Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 139
2004 06219/009

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 8 NOVEMBRE 2004
(proposta dalla G.C. 20 luglio 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO PER L'ATTUAZIONE DEL SUB AMBITO 1 RELATIVO ALLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE "AMBITO 4.17 REFRANCORE" - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

L’ambito di trasformazione 4.17 Refrancore è localizzato nella periferia nord-ovest di Torino, posizionato lungo l’asse della ferrovia Torino-Ceres e delimitato dalle vie Riccardo Arnò e Alfonso Confalonieri che partecipano attivamente all’organizzazione del quartiere insieme alla via Refrancore che costituisce il principale asse viario di accesso all’ambito.
L’area interessata dal presente Piano Esecutivo Convenzionato è classificata nel P.R.G. come zona urbana di trasformazione e l’attuazione della stessa dev’essere effettuata secondo le prescrizioni di cui all’art. 15 delle N.U.E.A. del P.R.G..
La trasformazione può poi essere effettuata anche per parti (sub ambiti) e in tempi differenziati, in applicazione dell’art. 7 punto B delle N.U.E.A. del P.R.G., a condizione che sia approvato preliminarmente, con deliberazione dell’Amministrazione Comunale, uno Studio Unitario d’Ambito esteso all’intero ambito, proposto dal Comune o da singoli o associati, proprietari di immobili inclusi nell’ambito stesso, che rappresentino almeno il 75% della superficie catastale interessata.
Lo Studio Unitario d’Ambito proposto ha previsto la suddivisione dell’area in due distinti sub ambiti di intervento, di cui uno subito realizzabile coincidente con il sub-ambito 1 oggetto del presente P.E.C., la cui attuazione è, pertanto, subordinata alla preventiva o contestuale approvazione del predetto Studio Unitario d’Ambito.
La soluzione proposta nel presente Piano Esecutivo Convenzionato, in osservanza del citato art. 7 delle N.U.E.A. del P.R.G., prevede modifiche alle indicazioni planimetriche contenute nella tavola di azzonamento del P.R.G. in scala 1:5000, nel rispetto delle prescrizioni cogenti contenute nelle schede normative dell’ambito e pertanto l’attuazione del sub-ambito 1 deve avvenire mediante Strumento Urbanistico Esecutivo ai sensi dell’art. 43 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i..
La configurazione planivolumetrica propone una diversa articolazione delle localizzazioni delle aree di concentrazione dell’edificato e delle volumetrie con realizzazione di due edifici che saranno di altezza variabile tra 7 e 10 piani con l’utilizzo del piano pilotis e la realizzazione di piani arretrati in affaccio sia sulla nuova piazza in progetto che sul lato fronteggiante la Spina Reale.
Gli accessi veicolari agli edifici vengono realizzati unicamente sulla via Refrancore, al fine di salvaguardare le previsioni di P.R.G. relative all'ipotesi progettuale della Spina Reale.
La superficie complessiva del sub-ambito 1 è pari a mq. 10.195,00 e la S.L.P. derivante dalla trasformazione di mq. 8.156,00 è stata calcolata applicando alla superficie territoriale l’indice di 0,8 mq. S.L.P./mq. ST. L’incremento di tale indice di edificabilità da 0,7 a 0,8 mq. S.L.P./mq. ST deriva dalla cessione gratuita alla Città di aree destinate a parchi urbani e fluviali per complessivi mq. 21.140,00 (art. 21 NUEA di P.R.G.) localizzate nel parco P1 per mq. 3.941 e nel parco P31 per mq. 17.199. La superficie suddetta di mq. 3.941 pur risultando inferiore a quella minima prevista dall’art. 21 comma 4 delle NUEA, presenta, tuttavia, i requisiti prescritti dalla stessa norma per l’acquisizione al patrimonio comunale. Infatti, l’area in questione è ricompresa nell’ambito del parco del Meisino (P.1), per la cui realizzazione sono state già acquisite, mediante procedura d’esproprio, numerose aree limitrofe a quella oggetto di cessione.
Il progetto delle aree a servizi prevede la realizzazione di una maglia di percorsi pedonali di uso pubblico che garantiscono agevolmente una continuità tra i nuovi spazi destinati a servizi pubblici (verde, marciapiede e parcheggio) realizzati all'interno dell'ambito in affaccio alla via Refrancore.
