Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali

n. ord. 154
2004 07543/008

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 NOVEMBRE 2004
(proposta dalla G.C. 21 settembre 2004)

OGGETTO: CONVENZIONE TRA R.F.I S.P.A., CITTÀ DI TORINO, AGENZIA TORINO 2006 E TOROC PER REGOLARE IL CONSENSO AD ATTRAVERSARE CON PASSERELLA PEDONALE LA LINEA FERROVIARIA TORINO-GENOVA IN CORRISPONDENZA DEL KM. 3+915 NEL COMUNE DI TORINO. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con l’Assessore Tessore.

In data 19 giugno 1999 a Seul, l'Assemblea del CIO ha assegnato alla Città di Torino l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006.
Successivamente, con deliberazione del 23 dicembre 1999 il Consiglio Comunale ha autorizzato la partecipazione della Città alla costituzione del "Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006" (TOROC), approvandone il relativo Statuto. Il TOROC è stato costituito il 27 dicembre 1999 con lo scopo di curare l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici.
Con Legge 9 ottobre 2000 n. 285 "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" sono state dettate le disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e viarie necessarie allo svolgimento dei giochi. Con la stessa legge è stata altresì istituita l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici alla quale è attribuito il compito di realizzare il piano degli interventi definito dal Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici (TOROC).
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/001), esecutiva dal 6 agosto 2001, è stata approvata la localizzazione degli impianti e infrastrutture dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006; in particolare l’area degli ex Mercati Generali è stata individuata come sito destinato ad ospitare il Villaggio Olimpico ed un villaggio Media.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 giugno 2002 (mecc. 2002 04966/059), esecutiva dal 16 luglio 2002, la Città ha preso atto del documento preliminare alla progettazione, ex D.P.R. 554/99 e s.m.i. artt. 15.5 e UNI 107-22/2, del concorso internazionale di progettazione del Villaggio Olimpico.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2002 (mecc. 2002 11617/059), esecutiva dal 29 dicembre 2002, la Città ha preso atto dell’esito del concorso internazionale di progettazione esperito dall’Agenzia TO 2006, ha approvato in linea tecnica il progetto preliminare ed ha approvato gli indirizzi necessari alla definizione delle modalità di attuazione delle fasi successive a quelle del progetto preliminare.
La realizzazione dell’intervento è suddivisa nei seguenti distinti lotti:
- Lotto II: ristrutturazione area centrale storica;
- Lotto III: Villaggio Atleti;
- Lotto IV: Villaggio Atleti;
- Lotto V: Villaggio Atleti;
- Lotto VI: Passerella;
- Lotto VII: Opere di urbanizzazione.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 ottobre 2003 (mecc. 2003 06690/072), esecutiva dal 10 novembre 2003, è stato approvato lo schema di convenzione tra "la Città di Torino", "l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici" ed "il Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici invernali - Torino 2006" per la realizzazione del Villaggio Olimpico.
In particolare, per quanto riguarda nello specifico la realizzazione della Passerella soprastante le rete ferroviaria (Lotto VI), detta convenzione prevede che "l’Agenzia in tempi congruenti con la realizzazione del Villaggio Olimpico MOI, promuoverà la stipula di una apposita convenzione con Rete Ferroviaria Italiana, Città e TOROC per la definizione dei vincoli e servitù in esercizio della struttura sia nel periodo di sua realizzazione, sia nel periodo olimpico che nel periodo post olimpico".
L’Agenzia Torino 2006, con nota del 16 aprile 2004, ha consegnato alla Città il progetto esecutivo redatto dall’Arch. Hugh Dutton facente parte del Raggruppamento Temporaneo di Progettisti con capogruppo l’Arch. Benedetto Camerana.
La passerella pedonale in argomento unirà il Villaggio Olimpico al Lingotto scavalcando la futura via Zino Zini ed il sedime ferroviario per una lunghezza di 375 metri circa.
La passerella pedonale è costituita da una parte strallata e da una parte appoggiata su pilastri.
