Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Ammin.Urbanistiche

n. ord. 3
2004 07239/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 GENNAIO 2005
(proposta dalla G.C. 14 settembre 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 83 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I. CONCERNENTE IMMOBILI UBICATI NELL'AREA DELLA CASCINA CONTINASSA. ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con gli Assessori Tessore e Montabone.

Il presente provvedimento riguarda immobili ubicati nella zona nord-ovest della Città, al confine con il Comune di Venaria, compresi nella Circoscrizione Amministrativa n. 5 - Vallette - Madonna di Campagna - Borgata Vittoria e più precisamente la porzione di area delimitata a nord dalla strada di Druento, ad ovest dalla via Traves, a sud dal corso Ferrara e ad est dall'impianto sportivo "Stadio delle Alpi" (Zona Urbana di Trasformazione 4.23).

Gli immobili in parola sono compresi all'interno del comprensorio "Continassa" che il P.R.G. destina ad area per Servizi Pubblici "S". Più precisamente il Piano Regolatore comprende detti immobili tra le "Aree per verde e servizi con prescrizioni particolari comprese in ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico" di cui all'art. 19, comma 15, delle Norme Urbanistico - Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.).

Sulla predetta area è prevista la realizzazione di un campeggio attrezzato, di livello internazionale, per offrire un tipo di ospitalità alternativa alle tradizionali strutture alberghiere.

A tal fine è stata individuata l’area, di proprietà comunale, in prossimità della Cascina Continassa.

Detta area, attraverso l'attuazione degli interventi, potrà costituire un ulteriore elemento di ridefinizione del più esteso comprensorio nel quale è situato lo "Stadio delle Alpi" e per il quale recentemente è stata approvata una variante urbanistica.

Oltre alle strutture proprie dell'impianto sportivo e a quelle previste dalla variante sopra citata, la rimanente parte degli immobili, destinati come sopra richiamato ad area a Servizi con prescrizioni particolari, comprende, tra l'altro, al suo interno, un impianto tecnologico dell'Acquedotto, la struttura del Palastampa, un impianto di depurazione dei residui di lavorazione del Mattatoio ormai dismesso, una "centralina AEM", nonché la cascina della Continassa che conserva ancora pregevoli caratteri architettonici e di impianto.

L'area complessivamente si presenta in stato di generale abbandono, ancora più evidente in prossimità della cascina che appare molto degradata.

Il recupero completo dell'area della Continassa, potrà attuarsi, anche per parti, tramite l'esecuzione di opere pubbliche volte ad attrezzarla e strutturarla per rispondere ad esigenze di rivitalizzazione e di riequilibrio funzionale, richieste dalla stessa Circoscrizione.

Il campeggio di cui trattasi potrà infatti essere connesso a impianti sportivi e ludico ricreativi per il tempo libero anche a servizio della cittadinanza con modalità da stabilirsi in sede attuativa degli interventi a seguito di specifiche convenzioni.

La finalità del presente provvedimento è pertanto quella di rendere urbanisticamente coerenti le previste trasformazioni, che in gran parte sarebbero già attuabili con il vigente Piano Regolatore, fatta eccezione per il campeggio.

Inoltre al fine di agevolare l'attuazione degli interventi anche per parti e snellire il percorso procedurale, si elimina il ricorso all'obbligo del piano particolareggiato o del piano tecnico esecutivo di opere pubbliche, ma si prescrive nel contempo che tali opere, seppur realizzate per parti e tempi successivi, debbano essere inquadrate in uno studio d'insieme finalizzato a dimostrarne il corretto inserimento.

L'Amministrazione ritiene, quindi, che l’approvazione del presente provvedimento possa riflettere in questo contesto urbano effetti positivi a livello sociale ed economico, e pertanto rivesta carattere di pubblico interesse.

Per quanto esposto si rende necessario apportare allo strumento urbanistico generale le modifiche riguardanti sostanzialmente l'integrazione della destinazione urbanistica degli immobili oggetto di variazione inserendo tali modifiche nel testo delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e nella tavola di azzonamento.

Inoltre, a seguito di deliberazione della Giunta Regionale in data 4 ottobre 1999 è stato approvato l’ampliamento della discarica per lo stoccaggio definitivo di rifiuti tossici e nocivi già nel Comune di Collegno, strada della Viassa (località Barricalla).

A seguito di tale provvedimento i Comuni interessati devono recepire, nei rispettivi strumenti urbanistici, la fascia di rispetto determinata dalla presenza della discarica Barricalla con conseguente apposizione di una fascia pari a m. 2.000 (imposta ai sensi della delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984).

Pertanto, considerato che l’area oggetto della presente variante è compresa all’interno della suddetta fascia di rispetto, si provvede ad aggiornare l’allegato di P.R.G. n. 7 "fasce di rispetto" - foglio n. 4, riportando la citata fascia di rispetto.

Per quanto esposto, si rende necessario predisporre una variante urbanistica ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale.

