Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali
n. ord. 109
2004 06616/008
OGGETTO: APERTURA E SISTEMAZIONE VIABILE VIA ZINO ZINI. ACQUISTO AREA DI PROPRIETÀ "CALCESTRUZZI" S.P.A. SITA IN FREGIO A VIA BOSSOLI. SPESA EURO 720.000,00 IVA INCLUSA. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con lAssessore Sestero.
In previsione delle Olimpiadi Invernali, sin dal 2002 è
stata vagliata lipotesi di ridisegnare la viabilità
dellarea Lingotto-Mercati Generali, nella zona adiacente
e parallela ai binari della Ferrovia e, in prospettiva, ridimensionare
il traffico sul cavalcavia di corso Bramante, attraverso lapertura
e la sistemazione viabile della nuova via Zino Zini.
La realizzazione della nuova arteria, che attraverserà
la Città da via Passo Buole a via Tirreno e quindi al trincerone
della Spina 3 per immettersi nel nuovo corso Ferrucci e che incanalerà
il traffico in arrivo da corso Unità dItalia o verso
il Centro Fiere ovvero verso i nuovi Villaggi Olimpici dellex
M.O.I., è già stata inserita nel Programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2003/2005, approvato contestualmente al
Bilancio di Previsione per lanno 2003, con deliberazione
del Consiglio Comunale dell8 aprile 2003 (mecc. 2003 01334/24)
(codice opera 458 per Euro 6.320.000,00). Pertanto, con deliberazione
della Giunta Comunale del 9 dicembre 2003 (mecc. 2003 11262/033),
è stato approvato, ex Legge 109/94 e s.m.i., il progetto
esecutivo del Lotto 1 relativo al tratto da via Bossoli a corso
Bramante, in parallelo con via G. Bruno.
Il tracciato della nuova via, così come approvato con questultima
deliberazione, nella zona compresa tra il sottopasso Lingotto
e la via Carlo Bossoli, viene ad interferire con unarea
dellestensione di mq. 7220, di proprietà della "Calcestruzzi"
S.p.A., sulla quale, in progetto, è prevista la realizzazione
del sedime stradale, pista ciclabile, marciapiedi e di fasce di
rispetto di pertinenza.
Su detto appezzamento di terreno insiste attualmente un impianto
industriale di betonaggio con relativi servizi, costituito da
silos, nastro trasportatore, cabina di comando, tramoggia, rampa,
pozzo, tettoia, come meglio descritto nella bozza di contratto
preliminare di cui infra.
La Società bergamasca, appartenente al Gruppo Italcementi,
con la quale da tempo sono state avviate le trattative, dopo aver
manifestato la propria disponibilità alla vendita dellarea
alla Città, ha poi effettuato una proposta concreta in
tal senso, richiedendo un corrispettivo di Euro 600.000,00 oltre
IVA al 20%, ritenuto coerente rispetto all'indennità di
espropriazione dal Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari.
Il prezzo proposto è stato valutato tenendo conto dei vantaggi,
derivanti alla proprietà, dalluso dellimpianto
di betonaggio (collocato in posizione favorevole rispetto ai cantieri
olimpici presenti nelle vicinanze) fino a dicembre 2004, data
a far tempo dalla quale linsediamento produttivo dovrà
essere smantellato per consentire lapertura del cantiere
della via Zino Zini.
Per rispettare la scadenza e, nel contempo, non ostacolare lattività
produttiva, è stata concordata con la Società Calcestruzzi
la vendita della sola area di insistenza dellimpianto, articolandola
in un contratto preliminare da stipularsi entro breve termine
dalladozione del presente provvedimento ed un atto definitivo
di trasferimento della proprietà, da formalizzarsi entro
il 14 dicembre 2004. Ciò consente, in caso di inadempimento
della Società venditrice, lattivazione della migliore
tutela legale per la Città, in applicazione del disposto
dellart. 2932 cod. civ.
Entro tale termine, la Società si farà carico dello
sgombero del sito, effettuando tutte le operazioni di smontaggio
e asportazione delle attrezzature, dei macchinari, tettoie esistenti
e costruzioni emergenti dal terreno, curando lespletamento
delle conseguenti denunce e/o pratiche catastali e concessorie.
