformazione
e rinnovamento e vede crescere l'attenzione dei media e le opportunità
di relazione e visibilità, circostanza sicuramente attrattiva
ai fini di un'intesa proficua con il mondo imprenditoriale, con
lo scopo di ampliare e migliorare i servizi offerti alla cittadinanza.
Per quanto riguarda l'aspetto giuridico, il nuovo testo tiene
conto, fra le altre, delle seguenti principali normative intervenute:
- Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia
di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione
unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell'articolo
8, comma 2, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- Decreto 19 aprile 2000, n. 145 del Ministero dei Lavori Pubblici
- Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori
pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101
- Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento
da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche
di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico
delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo
31 della Legge 3 agosto 1999, n. 265;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti
in materia di documentazione amministrativa.
In particolare, nel nuovo Regolamento:
- i riferimenti all'abrogata Legge 142/90 "Ordinamento delle
autonomie locali", sono stati sostituiti con riferimento
al predetto D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- sono stati ridefiniti gli ambiti di competenza, su alcuni atti,
in capo a Consiglio, Giunta e Dirigenti, alla luce della separazione
tra Organi cui compete l'indirizzo politico e apparato gestionale,
come nettamente delineata, da ultimo citato D.Lgs. 267/2000;
- laddove nel regolamento sono presenti riferimenti a valori fluttuanti
(es.: soglie comunitarie), sono state inserite clausole di rinvio
dinamico alla normativa sopravveniente.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del regolamento del Decentramento
la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa
alle Circoscrizioni per lespressione del parere di competenza.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 4, 5 e 8.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 2, 3, 6 e 10
(all. 2-5 - nn. ).
La Circoscrizione 1 ha espresso parere favorevole (all. n. 6 -
n. ) suggerendo che il periodo di esclusione dalle gare allarticolo
8 del Codice Etico venga considerato come minimo, incrementabile
a seconda della gravità del caso.
Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni per i seguenti
motivi:
- la sanzione interdittiva in parola - introdotta nel codice etico
come clausola contrattuale - di esclusione per tre anni dal contrattare
con la stazione appaltante, trova un analogo limite temporale
in via legislativa nelle norme sulla qualificazione di ordine
generale e di ordine speciale degli appaltatori. In particolare
negli articoli 75, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 554/1999 e
s.m.i., per i lavori pubblici, 13 e 14 del D.Lgs. n. 157/1995
e s.m.i., per i servizi, e 13 e 14 del D.Lgs. n. 358/1992 e s.m.i..
Si ritiene pertanto di confermare la durata triennale dellesclusione,
in analogia al periodo temporale preso in esame dalla predetta
normativa nazionale di recepimento delle direttive UE in materia
di appalti, per qualificare le imprese concorrenti.
La Circoscrizione 7 ha espresso parere favorevole (all. 7 - n.
), e nel contesto della deliberazione è riportato quanto
emerso nella I Commissione circoscrizionale:
a) la 7^ Circoscrizione ritiene, in merito al "Codice etico
delle imprese concorrenti e appaltatrici degli appalti comunali"
che il concetto di "doni o utilità duso di modico
valore" per i quali non vige il divieto di offerta ai dipendenti
sia troppo soggettivo e si possa prestare a interpretazioni alquanto
flessibili anche in rapporto alle diverse condizioni e tipologie
dei predetti dipendenti;
b) la 7^ Circoscrizione ritiene altresì che sarebbe opportuno
inserire allarticolo 3 del predetto codice etico un richiamo
al rispetto, da parte dellappaltatore, delle prescrizioni
previste in materia di Contrattazione collettiva di lavoro, di
divieto di sfruttamento del lavoro minorile, del rispetto della
disciplina antinfortunistica e delle norme per il diritto al lavoro
dei disabili.
Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni per i seguenti
motivi:
Sub a) la disposizione del Codice etico per cui "Non è
consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro
parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di
modico valore" è speculare a quanto previsto dallarticolo
3 del D.M. 28.11.2000 "Codice etico di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni": "Il dipendente
non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche
in occasione di festività, regali o altre utilità
salvo quelli duso di modico valore, da soggetti che abbiano
tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività
inerenti allufficio". La norma regolamentare trova
pertanto fondamento e corrispettivo dovere in capo al dipendente
comunale in una fonte statale peraltro richiamata nei CCNLL.
Sub b) il rispetto delle prescrizioni citate è già
previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di
appalti pubblici o in altre leggi speciali che gli appaltatori
autocertificano in sede di gara ed è verificato dufficio
sugli aggiudicatari di appalti comunali.
La Circoscrizione 9 ha espresso parere favorevole (all. n. 8 -
n. ), ritenendo comunque opportuno aumentare i tempi di esclusione
dalle gare dappalto in caso di violazione del codice etico
portandolo ad almeno 5 anni e prevedere lesclusione definitiva
per gravi violazioni.
Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni per i seguenti
motivi:
- la sanzione interdittiva in parola, introdotta nel codice etico
come clausola contrattuale, di esclusione per tre anni dal contrattare
con la stazione appaltante, trova un analogo limite temporale
in via legislativa nelle norme sulla qualificazione di ordine
generale e di ordine speciale degli appaltatori. In particolare
negli articoli 75, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 554/1999
e s.m.i., per i lavori pubblici, 13 e 14 del D.Lgs. n. 157/1995
e s.m.i., per i servizi, e 13 e 14 del D.Lgs. n. 358/1992 e s.m.i..
Si ritiene pertanto di confermare la durata triennale dellesclusione,
in analogia al periodo temporale preso in esame dalla predetta
normativa nazionale di recepimento delle direttive UE in materia
di appalti, per qualificare le imprese concorrenti e di non poter
prevedere unesclusione definitiva dalla partecipazione agli
appalti comunali in quanto configurerebbe una sanzione contra
legem.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di adottare il nuovo Regolamento per i Contratti della Città
di Torino, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a), del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il cui testo è allegato
alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante
e sostanziale (all. 1 1/a 1/b - nn. );
2) di dare atto che il "Regolamento per la disciplina dei
Contratti" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale
del 15 marzo 1999 (mecc. 9811035/03), esecutiva dal 19 aprile
1999 ed il "Regolamento per gli approvvigionamenti e l'economato"
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 gennaio
2000 (mecc. 9909513/05), esecutiva dal 28 febbraio 2000 sono abrogati
a fare data dall'esecutività della presente deliberazione.
1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale
della Città in attuazione del disposto di cui all'articolo
42, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle
leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
2. La predetta attività si ispira ai principi fondamentali
di cui all'articolo 97, comma 1 della Costituzione, e più
precisamente:
- di buon andamento, mediante l'adozione di procedure finalizzate
al conseguimento della maggior razionalizzazione, efficienza ed
economicità dell'attività amministrativa;
- di imparzialità, mediante la trasparenza dell'azione
amministrativa e la predeterminazione dei procedimenti.
3. Al fine di dare piena attuazione ai principi enunciati nel
comma precedente, la partecipazione agli appalti della Città
deve avvenire nel rispetto del "CODICE ETICO DELLE IMPRESE
CONCORRENTI ED APPALTATRICI DEGLI APPALTI COMUNALI" allegato
al presente Regolamento. Nei bandi di gara e nelle lettere d'invito
alle negoziazioni può essere richiesto espresso riferimento
al rispetto del medesimo Codice etico.
1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale, i rapporti negoziali descritti
al successivo articolo 3 conclusi per iscritto tra la Città
di Torino e soggetti terzi, dai quali derivi unentrata o
una spesa ovvero a contenuto non patrimoniale dai quali derivino
comunque diritti e/o obbligazioni.
2. I termini "scritto" o "per iscritto" contenuti
nel presente regolamento designano un insieme di parole o cifre
che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale
insieme può includere anche informazioni trasmesse e archiviate
con mezzi elettronici.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente regolamento,
s'intendono per:
a) "contratto", il negozio giuridico posto in essere
tra il Comune ed un soggetto pubblico o privato, per costituire,
regolare, estinguere un rapporto giuridico patrimoniale ai sensi
dell'articolo 1321 e seguenti del codice civile;
b) "accordo di programma", l'atto posto in essere fra
enti diversi, ai sensi della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000,
ed approvato dal soggetto che ne ha assunto l'iniziativa, finalizzato
allesame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti
in un procedimento amministrativo;
c) "intesa", quell'atto posto in essere tra enti diversi,
frutto di una collaborazione paritaria per la realizzazione di
interessi comuni o per la definizione di un programma coordinato;
d) "concessione di lavori pubblici", il contratto avente
ad oggetto un appalto pubblico di lavori nel quale il corrispettivo
dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera
ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo;
e) "concessione di servizi", il contratto avente ad
oggetto un appalto pubblico di servizi nel quale il corrispettivo
della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di
gestire i servizi ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo;
f) "accordo quadro", laccordo concluso tra una
o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più
operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire
le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato
periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del
caso, le quantità previste;
g) "negoziazione telematica", le procedure di scelta
del contraente attuate attraverso sistemi automatizzati di acquisto,
quali le gare telematiche ed il mercato elettronico disciplinate
nella Sezione III del titolo II del presente regolamento;
h) "contratto di sponsorizzazione", il contratto mediante
il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie
iniziative o attività, ad un terzo (sponsor) che si obbliga
a fornire una predeterminata prestazione, la possibilità
di pubblicizzare la propria ragione sociale.
1. L'attività negoziale del Comune è disciplinata
dal presente Regolamento, nel rispetto dei principi generali delle
leggi statali e regionali e/o delle norme europee recepite o comunque
vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.
2. Il presente Regolamento ha una validità di carattere
generale. La normativa del Regolamento va peraltro integrata dalle
disposizioni dei:
a) Regolamento sul Decentramento con specifico riferimento all'attività
negoziale delle Circoscrizioni;
b) Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della dirigenza;
c) Regolamento dell'Accesso ai documenti amministrativi.
3. Le disposizioni regolamentari comunque in contrasto, in quanto
incompatibili, col presente Regolamento, devono intendersi caducate
a tutti gli effetti.
4. Le disposizioni del presente Regolamento eventualmente in contrasto
con la normativa sopravvenuta saranno disapplicate anche nelle
more del formale adeguamento. In particolare la
composizione delle commissioni di gara di cui al Titolo II, Sezione
V, sarà automaticamente conformata alle eventuali previsioni
di legge successivamente intervenute in materia.
1. Il Consiglio Comunale, per il perseguimento dei fini di
attività negoziale, è competente all'adozione degli
atti previsti dall'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 "Testo
Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
2. Il presente Regolamento costituisce altresì definizione
di criteri generali in materia contrattuale.
1. La Giunta Comunale adotta, nell'ambito delle sue competenze,
gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi
del Consiglio che non rientrino nelle competenze, previste dalle
leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Generale e
dei Dirigenti.
2. Al fine di assicurare i principi dell'uniformità e della
trasparenza dell'azione amministrativa, la Giunta Comunale adotta
ove possibile e nel rispetto dei principi stabiliti nel presente
Regolamento deliberazioni che definiscono criteri e metodi idonei
a disciplinare specifiche tipologie e fasi delle procedure di
affidamento.
