Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Settore Stranieri e Nomadi

n. ord. 105
2004 06380/019

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  27 SETTEMBRE 2004
(proposta dalla G.C. 27 luglio 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ROM E SINTI PRESENTI NEL TERRITORIO CITTADINO. LINEE GUIDA E REGOLAMENTO DELLE AREE ATTREZZATE.

   Proposta dell'Assessore Lepri.

   La Città di Torino, dalla fine degli anni '70, ha promosso e sviluppato politiche attive al fine di affrontare le questioni conseguenti alla presenza di nomadi, sia italiani che stranieri, nel territorio cittadino.

   L’ingresso nei campi nomadi si realizzò compiutamente negli anni '80, a riconoscimento di una presenza stabile di gruppi di cittadini italiani, i Sinti, che sostavano sul territorio metropolitano da decenni e di gruppi di Rom provenienti dall’allora Jugoslavia, la cui presenza, in decine d’insediamenti abusivi, datava dagli anni '60. Una crescita della popolazione si ebbe a seguito del conflitto esploso nell’ex Jugoslavia, a causa del quale giunsero nei campi nomadi della città durante gli anni 1991 - 1994 altre 150-200 persone.

   A partire dall’anno 1978 fu realizzata la prima area sosta attrezzata per nomadi Sinti e durante gli anni ’80 furono costruiti campi sosta fino ad arrivare, attraverso accorpamenti e spostamenti, alle attuali 4 aree attrezzate per la sosta.

   Alcuni importanti atti hanno segnato le tappe di sviluppo delle politiche comunali nei confronti dei Rom e Sinti.

   Nel 1984 il Consiglio Comunale dettò le prime "Linee programmatiche generali sul problema della presenza di nomadi sul territorio cittadino".

   Il Consiglio Comunale nel 1991 approvò il "Regolamento delle aree di sosta attrezzate per nomadi" in cui fu determinata la ricettività di ogni campo nomadi.

   Nel 1992 la Giunta Comunale deliberò la costituzione di una Commissione con il compito di adottare le decisioni in merito alle autorizzazioni ed alla gestione delle aree sosta.

   Nel 1993 fu emanata la Legge Regionale n. 26 "Interventi a favore della popolazione zingara", che contiene disposizioni di tutela della popolazione zingara e di garanzia del diritto al nomadismo e alla stanzialità. Essa si propone di favorire l’accesso alla formazione, l’inserimento abitativo e lavorativo di Rom e Sinti; indica gli standard minimi e le caratteristiche dell’area sosta.

   Con varie deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale, nel corso del 2000, si avviò la costruzione del nuovo campo di Via Germagnano.

   Interventi sociali e processi di integrazione

   Il Comune, insieme a diverse organizzazioni di volontariato e di tutela, ha avviato fin dagli anni '80 iniziative di promozione sociale attraverso interventi per la scolarizzazione dei bambini, attività d’animazione per i giovani, incentivi alla fruizione di corsi di formazione professionale, sostegno all’inserimento nel mondo del lavoro, accompagnamento nell’inserimento abitativo.

   Istruzione

   Requisito per l'autorizzazione alla sosta nelle aree attrezzate è l'iscrizione e la frequenza scolastica dei bambini in età scolare.

   I dati sull’inserimento scolastico mostrano come ci sia una buona frequenza nelle scuole materne e nelle elementari.

   In momenti diversi sono state attivate varie iniziative a sostegno dell'inserimento scolastico degli alunni nomadi, realizzate dalla Divisione Servizi Educativi e dalla Divisione Servizi Sociali.

   A tali iniziative si aggiungono la vigilanza sulla frequenza scolastica e i sostegni per incrementarla, il coordinamento e la facilitazione dei rapporti tra le scuole e tra queste e le famiglie, la supervisione dei progetti didattici per l'inserimento degli alunni nomadi nonché la loro applicazione nelle singole scuole.

