Servizio Centrale Giunta, Contratti e Appalti

n. ord. 32
2004 08060/003

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 MARZO 2005

(proposta dalla G.C. 19 ottobre 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'articolo 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

Proposta dell'Assessore Bonino.

Con deliberazione n. 93 del Consiglio Comunale in data 23 marzo 1992 (mecc. 9202021/49), esecutiva dal 13 maggio 1992 è stato approvato il Regolamento per i contratti ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali".
Tale Regolamento è stato successivamente adeguato a varie disposizioni legislative, con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 marzo 1999 (mecc. 9811035/03), esecutiva dal 19 aprile 1999.
La necessità di adeguare il Regolamento alle novità legislative ed ai mutati orientamenti interpretativi intervenuti negli ultimi anni offrono ora l'occasione per una completa riformulazione che tenga conto anche dell'accresciuta attenzione per un settore dell'attività comunale tanto importante per la vita economica locale, per l'imprenditoria e la concorrenza, per il buon funzionamento dei servizi offerti ai cittadini: la progressiva ed inarrestabile esternalizzazione di attività da parte delle pubbliche amministrazioni (non solo italiane) rende infatti strategiche le scelte legate alle modalità di contrattazione con l'imprenditoria privata.
A tale considerazione è legata la scelta di tenere conto, nella redazione del nuovo testo, della recentissima Direttiva appalti europea 2004/18, pubblicata il 30 aprile scorso con obbligo di recepimento per i singoli Stati entro gennaio 2006.
Per lo stesso motivo pare opportuno integrare il Regolamento con un allegato contenente norme di correttezza comportamentale denominato "Codice etico delle imprese concorrenti e appaltatrici degli appalti comunali" (all. 1/b).
Il codice, elaborato nel gennaio 2003 nel quadro delle misure di autotutela varate dall'Amministrazione in occasione dei fenomeni di turbativa delle gare di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, viene ora assunto a norma regolamentare di carattere generale e permanente per tutti gli appalti.
Tiene conto della Direttiva europea anche la parte relativa alle gare d'appalto on-line ed al mercato elettronico, cui viene data una disciplina organica dopo una fase molto proficua di sperimentazione innovativa da parte del Comune di Torino, che ha anche costituito un punto di riferimento per lo stesso legislatore europeo nella fase preparativa del testo della nuova Direttiva.
Sempre in coerenza con la medesima, che regola con un testo unico tutti i tipi di appalto, dai lavori alle forniture ed ai servizi, nel nuovo Regolamento Contratti confluisce anche il Regolamento economale, finora distinto e separato, anche se funzionalmente collegato da numerosi richiami e rinvii reciproci.
Trae invece spunto dalla riforma normativa del D.Lgs. 267/2000 e dall'evoluzione dei rapporti tra pubblica amministrazione e privati un'altra novità del Regolamento: la previsione dei contratti di sponsorizzazione: questa forma contrattuale, ampiamente consolidata e diffusa tra le aziende private, è diventata infatti praticabile per i Comuni a norma dell'articolo 119 del suddetto decreto.
È parso quindi utile prevedere queste possibilità per la Città di Torino, che vive un momento di trasformazione e rinnovamento e vede crescere l'attenzione dei media e le opportunità di relazione e visibilità, circostanza sicuramente attrattiva ai fini di un'intesa proficua con il mondo imprenditoriale, con lo scopo di ampliare e migliorare i servizi offerti alla cittadinanza.
Per quanto riguarda l'aspetto giuridico, il nuovo testo tiene conto, fra le altre, delle seguenti principali normative intervenute:
- Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell'articolo 8, comma 2, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- Decreto 19 aprile 2000, n. 145 del Ministero dei Lavori Pubblici - Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 - Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della Legge 3 agosto 1999, n. 265;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa.
In particolare, nel nuovo Regolamento:
- i riferimenti all'abrogata Legge 142/90 "Ordinamento delle autonomie locali", sono stati sostituiti con riferimento al predetto D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- sono stati ridefiniti gli ambiti di competenza, su alcuni atti, in capo a Consiglio, Giunta e Dirigenti, alla luce della separazione tra Organi cui compete l'indirizzo politico e apparato gestionale, come nettamente delineata, da ultimo citato D.Lgs. 267/2000;
- laddove nel regolamento sono presenti riferimenti a valori fluttuanti (es.: soglie comunitarie), sono state inserite clausole di rinvio dinamico alla normativa sopravveniente.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l’espressione del parere di competenza.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 4, 5 e 8.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 2, 3, 6 e 10 (all. 2-5 - nn.  ).
La Circoscrizione 1 ha espresso parere favorevole (all. n. 6 - n. ) suggerendo che il periodo di esclusione dalle gare all’articolo 8 del Codice Etico venga considerato come minimo, incrementabile a seconda della gravità del caso.
Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni per i seguenti motivi:
- la sanzione interdittiva in parola - introdotta nel codice etico come clausola contrattuale - di esclusione per tre anni dal contrattare con la stazione appaltante, trova un analogo limite temporale in via legislativa nelle norme sulla qualificazione di ordine generale e di ordine speciale degli appaltatori. In particolare negli articoli 75, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., per i lavori pubblici, 13 e 14 del D.Lgs. n. 157/1995 e s.m.i., per i servizi, e 13 e 14 del D.Lgs. n. 358/1992 e s.m.i..
Si ritiene pertanto di confermare la durata triennale dell’esclusione, in analogia al periodo temporale preso in esame dalla predetta normativa nazionale di recepimento delle direttive UE in materia di appalti, per qualificare le imprese concorrenti.
La Circoscrizione 7 ha espresso parere favorevole (all. 7 - n. ), e nel contesto della deliberazione è riportato quanto emerso nella I Commissione circoscrizionale:
a) la 7^ Circoscrizione ritiene, in merito al "Codice etico delle imprese concorrenti e appaltatrici degli appalti comunali" che il concetto di "doni o utilità d’uso di modico valore" per i quali non vige il divieto di offerta ai dipendenti sia troppo soggettivo e si possa prestare a interpretazioni alquanto flessibili anche in rapporto alle diverse condizioni e tipologie dei predetti dipendenti;
b) la 7^ Circoscrizione ritiene altresì che sarebbe opportuno inserire all’articolo 3 del predetto codice etico un richiamo al rispetto, da parte dell’appaltatore, delle prescrizioni previste in materia di Contrattazione collettiva di lavoro, di divieto di sfruttamento del lavoro minorile, del rispetto della disciplina antinfortunistica e delle norme per il diritto al lavoro dei disabili.
Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni per i seguenti motivi:
Sub a) la disposizione del Codice etico per cui "Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore" è speculare a quanto previsto dall’articolo 3 del D.M. 28.11.2000 "Codice etico di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni": "Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d’uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio". La norma regolamentare trova pertanto fondamento e corrispettivo dovere in capo al dipendente comunale in una fonte statale peraltro richiamata nei CCNLL.
Sub b) il rispetto delle prescrizioni citate è già previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici o in altre leggi speciali che gli appaltatori autocertificano in sede di gara ed è verificato d’ufficio sugli aggiudicatari di appalti comunali.
La Circoscrizione 9 ha espresso parere favorevole (all. n. 8 - n. ), ritenendo comunque opportuno aumentare i tempi di esclusione dalle gare d’appalto in caso di violazione del codice etico portandolo ad almeno 5 anni e prevedere l’esclusione definitiva per gravi violazioni.
Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni per i seguenti motivi:
- la sanzione interdittiva in parola, introdotta nel codice etico come clausola contrattuale, di esclusione per tre anni dal contrattare con la stazione appaltante, trova un analogo limite temporale in via legislativa nelle norme sulla qualificazione di ordine generale e di ordine speciale degli appaltatori. In particolare negli articoli 75, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., per i lavori pubblici, 13 e 14 del D.Lgs. n. 157/1995 e s.m.i., per i servizi, e 13 e 14 del D.Lgs. n. 358/1992 e s.m.i..
Si ritiene pertanto di confermare la durata triennale dell’esclusione, in analogia al periodo temporale preso in esame dalla predetta normativa nazionale di recepimento delle direttive UE in materia di appalti, per qualificare le imprese concorrenti e di non poter prevedere un’esclusione definitiva dalla partecipazione agli appalti comunali in quanto configurerebbe una sanzione contra legem.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di adottare il nuovo Regolamento per i Contratti della Città di Torino, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il cui testo è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (all. 1 – 1/a – 1/b - nn.  );
2) di dare atto che il "Regolamento per la disciplina dei Contratti" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 marzo 1999 (mecc. 9811035/03), esecutiva dal 19 aprile 1999 ed il "Regolamento per gli approvvigionamenti e l'economato" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 gennaio 2000 (mecc. 9909513/05), esecutiva dal 28 febbraio 2000 sono abrogati a fare data dall'esecutività della presente deliberazione.


Titolo I
Parte generale

Sezione I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Principi e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale della Città in attuazione del disposto di cui all'articolo 42, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
2. La predetta attività si ispira ai principi fondamentali di cui all'articolo 97, comma 1 della Costituzione, e più precisamente:
- di buon andamento, mediante l'adozione di procedure finalizzate al conseguimento della maggior razionalizzazione, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa;
- di imparzialità, mediante la trasparenza dell'azione amministrativa e la predeterminazione dei procedimenti.
3. Al fine di dare piena attuazione ai principi enunciati nel comma precedente, la partecipazione agli appalti della Città deve avvenire nel rispetto del "CODICE ETICO DELLE IMPRESE CONCORRENTI ED APPALTATRICI DEGLI APPALTI COMUNALI" allegato al presente Regolamento. Nei bandi di gara e nelle lettere d'invito alle negoziazioni può essere richiesto espresso riferimento al rispetto del medesimo Codice etico.

Articolo 2 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, i rapporti negoziali descritti al successivo articolo 3 conclusi per iscritto tra la Città di Torino e soggetti terzi, dai quali derivi un’entrata o una spesa ovvero a contenuto non patrimoniale dai quali derivino comunque diritti e/o obbligazioni.
2. I termini "scritto" o "per iscritto" contenuti nel presente regolamento designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere anche informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.

Articolo 3 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente regolamento, s'intendono per:
a) "contratto", il negozio giuridico posto in essere tra il Comune ed un soggetto pubblico o privato, per costituire, regolare, estinguere un rapporto giuridico patrimoniale ai sensi dell'articolo 1321 e seguenti del codice civile;
b) "accordo di programma", l'atto posto in essere fra enti diversi, ai sensi della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000, ed approvato dal soggetto che ne ha assunto l'iniziativa, finalizzato all’esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;
c) "intesa", quell'atto posto in essere tra enti diversi, frutto di una collaborazione paritaria per la realizzazione di interessi comuni o per la definizione di un programma coordinato;
d) "concessione di lavori pubblici", il contratto avente ad oggetto un appalto pubblico di lavori nel quale il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo;
e) "concessione di servizi", il contratto avente ad oggetto un appalto pubblico di servizi nel quale il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo;
f) "accordo quadro", l’accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
g) "negoziazione telematica", le procedure di scelta del contraente attuate attraverso sistemi automatizzati di acquisto, quali le gare telematiche ed il mercato elettronico disciplinate nella Sezione III del titolo II del presente regolamento;
h) "contratto di sponsorizzazione", il contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative o attività, ad un terzo (sponsor) che si obbliga a fornire una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale.

