Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

   n. ord. 9
2004 07903/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 GENNAIO 2005

(proposta dalla G.C. 12 ottobre 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 91 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. CONCERNENTE IMMOBILI UBICATI TRA CORSO ORBASSANO E STRADA DEL PORTONE. ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.
Il presente provvedimento è relativo ad aree ubicate nella Circoscrizione Amministrativa 10, poste alla confluenza di importanti assi viari quali strada del Portone e il corso Orbassano.
Il Piano Regolatore Generale della Città di Torino ha classificato detti immobili in parte in area normativa TE, compresa in Zona Consolidata Residenziale Mista con indice di densità fondiaria pari a 1 mq/mq, ed in parte in area per servizi pubblici "S", in particolare a spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport "V".
Allo stato attuale le aree oggetto del presente provvedimento, strategiche rispetto ad alcune direttrici di accesso alla Città da sud-ovest, non sono utilizzate e il loro stato di sostanziale abbandono segna negativamente il contesto oggetto di recenti sistemazioni viabili quali l’allargamento di Strada del Portone, la "bretella" di collegamento con il corso Orbassano e il nuovo C.A.A.T..
L'intento del Piano Regolatore era di offrire l'opportunità per l'insediamento di un polo a carattere terziario, in relazione alla buona accessibilità veicolare dell'area. In realtà il contesto, caratterizzato da insediamenti di piccola e media impresa manufatturiera, non riscontra interesse nei potenziali utenti finali di insediamenti terziari. In presenza poi di una norma di PRG che ammette, senza limitazioni, l'uso residenziale nelle aree a destinazione terziaria, il rischio concreto è che l'attuazione si rivolga ad un intervento di tipo esclusivamente residenziale privo di funzioni accessorie e di servizi di base necessari all’"abitare".
Appare pertanto opportuno, in relazione alla localizzazione ed alla dimensione delle aree in oggetto, "sperimentare" una soluzione che consenta di migliorare l'offerta di servizi, realizzare una buona integrazione tra differenti funzioni (evitando l'esito esclusivamente residenziale) ed, infine, acquisire gratuitamente la porzione di area destinata a servizi ("V") dal PRG vigente.
A tal fine si propone di ricondurre le aree oggetto del presente provvedimento a "Zona Urbana di Trasformazione" (ZUT), in modo da poterne governare puntualmente l'attuazione attraverso una disciplina di dettaglio inserita in una specifica nuova "scheda normativa", mantenendo peraltro l'attuale dimensionamento con particolare riferimento alla potenzialità edificatoria massima consentita dal PRG vigente.
È stata, pertanto, ipotizzata la riclassificazione complessiva dell'area normativa "TE" e delle limitrofe aree per "Servizi", in una nuova "Zona Urbana di Trasformazione" (disciplinata dagli artt. 7 - 15 delle NUEA di PRG) che preveda un insieme di destinazioni d'uso in grado di fornire un più equilibrato rapporto sinergico all'interno dell'insediamento di progetto.
Le destinazioni d'uso previste nell'ambito sono fissate entro i seguenti limiti: max 70% SLP per la residenza; min 10% per le attività Terziarie; max 20% per le attività di servizio alle persone e alle imprese (A.S.P.I.). Tale mix funzionale potrà consentire di operare scelte finalizzate a contemperare una pluralità di aspetti, sia in ordine alla configurazione architettonica - ambientale che al carattere economico. L'A.S.P.I., con la molteplicità di categorie di destinazioni d'uso consentite, rappresenterà l'attività complementare atta ad amalgamare il nuovo insediamento e garantire complessivamente il raggiungimento di un più corretto equilibrio urbanistico.
Tutto ciò premesso, la Civica Amministrazione ritiene opportuno fare ricorso ad una variante urbanistica ai sensi dell'art. 17, comma 7, della LUR, che ipotizza una trasformazione in grado di garantire, da un lato, l'acquisizione gratuita da parte della Città di aree destinate a servizi pubblici e, dall'altro, la necessità di prevedere un equilibrato insieme di destinazioni d'uso, finalizzate alla formazione di un insediamento sufficientemente articolato, in termini di funzioni, in grado di produrre effetti positivi anche sulle aree limitrofe.
La variante prevede:
a) la variazione delle aree oggetto del presente provvedimento, meglio individuate negli allegati estratti planimetrici del PRG alla scala 1:5000 (Stato attuale - Variante), da area destinata a servizi pubblici "S" lettera "V" spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport (art. 19 NUEA) e da area normativa TE (art. 8 NUEA) a Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 16.29 Portone";
b) l'inserimento nell'elenco degli ambiti delle Zone Urbane di Trasformazione del nuovo ambito denominato "Ambito 16.29 Portone" e introduzione di specifica scheda normativa nel fascicolo delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione - Schede Normative;
c) l'inserimento all'art. 15, comma 2, della nuova ZUT "16.29 Portone" tra quelle di categoria "C";
d) il conseguente assoggettamento delle aree interessate dalla variante ai disposti di carattere generale afferenti le Zone Urbane di Trasformazione di cui agli articoli 7 e 15 delle NUEA di PRG, nonché alle specifiche prescrizioni della scheda normativa dell'ambito 16.29 nella quale sono individuati i parametri di trasformazione urbanistico-edilizi;
e) l'inserimento della nuova Zona Urbana di Trasformazione - Ambito 16.29 nella Tavola 1 - Azzonamento fogli 11-12A-15 e 16A alla scala 1:5000.