   Gli interventi attivati hanno portato negli anni a buoni risultati, che necessitano di ulteriore impegno per superare gli ostacoli socio-culturali che il processo di scolarizzazione incontra quali: il ruolo di responsabilità che i ragazzi e le ragazze rom sono precocemente chiamati a ricoprire nella propria famiglia allargata, il timore della perdita di identità, una diversa organizzazione e percezione del tempo, una visione della vita in cui solo negli ultimi tempi inizia ad essere preso in considerazione il collegamento tra il percorso scolastico-formativo e l’inserimento nel mondo del lavoro.

   Devianza minorile

   Il lavoro di accompagnamento nell’inserimento scolastico, le attività di animazione socio-culturale, il sostegno educativo e di mediazione culturale, le più recenti iniziative di inserimento lavorativo costituiscono elementi di prevenzione e riduzione dei fenomeni di devianza. Dopo i primi risultati negli anni '80 e qualche segnale di ripresa del fenomeno, negli ultimi anni i dati provenienti dal locale carcere minorile evidenziano una riduzione degli ingressi, anche se ancora molto resta da fare.

   Lavoro

   Sempre meno persone, almeno nei campi sosta, svolgono attività tradizionali quali il commercio di cavalli, gli spettacoli viaggianti, i lavori artigianali ecc. Tra le attività autonome rimaste vi sono, sia pure in calo, quelle legate alla vendita itinerante di merceria o di fiori ed il recupero dei rottami ferrosi (sottoprodotto della ormai residuale produzione di manufatti in rame). Un fenomeno più recente, che coinvolge a Torino una trentina di famiglie, è costituito dal recupero e riciclaggio d’oggetti recuperati dai rifiuti e rivenduti al mercato dell’usato. Fonti di sussistenza sono ancora ricavate, in alcune famiglie, con l’accattonaggio.

   Peraltro, in questi ultimi anni giovani Rom si stanno sperimentando in un percorso di formazione lavorativa, adulti hanno già un lavoro dipendente, qualcuno a tempo determinato altri a tempo indeterminato, mentre altri stanno dando forma legale ad attività di lavoro autonomo più tradizionali come la raccolta e la vendita di materiali ferrosi.

   La considerazione della scuola come momento per l’acquisizione di alcuni elementi di base per muoversi meglio nella nostra società può progressivamente migliorare, se vista in collegamento con uno sbocco lavorativo, con la costruzione di un futuro fondato su mezzi per il sostentamento diversi da quelli tradizionali, anche quando si tratta di un lavoro autonomo, normalmente più consono alle attitudini ed abitudini dei Rom e Sinti.

   Le donne Rom si collocano spesso nelle imprese di pulizie che lavorano in uffici pubblici, istituti per anziani, banche e ristoranti. Gli uomini sono invece maggiormente impiegati nei settori della manutenzione e delle pulizie industriali.

   Mentre nel 1988 erano 3 i nomadi occupati, oggi sono circa 150.

   Abitazioni

   Per molti anni l’idea di sperimentare l’inserimento in alloggi quale alternativa ai campi sosta è stata frenata, oltre che per difficoltà strutturali, da timori diffusi quali la rottura dell’unità della famiglia patriarcale; il venire meno di una rete di reciproco aiuto; la perdita di uno spazio fisico dove poter celebrare riti religiosi e sociali tradizionali; la necessità di mutare i propri modelli educativi.

   Più funzionale alla conduzione di uno stile di vita in linea con la tradizione è considerata, per molti Sinti e Rom, una soluzione abitativa di tipo "orizzontale" (case o strutture abitative al livello del suolo, con annessi spazi all’aperto).

   In questi ultimi anni alcune famiglie hanno scelto collocazioni diverse da quella del campo sosta, sia acquistando terreni, sia acquistando case, anche in altre regioni d’Italia, sia entrando, avendo titolo, in appartamenti d’edilizia popolare. Il numero totale di persone uscite dalle aree di sosta per andare a vivere in casa è di circa 450 persone.

   Il lavoro e la casa stanno avviando alcuni processi di revisione nelle scelte di vita dei Rom, i cui sviluppi potranno essere osservati compiutamente solo nei prossimi anni.

