Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 147
2004 06740/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  15 NOVEMBRE 2004
(proposta dalla G.C. 24 agosto 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 10 BIS DELLE NUEA DI P.R.G. - AREA IN ZONA URBANA RESIDENZIALE MISTA DI TIPO M1 VIA RICALDONE N. 31 - APPROVAZIONE.

   Proposta dell'Assessore Viano.  

   L’area interessata dal provvedimento in oggetto è destinata dal P.R.G. a zona urbana consolidata residenziale mista di tipo M1 (artt. 8 e 12 NUEA P.R.G.), classificata di categoria B secondo il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 con indice di edificabilità pari a 2 mq. SLP/mq. SF. Le norme di P.R.G. consentono l’intervento di nuovo impianto, come definito dall’art. 4 lettera i) comma 46 delle NUEA.

   Il lotto in oggetto misura complessivamente mq. 3.040. L’intervento di nuova edificazione prevede un utilizzo di mq. 6.080 di SLP calcolati sulla superficie fondiaria reale con destinazione totalmente  residenziale.

   L'art. 6, comma 10 bis, delle NUEA di PRG, così come modificato dalla Variante n. 37 al P.R.G., prevede che, negli interventi di nuovo impianto eccedenti i 4.000 mq. di S.L.P., il 10% della SLP residenziale sia destinata ad edilizia convenzionata, pari nel caso in oggetto a mq. 208 la cui acquisizione da parte della Città di Torino avverrà secondo le modalità a norma di legge.

   Si rende, pertanto, necessario predisporre apposito schema di convenzione da approvarsi con il presente provvedimento prima del rilascio del permesso di costruire.

   In sede di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario si fornirà il quadro riepilogativo dello stato di attuazione di quanto previsto agli articoli 6 e 7 delle NUEA in materia di quote minime di edilizia convenzionata negli interventi di completamento e di trasformazione.

   In particolare, in sede di bilancio di previsione si dovrà indicare, per gli interventi di cui si prevede la conclusione nell'esercizio di riferimento, se si intenda procedere all'acquisto degli alloggi convenzionati.

   Il progetto è stato presentato in data 27 aprile 2004 presso il Settore competente per il rilascio di permesso di costruire, ed è stato sottoposto all'esame della Commissione Edilizia che, nella seduta del 17 giugno 2004, ha espresso parere favorevole condizionato a modifiche volumetriche.

   Per le modalità di attuazione dell’intervento relativo alla Concessione Convenzionata sopra descritta si rinvia al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento.

   L’art. 6 comma 5 delle NUEA stabilisce inoltre, che, al fine di garantire la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e i servizi, debbano essere cedute gratuitamente dai soggetti attuatori alla Civica Amministrazione le aree necessarie alle realizzazioni suddette, nella misura stabilita all’art. 21 della L.U.R.

   In alternativa alla cessione gratuita, per gli interventi di nuovo impianto in zone consolidate residenziali miste, in caso di dimostrata impossibilità di idoneo reperimento di aree a servizi nella località dell’intervento, il comma 9 del succitato art. 6 delle NUEA consente il ricorso alla monetizzazione.

   Con deliberazione del 13 agosto 1998 (mecc. 9807070/09) la Giunta ha approvato nuovi criteri per la determinazione dei valori delle aree oggetto di monetizzazione. Tali valori devono essere determinati, di volta in volta e caso per caso, col supporto di perizie asseverate da parte di professionisti abilitati, predisposte a cura e spesa dei proponenti.

   Viene dimostrato nella relazione tecnica presentata l’oggettiva impossibilità di reperire le aree da cedere a servizi come da standard urbanistico perseguendo quindi l’alternativa della monetizzazione attraverso un valore considerato congruo dalle autorità competenti.

   Con perizia asseverata in data 26 marzo 2004 dell’arch. Carlo Grometto iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino, si è, pertanto, determinato il valore delle aree da monetizzare (pari a mq. 4.475) in Euro 805.500,00 ritenuto valido dall’ufficio tecnico competente (Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari).   

   Infine, si prende atto che, a seguito delle richieste avanzate in sede di II Commissione Consiliare Permanente del 30 settembre 2004, il Proponente Immobiliare San Carlo S.r.l. in data 15 ottobre 2004 ha proposto un incremento della superficie destinata a parcheggi pertinenziali del 90% rispetto a quanto richiesto dalla Legge Tognoli (minimo mq. 1930), corrispondente ad un totale di mq. 3667. Pertanto, i box previsti sono ora pari a n. 97 per i 60 alloggi in progetto.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Vista la legge 56/77 e s.m.i.;

   Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicato sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica ;
   favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano, di:

1)   approvare, ai sensi dell’art. 6 comma 10 bis delle NUEA lo schema di convenzione, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n.                    );

2)   rinviare l’attuazione della presente deliberazione alla stipulazione per atto pubblico della convenzione stessa, entro il termine di 12 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione, come da atto d'obbligo presentato dal Proponente, unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della convenzione medesima, a norma del Regolamento per i contratti vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e la società “Immobiliare San Carlo s.r.l.” con sede in Torino, corso Stati Uniti n. 41, codice fiscale 08752750011, rappresentata dai seguenti signori: Pagliano Alberto, nato a Torino in data 15 dicembre 1939 cod. fisc. PGLLRT39T15L219D e Farri Sergio, nato a Torino in data 11 novembre 1949 cod. fisc. FRRSRG49S11L219J, con l'autorizzazione all'ufficiale rogante, nonché al rappresentante del Comune di Torino, di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;

3)   impegnare la Giunta Comunale a fornire, in  sede di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario, il quadro riepilogativo dello stato di attuazione di quanto previsto agli articoli 6 e 7 delle NUEA in materia di quote minime di edilizia convenzionata negli interventi di completamento e di trasformazione.
In particolare, in sede di bilancio di previsione si dovrà indicare, per gli interventi di cui si prevede la conclusione nell'esercizio di riferimento, se si intenda procedere all'acquisto degli alloggi convenzionati.

4)   di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.