Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 139
2004 06219/009
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO PER L'ATTUAZIONE DEL SUB AMBITO 1 RELATIVO ALLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE "AMBITO 4.17 REFRANCORE" - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Lambito di trasformazione 4.17 Refrancore è localizzato
nella periferia nord-ovest di Torino, posizionato lungo lasse
della ferrovia Torino-Ceres e delimitato dalle vie Riccardo Arnò
e Alfonso Confalonieri che partecipano attivamente allorganizzazione
del quartiere insieme alla via Refrancore che costituisce il principale
asse viario di accesso allambito.
Larea interessata dal presente Piano Esecutivo Convenzionato
è classificata nel P.R.G. come zona urbana di trasformazione
e lattuazione della stessa devessere effettuata secondo
le prescrizioni di cui allart. 15 delle N.U.E.A. del P.R.G..
La trasformazione può poi essere effettuata anche per parti
(sub ambiti) e in tempi differenziati, in applicazione dellart.
7 punto B delle N.U.E.A. del P.R.G., a condizione che sia approvato
preliminarmente, con deliberazione dellAmministrazione Comunale,
uno Studio Unitario dAmbito esteso allintero ambito,
proposto dal Comune o da singoli o associati, proprietari di immobili
inclusi nellambito stesso, che rappresentino almeno il 75%
della superficie catastale interessata.
Lo Studio Unitario dAmbito proposto ha previsto la suddivisione
dellarea in due distinti sub ambiti di intervento, di cui
uno subito realizzabile coincidente con il sub-ambito 1 oggetto
del presente P.E.C., la cui attuazione è, pertanto, subordinata
alla preventiva o contestuale approvazione del predetto Studio
Unitario dAmbito.
La soluzione proposta nel presente Piano Esecutivo Convenzionato,
in osservanza del citato art. 7 delle N.U.E.A. del P.R.G., prevede
modifiche alle indicazioni planimetriche contenute nella tavola
di azzonamento del P.R.G. in scala 1:5000, nel rispetto delle
prescrizioni cogenti contenute nelle schede normative dellambito
e pertanto lattuazione del sub-ambito 1 deve avvenire mediante
Strumento Urbanistico Esecutivo ai sensi dellart. 43 della
Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i..
La configurazione planivolumetrica propone una diversa articolazione
delle localizzazioni delle aree di concentrazione delledificato
e delle volumetrie con realizzazione di due edifici che saranno
di altezza variabile tra 7 e 10 piani con lutilizzo del
piano pilotis e la realizzazione di piani arretrati in affaccio
sia sulla nuova piazza in progetto che sul lato fronteggiante
la Spina Reale.
Gli accessi veicolari agli edifici vengono realizzati unicamente
sulla via Refrancore, al fine di salvaguardare le previsioni di
P.R.G. relative all'ipotesi progettuale della Spina Reale.
La superficie complessiva del sub-ambito 1 è pari a mq.
10.195,00 e la S.L.P. derivante dalla trasformazione di mq. 8.156,00
è stata calcolata applicando alla superficie territoriale
lindice di 0,8 mq. S.L.P./mq. ST. Lincremento di tale
indice di edificabilità da 0,7 a 0,8 mq. S.L.P./mq. ST
deriva dalla cessione gratuita alla Città di aree destinate
a parchi urbani e fluviali per complessivi mq. 21.140,00 (art.
21 NUEA di P.R.G.) localizzate nel parco P1 per mq. 3.941 e nel
parco P31 per mq. 17.199. La superficie suddetta di mq. 3.941
pur risultando inferiore a quella minima prevista dallart.
21 comma 4 delle NUEA, presenta, tuttavia, i requisiti prescritti
dalla stessa norma per lacquisizione al patrimonio comunale.
Infatti, larea in questione è ricompresa nellambito
del parco del Meisino (P.1), per la cui realizzazione sono state
già acquisite, mediante procedura desproprio, numerose
aree limitrofe a quella oggetto di cessione.
