Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 140
2004 07851/009

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 8 NOVEMBRE 2004
(proposta dalla G.C. 5 ottobre 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ZONA E/15 DEL P.E.E.P. - DECRETO D'ESPROPRIO N. 4092/75 - SIGNORI SUSSETTO - PARZIALE RETROCESSIONE IMMOBILI - PAGAMENTO AL COMUNE DI TORINO EURO 37.500,00 - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione n. 2072 del Consiglio Comunale del 27 novembre 1972, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il procedimento espropriativo degli immobili compresi nella zona E/15 del P.E.E.P., approvato con D.M. 15 giugno 1963, destinati ad insediamenti residenziali pubblici, a servizi pubblici e ad impianti di pubblica utilità.
Detto piano di esproprio comprendeva anche gli immobili di proprietà dei signori Sussetto Pietro e Grimaldi Anna, ditta catastale n. 19) descritta al V.C.T. al foglio 62 mappali nn. 29, 34, 118, 119, 120 e 126parte per una superficie complessiva di mq. 2500.
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 14 ottobre 1975 n. 4092, venne pronunciata l'espropriazione a favore del Comune di Torino degli immobili in questione.
I signori Sussetto Eugenio, Giuseppina e Patrizia e Strabello Natalino, nella qualità di eredi dei signori Sussetto Pietro e Grimaldi Anna, avvalendosi della facoltà di cui agli artt. 60 e 63 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359 (ora art. 47 del D.P.R. n. 327/2001), hanno proposto istanza di retrocessione parziale alla Città di Torino relativamente a un vecchio fabbricato di due piani fuori terra con una porzione di terreno antistante precedentemente espropriati con il succitato decreto ma non utilizzati.
Il Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari esperite le dovute indagini, accertava che una parte degli immobili espropriati era rimasta inutilizzata e non trasformata con la realizzazione delle opere previste e determinava il valore dell’immobile interessato, corrispondente alle vecchie particelle nn. 34, 119 e 120parte del foglio 62, ora foglio n. 1112 part. n. 172, di mq. 274, in Euro 37.500,00, basandosi sul valore degli immobili espropriati, come determinato dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza n. 770/1986 in merito al contenzioso sull’indennità definito dalla stessa sentenza, e rivalutandolo all’attualità.
Tale importo veniva, quindi, comunicato agli interessati che, in data 11 febbraio 2004, con nota agli atti del Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche, dichiaravano di accettare la proposta della civica Amministrazione impegnandosi, altresì, alla stipulazione dell’atto di retrocessione.
Risulta accertato che parte degli immobili espropriati sopra specificati non è stata utilizzata dalla Città per le opere previste nell’ambito del PEEP E/15 e che il termine decennale di prescrizione, il cui dies a quo è costituito dalla scadenza del termine entro il quale doveva essere eseguita l’opera, nel caso in esame giugno 1978 per la durata di diciotto anni dei PEEP, non si è verificato a causa degli atti di interruzione posti in essere dagli interessati con alcune richieste di restituzione degli immobili non utilizzati, tutte agli atti del Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche.
Considerato che la retrocessione dei beni espropriati ma non utilizzati, costituisce diritto potestativo dei proprietari espropriati, si ritiene di convenire con i richiedenti la restituzione delle aree in oggetto previo pagamento del prezzo stabilito.
Si dà atto, infine, della dichiarazione presentata dai richiedenti la retrocessione, conservata agli atti del Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche, concernente la rinuncia ad ogni pretesa e diritto nei confronti della Città in relazione all'immobile da retrocedere.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visti gli artt. 60 e 63 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Vista la Legge 8 agosto 1992 n. 359;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dal D.Lgs. n. 302/2002;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1) di approvare la retrocessione da parte della Città dei seguenti immobili così descritte al Catasto Terreni: N.C.T. foglio 1112 n. 172 (V.C.T. foglio 62 nn. 34,119 e 120p) della superficie di mq. 274, così come meglio evidenziato nell'estratto di planimetria catastale (all. 1 - n.                     ) costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a favore dei signori:
- Sussetto Eugenio, nato a Torino l’11 gennaio 1922 - C.F. SSS GNE 22A11 L219P;
- Sussetto Giuseppina, nato a Torino il 27 luglio 1944 - C.F. SSS GPP 44L67 L219O;
- Sussetto Patrizia, nata a Torino il 28 agosto 1958 - C.F. SSS PRZ 58M68 L219K;
- Strabello Natalino, nato a Torino il 21 aprile 1930 - C.F. STR NLN 30D21 L219T.
Verso il pagamento in favore del Comune di Torino della somma di Euro 37.500,00;
2) di approvare l'adempimento di tutti gli incombenti conseguenti ivi compresa la rinuncia all'ipoteca legale di cui all'art. 2817 Codice Civile, nonché l'esonero da responsabilità del competente conservatore dei Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2834 c.c.. L'Ufficiale in sede di rogazione dell'atto, è autorizzato ad apportare modifiche di carattere tecnico formale, in tutti i casi in cui si renderanno opportune anche per l'adeguamento alle norme giuridiche;
3) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’introito della somma di Euro 37.500,00 nonché ad apposito atto di stipula tra la Città ed i signori Sussetto Eugenio, Giuseppina e Patrizia e Strabello Natalino l’effetto traslativo della proprietà delle aree oggetto di retrocessione.