Servizio Centrale Risorse Finanziarie
Settore Finanza e Fiscale - Ufficio Finanziamenti

n. ord. 151
2004 07075/024

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 NOVEMBRE 2004

(proposta dalla G.C. 5 ottobre 2004)

OGGETTO: MERCATO COPERTO C.SO RACCONIGI 51. FIDEIUSSIONE CONCESSA DAL COMUNE DI TORINO A GARANZIA DI MUTUO CONTRATTO DALLA SOC. COOP. CONSORTILE MERCATO COPERTO DI CORSO RACCONIGI - CITTA' DI TORINO - CON LA BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.P.A. (EURO 903.799,57) - APPROVAZ. PROLUNGAMENTO FIDEIUSSIONE.

   Proposta dell’Assessore Peveraro,
   di concerto con l’Assessore Tessore. 

   Con deliberazione n. 101 del Consiglio Comunale del 28 marzo 2001 (mecc. 2001 02911/24), è stato approvato il rilascio di fideiussione solidale da parte del Comune di Torino a favore della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. a garanzia del mutuo di Euro 903.799,57 contratto dalla Società Cooperativa Consortile Mercato Coperto di Corso Racconigi - Città di Torino - a responsabilità limitata per il completamento della ricostruzione dell'area mercatale.

   Tale finanziamento è stato perfezionato con contratto stipulato in data 12 gennaio 2001, rogito notaio Mario Sicignano - Repertorio n. 34499, raccolta 13285, registrato a Torino il 13 giugno 2001.

   La Società Cooperativa Consortile Mercato Coperto di Corso Racconigi - Città di Torino - a responsabilità limitata ha ora richiesto alla banca la proroga del piano di ammortamento da anni 10 ad anni 15, mantenendo invariate le modalità previste dal sopra citato contratto di finanziamento.

   L’Istituto mutuante ha predisposto e presentato una bozza di atto integrativo del contratto di finanziamento, nonché il nuovo piano di ammortamento del mutuo ed ha richiesto il prolungamento della durata della fideiussione concessa.

   Considerato che, ai sensi del citato art. 207, comma 3, gli interessi annuali delle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 e che tali interessi aggiunti a quelli dei mutui precedentemente contratti non comportano iscrizioni a bilancio di somme, per interessi, superiori al limite di legge.

   Considerato altresì che la fideiussione non costituisce impegno contabile in quanto non dà origine ad alcun movimento finanziario se non dopo l'effettiva inadempienza dell'obbligato principale, talché il relativo importo non può essere iscritto in bilancio tra i residui ma soltanto segnalato tra le passività dello Stato Patrimoniale, si ritiene possibile approvare il prolungamento della fideiussione concessa secondo il nuovo piano di ammortamento predisposto dalla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A..  

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Vista la bozza dell'atto integrativo del contratto di mutuo;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi,espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di prendere atto del nuovo piano di rimborso del capitale che prevede il prolungamento della durata da anni 10 a anni 15, come meglio specificato nel piano di ammortamento allegato (all. 1 - n.                                  );

2)   di prendere atto del documento integrativo del contratto di mutuo che viene allegato al presente provvedimento (all. 2 - n.         );

3)   di approvare il prolungamento della fideiussione stipulata in data 12 gennaio 2001 a favore della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. a garanzia del mutuo di Euro 903.799,57 contratto dalla Società Cooperativa Consortile Mercato Coperto di Corso Racconigi - Città di Torino - a responsabilità limitata, da anni 10 ad anni 15, con esclusione di qualsiasi effetto novativo;

4)   di dare atto che a seguito di integrazione del contratto di mutuo garantito con fideiussione dal Comune di Torino non vengono superati i limiti di cui all'art. 204, comma 1, ed all'art. 207 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e che sono stati rispettati i criteri indicati nell'art. 207 del citato D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

5)   di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. n. 134, 4° comma, Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.