3. La Giunta Comunale, è in particolare competente:
a) all'approvazione dei progetti di opere pubbliche preliminari
e definitivi di qualsiasi importo, nonché progetti esecutivi
qualora comportino una variazione all'importo complessivo del
quadro economico di spesa dell'opera. Resta in ogni caso salva
la competenza del Consiglio Comunale in caso di variante urbanistica;
b) all'approvazione delle ulteriori opere pubbliche di qualsiasi
importo, in estensione di contratto ex articolo 24 Legge 109/1994
e s.m.i. ed articolo 344 Legge 2248/1865 all. F, limitatamente
al solo progetto delle ulteriori opere;
c) all'approvazione di varianti progettuali ex articoli 25, comma
1 Legge 109/1994 e s.m.i. e 134, comma 9 D.P.R. 554/1999 e s.m.i.
che comportano ulteriore spesa rispetto al quadro economico del
progetto già approvato, limitatamente al solo progetto
di variante;
d) all'approvazione del certificato di collaudo relativo a lavori
le cui contabilità presentino riserve da parte della ditta
appaltatrice;
e) all'approvazione dello schema di accordo bonario ex articoli
31-bis Legge 109/1994 e s.m.i e 149 D.P.R. 554/1999 e s.m.i.;
f) all'aggiornamento delle denominazioni e delle competenze dei
Servizi Centrali e Divisioni comunali previste nel presente Regolamento,
in relazione ad eventuali modifiche dell'assetto organizzativo
dell'Ente determinate da variazioni al Regolamento di Organizzazione
e Ordinamento della Dirigenza;
g) alle ulteriori incombenze individuate dal PEG.
1. Il Segretario Generale può rogare tutti i contratti
nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private
ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'articolo
97, comma 4, lettera c) del D. L.gs. 18 agosto 2000, n. 267.
Può altresì presiedere le commissioni di gara nei
casi previsti dal presente regolamento.
1. In coerenza con il disposto di cui all'articolo 107 del
D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali" ai Dirigenti del Comune compete la responsabilità
gestionale degli obiettivi negoziali fissati dagli organi dell'ente.
2. Ai Dirigenti competono in particolare i seguenti atti:
a) l'adozione delle determinazioni a contrattare nei limiti stabiliti
dal Piano Esecutivo di Gestione e delle determinazioni di impegno
di spesa;
b) l'indizione delle gare d'appalto di lavori pubblici, di forniture
e di servizi, per qualsiasi importo;
c) l'approvazione del disciplinare di gara, qualora redatto;
d) la redazione e la pubblicazione di avvisi e bandi di gara,
di lettere di invito alle licitazioni private, agli appalti concorso
e alle trattative private;
e) le determinazioni di aggiudicazione e di affidamento;
f) la presidenza delle Commissioni di gara, secondo quanto disposto
nella Sezione V del Titolo II del presente regolamento;
g) le trattative private di qualsiasi importo;
h) l'affidamento degli incarichi professionali;
i) la presa d'atto delle modifiche di ragioni sociali di ditte
contraenti, ivi comprese eventuali trasferimenti, cessioni, fusioni,
di imprese ed affitti di aziende;
j) i progetti di opere pubbliche esecutivi che non presentano
modifiche all'importo complessivo derivante dal quadro economico
di spesa dell'opera già deliberato;
k) le varianti progettuali ex articoli 25, comma 1 Legge 109/1994
e s.m.i. e 134, comma 9 D.P.R. 554/1999 che rientrano nella disponibilità
del quadro economico;
l) le varianti migliorative ex articoli 25, comma 3, secondo periodo
Legge 109/1994 e s.m.i. e 134, comma 10 D.P.R. 554/1999;
m) l'autorizzazione al subappalto ex articolo 18 Legge 55/1990
e successive modificazioni e integrazioni;
n) l'esonero dalla prestazione delle cauzioni nonché lo
svincolo delle stesse;
o) l'approvazione del certificato del collaudo relativo a lavori
le cui contabilità non presentino riserve da parte della
ditta appaltatrice e del certificato di regolare esecuzione;
p) la consegna anticipata dei lavori
q) la proroga del termine di ultimazione lavori;
r) l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 69;
s) l'adozione dell'accordo bonario come approvato dal precedente
articolo 6, comma 3, lettera e) e la relativa spesa;
t) la risoluzione del rapporto contrattuale al verificarsi delle
condizioni previste nel contratto medesimo ed in ogni caso per
inadempimento ai sensi del Codice Civile;
u) le autorizzazioni alle cessioni del credito di cui al successivo
articolo 73;
v)l'incameramento delle cauzioni provvisorie e definitive.
3. Nell'ambito degli elementi individuati nelle determinazioni
a contrattare, spettano ai Dirigenti che hanno adottato queste
ultime tutti quei compiti funzionali all'attuazione ed esecuzione
dei contratti ed alleffettuazione di adeguati controlli
di risultato.
1. L'attività negoziale relativa alle forniture di beni
e servizi per i quali ricorrono esigenze di omogeneità
sostanziale e di standardizzazione qualitativa, ovvero il perseguimento
di economie di scala, è direttamente attribuita alla Direzione
Economato ed Archivi, alla quale competono pertanto in esclusiva
le negoziazioni relative a:
a. acquisti di mobili e arredi per ufficio e per presidi socio-assistenziali,
attrezzi, strumenti, materiali tecnici e beni similari;
b. acquisti di macchine ed attrezzature per ufficio con relativi
materiali di consumo e servizi di assistenza (esclusi strumenti
e materiali informatici e telefonici e relativo software);
c. acquisti di materiale di cancelleria, stampati e materiali
per pulizia;
d. acquisti di articoli di vestiario, accessori e materiale vario
antinfortunistico;
e. acquisti di articoli per cerimonie, manifestazioni ed elezioni;
f. acquisti di medicinali e materiali per assistenza igienico-sanitaria;
g. acquisto e noleggio di biancheria e connessi servizi di lavatura
e stiratura;
h. servizi di pulizia;
i. servizi di ristorazione per dipendenti e utenti di servizi
socio-assistenziali;
j. servizi di manutenzione e riparazione, nonché provvista
di accessori e parti di ricambio dei beni di cui al punto a.;
k. servizi di trasporto per traslochi e manifestazioni.
Alla Direzione Economato e Archivi compete inoltre:
a. la tenuta dell'Albo fornitori;
b. la gestione del sistema informativo approvvigionamenti;
c. la predisposizione di capitolati-tipo ai quali si attengono
i Servizi, le Divisioni e le Circoscrizioni per le negoziazioni
loro attribuite, fatte salve le peculiarità di specifiche
tipologie di affidamenti distintamente disciplinate;
d. la gestione del magazzino di cui al successivo articolo 64;
e. la cessione e la rottamazione dei beni mobili radiati;
f. la vendita di beni mobili pervenuti per donazione alla Civica
Amministrazione.
2. I Servizi Centrali e le Divisioni sono competenti per le negoziazioni
relative all'acquisizione di gruppi merceologici di beni e servizi
caratteristici della propria attività istituzionale, elencati
in via tassativa nell'allegato A, fatta salva l'osservanza di
quanto previsto dal successivo comma 6).
3. Le Circoscrizioni, nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento
per il Decentramento, sono competenti per l'attività negoziale
inerente l'acquisizione di beni e servizi che si rendono necessari
al loro funzionamento. Relativamente ai beni e servizi rientranti
nei gruppi merceologici espressamente riservati alla competenza
della Direzione Economato e Archivi, elencati al precedente comma
1, ovvero dei Servizi Centrali e Divisioni, specificati nell'allegato
A, le Circoscrizioni possono procedere alla negoziazione per le
forniture di importo unitario fino a 20.000 Euro) al netto dellIVA,
nell'ambito dello stanziamento complessivo per spese correnti
e in conto capitale, con esclusione in ogni caso di apparecchi
di telefonia mobile e di apparecchiature informatiche.
4. Il limite di importo è riferito all'insieme di ciascun
fabbisogno, progetto od intervento avente carattere unitario;
non è pertanto consentita la suddivisione artificiosa in
più forniture, lavori o servizi.
5. Le funzioni economali dei Servizi Centrali, delle Divisioni
e delle Circoscrizioni si coordinano, per tutti gli aspetti normativi
e procedurali, con la Direzione Economato e Archivi.
6. Relativamente ai contributi e/o proventi ricevuti con destinazione
vincolata, i Servizi Centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni
possono procedere direttamente all'acquisizione dei relativi beni
secondo le attribuzioni di cui ai commi precedenti e con le modalità
di cui al presente Regolamento. Qualora le acquisizioni rientrino
nella competenza della Direzione Economato e Archivi, si provvede
previo storno dei relativi fondi, compatibilmente con le esigenze
di bilancio.
7. Agli acquisti per i Gruppi Consiliari si applica quanto previsto
dal Regolamento del Consiglio Comunale.
1. In coerenza con i principi di trasparenza e predeterminazione
dell'attività negoziale, la Civica Amministrazione assicura
la più ampia pubblicizzazione delle iniziative contrattuali,
prima e dopo l'espletamento delle gare.
2. L'esito delle procedure di gara ad evidenza pubblica è
comunicato sul sito Internet del Comune di Torino dal giorno successivo
all'aggiudicazione e fino al quindicesimo giorno successivo.
3. Da quest'ultima data decorre il termine per eventuali impugnative
ai sensi degli articoli 21 e 23bis della Legge 6 dicembre 1971
n. 1034 e s.m.i..
1. Le sedute di gara per aste e licitazioni private da aggiudicare
al massimo ribasso e le sedute di gare on-line sono pubbliche.
2. Le sedute delle Commissioni per aste e licitazioni private
da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa,
per appalti concorso, per concessioni e project financing non
sono pubbliche, ad eccezione della seduta per l'esame dell'ammissibilità
delle istanze e di quelle per l'apertura delle offerte economiche
e di aggiudicazione provvisoria.
3. Le sedute delle Commissioni di gara per i concorsi di idee
e di progettazione non sono pubbliche, ad eccezione della seduta
preliminare e della seduta conclusiva di individuazione del vincitore
sulla base della graduatoria predisposta secondo la procedura
prevista dall'articolo 20 del presente regolamento.
4. Durante le sedute pubbliche di gara i concorrenti presenti
hanno diritto di prendere visione della documentazione esaminata
dalla commissione, compatibilmente con le esigenze di ordinato
svolgimento delle sedute stesse, facendone richiesta al presidente
e previa certificazione delle proprie generalità e qualificazioni.
5. I partecipanti alle procedure di gara ad evidenza pubblica
interessati ad ottenere un'espressa comunicazione sull'avvenuta
aggiudicazione devono inoltrare richiesta scritta, preferibilmente
con e-mail all'indirizzo di posta elettronica del Comune di Torino
dedicato alle aggiudicazioni, entro il termine di quindici giorni
successivi all'aggiudicazione stessa, ferma restando la decorrenza
del termine per eventuali impugnative di cui al secondo comma
del precedente articolo 10.
6. A richiesta da parte dei concorrenti il responsabile del procedimento
comunica altresì le caratteristiche ed i vantaggi propri
dell'offerta risultata aggiudicataria ed il nome del concorrente
al quale è stato aggiudicato l'appalto, fatta salva l'omissione
di talune informazioni qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- che siano di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
- che siano contrarie al pubblico interesse;
- che siano lesive di interessi commerciali legittimi delle imprese;
- che pregiudichino la concorrenza tra fornitori.