Il progetto delle aree a servizi prevede la realizzazione di una
maglia di percorsi pedonali di uso pubblico che garantiscono agevolmente
una continuità tra i nuovi spazi destinati a servizi pubblici
(verde, marciapiede e parcheggio) realizzati all'interno dell'ambito
in affaccio alla via Refrancore.
La quantità di aree reperite per la realizzazione dei servizi
pubblici ammonta a mq. 7.282,21 mentre le aree a servizi previste
dal P.R.G. risultano essere pari a mq. 7.019,50. Le maggiori aree
a servizi messe a disposizione della Città sono, pertanto,
pari a 262,71 mq., di cui mq. 181,00 come aree assoggettate all'uso
pubblico e la restante parte pari a mq. 81,71 come aree cedute.
Complessivamente le aree assoggettate all'uso pubblico hanno superficie
pari a mq. 1.861,00 che rientra nello standard previsto dal P.R.G.
di mq. 1.680,00.
Considerato che i Proponenti il presente P.E.C., al fine di garantire
la quantità di edilizia convenzionata pari a mq. 519,10
di S.L.P., come previsto dallart. 7 comma 16 delle N.U.E.A.
del P.R.G. vigente, hanno offerto in vendita alla Città
n. 6 unità immobiliari allesterno dellambito
di intervento, site in via Carlo Pisacane 31/16 (zona Mirafiori
Sud) per le quali, tuttavia, non si è ancora potuto provvedere
alla valutazione di congruità tecnico - economica da parte
dei competenti uffici, viene mantenuta la possibilità di
acquistare la quota di edilizia convenzionata dovuta allinterno
dellambito di intervento. Qualora la Città non esercitasse
il diritto allacquisto, gli stessi soggetti Proponenti si
impegnano a dare in locazione per un periodo di otto anni, allinterno
o allesterno dellambito di intervento, ai sensi dellart.
32 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i. e in conformità
allart. 7 comma 16 delle N.U.E.A. del P.R.G., un numero
di alloggi, corrispondente alla medesima quantità di S.L.P.
suddetta.
I dati tecnici fondamentali dellintervento, che troverà
attuazione mediante il rilascio di un permesso di costruire, sono
i seguenti:
Superficie territoriale (S.T.)
mq. 10.195,00
Superficie lorda di pavimento (S.L.P.) (indice 0,8) mq.
8.156,00
Superficie aree da cedere a servizi mq.
7.282,21
Superficie aree assoggettate alluso pubblico mq.
1.861,00
Abitanti insediabili
n. 240
Superficie aree da cedere destinate a parco urbano e fluviale
mq.
21.140,00
Superficie alloggi edilizia convenzionata
mq. 519,10
In base allo schema di convenzione ed alle modalità in
esso contenute, i Proponenti entro un anno dalla stipula della
convenzione e comunque prima del rilascio del permesso di costruire,
si impegnano a cedere gratuitamente al Comune di Torino le aree
destinate a pubblici servizi per complessivi mq. 7.282,21 nonché
ad assoggettare alluso pubblico le aree di proprietà
privata per complessivi mq. 1.861,00 e a trasferire la proprietà
delle aree a Parco Urbano e Fluviale P1 e P31 in capo alla Città
pari a complessivi mq. 21.140,00.
I Proponenti si impegnano, inoltre, a realizzare, a scomputo degli
oneri di urbanizzazione dovuti (art. 11 Legge 10/77) le opere
di urbanizzazione previste dal progetto di massima (quale parte
integrante del Piano Esecutivo Convenzionato) e dai futuri progetti
preliminari ed esecutivi delle stesse. Tali opere sono strettamente
collegate allintervento da attuarsi e consistono sommariamente
nella realizzazione del verde pubblico attrezzato, dei parcheggi
e dei passaggi pedonali, nellilluminazione pubblica relativa
al verde ed ai parcheggi e nellimpianto di irrigazione.
