Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali
n. ord. 99
2004 07123/064
OGGETTO: SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA CITTÀ CON
QUOTE O AZIONI DI MINORANZA - LINEE GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE ASSEMBLEE STRAORDINARIE DI ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI ALLE
NUOVE NORME INTRODOTTE DALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO (D.LGS.
6/2003 E S.M.I.).
Proposta dell'Assessore Peveraro.
Dal primo gennaio 2004, decorso il periodo di un anno dalla sua
emanazione, è entrata in vigore la nuova disciplina delle
società approvata con D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 "Riforma
Organica della Disciplina delle Società di Capitali e Società
Cooperative in attuazione della Legge 3 ottobre 2001 n. 366",
modificato con lAvviso di rettifica ed errata corrige pubblicato
sulla G.U. del 4 luglio 2003 n. 153 e da ultimo con il D.Lgs.
6 febbraio 2004, n. 37, di aggiornamento e modifica per il raccordo
delle nuove norme con il Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993)
ed il Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n. 58/1998), riforma che
ha riscritto parte del Titolo V del Codice Civile, relativo alla
disciplina delle società di capitali e cooperative, adeguando
il diritto societario alla nuova realtà socio economica
del Paese a sessanta anni dal codice del 1942.
Lart. 223 bis delle Disposizioni di attuazione e transitorie
del codice civile, introdotto dallart. 9 del D.Lgs. n. 6/2003,
dispone, quanto ai termini temporali, che entro il 30 settembre
2004 devono essere adottate le deliberazioni dellassemblea
straordinaria di adattamento dellatto costitutivo e dello
Statuto alle nuove disposizioni sia inderogabili, che derogabili
con specifica clausola statutaria, a maggioranza semplice, qualunque
sia la parte di capitale rappresentata in assemblea. Detta disposizione,
sembra preordinata a favorire il più possibile la conformazione
degli Statuti alle nuove norme, anche a quelle rispetto alle quali
la stessa non è obbligatoria.
Se le assemblee non provvederanno tempestivamente ad adeguare
i loro statuti alle nuove norme inderogabili, si può ritenere
che le nuove regole sostituiranno le precedenti, ormai decadute
per inefficacia sopravvenuta. Tuttavia, gli effetti delle nuove
norme comporteranno lobbligo degli amministratori di assumere
le necessarie iniziative per modificare lorganizzazione.
Il primo ottobre 2004 quindi, lorganizzazione delle società
di capitali dovrà essere conforme al nuovo diritto societario.
La riforma riscrive il diritto societario in modo assai ampio,
intervenendo sullintero assetto organizzativo delle società
di capitali, dando centralità allautonomia statutaria
e disciplinando in modo differenziato le società per azioni
e le società a responsabilità limitata, queste ultime
rette da norme autonome e dettagliate, dotate di un maggior grado
di imperatività, senza gli ampi rinvii alle società
per azioni operati dal previgente codice.
Le novità più significative della riforma sono lintroduzione
della società per azioni unipersonale a responsabilità
limitata, lintroduzione di una disciplina più flessibile
dei conferimenti con possibilità di costituire patrimoni
autonomi destinati ad uno specifico affare, la semplificazione
della disciplina delle assemblee dei soci o degli altri organi
sociali, la previsione di nuovi modelli di amministrazione e controllo
della società, lintroduzione di alcune regole che
garantiscono maggiormente la tutela del socio di minoranza, quali
ad esempio, la riduzione dei quorum necessari per adire le assemblee
(art. 2367 c.c.), lestensione anche ai soci astenuti del
diritto di impugnare le deliberazioni assembleari (art. 2377 c.c.),
laumento delle ipotesi di esercitabilità del diritto
di recesso (art. 2437 c.c.).