7. I dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati
dal Comune di Torino come previsto dalle norme in materia di appalti
pubblici.
8. I diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
sono esercitabili con le modalità della Legge n. 241/1990
e del Regolamento comunale per l'accesso agli atti.
1. La determinazione a contrattare è adottata dal dirigente
titolare del capitolo di spesa o di entrata e deve contenere tutti
gli elementi indicati nel 1° comma dell'articolo 192 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
2. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate
secondo i sistemi, modi e metodi ammessi dalle disposizioni vigenti
in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della
Regione Piemonte e in conformità alle procedure previste
dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente
nell'ordinamento giuridico italiano.
3. Relativamente alle gare per la realizzazione di lavori od opere
pubbliche, le determinazioni a contrattare ed i relativi bandi
o lettere d'invito prevedono la riserva di facoltà di escludere
dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali
non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto,
in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dellAutorità
per la vigilanza sui lavori pubblici, risultino essersi resi responsabili
di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave
nellesecuzione di lavori affidati dal Comune di Torino o
da diverse stazioni appaltanti. Analoga facoltà è
prevista nelle determinazioni a contrattare nei relativi bandi
o lettere d'invito per gli affidamenti di servizi e forniture
qualora i concorrenti risultino, da provvedimenti adottati da
Autorità pubbliche, essersi resi responsabili di comportamenti
di grave negligenza e malafede o di errore grave nellesecuzione
di appalti affidati dal Comune di Torino o da diverse stazioni
appaltanti.
4. La Giunta Comunale può adottare deliberazioni che individuino
preventivamente ed in via generale modalità di affidamenti
caratterizzati da peculiarità tecniche e specificità
tipologiche.
5. L'effettiva osservanza di quanto stabilito nelle deliberazioni
quadro dovrà risultare nelle singole determinazioni a contrattare.
1. La stipulazione degli atti negoziali è subordinata
alla adozione di apposito provvedimento emanato secondo la specifica
competenza, con assunzione di impegno sugli interventi o capitoli
di bilancio di previsione, nel limite degli importi stanziati
nel Piano Esecutivo di Gestione.
2. Allo scopo di disciplinare il singolo rapporto contrattuale
la determinazione approva il capitolato speciale d'oneri e, ove
occorra, lo schema di contratto, nei quali sono predeterminati
in modo esauriente le caratteristiche qualitative, le condizioni
e gli obblighi connessi alle prestazioni.
Tali capitolati o schemi di contratto definiscono in particolare:
a) le specifiche tecniche;
b) i termini ed il luogo di consegna, ovvero di effettuazione
del servizio ed esecuzione dei lavori;
c) le modalità di controllo e collaudo di conformità;
d) la garanzie che il contraente deve prestare per assicurare
l'adempimento degli impegni;
e) le penalità per ritardi, difformità ed altre
eventuali inadempienze.
3. Le determinazioni che comportano impegni di spesa sono trasmesse
al Servizio Risorse Finanziarie per il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria secondo quanto disposto
dal Regolamento di Contabilità.
4. La scelta del contraente deve avvenire attraverso una delle
seguenti procedure:
a. asta pubblica;
b. licitazione privata;
c. appalto concorso.
L'attivazione delle procedure ad evidenza pubblica compete in
ogni caso al Servizio Centrale Giunta Contratti Appalti, al quale
devono essere tempestivamente trasmessi gli atti e la documentazione
necessari.
5. Nelle fattispecie ed entro i limiti indicati nei successivi
articoli 14,15,16 e 17 è ammesso il ricorso a:
a. trattativa privata;
b. affidamento in economia.
1. La Civica Amministrazione procede mediante trattativa privata:
a) nelle ipotesi previste dalla normativa nazionale, regionale
ed europea per gli appalti di lavori, forniture e servizi;
b) in caso di convenzioni da stipularsi con cooperative sociali
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991,
n. 381, nei casi in cui non ricorra a procedure di evidenza pubblica.
2. Gli affidamenti di cui al comma 1, lettera b), del presente
articolo, sono effettuati con le modalità ed i criteri
previsti dalla Legge Regionale 9 giugno 1994, n. 18 e nei relativi
provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale in attuazione della
legge medesima.
1. La trattativa privata preceduta da pubblicazione del bando,
è avviata previa adozione di un provvedimento da parte
del Dirigente, che stabilisce le modalità e le condizioni
della gara.
2. Per le trattative private di importo inferiore alla soglia
comunitaria degli appalti il bando è pubblicato all'Albo
Pretorio e inserito nella pagina degli appalti del sito Internet
della Città di Torino.
1. Alle gare ufficiose vengono invitate non meno di cinque
ditte per le forniture ed i servizi e non meno di quindici per
i lavori pubblici, idonee per lo specifico settore di fornitura
e/o servizio, ovvero per le categorie di lavori individuate dalla
vigente normativa, salvo i casi di motivata e comprovata impossibilità
di reperire un numero di ditte sufficiente.
Per le trattative private di forniture e di servizi, le ditte
da invitare sono scelte, di norma con il criterio della rotazione,
tra quelle iscritte all'albo di cui al successivo articolo 43.
Qualora l'albo non comprenda il gruppo merceologico o le categorie
di servizi adeguati al fabbisogno specifico, si può procedere
in deroga al principio dell'obbligatorietà dell'iscrizione
per il fornitore da interpellare.
2. Le ditte sono invitate mediante lettera raccomandata in conformità
ad un modello tipo. In casi d'urgenza gli inviti alle offerte
possono essere inoltrati tramite fax o posta elettronica. Dovrà
comunque risultare agli atti la data dell'invito delle imprese
e del ricevimento delle offerte, nonché il contenuto delle
medesime.
3. In caso di affidamenti di servizi socio assistenziali e socio
sanitari almeno un componente della commissione è scelto
tra esperti nelle specifiche materie.
1. Possono eseguirsi in economia i servizi, le forniture ed
i lavori fino all'importo di 20.000 Euro, IVA esclusa e fino allimporto
di 1000 Euro, IVA esclusa, le forniture di cui al successivo comma
4 lettera a).
2. Il limite di importo di cui al comma 1 è riferito all'insieme
di ciascun fabbisogno, progetto od intervento avente carattere
unitario; non è pertanto consentita la suddivisione artificiosa
in più lavori e forniture, di beni o servizi.
3. Sono affidabili in economia esclusivamente le forniture di
beni attribuite alla competenza specifica della Direzione Economato
ed Archivi, ovvero dei Servizi Centrali e Divisioni ovvero delle
Circoscrizioni nei limiti di cui al precedente articolo 9, ciascuno
per quanto rientrante nelle proprie specifiche competenze - nonché
l'acquisto di materiali, utensili e mezzi per l'esecuzione dei
lavori in amministrazione diretta.
4. I Servizi Centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni possono
altresì procedere all'affidamento in economia delle forniture
di servizi di seguito elencate in via tassativa e sempreché
non siano stati definiti contratti quadro nella relativa tipologia
merceologica:
a) forniture minute od urgenti di materiale per ufficio al fine
di garantire il regolare funzionamento dei servizi;
b) manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili;
c) acquisto ed installazione di manufatti ed impianti relativi
agli adeguamenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro;
d) acquisto di materiali, utensili e mezzi per l'esecuzione dei
lavori in amministrazione diretta;
e) piccole assicurazioni per attività specifiche;
f) studi, ricerche e relativo materiale;
g) organizzazione di convegni, congressi, mostre e manifestazioni
varie;
h) traduzioni e servizi di interpretariato;
i) abbonamenti ad agenzie di informazione e simili;
j) trasporti, spedizioni, imballaggi e facchinaggi;
k) rilegatura di libri, pubblicazioni e documentazione d'ufficio;
l) stampa di circolari, bollettini, manifesti, locandine e documentazione
in genere;
m) lavori dattilografici, fotografici, di fotocopiatura e riproduzione
in genere.
5. Sono eseguibili in economia i seguenti lavori:
a) piccole manutenzioni o riparazioni di opere od impianti, qualora
l'esigenza sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile
realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica;
b) interventi non programmabili in materia di sicurezza in genere
e per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
in particolare;
c) lavori che non possono essere differiti, dopo linfruttuoso
esperimento delle procedure di gara;
d) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione
del contratto o in danno dellappaltatore inadempiente, quando
vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
6. L'esecuzione delle forniture, dei servizi e dei lavori, di
cui al presente articolo viene disposta con determinazione del
Dirigente nei limiti stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione.
7. Gli affidamenti in economia, qualora non siano eseguiti in
amministrazione diretta, sono effettuati con le modalità
della trattativa privata mediante gara ufficiosa ai sensi dell'articolo
16 del presente Regolamento.
1. L'affidamento in concessione di lavori pubblici mediante
licitazione privata con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa è disciplinato dalle norme in materia
previste dalla Legge 109/1994 e s.m.i. e dal D.P.R. 554/1999,
a cui espressamente si rimanda.
2. In tali casi la Commissione di gara sarà composta con
le modalità indicate all'articolo 51 del presente regolamento.
I compensi dei commissari saranno determinati di volta in volta
con apposita determinazione dirigenziale che ne impegnerà
conseguentemente la relativa spesa sulla base di quanto stabilito
al successivo articolo 54.
3. I rapporti negoziali tra la Stazione appaltante ed il concessionario
s'intendono interamente disciplinati dal contratto di concessione
come risulta approvato a seguito dell'aggiudicazione definitiva.
1. La realizzazione di opere pubbliche mediante il ricorso
al "project financing", con risorse totalmente o parzialmente
a carico del privato denominato promotore, è disciplinato
dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.
2. La Città predispone, entro 20 giorni dall'approvazione
del programma triennale dei lavori pubblici, un avviso pubblico
indicativo delle opere da effettuare con la procedura sopracitata,
al fine di ricevere le proposte da parte del/i promotore/i entro
i termini indicati all'articolo 37 bis della Legge 109/1994 e
s.m.i..
3. La proposta a base di gara del "promotore" è
in ogni caso vincolante qualora non vi siano altre offerte nella
licitazione privata, ai sensi dell'articolo 37 quater, comma 2
Legge 109/1994 e s.m.i..
In tal caso il Dirigente del Settore proponente provvede, con
determinazione dirigenziale a:
- dare atto che non sussistono altre offerte;
- dare atto che il promotore riveste pertanto la qualifica di
concessionario sulla base della documentazione posta a base di
gara e precedentemente approvata.
4. Si applicano, per quanto non espressamente previsto al presente
articolo, le disposizioni di legge e di regolamento, compreso
il presente, relative alla concessione di lavori pubblici, in
quanto compatibili.
1. Il concorso di idee è un procedimento di scelta di
piani o idee relativi ad opere pubbliche da svolgersi nelle forme
dell'asta pubblica con le modalità previste degli articolo
57 e 58 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. a cui si fa espresso rinvio.
2. Il premio per l'idea vincitrice, non necessariamente in denaro,
viene stabilito nel bando di gara, così come dev'essere
ivi prevista la facoltà di non procedere all'attribuzione
del medesimo in caso di elaborati ritenuti dalla commissione giudicatrice
di qualità insufficiente. A gara avvenuta la Città
acquisisce in proprietà l'idea vincitrice.