La quantità di aree reperite per la realizzazione dei servizi pubblici ammonta a mq. 7.282,21 mentre le aree a servizi previste dal P.R.G. risultano essere pari a mq. 7.019,50. Le maggiori aree a servizi messe a disposizione della Città sono, pertanto, pari a 262,71 mq., di cui mq. 181,00 come aree assoggettate all'uso pubblico e la restante parte pari a mq. 81,71 come aree cedute. Complessivamente le aree assoggettate all'uso pubblico hanno superficie pari a mq. 1.861,00 che rientra nello standard previsto dal P.R.G. di mq. 1.680,00.
Considerato che i Proponenti il presente P.E.C., al fine di garantire la quantità di edilizia convenzionata pari a mq. 519,10 di S.L.P., come previsto dall’art. 7 comma 16 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente, hanno offerto in vendita alla Città n. 6 unità immobiliari all’esterno dell’ambito di intervento, site in via Carlo Pisacane 31/16 (zona Mirafiori Sud) per le quali, tuttavia, non si è ancora potuto provvedere alla valutazione di congruità tecnico - economica da parte dei competenti uffici, viene mantenuta la possibilità di acquistare la quota di edilizia convenzionata dovuta all’interno dell’ambito di intervento. Qualora la Città non esercitasse il diritto all’acquisto, gli stessi soggetti Proponenti si impegnano a dare in locazione per un periodo di otto anni, all’interno o all’esterno dell’ambito di intervento, ai sensi dell’art. 32 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i. e in conformità all’art. 7 comma 16 delle N.U.E.A. del P.R.G., un numero di alloggi, corrispondente alla medesima quantità di S.L.P. suddetta.
I dati tecnici fondamentali dell’intervento, che troverà attuazione mediante il rilascio di un permesso di costruire, sono i seguenti:
Superficie territoriale (S.T.)                                                                                                 mq. 10.195,00
Superficie lorda di pavimento (S.L.P.) (indice 0,8)                                                               mq.   8.156,00
Superficie aree da cedere a servizi                                                                                       mq.   7.282,21
Superficie aree assoggettate all’uso pubblico                                                                        mq.   1.861,00
Abitanti insediabili                                                                                                                  n.           240
Superficie aree da cedere destinate a parco urbano e fluviale                                                mq. 21.140,00
Superficie alloggi edilizia convenzionata                                                                                mq.      519,10
In base allo schema di convenzione ed alle modalità in esso contenute, i Proponenti entro un anno dalla stipula della convenzione e comunque prima del rilascio del permesso di costruire, si impegnano a cedere gratuitamente al Comune di Torino le aree destinate a pubblici servizi per complessivi mq. 7.282,21 nonché ad assoggettare all’uso pubblico le aree di proprietà privata per complessivi mq. 1.861,00 e a trasferire la proprietà delle aree a Parco Urbano e Fluviale P1 e P31 in capo alla Città pari a complessivi mq. 21.140,00.
I Proponenti si impegnano, inoltre, a realizzare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti (art. 11 Legge 10/77) le opere di urbanizzazione previste dal progetto di massima (quale parte integrante del Piano Esecutivo Convenzionato) e dai futuri progetti preliminari ed esecutivi delle stesse. Tali opere sono strettamente collegate all’intervento da attuarsi e consistono sommariamente nella realizzazione del verde pubblico attrezzato, dei parcheggi e dei passaggi pedonali, nell’illuminazione pubblica relativa al verde ed ai parcheggi e nell’impianto di irrigazione.
Tutte le opere inerenti l’area da cedere gratuitamente a servizi verranno eseguite dai Proponenti entro 3 anni dall’approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione ed in ogni caso non oltre 4 anni dalla stipula della convenzione attuativa, mentre le opere inerenti l’area edificabile dovranno essere ultimate entro il termine massimo di 5 anni dalla stipula della convenzione, corrispondente al termine di validità del P.E.C..