Il presente provvedimento comporta decremento in termini generali di aree per servizi pubblici pari a circa mq 8400 di superficie, per effetto delle dotazioni di standard dovute per le nuove destinazioni d'uso previste nella ZUT.
La superficie territoriale stimata, per la quale si propone la presente variante di PRG, coinvolge circa mq. 32.050 complessivi di cui (secondo il PRG vigente): mq. 19.898 compresa in Zona Urbana Consolidata Residenziale Mista - Area normativa TE; mq. 12.153 compresa in Area per Servizi Pubblici "V" spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport. Pertanto, essendo l'indice fondiario 1,00 mq./mq. riferito alla porzione "TE", la SLP realizzabile risulterebbe di circa mq. 19.898; le aree da destinare a pubblici servizi, derivanti dall'attuazione nella misura di mq. 0,80 per ogni mq. di SLP, risulterebbero pari a circa mq. 15.918.
Si specifica che per effetto di tutte le varianti parziali al PRG vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del PRG, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della L. R. 56/77 e s.m.i..
Il provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Le aree di cui al presente provvedimento sono parzialmente interessate da "fasce di rispetto stradale" lungo il corso Orbassano e Strada del Portone, nonché da "fasce di rispetto elettrodotti ai sensi del D.P.C.M. 23 aprile 1992", come dall'allegato tecnico fasce di rispetto (Tavola n. 7 Fogli 15-16 del P.R.G. vigente).
Il provvedimento si può ritenere coerente con il Piano di zonizzazione acustica predisposto dagli Uffici competenti e avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021). Il Settore Tutela Ambiente ha infatti espresso parere favorevole alla Variante, alla condizione che gli insediamenti residenziali previsti siano realizzati a non meno di 20 metri dalla strada del Portone. Il citato parere è parte integrante dell’allegato 1.
Il provvedimento è stato trasmesso al Consiglio della Circoscrizione 10 per l'espressione del parere di merito sulla variante.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale ha espresso parere favorevole, ma condizionato all'accoglimento delle seguenti condizioni:
- acquisizione, da parte della Città di Torino, della quota parte di alloggi che le normative vigenti destinano, nell'ambito dell'edilizia convenzionata, a scopi sociali finalizzando l'acquisizione alla loro assegnazione tramite bando generale;
- costituzione di un tavolo di concertazione, al quale sia partecipe la Circoscrizione, al fine di definire le destinazioni degli spazi a servizi pubblici;
- reimpegno, nella stessa area destinata a servizi pubblici, degli oneri di urbanizzazione, prevedendo, anche, la costruzione di spazi/luoghi di aggregazione sociale;
- eventuali complessi residenziali non dovranno superare il 7° piano e rispettare i rapporti di cubatura e spazi verdi.
A quanto sopra riportato, si controdeduce nel seguente modo.
Quanto richiesto dal Consiglio della Circoscrizione 10 è pertinente alla fase di attuazione del nuovo "Ambito 16.29 Portone" costituito con la presente variante.
Solo in quella sede potranno essere accolte, parzialmente, le richieste presentate.
In particolare, per quanto riguarda il primo punto, si precisa che la quota di S.L.P. da destinare all'edilizia convenzionata, è disciplinata dall'art. 7, comma 16 delle N.U.E.A. del P.R.G., la quale prevede che, nell'attuazione delle Zone Urbane di Trasformazione, venga destinata all'edilizia convenzionata, una quota pari al 10% della S.L.P. eccedente 4000 mq. di franchigia.
Il diritto di acquisto della predetta quota da parte della Città verrà disciplinato nella Convenzione attuativa; la relativa assegnazione seguirà le procedure adottate dall'Amministrazione.
Gli oneri di urbanizzazione dovuti per l'intervento potranno essere reimpegnati nell'area stessa qualora i soggetti attuatori ne propongano la realizzazione a scomputo; in tale fase la Circoscrizione sarà coinvolta per l'individuazione delle tipologie di servizi da prevedere.
Relativamente all'ultimo punto si rileva che non sono previste deroghe ai parametri edilizi-urbanistici previsti dal P.R.G. per l'ambito 16.29 e che, in particolare, il rispetto dei parametri negli ambiti di trasformazione avviene, di norma, con edificazioni con altezze medio-alte finalizzate al reperimento di ampie aree da destinare alla realizzazione di servizi pubblici.
Conseguentemente, la richiesta di limitazione a 7 piani per gli edifici residenziali appare limitativa relativamente al conseguimento degli obiettivi succitati.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale del 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che il parere di cui all’art 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica:
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per quanto espresso in narrativa qui integralmente richiamato:
1) di adottare, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., la Variante parziale n. 91 al vigente P.R.G. concernente immobili ubicati tra corso Orbassano e strada del Portone, come illustrato in dettaglio nell’elaborato che costituisce parte sostanziale e integrante della presente deliberazione (all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.