Da un punto di vista generale, tra le novità introdotte
dal legislatore della riforma, si possono individuare alcune disposizioni
che impongono modificazioni necessarie della struttura organizzativa,
al fine di adeguare le clausole degli Statuti già riproduttive
di regole contenute nel codice del 1942, divenute ora incompatibili:
ad esempio i termini per lapprovazione del bilancio desercizio,
alcuni quorum di convocazione, le competenze dellassemblea,
le modalità di redazione dei verbali, le ipotesi legali
inderogabili di recesso, le regole sullo scioglimento e sul procedimento
di liquidazione.
Si individuano altresì altre disposizioni che per il loro
carattere facoltativo possono essere recepite negli statuti come
"adattamenti" alla riforma, non imposti dallesigenza
di rimediare ad un conflitto con la nuova disciplina inderogabile,
ma connessi alla volontà dei soci sia di cogliere alcune
opportunità offerte dalla riforma, sia di limitare lapplicazione
dei nuovi istituti utilizzando le facoltà di deroga accordate
allautonomia statutaria. Tra gli adeguamenti facoltativi
si individuano a titolo esemplificativo quelli relativi alle regole
di "governance"; alla delega delle funzioni amministrative;
allemissione di particolari categorie di azioni o di strumenti
finanziari; alla possibilità di deroga alle competenze
ad emettere obbligazioni od a costituire patrimoni destinati.
Con riguardo alle società partecipate dalla Città,
si precisa che la Giunta Comunale ha già proposto al Consiglio
Comunale in data 15 luglio 2004 (mecc. 2004 04953/064) ed in data
29 giugno 2004 (mecc. 2004 05383/064 - 2004 05384/064 - 2004 05407/064)
gli adeguamenti e le modificazioni degli statuti delle società
per azioni a totale o prevalente partecipazione della Città.
Con riguardo invece alle società partecipate dalla Città
con quote o azioni di minoranza, si ritiene opportuno e necessario
approvare delle linee guida generali che consentano alla Città
di poter partecipare attivamente alle assemblee straordinarie
convocate per approvare gli adeguamenti degli statuti al nuovo
diritto societario. Si precisa inoltre che tali linee guida non
riguardano la società SAGAT S.p.A., per la quale è
stata proposta al Consiglio Comunale la predetta apposita deliberazione
(mecc. 2004 05384/064) approvata dalla Giunta Comunale in data
29 giugno 2004.
Ciò nasce da una duplice esigenza: se infatti da un lato,
spetta al Consiglio Comunale la competenza in materia di costituzione
e modificazione di forme associative (art. 42 lettera c) del T.U.E.L.
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.), dallaltro, la riforma del diritto
societario, consente che gli adeguamenti possano essere approvati
con quorum ridotti, come detto, a maggioranza semplice, qualunque
sia la parte di capitale rappresentata in assemblea (art. 223
bis Disp. Att. c.c.).
In considerazione di questi quorum pare comunque opportuno e necessario
che il socio Comune di Torino possa intervenire alle assemblee
straordinarie delle società convocate per ladozione
dei nuovi testi di Statuto, per tutelare le proprie partecipazioni
di minoranza, approvando, in via generale, tutti gli adeguamenti
obbligatori, nonché quegli adeguamenti facoltativi conformi
ai principi contenuti nelle citate deliberazioni del Consiglio
Comunale di approvazione dei nuovi statuti delle società
controllate o totalmente partecipate e conformi alle linee guida,
che qui di seguito si riassumono:
a) Sede: costituisce una novità assoluta della riforma
la possibilità di indicare in Statuto il solo Comune ove
è posta la sede della società; ai sensi dellart.
111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, introdotto
dallart. 9 D.Lgs. n. 6/2003, lindirizzo comprensivo
di via e numero civico deve essere indicato presso il Registro
delle Imprese e le eventuali modificazioni allinterno dello
stesso Comune non costituiscono più modificazione dello
Statuto, sollevando la società dai relativi oneri;
b) Durata: anche tale aspetto è innovativo, poiché
in base allattuale disciplina, una società può
essere contratta sia a tempo determinato che indeterminato salvo,
in questultimo caso, il diritto di recesso del socio (art.
