Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 9
2004 07903/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 91 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. CONCERNENTE IMMOBILI UBICATI TRA CORSO ORBASSANO E STRADA DEL PORTONE. ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il presente provvedimento è relativo ad aree ubicate nella
Circoscrizione Amministrativa 10, poste alla confluenza di importanti
assi viari quali strada del Portone e il corso Orbassano.
Il Piano Regolatore Generale della Città di Torino ha classificato
detti immobili in parte in area normativa TE, compresa in Zona
Consolidata Residenziale Mista con indice di densità fondiaria
pari a 1 mq/mq, ed in parte in area per servizi pubblici "S",
in particolare a spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport
"V".
Allo stato attuale le aree oggetto del presente provvedimento,
strategiche rispetto ad alcune direttrici di accesso alla Città
da sud-ovest, non sono utilizzate e il loro stato di sostanziale
abbandono segna negativamente il contesto oggetto di recenti sistemazioni
viabili quali lallargamento di Strada del Portone, la "bretella"
di collegamento con il corso Orbassano e il nuovo C.A.A.T..
L'intento del Piano Regolatore era di offrire l'opportunità
per l'insediamento di un polo a carattere terziario, in relazione
alla buona accessibilità veicolare dell'area. In realtà
il contesto, caratterizzato da insediamenti di piccola e media
impresa manufatturiera, non riscontra interesse nei potenziali
utenti finali di insediamenti terziari. In presenza poi di una
norma di PRG che ammette, senza limitazioni, l'uso residenziale
nelle aree a destinazione terziaria, il rischio concreto è
che l'attuazione si rivolga ad un intervento di tipo esclusivamente
residenziale privo di funzioni accessorie e di servizi di base
necessari all"abitare".
Appare pertanto opportuno, in relazione alla localizzazione ed
alla dimensione delle aree in oggetto, "sperimentare"
una soluzione che consenta di migliorare l'offerta di servizi,
realizzare una buona integrazione tra differenti funzioni (evitando
l'esito esclusivamente residenziale) ed, infine, acquisire gratuitamente
la porzione di area destinata a servizi ("V") dal PRG
vigente.
A tal fine si propone di ricondurre le aree oggetto del presente
provvedimento a "Zona Urbana di Trasformazione" (ZUT),
in modo da poterne governare puntualmente l'attuazione attraverso
una disciplina di dettaglio inserita in una specifica nuova "scheda
normativa", mantenendo peraltro l'attuale dimensionamento
con particolare riferimento alla potenzialità edificatoria
massima consentita dal PRG vigente.
È stata, pertanto, ipotizzata la riclassificazione complessiva
dell'area normativa "TE" e delle limitrofe aree per
"Servizi", in una nuova "Zona Urbana di Trasformazione"
(disciplinata dagli artt. 7 - 15 delle NUEA di PRG) che preveda
un insieme di destinazioni d'uso in grado di fornire un più
equilibrato rapporto sinergico all'interno dell'insediamento di
progetto.
Le destinazioni d'uso previste nell'ambito sono fissate entro
i seguenti limiti: max 70% SLP per la residenza; min 10% per le
attività Terziarie; max 20% per le attività di servizio
alle persone e alle imprese (A.S.P.I.). Tale mix funzionale potrà
consentire di operare scelte finalizzate a contemperare una pluralità
di aspetti, sia in ordine alla configurazione architettonica -
ambientale che al carattere economico. L'A.S.P.I., con la molteplicità
di categorie di destinazioni d'uso consentite, rappresenterà
l'attività complementare atta ad amalgamare il nuovo insediamento
e garantire complessivamente il raggiungimento di un più
corretto equilibrio urbanistico.
Tutto ciò premesso, la Civica Amministrazione ritiene opportuno
fare ricorso ad una variante urbanistica ai sensi dell'art. 17,
comma 7, della LUR, che ipotizza una trasformazione in grado di
garantire, da un lato, l'acquisizione gratuita da parte della
Città di aree destinate a servizi pubblici e, dall'altro,
la necessità di prevedere un equilibrato insieme di destinazioni
d'uso, finalizzate alla formazione di un insediamento sufficientemente
articolato, in termini di funzioni, in grado di produrre effetti
positivi anche sulle aree limitrofe.
La variante prevede:
a) la variazione delle aree oggetto del presente provvedimento,
meglio individuate negli allegati estratti planimetrici del PRG
alla scala 1:5000 (Stato attuale - Variante), da area destinata
a servizi pubblici "S" lettera "V" spazi pubblici
a parco per il gioco e lo sport (art. 19 NUEA) e da area normativa
TE (art. 8 NUEA) a Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito
16.29 Portone";
b) l'inserimento nell'elenco degli ambiti delle Zone Urbane di
Trasformazione del nuovo ambito denominato "Ambito 16.29
Portone" e introduzione di specifica scheda normativa nel
fascicolo delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione - Schede
Normative;
c) l'inserimento all'art. 15, comma 2, della nuova ZUT "16.29
Portone" tra quelle di categoria "C";
d) il conseguente assoggettamento delle aree interessate dalla
variante ai disposti di carattere generale afferenti le Zone Urbane
di Trasformazione di cui agli articoli 7 e 15 delle NUEA di PRG,
nonché alle specifiche prescrizioni della scheda normativa
dell'ambito 16.29 nella quale sono individuati i parametri di
trasformazione urbanistico-edilizi;
e) l'inserimento della nuova Zona Urbana di Trasformazione - Ambito
16.29 nella Tavola 1 - Azzonamento fogli 11-12A-15 e 16A alla
scala 1:5000.