La variante prevede:
a)  la sostituzione del testo nelle "Aree a servizi con prescrizioni particolari comprese in ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico" di cui all'art. 19, comma 15, delle Norme Urbanistico - Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) con il seguente nuovo testo:
    "15 Area destinata a parco per il gioco e lo sport della Continassa.
          È destinata a campeggio e ad attrezzature sportive per il tempo libero ed i divertimenti; sono ammesse attività commerciali al dettaglio nei limiti e nel rispetto di quanto disposto nell’allegato C e terziarie di supporto.
          Gli interventi attuativi possono essere realizzati anche per fasi e lotti funzionali purchè siano inquadrati in uno studio di insieme esteso all'intero ambito.
          Nell'ambito, oltre alle funzioni sportive e ricreative, sono ammessi esercizi pubblici e spazi complementari, attività ricettive, espositive e congressuali, residenziali di supporto, commerciali. Qualora si prevedano interventi che comprendono anche la cascina Continassa, per la quale sono previsti interventi di recupero ai sensi della tabella di cui all'art. 26 delle presenti norme, gli stessi sono soggetti al preventivo parere della competente Soprintendenza, così come prescritto al T.U. 490/1999 (ex Legge 1089/1939 e 1497/1939).
          Il progetto di sistemazione generale deve tenere in debito conto la presenza nell’area dei pozzi di captazione e della relativa fascia di rispetto che impongono divieti e limitazioni così come indicato all’art. 6, commi 2 e 3, del D.P.R. 236/1988";
b)  la conseguente attribuzione all’area in oggetto dei parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi della zona normativa di appartenenza afferenti all’area normativa "S";
c)  l'inserimento della lettera "ac" - spazi attrezzati per campeggi - nella tav. 1 - azzonamento del P.R.G. alla scala 1:5.000;
d)  l'aggiornamento dell'allegato di P.R.G. n. 7 - "fasce di rispetto" - foglio n. 4 - alla scala 1:5.000 con l'individuazione dell'area compresa nel raggio di influenza della discarica Barricalla.

Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale.

Il presente provvedimento non comporta decremento della dotazione di servizi pubblici. Si specifica che per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al quarto comma dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i.

Il provvedimento risulta altresì coerente con il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come risulta dal parere espresso dal Settore Tutela Ambiente che si trova inserito nell’allegato 1.

Il provvedimento è stato trasmesso al Consiglio della Circoscrizione 5 per l'espressione del parere di competenza.

Il predetto Consiglio Circoscrizionale ha espresso parere favorevole (all. 2 - n.                           ), con alcune osservazioni, qui di seguito riportate ed in particolare relative a:
1) sono necessari provvedimenti urgenti sulla cascina Continassa e cioè la messa in sicurezza e la chiusura dei possibili accessi rilevato quanto successo nei giorni scorsi. La cascina Continassa, come bene storico monumentale, sottoposto a vincolo dalla Soprintendenza dovrà essere riqualificata rispettando quanto più possibile il valore architettonico e storico dell'edificio. Riteniamo che possa diventare parte integrante e punto di relazione fra le attività che si insedieranno sull'area;
2) riteniamo inoltre che vada posta maggior attenzione a quanto descritto nel nuovo testo del comma 15 dell'art. 19 riguardo alla possibilità di insediare attività commerciali. Una riflessione va fatta: abbiamo già oggi, nelle immediate vicinanze, su strada Altessano, la presenza di piccole attività e del centro commerciale Auchan. Inoltre, nel giro di qualche anno si aggiungeranno a queste tutte le attività accessorie previste all'interno del progetto riguardante lo Stadio delle Alpi e le strutture connesse;
3) evidenziamo di nuovo in quell'area i problemi legati alla mobilità di mezzi pubblici e mezzi privati e i nuovi che sicuramente si aggiungeranno con l'ultimazione dei lavori della bretella da parte della Provincia: via delle Primule, strada di Pianezza e corso Ferrara. E' un nodo importante che va risolto prima dell'insediamento di nuovi elementi attrattivi. Sull'apertura del trincerone di corso Molise ci sono risposte poritive da parte dell'USTIF;
4) vogliamo ancora ricordare che si era parlato della possibilità di insediare nel comprensorio della Continassa e cioè nell'area Nord Ovest su via Druento, in una posizione lontana dalle residenze del Comune di Venaria, un'area attrezzata per spettacoli, concerti ed eventi in genere. Tale attività ben si collega a quella del campeggio e inoltre è assente sul territorio cittadino. Ci dispiacerebbe perdere una simile opportunità e chiediamo che ne sia verificata la compatibilità con quanto previsto dal provvedimento di variante.

A quanto sopra riportato, si controdeduce nel seguente modo.

La variante ha sostanzialmente confermato le destinazioni urbanistiche già oggi previste dal vigente Piano Regolatore introducendo in aggiunta la destinazione a campeggio, con le specifiche modalità stabilite (Studio unitario degli interventi).