2328 c.c.). Si reputa opportuno dare mandato in entrambi i sensi,
considerata la relativa tutela offerta dal legislatore: o durata
congrua rispetto allillimitatezza, o durata indeterminata
con facoltà di recesso;
c) Capitale sociale ed Azioni: in questo campo è possibile
utilizzare le innovative opportunità offerta dalla riforma,
fino a non indicare in Statuto il valore nominale delle azioni.
Infatti, a differenza della disciplina previgente, quella attuale
consente che vengano emesse anche azioni senza indicazione del
valore nominale (art. 2346 c.c.) e ciò al fine di superare
non pochi inconvenienti pratici, dovuti al fatto che il valore
nominale delle azioni, al pari del capitale sociale nominale,
è insensibile alle vicende patrimoniali della società.
Pertanto lo Statuto può indicare solo il capitale sottoscritto
ed il numero delle azioni emesse, fermo restando che anche le
azioni senza valore nominale sono frazioni uguali del capitale
sociale e che la partecipazione del singolo azionista viene espressa
con riguardo al numero delle azioni possedute in rapporto al totale
delle azioni emesse;
d) Finanziamenti: la riforma disciplina ex novo i finanziamenti
dei soci nelle s.r.l. (art. 2467 c.c.) e tale disciplina contenuta
anche nei "gruppi" (art. 2497 quinquies) è ritenuta
applicabile alle società per azioni. Si ritiene opportuno,
ove lo Statuto disciplini i finanziamenti, porre attenzione alla
distinzione tra finanziamenti rimborsabili dalla società
e finanziamenti in conto capitale proporzionali ai conferimenti;
e) Obbligazioni e Patrimoni destinati: si ritiene opportuno proporre
che entrambi gli istituti siano disciplinati nello Statuto delle
società per azioni, al fine di limitarne lapplicazione,
utilizzando le facoltà di deroga accordate allautonomia
statutaria, proponendo di riservare allAssemblea Straordinaria
dei soci lemissione di obbligazioni, ed allassemblea
ordinaria la costituzione di patrimoni destinati, consentiti alla
società fino al 10% del proprio capitale;
f) Assemblea: il precedente ordinamento prevedeva una speciale
competenza gestionale dellassemblea se lo Statuto lavesse
contemplata o se gli amministratori vi avessero fatto ricorso
"lassemblea
.delibera sugli altri oggetti
attinenti alla gestione della società
. (art. 2364
n. 4 c.c.)"; la riforma invece, ha inderogabilmente riservato
agli amministratori la gestione dellimpresa, con la conseguenza
che le società nel cui Statuto è prevista una competenza
amministrativa assembleare, sono tenute ad adeguare inderogabilmente
le disposizioni relative, demandando alla competenza dellAssemblea
oltre alle materie di cui allart. 2364 c.c., leventuale
autorizzazione al compimento di atti degli amministratori, ferma
restando la responsabilità di questi ultimi per gli atti
compiuti.
Le altre disposizioni in materia di assemblea tendono invece a
semplificare le modalità di convocazione: è pertanto
necessario concorrere agli adeguamenti obbligatori che recepiscono
i nuovi termini di convocazione (determinati in giorni e non più
in mesi - art. 2364 u.c. c.c.), i quorum di convocazione su richiesta
delle minoranza (passati da 1/5 ad 1/10 - art. 2367 c.c.), proponendo
al riguardo lintroduzione in Statuto di una minore percentuale
per la convocazione dellassemblea su richiesta dei soci
ai sensi dellart. 2367 c.c.. Pare inoltre opportuno poter
concorrere ad approvare quegli adattamenti facoltativi, sempre
introdotti dalla riforma in chiave di semplificazione della disciplina
societaria, relativi alle modalità di pubblicazione dellavviso
di convocazione, oggi consentite anche su eventuali quotidiani
o con altri mezzi (fax - raccomandata - e-mail) che garantiscano
la prova dellavvenuto ricevimento (art. 2366 c.c.), allo
svolgimento dellassemblea anche in luogo collegato per via
telematica, alla nuova definizione di assemblea totalitaria (art.
