Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali

n. ord. 98
2004 06790/064

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 SETTEMBRE 2004
(proposta dalla G.C. 24 agosto 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: SOCIETA' FINANZIARIA CITTA' DI TORINO S.R.L. (F.C.T. S.R.L.) - ADEGUAMENTO DELL'ATTO COSTITUTIVO ALLE NUOVE NORME INTRODOTTE DALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO (D.LGS. 6/2003 E S.M.I.) - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Peveraro.

Con la presente deliberazione si propone l’adeguamento alla riforma del diritto societario dello Statuto della Società unipersonale "Finanziaria Città di Torino S.r.l." (FCT S.r.l.), socio unico Comune di Torino, costituita con atto a rogito notaio Marocco in Torino in data 18 dicembre 2003, rep. n. 140730/61271, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 165 in data 17 novembre 2003 (mecc. 2003 08210/064), esecutiva dal 1° dicembre 2003, su proposta della Giunta Comunale del 14 ottobre 2003, per consentire alla Città di investire nell'avvio e/o nella crescita delle proprie imprese e permettere una valorizzazione immediata di patrimoni della Città, attraverso la migliore gestione delle partecipazioni.
Infatti, dal primo gennaio 2004, decorso il periodo di un anno dalla sua emanazione, è entrata in vigore la nuova disciplina delle società approvata con D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 "Riforma Organica della Disciplina delle Società di Capitali e Società Cooperative in attuazione della Legge 3 ottobre 2001 n. 366", modificato con l’Avviso di rettifica ed errata corrige pubblicato sulla G.U. 4 luglio 2003 n.153 e da ultimo con il Decreto Legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, di aggiornamento e modifica per il raccordo delle nuove norme con il Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993) ed il Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n. 58/1998), riforma che ha riscritto parte del Titolo V del Codice Civile, relativo alla disciplina delle società di capitali e cooperative, adeguando il diritto societario alla nuova realtà socio economica del Paese a sessanta anni dal codice del 1942.
Quanto ai termini temporali, entro il 30 settembre 2004 dovranno essere adeguati gli statuti sociali alle nuove disposizioni della riforma del diritto societario, ai sensi dell’art. 223 bis, introdotto nelle Disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile dall’art. 9, D.Lgs. n. 6/2003, che dispone che devono essere adottate le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria di adattamento dell’atto costitutivo e dello Statuto alle nuove disposizioni sia inderogabili, che derogabili con specifica clausola statutaria, a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea. La citata disposizione sembra preordinata a favorire il più possibile la conformazione degli Statuti alle nuove norme, anche a quelle rispetto alle quali la stessa non è obbligatoria.
Relativamente agli effetti che conseguiranno per le società di capitali dalla mancata adozione delle deliberazioni di adeguamento dei loro statuti alle nuove norme inderogabili, si può ritenere che se le assemblee non provvederanno tempestivamente, le nuove regole sostituiranno le precedenti, ormai decadute per inefficacia sopravvenuta. Tuttavia, gli effetti delle nuove norme comporteranno l’obbligo degli amministratori di assumere le necessarie iniziative per modificare l’organizzazione.
Il primo ottobre 2004, quindi anche l’organizzazione delle società a responsabilità limitata dovrà essere conforme al nuovo diritto societario.
Proprio con riferimento alle società a responsabilità limitata, la riforma del 2003 mette in rilievo una diversa concezione di questo tipo di società. Mentre il modello organizzativo ante riforma disciplinava la S.r.l. sulla base delle norme delle società per azioni, con la presenza di organi distinti, con una conseguente precisa ripartizione delle competenze e corrispondente attribuzione di responsabilità, in esito alla riforma del diritto societario, il legislatore ha inteso dotare la S.r.l. di un autonomo ed organico complesso di norme.
In via preliminare, quanto alla nuova disciplina, si precisa che viene meno la distinzione codicistica tra atto costitutivo e statuto. Infatti ai sensi dell’art. 2463 n. 7, l’atto costitutivo comprende anche "le norme relative al funzionamento della società", fino ad oggi contenute nello Statuto, quale parte integrante dell’atto costitutivo.
Le altre principali novità introdotte dalla riforma vengono esaminate di seguito con riferimento alla "FCT S.r.l.", quali risultanti dal testo coordinato tra il vigente Statuto ed il nuovo testo proposto, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