Si intende che, essendo il corrispettivo pattuito commisurato
al solo terreno, limpianto di betonaggio ed i relativi servizi,
dopo la rimozione, resteranno di proprietà della stessa.
Il terreno verrà consegnato alla Città per la realizzazione
dellopera pubblica, previo verbale di consistenza nel quale
si verificherà lo stato del luogo e lavvenuta esecuzione
delle rimozioni previste. Infine, in considerazione delle conseguenze
che il mancato rispetto delle scadenze temporali comporta sia
sul contratto di appalto dellopera stessa, sia sotto il
profilo più generale dellinteresse pubblico, è
stata prevista una penale giornaliera per il ritardo nelleffettuazione
dello sgombero a carico della parte venditrice, pari ad Euro 500,00.
Alla luce di quanto sopra, si rende necessario approvare lacquisto
del terreno di mq. 7220 di proprietà della Società
Calcestruzzi S.p.A., ubicato allaltezza del civico n. 101
della via Bossoli, quale individuato con perimetro tratteggiato
in rosso nellunita planimetria (all. 1 n. ),
alle condizioni indicate nella bozza di contratto preliminare
(all. 2 n. )
che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale.
La spesa per il corrispettivo di Euro 720.000,00 IVA compresa
verrà finanziata con economie di mutuo derivanti da minore
occorrenza finanziaria.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente
si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1) approvare lacquisto del terreno sito in Torino, Zona
Lingotto, via Bossoli n. 101 della superficie catastale di mq.
7220, distinto al C.T. al foglio 1401 mappale 77, quale individuato
con perimetro tratteggiato in rosso nellunita planimetria,
di proprietà della "Calcestruzzi" S.p.A., con
sede in Bergamo, via Camozzi n. 24, iscritta al Registro Imprese
di Bergamo al n. 01038320162, verso il corrispettivo a corpo di
Euro 600.000,00 come infra precisato;
2) di approvare lo schema di contratto preliminare di vendita,
da stipularsi con la predetta Società, che, in sintesi,
prevede quanto segue: impegno della Città alla formalizzazione
dellatto di acquisto della sola area entro il 14 dicembre
2004; obbligo della Società venditrice di smontare e asportare,
prima del rogito, tutte le attrezzature, i macchinari e la carpenteria
metallica che costituiscono limpianto di betonaggio insistente
sullarea oggetto di alienazione, ivi compresi la presentazione
delle pratiche catastali conseguenti; versamento, in sede di stipulazione
del preliminare, di un acconto pari al 10% del prezzo di acquisto,
ovvero Euro 60.000,00 (oltre IVA 20% pari ad Euro 12.000,00);
pagamento, da parte della Società venditrice, di una penale
pari ad Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine
pattuito per lo sgombero dellarea;
3) il corrispettivo di acquisto resta stabilito in Euro 600.000,00,
oltre I.V.A. 20% pari ad Euro 120.000,00 e così in complessivi
Euro 720.000,00, che la Città verserà, dedotto lacconto,
in sede di formalizzazione del contratto definitivo;
4) di demandare ad apposita determinazione dirigenziale limpegno
della spesa complessiva di Euro 720.000,00 che trova copertura
negli stanziamenti in conto capitale previsti nel Bilancio di
previsione 2004 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
dell8 aprile 2004 (mecc. 2004 01221/024) esecutiva dal 24
aprile 2004 che verrà finanziata con economie di mutuo
derivanti da minore occorrenza finanziaria e verificatesi sul
mutuo della Cassa DD.PP. posizione n. 4444700/00 mecc. 1749;
5) le spese degli atti e conseguenti sono a carico della Città
acquirente e saranno sostenute dal Settore competente.
Si autorizza il legale rappresentante della Città, nonché
lUfficiale rogante, ad apportare, ove occorra, al momento
della sottoscrizione degli atti, tutte quelle modifiche di carattere
non essenziale ritenute necessarie e/o opportune nella specifica
funzione di adeguamento alle norme di legge e comunque dirette
ad una migliore redazione degli atti stessi.
L'anno duemilaquattro, il giorno
del mese di
in
Avanti a me dott.
