Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 140
2004 07851/009
OGGETTO: ZONA E/15 DEL P.E.E.P. - DECRETO D'ESPROPRIO N. 4092/75 - SIGNORI SUSSETTO - PARZIALE RETROCESSIONE IMMOBILI - PAGAMENTO AL COMUNE DI TORINO EURO 37.500,00 - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 2072 del Consiglio Comunale del 27 novembre
1972, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il procedimento
espropriativo degli immobili compresi nella zona E/15 del P.E.E.P.,
approvato con D.M. 15 giugno 1963, destinati ad insediamenti residenziali
pubblici, a servizi pubblici e ad impianti di pubblica utilità.
Detto piano di esproprio comprendeva anche gli immobili di proprietà
dei signori Sussetto Pietro e Grimaldi Anna, ditta catastale n.
19) descritta al V.C.T. al foglio 62 mappali nn. 29, 34, 118,
119, 120 e 126parte per una superficie complessiva di mq. 2500.
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 14 ottobre
1975 n. 4092, venne pronunciata l'espropriazione a favore del
Comune di Torino degli immobili in questione.
I signori Sussetto Eugenio, Giuseppina e Patrizia e Strabello
Natalino, nella qualità di eredi dei signori Sussetto Pietro
e Grimaldi Anna, avvalendosi della facoltà di cui agli
artt. 60 e 63 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359 (ora art. 47
del D.P.R. n. 327/2001), hanno proposto istanza di retrocessione
parziale alla Città di Torino relativamente a un vecchio
fabbricato di due piani fuori terra con una porzione di terreno
antistante precedentemente espropriati con il succitato decreto
ma non utilizzati.
Il Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari esperite le dovute
indagini, accertava che una parte degli immobili espropriati era
rimasta inutilizzata e non trasformata con la realizzazione delle
opere previste e determinava il valore dellimmobile interessato,
corrispondente alle vecchie particelle nn. 34, 119 e 120parte
del foglio 62, ora foglio n. 1112 part. n. 172, di mq. 274, in
Euro 37.500,00, basandosi sul valore degli immobili espropriati,
come determinato dalla Corte dAppello di Torino con sentenza
n. 770/1986 in merito al contenzioso sullindennità
definito dalla stessa sentenza, e rivalutandolo allattualità.
Tale importo veniva, quindi, comunicato agli interessati che,
in data 11 febbraio 2004, con nota agli atti del Settore Procedure
Amm.ve Urbanistiche, dichiaravano di accettare la proposta della
civica Amministrazione impegnandosi, altresì, alla stipulazione
dellatto di retrocessione.
Risulta accertato che parte degli immobili espropriati sopra specificati
non è stata utilizzata dalla Città per le opere
previste nellambito del PEEP E/15 e che il termine decennale
di prescrizione, il cui dies a quo è costituito dalla scadenza
del termine entro il quale doveva essere eseguita lopera,
nel caso in esame giugno 1978 per la durata di diciotto anni dei
PEEP, non si è verificato a causa degli atti di interruzione
posti in essere dagli interessati con alcune richieste di restituzione
degli immobili non utilizzati, tutte agli atti del Settore Procedure
Amm.ve Urbanistiche.
Considerato che la retrocessione dei beni espropriati ma non utilizzati,
costituisce diritto potestativo dei proprietari espropriati, si
ritiene di convenire con i richiedenti la restituzione delle aree
in oggetto previo pagamento del prezzo stabilito.
Si dà atto, infine, della dichiarazione presentata dai
richiedenti la retrocessione, conservata agli atti del Settore
Procedure Amm.ve Urbanistiche, concernente la rinuncia ad ogni
pretesa e diritto nei confronti della Città in relazione
all'immobile da retrocedere.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visti gli artt. 60 e 63 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Vista la Legge 8 agosto 1992 n. 359;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dal D.Lgs.
n. 302/2002;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi esposti nella parte narrativa che qui integralmente
si richiamano:
1) di approvare la retrocessione da parte della Città dei
seguenti immobili così descritte al Catasto Terreni: N.C.T.
foglio 1112 n. 172 (V.C.T. foglio 62 nn. 34,119 e 120p) della
superficie di mq. 274, così come meglio evidenziato nell'estratto
di planimetria catastale (all. 1 - n.
) costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
a favore dei signori:
- Sussetto Eugenio, nato a Torino l11 gennaio 1922 - C.F.
SSS GNE 22A11 L219P;
- Sussetto Giuseppina, nato a Torino il 27 luglio 1944 - C.F.
SSS GPP 44L67 L219O;
- Sussetto Patrizia, nata a Torino il 28 agosto 1958 - C.F. SSS
PRZ 58M68 L219K;
- Strabello Natalino, nato a Torino il 21 aprile 1930 - C.F. STR
NLN 30D21 L219T.
Verso il pagamento in favore del Comune di Torino della somma
di Euro 37.500,00;
2) di approvare l'adempimento di tutti gli incombenti conseguenti
ivi compresa la rinuncia all'ipoteca legale di cui all'art. 2817
Codice Civile, nonché l'esonero da responsabilità
del competente conservatore dei Registri Immobiliari ai sensi
dell'art. 2834 c.c.. L'Ufficiale in sede di rogazione dell'atto,
è autorizzato ad apportare modifiche di carattere tecnico
formale, in tutti i casi in cui si renderanno opportune anche
per l'adeguamento alle norme giuridiche;
3) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale lintroito
della somma di Euro 37.500,00 nonché ad apposito atto di
stipula tra la Città ed i signori Sussetto Eugenio, Giuseppina
e Patrizia e Strabello Natalino leffetto traslativo della
proprietà delle aree oggetto di retrocessione.