a) Sede: anche per le S.r.l., come per la S.p.A., costituisce una novità assoluta della riforma la possibilità di indicare in Statuto il solo Comune ove è posta la sede della società. Ne consegue che ai sensi dell’art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, introdotto dall’art. 9 D.Lgs. n. 6/2003, l’indirizzo comprensivo di via e numero civico deve essere indicato presso il Registro delle Imprese e le eventuali modificazioni all’interno dello stesso Comune non costituiscono più modificazione dello statuto, sollevando la società dai relativi oneri;
b) Durata: dalla nuova disciplina del recesso (art. 2473 c.c.), si rileva che la società può essere contratta anche a tempo indeterminato: in tal caso il socio potrà recedere in ogni momento con il preavviso di almeno centottanta giorni, salvo diverso termine stabilito nell’atto costitutivo, purché non superiore a un anno;
c) Capitale sociale e quote di partecipazione: le nuove disposizioni introdotte dalla riforma del diritto societario dettano (a differenza delle precedenti norme che operavano ampi rinvii alle disposizioni in materia di S.p.A.) per le società a responsabilità limitata, una disciplina autonoma per i "conferimenti" e "le quote di partecipazione", le quali esprimono in termini quantitativi la qualità di socio ovvero la "misura" di partecipazione nella società, data dal valore della frazione di capitale sottoscritta. In quest'ottica, si reputa necessario proporre di adeguare le norme che regolano il funzionamento della società "FCT S.r.l.", ed in particolare l’articolo 6, alle nuove disposizioni che disciplinano "i conferimenti e le quote" contenute nella sezione II del Capo VII del codice civile, prevedendo, tra l’altro, la possibilità di conferire tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica (art. 2464 c.c.) e sottolineando che i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta (art. 2468 c.c.), anche nel caso di aumento del capitale (art. 2481 bis c.c.), ferma restando la possibilità da prevedersi nell’atto costitutivo, che l’aumento possa essere attuato mediante l’offerta di azioni di nuova emissione a terzi;
d) Trasferimento delle partecipazioni: con la riforma viene confermata la libera trasmissibilità delle quote di partecipazione sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo (art. 2469, comma 1 c.c.). Nel caso specifico, si reputa opportuno conservare i limiti al trasferimento delle quote già presente, adeguando solo la disposizione statutaria al nuovo concetto introdotto dal legislatore di "quote di partecipazione";
e) Finanziamenti: la riforma disciplina ex novo i finanziamenti dei soci nelle S.r.l. (art. 2467 c.c.). Si è pertanto ritenuto opportuno, anche in funzione di armonizzazione con gli altri statuti delle società partecipate dal Comune, dedicare un’apposita norma ai finanziamenti dei soci, distinguendo quelli rimborsabili dalla società, da quelli in conto capitale;
f) Diritto di recesso: la riforma amplia le ipotesi di recesso nelle società non quotate permettendo al socio di esercitare il proprio diritto di uscire dalla società quando venga meno il rapporto fiduciario. Anche nelle S.r.l., il recesso riceve specifica e puntuale disciplina. L’articolo 2473 c.c. demanda all’atto costitutivo l’individuazione di ipotesi di recesso, ferme restando alcune ipotesi legali di recesso inderogabili;
g) Decisione dei soci: la disciplina degli organi della società a responsabilità limitata è l'aspetto su cui la riforma ha inciso con maggiore profondità valorizzando al massimo l'autonomia statutaria, in direzione di una compenetrazione, come nelle società di persone, tra qualità di socio e la funzione amministrativa, con conseguente spostamento dell’accento dal ruolo di semplice socio a quello di socio gestore, anche se il modello base resta la tripartizione "soci (riuniti o meno in assemblea) - organo amministrativo - collegio sindacale", come nelle S.p.A. organizzate secondo il modello tradizionale.
Così, il codice disciplina in modo puntuale (senza rinvii alla disciplina delle S.p.A.) le decisioni dei soci le cui competenze sono autonomamente definite rispetto alla società per azioni e comprendono l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, la nomina degli amministratori, dei sindaci, del revisore, le modificazioni dell'atto costitutivo e le decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci (art. 2479, 1° e 2° comma c.c.).
Si ritiene inoltre opportuno, in considerazione dell’oggetto sociale, prevedere la possibilità di emissione di titoli di debito attribuendone la competenza ai soci, cogliendo così l’opportunità offerta dalla riforma che ha eliminato il divieto per le società a responsabilità limitata di emettere obbligazioni, fermo restando che i titoli emessi possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali (art. 2483 c.c.).
Quanto alle modalità di adozione delle decisioni dei soci, il metodo assembleare previgente è ora sostituibile. Infatti la deliberazione con metodo assembleare è necessaria se prevista nell’atto costitutivo, per le modificazioni dello stesso o per una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci (art. 2479 c.c. n. 4 e 5), nonché quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale (art. 2479, 4° comma c.c.).
