Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

   n. ord. 137
2004 07849/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 OTTOBRE 2004

(proposta dalla G.C. 5 ottobre 2004)

OGGETTO: CIRCONVALLAZIONE DI VENARIA REALE E BORGARO TORINESE -VARIANTE URBANISTICA N. 74 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 19, COMMI 3 E 4, DEL D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I. - ADOZIONE DEFINITIVA.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione n. 175 del Consiglio Comunale del 9 dicembre 2003 (mecc. 2003 06228/009), è stata adottata in via preliminare, ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la variante strutturale n. 74 al vigente P.R.G., concernente l’inserimento nella cartografia di P.R.G. della nuova viabilità denominata "circonvallazione di Venaria Reale e Borgaro Torinese" interessante i comuni di Borgaro T.se, Venaria, Caselle e Torino, nonché la reiterazione dei vincoli preordinati all’espropriazione delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera suddetta.
La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 60 giorni consecutivi, dal 29 dicembre 2003 al 26 febbraio 2004. Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 2 del 15 gennaio 2004. Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, sono pervenute cinque osservazioni, allegate al presente provvedimento (all.ti 1 - 5 - nn. ) e alle quali si è controdedotto con il documento allegato (all. 6 - n. ).
Il provvedimento in oggetto è stato trasmesso, per il parere previsto dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i., alla Provincia di Torino in data 23 dicembre 2003. La Giunta Provinciale con deliberazione del 17 febbraio 2004 (n. 42862/2004), ha pronunciato la compatibilità della variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione C.R. n. 291 – 260243 del 1° agosto 2003.
Occorre ora procedere all’adozione definitiva della variante parziale n. 74 al P.R.G., per pervenire, quindi, alla sua definitiva approvazione secondo il procedimento di seguito descritto.
Considerato che la variante in oggetto è preordinata alla realizzazione dell’opera di viabilità sopra descritta di competenza della Provincia di Torino, il cui progetto preliminare era stato approvato da quest’ultima in data 17 dicembre 2002, e considerato, inoltre, che per consentire la realizzazione dell’opera sarà necessario procedere, sempre a cura della Provincia, all’acquisizione di numerose proprietà private con procedimento espropriativo, si è ritenuto, d’intesa con la Regione Piemonte e con la stessa Provincia di Torino di procedere all’approvazione della variante de qua con il procedimento previsto dall’art. 19, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 302/2002, anziché con quello di cui all’art. 17, comma 4, della Legge Regionale n. 56/1977.
Tale procedimento consentirà il tempestivo avvio delle procedure espropriative, considerato che l’approvazione regionale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001 dovrà intervenire in un termine minore rispetto a quello previsto dalla legge regionale urbanistica (novanta giorni anziché centottanta) e che la mancata pronuncia regionale consente ai comuni, ai sensi del quarto comma del già citato art. 19, ("Se la Regione … non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni … si intende approvata la determinazione del Consiglio Comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia") di perfezionare comunque l’iter per l’efficacia della variante.
In esecuzione a quanto previsto dalla norma dell’art. 19 del D.P.R. 327, quindi, la Provincia di Torino, con nota del 31 maggio 2004, ha provveduto a trasmettere ai comuni interessati il progetto definitivo dell’opera, approvato in data 11 maggio 2004 (deliberazione n. 105773), richiedendo agli stessi di provvedere all’adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici. Poiché il Comune di Torino ha già provveduto all’adozione preliminare della variante necessaria, come in precedenza illustrato, si ritiene che possa procedersi alla sua adozione definitiva e, successivamente, alla sua trasmissione alla Regione.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano:
1) di prendere atto che, nei termini previsti, sono pervenute n. 5 osservazioni in merito alla variante urbanistica n. 74 e di approvare le relative controdeduzioni;
2) di approvare, ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 327 dell’8 giugno 2001 e s.m.i., la variante urbanistica n. 74 al vigente P.R.G, dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi della deliberazione n. 175 del Consiglio Comunale del 9 dicembre 2003 (mecc. 2003 06228/009).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.