3. Il concorso di progettazione, ha per oggetto la redazione di
un progetto preliminare ed è da svolgersi nelle forme dell'asta
pubblica o, qualora sussistano particolari ragioni, mediante il
ricorso alla licitazione, ai sensi degli articoli 59, 60 e 61
del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.
4. Il compenso per il vincitore del concorso di progettazione
viene determinato nel bando di gara con le modalità di
cui all'articolo 59 del D.P.R. 554/1999. A gara avvenuta la Città
acquisisce in proprietà il progetto vincitore.
5. E' facoltà della Stazione Appaltante prevedere nel bando
di gara, previa indicazione del relativo corrispettivo, la possibilità
di procedere all'affidamento dei successivi livelli di progettazione
ed eventuale direzione lavori, con il vincitore medesimo.
6. La Commissione di gara per il concorso di idee e di progettazione
sarà composta con le modalità indicate al successivo
articolo 52.
7. Per la presentazione e la valutazione delle idee e proposte
progettuali deve essere garantito l'anonimato dei concorrenti.
Parimenti la predisposizione della graduatoria delle idee e proposte
deve garantire l'anonimato dei concorrenti.
8. Nella seduta conclusiva la Commissione provvede all'identificazione
nominativa dei concorrenti.
1. Possono essere sponsorizzati servizi, attività, forniture, iniziative e lavori; la sponsorizzazione può coprire in tutto o in parte il costo relativo e può consistere sia in un esborso in denaro, sia nell'obbligazione di dare o facere da parte dello sponsor.
1. L'affidamento della sponsorizzazione è preceduto
dalla pubblicazione di un avviso con cui i soggetti interessati
sono invitati a presentare proposte.
2. L'avviso è pubblicato almeno all'Albo Pretorio e sul
sito internet comunale. E' inoltre pubblicizzato in altre forme
che risultino di volta in volta più appropriate in relazione
al contenuto della sponsorizzazione.
L'avviso contiene almeno i seguenti dati:
- l'oggetto della sponsorizzazione, cioè l'indicazione
dell'iniziativa o attività sponsorizzabile;
- le modalità ed il termine di presentazione delle proposte;
- i criteri di valutazione delle proposte.
3. Le proposte sono valutate da una Commissione formata da tre
componenti, di cui almeno uno dirigente che la presiede.
1. E' facoltà dell'Amministrazione rifiutare le proposte
di sponsorizzazione qualora:
- ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività
pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio
o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- ravvisi motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione
di tabacco, alcoolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo,
odio o minaccia.
1. Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda l'erogazione
di una somma di denaro da parte dello sponsor, il Comune emette
fattura per il relativo valore.
2. Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda una prestazione
di dare o facere da parte dello sponsor, il Comune emette
fattura per il valore della promozione d'immagine fornita e lo
sponsor emette fattura per il valore dell'utilità fornita.
3. In caso di sponsorizzazione in cui per la promozione d'immagine
dello sponsor sia prevista esclusivamente un'entrata tributaria
per il Comune, esclusi quindi conferimenti in danaro o di altra
natura, l'operazione non è rilevante agli
effetti IVA e quindi non viene emessa alcuna fatturazione.
1. Per GARA TELEMATICA si intende l'insieme delle procedure
che, nel rispetto dell'evidenza pubblica, consentono alla Civica
Amministrazione di effettuare approvvigionamenti dei beni e servizi
ponendo in competizione gli offerenti attraverso l'utilizzo delle
reti di telecomunicazioni, dell'informatica e dei sistemi di negoziazione
elettronici.
2. Nella gestione del sistema elettronico e telematico di negoziazione
l'Amministrazione può avvalersi di un soggetto pubblico
o privato, denominato GESTORE DEL SISTEMA, selezionato
in base alla normativa vigente. Resta fermo quanto previsto dalla
Legge 241/1990 e dal D.P.R. 101/2002 sul responsabile del procedimento.
3. Il Gestore del Sistema è incaricato dall'amministrazione
della conduzione tecnico-informatica del Sistema. Il Gestore del
Sistema provvede alla sicurezza informatica, logica e fisica del
Sistema stesso rivestendo il ruolo di responsabile della sicurezza
e di amministratore di sistema, ai sensi della disciplina che
regola la materia ed è altresì responsabile dell'adozione
di tutte le misure stabilite dalla normativa vigente in tema di
sicurezza dei trattamenti di dati personali.
4. I servizi e gli strumenti tecnologici necessari all'espletamento
delle gare telematiche sono resi disponibili tramite il sito di
cui al successivo articolo 26 ai fornitori abilitati ai sensi
del presente regolamento attraverso apposita procedura di identificazione
che consente all'utente-fornitore l'accesso al sistema.
1. Il sistema delle gare telematiche è accessibile tramite
l'apposito sito INTERNET, di seguito denominato "Gare on-line".
Il sito contiene, oltre alla pubblicazione dei bandi, tutte le
modalità di espletamento delle gare, le informazioni sul
funzionamento dei sistemi telematici, le metodologie da utilizzare
per le aggiudicazioni.
Tramite il sito i fornitori abilitati accedono alla piattaforma,
che rappresenta il luogo virtuale nel quale si svolgono le procedure
di gara, attraverso il sistema di autenticazione degli offerenti,
specificato al successivo articolo 29.
1. Le gare in via telematica sono precedute dalla pubblicazione
di un bando nelle forme stabilite dalla legislazione vigente nonché,
integralmente e con gli eventuali allegati, sul sito creato ai
sensi del precedente articolo.
2. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ove prevista, è
effettuata per estratto e deve contenere l'indicazione del sito
suddetto.
1. Il bando di gara e/o la lettera di invito alla gara telematica
devono contenere, oltre agli elementi essenziali previsti dalla
normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi e
forniture, le seguenti indicazioni:
a. l'indicazione del sito dove l'Amministrazione realizza la procedura
di acquisto;
b. le modalità di presentazione delle domande di abilitazione;
c. le informazioni per la consultazione telematica dei capitolati
speciali e dell'eventuale documentazione tecnica utile all'individuazione
dei beni o servizi da fornire;
d. la descrizione della procedura, delle modalità e dei
criteri di scelta del contraente;
e. il giorno e l'ora in cui è fissato l'inizio della negoziazione
e la sua durata.
1. Ai concorrenti in possesso dei requisiti stabiliti dal bando
viene rilasciata l'abilitazione che comporta l'ammissione all'appalto
e l'accesso alla gara on-line.
2. L'abilitazione è subordinata alla compilazione di una
"scheda identificativa" su apposito modulo elettronico
disponibile sul sito Internet contenente le informazioni relative
ai requisiti dell'impresa, sottoscritto dal legale rappresentante.
In tal caso il modulo va inviato per posta elettronica all'indirizzo
prestampato sul modulo stesso. La sottoscrizione può essere
effettuata con firma digitale. Il fornitore sprovvisto di firma
digitale può invece inoltrare il modulo sottoscritto per
posta ordinaria, unitamente a copia fotostatica del documento
d'identità del legale rappresentante.
3. Le imprese ammesse alla gara riceveranno unitamente alla lettera
di invito alla licitazione privata la password e contestualmente
per posta elettronica la user ID attribuita.
Una volta abilitate, le imprese verranno riconosciute come utente
del sistema: digitando la propria user ID e password potranno
accedere alla gara on-line ed inoltrare la propria offerta attraverso
la stessa procedura informatica.
4. La procedura di identificazione-abilitazione avviene a partire
dalla data di scadenza fissata nel bando per la presentazione
delle candidature.
1. L'acquisto di beni o servizi mediante procedura telematica
può essere aggiudicato:
- in base al criterio del prezzo più basso ai sensi della
vigente normativa nazionale e comunitaria;
- secondo il metodo del rilancio dinamico delle offerte, ai sensi
dell'articolo 89, comma 1 lettera a) del R.D. 827 del 1924;
- all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo parametri
anche diversi dal prezzo quantificabili in modo tale da poter
essere espressi in cifre o percentuali, che siano oggetto di valutazione
automatica a mezzo elettronico senza intervento e/o valutazione
da parte della commissione di gara.
2. In caso di negoziazione al rilancio, la durata è fissata
di volta in volta nella lettera di invito e fino ad un termine
massimo non superiore ad un'ora dall'apertura della seduta, con
possibilità di estensione delle negoziazioni di 3 minuti
per ogni offerta presentata a partire dal minuto di gara indicato
nella medesima lettera di invito.
3. Terminata la negoziazione al rilancio il sistema informatico
evidenzierà la migliore offerta ed il relativo offerente;
dallo stesso momento saranno visibili oltre a tutte le offerte
pervenute, i relativi offerenti.
4. Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più
vantaggiosa, si procede preliminarmente all'attribuzione dei punteggi
tecnici e solo successivamente all'attribuzione di quelli relativi
al prezzo.
5. Le imprese abilitate presentano per via telematica le loro
offerte nei termini stabiliti dalla lettera d'invito.
Nel corso delle operazioni le offerte dei concorrenti saranno
visibili nel contenuto, ma ne sarà criptata la provenienza.
6. Al termine delle negoziazioni il sistema propone la graduatoria
degli offerenti che sarà oggetto di approvazione da parte
della commissione.
7. Rimane ferma la facoltà dell'Amministrazione di verificare
la congruità delle offerte ai sensi di legge.
8. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere
o rinviare la seduta di gara qualora, nel corso della negoziazione,
si verificassero anomalie nel funzionamento o dell'applicativo
o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso
al sito ovvero che impediscano agli stessi di formulare le loro
offerte.
1. Le sedute delle gare telematiche si svolgono nel giorno
ed ora stabiliti nella lettera di invito, in una sala del Palazzo
Civico, alla presenza del Segretario Generale; i fornitori abilitati
possono collegarsi al sito e fare direttamente on-line la o le
proprie offerte.
2. A norma dell'articolo 11, comma 1 del presente Regolamento,
le sedute sono aperte al pubblico, che potrà seguire lo
svolgimento della gara su uno schermo presente nella Sala.
3. Durante lo svolgimento delle sedute di gara, sono visibili
al pubblico le offerte presentate.
1. Il vincitore designato è tenuto a confermare la propria
offerta mediante l'invio della stessa su supporto cartaceo, ovvero
mediante sottoscrizione del verbale della gara.
2. In applicazione dell'articolo 55, comma 3, del presente Regolamento,
il verbale della gara on-line, tiene luogo di contratto.
1. Nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica esperite
ai sensi della presente sezione, il diritto di accesso è
garantito secondo le modalità previste dall'articolo 11
del presente Regolamento.
In particolare:
a. le sedute di gara sono pubbliche;
b. durante lo svolgimento delle sedute di gara i concorrenti abilitati
prendono visione delle offerte dei partecipanti alla procedura,
secondo le modalità illustrate al precedente articolo 31
c. è consentito altresì alle imprese abilitate l'accesso
agli archivi informatici resi disponibili dalla Civica Amministrazione
nel sistema telematico approntato dalla stessa. Gli archivi contengono
la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura;
d. il rilascio di copia autentica ai concorrenti degli atti di
gara è effettuato secondo i principi e le modalità
stabilite dall'articolo del presente Regolamento e del Regolamento
dell'accesso ai documenti amministrativi del Comune di Torino.