2366 4° comma c.c.), alla redazione dei verbali in modo analitico
e senza ritardo (art. 2375 c.c.);
g) Amministrazione: in sede di prima applicazione della riforma
la Città reputa opportuno concorrere a conservare nelle
società cui partecipa lorganizzazione tradizionale
in considerazione della novità, minor disciplina e, a detta
della recente dottrina, minori garanzie offerte dagli altri sistemi
alternativi di "governance" introdotti dal legislatore
della riforma (sistema "dualistico", ispirato al diritto
tedesco e sistema "monistico", di derivazione anglossassone),
che al momento nessuna società sembra voler adottare. Quanto
alla competenza dellorgano amministrativo, si reputa opportuno
che i nuovi testi di Statuto evidenzino che la gestione dellimpresa
esclusivamente agli amministratori, introducendo competenze in
merito allosservanza dei principi di corretta amministrazione,
adeguatezza dellassetto organizzativo e contabile e corretto
funzionamento nonché i principi dellagire informato.
Si propone al riguardo che gli organi delegati riferiscano al
consiglio sullandamento della gestione con una periodicità
trimestrale, più frequente di quella semestrale fissata
dalla legge (art. 2381 c.c.). Si propone altresì di cogliere
alcune opportunità offerte dalla riforma, quali lattribuzione
allorgano amministrativo del potere di istituzione e soppressione
di sedi secondarie e del potere di indicare quali amministratori
hanno la rappresentanza (art. 2365 c.c.);
h) Controllo: la riforma del 2003 ha separato il controllo contabile
attribuito a revisori dal controllo di legalità ed efficienza,
attribuito ai sindaci, controlli in precedenza riuniti in capo
al collegio sindacale; detta separazione è tuttavia obbligatoria
solo nelle società aperte e in quelle tenute al bilancio
consolidato, restando una facoltà per le altre società,
nelle quali il controllo contabile può essere ancora esercitato
dai sindaci, purchè siano tutti iscritti nel Registro dei
Revisori contabili. La Città potrà concorrere ad
approvare scelte in tal senso, fermo restando che è auspicabile
che il controllo contabile sia esercitato da un revisore contabile
o da una società di revisione. Il delegato della Città
dovrà proporre, in sede di approvazione dei nuovi testi
di statuto, che sia l'Assemblea dei Soci a decidere se il controllo
contabile debba essere esercitato dal Collegio Sindacale ovvero
debba essere affidato ad un revisore contabile o ad una società
di revisione aventi i requisiti di legge;
i) Diritto di recesso: la riforma amplia le ipotesi di recesso
nelle società non quotate permettendo al socio di esercitare
il proprio diritto di uscire dalla società quando venga
meno il rapporto fiduciario. Lart. 2437 c.c. disciplina
ipotesi legali di recesso inderogabili, dispone che, salva diversa
disposizione dello Statuto, possano recedere i soci che non concorrono
allapprovazione di delibere sulla proroga del termine o
sullintroduzione o rimozione di vincoli alla circolazione
delle azioni, e rimette allautonomia statutaria la previsione
di ulteriori cause di recesso.
A tal riguardo si precisa che il diritto di recesso rappresenta
uno strumento di autotutela estremo cui ricorre lazionista
o il titolare di quote di partecipazione per sottrarsi al vincolo
societario, senza compromettere la consistenza del patrimonio
investito. Nelle società chiuse tuttavia, questa possibilità
di uscita "exit" può compromettere gli interessi
della società, in quanto, ai sensi dellart. 2437
quater c.c., qualora i soci non riescano ad acquistare in tutto
o in parte le azioni del recedente, e non abbia esito positivo
un eventuale collocamento delle azioni stesse presso terzi, nonché
in assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata
lassemblea straordinaria per deliberare la riduzione del
capitale o lo scioglimento della società. Quindi pare opportuno,
considerato comunque lampliamento già operato dal
legislatore delle ipotesi legali inderogabili di recesso, assicurare
al socio di minoranza altri adeguati strumenti alternativi "voice"
, quali ad esempio proporre di introdurre in Statuto una minore
percentuale rispetto a quella di 1/10 fissata dal legislatore
(art. 2367 c.c.) per la convocazione delle assemblee, o di ridurre
il periodo fissato agli organi delegati per riferire al C.d.A.