Articolo 4 - Fonti normative

1. L'attività negoziale del Comune è disciplinata dal presente Regolamento, nel rispetto dei principi generali delle leggi statali e regionali e/o delle norme europee recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.
2. Il presente Regolamento ha una validità di carattere generale. La normativa del Regolamento va peraltro integrata dalle disposizioni dei:
a) Regolamento sul Decentramento con specifico riferimento all'attività negoziale delle Circoscrizioni;
b) Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della dirigenza;
c) Regolamento dell'Accesso ai documenti amministrativi.
3. Le disposizioni regolamentari comunque in contrasto, in quanto incompatibili, col presente Regolamento, devono intendersi caducate a tutti gli effetti.
4. Le disposizioni del presente Regolamento eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta saranno disapplicate anche nelle more del formale adeguamento. In particolare la composizione delle commissioni di gara di cui al Titolo II, Sezione V, sarà automaticamente conformata alle eventuali previsioni di legge successivamente intervenute in materia.

Sezione II - Attribuzioni e competenze
Articolo 5 - Competenze generali del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, per il perseguimento dei fini di attività negoziale, è competente all'adozione degli atti previsti dall'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
2. Il presente Regolamento costituisce altresì definizione di criteri generali in materia contrattuale.

Articolo 6 - Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale adotta, nell'ambito delle sue competenze, gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Generale e dei Dirigenti.
2. Al fine di assicurare i principi dell'uniformità e della trasparenza dell'azione amministrativa, la Giunta Comunale adotta ove possibile e nel rispetto dei principi stabiliti nel presente Regolamento deliberazioni che definiscono criteri e metodi idonei a disciplinare specifiche tipologie e fasi delle procedure di affidamento.
3. La Giunta Comunale, è in particolare competente:
a) all'approvazione dei progetti di opere pubbliche preliminari e definitivi di qualsiasi importo, nonché progetti esecutivi qualora comportino una variazione all'importo complessivo del quadro economico di spesa dell'opera. Resta in ogni caso salva la competenza del Consiglio Comunale in caso di variante urbanistica;
b) all'approvazione delle ulteriori opere pubbliche di qualsiasi importo, in estensione di contratto ex articolo 24 Legge 109/1994 e s.m.i. ed articolo 344 Legge 2248/1865 all. F, limitatamente al solo progetto delle ulteriori opere;
c) all'approvazione di varianti progettuali ex articoli 25, comma 1 Legge 109/1994 e s.m.i. e 134, comma 9 D.P.R. 554/1999 e s.m.i. che comportano ulteriore spesa rispetto al quadro economico del progetto già approvato, limitatamente al solo progetto di variante;
d) all'approvazione del certificato di collaudo relativo a lavori le cui contabilità presentino riserve da parte della ditta appaltatrice;
e) all'approvazione dello schema di accordo bonario ex articoli 31-bis Legge 109/1994 e s.m.i e 149 D.P.R. 554/1999 e s.m.i.;
f) all'aggiornamento delle denominazioni e delle competenze dei Servizi Centrali e Divisioni comunali previste nel presente Regolamento, in relazione ad eventuali modifiche dell'assetto organizzativo dell'Ente determinate da variazioni al Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza;
g) alle ulteriori incombenze individuate dal PEG.

Articolo 7 - Competenze del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c) del D. L.gs. 18 agosto 2000, n. 267.
Può altresì presiedere le commissioni di gara nei casi previsti dal presente regolamento.

Articolo 8 - Competenze dei Dirigenti

1. In coerenza con il disposto di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ai Dirigenti del Comune compete la responsabilità gestionale degli obiettivi negoziali fissati dagli organi dell'ente.
2. Ai Dirigenti competono in particolare i seguenti atti:
a) l'adozione delle determinazioni a contrattare nei limiti stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione e delle determinazioni di impegno di spesa;
b) l'indizione delle gare d'appalto di lavori pubblici, di forniture e di servizi, per qualsiasi importo;
c) l'approvazione del disciplinare di gara, qualora redatto;
d) la redazione e la pubblicazione di avvisi e bandi di gara, di lettere di invito alle licitazioni private, agli appalti concorso e alle trattative private;
e) le determinazioni di aggiudicazione e di affidamento;
f) la presidenza delle Commissioni di gara, secondo quanto disposto nella Sezione V del Titolo II del presente regolamento;
g) le trattative private di qualsiasi importo;
h) l'affidamento degli incarichi professionali;
i) la presa d'atto delle modifiche di ragioni sociali di ditte contraenti, ivi comprese eventuali trasferimenti, cessioni, fusioni, di imprese ed affitti di aziende;
j) i progetti di opere pubbliche esecutivi che non presentano modifiche all'importo complessivo derivante dal quadro economico di spesa dell'opera già deliberato;
k) le varianti progettuali ex articoli 25, comma 1 Legge 109/1994 e s.m.i. e 134, comma 9 D.P.R. 554/1999 che rientrano nella disponibilità del quadro economico;
l) le varianti migliorative ex articoli 25, comma 3, secondo periodo Legge 109/1994 e s.m.i. e 134, comma 10 D.P.R. 554/1999;
m) l'autorizzazione al subappalto ex articolo 18 Legge 55/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
n) l'esonero dalla prestazione delle cauzioni nonché lo svincolo delle stesse;
o) l'approvazione del certificato del collaudo relativo a lavori le cui contabilità non presentino riserve da parte della ditta appaltatrice e del certificato di regolare esecuzione;
p) la consegna anticipata dei lavori
q) la proroga del termine di ultimazione lavori;
r) l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 69;
s) l'adozione dell'accordo bonario come approvato dal precedente articolo 6, comma 3, lettera e) e la relativa spesa;
t) la risoluzione del rapporto contrattuale al verificarsi delle condizioni previste nel contratto medesimo ed in ogni caso per inadempimento ai sensi del Codice Civile;
u) le autorizzazioni alle cessioni del credito di cui al successivo articolo 73;
v)l'incameramento delle cauzioni provvisorie e definitive.
3. Nell'ambito degli elementi individuati nelle determinazioni a contrattare, spettano ai Dirigenti che hanno adottato queste ultime tutti quei compiti funzionali all'attuazione ed esecuzione dei contratti ed all’effettuazione di adeguati controlli di risultato.

Articolo 9 - Competenze dei Servizi Centrali, Divisioni e Circoscrizioni
per l'acquisto di beni e servizi

1. L'attività negoziale relativa alle forniture di beni e servizi per i quali ricorrono esigenze di omogeneità sostanziale e di standardizzazione qualitativa, ovvero il perseguimento di economie di scala, è direttamente attribuita alla Direzione Economato ed Archivi, alla quale competono pertanto in esclusiva le negoziazioni relative a:
a. acquisti di mobili e arredi per ufficio e per presidi socio-assistenziali, attrezzi, strumenti, materiali tecnici e beni similari;
b. acquisti di macchine ed attrezzature per ufficio con relativi materiali di consumo e servizi di assistenza (esclusi strumenti e materiali informatici e telefonici e relativo software);
c. acquisti di materiale di cancelleria, stampati e materiali per pulizia;
d. acquisti di articoli di vestiario, accessori e materiale vario antinfortunistico;
e. acquisti di articoli per cerimonie, manifestazioni ed elezioni;
f. acquisti di medicinali e materiali per assistenza igienico-sanitaria;
g. acquisto e noleggio di biancheria e connessi servizi di lavatura e stiratura;
h. servizi di pulizia;
i. servizi di ristorazione per dipendenti e utenti di servizi socio-assistenziali;
j. servizi di manutenzione e riparazione, nonché provvista di accessori e parti di ricambio dei beni di cui al punto a.;
k. servizi di trasporto per traslochi e manifestazioni.
Alla Direzione Economato e Archivi compete inoltre:
a. la tenuta dell'Albo fornitori;
b. la gestione del sistema informativo approvvigionamenti;
c. la predisposizione di capitolati-tipo ai quali si attengono i Servizi, le Divisioni e le Circoscrizioni per le negoziazioni loro attribuite, fatte salve le peculiarità di specifiche tipologie di affidamenti distintamente disciplinate;
d. la gestione del magazzino di cui al successivo articolo 64;
e. la cessione e la rottamazione dei beni mobili radiati;
f. la vendita di beni mobili pervenuti per donazione alla Civica Amministrazione.
2. I Servizi Centrali e le Divisioni sono competenti per le negoziazioni relative all'acquisizione di gruppi merceologici di beni e servizi caratteristici della propria attività istituzionale, elencati in via tassativa nell'allegato A, fatta salva l'osservanza di quanto previsto dal successivo comma 6).
3. Le Circoscrizioni, nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento per il Decentramento, sono competenti per l'attività negoziale inerente l'acquisizione di beni e servizi che si rendono necessari al loro funzionamento. Relativamente ai beni e servizi rientranti nei gruppi merceologici espressamente riservati alla competenza della Direzione Economato e Archivi, elencati al precedente comma 1, ovvero dei Servizi Centrali e Divisioni, specificati nell'allegato A, le Circoscrizioni possono procedere alla negoziazione per le forniture di importo unitario fino a 20.000 Euro) al netto dell’IVA, nell'ambito dello stanziamento complessivo per spese correnti e in conto capitale, con esclusione in ogni caso di apparecchi di telefonia mobile e di apparecchiature informatiche.
4. Il limite di importo è riferito all'insieme di ciascun fabbisogno, progetto od intervento avente carattere unitario; non è pertanto consentita la suddivisione artificiosa in più forniture, lavori o servizi.
5. Le funzioni economali dei Servizi Centrali, delle Divisioni e delle Circoscrizioni si coordinano, per tutti gli aspetti normativi e procedurali, con la Direzione Economato e Archivi.
6. Relativamente ai contributi e/o proventi ricevuti con destinazione vincolata, i Servizi Centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni possono procedere direttamente all'acquisizione dei relativi beni secondo le attribuzioni di cui ai commi precedenti e con le modalità di cui al presente Regolamento. Qualora le acquisizioni rientrino nella competenza della Direzione Economato e Archivi, si provvede previo storno dei relativi fondi, compatibilmente con le esigenze di bilancio.
7. Agli acquisti per i Gruppi Consiliari si applica quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Sezione III - Disposizioni comuni
Articolo 10 - Pubblicità e trasparenza

1. In coerenza con i principi di trasparenza e predeterminazione dell'attività negoziale, la Civica Amministrazione assicura la più ampia pubblicizzazione delle iniziative contrattuali, prima e dopo l'espletamento delle gare.
2. L'esito delle procedure di gara ad evidenza pubblica è comunicato sul sito Internet del Comune di Torino dal giorno successivo all'aggiudicazione e fino al quindicesimo giorno successivo.
3. Da quest'ultima data decorre il termine per eventuali impugnative ai sensi degli articoli 21 e 23bis della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e s.m.i..

