Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali

n. ord. 99
2004 07123/064

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 SETTEMBRE 2004
(proposta dalla G.C. 7 settembre 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA CITTÀ CON QUOTE O AZIONI DI MINORANZA - LINEE GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE STRAORDINARIE DI ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI ALLE NUOVE NORME INTRODOTTE DALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO (D.LGS. 6/2003 E S.M.I.).

Proposta dell'Assessore Peveraro.

Dal primo gennaio 2004, decorso il periodo di un anno dalla sua emanazione, è entrata in vigore la nuova disciplina delle società approvata con D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 "Riforma Organica della Disciplina delle Società di Capitali e Società Cooperative in attuazione della Legge 3 ottobre 2001 n. 366", modificato con l’Avviso di rettifica ed errata corrige pubblicato sulla G.U. del 4 luglio 2003 n. 153 e da ultimo con il D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, di aggiornamento e modifica per il raccordo delle nuove norme con il Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993) ed il Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n. 58/1998), riforma che ha riscritto parte del Titolo V del Codice Civile, relativo alla disciplina delle società di capitali e cooperative, adeguando il diritto societario alla nuova realtà socio economica del Paese a sessanta anni dal codice del 1942.
L’art. 223 bis delle Disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, introdotto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 6/2003, dispone, quanto ai termini temporali, che entro il 30 settembre 2004 devono essere adottate le deliberazioni dell’assemblea straordinaria di adattamento dell’atto costitutivo e dello Statuto alle nuove disposizioni sia inderogabili, che derogabili con specifica clausola statutaria, a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea. Detta disposizione, sembra preordinata a favorire il più possibile la conformazione degli Statuti alle nuove norme, anche a quelle rispetto alle quali la stessa non è obbligatoria.
Se le assemblee non provvederanno tempestivamente ad adeguare i loro statuti alle nuove norme inderogabili, si può ritenere che le nuove regole sostituiranno le precedenti, ormai decadute per inefficacia sopravvenuta. Tuttavia, gli effetti delle nuove norme comporteranno l’obbligo degli amministratori di assumere le necessarie iniziative per modificare l’organizzazione. Il primo ottobre 2004 quindi, l’organizzazione delle società di capitali dovrà essere conforme al nuovo diritto societario.
La riforma riscrive il diritto societario in modo assai ampio, intervenendo sull’intero assetto organizzativo delle società di capitali, dando centralità all’autonomia statutaria e disciplinando in modo differenziato le società per azioni e le società a responsabilità limitata, queste ultime rette da norme autonome e dettagliate, dotate di un maggior grado di imperatività, senza gli ampi rinvii alle società per azioni operati dal previgente codice.
Le novità più significative della riforma sono l’introduzione della società per azioni unipersonale a responsabilità limitata, l’introduzione di una disciplina più flessibile dei conferimenti con possibilità di costituire patrimoni autonomi destinati ad uno specifico affare, la semplificazione della disciplina delle assemblee dei soci o degli altri organi sociali, la previsione di nuovi modelli di amministrazione e controllo della società, l’introduzione di alcune regole che garantiscono maggiormente la tutela del socio di minoranza, quali ad esempio, la riduzione dei quorum necessari per adire le assemblee (art. 2367 c.c.), l’estensione anche ai soci astenuti del diritto di impugnare le deliberazioni assembleari (art. 2377 c.c.), l’aumento delle ipotesi di esercitabilità del diritto di recesso (art. 2437 c.c.).
Da un punto di vista generale, tra le novità introdotte dal legislatore della riforma, si possono individuare alcune disposizioni che impongono modificazioni necessarie della struttura organizzativa, al fine di adeguare le clausole degli Statuti già riproduttive di regole contenute nel codice del 1942, divenute ora incompatibili: ad esempio i termini per l’approvazione del bilancio d’esercizio, alcuni quorum di convocazione, le competenze dell’assemblea, le modalità di redazione dei verbali, le ipotesi legali inderogabili di recesso, le regole sullo scioglimento e sul procedimento di liquidazione.
Si individuano altresì altre disposizioni che per il loro carattere facoltativo possono essere recepite negli statuti come "adattamenti" alla riforma, non imposti dall’esigenza di rimediare ad un conflitto con la nuova disciplina inderogabile, ma connessi alla volontà dei soci sia di cogliere alcune opportunità offerte dalla riforma, sia di limitare l’applicazione dei nuovi istituti utilizzando le facoltà di deroga accordate all’autonomia statutaria. Tra gli adeguamenti facoltativi si individuano a titolo esemplificativo quelli relativi alle regole di "governance"; alla delega delle funzioni amministrative; all’emissione di particolari categorie di azioni o di strumenti finanziari; alla possibilità di deroga alle competenze ad emettere obbligazioni od a costituire patrimoni destinati.