L'importo di tali opere, individuato in base alle valutazioni dei singoli progetti e al quale è stato applicato il coefficiente di riduzione del 10% di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 24 febbraio 1998 (mecc. 9801268/57), è di Euro 347.400,00 salvo ulteriori definizioni in sede di progettazione esecutiva derivanti anche dalle puntualizzazioni dei Settori Tecnici ed Enti competenti. In tale sede verrà altresì adeguato il computo metrico estimativo, facente parte del progetto di massima delle opere di urbanizzazione allegato al presente provvedimento, ai nuovi prezzi unitari di cui all’Elenco Prezzi per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte, adottato dal Comune di Torino con deliberazione della Giunta Comunale 27 febbraio 2001 (mecc. 2001 12221/29), esecutiva dal 2 aprile 2001.
Il progetto di massima relativo alle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo degli oneri, comprensivo del computo metrico estimativo, è stato trasmesso al Settore Urbanizzazioni della Divisione Ambiente e Mobilità che ha provveduto a raccogliere in merito i pareri dei competenti Settori ottenendo parere favorevole.
I Proponenti si obbligano a corrispondere gli oneri di urbanizzazione dovuti da valutare al momento del rilascio del permesso a costruire che ammontano oggi a Euro 841.209,84 di cui Euro 400.296,48 per gli oneri di urbanizzazione primaria ed Euro 440.913,36 per gli oneri di urbanizzazione secondaria, salvo aggiornamento in caso di esito positivo del giudizio pendente presso il Consiglio di Stato in merito all’applicazione dei coefficienti di cui alla deliberazione approvata dal Consiglio Comunale in data 19 marzo 2001 (mecc. 2001 01742/38).
Pertanto:
- importo oneri di urbanizzazione (circa)                                                                                      Euro 841.209,84
- costo totale opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo (circa)                                         Euro 347.400,00
- differenza da versare in sede di permesso a costruire (circa)                                                      Euro 493.809,84
Il quadro economico sarà redatto ai sensi del Collegato fiscale alla Legge Finanziaria n. 342 del 21 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000, che prevede all’art. 51 la non rilevanza ai fini IVA delle opere di urbanizzazione.
Il costo di costruzione previsto dalla Legge 28 gennaio 1977 n. 10 non è definibile in sede di convenzione in quanto il progetto planivolumetrico delle opere edilizie non contiene ancora i parametri (numero e superficie degli alloggi, degli accessori, ecc..) per la sua corretta definizione, che è, pertanto, demandata al momento del rilascio del permesso di costruire.
Per le modalità di attuazione degli interventi relativi al P.E.C. sopra sinteticamente descritti, si rinvia al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento.
Il progetto del Piano Esecutivo Convenzionato è stato sottoposto all’esame della Commissione Edilizia, che, in data 5 febbraio 2004, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.
Il progetto di massima delle opere di urbanizzazione è stato valutato in sede di conferenza dei servizi presso il Settore Urbanizzazioni, da cui è emerso un parere favorevole al proseguimento dell’iter istruttorio del P.E.C. indicando alcune prescrizioni ed adeguamenti che dovranno essere rispettati nelle formulazioni dei progetti preliminari ed esecutivi.
Il Settore Tutela Ambiente, vista la classificazione acustica attribuita all'Ambito 4.17 Refrancore che risulta essere la Classe acustica V "Aree prevalentemente industriali", in data 11 maggio 2004 ha espresso il parere di coerenza del presente Piano Esecutivo Convenzionato con il Piano di Zonizzazione Acustica.
Dato atto che all’Albo Pretorio della Città di Torino, cui la documentazione completa del Piano Esecutivo Convenzionato per l’attuazione del sub-ambito 1 è stata inviata in data 21 luglio 2004, e pubblicata per affissione dal 26 luglio 2004 al 24 agosto 2004, non sono pervenute osservazioni e proposte scritte nei termini prescritti.
Rilevato che la Circoscrizione n. 5, cui il Piano Esecutivo Convenzionato unitamente allo schema di convenzione ed al progetto di massima delle opere di urbanizzazione sono stati inviati in data 21 luglio 2004, nella seduta del 26 luglio 2004, con deliberazione consiliare n. 144 (mecc. 2004 06410/088), ha espresso parere favorevole, sottolineando di porre cura nella definizione dei progetti delle opere di urbanizzazione da realizzare sugli spazi pubblici con particolare attenzione all’aspetto manutentivo delle stesse e chiedendo di essere interpellata nelle diverse fasi di trasformazione dell’intera area (all. 4 - n.                          ). A tali richieste si controdeduce quanto segue:

CONTRODEDUZIONE

Si accolgono le sopra citate istanze avanzate dalla Circoscrizione 5 e, pertanto, sarà cura del Settore Urbanizzazioni coinvolgere la stessa Circoscrizione al fine di una valutazione e definizione d’insieme dei progetti preliminari ed esecutivi delle opere di urbanizzazione che, una volta realizzate, saranno gestite e mantenute dai diversi settori della Città interessati.
Infine, in osservanza della legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1 comma 6, si prende atto che in relazione al presente Piano Esecutivo Convenzionato non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all'art. 1 comma 6 della medesima legge in materia di sostituzione di permesso di costruire e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Visto il parere favorevole sul progetto di massima delle opere di urbanizzazione espresso in data 6 aprile 2004;
Visto il parere di conformità al Piano di Zonizzazione Acustica espresso in data 11 maggio 2004;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1) il Piano Esecutivo Convenzionato per l’attuazione del sub-ambito 1, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., relativo alla zona urbana di trasformazione del P.R.G. denominata "Ambito 4.17 Refrancore", che si compone dei seguenti elaborati:
- Piano Esecutivo Convenzionato sub. 1 (all. 1 - n.                      );
- Schema di Convenzione (all. 2 - n.                    );
- Progetto di massima delle opere di urbanizzazione (all. 3 - n.                         );
2) di prendere atto che l'introito relativo al costo di costruzione sarà acquisito a cura del Settore Procedure Amministrative Edilizie;
3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito di approvazione del progetto esecutivo relativo alle opere di cui al sub ambito 1, la necessaria operazione contabile relativa all'accertamento dell'entrata e all'impegno di spesa, corrispondente, nel progetto di massima ad Euro 347.400,00 per le opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo nel sub ambito 1. La restante entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione rimasti a carico dei Proponenti verrà accertata con successiva determinazione dirigenziale nel bilancio di competenza;
4) di prendere atto che in relazione al presente Piano Esecutivo Convenzionato non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all'art. 1 comma 6 della Legge 21 dicembre 2001 n. 443 in materia di sostituzione di permesso di costruire e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività;
5) l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della convenzione stessa, entro il termine di 1 anno dalla data di esecutività della presente deliberazione, come da atto d'obbligo presentato dai Proponenti, unitamente alla relativa garanzia fidejussoria con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della convenzione medesima, a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e:
- la Società "ASIOLI MICHELE E FIGLI SOCIETÀ SEMPLICE" con sede in Torino, via Refrancore n. 58, C.F. 00502700016, nelle persone dei seguenti soci legali rappresentanti:
- sig.ra Asioli Paola in Bugnano nata a Torino il 5 giugno 1929, domiciliata in Torino via Refrancore n. 58, C.F. SLA PLA 29H45 L219Z;
- sig. Asioli Emilio nato a Torino il 14 ottobre 1931, domiciliato in Torino via Refrancore n. 58, C.F. SLA MLE 31R14 L219E;
- sig. Bugnano Sergio nato a Coazze (TO) il 27 settembre 1925, domiciliato in Torino via Refrancore n. 58, C.F. BGN SRG 25P27 C803O;
- il sig. arch. "Balma Adolfo", professionista incaricato dai sopra detti soggetti, nato a Torino il 14 agosto 1936, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 431, domiciliato in Torino corso Racconigi n. 23, C.F. BLM DLF 36M14 L219Q, che interviene in questo atto come proponente al fine del trasferimento in capo alla Città delle aree a parchi urbani e fluviali per l’utilizzazione delle capacità edificatorie generate dagli stessi nel sub-ambito 1 (art. 21 delle NUEA di P.R.G.);
Con l'autorizzazione all’ufficiale rogante, nonché al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell’atto.


EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO 1 - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO SUB.1 -

- La Tavola 12b - Piano interrato, è sostituita dalla nuova (all. 13 - n.                                 ).
- Relazione illustrativa, viene sostituita la pagina 3 con riformulazione del sesto capoverso (all. 5 n.                             ).
- Elaborati grafici, le Tavole 6 - 8 - 9 - 10 - 12a - 13b sono sostituite dalle nuove (all. 6-11 -                                            ).
- Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.), viene sostituita l'intera pagina con riformulazione dell'art. 7) delle stesse norme (all. 12 - n.                              ).

EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO 2 - SCHEMA DI CONVENZIONE -

- A pagina 4, punto K), penultima riga, i numeri:"17 e 18" sono sostituiti dai seguenti: "17, 18 e 19".
- A pagina 13 e 14 gli Articoli 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti:

"ARTICOLO 17
Preliminare di vendita di unità immobiliari ad uso residenziale
all’interno dell’ambito d’intervento

Considerata la classificazione di P.R.G. dell’area e la S.L.P. realizzabile nel sub-ambito 1 i Proponenti si impegnano a dare attuazione all’art. 7 delle N.U.E.A. di P.R.G., come modificato dalla Variante 37 al P.R.G. e, in particolare, all’obbligazione di cessione alla Città di alloggi nella misura prevista al punto K) ultimo periodo delle premesse.
A tal fine, il presente articolo è da intendersi quale contratto preliminare di compravendita di cosa futura, ai sensi degli articoli 1351 e 1472 c.c., che obbliga i Proponenti privati alla stipulazione del contratto definitivo nel momento in cui i beni immobili oggetto del presente contratto verranno ad esistenza, su richiesta di una delle parti.
Con comunicazione scritta da parte dei Proponenti la Città sarà informata della realizzazione delle unità immobiliari previste per consentire la stipulazione del contratto definitivo, che dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dalla richiesta in tal senso della Città.
Il prezzo di acquisto delle unità abitative sarà determinato, in via definitiva, con stima dell’Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 136 del 30 aprile 1999, in sede di contratto definitivo, comunque nel limite del prezzo d’acquisto determinato ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Per consentire la trascrizione a cura e spese dei Proponenti del presente atto presso gli uffici della competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, ai sensi degli articoli 2645 bis e 2826 c.c., si specifica che i dati di identificazione catastale del terreno sul quale saranno realizzate le unità immobiliari oggetto del futuro acquisto, sono i seguenti: Foglio 1059 part. 491 parte e Foglio 1060 part. 331 parte.
L’edificio di edilizia residenziale comprendente le suddette unità immobiliari, è indicato nell’Allegato E) della presente convenzione; la S.L.P. della porzione dell’edificio (per un totale di mq. 4.887,00 di S.L.P.) oggetto d’acquisto è pari a 519,10 mq., sita ai piani primo - secondo - terzo - quarto f.t., organizzata in n. 6 unità abitative immobiliari e rappresenta 63,65 millesimi rapportati agli 8.156,00 mq. di S.L.P. totale destinata a residenza.
In sede di stipulazione del contratto definitivo, la superficie e la quota oggetto di cessione è contenuta e potrebbe variare entro i limiti di 1/20 rispetto a quanto indicato nel presente contratto preliminare.
Il contratto preliminare costituente parte della presente convenzione, si risolverà di diritto, ex art. 1353 c.c., nel caso si verifichi la condizione dell’acquisto di unità abitative all’esterno dell’ambito di intervento, secondo le modalità specificate nel successivo art. 18. L’avvenuta risoluzione dovrà essere trascritta presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura e spese dei Proponenti.
In tal caso i Proponenti e loro eventuali aventi causa dovranno provvedere all’integrazione degli importi relativi al costo di costruzione e agli eventuali maggiori oneri non corrisposti per la quota di S.L.P. realizzata inizialmente come edilizia convenzionata, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 10/1977.