In tutti gli altri casi, il metodo assembleare è solo eventuale, potendo le decisioni dei soci essere adottate con modalità alternative di consultazione o consenso scritto;
h) Assemblea: le nuove disposizioni non distinguono più tra assemblea ordinaria e straordinaria, tra prima e seconda convocazione, ma l’assemblea diviene un modo di adozione delle decisioni dei soci, obbligatorio o facoltativo, come detto, la cui disciplina è resa del tutto autonoma rispetto a quella della società per azioni ed è in larga parte devoluta all’atto costitutivo. Le modalità di convocazione, i quorum costitutivi e deliberativi, la rappresentanza in assemblea e l’assemblea totalitaria sono disciplinate nell’art. 2479-bis c.c.. Nel caso specifico, gli adeguamenti relativi all’assemblea hanno recepito soprattutto le modalità di convocazione, oggi consentite con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento e ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, la nuova specificazione delle competenze del presidente (art. 2479-bis, 4° comma c.c.) nonché la nuova definizione dell'assemblea totalitaria (art. 2479-bis, 5° comma c.c.). Sono rimasti sostanzialmente inalterati i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall’attuale statuto;
i) Amministrazione: è riservata alla competenza dei soci la nomina degli amministratori. Nel caso concreto, vista la presenza del socio unico e la nomina di un amministratore unico, si propongono solo adeguamenti delle disposizioni statutarie concernenti le modalità di svolgimento delle adunanze, ferma restando la vigenza della nuova disciplina per quanto attiene la rappresentanza della società, il conflitto di interessi e la responsabilità degli amministratori stessi.
l) Collegio sindacale: per le società a responsabilità limitata l’atto costitutivo può prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. Detta nomina è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.A. oppure nel caso in cui la società non sia tenuta alla redazione del bilancio di esercizio in forma abbreviata. Nel caso concreto sussiste l’obbligo di nomina del collegio sindacale, dovuta all’ammontare del capitale, e si reputa opportuno proporre di attribuire all'organo sindacale anche il controllo contabile ai sensi dell’art.2477 c.c.;
m) Bilancio e utili: la redazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili non presenta sostanziali differenze rispetto alla disciplina della società per azioni (art. 2478-bis c.c.). I termini per l'approvazione del bilancio sono quelli previsti per le S.p.A.: centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o un maggior termine, elevato e comunque non superiore a centottanta giorni in presenza dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono esigenze particolari relative alla struttura e all’oggetto della società.
Infine, si evidenziano le novità introdotte dal legislatore con riguardo alle società unipersonali, sia sotto il profilo della responsabilità, sia sotto il profilo degli adempimenti pubblicitari. Dal primo punto di vista si evidenzia che l’unico socio fruisce del beneficio della responsabilità limitata sia se si tratta di persona fisica, sia se si tratta di persona giuridica, a differenza del previgente codice, fermi restando il deposito della relativa certificazione e delle modificazioni nel Registro delle Imprese (art. 2470 c.c.). Dal secondo punto di vista, rappresenta una novità della riforma la previsione che i contratti tra la società e l’unico socio ovvero le operazioni attuate dalla società a suo favore, siano documentati per accertarne la giustificazione e l’inerenza all’oggetto sociale mediante trascrizione nel Libro degli Amministratori o con redazione di atto scritto (art. 2478 c.c.).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, il testo di modifica e di adeguamento dell’Atto Costitutivo della società "Finanziaria Città di Torino S.r.l." (FCT S.r.l.), socio unico Comune di Torino, alle norme introdotte dalla riforma del diritto societario approvata con Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e s.m.i., testo che in versione comparata si allega alla presente deliberazione (all. 1 - n.                      ) per farne parte integrante e sostanziale, al fine di sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea straordinaria, che sarà convocata entro il 30 settembre 2004 per l’adeguamento dello stesso;
2) di autorizzare la Città, quale socio unico, e per essa il Sindaco o suo delegato, a partecipare all’Assemblea che sarà convocata per discutere e deliberare, in merito alla proposta di adeguamento e modifica dell’atto costitutivo, con facoltà di approvare il nuovo testo, eventualmente apportando marginali modifiche, qualora ne emerga la necessità in sede di dibattito assembleare.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto con comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