Notaio in
iscritto nel Ruolo dei Notai del Collegio Notarile di
da una parte:
- Colombini dott. Mario, dirigente d'azienda, nato a Rosignano
Marittimo il giorno 25 settembre 1946, domiciliato per la carica
in Bergamo, via G. Camozzi n. 124, presso la sede legale della
infra indicata Società, nella sua qualità di Consigliere
Delegato e, come tale, legale rappresentante della Società
per Azioni:
con sede in Bergamo, via G. Camozzi n. 124, capitale sociale
di Euro 138.000.000,00, interamente versato, partita I.V.A. e
codice fiscale n. 01038320162, Società
soggetta allattività di direzione e coordinamento
da parte di Italcementi S.p.a (art.2497 bis cod.civ.) iscritta
con tale medesimo numero di codice fiscale al Registro delle Imprese
di Bergamo, iscritta altresì al n. 216610 del R.E.A. della
C.C.I.A.A. di Bergamo,
munito di tutti i necessari poteri in forza di legge, del vigente
statuto sociale ed in esecuzione della deliberazione del Comitato
Esecutivo in data
che, in estratto autentico in data
n. di repertorio del notaio
si allega al presente atto sotto la lettera "A"
(la quale Società, d'ora innanzi, sarà anche chiamata
più brevemente "promittente venditrice");
dall'altra parte:
nato a
il giorno
nella sua qualità di Dirigente, Responsabile del Settore
Contratti, tale nominato con provvedimento del Sindaco
n. del giorno
che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto
sotto la lettera "B", e, come tale, quale legale rappresentante
del:
sede municipale in Torino, via/piazza
ove è anch'egli domiciliato per la carica, codice fiscale:
munito dei necessari poteri in forza di legge e del vigente statuto
comunale, nonché in virtù della deliberazione del
Consiglio Comunale n
, divenuta esecutiva
ai sensi di legge, che, in copia conforme all'originale, si allega
al presente atto sotto la lettera "C"
(il quale, d'ora innanzi, sarà anche chiamato più
brevemente "promissaria acquirente").
Io Notaio sono certo dell'identità personale di essi comparenti,
i quali, avendo i requisiti di legge, d'accordo tra loro e con
il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni al presente
atto, al quale
A) che, in forza dell'Atto di Conferimento di Ramo dAzienda
ricevuto dal Notaio dott. Gian Paolo Toscano Rivalta di Ravenna
in data 31 dicembre 1996 n.ri 60305/12801 di Rep./Racc., registrato
a Ravenna in data 20 gennaio 1997 al n.359 registro Atti Pubblici,
e di successivo Atto di Fusione e di Avveramento di Condizione
ricevuto dallo stesso Notaio in data 18 dicembre 1998 n.ri 63076/13694
di Rep./Racc., registrato a Ravenna in data 22 dicembre 1998 al
n.2571 registro Atti Pubblici, la Società "CALCESTRUZZI
S.p.A." è proprietaria dellappezzamento di terreno
sito in Comune di Torin , in fregio alla via Bossoli n° 101,
Zona Lingotto,distinto al N.C.T. del predetto Comune al Foglio
1401 con il mappale 77 di ettari 0.72.20 , meglio individuato
con perimetrazione di colore rosso nella planimetria che sottoscritta
dalle parti qui si allega sotto la lettera "D", con
insistente un impianto industriale di betonaggio con relativi
servizi;
B) che in forza della denuncia di costituzione in data 27/04/1993
n. 4934 di protocollo, il suddetto impianto industriale di betonaggio
con relativi servizi è stato accatastato al N.C.E.U. del
suddetto Comune al Foglio 1401 con il mappale 77, P.T., mentre
l'area su cui insiste risulta distinta al N.C.T. del predetto
Comune, al Foglio 1401 mappale 77 di ettari 0.72.20,(Ente Urbano);
C) che il COMUNE DI TORINO e la Società "CALCESTRUZZI
S.p.A.", come sopra comparse e rappresentate nel presente
atto, sono venute nella determinazione di procedere alla sottoscrizione
del presente preliminare con la quale la parte promittente venditrice
intende obbligarsi a vendere e la parte promissaria acquirente
ad acquistare l'intera area sulla quale sorge limpianto
di betonaggio citato al precedente punto B), il tutto censito
al N.C.T. al foglio 1401 mappale 77, ai seguenti patti e condizioni
espresse:
C.1) il presente contratto, come pure il conseguente atto definitivo
di trasferimento di proprietà, hanno ad oggetto esclusivamente
larea come sopra individuata, essendo il prezzo di vendita
commisurato soltanto alla stessa;
C.2) entro il termine previsto per la stipulazione dellatto
definitivo dovranno essere ultimate, ad esclusiva cura e spese
di parte promittente venditrice, tutte le operazioni di smontaggio
e asportazione di tutte le attrezzature , i macchinari e la Carpenteria
metallica che costituiscono limpianto di betonaggio insistente
sullarea oggetto di alienazione ivi compresa la presentazione
della denuncia di demolizione al competente Catasto Fabbricati
e di ogni connessa denuncia e/o pratica catastale;
tutto ciò premesso e ritenuto, essi comparenti, nelle spiegate
qualità.