ARTICOLO 18
Opzione all’acquisto di unità immobiliari ad uso residenziale
esterne all’ambito di intervento

Considerata la classificazione di P.R.G. relativa all’Ambito 4.17 Refrancore e la S.L.P. realizzabile, i Proponenti si impegnano a dare attuazione all’art. 7 delle N.U.E.A. di P.R.G. come modificato dalla Variante n. 37 al P.R.G. e, in particolare, all’obbligazione di cessione alla Città di alloggi nella misura prevista alla lettera K) delle premesse.
I Proponenti, avendo la disponibilità di alcune unità immobiliari site in via Pisacane n. 31/16, hanno proposto alla Città i seguenti alloggi, così identificati:
a) lotto R/b - appartamento al piano terreno distinto nella planimetria allegata (Allegato D), composto da ingresso, tinello, cucina, due camere, bagno e ripostiglio per una superficie commerciale di mq. 85 identificato a Catasto Urbano al foglio 115, particella n. 199, subalterno n. 1 - categoria A/3, classe 4, consistenza 4,5 vani, rendita Euro 348,61;
b) lotto 1/a - appartamento al primo piano distinto nella planimetria allegata (Allegato D), composto da ingresso, tinello, cucina, due camere, bagno per una superficie commerciale di mq. 85,50 identificato a Catasto Urbano al foglio 115, particella n. 199, subalterno n. 6 - categoria A/3, classe 4, consistenza 4,5 vani, rendita Euro 348,61;
c) lotto 1/b - appartamento al primo piano distinto nella planimetria allegata (Allegato D), composto da ingresso, tinello, cucina, due camere, bagno e ripostiglio per una superficie commerciale di mq. 86 identificato a Catasto Urbano al foglio 115, particella n. 199, subalterno n. 4 - categoria A/3, classe 4, consistenza 4,5 vani, rendita Euro 348,61;
d) lotto 1/c - appartamento al primo piano distinto nella planimetria allegata (Allegato D), composto da ingresso, tinello, cucina, due camere, bagno per una superficie commerciale di mq. 73 identificato a Catasto Urbano al foglio 115, particella n. 199, subalterno n. 5 - categoria A/3, classe 4, consistenza 4,5 vani, rendita Euro 348,61;
e) lotto 3/a - appartamento al terzo piano distinto nella planimetria allegata (Allegato D), composto da ingresso, tinello, cucina, due camere, bagno e ripostiglio per una superficie commerciale di mq. 86,50 identificato a Catasto Urbano al foglio 115, particella n. 199, subalterno n. 11 - categoria A/3, classe 4, consistenza 4,5 vani, rendita Euro 348,61;
f) lotto 3/b - appartamento al terzo piano distinto nella planimetria allegata (Allegato D), composto da ingresso, tinello, cucina, due camere, bagno e ripostiglio per una superficie commerciale di mq. 112 identificato a Catasto Urbano al foglio 115, particella n. 199, subalterno n. 10 - categoria A/3, classe 4, consistenza 5 vani, rendita Euro 387,34;
al prezzo d’acquisto così come determinato, in via definitiva, con stima dell’Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 136 del 30 aprile 1999, in sede di contratto definitivo, comunque nel limite del prezzo d’acquisto determinato ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Gli alloggi devono avere caratteristiche che siano conformi a quanto previsto dalle convenzioni di recepimento della normativa in materia di edilizia agevolata-convenzionata, siano essi nuovi o ristrutturati in modo da garantire uno stato conservativo equiparabile al nuovo, con interventi di recupero e adeguamento impiantistico documentabili.
Entro il termine di mesi 6 dalla stipula della presente convenzione, la Città potrà esercitare il diritto all’opzione di acquisto delle unità abitative individuate. Tale termine sarà sospeso nel caso la Città dovesse chiedere a Proponenti ulteriori informazioni e/o elementi atti a valutare l’idoneità degli alloggi alla loro destinazione.
Il contratto d’acquisto si intende concluso nel momento in cui la Città eserciterà il diritto d’opzione con comunicazione in forma scritta ai Proponenti.
Ai fini della trascrizione dell’acquisto della proprietà degli alloggi in capo alla Città, ai sensi dell’art. 2643 e seguenti del Codice Civile, è obbligo delle parti, a richiesta di una di esse, ripetere il contratto di acquisto nella forma dell’atto pubblico.
Nel caso la Civica Amministrazione ritenesse gli alloggi così individuati non idonei alle finalità alle quali devono assolvere, nonché nel caso in cui i Proponenti, entro il termine di 9 mesi dalla stipula della convenzione, non offrissero altri alloggi all’esterno dell’intervento, questi saranno individuati all’interno della zona di intervento, secondo le modalità di cui al precedente art. 17.