   I servizi

   Il settore stranieri e nomadi, nella sua attività ventennale, ha svolto un ruolo di coordinamento e gestione degli interventi a favore dei Rom e Sinti presenti in Città e di attuazione delle linee definite dal Consiglio Comunale. Realizza i propri interventi direttamente nelle aree sosta, attraverso gli operatori referenti dei campi nomadi, occupandosi della gestione degli insediamenti, della realizzazione delle iniziative socioculturali e della mediazione dei rapporti tra Sinti, Rom e servizi o realtà di territorio (Circoscrizioni, scuole, consultori, associazioni, ecc.).

   Presso la sede centrale è invece svolta attività di informazione, consulenza, raccolta dati, progettazione nonché la gestione dei rapporti con la cittadinanza, gli uffici ed i servizi dell’Amministrazione Comunale, l’Autorità Giudiziaria, gli altri organismi istituzionali italiani e stranieri. Di particolare rilievo sono le istruttorie rispetto alla regolarità dei documenti, gli avviamenti al lavoro, gli inserimenti abitativi, la mediazione interculturale e dei conflitti, la prevenzione del disagio e gli interventi riferiti all’area penale.

   I servizi sociali territoriali delle Circoscrizioni 5, 6 e 10 hanno elaborato in questi anni progetti specifici di intervento.

   Si sono poi assicurati interventi mirati alla tutela dei minori, realizzando campagne di informazione e prevenzione sanitaria, accompagnamenti, sostegno educativo in particolare a minori dell’area penale e affidamenti consensuali a parenti, altre famiglie e in comunità.

   Altre aree di attività e di progettazione specifica hanno riguardato, d’intesa con le ASL e gli altri uffici comunali, l’educazione sanitaria, il sostegno alla gravidanza e maternità, il progetto "micronidi", per accogliere, all’interno del campo sosta, bambini nella fascia compresa tra i 6 mesi e i 3 anni di vita. Per la gestione di quest’ultimo servizio si è fatto riferimento a un gruppo di donne, che aveva seguito un percorso di formazione sull'accudimento dei bimbi.

   Linee di sviluppo per le politiche sociali

   Il quadro fin qui delineato evidenzia l’impegno della Città nell’offrire ai Rom e Sinti che vivono da molti anni nel territorio cittadino opportunità di integrazione sociale, nel rispetto della loro identità culturale.

   Si tratta ora di definire linee di programmazione degli interventi nei confronti di questa popolazione e di definire elementi fondamentali per un nuovo patto.

   Destinatari e capienza delle aree sosta

   La Città si propone di rinnovare il proprio impegno a favore dei Rom e Sinti autorizzati alla sosta nelle aree esistenti, nella misura delle capienze definite nel Regolamento.

   Al fine di garantire una gestione efficace, è ragionevole contenere le capienze delle aree sosta, che vengono ridefinite così da Regolamento.

   Il numero complessivo di persone accoglibili nei campi sosta della città è fissato in 770.

   Il patto

   Con i destinatari sopra indicati si vuole definire un nuovo patto di convivenza, che veda affermati chiaramente alcuni principi essenziali:
-   l’impegno a osservare le regole di comportamento previste dal seguente Regolamento;
-   la corresponsabilizzazione nella gestione delle aree sosta;
-   la compartecipazione alle spese di costruzione e conduzione dei campi sosta, tramite il versamento di una tariffa di seguito determinata;
-   l’impegno ad utilizzare al meglio le opportunità offerte per l’inserimento sociale.

   Servizi da potenziare

   Occorre particolarmente potenziare, d’intesa con le associazioni di volontariato e tutela, i seguenti settori di azione:
-   il sostegno e aiuto alle donne con bambini e alla maternità;
-   la tutela dei minori e delle persone anziane o con problemi di disabilità prive di sostegni familiari;
-   gli inserimenti lavorativi, tramite l’utilizzo della gamma di strumenti disponibili: corsi di formazione, cantieri di lavoro, tirocini di orientamento e formazione. Ottenere che in ogni famiglia ci sia una persona adulta con un’occupazione regolare o, quanto meno, in attività finalizzate all’ottenimento dell’occupazione, determinerebbe un salto di qualità nelle condizioni di vita di queste persone e renderebbe stabili i loro mezzi di sostentamento;
-   l’accompagnamento ed il sostegno all’inserimento abitativo ed alla conduzione della nuova vita negli appartamenti;
-   interventi di prevenzione primaria nei confronti degli adolescenti tramite progetti di animazione sportiva e culturale e di recupero delle radici culturali.