ed al Collegio Sindacale, ovvero di introdurre obblighi di informativa
a carico degli amministratori di nomina comunale nei confronti
del Consiglio Comunale.
Per quanto riguarda le società a responsabilità
limitata, si propone di seguire gli indirizzi contenuti nella
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2004 06790/064), approvata
dalla Giunta Comunale in data 24 agosto 2004, portante lapprovazione
del nuovo atto costitutivo della società "Finanziaria
Città di Torino S.r.l. a socio unico", precisando
in particolare quanto segue:
- per la sede e la durata, i finanziamenti, la disciplina del
recesso, del Collegio Sindacale, del bilancio di esercizio valgono
le considerazioni su esposte per le S.p.A.;
- gli articoli degli Statuti relativi al capitale dovranno recepire
le nuove disposizioni relative alle "le quote di partecipazione",
con la precisazione che i diritti sociali spettano ai soci in
misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta
(art. 2468 c.c.), anche nel caso di aumento del capitale (art.
2481 bis c.c.), salva la previsione in atto costitutivo di aumento
da attuarsi mediante lofferta di azioni di nuova emissione
a terzi;
- il modello base di "governance" resta la tripartizione
"soci (riuniti o meno in assemblea) - organo amministrativo
- collegio sindacale", come nelle S.p.A. organizzate secondo
il modello tradizionale. A tal riguardo si specifica che le decisioni
dei soci, che comprendono l'approvazione del bilancio e la distribuzione
degli utili, la nomina degli amministratori, dei sindaci, del
revisore, le modificazioni dell'atto costitutivo e le decisioni
che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale
o una rilevante modificazione dei diritti dei soci (art. 2479,
1 e 2 comma c.c.), devono essere adottate con metodo assembleare.
Detto metodo è inoltre necessario se previsto nellatto
costitutivo, per le modificazioni dello stesso o per una sostanziale
modificazione delloggetto sociale o dei diritti dei soci
(art. 2479 c.c. nn. 4 e 5), nonché quando lo richiedano
uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino
almeno un terzo del capitale sociale (art. 2479, 4 comma c.c.).
Negli altri casi le decisioni dei soci possono essere adottate
con modalità alternative di consultazione o consenso scritto.
Nel concorrere all'approvazione dei nuovi testi di Statuto, il
rappresentante della Città dovrà, inoltre, proporre
l'inserimento negli Statuti di una clausola che garantisca l'informativa
della società verso i soci. Tale frase potrebbe essere
del seguente tenore:
"Devono essere inviati a tutti i soci:
- il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione,
così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione,
prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
- il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea dei Soci.
Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti
di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi
rilevante iniziativa e/o procedura della società."
La stessa frase dovrà prevedere l'invio anche del bilancio
preventivo se approvato in assemblea.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di autorizzare la Città e per essa il Sindaco o suoi
delegati, a partecipare alle Assemblee Straordinarie delle società
con partecipazioni di minoranza, che saranno convocate per discutere
e deliberare, in merito alla proposta di adeguamento degli Statuti
al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 "Riforma Organica
della Disciplina delle Società di Capitali e Società
Cooperative in attuazione della Legge 3 ottobre 2001 n. 366"
e s.m.i, concorrendo allapprovazione dei nuovi testi di
Statuto sulla base delle linee guida esposte in narrativa, che
qui si intendono integralmente riportate.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio;
2) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.