Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali
n. ord. 154
2004 07543/008
OGGETTO: CONVENZIONE TRA R.F.I S.P.A., CITTÀ DI TORINO,
AGENZIA TORINO 2006 E TOROC PER REGOLARE IL CONSENSO AD ATTRAVERSARE
CON PASSERELLA PEDONALE LA LINEA FERROVIARIA TORINO-GENOVA IN
CORRISPONDENZA DEL KM. 3+915 NEL COMUNE DI TORINO. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con lAssessore Tessore.
In data 19 giugno 1999 a Seul, l'Assemblea del CIO ha assegnato
alla Città di Torino l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici
Invernali del 2006.
Successivamente, con deliberazione del 23 dicembre 1999 il Consiglio
Comunale ha autorizzato la partecipazione della Città alla
costituzione del "Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi
Olimpici Invernali - Torino 2006" (TOROC), approvandone il
relativo Statuto. Il TOROC è stato costituito il 27 dicembre
1999 con lo scopo di curare l'organizzazione e lo svolgimento
dei Giochi Olimpici.
Con Legge 9 ottobre 2000 n. 285 "Interventi per i Giochi
Olimpici Invernali Torino 2006" sono state dettate le disposizioni
per la realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture
olimpiche e viarie necessarie allo svolgimento dei giochi. Con
la stessa legge è stata altresì istituita l'Agenzia
per lo svolgimento dei Giochi Olimpici alla quale è attribuito
il compito di realizzare il piano degli interventi definito dal
Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici (TOROC).
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001
(mecc. 2001 05883/001), esecutiva dal 6 agosto 2001, è
stata approvata la localizzazione degli impianti e infrastrutture
dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006; in particolare larea
degli ex Mercati Generali è stata individuata come sito
destinato ad ospitare il Villaggio Olimpico ed un villaggio Media.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 giugno 2002 (mecc.
2002 04966/059), esecutiva dal 16 luglio 2002, la Città
ha preso atto del documento preliminare alla progettazione, ex
D.P.R. 554/99 e s.m.i. artt. 15.5 e UNI 107-22/2, del concorso
internazionale di progettazione del Villaggio Olimpico.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2002 (mecc.
2002 11617/059), esecutiva dal 29 dicembre 2002, la Città
ha preso atto dellesito del concorso internazionale di progettazione
esperito dallAgenzia TO 2006, ha approvato in linea tecnica
il progetto preliminare ed ha approvato gli indirizzi necessari
alla definizione delle modalità di attuazione delle fasi
successive a quelle del progetto preliminare.
La realizzazione dellintervento è suddivisa nei seguenti
distinti lotti:
- Lotto II: ristrutturazione area centrale storica;
- Lotto III: Villaggio Atleti;
- Lotto IV: Villaggio Atleti;
- Lotto V: Villaggio Atleti;
- Lotto VI: Passerella;
- Lotto VII: Opere di urbanizzazione.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 ottobre 2003 (mecc.
2003 06690/072), esecutiva dal 10 novembre 2003, è stato
approvato lo schema di convenzione tra "la Città di
Torino", "lAgenzia per lo svolgimento dei Giochi
Olimpici" ed "il Comitato per lOrganizzazione
dei XX Giochi Olimpici invernali - Torino 2006" per la realizzazione
del Villaggio Olimpico.
In particolare, per quanto riguarda nello specifico la realizzazione
della Passerella soprastante le rete ferroviaria (Lotto VI), detta
convenzione prevede che "lAgenzia in tempi congruenti
con la realizzazione del Villaggio Olimpico MOI, promuoverà
la stipula di una apposita convenzione con Rete Ferroviaria Italiana,
Città e TOROC per la definizione dei vincoli e servitù
in esercizio della struttura sia nel periodo di sua realizzazione,
sia nel periodo olimpico che nel periodo post olimpico".
LAgenzia Torino 2006, con nota del 16 aprile 2004, ha consegnato
alla Città il progetto esecutivo redatto dallArch.
Hugh Dutton facente parte del Raggruppamento Temporaneo di Progettisti
con capogruppo lArch. Benedetto Camerana.
La passerella pedonale in argomento unirà il Villaggio
Olimpico al Lingotto scavalcando la futura via Zino Zini ed il
sedime ferroviario per una lunghezza di 375 metri circa.