Con riguardo alle società partecipate dalla Città, si precisa che la Giunta Comunale ha già proposto al Consiglio Comunale in data 15 luglio 2004 (mecc. 2004 04953/064) ed in data 29 giugno 2004 (mecc. 2004 05383/064 - 2004 05384/064 - 2004 05407/064) gli adeguamenti e le modificazioni degli statuti delle società per azioni a totale o prevalente partecipazione della Città.
Con riguardo invece alle società partecipate dalla Città con quote o azioni di minoranza, si ritiene opportuno e necessario approvare delle linee guida generali che consentano alla Città di poter partecipare attivamente alle assemblee straordinarie convocate per approvare gli adeguamenti degli statuti al nuovo diritto societario. Si precisa inoltre che tali linee guida non riguardano la società SAGAT S.p.A., per la quale è stata proposta al Consiglio Comunale la predetta apposita deliberazione (mecc. 2004 05384/064) approvata dalla Giunta Comunale in data 29 giugno 2004.
Ciò nasce da una duplice esigenza: se infatti da un lato, spetta al Consiglio Comunale la competenza in materia di costituzione e modificazione di forme associative (art. 42 lettera c) del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.), dall’altro, la riforma del diritto societario, consente che gli adeguamenti possano essere approvati con quorum ridotti, come detto, a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea (art. 223 bis Disp. Att. c.c.).
In considerazione di questi quorum pare comunque opportuno e necessario che il socio Comune di Torino possa intervenire alle assemblee straordinarie delle società convocate per l’adozione dei nuovi testi di Statuto, per tutelare le proprie partecipazioni di minoranza, approvando, in via generale, tutti gli adeguamenti obbligatori, nonché quegli adeguamenti facoltativi conformi ai principi contenuti nelle citate deliberazioni del Consiglio Comunale di approvazione dei nuovi statuti delle società controllate o totalmente partecipate e conformi alle linee guida, che qui di seguito si riassumono:
a) Sede: costituisce una novità assoluta della riforma la possibilità di indicare in Statuto il solo Comune ove è posta la sede della società; ai sensi dell’art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, introdotto dall’art. 9 D.Lgs. n. 6/2003, l’indirizzo comprensivo di via e numero civico deve essere indicato presso il Registro delle Imprese e le eventuali modificazioni all’interno dello stesso Comune non costituiscono più modificazione dello Statuto, sollevando la società dai relativi oneri;
b) Durata: anche tale aspetto è innovativo, poiché in base all’attuale disciplina, una società può essere contratta sia a tempo determinato che indeterminato salvo, in quest’ultimo caso, il diritto di recesso del socio (art. 2328 c.c.). Si reputa opportuno dare mandato in entrambi i sensi, considerata la relativa tutela offerta dal legislatore: o durata congrua rispetto all’illimitatezza, o durata indeterminata con facoltà di recesso;
c) Capitale sociale ed Azioni: in questo campo è possibile utilizzare le innovative opportunità offerta dalla riforma, fino a non indicare in Statuto il valore nominale delle azioni. Infatti, a differenza della disciplina previgente, quella attuale consente che vengano emesse anche azioni senza indicazione del valore nominale (art. 2346 c.c.) e ciò al fine di superare non pochi inconvenienti pratici, dovuti al fatto che il valore nominale delle azioni, al pari del capitale sociale nominale, è insensibile alle vicende patrimoniali della società. Pertanto lo Statuto può indicare solo il capitale sottoscritto ed il numero delle azioni emesse, fermo restando che anche le azioni senza valore nominale sono frazioni uguali del capitale sociale e che la partecipazione del singolo azionista viene espressa con riguardo al numero delle azioni possedute in rapporto al totale delle azioni emesse;
d) Finanziamenti: la riforma disciplina ex novo i finanziamenti dei soci nelle s.r.l. (art. 2467 c.c.) e tale disciplina contenuta anche nei "gruppi" (art. 2497 quinquies) è ritenuta applicabile alle società per azioni. Si ritiene opportuno, ove lo Statuto disciplini i finanziamenti, porre attenzione alla distinzione tra finanziamenti rimborsabili dalla società e finanziamenti in conto capitale proporzionali ai conferimenti;
e) Obbligazioni e Patrimoni destinati: si ritiene opportuno proporre che entrambi gli istituti siano disciplinati nello Statuto delle società per azioni, al fine di limitarne l’applicazione, utilizzando le facoltà di deroga accordate all’autonomia statutaria, proponendo di riservare all’Assemblea Straordinaria dei soci l’emissione di obbligazioni, ed all’assemblea ordinaria la costituzione di patrimoni destinati, consentiti alla società fino al 10% del proprio capitale;
f) Assemblea: il precedente ordinamento prevedeva una speciale competenza gestionale dell’assemblea se lo Statuto l’avesse contemplata o se gli amministratori vi avessero fatto ricorso "l’assemblea…….delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società…. (art. 2364 n. 4 c.c.)"; la riforma invece, ha inderogabilmente riservato agli amministratori la gestione dell’impresa, con la conseguenza che le società nel cui Statuto è prevista una competenza amministrativa assembleare, sono tenute ad adeguare inderogabilmente le disposizioni relative, demandando alla competenza dell’Assemblea oltre alle materie di cui all’art. 2364 c.c., l’eventuale autorizzazione al compimento di atti degli amministratori, ferma restando la responsabilità di questi ultimi per gli atti compiuti.