A riguardo della Cascina la variante conferma la tutela sul bene architettonico demandando anche alla competente Soprintendenza l'espressione di un parere prima di effettuare qualsiasi tipo di intervento. Tuttavia eventuali interventi urgenti a riguardo della messa in sicurezza, pur garantendo la conservazione del bene architettonico, sono possibili fin d'ora e prescindono dall'approvazione o meno della presente variante.

Gli aspetti riguardanti la mobilità pubblica e privata, sono da mettere in relazione alla più generale complessiva trasformazione del più vasto comprensorio e competono alla programmazione di opere pubbliche e interventi viabilistici, tra l'altro già previsti dal Piano Regolatore (vedi prolungamento dell'attuale corso Ferrara, parallelamente a via delle Primule per connettersi con via Pianezza e corso Regina Margherita) ma che in ogni caso non possono essere regolamentati dalla variante di cui trattatasi.

Nel parere si evidenzia che la variante ammette la possibilità di insediare attività commerciali. Tale possibilità è in realtà già prevista nell'art. 19 comma 15 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) vigenti con la specifica, richiamata anche nel testo della variante, del rispetto dei contenuti dell'allegato C alle N.U.E.A. "Norme di attuazione e criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio". Ai sensi del citato allegato, in tale compendio è ammesso unicamente l'insediamento di esercizi commerciali aventi superficie non superiore a mq. 250.

In ogni caso le attività commerciali sono anche regolamentate, per la generalità dei servizi pubblici, all'art. 3 comma 16 delle N.U.E.A., con la specificazione che tali attività sono ammesse purchè strettamente connesse all'attività principale.

A seguito della riflessione proposta, che evidenzia tra l'altro, la presenza nelle immediate vicinanze di piccole attività commerciali e di un centro commerciale, oltre al futuro insediamento delle attività accessorie previste all'interno del progetto dello Stadio delle Alpi, si ritiene di accogliere l'osservazione, finalizzata a garantire una limitazione effettiva dall'insediamento delle attività commerciali.

Si propone pertanto di integrare la norma proposta all'art. 19, comma 15 delle N.U.E.A. inserendo, dopo le parole "E' destinata a campeggio e ad attrezzature sportive per il tempo libero ed i divertimenti; sono ammesse" le seguenti parole, "quali destinazioni accessorie strettamente pertinenti e connesse allo svolgimento delle attività principali (v. art. 2 comma 16)," e inserendo, dopo le parole "Nell'ambito, oltre alle funzioni sportive e ricreative, sono ammessi esercizi pubblici e spazi complementari, attività ricettive, espositive e congressuali, residenziali di supporto, commerciale" le seguenti parole "nei limiti sopra richiamati".

Per quanto riguarda infine la possibilità di insediare nel comprensorio della Continassa un'area attrezzata per spettacoli, concerti ed eventi in genere, si precisa che la destinazione che ammette tali attività, individuata nel P.R.G. come "Servizi Pubblici - S" in particolare "as" è stata confermata nella presente variante.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all’art 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese:

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per quanto espresso in narrativa, qui integralmente richiamato:

1)  di adottare, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 56/1977 e s.m.i. la Variante parziale n. 83 al vigente P.R.G. concernente immobili ubicati nell’area della Cascina Continassa, come in dettaglio specificato nell’allegato che è parte sostanziale e integrante del presente provvedimento (all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;

2)  di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese e unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Sono stati inoltre approvati i seguenti emendamenti all'allegato 1 - Variante parziale n. 83.

A pagina 1 della Relazione Illustrativa, il terzo comma: "L'evento delle Olimpiadi invernali, per il quale la Città di Torino risulta il principale sito designato, richiede, oltre alle complesse attrezzature specifiche per lo svolgimento delle attività sportive, le necessarie attrezzature finalizzate all'ospitalità complessiva degli addetti, dei fruitori e del turismo richiamato dalla manifestazione." è soppresso.

A pagina 1 della Relazione Illustrativa, quarto comma, le parole: ", a tale riguardo" sono soppresse.

A pagina 1 della Relazione Illustrativa, terza e quarta riga del sesto comma, le parole: ", anche in vista dell'evento olimpico del 2006" sono soppresse.

A pagina 2 della Relazione Illustrativa, il terzo comma: "Al fine di soddisfare gli standard qualitativi e quantitativi, nonché la cantierabilità in tempi brevi, considerato che gli interventi, finalizzati anche per le olimpiadi, non sono ulteriormente procrastinabili, si è resa necessaria una ricognizione del territorio comunale per individuare un sito idoneo rispondente a tali caratteristiche di massima." è soppresso.

A pagina 4 della Relazione Illustrativa, il testo: ""15 Area destinata a parco per il gioco e lo sport … divieti e limitazioni così come indicato all'art. 6 commi 2 e 3 del D.P.R. 236/88.";" è sostituito dal seguente: "

""15 Area destinata a parco per il gioco e lo sport della Continassa.