La passerella pedonale è costituita da una parte strallata
e da una parte appoggiata su pilastri.
Lo strallo è realizzato mediante una struttura metallica
arcuata, di sezione triangolare ed inclinata rispetto al piano
verticale di 25° e lateralmente di circa 13°, alta 70
metri circa e larga 55 metri, a cui sono ancorati i cavi di sostegno
dellimpalcato di 6 metri di larghezza complessiva. Limpalcato
della parte strallata e di quella strallata su appoggi, ad andamento
curvo, descrive un arco di cerchio di 612 metri di raggio e misura
234 metri di lunghezza. La parte su pilastri è ad andamento
rettilineo tangente alla curva. Alle due estremità sono
previsti accessi, integrati alla struttura, comprendenti scale
e ascensori, i percorsi sono pedonali ed eventualmente ciclabili.
Gli accessi sono stati oggetto di particolare attenzione, sia
dal lato Mercati Generali dove si è tenuto conto delle
preesistenze (ledificio "aeroplano" e le arcate
laterali), dei percorsi e delle nuove destinazioni duso,
sia dal lato Lingotto dove si è curata linterfaccia
con la passerella esistente.
La passerella rappresenterà non solo un collegamento necessario
tra il quartiere degli Ex Mercati Generali e il centro commerciale
del Lingotto, ma un simbolo per la Città di Torino che
ospiterà i XX Giochi Olimpici Invernali.
Il progetto esecutivo per la realizzazione della suddetta passerella,
finanziata esclusivamente con i fondi
della Legge 285/2000 e s.m.i., è stato oggetto di presa
datto da parte della Giunta Comunale con deliberazione in
data 25 maggio 2004 (mecc. 2004 03851/059).
Detta opera attraverserà superiormente la linea ferroviaria
Torino - Genova in corrispondenza del Km. 3+915 in Stazione Lingotto
nel Comune di Torino (Foglio n. 1401 - mappali 41-42).
La Società Ferservizi ha espresso parere favorevole allattraversamento
della linea ferroviaria e con nota del 14 luglio 2004 prot. n.
DPM.TO/888 ha trasmesso una proposta di Convenzione che regolerà
i rapporti tra la Città di Torino, RFI S.p.A, Agenzia Torino
2006 e TOROC sia nel periodo di realizzazione del manufatto che
nel periodo olimpico e post-olimpico.
Tale proposta è stata oggetto di una serie di modifiche
resesi necessarie al fine di recepire le richieste e le osservazioni
dei soggetti firmatari della Convenzione (Agenzia Torino 2006,
TOROC, Città di Torino e RFI S.p.A.).
I termini dellaccordo prevedono che la passerella verrà
realizzata dallAgenzia Torino 2006, la quale ne diventerà
proprietaria fin dal suo sorgere. Intervenuto il collaudo statico
e accertata la rispondenza del manufatto alle norme vigenti, nelle
more del collaudo amministrativo, con verbale di consegna provvisoria,
il TOROC subentrerà allAgenzia Torino 2006 nella
detenzione e nelluso del manufatto diventando, pertanto,
responsabile del suo utilizzo fino alla conclusione degli eventi
olimpici. Al termine degli stessi, il Comune di Torino subentrerà,
senza che sia dovuto dalla Città indennizzo o corrispettivo
alcuno, nella proprietà della passerella con atto formale
di ricognizione della proprietà al fine di acquisirla al
proprio patrimonio demaniale.
Tutti i lavori riguardanti il manufatto, per la parte interessante
la proprietà ferroviaria, dovranno essere ultimati entro
il 544° giorno a decorrere dalla data di consegna delle aree
da RFI allAgenzia Torino 2006.
Il Comune di Torino assumerà lonere di provvedere
alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto con
decorrenza dal passaggio di proprietà alla Città
previsto al termine dei giochi olimpici e paralimpici, fatto constare
da un apposito atto di ricognizione della proprietà.
A remunerazione delloccupazione del suolo ferroviario interessato
dalla realizzazione del manufatto nonché dei maggiori oneri
di carattere continuativo derivanti a RFI S.p.A. dalla stessa,
lAgenzia Torino 2006 pagherà alla medesima, per le
annualità 2004 e 2005, un canone annuo anticipato di Euro
17.540,00.