Le altre disposizioni in materia di assemblea tendono invece a semplificare le modalità di convocazione: è pertanto necessario concorrere agli adeguamenti obbligatori che recepiscono i nuovi termini di convocazione (determinati in giorni e non più in mesi - art. 2364 u.c. c.c.), i quorum di convocazione su richiesta delle minoranza (passati da 1/5 ad 1/10 - art. 2367 c.c.), proponendo al riguardo l’introduzione in Statuto di una minore percentuale per la convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci ai sensi dell’art. 2367 c.c.. Pare inoltre opportuno poter concorrere ad approvare quegli adattamenti facoltativi, sempre introdotti dalla riforma in chiave di semplificazione della disciplina societaria, relativi alle modalità di pubblicazione dell’avviso di convocazione, oggi consentite anche su eventuali quotidiani o con altri mezzi (fax - raccomandata - e-mail) che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento (art. 2366 c.c.), allo svolgimento dell’assemblea anche in luogo collegato per via telematica, alla nuova definizione di assemblea totalitaria (art. 2366 4° comma c.c.), alla redazione dei verbali in modo analitico e senza ritardo (art. 2375 c.c.);
g) Amministrazione: in sede di prima applicazione della riforma la Città reputa opportuno concorrere a conservare nelle società cui partecipa l’organizzazione tradizionale in considerazione della novità, minor disciplina e, a detta della recente dottrina, minori garanzie offerte dagli altri sistemi alternativi di "governance" introdotti dal legislatore della riforma (sistema "dualistico", ispirato al diritto tedesco e sistema "monistico", di derivazione anglossassone), che al momento nessuna società sembra voler adottare. Quanto alla competenza dell’organo amministrativo, si reputa opportuno che i nuovi testi di Statuto evidenzino che la gestione dell’impresa esclusivamente agli amministratori, introducendo competenze in merito all’osservanza dei principi di corretta amministrazione, adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile e corretto funzionamento nonché i principi dell’agire informato. Si propone al riguardo che gli organi delegati riferiscano al consiglio sull’andamento della gestione con una periodicità trimestrale, più frequente di quella semestrale fissata dalla legge (art. 2381 c.c.). Si propone altresì di cogliere alcune opportunità offerte dalla riforma, quali l’attribuzione all’organo amministrativo del potere di istituzione e soppressione di sedi secondarie e del potere di indicare quali amministratori hanno la rappresentanza (art. 2365 c.c.);
h) Controllo: la riforma del 2003 ha separato il controllo contabile attribuito a revisori dal controllo di legalità ed efficienza, attribuito ai sindaci, controlli in precedenza riuniti in capo al collegio sindacale; detta separazione è tuttavia obbligatoria solo nelle società aperte e in quelle tenute al bilancio consolidato, restando una facoltà per le altre società, nelle quali il controllo contabile può essere ancora esercitato dai sindaci, purchè siano tutti iscritti nel Registro dei Revisori contabili. La Città potrà concorrere ad approvare scelte in tal senso, fermo restando che è auspicabile che il controllo contabile sia esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione. Il delegato della Città dovrà proporre, in sede di approvazione dei nuovi testi di statuto, che sia l'Assemblea dei Soci a decidere se il controllo contabile debba essere esercitato dal Collegio Sindacale ovvero debba essere affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione aventi i requisiti di legge;
i) Diritto di recesso: la riforma amplia le ipotesi di recesso nelle società non quotate permettendo al socio di esercitare il proprio diritto di uscire dalla società quando venga meno il rapporto fiduciario. L’art. 2437 c.c. disciplina ipotesi legali di recesso inderogabili, dispone che, salva diversa disposizione dello Statuto, possano recedere i soci che non concorrono all’approvazione di delibere sulla proroga del termine o sull’introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, e rimette all’autonomia statutaria la previsione di ulteriori cause di recesso.