Articolo 11 - Diritto d'accesso e comunicazioni

1. Le sedute di gara per aste e licitazioni private da aggiudicare al massimo ribasso e le sedute di gare on-line sono pubbliche.
2. Le sedute delle Commissioni per aste e licitazioni private da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa, per appalti concorso, per concessioni e project financing non sono pubbliche, ad eccezione della seduta per l'esame dell'ammissibilità delle istanze e di quelle per l'apertura delle offerte economiche e di aggiudicazione provvisoria.
3. Le sedute delle Commissioni di gara per i concorsi di idee e di progettazione non sono pubbliche, ad eccezione della seduta preliminare e della seduta conclusiva di individuazione del vincitore sulla base della graduatoria predisposta secondo la procedura prevista dall'articolo 20 del presente regolamento.
4. Durante le sedute pubbliche di gara i concorrenti presenti hanno diritto di prendere visione della documentazione esaminata dalla commissione, compatibilmente con le esigenze di ordinato svolgimento delle sedute stesse, facendone richiesta al presidente e previa certificazione delle proprie generalità e qualificazioni.
5. I partecipanti alle procedure di gara ad evidenza pubblica interessati ad ottenere un'espressa comunicazione sull'avvenuta aggiudicazione devono inoltrare richiesta scritta, preferibilmente con e-mail all'indirizzo di posta elettronica del Comune di Torino dedicato alle aggiudicazioni, entro il termine di quindici giorni successivi all'aggiudicazione stessa, ferma restando la decorrenza del termine per eventuali impugnative di cui al secondo comma del precedente articolo 10.
6. A richiesta da parte dei concorrenti il responsabile del procedimento comunica altresì le caratteristiche ed i vantaggi propri dell'offerta risultata aggiudicataria ed il nome del concorrente al quale è stato aggiudicato l'appalto, fatta salva l'omissione di talune informazioni qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- che siano di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
- che siano contrarie al pubblico interesse;
- che siano lesive di interessi commerciali legittimi delle imprese;
- che pregiudichino la concorrenza tra fornitori.
7. I dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati dal Comune di Torino come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
8. I diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" sono esercitabili con le modalità della Legge n. 241/1990 e del Regolamento comunale per l'accesso agli atti.

Titolo II
Procedure di affidamento

Sezione I - Modalità di negoziazione
Articolo 12 - Determinazioni a contrattare e relative procedure

1. La determinazione a contrattare è adottata dal dirigente titolare del capitolo di spesa o di entrata e deve contenere tutti gli elementi indicati nel 1° comma dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo i sistemi, modi e metodi ammessi dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione Piemonte e in conformità alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
3. Relativamente alle gare per la realizzazione di lavori od opere pubbliche, le determinazioni a contrattare ed i relativi bandi o lettere d'invito prevedono la riserva di facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, risultino essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati dal Comune di Torino o da diverse stazioni appaltanti. Analoga facoltà è prevista nelle determinazioni a contrattare nei relativi bandi o lettere d'invito per gli affidamenti di servizi e forniture qualora i concorrenti risultino, da provvedimenti adottati da Autorità pubbliche, essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di appalti affidati dal Comune di Torino o da diverse stazioni appaltanti.
4. La Giunta Comunale può adottare deliberazioni che individuino preventivamente ed in via generale modalità di affidamenti caratterizzati da peculiarità tecniche e specificità tipologiche.
5. L'effettiva osservanza di quanto stabilito nelle deliberazioni quadro dovrà risultare nelle singole determinazioni a contrattare.

Articolo 13 - Criteri e modalità di negoziazione

1. La stipulazione degli atti negoziali è subordinata alla adozione di apposito provvedimento emanato secondo la specifica competenza, con assunzione di impegno sugli interventi o capitoli di bilancio di previsione, nel limite degli importi stanziati nel Piano Esecutivo di Gestione.
2. Allo scopo di disciplinare il singolo rapporto contrattuale la determinazione approva il capitolato speciale d'oneri e, ove occorra, lo schema di contratto, nei quali sono predeterminati in modo esauriente le caratteristiche qualitative, le condizioni e gli obblighi connessi alle prestazioni.
Tali capitolati o schemi di contratto definiscono in particolare:
a) le specifiche tecniche;
b) i termini ed il luogo di consegna, ovvero di effettuazione del servizio ed esecuzione dei lavori;
c) le modalità di controllo e collaudo di conformità;
d) la garanzie che il contraente deve prestare per assicurare l'adempimento degli impegni;
e) le penalità per ritardi, difformità ed altre eventuali inadempienze.
3. Le determinazioni che comportano impegni di spesa sono trasmesse al Servizio Risorse Finanziarie per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo quanto disposto dal Regolamento di Contabilità.
4. La scelta del contraente deve avvenire attraverso una delle seguenti procedure:
a. asta pubblica;
b. licitazione privata;
c. appalto concorso.
L'attivazione delle procedure ad evidenza pubblica compete in ogni caso al Servizio Centrale Giunta Contratti Appalti, al quale devono essere tempestivamente trasmessi gli atti e la documentazione necessari.
5. Nelle fattispecie ed entro i limiti indicati nei successivi articoli 14,15,16 e 17 è ammesso il ricorso a:
a. trattativa privata;
b. affidamento in economia.

Articolo 14 - Procedure di affidamento mediante trattativa privata

1. La Civica Amministrazione procede mediante trattativa privata:
a) nelle ipotesi previste dalla normativa nazionale, regionale ed europea per gli appalti di lavori, forniture e servizi;
b) in caso di convenzioni da stipularsi con cooperative sociali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381, nei casi in cui non ricorra a procedure di evidenza pubblica.
2. Gli affidamenti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, sono effettuati con le modalità ed i criteri previsti dalla Legge Regionale 9 giugno 1994, n. 18 e nei relativi provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale in attuazione della legge medesima.

Articolo 15 - Trattativa privata preceduta da pubblicazione di bando

1. La trattativa privata preceduta da pubblicazione del bando, è avviata previa adozione di un provvedimento da parte del Dirigente, che stabilisce le modalità e le condizioni della gara.
2. Per le trattative private di importo inferiore alla soglia comunitaria degli appalti il bando è pubblicato all'Albo Pretorio e inserito nella pagina degli appalti del sito Internet della Città di Torino.

Articolo 16 - Trattativa privata mediante gara ufficiosa

1. Alle gare ufficiose vengono invitate non meno di cinque ditte per le forniture ed i servizi e non meno di quindici per i lavori pubblici, idonee per lo specifico settore di fornitura e/o servizio, ovvero per le categorie di lavori individuate dalla vigente normativa, salvo i casi di motivata e comprovata impossibilità di reperire un numero di ditte sufficiente.
Per le trattative private di forniture e di servizi, le ditte da invitare sono scelte, di norma con il criterio della rotazione, tra quelle iscritte all'albo di cui al successivo articolo 43.
Qualora l'albo non comprenda il gruppo merceologico o le categorie di servizi adeguati al fabbisogno specifico, si può procedere in deroga al principio dell'obbligatorietà dell'iscrizione per il fornitore da interpellare.
2. Le ditte sono invitate mediante lettera raccomandata in conformità ad un modello tipo. In casi d'urgenza gli inviti alle offerte possono essere inoltrati tramite fax o posta elettronica. Dovrà comunque risultare agli atti la data dell'invito delle imprese e del ricevimento delle offerte, nonché il contenuto delle medesime.
3. In caso di affidamenti di servizi socio assistenziali e socio sanitari almeno un componente della commissione è scelto tra esperti nelle specifiche materie.

Articolo 17 - Affidamenti in economia

1. Possono eseguirsi in economia i servizi, le forniture ed i lavori fino all'importo di 20.000 Euro, IVA esclusa e fino all’importo di 1000 Euro, IVA esclusa, le forniture di cui al successivo comma 4 lettera a).
2. Il limite di importo di cui al comma 1 è riferito all'insieme di ciascun fabbisogno, progetto od intervento avente carattere unitario; non è pertanto consentita la suddivisione artificiosa in più lavori e forniture, di beni o servizi.
3. Sono affidabili in economia esclusivamente le forniture di beni attribuite alla competenza specifica della Direzione Economato ed Archivi, ovvero dei Servizi Centrali e Divisioni ovvero delle Circoscrizioni nei limiti di cui al precedente articolo 9, ciascuno per quanto rientrante nelle proprie specifiche competenze - nonché l'acquisto di materiali, utensili e mezzi per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta.
4. I Servizi Centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni possono altresì procedere all'affidamento in economia delle forniture di servizi di seguito elencate in via tassativa e sempreché non siano stati definiti contratti quadro nella relativa tipologia merceologica:
a) forniture minute od urgenti di materiale per ufficio al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi;
b) manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili;
c) acquisto ed installazione di manufatti ed impianti relativi agli adeguamenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
d) acquisto di materiali, utensili e mezzi per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta;
e) piccole assicurazioni per attività specifiche;
f) studi, ricerche e relativo materiale;
g) organizzazione di convegni, congressi, mostre e manifestazioni varie;
h) traduzioni e servizi di interpretariato;
i) abbonamenti ad agenzie di informazione e simili;
j) trasporti, spedizioni, imballaggi e facchinaggi;
k) rilegatura di libri, pubblicazioni e documentazione d'ufficio;
l) stampa di circolari, bollettini, manifesti, locandine e documentazione in genere;
m) lavori dattilografici, fotografici, di fotocopiatura e riproduzione in genere.
5. Sono eseguibili in economia i seguenti lavori:
a) piccole manutenzioni o riparazioni di opere od impianti, qualora l'esigenza sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica;
b) interventi non programmabili in materia di sicurezza in genere e per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro in particolare;
c) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
d) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
6. L'esecuzione delle forniture, dei servizi e dei lavori, di cui al presente articolo viene disposta con determinazione del Dirigente nei limiti stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione.
7. Gli affidamenti in economia, qualora non siano eseguiti in amministrazione diretta, sono effettuati con le modalità della trattativa privata mediante gara ufficiosa ai sensi dell'articolo 16 del presente Regolamento.

Articolo 18 - Concessioni di lavori pubblici

1. L'affidamento in concessione di lavori pubblici mediante licitazione privata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è disciplinato dalle norme in materia previste dalla Legge 109/1994 e s.m.i. e dal D.P.R. 554/1999, a cui espressamente si rimanda.
2. In tali casi la Commissione di gara sarà composta con le modalità indicate all'articolo 51 del presente regolamento.
I compensi dei commissari saranno determinati di volta in volta con apposita determinazione dirigenziale che ne impegnerà conseguentemente la relativa spesa sulla base di quanto stabilito al successivo articolo 54.
3. I rapporti negoziali tra la Stazione appaltante ed il concessionario s'intendono interamente disciplinati dal contratto di concessione come risulta approvato a seguito dell'aggiudicazione definitiva.

Articolo 19 - Project financing

1. La realizzazione di opere pubbliche mediante il ricorso al "project financing", con risorse totalmente o parzialmente a carico del privato denominato promotore, è disciplinato dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.
2. La Città predispone, entro 20 giorni dall'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici, un avviso pubblico indicativo delle opere da effettuare con la procedura sopracitata, al fine di ricevere le proposte da parte del/i promotore/i entro i termini indicati all'articolo 37 bis della Legge 109/1994 e s.m.i..
3. La proposta a base di gara del "promotore" è in ogni caso vincolante qualora non vi siano altre offerte nella licitazione privata, ai sensi dell'articolo 37 quater, comma 2 Legge 109/1994 e s.m.i..
In tal caso il Dirigente del Settore proponente provvede, con determinazione dirigenziale a:
- dare atto che non sussistono altre offerte;
- dare atto che il promotore riveste pertanto la qualifica di concessionario sulla base della documentazione posta a base di gara e precedentemente approvata.
4. Si applicano, per quanto non espressamente previsto al presente articolo, le disposizioni di legge e di regolamento, compreso il presente, relative alla concessione di lavori pubblici, in quanto compatibili.

