Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Ammin. Urbanistiche

n. ord. 156
2004 06817/009

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 NOVEMBRE 2004
(proposta dalla G.C. 24 agosto 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 97 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.: ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DEI "PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO". ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 giugno 2002 (mecc. 2002 00155/006) sono stati adottati il nuovo Piano Urbano del Traffico e della Mobilità delle persone (PUT 2001) ed il Programma Urbano dei Parcheggi (PUP 2001), previsti dalla Legge 122/89.
Tra i principali obiettivi del Programma Urbano dei Parcheggi vi è la realizzazione dei cosiddetti "Parcheggi di interscambio" finalizzati a ridurre l'afflusso dei veicoli privati nel centro urbano e nel centro storico attraverso l'interscambio con sistemi di trasporto collettivo, urbano ed extraurbano.
I "parcheggi di interscambio" sono destinati agli addetti e agli utenti provenienti dal bacino metropolitano. La loro ubicazione pertanto è principalmente in posizione periferica, in corrispondenza delle stazioni ferroviarie, delle stazioni della metropolitana e delle linee portanti del trasporto pubblico di superficie, con valenza di grandi nodi strategici serviti da mezzi di trasporto pubblico/collettivo ad alta qualità di servizio e attrezzati con locali di ristorazione, locali commerciali, sportelli di servizi pubblici, servizi accessori all'auto.
Dalla descrizione delle diverse tipologie di parcheggio si evince che i parcheggi di interscambio, oltre a svolgere la funzione primaria costituita dall'offerta di posti auto, devono essere dotati di infrastrutture che favoriscano e incentivino lo scambio tra mezzo di trasporto privato e pubblico.
Tali indicazioni recepite nel Programma Urbano dei Parcheggi, non trovano però pieno riscontro nel P.R.G. vigente.
Infatti l’art. 8 delle N.U.E.A. del P.R.G. individua le aree a parcheggio, contraddistinte con la lettera "p", tra le aree a Servizi pubblici "S", classificandole tra le "Attività di servizio" elencate all'art. 3 punto 7 delle N.U.E.A. stesse.
Nel sopracitato articolo 3, al comma 16, si precisa che nelle "Attività di servizio" sono ammesse destinazioni accessorie strettamente pertinenti e connesse allo svolgimento dell'attività principale, quali attività commerciali al dettaglio e pubblici esercizi (art. 3 punto 4A1a "Attività commerciali al dettaglio: esercizi di vicinato" - superficie di vendita non superiore a mq. 250 - e art. 3 punto 4A2 "Attività per la ristorazione e pubblici esercizi").
Inoltre le N.U.E.A. all'art. 19 comma 8bis specificano che "In tutte le aree per servizi sono sempre ammessi parcheggi pubblici o afferenti le attività di servizio insediate".
Per le aree a parcheggio il P.R.G. ammette la presenza di attività accessorie pertinenti all'attività principale, ma esclusivamente per quelle espressamente elencate, tra le quali non figurano tutte le attività individuate per i parcheggi di interscambio e descritte nel P.U.P..
Data la necessità di coordinare i due strumenti di pianificazione, si ritiene di procedere all'adozione di specifica variante urbanistica ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Urbanistica Regionale. La finalità del presente provvedimento è pertanto quella di rendere urbanisticamente coerenti le previsioni generali contenute nel Programma Urbano dei Parcheggi con il vigente Piano Regolatore, procedendo all'adeguamento delle N.U.E.A. relativamente alle attività previste nei parcheggi di interscambio.
Si propone quindi di introdurre, all'interno del corpo normativo del P.R.G., il richiamo specifico ai "parcheggio di interscambio" così come definiti nel P.U.P. consentendo la presenza dei cosiddetti "servizi accessori all'auto" (vendita prodotti, relativi uffici e servizi, officina, autolavaggio…) nei parcheggi suddetti.
Parimenti, considerato che la destinazione a "parcheggio" rientra tra le attività di servizio di cui al punto 7 dell'art. 3 delle N.U.E.A. si propone di consentire, in tutte le attività di servizio, quali destinazioni accessorie strettamente pertinenti e connesse allo svolgimento dell'attività principale, anche le "attività artigianali di servizio" descritte al punto 4A3) del citato art. 3 delle N.U.E.A. al fine di promuovere le attività insediabili per una ottimizzazione dell'uso delle aree stesse.