"FINANZIARIA CITTA’ DI TORINO S.r.l." siglabile "F.C. T. S.r.l."
- D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 -

STATUTO

ART. 1 - Denominazione Sociale

E' costituita una società a responsabilità limitata, denominata "FINANZIARIA CITTA’ di TORINO S.r.l. " siglabile "F.C. T. S.r.l."
Quando le quote appartengono ad un solo socio, la denominazione della società dovrà essere seguita dalle parole "a socio unico", ovvero "unipersonale".

ART. 2 - Sede

La società ha sede in Torino.
Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.

ART. 3 - Oggetto

L’oggetto sociale consiste nell’attività di:
- assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere;
- l’attività finanziaria in genere;
- l’amministrazione e la gestione per conto proprio di titoli tipici ed atipici;
- la prestazione di servizi amministrativi, contabili e tecnici in genere e la consulenza commerciale e pubblicitaria;
- la compravendita e l’amministrazione di beni mobili ed immobili.
Tale attività può essere finalizzata al coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate; alla loro valorizzazione reddituale e patrimoniale.
La Società potrà altresì compiere attività ausiliarie ed accessorie, che consentano di sviluppare l’attività esercitata, tra le quali si elencano a mero titolo esemplificativo:
- promozione e sviluppo, anche di concerto con società controllate, collegate e/o partecipate, degli interventi finalizzati alla costituzione di raggruppamenti di imprese con altri soggetti, pubblici e privati;
- attività di studio, ricerca, analisi in materia economico e finanziaria;
- gestione di immobili ad uso funzionale;
- gestione di servizi informatici e di elaborazione dati;
- formazione ed addestramento di personale.
La Società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, utili od opportune per favorire lo sviluppo e l’estensione della società, escluse soltanto quelle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche.

ART. 4 - Durata

La durata della società è fissata al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

ART. 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del revisore se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai Libri Sociali.

ART. 6 - Capitale sociale - Quote di partecipazione

Il capitale sociale è di Euro 1.197.000,00.
Le partecipazioni dei soci, che non possono essere rappresentate da azioni, né costituire oggetto di sollecitazione all’investimento, sono espresse dal rapporto tra il valore dei singoli conferimenti e l’ammontare del capitale.
I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
I soci sono abilitati all’esercizio dei diritti sociali, ivi compreso quello di intervento nelle decisioni collettive, dal momento in cui l’acquisto della partecipazione è iscritta nel libro dei soci.
Possono essere conferiti, anche nel caso di aumento di capitale, beni in natura, crediti, prestazioni d’opera o servizi e ogni altro elemento iscrivibile all’attivo dello stato patrimoniale suscettibile di valutazione economica, sotto l’osservanza delle prescrizioni degli articoli 2464, 2465, 2466, 2254 e 2255 C.C.
In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.
Salvo il caso di cui all’art. 2482 ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473 C.C.
La società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell’art. 2483 C.C., previa formale deliberazione dei soci in assemblea da adottarsi a maggioranza assoluta, presente la metà del capitale sociale.
Quando l’intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, ovvero quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve provvedere agli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 2470 Codice Civile.

ART.7 - Finanziamenti

I soci potranno sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando finanziamenti alla società medesima, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

ART. 8 - Trasferimento delle partecipazioni

La società è a totale capitale pubblico. Il comune di Torino deve detenere una partecipazione non inferiore al 51% del capitale.
Qualora vi sia la pluralità dei soci, in caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi a non soci, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.
In particolare il socio che intende trasferire a qualunque titolo la propria partecipazione, sia totalmente che parzialmente, dovrà prima offrirla in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni da ciascuno di essi possedute, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata all’organo amministrativo, indicando il prezzo, le condizioni, le modalità e i termini della cessione. L’organo amministrativo entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l’offerta agli altri soci.
Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, la partecipazione è tra loro ripartita in proporzione di quelle di cui già titolari.
Se invece entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione presso la sede sociale la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente della propria partecipazione, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, fermo restando che il trasferimento effettuato nell'inosservanza anche parziale delle norme di cui sopra, è inefficace nei confronti della società.
In caso di mancato esercizio della prelazione, la partecipazione può essere alienata a terzi previo assenso di gradimento scritto degli altri soci. A tal fine, il socio che intende alienare le proprie quote comunicherà alla società la proposta di alienazione indicando il cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento. L'organo amministrativo dovrà attivare entro 60 giorni la decisione degli altri soci, che dovrà a sua volta pervenire tempestivamente alla società.
Qualora il gradimento venga negato, dovrà essere indicato un altro acquirente gradito ovvero, gli altri soci, in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute, dovranno acquistare le quote al corrispettivo determinato e secondo le modalità comunicate.
La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.
Qualora l’intera partecipazione appartiene ad un solo socio, la stessa può essere liberamente alienata anche per frazioni, salvo il limite di cui all’art. 8 primo comma.