Il presente provvedimento comporta decremento in termini generali
di aree per servizi pubblici pari a circa mq 8400 di superficie,
per effetto delle dotazioni di standard dovute per le nuove destinazioni
d'uso previste nella ZUT.
La superficie territoriale stimata, per la quale si propone la
presente variante di PRG, coinvolge circa mq. 32.050 complessivi
di cui (secondo il PRG vigente): mq. 19.898 compresa in Zona Urbana
Consolidata Residenziale Mista - Area normativa TE; mq. 12.153
compresa in Area per Servizi Pubblici "V" spazi pubblici
a parco per il gioco e lo sport. Pertanto, essendo l'indice fondiario
1,00 mq./mq. riferito alla porzione "TE", la SLP realizzabile
risulterebbe di circa mq. 19.898; le aree da destinare a pubblici
servizi, derivanti dall'attuazione nella misura di mq. 0,80 per
ogni mq. di SLP, risulterebbero pari a circa mq. 15.918.
Si specifica che per effetto di tutte le varianti parziali al
PRG vigente adottate ed approvate successivamente alla data di
approvazione del PRG, non si producono gli effetti di cui al comma
4 dell'articolo 17 della L. R. 56/77 e s.m.i..
Il provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta
incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce
variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17, comma
7 della Legge Urbanistica Regionale.
Le aree di cui al presente provvedimento sono parzialmente interessate
da "fasce di rispetto stradale" lungo il corso Orbassano
e Strada del Portone, nonché da "fasce di rispetto
elettrodotti ai sensi del D.P.C.M. 23 aprile 1992", come
dall'allegato tecnico fasce di rispetto (Tavola n. 7 Fogli 15-16
del P.R.G. vigente).
Il provvedimento si può ritenere coerente con il Piano
di zonizzazione acustica predisposto dagli Uffici competenti e
avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre
2002 (mecc. 2002 10032/021). Il Settore Tutela Ambiente ha infatti
espresso parere favorevole alla Variante, alla condizione che
gli insediamenti residenziali previsti siano realizzati a non
meno di 20 metri dalla strada del Portone. Il citato parere è
parte integrante dellallegato 1.
Il provvedimento è stato trasmesso al Consiglio della Circoscrizione
10 per l'espressione del parere di merito sulla variante.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale ha espresso parere favorevole,
ma condizionato all'accoglimento delle seguenti condizioni:
- acquisizione, da parte della Città di Torino, della quota
parte di alloggi che le normative vigenti destinano, nell'ambito
dell'edilizia convenzionata, a scopi sociali finalizzando l'acquisizione
alla loro assegnazione tramite bando generale;
- costituzione di un tavolo di concertazione, al quale sia partecipe
la Circoscrizione, al fine di definire le destinazioni degli spazi
a servizi pubblici;
- reimpegno, nella stessa area destinata a servizi pubblici, degli
oneri di urbanizzazione, prevedendo, anche, la costruzione di
spazi/luoghi di aggregazione sociale;
- eventuali complessi residenziali non dovranno superare il 7°
piano e rispettare i rapporti di cubatura e spazi verdi.
A quanto sopra riportato, si controdeduce nel seguente modo.
Quanto richiesto dal Consiglio della Circoscrizione 10 è
pertinente alla fase di attuazione del nuovo "Ambito 16.29
Portone" costituito con la presente variante.
Solo in quella sede potranno essere accolte, parzialmente, le
richieste presentate.
In particolare, per quanto riguarda il primo punto, si precisa
che la quota di S.L.P. da destinare all'edilizia convenzionata,
è disciplinata dall'art. 7, comma 16 delle N.U.E.A. del
P.R.G., la quale prevede che, nell'attuazione delle Zone Urbane
di Trasformazione, venga destinata all'edilizia convenzionata,
una quota pari al 10% della S.L.P. eccedente 4000 mq. di franchigia.
Il diritto di acquisto della predetta quota da parte della Città
verrà disciplinato nella Convenzione attuativa; la relativa
assegnazione seguirà le procedure adottate dall'Amministrazione.
Gli oneri di urbanizzazione dovuti per l'intervento potranno essere
reimpegnati nell'area stessa qualora i soggetti attuatori ne propongano
la realizzazione a scomputo; in tale fase la Circoscrizione sarà
coinvolta per l'individuazione delle tipologie di servizi da prevedere.
Relativamente all'ultimo punto si rileva che non sono previste
deroghe ai parametri edilizi-urbanistici previsti dal P.R.G. per
l'ambito 16.29 e che, in particolare, il rispetto dei parametri
negli ambiti di trasformazione avviene, di norma, con edificazioni
con altezze medio-alte finalizzate al reperimento di ampie aree
da destinare alla realizzazione di servizi pubblici.
Conseguentemente, la richiesta di limitazione a 7 piani per gli
edifici residenziali appare limitativa relativamente al conseguimento
degli obiettivi succitati.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale del 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che il parere di cui allart 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica:
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per quanto espresso in narrativa qui integralmente richiamato:
1) di adottare, ai sensi dellart. 17 comma 7 della L.R.
56/77 e s.m.i., la Variante parziale n. 91 al vigente P.R.G. concernente
immobili ubicati tra corso Orbassano e strada del Portone, come
illustrato in dettaglio nellelaborato che costituisce parte
sostanziale e integrante della presente deliberazione (all. 1
- n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio;
2) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.