   Criteri di contribuzione e tariffe

   Annualmente, la Giunta Comunale determina le tariffe facendo riferimento ai prezzi base applicati dalle società di gestione di campeggi e ai canoni sociali applicati nell’edilizia residenziale pubblica.

   La tariffa piena è applicata nel caso di autonoma piazzola attrezzata; nel caso invece di mera piazzola nell’ambito di area sosta attrezzata, la tariffa andrà ridotta del 50%.

   I nuclei familiari percettori di un reddito annuo inferiore o pari al reddito di mantenimento, come definiti dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19), sono esenti dal versamento della tariffa.

   I nuclei in possesso di un reddito annuo eccedente il reddito di mantenimento sono tenuti al versamento della quota parte eccedente tale soglia, se inferiore alla tariffa dovuta.

   Se la quota eccedente il reddito di mantenimento è pari o superiore alla tariffa, deve essere versato l’intero ammontare.

   Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul decentramento, la presente deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizoni per il parere di competenza.

   Non hanno espresso parere nei tempi consentiti le Circoscrizioni 2, 3 e 10.

   Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 7 e 9 (all. 2, 3, 4 - nn. ).

   La Circoscrizione 8 ha espresso parere sfavorevole (all. 5 - n. ) in quanto nella premessa non vi sono cenni ai problemi di ordine pubblico provocati dagli insediamenti e, per quanto riguarda i requisiti per l’autorizzazione alla sosta, la normativa dovrebbe essere più severa e richiedere documentazione più ampia.

   La Circoscrizione 4 (all. 6 - n. ) ha espresso parere favorevole condizionandolo tuttavia all’introduzione delle seguenti modificazioni all’allegato 1 della deliberazione:
-   art. 2 secondo comma, ultimo rigo introdurre "I componenti di cui al presente comma non hanno diritto di voto eccetto il responsabile dei Servizi Sociali del territorio interessato";
-   all’art. 6 comma 2 eliminare l’ultimo periodo "sono concessi a parenti… conoscenti";
-   all’art. 7 comma 1 eliminare il quinto punto "essere condannati … reati";
-   all’art. 7 aggiungere il seguente comma: "Requisiti di preferenza da considerare: 1) la regolare frequenza dei bimbi inseriti nella scuola materna; 2) la regolare frequenza di corsi di formazione professionale; 3) l’impiego in regolari occupazioni lavorative; 4) la necessità di sottoporsi a cure mediche; 5) la presenza nelle famiglie di persone anziane e disabili".

   Si ritiene di poter accogliere il primo punto proposto (diritto di voto ai responsabili dei Servizi Sociali) che sarà oggetto di apposito emendamento.

   Si ritiene di non poter accogliere le proposte riferite agli articoli 6 e 7 in quanto è opportuno che l’autorizzazione provvisoria (art. 6, comma 2) possa essere concessa solo a persone conosciute per evitare situazioni di incompatibilità; è opportuno inserire elementi deterrenti (art. 7, comma 1) per la riduzione dei reati e il mantenimento di comportamenti legali; non pare opportuno introdurre requisiti di preferenza per l’autorizzazione (aggiunta proposta all’art. 7) in quanto già compresi in altri articoli (art. 5, 7, 8).