Il ricorso al provvedimento di variante riveste carattere di pubblico interesse in quanto, in linea generale, determina la possibilità di offrire, nelle aree destinate a servizi pubblici, maggiori destinazioni accessorie e, in particolare, nelle aree destinate a parcheggio di interscambio un variegato servizio di assistenza ai fruitori delle stesse, coerentemente alla normativa di settore, oltre che un valore aggiunto alle strutture.
Il presente provvedimento di variante, pertanto, prevede:
A) All'art. 3 delle N.U.E.A., al comma 16, dopo le parole "attività commerciali al dettaglio" eliminare la congiunzione "e" e inserire il carattere ","; dopo le parole "pubblici esercizi" inserire le seguenti parole "e attività artigianali di servizio"; dopo le parole "punti 4A1a" eliminare la congiunzione "e" e inserire il carattere ","; dopo i caratteri "4A2" inserire i seguenti caratteri "e 4A3";
B) All'art. 8 delle N.U.E.A., in calce al comma 75 inserire il seguente nuovo comma:
"75bis Nei "Parcheggi di interscambio" previsti nel Programma Urbano dei Parcheggi approvato dalla Città sono ammesse le destinazioni di cui all'art. 3 punti 4A1a, 4A2 e 4A3 delle presenti N.U.E.A.";
C) All'art. 31 delle N.U.E.A., in calce al comma 8 inserire il seguente nuovo testo:
" - nelle aree destinate dal Programma Urbano dei Parcheggi a "parcheggio di interscambio", anche come impianti autonomi."
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento non comporta inoltre decremento della dotazione di servizi pubblici.
Per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del PRG vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del PRG, compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al 4 comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..
Per quanto riguarda la compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica, il Settore Tutela Ambiente ha fatto presente che la stessa non può essere espressa in via generale, ma dovrà essere valutata di volta in volta su ogni singolo progetto.
Il Settore citato dovrà, pertanto, essere interpellato in futuro, in relazione alle singole attuazioni, come è specificato nel parere annesso all’allegato 1 al presente provvedimento.
Con nota del Settore Procedure Amministrative Urbanistiche in data 8 settembre 2004, la presente deliberazione è stata trasmessa, unitamente al suo elaborato tecnico, ai Consigli delle 10 Circoscrizioni comunali, per l'espressione del parere di competenza.
I Consigli delle Circoscrizioni 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 hanno espresso parere favorevole alla variante.
Il Consiglio della Circoscrizione 6 ha, tuttavia, richiesto di modificare il testo della norma, inserendo, nella deliberazione di cui all'oggetto, al punto B delle previsioni della Variante (pag. 2 - ultimo comma della copia stampa della delibera), dopo "destinazioni" la frase "prettamente necessarie".
A tale osservazione si controdeduce nel seguente modo:
"La precisazione richiesta è in realtà già contenuta nella ratio della norma, dal momento che, trattandosi di opere pubbliche, è rimessa all'Amministrazione cittadina la valutazione sulla localizzazione di funzioni accessorie all'opera, nella misura in cui queste si rendono necessarie nell'ambito della progettazione complessiva dell'intervento".
Inoltre la Circoscrizione 2, a cui era stata concessa una proroga fino al 2 novembre 2004 per l'espressione del parere, ha comunicato, come Giunta, di non esprimere parere in Consiglio, limitandosi a dare un'informativa alla 2^ Commissione.
Copia dei provvedimenti dei Consigli delle citate Circoscrizioni 1-3-4-6-7-8-9-10 si allegano alla presente deliberazione per farne parte sostanziale e integrante (all. 2-10 - nn.                                         ).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per quanto espresso in narrativa qui integralmente richiamato:
1) di adottare, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. la Variante parziale n. 97 al vigente P.R.G. concernente l’adeguamento normativo delle N.U.E.A. del P.R.G. per la realizzazione dei "parcheggi di interscambio" come illustrato in dettaglio nell’elaborato che costituisce parte sostanziale e integrante della presente deliberazione (all. 1 - n.                       ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.