Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Settore Famiglia, Terzo Settore, Risorse Economiche, Vigilanza

n. ord. 131
2004 06841/019

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 OTTOBRE 2004

(proposta dalla G.C. 31 agosto 2004)

OGGETTO: "CASA DEL SOLE - PAOLA CARRARA LOMBROSO" - PROPOSTA DELLA CITTA' PER L'ESTINZIONE DELL'ENTE. RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 9 (MECC. 2003 12386/008) DEL 2 FEBBRAIO 2004.

   Proposta dell'Assessore Lepri,
   di concerto con gli Assessori Peveraro e Pozzi.

   Con deliberazione n. 9 del Consiglio Comunale in data 2 febbraio 2004, (mecc. 2003 12386/008) veniva espresso parere favorevole all’estinzione dell’Ente "Casa del Sole - Paola Carrara Lombroso" Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza con sede legale in Torino Via Valgioie n. 10, eretta in Ente Morale con R.D. del 3 marzo 1924 n. 370.

   Il suddetto provvedimento, veniva assunto sulla base della deliberazione del Consiglio Direttivo dell’IPAB del 15 gennaio 2003 e della successiva istanza da parte del Presidente Ing. Luigi Carrara causa la situazione d’inattività dovuta, con il modificarsi dei tempi, ad esaurite finalità.

   Poiché è risultato che la deliberazione di estinzione è stata adottata dall’organo dell’Ente non regolarmente costituito e quindi tale provvedimento è da ritenersi nullo, è opportuno che il Comune di Torino, come richiesto con lettera prot. n. 170608 dal Servizio Programmazione Solidarietà Sociale della Provincia di Torino cui ai sensi della L.R. 1/2004 è stata delegata la vigilanza sugli organi e sull’attività amministrativa delle Ipab, rettifichi la deliberazione n. 9 (mecc. 2003 12386/008) del 2 febbraio 2004 mediante specifica deliberazione con la quale sia proposta l’estinzione dell’Ente.

   Considerato che a norma dell’art. 2 dello Statuto dell’Ipab, approvato con Decreto del 22 agosto 1958, scopo originario era: "di ricoverare gratuitamente bambini sani figli di tubercolotici e bambini fisicamente gracili, in particolare orfani di guerra e figli di ex combattenti" in età dai 6 ai 12 anni se maschi e dai 6 ai 15 anni se femmine.

   Rilevato che le finalità risultano oggi esaurite per il modificarsi dei tempi e che le attuali condizioni sociali ed economiche e le nuove tendenze pedagogiche fanno sì che l’Ente non abbia più la possibilità di realizzare gli scopi per cui fu eretto.

   Rilevato che l’intero patrimonio è esclusivamente costituito dall’immobile sito in Torino - Via Valgioie n. 10, vincolato ai sensi del D.Lgs. 490/1999 (Tutela dei beni storico-artistici) e censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 74 n. 453 - 523 - 530 (tra loro graffati) piano s - 1 - p zona 2 cat. B/1 - classe 2 rendita Euro 9.917,63 e Foglio 74 n. 456 piano T-1 zona 2 cat. A/4 classe 2 - vani 5,5 - rendita Euro 383,47.

   Dato atto che in data 16 giugno 1976 è stata stipulata una convenzione con la Città di Torino di durata quindicennale, successivamente rinnovata, che concede al Comune l’uso gratuito dell’immobile di Via Valgioie n. 10 per il funzionamento di una scuola materna integrata e di un ambulatorio zonale per bambini spastici e pertanto l’Ipab risulta non essere più funzionante e non svolgere alcuna attività diretta.

   Considerato che l’Ente non ha personale alle proprie dipendenze.

   Constatato che l’Istituto non svolgendo da molti anni alcuna delle attività attinenti agli scopi statutari, ci si trova nella impossibilità di individuare un organo amministrativo regolarmente costituito e di ricostruirlo.

   Il Comune di Torino, nel cui ambito l’Ente ha la sede legale, ai sensi dell’art. n. 62 della Legge 17 luglio 1890 n. 6972, ritiene necessario proporre l’estinzione dell’Ente e la conseguente devoluzione al Comune stesso del patrimonio, vincolato a servizi socio-assistenziali.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano:

1)   di rettificare la deliberazione n. 9 assunta dal Consiglio Comunale in data 2 febbraio 2004 (mecc. 2003 12386/008);

2)   di proporre l’estinzione dell’IPAB "Casa del Sole - Paola Carrara Lombroso" e la conseguente devoluzione del patrimonio al Comune di Torino;

3)   di accettare formalmente il patrimonio dell’Ente che, in quanto non possiede titoli bancari né personale dipendente, è costituito esclusivamente dall’immobile sito in Torino, vincolato ai sensi del D.Lgs. 490/1999 (Tutela dei beni storico artistici) e censito al Catasto dei Fabbricati al Foglio 74 n. 453 - 523 - 530 piano s - 1 - p zona 2 cat. B/1 classe 2 rendita Euro 9.917,63 e Foglio 74 n. 456 piano T - 1 zona 2 cat. A/4 classe 2 vani 5,5 rendita Euro 383,47 nel quale la Città già svolge attività scolastica con il vincolo della destinazione dei beni, e delle relative rendite, a servizi socio-assistenziali;

4)   di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte - Direzione Politiche Sociali ed alla Provincia di Torino Servizio Programmazione Solidarietà Sociale per i provvedimenti di competenza.
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.
Con riserva di assumere successiva presa d’atto al ricevimento del provvedimento di estinzione.