   La Circoscrizione 5 (all. 7 - n. ) esprime parere favorevole subordinandolo all’accoglimento delle seguenti proposte di modificazioni dell’articolo 2 del Regolamento:
-   Comma 1. La Commissione per la gestione delle aree sosta attrezzate per Rom e Sinti è composta dal:
     -   Direttore della Divisione Servizi Sociali con funzioni di Presidente o suo delegato (Dirigente del Settore Stranieri e Nomadi)
     -   Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato
     -   Dirigente del Settore Stranieri e Nomadi o suo delegato (Responsabile in P.O.),
     -   Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato (Dirigente del Nucleo Stranieri e Nomadi)
     -   Responsabile dei Servizi Sociali delle Circoscrizioni Competenti (Circoscrizioni 5-6-10).
-   Comma 2. La Commissione può essere poi integrata dal rappresentante della Divisione Servizi Educativi, da un rappresentante della Divisione Lavoro Orientamento e Formazione, da un Dirigente del Settore Tecnico, dai Coordinatori dei Campi. Tutti hanno diritto di voto.
-   Comma 3. La Commissione trasmette il verbale di ogni seduta ai Presidenti delle Circoscrizioni competenti.

   La Circoscrizione 5 chiede inoltre che dopo il primo capoverso del comma 1 dell’articolo 3 ("La gestione delle aree attrezzate per la sosta è affidata alla Divisione Servizi Sociali, Settore Stranieri e Nomadi") sia aggiunta la frase "e alle Circoscrizioni competenti per territorio" ed eliminata la frase "Le Circoscrizioni interessate partecipano alle periodiche verifiche sulla gestione delle aree".

   Si ritiene di non poter accogliere le modificazioni riferite all’articolo 2 in quanto mutano completamente la composizione della Commissione e la sua efficacia, se non per quanto riguarda la presenza e il diritto di voto per i Responsabili dei Servizi Sociali delle Circoscrizioni interessate (i quali potranno quindi trasmettere i verbali ai propri Presidenti), oggetto di apposito emendamento.

   Per quanto riguarda l’articolo 3 la modificazione non può essere accettata in quanto le responsabilità gestionali e amministrative non possono essere in capo che ad un unico soggetto (la Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le A.S.L.) mentre la collaborazione delle Circoscrizioni alla gestione dell’andamento e delle attività nelle aree sosta è già prevista al comma 5 dell’articolo 4.

   La Circoscrizione 6 (all. 8 - n. ) ha espresso parere favorevole condizionato alla richiesta di inserire al comma 1 dell’articolo 2 dell’allegato 1 alla presente Deliberazione il testo: "la rappresentanza dei servizi sociali del territorio nella Commissione per la gestione delle aree sosta attrezzate per Rom e Sinti".

   Si ritiene di poter accogliere la proposta che sarà oggetto di apposito emendamento.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;

   Con voti unanimi espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare le linee guida indicate in premessa e qui integralmente richiamate;

2)   di approvare i criteri di contribuzione e per l’individuazione delle tariffe sopra definiti;

3)   di approvare il Regolamento delle aree sosta attrezzate per rom e sinti qui allegato (all. 1- n. ) parte integrante del presente provvedimento;

4)   di approvare composizione e funzioni della Commissione per la gestione delle aree sosta attrezzate per Rom e Sinti come indicato nell’allegato 1, parte integrante del presente provvedimento.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.

5)   di revocare, conseguentemente, il Regolamento delle aree di sosta attrezzate per nomadi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9105681/01) in data 14 ottobre 1991, esecutiva dal 27 novembre 1991, citato in narrativa;

6)   di dare mandato, conseguentemente, alla Giunta Comunale di revocare la deliberazione Giunta Comunale 28 luglio 1992 (mecc. 9209580/01), avente per oggetto "Campi nomadi comunali. Costituzione di una commissione per le autorizzazioni e per la gestione", immediatamente esecutiva, citata in narrativa;

7)   di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. n. 134, 4° comma, Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


REGOLAMENTO DELLE AREE SOSTA ATTREZZATE PER ROM E SINTI

Articolo 1 - Denominazione, localizzazione e capienza delle aree sosta

1.   Il Comune di Torino assicura la gestione di aree attrezzate per la sosta di Rom e Sinti la cui denominazione, localizzazione e massima capienza sono individuate come segue:
SANGONE                corso Unione Sovietica n. 655      persone 250
AEREOPORTO         strada Aeroporto n. 235/25          persone 250
GERMAGNANO       via Germagnano                           persone 170
LE ROSE                    via Lega n. 50                              persone 100

2.   Tali contingenti potranno essere superati, in via eccezionale, per non pregiudicare l'integrità dei nuclei familiari.

