Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali

 n. ord. 133
2004 06785/008

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 OTTOBRE 2004

(proposta dalla G.C. 24 agosto 2004)

OGGETTO: TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO AL CONFINE CON IL MURO DI RECINZIONE DEL PARCO DELLA TESORIERA - TRASFERIMENTO PROPRIETÀ ALLA SOCIETÀ "CO.SALA" S.R.L. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Peveraro.

La Città è proprietaria di una striscia di terreno posta a confine tra il muro perimetrale del Parco della Tesoriera ed un’area di proprietà della "Co.Sala"S.r.l. avente accesso dal civico n. 32/A di Corso Monte Grappa.
In esito a concessione edilizia n. 521/2002 rilasciata il 4 giugno 2002 alla Società Co.Im.Italia a.r.l. (dante causa della "Co.Sala" S.r.l. per atto a rogito notaio Marocco in data 11 marzo 2003 rep. n. 140161, registrato a Torino il 21 marzo 2003 al n. 2339), la stessa Società Co.Sala ha in corso di realizzazione, sulla predetta area di sua proprietà, un edificio ad uso prevalente di civile abitazione a cinque piani fuori terra oltre a piano interrato ad uso autorimesse e cantina, il quale verrà a collocarsi sul fronte di corso Monte Grappa e, sul retro (ove verrà realizzato un giardino condominiale), al confine con il terreno di proprietà della Città, ubicato a ridosso del muro perimetrale del Parco. L’intervento ricade, nel vigente P.R.G. in Zona Urbana Consolidata Residenziale Mista – Area Normativa R2, con indice fondiario 1,35 mq. SLP/mq. SF.
Recentemente la Società ha inoltrato istanza per l’acquisto della porzione di terreno di cui sopra, avente una lunghezza di m. 24,5 circa ed una profondità di mt.1,4 circa, per un totale di 34,3 mq. circa ed individuata con colore verde nell’allegata planimetria (All. 1) ed, altresì con le lettere A-B-C-D-A nella planimetria costituente Allegato 2.
La richiesta è motivata dall’esigenza di eliminare un reliquato di modestissime dimensioni e di difficile manutenzione; inoltre in tal modo la Soc. "Co.Sala" S.r.l. potrà usufruire della SLP pari a mq. 46,30 generata dalla proprietà del terreno di cui trattasi, il quale peraltro, per la sua posizione e configurazione, non può essere proficuamente sistemato a verde pubblico.
Viene inoltre in rilievo che l’alienazione, mediante asta pubblica, non risulterebbe proficua in quanto il terreno predetto presenta interesse esclusivo solo per la proprietà limitrofa. Per tale ragione, alla fattispecie risulta applicabile l’art. 41, primo comma, n. 1 del R.D. 827/1924.
Peraltro, al fine di consentire alla Città di effettuare la manutenzione del muro di recinzione del Parco della Tesoriera accedendovi tanto dal parco stesso, quanto dal terreno oggetto di alienazione, la Società acquirente si è dichiarata disposta a costituire una servitù perpetua di passaggio pedonale, da esercitarsi sul terreno medesimo attraverso un cancello di accesso da posizionarsi a confine con la restante porzione di area di proprietà comunale, senza corrispettivo, né indennità alcuna.
Tale servitù, che graverà sull’intero fondo alienato e a vantaggio del terreno di proprietà della Città descritto al C.T. al Foglio 1171 mappali n. 654p e 226p costituente porzione del Parco della Tesoriera, e perimetrato in colore blu nella predetta planimetria (All. 1) garantirà l’accesso al muro perimetrale necessario per effettuarne la manutenzione, e verrà costituita senza obbligo di ripristino, da parte della Città, dello status quo ante ovvero senza obbligo di risistemazione dell’area cortilizia e del giardino condominiale eventualmente danneggiati dall'esecuzione delle opere di manutenzione predette.
Il corrispettivo per il trasferimento è stato stimato in data 18 giugno 2003 dal Settore Tecnico Logistica e Valutazioni Immobiliari, congiuntamente con il Dipartimento Casa-Città del Politecnico di Torino nell’ambito della convenzione in atto tra i due Enti, in Euro 620,00/mq. SLP che la "Co.Sala" S.r.l. ha dichiarato di accettare. Poiché il terreno dovrà essere catastalmente frazionato, essendo ora una parte dei mappali 654 e 226 del Foglio 1171, l’ammontare globale di tale corrispettivo verrà determinato in conseguenza dell’esatta superficie oggetto di vendita, fermo restando il predetto valore unitario al metro quadrato.
Si rende pertanto necessario approvare l’alienazione alla Società "Co.Sala" S.r.l. del terreno in discorso, alle condizioni più dettagliatamente riportate nel dispositivo della presente deliberazione.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare l’alienazione alla Società "Co.Sala" S.r.l. – con sede in Torino, Via Assarotti n. 10 – codice fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese 08065080015 – del terreno di proprietà comunale sito in Torino, Corso Monte Grappa, descritto al Catasto Terreno al Fg. 1171 mappali nn. 654 parte e 226 parte, indicato in tinta verde nell’unita planimetria (all. 1 - n. ) e con le lettere A-B-C-D-E-A nell’ulteriore planimetria allegata al presente provvedimento (all. 2 - n. ) avente una lunghezza di m. 24,5 circa ed una profondità di m. 1,4 circa, per un totale di circa 34,3 mq;
2) di approvare che la Società acquirente costituisca, a carico del terreno oggetto di acquisto descritto al C.T. al foglio 1171 nn. 654 parte e 226 parte, ed a favore delle aree di proprietà della Città, anch’esse identificate quale parte del medesimo foglio 1171 nn. 654 e 226, costituenti porzione del Parco della Tesoriera, servitù perpetua di passaggio pedonale da esercitarsi sul terreno medesimo attraverso un cancello di accesso da posizionarsi a confine con la restante porzione di area di proprietà comunale, senza corrispettivo né indennità alcuna e verrà costituita senza obbligo di ripristino, da parte della Città, dello status quo ante ovvero senza obbligo di risistemazione dell’area cortilizia e del giardino condominiale eventualmente danneggiati dall'esecuzione delle opere di manutenzione predette;
3) di dare atto che il corrispettivo della vendita resta stabilito in Euro 620,00/mq SLP che la "Co.Sala" S.r.l. corrisponderà in sede d’atto. L’ammontare globale di tale corrispettivo verrà determinato in conseguenza dell’esatta superficie oggetto di vendita, fermo restando il predetto valore unitario al metro quadrato;
4) di subordinare la formalizzazione dell’atto di vendita alla regolarizzazione dell’indennità di occupazione dell’area per il periodo dall’inizio lavori alla data di stipula, in quanto non ancora versata dalla Società acquirente;
5) di autorizzare il Notaio rogante ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune di carattere tecnico e formale, comunque dirette ad una migliore redazione dell’atto. Il frazionamento catastale verrà redatto a cura e spese della Società acquirente, sulla quale gravano, altresì, le spese di atto e conseguenti.
Con successiva determinazione dirigenziale verrà definito l’accertamento di entrata;
6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.