A decorrere dal passaggio in proprietà del manufatto, il
Comune di Torino subentrerà nel pagamento di detto canone;
a titolo di rivalsa, lAgenzia Torino 2006 potrà chiedere
il pagamento delle mensilità erogate per conto del TOROC.
Detto canone verrà rivalutato triennalmente, a partire
dal primo gennaio dellanno 2005, in funzione della variazione
subita dallindice nazionale ISTAT.
A garanzia degli obblighi assunti con la Convenzione, lAgenzia
Torino 2006 ha costituito per tutta la durata dei lavori una polizza
fidejussoria assicurativa, con espressa rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, per un valore
pari a Euro 52.620,00.
Subentrando nella proprietà del manufatto, il Comune di
Torino costituirà analoga cauzione sostitutiva (equivalente
a tre volte il canone annuale); contestualmente, loriginale
della precedente polizza fidejussoria, trasmessa a RFI dallAgenzia
Torino 2006, sarà restituita a questultima per lo
svincolo.
Lart. 4 della Convenzione prevede a carico dellAgenzia
Torino 2006 il rimborso delle spese che RFI S.p.A. dovrà
sostenere per eseguire tutti gli interventi necessari a mantenere
la continuità e la sicurezza dellesercizio ferroviario,
per la sorveglianza, la vigilanza al collaudo statico dei lavori
preventivamente determinate in Euro 192.203,00.
Sono a carico dellAgenzia Torino 2006 le spese di istruttoria
ammontanti ad Euro 1.500,00.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente
si richiamano per farne parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1) di approvare la Convenzione (all. 1 - n. )
a cui sono allegate le prescrizioni tecniche (allegato A della
Convenzione ) ed il progetto esecutivo (allegato B, che è
stato già oggetto di presa datto da parte della Giunta
Comunale con deliberazione del 25 maggio 2004 (mecc. 2004 03851/059).
I succitati allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale
della medesima convenzione, da stipularsi fra la Città
di Torino, lAgenzia Torino 2006, il TOROC, R.F.I. S.p.A,
per regolamentare il consenso ad attraversare superiormente con
una passerella pedonale la linea ferroviaria Torino - Genova in
corrispondenza del km 3+915, in stazione di Torino Lingotto, in
Comune di Torino, foglio n. 1.401 - mappali 41-42;
2) di prendere atto che lAgenzia Torino 2006 si farà
carico del pagamento del canone per le annualità 2004 -
2005, in ogni caso, fino alla data del trasferimento di proprietà
del manufatto in capo alla Città, nonché di tutte
le spese di cui agli artt. 4 (spese esecuzione lavori), 5 (ritardata
ultimazione dei lavori), 7 (manutenzione), 12 (polizza fidejussoria)
dellunita convenzione secondo le prescrizioni previste dai
soprarichiamati articoli;
3) di prendere atto che la detenzione nonché luso
del manufatto, durante il periodo compreso tra la data di sottoscrizione
del verbale provvisorio e quello di conclusione dellevento
olimpico, previsto per il 19 marzo 2006, passeranno dallAgenzia
al TOROC, mentre dopo tale data la proprietà del manufatto
stesso verrà riconosciuta in capo alla Città di
Torino - senza che da questultima sia dovuto indennizzo
o corrispettivo alcuno - con apposito atto formale le cui spese,
ivi comprese quelle tecnico catastali eventualmente occorrenti,
sono da intendersi a carico di questultima;
4) di riservare a successiva determinazione Dirigenziale del Settore
Vendite Acquisti e Rapporti Istituzionali, l'impegno della spesa
relativo al pagamento del canone a decorrere dal passaggio in
proprietà del manufatto in capo alla Città e fino
alla scadenza della Convenzione prevista per il 31 dicembre 2012;
di dare atto che la convenzione allegata prevede allart.
11 un diritto di rivalsa dellAgenzia Torino 2006 nei confronti
del TOROC per i pagamenti effettuati per il periodo di utilizzo
del manufatto da parte di questultimo. Detta determina dovrà
inoltre assumere limpegno di spesa per il pagamento della
cauzione sostituiva che decorrerà dalla data di trasferimento
della proprietà del manufatto alla Città ed il cui
ammontare è pari a tre volte il canone annuale;
5) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.