3.   Potranno, per contro, essere diminuiti per motivi igienico sanitari o di ordine pubblico.

4.   L’area sosta di Strada Aeroporto non è definitiva e dovrà essere rilocalizzata, essendo ivi previsto il passaggio della linea ferroviaria ad alta capacità.

Articolo 2 - Commissione per la gestione delle aree sosta attrezzate per Rom e Sinti

1.   La Commissione per la gestione delle aree sosta attrezzate per Rom e Sinti è composta dai seguenti membri con diritto di voto:
-   Direttore della Divisione Servizi sociali, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
-   Comandante del Corpo di Polizia municipale, o suo delegato;
-   Dirigente del Settore stranieri e nomadi;
-   Dirigente del Nucleo Stranieri del Corpo Polizia municipale;
-   Responsabile in P.O. del Settore stranieri e nomadi;
-   Responsabile in P.O. del Nucleo Stranieri del Corpo Polizia municipale;
-   Un Responsabile dei Servizi Sociali per ciascuna delle Circoscrizioni 5, 6 e 10 ove sono collocate le aree sosta; in questo caso il diritto di voto è esercitato da uno dei tre componenti a seconda dei temi trattati.

2.   La Commissione può inoltre essere integrata da un rappresentante della Divisione Servizi Educativi, uno della Divisione Lavoro Orientamento e Formazione, dal Dirigente Servizi Tecnici referente della Divisione Servizi Sociali o suo delegato, dai rappresentanti delle aree di sosta e da altri componenti, qualora il Presidente ritenga necessaria la presenza in riferimento ai temi trattati. I componenti di cui al presente comma non hanno diritto di voto.

3.   La Commissione adotta le decisioni di carattere gestionale delle aree medesime in attuazione delle linee indicate nel presente regolamento. Decide a maggioranza dei componenti previsti al precedente comma 1. A parità di voti prevale il voto del Presidente della Commissione.

Articolo 3 - Organizzazione e funzioni

1.   La gestione delle aree attrezzate per la sosta è affidata alla Divisione Servizi sociali, Settore stranieri e nomadi. Le Circoscrizioni interessate partecipano alle periodiche verifiche sulla gestione delle aree.

2.   La Polizia Municipale, tramite il Nucleo stranieri, esercita un’assidua vigilanza sul rispetto della legge e delle norme del presente Regolamento, con una presenza costante nelle aree. Interviene a norma di legge ogni qual volta venga meno il rispetto del presente Regolamento con sanzioni di carattere amministrativo o penale, anche su segnalazione del Dirigente del Settore stranieri e nomadi. In particolare provvede ai necessari accertamenti relativi a tutte le persone alloggiate nel campo ed esegue il controllo dei veicoli in sosta nell’area.

Articolo 4 - Rappresentanza e partecipazione

1.   Al fine di favorire la corretta informazione, la partecipazione alla gestione delle aree sosta e un adeguato grado di condivisione delle scelte dell’Amministrazione inerenti le prestazioni e gli interventi rivolti a Rom e Sinti, è istituita la figura del rappresentante dell’area sosta attrezzata.

2.   I rappresentanti sono punto di riferimento per l’Amministrazione e hanno il compito di collaborare, specie con i referenti delle aree sosta, per la migliore convivenza, l'uso corretto delle attrezzature, l'organizzazione della pulizia delle parti comuni e ogni altro aspetto inerente la gestione delle aree ed i rapporti con il territorio.

3.   I rappresentanti sono un numero massimo di tre per area di sosta. Essi vengono designati, con criteri che garantiscano la rappresentatività, dagli utenti autorizzati alla sosta nelle aree attrezzate della Città.

4.   La Commissione per la gestione delle aree sosta attrezzate per Rom e Sinti delibera le modalità di designazione dei rappresentanti.

5.   Sono costituiti organismi di gestione per ciascun campo sosta, composti dai rappresentanti degli autorizzati, da operatori delle Divisioni coinvolte e delle Circoscrizioni, da volontari.