Lo strallo è realizzato mediante una struttura metallica arcuata, di sezione triangolare ed inclinata rispetto al piano verticale di 25° e lateralmente di circa 13°, alta 70 metri circa e larga 55 metri, a cui sono ancorati i cavi di sostegno dell’impalcato di 6 metri di larghezza complessiva. L’impalcato della parte strallata e di quella strallata su appoggi, ad andamento curvo, descrive un arco di cerchio di 612 metri di raggio e misura 234 metri di lunghezza. La parte su pilastri è ad andamento rettilineo tangente alla curva. Alle due estremità sono previsti accessi, integrati alla struttura, comprendenti scale e ascensori, i percorsi sono pedonali ed eventualmente ciclabili. Gli accessi sono stati oggetto di particolare attenzione, sia dal lato Mercati Generali dove si è tenuto conto delle preesistenze (l’edificio "aeroplano" e le arcate laterali), dei percorsi e delle nuove destinazioni d’uso, sia dal lato Lingotto dove si è curata l’interfaccia con la passerella esistente.
La passerella rappresenterà non solo un collegamento necessario tra il quartiere degli Ex Mercati Generali e il centro commerciale del Lingotto, ma un simbolo per la Città di Torino che ospiterà i XX Giochi Olimpici Invernali.
Il progetto esecutivo per la realizzazione della suddetta passerella, finanziata esclusivamente con i fondi della Legge 285/2000 e s.m.i., è stato oggetto di presa d’atto da parte della Giunta Comunale con deliberazione in data 25 maggio 2004 (mecc. 2004 03851/059).
Detta opera attraverserà superiormente la linea ferroviaria Torino - Genova in corrispondenza del Km. 3+915 in Stazione Lingotto nel Comune di Torino (Foglio n. 1401 - mappali 41-42).
La Società Ferservizi ha espresso parere favorevole all’attraversamento della linea ferroviaria e con nota del 14 luglio 2004 prot. n. DPM.TO/888 ha trasmesso una proposta di Convenzione che regolerà i rapporti tra la Città di Torino, RFI S.p.A, Agenzia Torino 2006 e TOROC sia nel periodo di realizzazione del manufatto che nel periodo olimpico e post-olimpico.
Tale proposta è stata oggetto di una serie di modifiche resesi necessarie al fine di recepire le richieste e le osservazioni dei soggetti firmatari della Convenzione (Agenzia Torino 2006, TOROC, Città di Torino e RFI S.p.A.).
I termini dell’accordo prevedono che la passerella verrà realizzata dall’Agenzia Torino 2006, la quale ne diventerà proprietaria fin dal suo sorgere. Intervenuto il collaudo statico e accertata la rispondenza del manufatto alle norme vigenti, nelle more del collaudo amministrativo, con verbale di consegna provvisoria, il TOROC subentrerà all’Agenzia Torino 2006 nella detenzione e nell’uso del manufatto diventando, pertanto, responsabile del suo utilizzo fino alla conclusione degli eventi olimpici. Al termine degli stessi, il Comune di Torino subentrerà, senza che sia dovuto dalla Città indennizzo o corrispettivo alcuno, nella proprietà della passerella con atto formale di ricognizione della proprietà al fine di acquisirla al proprio patrimonio demaniale.
Tutti i lavori riguardanti il manufatto, per la parte interessante la proprietà ferroviaria, dovranno essere ultimati entro il 544° giorno a decorrere dalla data di consegna delle aree da RFI all’Agenzia Torino 2006.
Il Comune di Torino assumerà l’onere di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto con decorrenza dal passaggio di proprietà alla Città previsto al termine dei giochi olimpici e paralimpici, fatto constare da un apposito atto di ricognizione della proprietà.
A remunerazione dell’occupazione del suolo ferroviario interessato dalla realizzazione del manufatto nonché dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti a RFI S.p.A. dalla stessa, l’Agenzia Torino 2006 pagherà alla medesima, per le annualità 2004 e 2005, un canone annuo anticipato di Euro 17.540,00.