Articolo 20 - Concorso di idee e di progettazione

1. Il concorso di idee è un procedimento di scelta di piani o idee relativi ad opere pubbliche da svolgersi nelle forme dell'asta pubblica con le modalità previste degli articolo 57 e 58 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. a cui si fa espresso rinvio.
2. Il premio per l'idea vincitrice, non necessariamente in denaro, viene stabilito nel bando di gara, così come dev'essere ivi prevista la facoltà di non procedere all'attribuzione del medesimo in caso di elaborati ritenuti dalla commissione giudicatrice di qualità insufficiente. A gara avvenuta la Città acquisisce in proprietà l'idea vincitrice.
3. Il concorso di progettazione, ha per oggetto la redazione di un progetto preliminare ed è da svolgersi nelle forme dell'asta pubblica o, qualora sussistano particolari ragioni, mediante il ricorso alla licitazione, ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.
4. Il compenso per il vincitore del concorso di progettazione viene determinato nel bando di gara con le modalità di cui all'articolo 59 del D.P.R. 554/1999. A gara avvenuta la Città acquisisce in proprietà il progetto vincitore.
5. E' facoltà della Stazione Appaltante prevedere nel bando di gara, previa indicazione del relativo corrispettivo, la possibilità di procedere all'affidamento dei successivi livelli di progettazione ed eventuale direzione lavori, con il vincitore medesimo.
6. La Commissione di gara per il concorso di idee e di progettazione sarà composta con le modalità indicate al successivo articolo 52.
7. Per la presentazione e la valutazione delle idee e proposte progettuali deve essere garantito l'anonimato dei concorrenti. Parimenti la predisposizione della graduatoria delle idee e proposte deve garantire l'anonimato dei concorrenti.
8. Nella seduta conclusiva la Commissione provvede all'identificazione nominativa dei concorrenti.

Sezione II - Sponsorizzazioni
Articolo 21 - Oggetto della sponsorizzazione

1. Possono essere sponsorizzati servizi, attività, forniture, iniziative e lavori; la sponsorizzazione può coprire in tutto o in parte il costo relativo e può consistere sia in un esborso in denaro, sia nell'obbligazione di dare o facere da parte dello sponsor.

Articolo 22 - Procedimento di scelta dello sponsor

1. L'affidamento della sponsorizzazione è preceduto dalla pubblicazione di un avviso con cui i soggetti interessati sono invitati a presentare proposte.
2. L'avviso è pubblicato almeno all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale. E' inoltre pubblicizzato in altre forme che risultino di volta in volta più appropriate in relazione al contenuto della sponsorizzazione.
L'avviso contiene almeno i seguenti dati:
- l'oggetto della sponsorizzazione, cioè l'indicazione dell'iniziativa o attività sponsorizzabile;
- le modalità ed il termine di presentazione delle proposte;
- i criteri di valutazione delle proposte.
3. Le proposte sono valutate da una Commissione formata da tre componenti, di cui almeno uno dirigente che la presiede.

Articolo 23 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. E' facoltà dell'Amministrazione rifiutare le proposte di sponsorizzazione qualora:
- ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- ravvisi motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcoolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Articolo 24 - Regime fiscale

1. Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda l'erogazione di una somma di denaro da parte dello sponsor, il Comune emette fattura per il relativo valore.
2. Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda una prestazione di dare o facere da parte dello sponsor, il Comune emette fattura per il valore della promozione d'immagine fornita e lo sponsor emette fattura per il valore dell'utilità fornita.
3. In caso di sponsorizzazione in cui per la promozione d'immagine dello sponsor sia prevista esclusivamente un'entrata tributaria per il Comune, esclusi quindi conferimenti in danaro o di altra natura, l'operazione non è rilevante agli effetti IVA e quindi non viene emessa alcuna fatturazione.

Sezione III - Negoziazione telematica
Articolo 25 - Gare telematiche

1. Per GARA TELEMATICA si intende l'insieme delle procedure che, nel rispetto dell'evidenza pubblica, consentono alla Civica Amministrazione di effettuare approvvigionamenti dei beni e servizi ponendo in competizione gli offerenti attraverso l'utilizzo delle reti di telecomunicazioni, dell'informatica e dei sistemi di negoziazione elettronici.
2. Nella gestione del sistema elettronico e telematico di negoziazione l'Amministrazione può avvalersi di un soggetto pubblico o privato, denominato GESTORE DEL SISTEMA, selezionato in base alla normativa vigente. Resta fermo quanto previsto dalla Legge 241/1990 e dal D.P.R. 101/2002 sul responsabile del procedimento.
3. Il Gestore del Sistema è incaricato dall'amministrazione della conduzione tecnico-informatica del Sistema. Il Gestore del Sistema provvede alla sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso rivestendo il ruolo di responsabile della sicurezza e di amministratore di sistema, ai sensi della disciplina che regola la materia ed è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dalla normativa vigente in tema di sicurezza dei trattamenti di dati personali.
4. I servizi e gli strumenti tecnologici necessari all'espletamento delle gare telematiche sono resi disponibili tramite il sito di cui al successivo articolo 26 ai fornitori abilitati ai sensi del presente regolamento attraverso apposita procedura di identificazione che consente all'utente-fornitore l'accesso al sistema.

Articolo 26 - SITO "GARE ON-LINE"

1. Il sistema delle gare telematiche è accessibile tramite l'apposito sito INTERNET, di seguito denominato "Gare on-line".
Il sito contiene, oltre alla pubblicazione dei bandi, tutte le modalità di espletamento delle gare, le informazioni sul funzionamento dei sistemi telematici, le metodologie da utilizzare per le aggiudicazioni.
Tramite il sito i fornitori abilitati accedono alla piattaforma, che rappresenta il luogo virtuale nel quale si svolgono le procedure di gara, attraverso il sistema di autenticazione degli offerenti, specificato al successivo articolo 29.

Articolo 27 - Pubblicazioni

1. Le gare in via telematica sono precedute dalla pubblicazione di un bando nelle forme stabilite dalla legislazione vigente nonché, integralmente e con gli eventuali allegati, sul sito creato ai sensi del precedente articolo.
2. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ove prevista, è effettuata per estratto e deve contenere l'indicazione del sito suddetto.

Articolo 28 - Contenuto del bando e/o lettera d'invito

1. Il bando di gara e/o la lettera di invito alla gara telematica devono contenere, oltre agli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi e forniture, le seguenti indicazioni:
a. l'indicazione del sito dove l'Amministrazione realizza la procedura di acquisto;
b. le modalità di presentazione delle domande di abilitazione;
c. le informazioni per la consultazione telematica dei capitolati speciali e dell'eventuale documentazione tecnica utile all'individuazione dei beni o servizi da fornire;
d. la descrizione della procedura, delle modalità e dei criteri di scelta del contraente;
e. il giorno e l'ora in cui è fissato l'inizio della negoziazione e la sua durata.

Articolo 29 - Abilitazione degli utenti

1. Ai concorrenti in possesso dei requisiti stabiliti dal bando viene rilasciata l'abilitazione che comporta l'ammissione all'appalto e l'accesso alla gara on-line.
2. L'abilitazione è subordinata alla compilazione di una "scheda identificativa" su apposito modulo elettronico disponibile sul sito Internet contenente le informazioni relative ai requisiti dell'impresa, sottoscritto dal legale rappresentante.
In tal caso il modulo va inviato per posta elettronica all'indirizzo prestampato sul modulo stesso. La sottoscrizione può essere effettuata con firma digitale. Il fornitore sprovvisto di firma digitale può invece inoltrare il modulo sottoscritto per posta ordinaria, unitamente a copia fotostatica del documento d'identità del legale rappresentante.
3. Le imprese ammesse alla gara riceveranno unitamente alla lettera di invito alla licitazione privata la password e contestualmente per posta elettronica la user ID attribuita.
Una volta abilitate, le imprese verranno riconosciute come utente del sistema: digitando la propria user ID e password potranno accedere alla gara on-line ed inoltrare la propria offerta attraverso la stessa procedura informatica.
4. La procedura di identificazione-abilitazione avviene a partire dalla data di scadenza fissata nel bando per la presentazione delle candidature.

Articolo 30 - Criteri di aggiudicazione

1. L'acquisto di beni o servizi mediante procedura telematica può essere aggiudicato:
- in base al criterio del prezzo più basso ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria;
- secondo il metodo del rilancio dinamico delle offerte, ai sensi dell'articolo 89, comma 1 lettera a) del R.D. 827 del 1924;
- all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo parametri anche diversi dal prezzo quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o percentuali, che siano oggetto di valutazione automatica a mezzo elettronico senza intervento e/o valutazione da parte della commissione di gara.
2. In caso di negoziazione al rilancio, la durata è fissata di volta in volta nella lettera di invito e fino ad un termine massimo non superiore ad un'ora dall'apertura della seduta, con possibilità di estensione delle negoziazioni di 3 minuti per ogni offerta presentata a partire dal minuto di gara indicato nella medesima lettera di invito.
3. Terminata la negoziazione al rilancio il sistema informatico evidenzierà la migliore offerta ed il relativo offerente; dallo stesso momento saranno visibili oltre a tutte le offerte pervenute, i relativi offerenti.
4. Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, si procede preliminarmente all'attribuzione dei punteggi tecnici e solo successivamente all'attribuzione di quelli relativi al prezzo.
5. Le imprese abilitate presentano per via telematica le loro offerte nei termini stabiliti dalla lettera d'invito.
Nel corso delle operazioni le offerte dei concorrenti saranno visibili nel contenuto, ma ne sarà criptata la provenienza.
6. Al termine delle negoziazioni il sistema propone la graduatoria degli offerenti che sarà oggetto di approvazione da parte della commissione.
7. Rimane ferma la facoltà dell'Amministrazione di verificare la congruità delle offerte ai sensi di legge.
8. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la seduta di gara qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento o dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al sito ovvero che impediscano agli stessi di formulare le loro offerte.

Articolo 31 - Pubblicità delle sedute di gare telematiche

1. Le sedute delle gare telematiche si svolgono nel giorno ed ora stabiliti nella lettera di invito, in una sala del Palazzo Civico, alla presenza del Segretario Generale; i fornitori abilitati possono collegarsi al sito e fare direttamente on-line la o le proprie offerte.
2. A norma dell'articolo 11, comma 1 del presente Regolamento, le sedute sono aperte al pubblico, che potrà seguire lo svolgimento della gara su uno schermo presente nella Sala.
3. Durante lo svolgimento delle sedute di gara, sono visibili al pubblico le offerte presentate.

Articolo 32 - Stipulazione del contratto

1. Il vincitore designato è tenuto a confermare la propria offerta mediante l'invio della stessa su supporto cartaceo, ovvero mediante sottoscrizione del verbale della gara.
2. In applicazione dell'articolo 55, comma 3, del presente Regolamento, il verbale della gara on-line, tiene luogo di contratto.