Articolo 5 - Requisiti per l’autorizzazione

1.   L'ammissione alle aree di sosta, riservata ai Rom e Sinti o comunque a famiglie di tale origine, è subordinata a una autorizzazione rilasciata al capo famiglia dalla Commissione per la gestione delle aree sosta attrezzate per Rom e Sinti, che presuppone i seguenti requisiti:
-   possesso dei documenti di identità personale per tutti i componenti il nucleo familiare;
-   per i cittadini stranieri, possesso di permesso di soggiorno in corso di validità;
-   assenza di precedente acquisizione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici;
-   non titolarità da parte di alcun componente il nucleo familiare di alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione sul territorio nazionale al momento dell’autorizzazione alla sosta. È fatta salva, per i figli facenti parte di un nucleo familiare titolare di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, già precedentemente autorizzati, la possibilità di ottenere l’autorizzazione alla sosta nelle aree attrezzate;
-   non titolarità di autorizzazione alla sosta in altra area attrezzata nel territorio nazionale al momento dell’autorizzazione in un’area della città;
-   assenza di precedenti provvedimenti di allontanamento dalle aree sosta della città.

2.   Il capo famiglia richiedente l’autorizzazione nelle aree sosta deve presentare una dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti di ammissione.

3.   Il richiedente dichiara altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

4.   I requisiti previsti dal presente regolamento per l’autorizzazione alla sosta vanno posseduti alla data di presentazione della relativa istanza. Annualmente la Commissione per la gestione delle aree attrezzate provvede alla verifica dell’esistenza dei requisiti.

Articolo 6 - Durata e rinnovo dell’autorizzazione

1.   L’autorizzazione alla permanenza è di durata annuale, riguarda le situazioni di stanzialità ed è rilasciata dalla Commissione di cui all’articolo 2.

2.   Soste provvisorie sono autorizzate dal Dirigente del Settore stranieri e nomadi, per la durata massima di quindici giorni non più di due volte l'anno. Sono concesse solo su richiesta da parte del titolare di un’autorizzazione alla permanenza annuale, nel caso di visite di parenti e conoscenti. Saranno valutati dal Dirigente del Settore Stranieri e Nomadi casi eccezionali e motivati.

Articolo 7 - Revoca e diniego di rinnovo dell'autorizzazione

1.   Sono causa di diniego di rinnovo o di revoca dell’autorizzazione, del singolo o del nucleo familiare:
-   il venir meno dei requisiti richiesti per l’autorizzazione di cui all’articolo 5;
-   il reiterato inadempimento da parte dei propri figli dell'obbligo scolastico previsto dalla legge;
-   l'accensione di fuochi con immondizie, materiali nocivi o che comunque diano origine a fumi o a situazioni di rischio;
-   la mancata vigilanza sui minori da parte di chi esercita la potestà parentale;
-   violazioni gravi o ripetute delle disposizioni del successivo articolo 8;
-   essere condannati per gravi reati contro il patrimonio e/o le persone, con particolare attenzione alle recidive;
-   aver usato la piazzola assegnata per scopi illeciti;
-   il mancato pagamento della tariffa richiesta dall'Amministrazione per un periodo superiore a sei mesi;
-   aver abbandonato l’area sosta per un periodo superiore a sei mesi, salva preventiva autorizzazione della Commissione. Sono fatti salvi i casi di mancata richiesta di autorizzazione motivati da particolari e gravi condizioni dell’assegnatario;
-   aver ottenuto l’iscrizione anagrafica in un luogo diverso dall’area sosta per un periodo superiore a sei mesi;
-   reiterato rifiuto di proposte di inserimento lavorativo.

2.   Il diniego di rinnovo e la revoca dell’autorizzazione sono disposti dalla Commissione per la gestione delle aree sosta attrezzate per Rom e Sinti. E' possibile, entro dieci giorni, presentare richiesta di riesame alla succitata commissione.

3.   In seguito alla revoca od al diniego di rinnovo dell’autorizzazione alla sosta, viene disposto l’allontanamento entro 48 ore dalla notifica del provvedimento.