1. Per Mercato elettronico si intende la piattaforma informatica
tramite la quale lamministrazione comunale acquista beni
e servizi di valore fino alla soglia comunitaria dai cataloghi
predisposti dai Fornitori selezionati ed abilitati secondo le
procedure di cui al successivo articolo 35.
2. Per Catalogo si intende lelencazione dei beni e/o servizi
e delle relative caratteristiche offerti dai fornitori ed esposti
allinterno del mercato elettronico sulla piattaforma.
1. I Fornitori iscritti allAlbo Fornitori della Città di Torino secondo le modalità di cui all'articolo 44 del presente Regolamento sono altresì abilitati allinserimento dei cataloghi sul mercato elettronico, qualora ne facciano richiesta al momento dell'iscrizione all'albo medesimo.
1. Il bando di abilitazione, pubblicato nei modi e termini di legge, deve contenere le categorie di spesa sulle quali lamministrazione comunale si riserva di attivare il mercato elettronico, conformemente a quelle previste dalla classificazione merceologica della Città.
1. Liscrizione al mercato elettronico può essere
richiesta nellarco dei 24 mesi dalla pubblicazione del bando
medesimo e ha durata sino alla scadenza del bando stesso.
2. Nellarco del medesimo periodo ai fornitori è ammessa
la facoltà di integrare e/o modificare le classi merceologiche
per le quali richiedere labilitazione.
3. La Città di Torino si riserva il diritto di revocare
in qualsiasi momento labilitazione, previa motivata comunicazione.
4. Ciascun fornitore abilitato può richiedere mediante
apposita domanda la disabilitazione dal Mercato elettronico, fermi
restando gli obblighi già assunti.
1. Ciascun fornitore abilitato è tenuto a predisporre
il proprio Catalogo dei prodotti abilitati da inserire nel Mercato
elettronico, con le modalità indicate dalla Città.
2. LAmministrazione Civica si riserva laccettazione
degli articoli inseriti nei suddetti cataloghi.
3. Il Catalogo contiene esclusivamente i prodotti per i quali
è stata concessa labilitazione nonché tutti
gli elementi essenziali per la conclusione del contratto ed ha
lefficacia di unofferta vincolante nei confronti della
Città.
4. Il fornitore abilitato è il solo ed esclusivo responsabile
del contenuto del Catalogo.
1. Il fornitore abilitato si impegna a mantenere sempre aggiornato
il Catalogo, avendo cura che i prodotti abilitati offerti siano
effettivamente disponibili.
2. La procedura di aggiornamento del Catalogo è accessibile
dal Sito in base alle istruzioni ivi indicate.
1. Lacquisto di beni e servizi nel mercato elettronico
può avvenire mediante ordine diretto sugli articoli presenti
a catalogo o mediante specifica richiesta di offerta, contenente
i parametri di valutazione.
2. Il contratto con il fornitore prescelto si intende validamente
perfezionato al momento della ricezione del relativo ordine da
parte del fornitore prescelto.
3. La Civica Amministrazione si riserva comunque di non accettare
alcuna delle proposte ricevute.
1. La Civica Amministrazione può effettuare controlli
anche a campione in merito ai dati, alle informazioni, alle dichiarazioni,
alle attestazioni rese dai fornitori, rimanendo essi soli ed esclusivi
responsabili della accuratezza, veridicità, completezza
ed aggiornamento dei predetti contenuti.
2. Il mancato aggiornamento dei dati e delle informazioni anzidette
da parte dei fornitori abilitati comporta, a prescindere da accertamenti
sul dolo o la colpa degli stessi, la piena efficacia e validità
delle azioni o delle comunicazioni effettuate dagli utenti del
Sistema utilizzando detti dati e informazioni.
3. Labilitazione viene sospesa o revocata nei seguenti casi:
- accertata non veridicità o correttezza delle dichiarazioni,
dei dati o delle informazioni fornite;
- utilizzo abusivo, improprio o pregiudizievole dellAccount
e della Firma Digitale;
- mancato o non corretto utilizzo degli strumenti informatici.
4. La sospensione o revoca dellabilitazione determinano
limpossibilità di accedere al Sistema.
1. La Civica Amministrazione può sospendere o annullare la procedura in caso di malfunzionamenti o difetti dei servizi telematici ovvero quando ravvisi qualsiasi anomalia nelle procedure.
1. La Direzione Economato e Archivi è incaricata della
tenuta e dell'aggiornamento di un Albo dei Fornitori del Comune
secondo la procedura di cui al seguente articolo 44.
L'Albo è distinto per gruppi merceologici secondo un piano
di classificazione che costituisce la base di riferimento per
i supporti informatici finalizzati alla gestione integrata degli
approvvigionamenti.
Nel predetto Albo sono evidenziate le abilitazioni alle gare on-line
e al mercato elettronico.
2. L'iscrizione all'Albo Fornitori è condizione per concorrere
alle forniture di beni e servizi negoziate mediante trattativa
privata e affidamento in economia. L'iscrizione
all'Albo Fornitori non può comunque costituire condizione
per la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica indette dal
Comune.
3. Qualora l'Albo non rechi nominativi in numero sufficiente,
ovvero non comprenda il gruppo merceologico adeguato al fabbisogno
specifico, si può procedere in deroga al principio dell'obbligatorietà
dell'iscrizione per il fornitore da interpellare.
4. I dati relativi ai singoli fornitori iscritti all'Albo sono
messi a disposizione dei singoli Settori, Servizi Centrali e Divisioni
che ne facciano richiesta.
Sono altresì consultabili direttamente dalle Circoscrizioni,
Settori, Servizi Centrali e Divisioni abilitati all'utilizzo della
procedura acquisti.
L'utilizzo delle informazioni desumibili è strettamente
limitato ai compiti d'ufficio ed è comunque subordinato
al rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela della
riservatezza.
5. Le attività di inserimento, iscrizione, registrazione,
variazione, cancellazione, annullamento, ripristino dei dati inerenti
i fornitori iscritti all'Albo competono esclusivamente alla Direzione
Economato e Archivi.
6. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di cancellare
dall'Albo i fornitori che non confermano la propria iscrizione
in occasione della revisione biennale.
1. Alla formazione dell'Albo si procede mediante preventiva
pubblicazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale, di avviso contenente l'indicazione
dei requisiti necessari per l'iscrizione stessa di cui al successivo
articolo 45.
2. L'Albo è revisionato con cadenza biennale mediante pubblicazione
di un avviso secondo le procedure previste dal precedente comma.
3. Nell'arco dei 24 mesi successivi alla pubblicazione del bando
di cui al comma 1, l'elenco delle imprese iscritte all'Albo è
aggiornato ed integrato delle ditte che ne facciano richiesta
e che siano in possesso dei requisiti generali e specifici di
cui al successivo articolo 45.
4. Le ditte iscritte all'Albo comunale sono tenute a comunicare
alla Civica Amministrazione ogni fatto che implica la perdita
o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione
nell'Albo e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale
che possa avere effetto sulla iscrizione o sull'abilitazione,
a pena della cancellazione d'ufficio.
5. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale notificare alle
ditte interessate l'avvenuta iscrizione ovvero la cancellazione
e ai casi previsti dalla legge.
1. Costituiscono requisiti di ordine generale per l'iscrizione
all'Albo comunale:
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A., ovvero iscrizione ad Albi Professionali
o abilitazione all'esercizio della professione;
b) inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 10 della
Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) inesistenza delle cause di esclusione previsti dalla vigente
normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici
di forniture e di servizi;
d) regolarità con l'obbligo delle assunzioni dei disabili
di cui alla Legge 68/1999;
e) di non essere incorso in accertati e gravi inadempimenti, grave
negligenza, malafede o errore grave nellesecuzione di contratti
affidati dal Comune di Torino o da diverse stazioni appaltanti.
1. Negli affidamenti a trattativa privata preceduta da gara
ufficiosa o da pubblicazione di bando l'apertura ed il confronto
delle offerte viene effettuato da una commissione composta da
un numero dispari di componenti non superiori a cinque, di cui
almeno uno Dirigente.
2. La scelta dei componenti della commissione è effettuata
tenendo in considerazione la specifica competenza nella materia
oggetto dell'affidamento.
3. Della commissione possono far parte tecnici o professionisti
esterni particolarmente competenti nella specifica materia oggetto
della gara.
1. La Commissione di gara per aste pubbliche e licitazioni
private è così composta:
a) Presidente: Dirigente del Settore Appalti o suo delegato;
b) componente: Direttore o Dirigente del Settore amministrativo
o tecnico che ha proposto l'indizione della gara d'appalto o suo
delegato;
c) componente: Funzionario del Settore Appalti.
2. La Commissione adempie alle funzioni attribuite collegialmente
con la presenza di tutti i componenti, ferma restando la facoltà
di avvalersi per compiti istruttori di taluni dei componenti o
degli Uffici comunali.
3. Il Segretario Generale funge da ufficiale rogante e/o verbalizzante
nelle sedute pubbliche di gara.
4. In caso di gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara
può essere integrata da altri due componenti, anche esterni
all'Amministrazione, competenti nella specifica materia dell'appalto.
5. Le Commissioni di gara sono, di volta in volta, nominate con
provvedimento del Direttore del Servizio Centrale Giunta Contratti
Appalti.
1. La Commissione di gara per l'affidamento di servizi professionali
attinenti l'ingegneria e l'architettura è così composta:
- Presidente: Dirigente del Settore Appalti o suo delegato;
- componente: Dirigente o Funzionario del Settore proponente l'appalto;
- componente: Dirigente tecnico dell'Amministrazione o suo delegato.
2. La Commissione di gara può essere integrata da altri
due componenti, anche esterni all'Amministrazione, competenti
nella specifica materia dell'appalto.
1. Le Commissioni per gli appalti concorso di forniture e servizi
sono composte da un numero dispari di componenti non superiori
a cinque.
2. La Commissione per appalti concorso di forniture e servizi
è così composta:
- Presidente: il Segretario Generale, o suo delegato;
- componente: Dirigente o Funzionario del Settore proponente l'appalto;
- componente: Dirigente o Funzionario della Direzione Economato
e Archivi.
Gli altri componenti sono scelti fra tecnici e/o professionisti
estranei all'amministrazione particolarmente competenti nella
materia oggetto dell'appalto, o tra Direttori, Dirigenti e/o Funzionari
comunali.
3. La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore
del Servizio Centrale o Divisione proponente l'appalto concorso.
4. L'aggiudicazione definitiva a seguito dell'appalto concorso
è effettuata con determinazione del Direttore del Servizio
centrale o della Divisione oppure dal Dirigente del Settore che
ha indetto la gara, che provvederà altresì a richiedere
la formale stipula del contratto al Servizio Centrale Giunta Contratti
Appalti.
1. In caso di appalto concorso per l'affidamento di lavori
la Commissione giudicatrice è così composta:
la Commissione è presieduta dal Segretario Generale o suo
delegato, i Commissari sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti
categorie: professionisti con almeno dieci anni d'iscrizione negli
albi professionali, professori universitari di ruolo competenti
nelle materie oggetto dell'appalto, funzionari tecnici del Comune
di Torino.