ART. 1 - APPROVAZIONE ED ACCETTAZIONE ESPRESSA DELLE PREMESSE -
Le premesse e gli allegati costituiscono presupposto essenziale e formano parte integrante e sostanziale di questo atto e sono accettate espressamente con valore di patto.
ART. 2 - PRELIMINARE -
La Società "CALCESTRUZZI S.p.A.", come sopra
rappresentata, promette di vendere al COMUNE DI TORINO, il quale,
come sopra rappresentato, allo stesso titolo promette di acquistare,
la piena ed esclusiva proprietà del seguente bene immobile:
in Comune di TORINO, via Bossoli 101, zona Lingotto
- appezzamento di terreno della superficie catastale di complessivi
mq. 7220, distinto al N.C.T. del predetto Comune, al Foglio 1401,
con il mappale 77, di ettari 0.72.20 - Ente Urbano, meglio individuato
con perimetrazione di colore rosso nella planimetria qui allegata
sotto la lettera "D".
Confini:
ART. 3 - ATTO PUBBLICO DI COMPRAVENDITA -
La Società "CALCESTRUZZI S.p.A." ed il COMUNE DI TORINO, entrambi come sopra rappresentati, si impegnano a stipulare, per la presente promessa di vendita, e nel rispetto di quanto nella stessa convenuto, regolare atto pubblico di trasferimento della proprietà entro e non oltre il 14 dicembre 2004.
ART. 4 - OBBLIGO DELLA PROMITTENTE VENDITRICE
Entro il termine del 13 dicembre 2004, la Società "CALCESTRUZZI
S.p.A." si obbliga pertanto a smontare ed asportare le attrezzature,
i macchinari e la carpenteria metallica e comunque tutte le costruzioni
non cementizie emergenti dal terreno che costituiscono limpianto
di betonaggio ed i relativi servizi insistenti sullappezzamento
di terreno, lasciando in loco le pavimentazioni in calcestruzzo,
la rampa, il muro di sostegno della rampa e le relative palificazioni,
i muretti della vasca di decantazione delle acque, i muretti di
sostegno del terrapieno sul quale è posizionato il prefabbricato
(che verrà asportato)ad uso ufficio e servizi, il fabbricato(in
muratura) già contenente i contatori elettrici ed il pozzo
di prelievo acqua con chiusino in ghisa. Entro lo stesso termine
Calcestruzzi provvederà alla presentazione della denuncia
di demolizione al competente Catasto Fabbricati e di ogni connessa
denuncia e/o pratica catastale, edilizia e concessoria: il tutto
a sua cura, oneri e spese;
Eseguito tutto quanto sopra stabilito al precedente capoverso,
la Società "CALCESTRUZZI S.p.A." riterrà
a proprio favore, rimanendone piena ed esclusiva proprietaria,
sia le attrezzature, i macchinari e la carpenteria metallica costituenti
l'impianto di betonaggio stesso ed i relativi servizi sia tutti
i materiali esistenti sull'area oggetto della vendita, il tutto
senza che la Società "CALCESTRUZZI S.p.A." debba
corrispondere al COMUNE DI TORINO alcuna somma a titolo di prezzo
e/o indennizzo e/o a qualsivoglia altro titolo, essendosi di tutto
quanto sopra tenuto conto nella determinazione del prezzo di vendita,
commisurato alla sola area in oggetto.