Art 33 - Diritto di accesso ai dati

1. Nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica esperite ai sensi della presente sezione, il diritto di accesso è garantito secondo le modalità previste dall'articolo 11 del presente Regolamento.
In particolare:
a. le sedute di gara sono pubbliche;
b. durante lo svolgimento delle sedute di gara i concorrenti abilitati prendono visione delle offerte dei partecipanti alla procedura, secondo le modalità illustrate al precedente articolo 31
c. è consentito altresì alle imprese abilitate l'accesso agli archivi informatici resi disponibili dalla Civica Amministrazione nel sistema telematico approntato dalla stessa. Gli archivi contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura;
d. il rilascio di copia autentica ai concorrenti degli atti di gara è effettuato secondo i principi e le modalità stabilite dall'articolo del presente Regolamento e del Regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi del Comune di Torino.

Articolo 34 - Mercato elettronico

1. Per Mercato elettronico si intende la piattaforma informatica tramite la quale l’amministrazione comunale acquista beni e servizi di valore fino alla soglia comunitaria dai cataloghi predisposti dai Fornitori selezionati ed abilitati secondo le procedure di cui al successivo articolo 35.
2. Per Catalogo si intende l’elencazione dei beni e/o servizi e delle relative caratteristiche offerti dai fornitori ed esposti all’interno del mercato elettronico sulla piattaforma.

Articolo 35 - Abilitazioni

1. I Fornitori iscritti all’Albo Fornitori della Città di Torino secondo le modalità di cui all'articolo 44 del presente Regolamento sono altresì abilitati all’inserimento dei cataloghi sul mercato elettronico, qualora ne facciano richiesta al momento dell'iscrizione all'albo medesimo.

Articolo 36 - Forme di pubblicità

1. Il bando di abilitazione, pubblicato nei modi e termini di legge, deve contenere le categorie di spesa sulle quali l’amministrazione comunale si riserva di attivare il mercato elettronico, conformemente a quelle previste dalla classificazione merceologica della Città.

Articolo 37 - Durata, modifica, revoca e sospensione dell’abilitazione.

1. L’iscrizione al mercato elettronico può essere richiesta nell’arco dei 24 mesi dalla pubblicazione del bando medesimo e ha durata sino alla scadenza del bando stesso.
2. Nell’arco del medesimo periodo ai fornitori è ammessa la facoltà di integrare e/o modificare le classi merceologiche per le quali richiedere l’abilitazione.
3. La Città di Torino si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento l’abilitazione, previa motivata comunicazione.
4. Ciascun fornitore abilitato può richiedere mediante apposita domanda la disabilitazione dal Mercato elettronico, fermi restando gli obblighi già assunti.

Articolo 38 - Contenuto ed efficacia del Catalogo

1. Ciascun fornitore abilitato è tenuto a predisporre il proprio Catalogo dei prodotti abilitati da inserire nel Mercato elettronico, con le modalità indicate dalla Città.
2. L’Amministrazione Civica si riserva l’accettazione degli articoli inseriti nei suddetti cataloghi.
3. Il Catalogo contiene esclusivamente i prodotti per i quali è stata concessa l’abilitazione nonché tutti gli elementi essenziali per la conclusione del contratto ed ha l’efficacia di un’offerta vincolante nei confronti della Città.
4. Il fornitore abilitato è il solo ed esclusivo responsabile del contenuto del Catalogo.

Articolo 39 - Aggiornamento e modifiche dei Cataloghi

1. Il fornitore abilitato si impegna a mantenere sempre aggiornato il Catalogo, avendo cura che i prodotti abilitati offerti siano effettivamente disponibili.
2. La procedura di aggiornamento del Catalogo è accessibile dal Sito in base alle istruzioni ivi indicate.

Articolo 40 - Sistemi di acquisto nel mercato elettronico

1. L’acquisto di beni e servizi nel mercato elettronico può avvenire mediante ordine diretto sugli articoli presenti a catalogo o mediante specifica richiesta di offerta, contenente i parametri di valutazione.
2. Il contratto con il fornitore prescelto si intende validamente perfezionato al momento della ricezione del relativo ordine da parte del fornitore prescelto.
3. La Civica Amministrazione si riserva comunque di non accettare alcuna delle proposte ricevute.

Articolo 41 - Controlli e sanzioni

1. La Civica Amministrazione può effettuare controlli anche a campione in merito ai dati, alle informazioni, alle dichiarazioni, alle attestazioni rese dai fornitori, rimanendo essi soli ed esclusivi responsabili della accuratezza, veridicità, completezza ed aggiornamento dei predetti contenuti.
2. Il mancato aggiornamento dei dati e delle informazioni anzidette da parte dei fornitori abilitati comporta, a prescindere da accertamenti sul dolo o la colpa degli stessi, la piena efficacia e validità delle azioni o delle comunicazioni effettuate dagli utenti del Sistema utilizzando detti dati e informazioni.
3. L’abilitazione viene sospesa o revocata nei seguenti casi:
- accertata non veridicità o correttezza delle dichiarazioni, dei dati o delle informazioni fornite;
- utilizzo abusivo, improprio o pregiudizievole dell’Account e della Firma Digitale;
- mancato o non corretto utilizzo degli strumenti informatici.
4. La sospensione o revoca dell’abilitazione determinano l’impossibilità di accedere al Sistema.

Articolo 42 - Malfunzionamenti e guasti

1. La Civica Amministrazione può sospendere o annullare la procedura in caso di malfunzionamenti o difetti dei servizi telematici ovvero quando ravvisi qualsiasi anomalia nelle procedure.

Sezione IV - Albo fornitori di beni e servizi
Articolo 43 - Albo Fornitori di beni e servizi

1. La Direzione Economato e Archivi è incaricata della tenuta e dell'aggiornamento di un Albo dei Fornitori del Comune secondo la procedura di cui al seguente articolo 44.
L'Albo è distinto per gruppi merceologici secondo un piano di classificazione che costituisce la base di riferimento per i supporti informatici finalizzati alla gestione integrata degli approvvigionamenti.
Nel predetto Albo sono evidenziate le abilitazioni alle gare on-line e al mercato elettronico.
2. L'iscrizione all'Albo Fornitori è condizione per concorrere alle forniture di beni e servizi negoziate mediante trattativa privata e affidamento in economia. L'iscrizione all'Albo Fornitori non può comunque costituire condizione per la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica indette dal Comune.
3. Qualora l'Albo non rechi nominativi in numero sufficiente, ovvero non comprenda il gruppo merceologico adeguato al fabbisogno specifico, si può procedere in deroga al principio dell'obbligatorietà dell'iscrizione per il fornitore da interpellare.
4. I dati relativi ai singoli fornitori iscritti all'Albo sono messi a disposizione dei singoli Settori, Servizi Centrali e Divisioni che ne facciano richiesta.
Sono altresì consultabili direttamente dalle Circoscrizioni, Settori, Servizi Centrali e Divisioni abilitati all'utilizzo della procedura acquisti.
L'utilizzo delle informazioni desumibili è strettamente limitato ai compiti d'ufficio ed è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela della riservatezza.
5. Le attività di inserimento, iscrizione, registrazione, variazione, cancellazione, annullamento, ripristino dei dati inerenti i fornitori iscritti all'Albo competono esclusivamente alla Direzione Economato e Archivi.
6. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di cancellare dall'Albo i fornitori che non confermano la propria iscrizione in occasione della revisione biennale.

Articolo 44 - Formazione, revisione e aggiornamento dell'albo

1. Alla formazione dell'Albo si procede mediante preventiva pubblicazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, di avviso contenente l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione stessa di cui al successivo articolo 45.
2. L'Albo è revisionato con cadenza biennale mediante pubblicazione di un avviso secondo le procedure previste dal precedente comma.
3. Nell'arco dei 24 mesi successivi alla pubblicazione del bando di cui al comma 1, l'elenco delle imprese iscritte all'Albo è aggiornato ed integrato delle ditte che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti generali e specifici di cui al successivo articolo 45.
4. Le ditte iscritte all'Albo comunale sono tenute a comunicare alla Civica Amministrazione ogni fatto che implica la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell'Albo e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sulla iscrizione o sull'abilitazione, a pena della cancellazione d'ufficio.
5. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale notificare alle ditte interessate l'avvenuta iscrizione ovvero la cancellazione e ai casi previsti dalla legge.

Articolo 45 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Costituiscono requisiti di ordine generale per l'iscrizione all'Albo comunale:
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A., ovvero iscrizione ad Albi Professionali o abilitazione all'esercizio della professione;
b) inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) inesistenza delle cause di esclusione previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture e di servizi;
d) regolarità con l'obbligo delle assunzioni dei disabili di cui alla Legge 68/1999;
e) di non essere incorso in accertati e gravi inadempimenti, grave negligenza, malafede o errore grave nell’esecuzione di contratti affidati dal Comune di Torino o da diverse stazioni appaltanti.

Sezione V - Commissioni di gara
Articolo 46 - Composizione della Commissione per affidamenti a trattativa privata
preceduta da gara ufficiosa o da pubblicazione di bando

1. Negli affidamenti a trattativa privata preceduta da gara ufficiosa o da pubblicazione di bando l'apertura ed il confronto delle offerte viene effettuato da una commissione composta da un numero dispari di componenti non superiori a cinque, di cui almeno uno Dirigente.
2. La scelta dei componenti della commissione è effettuata tenendo in considerazione la specifica competenza nella materia oggetto dell'affidamento.
3. Della commissione possono far parte tecnici o professionisti esterni particolarmente competenti nella specifica materia oggetto della gara.

Articolo 47 - Composizione della Commissione di gara per aste pubbliche
e licitazioni private

1. La Commissione di gara per aste pubbliche e licitazioni private è così composta:
a) Presidente: Dirigente del Settore Appalti o suo delegato;
b) componente: Direttore o Dirigente del Settore amministrativo o tecnico che ha proposto l'indizione della gara d'appalto o suo delegato;
c) componente: Funzionario del Settore Appalti.
2. La Commissione adempie alle funzioni attribuite collegialmente con la presenza di tutti i componenti, ferma restando la facoltà di avvalersi per compiti istruttori di taluni dei componenti o degli Uffici comunali.
3. Il Segretario Generale funge da ufficiale rogante e/o verbalizzante nelle sedute pubbliche di gara.
4. In caso di gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara può essere integrata da altri due componenti, anche esterni all'Amministrazione, competenti nella specifica materia dell'appalto.
5. Le Commissioni di gara sono, di volta in volta, nominate con provvedimento del Direttore del Servizio Centrale Giunta Contratti Appalti.

Articolo 48 - Composizione della Commissione di gara per affidamento
di servizi professionali attinenti l'ingegneria e l'architettura

1. La Commissione di gara per l'affidamento di servizi professionali attinenti l'ingegneria e l'architettura è così composta:
- Presidente: Dirigente del Settore Appalti o suo delegato;
- componente: Dirigente o Funzionario del Settore proponente l'appalto;
- componente: Dirigente tecnico dell'Amministrazione o suo delegato.
2. La Commissione di gara può essere integrata da altri due componenti, anche esterni all'Amministrazione, competenti nella specifica materia dell'appalto.