ART. 9 - Recesso

Il diritto di recesso, che non può essere parziale, ma deve comportare l’uscita del socio dalla compagine sociale, è esercitabile nei soli casi previsti dalla legge e nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dall’art. 2437 bis C.C.

ART. 10 - Decisioni dei soci

Sono riservate alla competenza dei soci le materie indicate all’art. 2479 C.C.
I soci decidono inoltre sulle seguenti materie:
- approvazione delle operazioni di costituzione di società, acquisizione e cessione di partecipazioni di ogni genere;
- approvazione di altre operazioni legate alla gestione di partecipazioni, quali gli aumenti di capitale, il ripianamento di perdite o il conferimento di rami d'azienda;
- emissione di titoli di debito ai sensi dell’art. 2483 C.C.
Ai relativi atti dovrà essere necessariamente allegata copia della deliberazione, dispositiva in tal senso, degli organi deliberativi del Comune di Torino competenti ordinariamente.
Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare, con i modi e termini di convocazione, e quorum previsti dal presente statuto.
Nei limiti di consentiti dal quarto comma dell’art. 2479 C.C., le decisioni dei soci possono essere adottate con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, quali previsti dal terzo comma dell’articolo stesso.
La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che costituiscano la maggioranza del Capitale sociale.
Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.
Le decisioni dei soci, sia adottate mediante deliberazione assembleare, sia con procedura alternativa al sistema collegiale, sono approvate con le modalità e le maggioranze prescritte dall’art. 2479 bis C.C.
Le decisioni dei soci sulle materie indicate ai numeri 4) e 5) dell’art. 2479 2° comma C.C., sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale.
Per introdurre diritti attribuiti a singoli soci ai sensi del terzo comma dell’art. 2468 C.C. è necessario il consenso di tutti i soci.
Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci, ciascuno in proporzione alla propria partecipazione.

ART. 11 - Assemblea dei soci

L'assemblea è convocata dagli amministratori o dai soci che rappresentano almeno 1/3 dal capitale in luogo, anche diverso dalla sede, con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento (almeno 5 giorni prima dell’adunanza) e ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.
In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Libro dei Soci.
Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora partecipi l'intero capitale sociale, e siano presenti o informati tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento.
Dovrà essere attestata mediante apposita dichiarazione scritta degli amministratori e/o sindaci non presenti, da far pervenire al Presidente in apertura di assemblea con qualunque mezzo idoneo, la prova che gli stessi siano informati della riunione e non si oppongano alla trattazione degli argomenti.
Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, da altra persona, ai sensi dell’art. 2479 bis C.C.
E’ inoltre consentito il conferimento per più assemblee.
L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza, la presidenza dell'assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.
Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.
Il verbale dell’assemblea, anche se redatto per atto pubblico deve essere trascritto, senza indigio, nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 12 - Amministrazione