2. Il responsabile del procedimento dell'appalto concorso provvede
a richiedere agli ordini professionali, alle Facoltà Universitarie
ed al Servizio Centrale Coordinamento Servizi tecnici del Comune
una rosa di candidati, secondo le rispettive competenze, tra i
quali sorteggiare i componenti la Commissione.
Procede quindi al sorteggio, alle verifiche dell'inesistenza di
cause d'incompatibilità di cui al comma 5 dell'articolo
21 Legge 109/1994, anche mediante autodichiarazioni degli interessati
ed alla predisposizione della proposta di deliberazione di nomina
della Commissione.
3. Il Direttore del Servizio Centrale o Divisione proponente l'appalto
concorso nomina la Commissione giudicatrice dopo la scadenza del
termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
4. L'aggiudicazione definitiva a seguito dell'appalto concorso
è effettuata con determinazione del Direttore del Servizio
centrale o della Divisione oppure dal Dirigente del Settore che
ha indetto la gara. E' altresì effettuato con determinazione
del Dirigente l'impegno di spesa relativo all'eventuale remunerazione
di membri della Commissione.
1. In caso di concessioni di lavori pubblici e di project financing
la Commissione di aggiudicazione è composta conformemente
a quanto disposto nel precedente articolo 50.
2. Per le altre forme di concessione la commissione di aggiudicazione
è costituita da un numero dispari di componenti non superiore
a cinque.
3. La commissione, salvo il caso in cui si proceda mediante asta
pubblica o licitazione privata, è così composta:
- Presidente: Direttore del Servizio Centrale o Divisione proponente
la concessione o suo delegato;
- due componenti scelti tra Dirigenti e/o Funzionari del Comune.
4. Eventuali altri componenti sono scelti tra esperti, anche esterni
all'Amministrazione, particolarmente competenti nella materia
oggetto della concessione.
1. In caso di concorso di idee e di progettazione, la Commissione
di gara per la valutazione dell'idea o del progetto è composta,
in linea con quanto previsto dall'articolo 55 D.P.R. 554/1999
e s.m.i., da un numero dispari di componenti, non inferiore a
tre.
2. I commissari sono scelti tra soggetti esperti nelle materie
oggetto di concorso, interni o esterni all'Ente, purché
sia rispettato il vincolo in base al quale almeno uno sia dipendente
della Stazione Appaltante, in tal caso rivestirà la qualifica
di Presidente della Commissione.
3. Nel caso di una Commissione composta da una pluralità
di membri interni ed esterni, la presidenza della medesima spetta
al Direttore/Dirigente della Divisione/S.C. che ha proposto il
concorso.
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
L'individuazione del vincitore e della graduatoria finale sarà
resa pubblica nelle forme previste dalla legge.
5. I compensi della Commissione sono determinati ai sensi del
successivo articolo 54.
1. In caso di esecuzione o di acquisto di opere d'arte di cui
all'articolo 1 della legge n.717/49 e s.m.i., la Commissione di
gara per l'individuazione degli artisti incaricati s'intende così
composta:
- dal Dirigente del Settore Tecnico titolare del centro di costo,
con funzioni di Presidente;
- dal progettista della costruzione edile;
- dal Soprintendente per i beni artistici e storici competente,
o suo delegato;
- da due artisti di chiara fama, nominati dalla Città.
2. L'individuazione degli artisti esecutori o per l'acquisto delle
opere d'arte di cui al comma 1 è effettuata mediante trattativa
privata preceduta da pubblicazione di un avviso pubblico ai sensi
dell'articolo 15 del presente regolamento.
3. La realizzazione dell'opera d'arte è regolata dalla
normativa sui lavori pubblici relativamente alla qualificazione
dell'esecutore della parte di opere civili connesse alla realizzazione
stessa dell'opera d'arte.
4. E' fatto salvo in ogni caso il rispetto della normativa vigente
in materia di sicurezza.
1. Il compenso per componenti delle Commissioni di gara esterni all'Amministrazione è di regola pari al gettone di presenza dei Consiglieri Comunali della Città, per ogni seduta di gara. E' fatta salva una diversa misura, per particolari professionalità, determinata discrezionalmente dal Dirigente del Settore che indice l'appalto, tenuto conto comunque delle tabelle professionali di riferimento.
1. La stipulazione degli accordi e intese di cui all'articolo
3 lettere b) e c) del presente Regolamento con soggetti pubblici
spetta al Sindaco o all'Assessore delegato.
2. La stipulazione dei contratti spetta, salvo quanto disposto
ai successivi commi 3 e 4, al Direttore del Servizio Centrale
Giunta Contratti Appalti ovvero ad altro Dirigente dello stesso
Servizio Centrale. Spetta altresì ai medesimi la legale
rappresentanza della Città negli atti concernenti successioni.
Il Direttore del Servizio Centrale Giunta contratti Appalti può
altresì delegare altro Dirigente comunale.
3. In caso di asta pubblica o licitazione privata, il verbale
di gara tiene luogo di contratto, ai sensi dell'articolo 16 del
R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e pertanto non si fa luogo ad ulteriore
stipulazione, salvo espressa previsione in contrario.
Il verbale medesimo è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario,
mentre diviene vincolante per la civica amministrazione al momento
dell'adozione della determinazione di aggiudicazione nonché
all'adempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi connessi
all'aggiudicazione.
4. La stipulazione dei contratti relativi ad affidamenti a trattativa
privata, compresi gli incarichi professionali attinenti l'architettura
e l'ingegneria, spetta al dirigente che ha adottato la determinazione
che conclude il procedimento di negoziazione.
5. La stipulazione dei contratti di mutuo o altro prestito sotto
qualsiasi forma è di competenza del Direttore Finanziario
o Dirigente del Settore Finanziario. I contratti di mutuo sono
stipulati in forma di atto pubblico.
6. Il Dirigente che stipula il contratto, nonché l'ufficiale
rogante, possono apportare al contratto stesso quelle modifiche
di carattere formale necessarie per l'adeguamento a norme di legge
od opportune per una migliore redazione dell'atto.
7. Non è necessario che gli allegati alla deliberazione
di approvazione del contratto siano inseriti quali allegati dell'atto
stesso, sempreché il contraente del Comune ne attesti la
conoscenza.
8. Nella procedura di project financing, in caso di aggiudicazione
intervenuta a seguito della fase negoziata ed in caso di affidamento
al promotore per mancanza di ulteriori offerte, il Dirigente del
Settore proponente, dato atto con determinazione dirigenziale
dell'esito della procedura, approva ed invia lo schema di contratto
di concessione al Settore Contratti per la formale stipulazione.
9. In caso di concorso di idee o di progettazione la formale stipulazione
del relativo contratto spetta al Dirigente del Settore proponente,
il quale provvederà, con apposita determinazione dirigenziale,
ad approvare il preventivo di parcella ed il suddetto contratto,
nonché ad impegnare la relativa spesa.
10. In caso di appalto concorso, con determinazione del Dirigente
del Servizio Centrale o della Divisione proponente l'appalto si
provvede all'impegno di spesa relativo all'eventuale remunerazione
di membri della Commissione.
1. Per affidamenti suddivisi in lotti successivi o comunque
frazionati, ai fini del calcolo dell'importo contrattuale, si
considera sempre l'importo complessivo finale.
2. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano
carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati
entro un determinato periodo, è assunto come base per il
calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente
conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio
precedente, rettificato, se possibile, al fine di tenere conto
dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che
potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto
iniziale, oppure
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi
nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel
corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi.
1. Per la partecipazione alle gare pubbliche è richiesto
un deposito cauzionale provvisorio, il cui importo e modalità
di presentazione sono indicati nel bando o nella lettera d'invito,
in conformità alle norme vigenti.
2. Per la partecipazione alle gare telematiche ed al mercato elettronico
i concorrenti abilitati possono essere esonerati dalla presentazione
del deposito cauzionale provvisorio in relazione all'adeguata
qualificazione dimostrata in sede di accreditamento.
3. Ove non disposto diversamente dalla legge la somma da depositarsi
per la partecipazione alle gare è fissata, secondo le circostanze,
fra il due ed il dieci per cento dell'importo a base di gara.
4. Il responsabile del procedimento provvede alla restituzione
dei depositi provvisori alle ditte non risultate aggiudicatarie.
5. Il responsabile del procedimento provvede altresì allo
svincolo del deposito cauzionale provvisorio dell'aggiudicatario
solo dopo che lo stesso ha provveduto agli adempimenti connessi
con il perfezionamento contrattuale dell'affidamento.
1. Il deposito cauzionale definitivo può essere costituito
in contanti o in titoli di Stato, ovvero mediante fideiussione
bancaria o assicurativa ai sensi di legge.
2. Allo svincolo della cauzione definitiva provvede il Dirigente
del Settore Tecnico o Amministrativo che ha adottato la determinazione
a contrattare.
3. Non è richiesta la costituzione della cauzione definitiva
qualora, nelle more della formalizzazione contrattuale dell'affidamento,
l'aggiudicatario abbia compiutamente onorato le prestazioni contrattuali,
con positivo accertamento attestato dal Dirigente del Settore
Tecnico o Amministrativo competente.
4. In caso di forniture mediante il mercato elettronico, può
essere previsto l'esonero dalla cauzione definitiva in relazione
all'entità e/o alla tipologia del bene o servizio acquistato.
5. Per la stipulazione dei contratti di importo inferiore a 20.000
Euro può essere concesso l'esonero dalla prestazione della
cauzione definitiva.
6. In caso di variazioni in aumento dell'importo contrattuale
viene richiesto il corrispondente adeguamento dell'ammontare della
cauzione definitiva.
7. L'appaltatore può essere obbligato a reintegrare la
cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto
o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
1. Il Comune provvede, per i contratti stipulati dall'Ente,
ad esigere le tasse e gli emolumenti di cui alla Tabella D annessa
alla Legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'assunzione delle spese di atto a carico del Comune deve formare
oggetto di espressa previsione nel relativo provvedimento.
1. I singoli articoli di beni o servizi sono individuati nellAlbo
Fornitori mediante la strutturazione in diversi livelli di gruppi
merceologici previsti nel relativo piano di classificazione.
2. I dati tecnici ed economici costituenti l'archivio articoli
sono consultabili, quale banca dati informatica nell'ambito della
procedura acquisti, dai Servizi Centrali, Divisioni e Circoscrizioni
mediante i dipendenti autorizzati all'accesso alla procedura stessa.
1. I fabbisogni di beni o servizi sono trasmessi esclusivamente
mediante appositi moduli, predisposti anche su supporto informatico
dalla Direzione Economato e Archivi.
2. La richiesta mediante i suddetti moduli, sottoscritti dal Dirigente
di Settore, viene trasmessa alla funzione economale del Servizio,
Divisione o Circoscrizione competente allacquisto secondo
larticolo 9, ovvero alla Direzione Economato e Archivi.
Non è consentito suddividere artificiosamente un fabbisogno
unitario in più richieste.
3. La funzione economale competente integra la richiesta con tutti
i necessari elementi di riferimento e completa l'inserimento nel
sistema informativo approvvigionamenti e ne riscontra i dati con
le informazioni risultanti dall'Archivio articoli.