Articolo 49 - Composizione della Commissione di gara per gli appalti concorso
di forniture e servizi

1. Le Commissioni per gli appalti concorso di forniture e servizi sono composte da un numero dispari di componenti non superiori a cinque.
2. La Commissione per appalti concorso di forniture e servizi è così composta:
- Presidente: il Segretario Generale, o suo delegato;
- componente: Dirigente o Funzionario del Settore proponente l'appalto;
- componente: Dirigente o Funzionario della Direzione Economato e Archivi.
Gli altri componenti sono scelti fra tecnici e/o professionisti estranei all'amministrazione particolarmente competenti nella materia oggetto dell'appalto, o tra Direttori, Dirigenti e/o Funzionari comunali.
3. La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore del Servizio Centrale o Divisione proponente l'appalto concorso.
4. L'aggiudicazione definitiva a seguito dell'appalto concorso è effettuata con determinazione del Direttore del Servizio centrale o della Divisione oppure dal Dirigente del Settore che ha indetto la gara, che provvederà altresì a richiedere la formale stipula del contratto al Servizio Centrale Giunta Contratti Appalti.

Articolo 50 - Composizione della Commissione di gara per gli appalti concorso di lavori

1. In caso di appalto concorso per l'affidamento di lavori la Commissione giudicatrice è così composta:
la Commissione è presieduta dal Segretario Generale o suo delegato, i Commissari sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie: professionisti con almeno dieci anni d'iscrizione negli albi professionali, professori universitari di ruolo competenti nelle materie oggetto dell'appalto, funzionari tecnici del Comune di Torino.
2. Il responsabile del procedimento dell'appalto concorso provvede a richiedere agli ordini professionali, alle Facoltà Universitarie ed al Servizio Centrale Coordinamento Servizi tecnici del Comune una rosa di candidati, secondo le rispettive competenze, tra i quali sorteggiare i componenti la Commissione.
Procede quindi al sorteggio, alle verifiche dell'inesistenza di cause d'incompatibilità di cui al comma 5 dell'articolo 21 Legge 109/1994, anche mediante autodichiarazioni degli interessati ed alla predisposizione della proposta di deliberazione di nomina della Commissione.
3. Il Direttore del Servizio Centrale o Divisione proponente l'appalto concorso nomina la Commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
4. L'aggiudicazione definitiva a seguito dell'appalto concorso è effettuata con determinazione del Direttore del Servizio centrale o della Divisione oppure dal Dirigente del Settore che ha indetto la gara. E' altresì effettuato con determinazione del Dirigente l'impegno di spesa relativo all'eventuale remunerazione di membri della Commissione.

Articolo 51 - Composizione delle Commissioni di gara per concessioni
e project financing

1. In caso di concessioni di lavori pubblici e di project financing la Commissione di aggiudicazione è composta conformemente a quanto disposto nel precedente articolo 50.
2. Per le altre forme di concessione la commissione di aggiudicazione è costituita da un numero dispari di componenti non superiore a cinque.
3. La commissione, salvo il caso in cui si proceda mediante asta pubblica o licitazione privata, è così composta:
- Presidente: Direttore del Servizio Centrale o Divisione proponente la concessione o suo delegato;
- due componenti scelti tra Dirigenti e/o Funzionari del Comune.
4. Eventuali altri componenti sono scelti tra esperti, anche esterni all'Amministrazione, particolarmente competenti nella materia oggetto della concessione.

Articolo 52 - Composizione della commissione di gara per i concorsi
di idee e di progettazione

1. In caso di concorso di idee e di progettazione, la Commissione di gara per la valutazione dell'idea o del progetto è composta, in linea con quanto previsto dall'articolo 55 D.P.R. 554/1999 e s.m.i., da un numero dispari di componenti, non inferiore a tre.
2. I commissari sono scelti tra soggetti esperti nelle materie oggetto di concorso, interni o esterni all'Ente, purché sia rispettato il vincolo in base al quale almeno uno sia dipendente della Stazione Appaltante, in tal caso rivestirà la qualifica di Presidente della Commissione.
3. Nel caso di una Commissione composta da una pluralità di membri interni ed esterni, la presidenza della medesima spetta al Direttore/Dirigente della Divisione/S.C. che ha proposto il concorso.
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
L'individuazione del vincitore e della graduatoria finale sarà resa pubblica nelle forme previste dalla legge.
5. I compensi della Commissione sono determinati ai sensi del successivo articolo 54.

Articolo 53 - Composizione della commissione di gara per l'individuazione degli artisti
ai sensi della Legge 717/1949 e s.m.i.

1. In caso di esecuzione o di acquisto di opere d'arte di cui all'articolo 1 della legge n.717/49 e s.m.i., la Commissione di gara per l'individuazione degli artisti incaricati s'intende così composta:
- dal Dirigente del Settore Tecnico titolare del centro di costo, con funzioni di Presidente;
- dal progettista della costruzione edile;
- dal Soprintendente per i beni artistici e storici competente, o suo delegato;
- da due artisti di chiara fama, nominati dalla Città.
2. L'individuazione degli artisti esecutori o per l'acquisto delle opere d'arte di cui al comma 1 è effettuata mediante trattativa privata preceduta da pubblicazione di un avviso pubblico ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento.
3. La realizzazione dell'opera d'arte è regolata dalla normativa sui lavori pubblici relativamente alla qualificazione dell'esecutore della parte di opere civili connesse alla realizzazione stessa dell'opera d'arte.
4. E' fatto salvo in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.

Articolo 54 - Remunerazione di componenti delle Commissioni
esterni all'Amministrazione

1. Il compenso per componenti delle Commissioni di gara esterni all'Amministrazione è di regola pari al gettone di presenza dei Consiglieri Comunali della Città, per ogni seduta di gara. E' fatta salva una diversa misura, per particolari professionalità, determinata discrezionalmente dal Dirigente del Settore che indice l'appalto, tenuto conto comunque delle tabelle professionali di riferimento.

Titolo III
Adempimenti connessi alla stipulazione

Sezione I - Formalizzazione e garanzie
Articolo 55 - Stipulazione degli atti negoziali

1. La stipulazione degli accordi e intese di cui all'articolo 3 lettere b) e c) del presente Regolamento con soggetti pubblici spetta al Sindaco o all'Assessore delegato.
2. La stipulazione dei contratti spetta, salvo quanto disposto ai successivi commi 3 e 4, al Direttore del Servizio Centrale Giunta Contratti Appalti ovvero ad altro Dirigente dello stesso Servizio Centrale. Spetta altresì ai medesimi la legale rappresentanza della Città negli atti concernenti successioni. Il Direttore del Servizio Centrale Giunta contratti Appalti può altresì delegare altro Dirigente comunale.
3. In caso di asta pubblica o licitazione privata, il verbale di gara tiene luogo di contratto, ai sensi dell'articolo 16 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e pertanto non si fa luogo ad ulteriore stipulazione, salvo espressa previsione in contrario.
Il verbale medesimo è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre diviene vincolante per la civica amministrazione al momento dell'adozione della determinazione di aggiudicazione nonché all'adempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi connessi all'aggiudicazione.
4. La stipulazione dei contratti relativi ad affidamenti a trattativa privata, compresi gli incarichi professionali attinenti l'architettura e l'ingegneria, spetta al dirigente che ha adottato la determinazione che conclude il procedimento di negoziazione.
5. La stipulazione dei contratti di mutuo o altro prestito sotto qualsiasi forma è di competenza del Direttore Finanziario o Dirigente del Settore Finanziario. I contratti di mutuo sono stipulati in forma di atto pubblico.
6. Il Dirigente che stipula il contratto, nonché l'ufficiale rogante, possono apportare al contratto stesso quelle modifiche di carattere formale necessarie per l'adeguamento a norme di legge od opportune per una migliore redazione dell'atto.
7. Non è necessario che gli allegati alla deliberazione di approvazione del contratto siano inseriti quali allegati dell'atto stesso, sempreché il contraente del Comune ne attesti la conoscenza.
8. Nella procedura di project financing, in caso di aggiudicazione intervenuta a seguito della fase negoziata ed in caso di affidamento al promotore per mancanza di ulteriori offerte, il Dirigente del Settore proponente, dato atto con determinazione dirigenziale dell'esito della procedura, approva ed invia lo schema di contratto di concessione al Settore Contratti per la formale stipulazione.
9. In caso di concorso di idee o di progettazione la formale stipulazione del relativo contratto spetta al Dirigente del Settore proponente, il quale provvederà, con apposita determinazione dirigenziale, ad approvare il preventivo di parcella ed il suddetto contratto, nonché ad impegnare la relativa spesa.
10. In caso di appalto concorso, con determinazione del Dirigente del Servizio Centrale o della Divisione proponente l'appalto si provvede all'impegno di spesa relativo all'eventuale remunerazione di membri della Commissione.

Articolo 56 - Calcolo dell'importo contrattuale

1. Per affidamenti suddivisi in lotti successivi o comunque frazionati, ai fini del calcolo dell'importo contrattuale, si considera sempre l'importo complessivo finale.
2. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, oppure
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi. 

Articolo 57 - Depositi cauzionali provvisori

1. Per la partecipazione alle gare pubbliche è richiesto un deposito cauzionale provvisorio, il cui importo e modalità di presentazione sono indicati nel bando o nella lettera d'invito, in conformità alle norme vigenti.
2. Per la partecipazione alle gare telematiche ed al mercato elettronico i concorrenti abilitati possono essere esonerati dalla presentazione del deposito cauzionale provvisorio in relazione all'adeguata qualificazione dimostrata in sede di accreditamento.
3. Ove non disposto diversamente dalla legge la somma da depositarsi per la partecipazione alle gare è fissata, secondo le circostanze, fra il due ed il dieci per cento dell'importo a base di gara.
4. Il responsabile del procedimento provvede alla restituzione dei depositi provvisori alle ditte non risultate aggiudicatarie.
5. Il responsabile del procedimento provvede altresì allo svincolo del deposito cauzionale provvisorio dell'aggiudicatario solo dopo che lo stesso ha provveduto agli adempimenti connessi con il perfezionamento contrattuale dell'affidamento.

Articolo 58 - Depositi cauzionali definitivi

1. Il deposito cauzionale definitivo può essere costituito in contanti o in titoli di Stato, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi di legge.
2. Allo svincolo della cauzione definitiva provvede il Dirigente del Settore Tecnico o Amministrativo che ha adottato la determinazione a contrattare.
3. Non è richiesta la costituzione della cauzione definitiva qualora, nelle more della formalizzazione contrattuale dell'affidamento, l'aggiudicatario abbia compiutamente onorato le prestazioni contrattuali, con positivo accertamento attestato dal Dirigente del Settore Tecnico o Amministrativo competente.
4. In caso di forniture mediante il mercato elettronico, può essere previsto l'esonero dalla cauzione definitiva in relazione all'entità e/o alla tipologia del bene o servizio acquistato.
5. Per la stipulazione dei contratti di importo inferiore a 20.000 Euro può essere concesso l'esonero dalla prestazione della cauzione definitiva.
6. In caso di variazioni in aumento dell'importo contrattuale viene richiesto il corrispondente adeguamento dell'ammontare della cauzione definitiva.
7. L'appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Articolo 59 - Adempimenti conseguenti alla stipulazione

1. Il Comune provvede, per i contratti stipulati dall'Ente, ad esigere le tasse e gli emolumenti di cui alla Tabella D annessa alla Legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'assunzione delle spese di atto a carico del Comune deve formare oggetto di espressa previsione nel relativo provvedimento.