La società è amministrata, da un Amministratore Unico nominato dal Comune di Torino o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.
Gli Amministratori possono essere anche non soci.
Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall’assemblea al momento della nomina.
Se nominati a tempo indeterminato, gli amministratori possono essere liberamente revocati, anche in assenza di giusta causa con delibera dell’assemblea ordinaria.
Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione e di pluralità dei soci, spetta al Comune di Torino la nomina di un numero maggioritario di Amministratori.
In caso di pluralità dei soci, il Comune non partecipa alla nomina dei restanti amministratori, che sono nominati sulla base di liste presentate dai possessori delle altre quote, in cui sono indicati i candidati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire.
La lista può essere presentata unicamente da soci che complessivamente siano titolari di quote pari ad almeno il 20% del capitale sociale.
Le liste saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione, unitamente all’elenco dei possessori di quote che hanno concorso a presentarle. Il possessore di una quota può presentare o concorrere a presentare una sola lista.
Nessuno può essere candidato in più di una lista, pena l’ineleggibilità.
Gli Amministratori nominati dal Comune di Torino sono revocabili e sostituibili solo dal Comune stesso.
Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati da possessori di quote diversi dal Comune di Torino, alla loro sostituzione provvedono se possibile gli altri amministratori nominati dalla minoranza. I sostituti durano in carica fino alla prossima assemblea.
Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale od altrove, anche all'estero, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.
Il Consiglio viene convocato con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuto ricevimento inviato cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza anche a mezzo fax con un preavviso di un giorno.
Il Consiglio adotta le proprie decisioni con atto collegiale o mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, fatte salve le decisioni di cui all’art. 2475 ultimo comma C.C.
La procedura di attivazione di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è soggetta alle stesse formalità sopra previste per le decisioni dei soci, salvo che il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
Sono valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, qualora vi assistano tutti gli amministratori, e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, quest'ultimo in quanto esista.
Le deliberazioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri e vengano prese a maggioranza di voti. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 13 - Poteri di gestione e rappresentanza

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e per l’attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione dei poteri che dalla legge o dal presente statuto sono riservati alla decisione dei soci.
La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta individualmente:
- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- a ciascuno degli eventuali Amministratori Delegati, nell’ambito dei poteri loro conferiti.

ART. 14 - Compensi

I soci possono attribuire agli amministratori un emolumento annuo per l'opera svolta, in misura fissa e/o in percentuale sull'utile di esercizio, nonchè stabilire un accantonamento annuo a titolo di indennità per la cessazione del rapporto, anche a mezzo di apposita polizza assicurativa.
Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, previo parere del Collegio Sindacale, se esistente, può stabilire una remunerazione aggiuntiva per gli amministratori investiti di particolari cariche.
All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio e un compenso annuale che viene stabilito con decisione dei soci.

ART. 15 - Delega di Attribuzioni

L’organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal presente Statuto, in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone facenti parte del Consiglio se nominato od anche non facenti parte del Consiglio, quali Direttori e dipendenti.
Può altresì nominare mandatari per operazioni determinate e per una durata limitata nel tempo ed istituire comitati consultivi determinandone la composizione, i compiti e le indennità.
(Vedi art.13 )

ART. 16 - Presidente e Amministratori delegati

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, questo, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge tra i componenti indicati dal Comune di Torino, un Presidente ed eventualmente uno o più Amministratori Delegati, determinandone contestualmente poteri ed attribuzioni.
La carica di Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.

ART. 17 - Violazioni Tributarie

Ai sensi dell'art.11, comma sesto, D.Lgs.18 dicembre 1997 n. 472, la società è obbligata ad assumere ogni eventuale debito derivante da violazioni tributarie commesse senza dolo o colpa grave dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 18 - Collegio sindacale

Qualora la nomina del Collegio Sindacale sia obbligatoria, il collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti.
Al Comune di Torino spetta la nomina di due sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio sindacale, e di un sindaco supplente.
Il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente sono nominati con decisione dei soci secondo le procedure di cui all’art. 12 del presente statuto.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
Il Collegio sindacale è regolato dalla corrispondente normativa in tema di società per azioni.
Il Controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale.
I soci, all’atto di nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, determinano il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

ART. 19 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
L'Organo amministrativo deve provvedere alla redazione del progetto di bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, il Bilancio deve essere presentato ai soci per l’approvazione di esso e la decisione sulla distribuzione e riparto degli utili.
Il termine è elevato a centottanta giorni in presenza di:
a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;
b) esigenze particolari relative alla struttura e all’oggetto della società.
In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’art. 2428 C.C. la ragioni della dilazione.
Gli utili netti di esercizio, risultanti dal Bilancio regolarmente approvato dai soci, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali, salva diversa decisione dei soci.
I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

ART. 20 - Scioglimento

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, con decisione dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni del presente statuto dall’art.10, vengono nominati uno o più liquidatori, stabilendone poteri e retribuzioni, e le modalità per la liquidazione.

ART. 21 - Foro Competente

Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.

ART. 22 - Informativa

Devono essere inviati a tutti i soci:
- il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, prima dell’approvazione da parte dell’assemblea dei soci;
- il bilancio preventivo ed il bilancio Consuntivo, quali approvati dall’Assemblea dei Soci.
Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

ART. 23 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel C.C. e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.