4. Il sistema informativo attribuisce a ciascuna richiesta inserita
un numero progressivo su base annuale. Tale numero contraddistingue
univocamente la richiesta nel corso della procedura fino al completo
esaurimento, ovvero annullamento, dei fabbisogni indicati. Qualora
una richiesta non risulti inserita nel sistema, non è consentito
dare corso all'acquisizione dei relativi beni o servizi.
1. Le forniture aventi carattere di urgenza e natura di spese
minute possono essere disposte direttamente, secondo le modalità
di seguito indicate, dai dirigenti delle singole funzioni interessate
fino all'importo unitario di Euro 260,00, IVA compresa.
2. Il suddetto importo è elevato fino ad Euro 2.500,00
IVA compresa esclusivamente per le spese minute e urgenti disposte
dalla Direzione Economato e Archivi.
3. La motivazione dell'urgenza non deve in alcun caso derivare
da fatti o carenze di programmazione imputabili alla funzione
richiedente.
Ciascuna fornitura di beni o servizi, singolarmente considerata,
deve esaurire lo scopo per cui è eseguita nei limiti di
spesa sopra stabiliti.
La spesa relativa a dette forniture deve essere impegnata con
apposita determinazione nell'ambito dei pertinenti stanziamenti
di bilancio.
4. Per spese di importo fino ad Euro 260,00 IVA compresa la negoziazione
può avvenire anche sulla base di informazioni verbali,
di cui si darà conto nella determinazione di liquidazione
della spesa.
5. Il dirigente del Servizio, Divisione o Circoscrizione constatata
la regolarità del procedimento, lo convalida mediante sottoscrizione.
I giustificativi di spesa relativi alle acquisizioni di beni o
servizi di cui ai commi precedenti vengono controllati e liquidati
secondo le procedure di cui all'articolo 71 e si dà corso
al loro pagamento immediato a valere sulla Cassa economale di
cui all'articolo 65, ovvero sulle Casse decentrate di cui all'articolo
66.
1. La Direzione Economato e Archivi, ovvero i Servizi
Centrali, Divisioni o Circoscrizioni nell'ambito delle rispettive
attribuzioni in materia di acquisizioni di beni, sono tenuti a
redigere, immediatamente, all'atto del ricevimento dei singoli
beni non di rapido consumo, la relativa dichiarazione di presa
in carico.
2. Sul buono di carico vanno annotati distintamente secondo
la codifica di classificazione richiamata all'articolo 60:
a. la denominazione e descrizione di ciascun bene o gruppo omogeneo
di beni;
b. la quantità;
c. il valore unitario;
d. il Servizio, Divisione o Circoscrizione consegnatario, con
la indicazione della funzione utilizzatrice e dell'ubicazione
dei locali.
3. La documentazione sottostante all'acquisto ed al ricevimento
deve essere conservata a cura dell'ufficio economale acquirente.
4. I buoni di carico sono firmati dal Responsabile della funzione
che riceve i beni in consegna.
Sulla base dei buoni emessi, e limitatamente ai beni inventariabili
il ricevente procede al tempestivo aggiornamento, e comunque non
oltre il mese di ricevimento, dell'inventario settoriale da trasmettere
a mezzo del sistema informativo, al Servizio Risorse Finanziarie
cui competono il coordinamento ed il controllo in materia.
In carenza, o disguido, del sistema informativo, si procede mediante
supporto cartaceo.
5. Non sono iscritti nell'inventario i beni mobili di valore individuale
inferiore a Euro 51,64, salvo che si tratti di oggetti d'arte.
6. Il consegnatario dei beni è responsabile della loro
conservazione.
7. Nel caso di passaggio di beni da uno ad altro Servizio, Divisione
o Circoscrizione, il cedente emette buono di scarico contestualmente
alla compilazione del buono di carico redatto e firmato dal responsabile
della funzione ricevente e ciascuno è tenuto all'aggiornamento
dei rispettivi inventari settoriali.
Nel caso di furto o smarrimento, il consegnatario è tenuto
a redigere immediatamente un rapporto dettagliato con segnalazione
al Servizio Risorse Finanziarie cui compete autorizzare la cancellazione
dall'inventario.
8. Per gli aspetti procedurali analitici inerenti gli adempimenti
citati si rinvia al Regolamento di Contabilità.
Qualora determinati beni mobili inventariabili non siano ritenuti
ulteriormente utilizzabili, il Responsabile della funzione consegnataria
emette una richiesta di scarico specificando analiticamente i
beni interessati e le motivazioni.
9. La richiesta, ottenuta l'approvazione del Dirigente del Servizio,
Divisione o Circoscrizione di appartenenza, è inoltrata
alla Direzione Economato e Archivi cui competono i provvedimenti
sulla destinazione dei beni, quali manutenzioni straordinarie,
adattamenti ed interventi similari, ovvero la radiazione definitiva
dei medesimi.
10. Relativamente alle radiazioni di beni mobili il cui valore
originario di carico non superi i 12.000,00 Euro e che siano stati
acquisiti da non meno di cinque anni, la valutazione della Direzione
Economato e Archivi consente di attivare le procedure di cui al
successivo comma.
Qualora il valore ecceda l'importo sopracitato, ovvero si tratti
di beni acquisiti da meno di cinque anni, il provvedimento di
radiazione deve essere motivato circa l'impossibilità di
utilizzo.
11. La documentazione della radiazione deve essere trasmessa in
ogni caso al Servizio Risorse Finanziarie.
Alla Direzione Economato e Archivi compete in via esclusiva disporre
per la destinazione dei beni mobili radiati secondo le opportunità
ravvisabili sul mercato e considerato anche il valore residuo
dei medesimi.
12. Sono esperibili i provvedimenti alternativi di:
a. asta pubblica, per la vendita in blocco;
b. convenzione con aziende di rottamazione;
c. cessione gratuita ad associazioni e fondazioni non lucrative;
d. rottamazione diretta:
tenendo conto delle procedure disciplinate dal Regolamento per
i Contratti.
Restano ferme le disposizioni procedurali in materia previste
dal Regolamento di Contabilità.
1. Il magazzino economale è posto alle dipendenze del
dirigente della Direzione Economato e Archivi a ciò delegato.
2. La gestione a mezzo del magazzino economale è prevista
esclusivamente per gli articoli destinati a manifestazioni e cerimonie,
nonché per la movimentazione e il riadattamento di mobili
ed arredi usati destinati o destinabili ad ulteriore utilizzazione
nell'ambito del Comune.
3. Per tutte le tipologie di beni diversi da quelli citati al
comma 2, i Servizi, Divisioni e Circoscrizioni acquirenti sono
tenuti prioritariamente a negoziare con modalità e clausole
contrattuali, e particolarmente mediante contratti quadro e convenzioni,
che non comportino l'esigenza di magazzinaggio dei beni, sia di
rapido consumo che inventariabili, presso locali ed aree comunali.
4. Il magazziniere consegnatario è responsabile delle
quantità movimentate classificate in base agli articoli
e gruppi merceologici e della idonea conservazione dei beni depositati.
A tale fine provvede alle operazioni di:
a. presa in carico, in base all'apposita documentazione, dei beni
approvvigionati dall'esterno ovvero resi dagli utilizzatori;
b. conservazione, movimentazione e distribuzione, mediante appositi
documenti di consegna emessi dal Servizio Centrale o Divisione
competente ai sensi del comma 1, agli utilizzatori;
c. tenuta delle rilevazioni quantitative di carico e scarico ai
fini dell'inventario permanente;
d. comunicazione periodiche al Servizio Risorse Finanziarie secondo
quanto disposto dal Regolamento di Contabilità.
5. L'entrata di beni inventariabili usati deve essere documentata
secondo la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 63.
6. Al termine di ogni esercizio il magazziniere procede, in presenza
del dirigente del Servizio o Divisione competente, all'inventario
fisico generale degli articoli depositati ed al riscontro delle
evidenze di fatto con le risultanze contabili.
7. Per eventuali discordanze tra esistenze fisiche e rilevazioni
contabili deve essere redatto apposito verbale da inoltrare al
Servizio Risorse Finanziarie. In caso di furto o smarrimento si
segue il disposto di cui al comma 3 dell'articolo precedente.
8. Il dirigente del Servizio Centrale o Divisione competente deve
accertare, mediante periodiche verifiche, la regolarità
delle operazioni di magazzinaggio e, in particolare, l'idonea
conservazione e l'adeguata rotazione dei beni e materiali depositati.
9. Quando per determinati beni o materiali si ravvisa l'impossibilità,
in conseguenza di deterioramento, vetustà o non idoneità
legale, all'utilizzo od alla trasformazione, si attiva la procedura
di radiazione di cui al comma 4 dell'articolo precedente, per
lotti omogenei di beni ed a cadenze prestabilite.
1. Per provvedere ai pagamenti relativi alle spese minute ed
urgenti di cui all'articolo 62 disposti dalla Direzione Economato
e Archivi per i quali si renda necessario il pagamento immediato
ed il cui importo singolarmente considerato non superi i 2.500,00
Euro IVA compresa, è istituita una Cassa Economale con
dotazione annua di 50.000,00 Euro a valere su apposito stanziamento
annuale deliberato nel Bilancio di previsione.
2. Le spese a valere sulla Cassa Economale sono direttamente ordinate
dal dirigente della Direzione Economato e Archivi a ciò
delegato il quale è inoltre tenuto all'aggiornamento di
apposito Registro di Cassa debitamente numerato in ogni pagina
e vidimato dal Settore Ispettorato del Servizio Risorse Finanziarie
secondo la normativa prevista dal Regolamento di Contabilità,
conservando ordinatamente la relativa documentazione.
Il dirigente citato è personalmente responsabile delle
somme ricevute in consegna fino al momento della regolarizzazione
dei pagamenti effettuati.
3. Il Settore Ispettorato del Servizio Risorse Finanziarie procede
a verifiche delle consistenze di Cassa e della relativa documentazione
ogniqualvolta sia ritenuto opportuno, ovvero su richiesta del
Sindaco o del Direttore Generale.
1. Per provvedere esclusivamente ai pagamenti relativi alle
spese minute ed urgenti di cui all'articolo 62, entro il limite
unitario di 260,00 Euro IVA compresa, sono istituite, presso ogni
Servizio Centrale, Divisione o Circoscrizione, Casse decentrate
con dotazione annua reintegrabile sugli stanziamenti deliberati
nel Bilancio di previsione, fino al limite annuo di 5.000,00 Euro.
2. Le spese a valere su ciascuna Cassa decentrata sono direttamente
ordinate dal competente dirigente del Servizio, Divisione o Circoscrizione
interessato il quale è inoltre tenuto all'aggiornamento
di apposito Registro di Cassa debitamente numerato in ogni pagina
e vidimato dal Settore Ispettorato del Servizio Risorse Finanziarie
secondo la normativa prevista dal Regolamento di Contabilità,
conservando ordinatamente la relativa documentazione.
Il dirigente citato è personalmente responsabile del fondo
assegnato, nonché delle irregolarità che si dovessero
riscontrare nel corso della gestione o in seguito alle verifiche
di cui al successivo punto 3.