TITOLO IV - Economato

Sezione I - Gestione economale
Articolo 60 - Archivio articoli

1. I singoli articoli di beni o servizi sono individuati nell’Albo Fornitori mediante la strutturazione in diversi livelli di gruppi merceologici previsti nel relativo piano di classificazione.
2. I dati tecnici ed economici costituenti l'archivio articoli sono consultabili, quale banca dati informatica nell'ambito della procedura acquisti, dai Servizi Centrali, Divisioni e Circoscrizioni mediante i dipendenti autorizzati all'accesso alla procedura stessa.

Articolo 61 - Richieste di beni e servizi

1. I fabbisogni di beni o servizi sono trasmessi esclusivamente mediante appositi moduli, predisposti anche su supporto informatico dalla Direzione Economato e Archivi.
2. La richiesta mediante i suddetti moduli, sottoscritti dal Dirigente di Settore, viene trasmessa alla funzione economale del Servizio, Divisione o Circoscrizione competente all’acquisto secondo l’articolo 9, ovvero alla Direzione Economato e Archivi.
Non è consentito suddividere artificiosamente un fabbisogno unitario in più richieste.
3. La funzione economale competente integra la richiesta con tutti i necessari elementi di riferimento e completa l'inserimento nel sistema informativo approvvigionamenti e ne riscontra i dati con le informazioni risultanti dall'Archivio articoli.
4. Il sistema informativo attribuisce a ciascuna richiesta inserita un numero progressivo su base annuale. Tale numero contraddistingue univocamente la richiesta nel corso della procedura fino al completo esaurimento, ovvero annullamento, dei fabbisogni indicati. Qualora una richiesta non risulti inserita nel sistema, non è consentito dare corso all'acquisizione dei relativi beni o servizi.

Articolo 62 - Spese minute ed urgenti

1. Le forniture aventi carattere di urgenza e natura di spese minute possono essere disposte direttamente, secondo le modalità di seguito indicate, dai dirigenti delle singole funzioni interessate fino all'importo unitario di Euro 260,00, IVA compresa.
2. Il suddetto importo è elevato fino ad Euro 2.500,00 IVA compresa esclusivamente per le spese minute e urgenti disposte dalla Direzione Economato e Archivi.
3. La motivazione dell'urgenza non deve in alcun caso derivare da fatti o carenze di programmazione imputabili alla funzione richiedente.
Ciascuna fornitura di beni o servizi, singolarmente considerata, deve esaurire lo scopo per cui è eseguita nei limiti di spesa sopra stabiliti.
La spesa relativa a dette forniture deve essere impegnata con apposita determinazione nell'ambito dei pertinenti stanziamenti di bilancio.
4. Per spese di importo fino ad Euro 260,00 IVA compresa la negoziazione può avvenire anche sulla base di informazioni verbali, di cui si darà conto nella determinazione di liquidazione della spesa.
5. Il dirigente del Servizio, Divisione o Circoscrizione constatata la regolarità del procedimento, lo convalida mediante sottoscrizione.
I giustificativi di spesa relativi alle acquisizioni di beni o servizi di cui ai commi precedenti vengono controllati e liquidati secondo le procedure di cui all'articolo 71 e si dà corso al loro pagamento immediato a valere sulla Cassa economale di cui all'articolo 65, ovvero sulle Casse decentrate di cui all'articolo 66.

Articolo 63 - Beni mobili inventariabili

1. La Direzione Economato e Archivi, ovvero i Servizi Centrali, Divisioni o Circoscrizioni nell'ambito delle rispettive attribuzioni in materia di acquisizioni di beni, sono tenuti a redigere, immediatamente, all'atto del ricevimento dei singoli beni non di rapido consumo, la relativa dichiarazione di presa in carico.
2. Sul buono di carico vanno annotati distintamente secondo la codifica di classificazione richiamata all'articolo 60:
a. la denominazione e descrizione di ciascun bene o gruppo omogeneo di beni;
b. la quantità;
c. il valore unitario;
d. il Servizio, Divisione o Circoscrizione consegnatario, con la indicazione della funzione utilizzatrice e dell'ubicazione dei locali.
3. La documentazione sottostante all'acquisto ed al ricevimento deve essere conservata a cura dell'ufficio economale acquirente.
4. I buoni di carico sono firmati dal Responsabile della funzione che riceve i beni in consegna.
Sulla base dei buoni emessi, e limitatamente ai beni inventariabili il ricevente procede al tempestivo aggiornamento, e comunque non oltre il mese di ricevimento, dell'inventario settoriale da trasmettere a mezzo del sistema informativo, al Servizio Risorse Finanziarie cui competono il coordinamento ed il controllo in materia.
In carenza, o disguido, del sistema informativo, si procede mediante supporto cartaceo.
5. Non sono iscritti nell'inventario i beni mobili di valore individuale inferiore a Euro 51,64, salvo che si tratti di oggetti d'arte.
6. Il consegnatario dei beni è responsabile della loro conservazione.
7. Nel caso di passaggio di beni da uno ad altro Servizio, Divisione o Circoscrizione, il cedente emette buono di scarico contestualmente alla compilazione del buono di carico redatto e firmato dal responsabile della funzione ricevente e ciascuno è tenuto all'aggiornamento dei rispettivi inventari settoriali.
Nel caso di furto o smarrimento, il consegnatario è tenuto a redigere immediatamente un rapporto dettagliato con segnalazione al Servizio Risorse Finanziarie cui compete autorizzare la cancellazione dall'inventario.
8. Per gli aspetti procedurali analitici inerenti gli adempimenti citati si rinvia al Regolamento di Contabilità.
Qualora determinati beni mobili inventariabili non siano ritenuti ulteriormente utilizzabili, il Responsabile della funzione consegnataria emette una richiesta di scarico specificando analiticamente i beni interessati e le motivazioni.
9. La richiesta, ottenuta l'approvazione del Dirigente del Servizio, Divisione o Circoscrizione di appartenenza, è inoltrata alla Direzione Economato e Archivi cui competono i provvedimenti sulla destinazione dei beni, quali manutenzioni straordinarie, adattamenti ed interventi similari, ovvero la radiazione definitiva dei medesimi.
10. Relativamente alle radiazioni di beni mobili il cui valore originario di carico non superi i 12.000,00 Euro e che siano stati acquisiti da non meno di cinque anni, la valutazione della Direzione Economato e Archivi consente di attivare le procedure di cui al successivo comma.
Qualora il valore ecceda l'importo sopracitato, ovvero si tratti di beni acquisiti da meno di cinque anni, il provvedimento di radiazione deve essere motivato circa l'impossibilità di utilizzo.
11. La documentazione della radiazione deve essere trasmessa in ogni caso al Servizio Risorse Finanziarie.
Alla Direzione Economato e Archivi compete in via esclusiva disporre per la destinazione dei beni mobili radiati secondo le opportunità ravvisabili sul mercato e considerato anche il valore residuo dei medesimi.
12. Sono esperibili i provvedimenti alternativi di:
a. asta pubblica, per la vendita in blocco;
b. convenzione con aziende di rottamazione;
c. cessione gratuita ad associazioni e fondazioni non lucrative;
d. rottamazione diretta:
tenendo conto delle procedure disciplinate dal Regolamento per i Contratti.
Restano ferme le disposizioni procedurali in materia previste dal Regolamento di Contabilità.

Articolo 64 - Magazzino economale

1. Il magazzino economale è posto alle dipendenze del dirigente della Direzione Economato e Archivi a ciò delegato.
2. La gestione a mezzo del magazzino economale è prevista esclusivamente per gli articoli destinati a manifestazioni e cerimonie, nonché per la movimentazione e il riadattamento di mobili ed arredi usati destinati o destinabili ad ulteriore utilizzazione nell'ambito del Comune.
3. Per tutte le tipologie di beni diversi da quelli citati al comma 2, i Servizi, Divisioni e Circoscrizioni acquirenti sono tenuti prioritariamente a negoziare con modalità e clausole contrattuali, e particolarmente mediante contratti quadro e convenzioni, che non comportino l'esigenza di magazzinaggio dei beni, sia di rapido consumo che inventariabili, presso locali ed aree comunali.
4. Il magazziniere consegnatario è responsabile delle quantità movimentate classificate in base agli articoli e gruppi merceologici e della idonea conservazione dei beni depositati. A tale fine provvede alle operazioni di:
a. presa in carico, in base all'apposita documentazione, dei beni approvvigionati dall'esterno ovvero resi dagli utilizzatori;
b. conservazione, movimentazione e distribuzione, mediante appositi documenti di consegna emessi dal Servizio Centrale o Divisione competente ai sensi del comma 1, agli utilizzatori;
c. tenuta delle rilevazioni quantitative di carico e scarico ai fini dell'inventario permanente;
d. comunicazione periodiche al Servizio Risorse Finanziarie secondo quanto disposto dal Regolamento di Contabilità.
5. L'entrata di beni inventariabili usati deve essere documentata secondo la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 63.
6. Al termine di ogni esercizio il magazziniere procede, in presenza del dirigente del Servizio o Divisione competente, all'inventario fisico generale degli articoli depositati ed al riscontro delle evidenze di fatto con le risultanze contabili.
7. Per eventuali discordanze tra esistenze fisiche e rilevazioni contabili deve essere redatto apposito verbale da inoltrare al Servizio Risorse Finanziarie. In caso di furto o smarrimento si segue il disposto di cui al comma 3 dell'articolo precedente.
8. Il dirigente del Servizio Centrale o Divisione competente deve accertare, mediante periodiche verifiche, la regolarità delle operazioni di magazzinaggio e, in particolare, l'idonea conservazione e l'adeguata rotazione dei beni e materiali depositati.
9. Quando per determinati beni o materiali si ravvisa l'impossibilità, in conseguenza di deterioramento, vetustà o non idoneità legale, all'utilizzo od alla trasformazione, si attiva la procedura di radiazione di cui al comma 4 dell'articolo precedente, per lotti omogenei di beni ed a cadenze prestabilite.

1. Per provvedere ai pagamenti relativi alle spese minute ed urgenti di cui all'articolo 62 disposti dalla Direzione Economato e Archivi per i quali si renda necessario il pagamento immediato ed il cui importo singolarmente considerato non superi i 2.500,00 Euro IVA compresa, è istituita una Cassa Economale con dotazione annua di 50.000,00 Euro a valere su apposito stanziamento annuale deliberato nel Bilancio di previsione.
2. Le spese a valere sulla Cassa Economale sono direttamente ordinate dal dirigente della Direzione Economato e Archivi a ciò delegato il quale è inoltre tenuto all'aggiornamento di apposito Registro di Cassa debitamente numerato in ogni pagina e vidimato dal Settore Ispettorato del Servizio Risorse Finanziarie secondo la normativa prevista dal Regolamento di Contabilità, conservando ordinatamente la relativa documentazione.
Il dirigente citato è personalmente responsabile delle somme ricevute in consegna fino al momento della regolarizzazione dei pagamenti effettuati.
3. Il Settore Ispettorato del Servizio Risorse Finanziarie procede a verifiche delle consistenze di Cassa e della relativa documentazione ogniqualvolta sia ritenuto opportuno, ovvero su richiesta del Sindaco o del Direttore Generale.