A decorrere dal passaggio in proprietà del manufatto, il Comune di Torino subentrerà nel pagamento di detto canone; a titolo di rivalsa, l’Agenzia Torino 2006 potrà chiedere il pagamento delle mensilità erogate per conto del TOROC.
Detto canone verrà rivalutato triennalmente, a partire dal primo gennaio dell’anno 2005, in funzione della variazione subita dall’indice nazionale ISTAT.
A garanzia degli obblighi assunti con la Convenzione, l’Agenzia Torino 2006 ha costituito per tutta la durata dei lavori una polizza fidejussoria assicurativa, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, per un valore pari a Euro 52.620,00.
Subentrando nella proprietà del manufatto, il Comune di Torino costituirà analoga cauzione sostitutiva (equivalente a tre volte il canone annuale); contestualmente, l’originale della precedente polizza fidejussoria, trasmessa a RFI dall’Agenzia Torino 2006, sarà restituita a quest’ultima per lo svincolo.
L’art. 4 della Convenzione prevede a carico dell’Agenzia Torino 2006 il rimborso delle spese che RFI S.p.A. dovrà sostenere per eseguire tutti gli interventi necessari a mantenere la continuità e la sicurezza dell’esercizio ferroviario, per la sorveglianza, la vigilanza al collaudo statico dei lavori preventivamente determinate in Euro 192.203,00.
Sono a carico dell’Agenzia Torino 2006 le spese di istruttoria ammontanti ad Euro 1.500,00.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1) di approvare la Convenzione (all. 1 - n.                            ) a cui sono allegate le prescrizioni tecniche (allegato A della Convenzione ) ed il progetto esecutivo (allegato B, che è stato già oggetto di presa d’atto da parte della Giunta Comunale con deliberazione del 25 maggio 2004 (mecc. 2004 03851/059). I succitati allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima convenzione, da stipularsi fra la Città di Torino, l’Agenzia Torino 2006, il TOROC, R.F.I. S.p.A, per regolamentare il consenso ad attraversare superiormente con una passerella pedonale la linea ferroviaria Torino - Genova in corrispondenza del km 3+915, in stazione di Torino Lingotto, in Comune di Torino, foglio n. 1.401 - mappali 41-42;
2) di prendere atto che l’Agenzia Torino 2006 si farà carico del pagamento del canone per le annualità 2004 - 2005, in ogni caso, fino alla data del trasferimento di proprietà del manufatto in capo alla Città, nonché di tutte le spese di cui agli artt. 4 (spese esecuzione lavori), 5 (ritardata ultimazione dei lavori), 7 (manutenzione), 12 (polizza fidejussoria) dell’unita convenzione secondo le prescrizioni previste dai soprarichiamati articoli;
3) di prendere atto che la detenzione nonché l’uso del manufatto, durante il periodo compreso tra la data di sottoscrizione del verbale provvisorio e quello di conclusione dell’evento olimpico, previsto per il 19 marzo 2006, passeranno dall’Agenzia al TOROC, mentre dopo tale data la proprietà del manufatto stesso verrà riconosciuta in capo alla Città di Torino - senza che da quest’ultima sia dovuto indennizzo o corrispettivo alcuno - con apposito atto formale le cui spese, ivi comprese quelle tecnico catastali eventualmente occorrenti, sono da intendersi a carico di quest’ultima;
4) di riservare a successiva determinazione Dirigenziale del Settore Vendite Acquisti e Rapporti Istituzionali, l'impegno della spesa relativo al pagamento del canone a decorrere dal passaggio in proprietà del manufatto in capo alla Città e fino alla scadenza della Convenzione prevista per il 31 dicembre 2012; di dare atto che la convenzione allegata prevede all’art. 11 un diritto di rivalsa dell’Agenzia Torino 2006 nei confronti del TOROC per i pagamenti effettuati per il periodo di utilizzo del manufatto da parte di quest’ultimo. Detta determina dovrà inoltre assumere l’impegno di spesa per il pagamento della cauzione sostituiva che decorrerà dalla data di trasferimento della proprietà del manufatto alla Città ed il cui ammontare è pari a tre volte il canone annuale;
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.