ARTICOLO 19
Locazioni unità immobiliari ad uso residenziale
all’interno o all’esterno dell’ambito di intervento

Qualora la Città non esercitasse il diritto all’acquisto, nei termini e le modalità di cui ai precedenti articoli 17 e 18, i Proponenti si impegnano per sé stessi, per i loro successori e aventi causa, a dare in locazione per un periodo di otto anni, all’interno o all’esterno dell’ambito di intervento, ai sensi dell’art. 32 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i. e in conformità all’art. 7 comma 16 delle N.U.E.A. del P.R.G., un numero di alloggi corrispondente alla S.L.P. indicata al punto K) ultimo periodo delle premesse, che potrebbe variare entro i limiti di 1/20 di tolleranza rispetto alla S.L.P. suddetta, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
- essere adeguati alle vigenti norme igienico-sanitarie ed in materia di sicurezza impiantistica;
- non essere posti oltre il terzo piano (quarto fuori terra), se l’edificio è privo di ascensore;
- essere in normale stato di manutenzione.
La messa a disposizione in locazione delle previste unità abitative sarà effettuata dai Proponenti con lettera raccomandata alla Città di Torino (Settore Convenzioni e Contratti).
Per quanto concerne il canone di locazione a tutti gli altri elementi del rapporto di locazione, si rimanda alla disciplina della deliberazione quadro del Consiglio Comunale del 6 maggio 1996 (mecc. 9602338/12) e sue successive modificazioni e integrazioni che si rendessero necessarie.
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo sarà sanzionato con una penale che verrà versata a favore della Città, penale pari a tre mensilità del canone previsto per ciascuno degli alloggi vincolati e non locati, da corrispondere per ogni anno di mancata locazione in violazione ai patti succitati. Sono fatti salvi i maggiori danni che la Città subisca in conseguenza dell’inottemperanza.
La Città dovrà dare comunicazione scritta ai Proponenti all’accertata violazione concedendo termine per le deduzioni.".
Rinumerare, di conseguenza, gli Articoli successivi.
La tavola Allegato E (Tav. all. 14 - n.                        ) viene inserita al termine della convenzione dopo l'Allegato D.".