1. Per provvedere esclusivamente ai pagamenti relativi alle spese minute ed urgenti di cui all'articolo 62, entro il limite unitario di 260,00 Euro IVA compresa, sono istituite, presso ogni Servizio Centrale, Divisione o Circoscrizione, Casse decentrate con dotazione annua reintegrabile sugli stanziamenti deliberati nel Bilancio di previsione, fino al limite annuo di 5.000,00 Euro.
2. Le spese a valere su ciascuna Cassa decentrata sono direttamente ordinate dal competente dirigente del Servizio, Divisione o Circoscrizione interessato il quale è inoltre tenuto all'aggiornamento di apposito Registro di Cassa debitamente numerato in ogni pagina e vidimato dal Settore Ispettorato del Servizio Risorse Finanziarie secondo la normativa prevista dal Regolamento di Contabilità, conservando ordinatamente la relativa documentazione.
Il dirigente citato è personalmente responsabile del fondo assegnato, nonché delle irregolarità che si dovessero riscontrare nel corso della gestione o in seguito alle verifiche di cui al successivo punto 3.
3. Il Settore Ispettorato del Servizio Risorse Finanziarie procede a verifiche delle consistenze di Cassa e della relativa documentazione ogniqualvolta sia ritenuto opportuno, ovvero su richiesta del Sindaco o del Direttore generale.

1. Gli aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le prestazioni previste nei contratti.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo fiduciario è autorizzato con determinazione del Dirigente alle condizioni e con le modalità previste dalle norme vigenti.
3. Di regola, in caso di ricorso al subappalto, l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla Civica Amministrazione, entro 20 giorni, dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In casi particolari, individuati con specifici provvedimenti, la Civica Amministrazione procede direttamente al pagamento dei subappaltatori. Per il pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano alla Civica Amministrazione la parte di lavori eseguiti dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con la proposta motivata di pagamento.

1. Gli accertamenti qualitativi di conformità dei beni alle caratteristiche ed ai requisiti previsti nel capitolato d'oneri devono essere effettuati, immediatamente all'atto del ricevimento, mediante tecniche di controllo su campionamento, a cura del Servizio, Divisione o Circoscrizione che ha provveduto alla negoziazione.
2. relativamente a beni complessi, quali apparecchiature specialistiche e simili, si effettuano prove e collaudi anche mediante ricorso ad esperti esterni alla Civica Amministrazione incaricati dal dirigente del Servizio, Divisione o Circoscrizione interessati.
3. Se la fornitura è stata assegnata in base a campioni previamente acquisiti, gli accertamenti ed i collaudi sono riferiti anche ai medesimi che devono essere firmati dal fornitore e dal dirigente di cui sopra ed acquisiti agli atti documentali.
Constatata la regolarità della fornitura, il personale, ovvero l'esperto incaricato, dà benestare per accettazione con eventuali osservazioni cautelative o di accettazione condizionata.
In caso di non conformità, i rilievi devono essere esposti analiticamente in apposita relazione, ove possibile con stima dei connessi effetti economici.
4. Relativamente alle forniture di servizi, il Servizio, Divisione o Circoscrizione competente alla negoziazione è tenuto ad effettuare riscontri saltuari e casuali, anche non preavvisati al prestatore, nonché eventuali sopralluoghi presso l'azienda fornitrice, per verificare il corretto e tempestivo espletamento di tutte le modalità inerenti il servizio affidato.
Ad espletamento completato, si procede ad un riscontro globale della prestazione con riferimento a tutte le clausole e condizioni contrattuali ed all'eventuale capitolato.
5. Sulla base delle risultanze di cui ai commi 2 e 3, il Servizio, Divisione o Circoscrizione competente dispone per l'accettazione od il rifiuto della fornitura, ovvero per l'avvio delle azioni cautelari nei confronti del fornitore in merito a beni accettati solo in via condizionata od a servizi non eseguiti in conformità al contratto.
6. Relativamente ai fornitori con i quali è in corso un contenzioso per l'accettazione di beni o servizi, o per altri rilevanti effetti negoziali, si procede a specifica annotazione nel sistema informativo approvvigionamenti per opportuna conoscenza di tutti gli uffici economali.

1. Agli inadempimenti contrattuali si applicano le penalità previste dalla legge, dal presente Regolamento, dal Capitolato generale di condizioni per gli appalti municipali, nonché dei Capitolati speciali e di gara.

1. Ai Dirigenti dei Settori amministrativi o tecnici compete la valutazione degli inadempimenti comportanti l’applicazione delle penalità previste nell’ambito della disciplina contrattuale convenuta, ovvero la risoluzione del rapporto.

1. Le fatture pervenute a seguito dell'esecuzione delle forniture di beni o servizi regolarmente ordinate vengono esaminate dalla funzione competente del Servizio, Divisione o Circoscrizione ordinante per accertarne:
a. la rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente ricevute, tenendo conto delle evidenze degli accertamenti di conformità e dei collaudi;
b. la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni di resa con quelli stipulati in sede contrattuale;
c. l'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.
2. Esperiti i riscontri e controlli di cui al comma precedente, il dirigente della funzione competente, sotto la propria responsabilità, constatata la regolarità della fattura pervenuta, di cui è dato atto sulla medesima, provvede alla relativa liquidazione.
Qualora siano emerse difformità qualitative o quantitative, od il mancato rispetto di altre condizioni contrattuali, si procede alla applicazione delle penalità stabilite, contestandone i termini al fornitore in forma scritta.
Nel caso di contestazioni rilevanti, la liquidazione è sospesa fino al momento dell'avvenuta definizione del contenzioso con il fornitore. Qualora contrattualmente previsto, la liquidazione può essere disposta a fronte dell'avvenuta esecuzione anche parziale, per il corrispondente importo maturato.
3. Gli atti inerenti la liquidazione sono trasmessi al Servizio Risorse Finanziarie che attiva le procedure di pagamento secondo quanto disposto dal Regolamento di Contabilità.
Nel caso di spese minute e urgenti il pagamento è effettuato a cura del Servizio, Divisione o Circoscrizione competente, a valere sulle proprie disponibilità di Cassa.

Sezione II - Modificazioni del contratto
Articolo 72 - Divieto di cessione del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica delle ditte aggiudicatarie deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Civica Amministrazione, la quale provvede a prenderne atto con determinazione del Dirigente, previa acquisizione della certificazione che attesti l'inesistenza di cause ostative alla contrattazione, nonché della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Articolo 73 - Cessioni di credito

1. Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione.
2. La cessione del credito da corrispettivo di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici è efficace ed opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma precedente.
3. L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del Dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Qualora la cessione di credito avvenga a favore di una società o ente, pubblico o privato, debbono essere rispettale, le prescrizioni relative all'iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco generale ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

Articolo 74 - Trasferimenti, fusioni, affitti d'azienda e rami d'azienda

1. Le cessioni di azienda e rami d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese appaltatrici non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di esso alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'esecuzione dell'appalto.
2. Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti del Comune, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

FORNITURE DI BENI

DIREZIONE ECONOMATO E ARCHIVI
Come da elenco di cui all'articolo 9

SERVIZI EDUCATIVI
Arredi scolastici e complementari
Attrezzature sportive scolastiche
Elettrodomestici, apparecchiature e mat. consumo per mense
Didattica scolastica ed affine
Medicinali e mat. igienico sanitario per scuole
Beni acquisibili a valere sul Fondo per Circoli didattici e Progetti educativi

SERVIZI CULTURALI
Opere d'arte per musei
Libri e mat. documentario, tecnico e vario, attrezzature per biblioteche
Arredi per allestimenti museali e mostre
Software specialistico per musei e biblioteche

SERVIZIO CENTRALE TECNICO
Veicoli a motore, accessori e ricambi

AMBIENTE E MOBILITÀ
Piante e articoli giardinaggio
Prodotti per viabilità e aree verdi
Segnaletica

POLIZIA MUNICIPALE
Vestiario e accessori per vigili
Armi e relative munizioni
Attrezzature tecniche e materiali specifici

SERVIZI CIMITERIALI
Materiale funerario in genere

CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
Appar. elettroniche informatiche e relativi servizi
Software e accessori
Materiali per EDP
Stampati, moduli e varie consumo per EDP e riprografia
Appar. per TLC e riprografia

ECONOMIA E SVILUPPO
Beni per cerimonie istituzionali, manifestazioni e grandi eventi

Per l'individuazione dei beni inclusi nei gruppi merceologici sopra elencati si fa riferimento al piano di classificazione in uso per l'Albo fornitori.

FORNITURE DI SERVIZI

DIREZIONE ECONOMATO E ARCHIVI
Come da elenco di cui all'articolo 9

SERVIZI CULTURALI
Organizzazione mostre ed attività culturali

SERVIZI EDUCATIVI
Refezione scolastica
Servizi acquisibili a valere sul Fondo per Circoli didattici e Progetti educativi
Pulizia scuole
Servizi necessari alla didattica scolastica e ai progetti educativi

PATRIMONIO
Vigilanza e sicurezza

DIVISIONI E SERVIZI CENTRALI (tutti)
Tutte le forniture di servizi non specificamente attribuite alla DIREZIONE ECONOMATO E ARCHIVI, ovvero a singoli Servizi Centrali o Divisioni che si rendono necessari al loro funzionamento

Per l'individuazione dei servizi inclusi nei gruppi merceologici sopra elencati si fa riferimento al piano di classificazione in uso per l'Albo fornitori.

CODICE ETICO DELLE IMPRESE CONCORRENTI E APPALTATRICI
DEGLI APPALTI COMUNALI

1. Ambito di applicazione

1.Questo codice etico regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento alle gare d'appalto ed ai contratti del Comune di Torino.
2. Esso interessa tutte le aziende che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore.
3. Esso costituisce inoltre parte integrante di contratti e convenzioni stipulati con il Comune di Torino e la sua espressa accettazione costituisce condizione di ammissione alle gare d'appalto comunali.

2. Dovere di correttezza

1. L'azienda concorrente o appaltatrice agisce nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti del Comune di Torino e di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre ditte.

3. Concorrenza

1. La ditta che partecipa a gare d'appalto si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella Legge 287/1990.
2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:
- la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto;
- tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
- un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
- l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinchè non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta.

4. Collegamenti

1. La ditta non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

5. Rapporti con gli uffici comunali

1. Nel partecipare a gare d'appalto, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con gli appalti comunali e nella successiva esecuzione, la ditta si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune di Torino.
2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.
3. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.

6. Dovere di segnalazione

1. La ditta segnala al Comune di Torino qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.
2. La ditta segnala altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione.

7. Mancata accettazione

1. La mancanza di una copia del presente codice etico allegato alla documentazione di gara e sottoscritto per accettazione dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente, comporterà l'esclusione dalla gara.

8. Violazioni del codice etico

1. La violazione delle norme stabilite dal presente codice per una corretta e leale concorrenza nella gara d'appalto comporterà l'esclusione dalla gara ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.
2. La violazione delle norme stabilite per la corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa della ditta.
3. In ogni caso, la violazione delle norme previste agli articoli 3, 4, 5 e 6 comporterà l'esclusione dalle gare indette dal Comune di Torino per tre anni.