Articolo 8 - Comportamento all'interno dei campi

1.   Tutti coloro che, in possesso di autorizzazione provvisoria o annuale, sostano nelle aree attrezzate, sono tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento:
-   la manutenzione ordinaria della piazzola assegnata e dell'eventuale struttura ad essa annessa è a carico del nucleo autorizzato;
-   le roulottes, gli autoveicoli e ogni altra struttura abitativa mobile devono essere posizionate esclusivamente negli spazi delimitati ed essere oggetto di autorizzazione;
-   è vietato realizzare costruzioni fisse in muratura di qualsiasi genere non autorizzate;
-   le zone adibite al passaggio di persone o veicoli devono essere lasciate libere da ogni forma di intralcio alla libera circolazione;
-   la circolazione dei veicoli, all'interno delle aree attrezzate, deve avvenire a passo d'uomo;
-   i consumi delle utenze e la raccolta rifiuti vengono pagati dagli autorizzati in base ai contratti da essi stipulati;
-   ogni titolare di autorizzazione è tenuto a munirsi di estintore da tenere in luogo facilmente accessibile e di facile impiego. Tale estintore deve essere mantenuto in perfetto stato di manutenzione;
-   è obbligatorio fare uso dei contenitori per la raccolta dei rifiuti e mantenere pulito il posto assegnato che, all'atto dell'abbandono, dovrà essere riconsegnato libero da ogni cosa;
-   gli animali da affezione, in possesso dei titolari di autorizzazione, non devono recare disturbo o molestia alle persone e devono essere vaccinati;
-   all'interno delle aree attrezzate è vietato far funzionare apparecchiature fonte di molestie e disturbi. Ogni manifestazione o attività all'aperto deve cessare entro le ore 24;
-   è vietato ogni comportamento atto a danneggiare le strutture ed i servizi del campo;
-   devono essere utilizzate attrezzature ed elettrodomestici a norma;
-   i veicoli non più atti alla circolazione devono essere accompagnati da documenti originali comprovanti il legittimo possesso da parte del titolare dell'autorizzazione;
-   il capofamiglia, al momento della richiesta dell'ammissione nelle aree di sosta, è tenuto ad indicare un elemento identificativo della roulotte (numero di targa o numero di telaio se non atta alla circolazione) visibile per i controlli della Polizia Municipale;
-   i costi derivanti da interventi di manutenzione e ripristino derivanti da danni non attribuibili a precisa persona vengono pagati ripartendoli tra gli autorizzati alla sosta nell’area attrezzata;
-   la piazzola e le eventuali strutture di cui è dotata devono essere riconsegnate in buon stato di manutenzione.

Articolo 9 - Sanzioni

1.   Alle violazioni a quanto disposto dall'articolo 8 verrà applicata la sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 500, salvo quanto previsto all’articolo 7.

2.   Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano le norme ed i principi di cui alla deliberazione Consiglio Comunale 26 marzo 1985 mecc. 8503932/17 s.m.i..

Articolo 10 - Ulteriori obblighi dell'autorizzato

1.   Ciascun capofamiglia, al momento dell'ammissione nell'area di sosta attrezzata e, annualmente, al momento del rinnovo dell’autorizzazione alla permanenza, è tenuto a sottoscrivere, alla presenza di almeno un componente della Commissione di cui all’articolo 2, formale impegno all’osservanza delle disposizioni del presente regolamento, che viene fornito in copia.

2.   Al momento dell’ammissione il capofamiglia deve versare una cauzione pari all’importo del canone trimestrale.

3.   Il titolare dell’autorizzazione è tenuto al regolare pagamento della tariffa per la permanenza nelle aree sosta. La morosità può essere sanata entro sessanta giorni dalla messa in mora per non più di una volta nel corso dell’anno.

4.   Il nucleo familiare autorizzato alla permanenza ha la dimora abituale nell’area attrezzata e, pertanto, ha l’obbligo di richiedere l’iscrizione anagrafica entro il termine di venti giorni dal rilascio dell’autorizzazione.