Per quanto possa occorrere, le parti danno atto che ad oggi sullarea
insistono i seguenti beni che verranno smontati e asportati dalla
promittente venditrice:
- n.4 silos (indicati con il n.3 nella planimetria sopra allegata);
nastro trasportatore (indicato con il n.3 bis nella planimetria
sopra allegata); n.1 cabina di comando (indicata con il n.3 nella
planimetria sopra allegata); tramoggia (indicata con il n.1 nella
planimetria sopra allegata), uffici e servizi (indicati con il
n.6 nella planimetria sopra allegata); tettoia metallica con copertura
in Eternit (indicata con il n.7 nella planimetria sopra allegata).
ART. 5 - VERBALE DI CONSTATAZIONE E PENALE PER RITARDO -
Entro il 13 dicembre 2004 le parti, previo sopralluogo congiunto,
daranno atto in apposito verbale dellavvenuta esecuzione
delle operazioni di smontaggio ed asportazione di cui sopra e
che larea oggetto di compravendita risulta libera in conformità
a quanto previsto dal precedente art.4.
In caso di inadempimento rispetto allobbligo, disciplinato
dal precedente art.4, di demolizione e smontaggio dellimpianto
di betonaggio e ripristino , con le modalità sopra indicate,
entro il suddetto termine del 13 dicembre 2004, la parte Promittente
Venditrice sarà tenuta al pagamento di una penale di Euro
500,00 per ogni giorno di ritardo.
ART. 6 - MODALITA'E GARANZIE -
La promittente venditrice dichiara e garantisce che larea in oggetto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e si impegna a trasferirla libera da oneri, pesi, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, arretrati di imposte e liti pendenti nonché da diritti reali ed obbligatori di terzi, nello stato di fatto in cui si troverà e quale risulterà dal verbale di cui al precedente art 5).
ART. 7 - PREZZO -
Le parti espressamente convengono che il corrispettivo è
pattuito" a corpo" e non a misura in Euro 600.000,00=
oltre I.V.A. di legge con l'aliquota del 20%, corrispettivo
che la parte promissaria acquirente si impegna a versare secondo
la seguente scansione temporale:
- 10% del prezzo da corrispondere, pari ad Euro 60.000,00= oltre
I.V.A. a titolo di acconto prezzo al momento della stipula del
presente preliminare;
- la restante somma, a saldo, pari ad Euro 540.000,00= oltre ad
IVA, al momento della stipula dellatto definitivo di trasferimento
della proprietà. Sulle rate di prezzo non decorrono interessi.
Le parti si danno reciprocamente atto e dichiarano che il prezzo
è stato determinato nella sopra convenuta misura in considerazione
del valore della sola area di mq. 7220 in oggetto distinta con
il mappale 77 del Foglio 1401 del N.C.T. di Torino, rimanendo
la proprietà dell'impianto di betonaggio ivi insistente,
anche dopo la rimozione, di piena ed esclusiva proprietà
della "CALCESTRUZZI S.p.A.", giusta tutto quanto precisato
in premessa e convenuto all'art. 4) del presente atto.
ART. 8 - RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE -
La parte promittente venditrice rinuncerà in sede di atto traslativo della proprietà all'ipoteca legale, esonerando da ogni responsabilità al riguardo il Direttore della competente Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliare.
ART. 9 - SPESE -
Le spese del presente atto, relative e consequenziali, come pure quelle relative allatto definitivo di vendita, sono a carico della parte acquirente.
Il presente atto ed il successivo atto notarile di compravendita
sono soggetti ad I.V.A. e, pertanto, soggetti ad imposta di registro,
ipotecaria e catastale in misura fissa.
Richiesto, io Notaio ricevo il presente atto, da me letto, unitamente
agli allegati, ai comparenti, i quali lo approvano.
Completato di mio pugno, quest'atto è scritto in gran parte
a macchina da persona di mia fiducia su pagine e quanto fin qui
di questa.