3. Il Settore Ispettorato del Servizio Risorse Finanziarie procede
a verifiche delle consistenze di Cassa e della relativa documentazione
ogniqualvolta sia ritenuto opportuno, ovvero su richiesta del
Sindaco o del Direttore generale.
1. Gli aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le
prestazioni previste nei contratti.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo fiduciario è
autorizzato con determinazione del Dirigente alle condizioni e
con le modalità previste dalle norme vigenti.
3. Di regola, in caso di ricorso al subappalto, l'aggiudicatario
è tenuto a trasmettere alla Civica Amministrazione, entro
20 giorni, dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate. In casi particolari, individuati
con specifici provvedimenti, la Civica Amministrazione procede
direttamente al pagamento dei subappaltatori. Per il pagamento
diretto i soggetti aggiudicatari comunicano alla Civica Amministrazione
la parte di lavori eseguiti dal subappaltatore con la specificazione
del relativo importo e con la proposta motivata di pagamento.
1. Gli accertamenti qualitativi di conformità dei beni
alle caratteristiche ed ai requisiti previsti nel capitolato d'oneri
devono essere effettuati, immediatamente all'atto del ricevimento,
mediante tecniche di controllo su campionamento, a cura del Servizio,
Divisione o Circoscrizione che ha provveduto alla negoziazione.
2. relativamente a beni complessi, quali apparecchiature
specialistiche e simili, si effettuano prove e collaudi anche
mediante ricorso ad esperti esterni alla Civica Amministrazione
incaricati dal dirigente del Servizio, Divisione o Circoscrizione
interessati.
3. Se la fornitura è stata assegnata in base a campioni
previamente acquisiti, gli accertamenti ed i collaudi sono riferiti
anche ai medesimi che devono essere firmati dal fornitore e dal
dirigente di cui sopra ed acquisiti agli atti documentali.
Constatata la regolarità della fornitura, il personale,
ovvero l'esperto incaricato, dà benestare per accettazione
con eventuali osservazioni cautelative o di accettazione condizionata.
In caso di non conformità, i rilievi devono essere esposti
analiticamente in apposita relazione, ove possibile con stima
dei connessi effetti economici.
4. Relativamente alle forniture di servizi, il Servizio, Divisione
o Circoscrizione competente alla negoziazione è tenuto
ad effettuare riscontri saltuari e casuali, anche non preavvisati
al prestatore, nonché eventuali sopralluoghi presso l'azienda
fornitrice, per verificare il corretto e tempestivo espletamento
di tutte le modalità inerenti il servizio affidato.
Ad espletamento completato, si procede ad un riscontro globale
della prestazione con riferimento a tutte le clausole e condizioni
contrattuali ed all'eventuale capitolato.
5. Sulla base delle risultanze di cui ai commi 2 e 3, il Servizio,
Divisione o Circoscrizione competente dispone per l'accettazione
od il rifiuto della fornitura, ovvero per l'avvio delle azioni
cautelari nei confronti del fornitore in merito a beni accettati
solo in via condizionata od a servizi non eseguiti in conformità
al contratto.
6. Relativamente ai fornitori con i quali è in corso un
contenzioso per l'accettazione di beni o servizi, o per altri
rilevanti effetti negoziali, si procede a specifica annotazione
nel sistema informativo approvvigionamenti per opportuna conoscenza
di tutti gli uffici economali.
1. Agli inadempimenti contrattuali si applicano le penalità previste dalla legge, dal presente Regolamento, dal Capitolato generale di condizioni per gli appalti municipali, nonché dei Capitolati speciali e di gara.
1. Ai Dirigenti dei Settori amministrativi o tecnici compete la valutazione degli inadempimenti comportanti lapplicazione delle penalità previste nellambito della disciplina contrattuale convenuta, ovvero la risoluzione del rapporto.
1. Le fatture pervenute a seguito dell'esecuzione delle
forniture di beni o servizi regolarmente ordinate vengono esaminate
dalla funzione competente del Servizio, Divisione o Circoscrizione
ordinante per accertarne:
a. la rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente
ricevute, tenendo conto delle evidenze degli accertamenti di conformità
e dei collaudi;
b. la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni
di resa con quelli stipulati in sede contrattuale;
c. l'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione
anche ai fini fiscali.
2. Esperiti i riscontri e controlli di cui al comma precedente,
il dirigente della funzione competente, sotto la propria responsabilità,
constatata la regolarità della fattura pervenuta, di cui
è dato atto sulla medesima, provvede alla relativa liquidazione.
Qualora siano emerse difformità qualitative o quantitative,
od il mancato rispetto di altre condizioni contrattuali, si procede
alla applicazione delle penalità stabilite, contestandone
i termini al fornitore in forma scritta.
Nel caso di contestazioni rilevanti, la liquidazione è
sospesa fino al momento dell'avvenuta definizione del contenzioso
con il fornitore. Qualora contrattualmente previsto, la liquidazione
può essere disposta a fronte dell'avvenuta esecuzione anche
parziale, per il corrispondente importo maturato.
3. Gli atti inerenti la liquidazione sono trasmessi al Servizio
Risorse Finanziarie che attiva le procedure di pagamento secondo
quanto disposto dal Regolamento di Contabilità.
Nel caso di spese minute e urgenti il pagamento è effettuato
a cura del Servizio, Divisione o Circoscrizione competente, a
valere sulle proprie disponibilità di Cassa.
1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali
ovvero della fisionomia giuridica delle ditte aggiudicatarie deve
essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti,
alla Civica Amministrazione, la quale provvede a prenderne atto
con determinazione del Dirigente, previa acquisizione della certificazione
che attesti l'inesistenza di cause ostative alla contrattazione,
nonché della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma
1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
1. Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe
all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno
alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione
deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata allAmministrazione.
2. La cessione del credito da corrispettivo di appalto di lavori
pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di
progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici
è efficace ed opponibile all'Amministrazione qualora questa
non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed
al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al
comma precedente.
3. L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del
Dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla
Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Qualora la cessione di credito avvenga a favore di una società
o ente, pubblico o privato, debbono essere rispettale, le prescrizioni
relative all'iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco
generale ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre
1993 n. 385.
1. Le cessioni di azienda e rami d'azienda e gli atti di trasformazione,
fusione e scissione relativi ad imprese appaltatrici non hanno
singolarmente effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario,
ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione
o scissione, non abbia proceduto nei confronti di esso alle comunicazioni
previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il
possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'esecuzione
dell'appalto.
2. Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può
opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità
del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere,
laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non
risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies
della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti
in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale,
decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta
opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti
del Comune, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
DIREZIONE ECONOMATO E ARCHIVI
Come da elenco di cui all'articolo 9
SERVIZI EDUCATIVI
Arredi scolastici e complementari
Attrezzature sportive scolastiche
Elettrodomestici, apparecchiature e mat. consumo per mense
Didattica scolastica ed affine
Medicinali e mat. igienico sanitario per scuole
Beni acquisibili a valere sul Fondo per Circoli didattici e Progetti
educativi
SERVIZI CULTURALI
Opere d'arte per musei
Libri e mat. documentario, tecnico e vario, attrezzature per biblioteche
Arredi per allestimenti museali e mostre
Software specialistico per musei e biblioteche
SERVIZIO CENTRALE TECNICO
Veicoli a motore, accessori e ricambi
AMBIENTE E MOBILITÀ
Piante e articoli giardinaggio
Prodotti per viabilità e aree verdi
Segnaletica
POLIZIA MUNICIPALE
Vestiario e accessori per vigili
Armi e relative munizioni
Attrezzature tecniche e materiali specifici
SERVIZI CIMITERIALI
Materiale funerario in genere
CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
Appar. elettroniche informatiche e relativi servizi
Software e accessori
Materiali per EDP
Stampati, moduli e varie consumo per EDP e riprografia
Appar. per TLC e riprografia
ECONOMIA E SVILUPPO
Beni per cerimonie istituzionali, manifestazioni e grandi eventi
Per l'individuazione dei beni inclusi nei gruppi merceologici sopra elencati si fa riferimento al piano di classificazione in uso per l'Albo fornitori.
DIREZIONE ECONOMATO E ARCHIVI
Come da elenco di cui all'articolo 9
SERVIZI CULTURALI
Organizzazione mostre ed attività culturali
SERVIZI EDUCATIVI
Refezione scolastica
Servizi acquisibili a valere sul Fondo per Circoli didattici e
Progetti educativi
Pulizia scuole
Servizi necessari alla didattica scolastica e ai progetti educativi
PATRIMONIO
Vigilanza e sicurezza
DIVISIONI E SERVIZI CENTRALI (tutti)
Tutte le forniture di servizi non specificamente attribuite alla
DIREZIONE ECONOMATO E ARCHIVI, ovvero a singoli Servizi Centrali
o Divisioni che si rendono necessari al loro funzionamento
Per l'individuazione dei servizi inclusi nei gruppi merceologici sopra elencati si fa riferimento al piano di classificazione in uso per l'Albo fornitori.
1.Questo codice etico regola i comportamenti che vengono posti
in essere con riferimento alle gare d'appalto ed ai contratti
del Comune di Torino.
2. Esso interessa tutte le aziende che concorrono alle gare d'appalto
ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore
o subappaltatore.
3. Esso costituisce inoltre parte integrante di contratti e convenzioni
stipulati con il Comune di Torino e la sua espressa accettazione
costituisce condizione di ammissione alle gare d'appalto comunali.
1. L'azienda concorrente o appaltatrice agisce nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti del Comune di Torino e di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre ditte.
1. La ditta che partecipa a gare d'appalto si astiene
da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le "Norme
per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute
nella Legge 287/1990.
2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento
anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari
ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza
o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù
dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito
o su una pratica concordata tra imprese mediante:
- la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una
persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio
dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione
con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto;
- tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica
concertata;
- un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
- l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti
affinchè non concorrano all'appalto o ritirino la loro
offerta.
1. La ditta non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.
1. Nel partecipare a gare d'appalto, nelle trattative
e negoziazioni comunque connesse con gli appalti comunali e nella
successiva esecuzione, la ditta si astiene da qualsiasi tentativo
di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano
ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune
di Torino.
2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti,
né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità
d'uso di modico valore.
3. Non è altresì consentito esaminare o proporre
opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare
i dipendenti a titolo personale.
1. La ditta segnala al Comune di Torino qualsiasi tentativo
di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto,
da parte di ogni concorrente o interessato.
2. La ditta segnala altresì qualsiasi anomala richiesta
o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed
alla sua esecuzione.
1. La mancanza di una copia del presente codice etico allegato alla documentazione di gara e sottoscritto per accettazione dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente, comporterà l'esclusione dalla gara.
1. La violazione delle norme stabilite dal presente codice
per una corretta e leale concorrenza nella gara d'appalto comporterà
l'esclusione dalla gara ovvero, qualora la violazione sia riscontrata
in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.
2. La violazione delle norme stabilite per la corretta esecuzione
del contratto comporterà la risoluzione del contratto per
colpa della ditta.
3. In ogni caso, la violazione delle norme previste agli
articoli 3, 4, 5 e 6 comporterà l'esclusione dalle gare
indette dal Comune di Torino per tre anni.