A tal riguardo si precisa che il diritto di recesso rappresenta uno strumento di autotutela estremo cui ricorre l’azionista o il titolare di quote di partecipazione per sottrarsi al vincolo societario, senza compromettere la consistenza del patrimonio investito. Nelle società chiuse tuttavia, questa possibilità di uscita "exit" può compromettere gli interessi della società, in quanto, ai sensi dell’art. 2437 quater c.c., qualora i soci non riescano ad acquistare in tutto o in parte le azioni del recedente, e non abbia esito positivo un eventuale collocamento delle azioni stesse presso terzi, nonché in assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale o lo scioglimento della società. Quindi pare opportuno, considerato comunque l’ampliamento già operato dal legislatore delle ipotesi legali inderogabili di recesso, assicurare al socio di minoranza altri adeguati strumenti alternativi "voice" , quali ad esempio proporre di introdurre in Statuto una minore percentuale rispetto a quella di 1/10 fissata dal legislatore (art. 2367 c.c.) per la convocazione delle assemblee, o di ridurre il periodo fissato agli organi delegati per riferire al C.d.A. ed al Collegio Sindacale, ovvero di introdurre obblighi di informativa a carico degli amministratori di nomina comunale nei confronti del Consiglio Comunale.
Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, si propone di seguire gli indirizzi contenuti nella deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2004 06790/064), approvata dalla Giunta Comunale in data 24 agosto 2004, portante l’approvazione del nuovo atto costitutivo della società "Finanziaria Città di Torino S.r.l. a socio unico", precisando in particolare quanto segue:
- per la sede e la durata, i finanziamenti, la disciplina del recesso, del Collegio Sindacale, del bilancio di esercizio valgono le considerazioni su esposte per le S.p.A.;
- gli articoli degli Statuti relativi al capitale dovranno recepire le nuove disposizioni relative alle "le quote di partecipazione", con la precisazione che i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta (art. 2468 c.c.), anche nel caso di aumento del capitale (art. 2481 bis c.c.), salva la previsione in atto costitutivo di aumento da attuarsi mediante l’offerta di azioni di nuova emissione a terzi;
- il modello base di "governance" resta la tripartizione "soci (riuniti o meno in assemblea) - organo amministrativo - collegio sindacale", come nelle S.p.A. organizzate secondo il modello tradizionale. A tal riguardo si specifica che le decisioni dei soci, che comprendono l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, la nomina degli amministratori, dei sindaci, del revisore, le modificazioni dell'atto costitutivo e le decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci (art. 2479, 1 e 2 comma c.c.), devono essere adottate con metodo assembleare. Detto metodo è inoltre necessario se previsto nell’atto costitutivo, per le modificazioni dello stesso o per una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci (art. 2479 c.c. nn. 4 e 5), nonché quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale (art. 2479, 4 comma c.c.). Negli altri casi le decisioni dei soci possono essere adottate con modalità alternative di consultazione o consenso scritto.
Nel concorrere all'approvazione dei nuovi testi di Statuto, il rappresentante della Città dovrà, inoltre, proporre l'inserimento negli Statuti di una clausola che garantisca l'informativa della società verso i soci. Tale frase potrebbe essere del seguente tenore:
"Devono essere inviati a tutti i soci:
- il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
- il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea dei Soci.
Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società."
La stessa frase dovrà prevedere l'invio anche del bilancio preventivo se approvato in assemblea.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di autorizzare la Città e per essa il Sindaco o suoi delegati, a partecipare alle Assemblee Straordinarie delle società con partecipazioni di minoranza, che saranno convocate per discutere e deliberare, in merito alla proposta di adeguamento degli Statuti al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 "Riforma Organica della Disciplina delle Società di Capitali e Società Cooperative in attuazione della Legge 3 ottobre 2001 n. 366" e s.m.i, concorrendo all’approvazione dei nuovi testi di Statuto sulla base delle linee guida esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.