Tutte le opere inerenti larea da cedere gratuitamente a
servizi verranno eseguite dai Proponenti entro 3 anni dallapprovazione
del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione ed in ogni
caso non oltre 4 anni dalla stipula della convenzione attuativa,
mentre le opere inerenti larea edificabile dovranno essere
ultimate entro il termine massimo di 5 anni dalla stipula della
convenzione, corrispondente al termine di validità del
P.E.C..
L'importo di tali opere, individuato in base alle valutazioni
dei singoli progetti e al quale è stato applicato il coefficiente
di riduzione del 10% di cui alla deliberazione della Giunta Comunale
del 24 febbraio 1998 (mecc. 9801268/57), è di Euro 347.400,00
salvo ulteriori definizioni in sede di progettazione esecutiva
derivanti anche dalle puntualizzazioni dei Settori Tecnici ed
Enti competenti. In tale sede verrà altresì adeguato
il computo metrico estimativo, facente parte del progetto di massima
delle opere di urbanizzazione allegato al presente provvedimento,
ai nuovi prezzi unitari di cui allElenco Prezzi per Opere
e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte, adottato dal Comune
di Torino con deliberazione della Giunta Comunale 27 febbraio
2001 (mecc. 2001 12221/29), esecutiva dal 2 aprile 2001.
Il progetto di massima relativo alle opere di urbanizzazione da
realizzare a scomputo degli oneri, comprensivo del computo metrico
estimativo, è stato trasmesso al Settore Urbanizzazioni
della Divisione Ambiente e Mobilità che ha provveduto a
raccogliere in merito i pareri dei competenti Settori ottenendo
parere favorevole.
I Proponenti si obbligano a corrispondere gli oneri di urbanizzazione
dovuti da valutare al momento del rilascio del permesso a costruire
che ammontano oggi a Euro 841.209,84 di cui Euro 400.296,48 per
gli oneri di urbanizzazione primaria ed Euro 440.913,36 per gli
oneri di urbanizzazione secondaria, salvo aggiornamento in caso
di esito positivo del giudizio pendente presso il Consiglio di
Stato in merito allapplicazione dei coefficienti di cui
alla deliberazione approvata dal Consiglio Comunale in data 19
marzo 2001 (mecc. 2001 01742/38).
Pertanto:
- importo oneri di urbanizzazione (circa) Euro
841.209,84
- costo totale opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo
(circa) Euro
347.400,00
- differenza da versare in sede di permesso a costruire (circa)
Euro
493.809,84
Il quadro economico sarà redatto ai sensi del Collegato
fiscale alla Legge Finanziaria n. 342 del 21 novembre 2000, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000, che prevede
allart. 51 la non rilevanza ai fini IVA delle opere di urbanizzazione.
Il costo di costruzione previsto dalla Legge 28 gennaio 1977 n.
10 non è definibile in sede di convenzione in quanto il
progetto planivolumetrico delle opere edilizie non contiene ancora
i parametri (numero e superficie degli alloggi, degli accessori,
ecc..) per la sua corretta definizione, che è, pertanto,
demandata al momento del rilascio del permesso di costruire.
Per le modalità di attuazione degli interventi relativi
al P.E.C. sopra sinteticamente descritti, si rinvia al più
dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente
provvedimento.
Il progetto del Piano Esecutivo Convenzionato è stato sottoposto
allesame della Commissione Edilizia, che, in data 5 febbraio
2004, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.
Il progetto di massima delle opere di urbanizzazione è
stato valutato in sede di conferenza dei servizi presso il Settore
Urbanizzazioni, da cui è emerso un parere favorevole al
proseguimento delliter istruttorio del P.E.C. indicando
alcune prescrizioni ed adeguamenti che dovranno essere rispettati
nelle formulazioni dei progetti preliminari ed esecutivi.
Il Settore Tutela Ambiente, vista la classificazione acustica
attribuita all'Ambito 4.17 Refrancore che risulta essere la Classe
acustica V "Aree prevalentemente industriali", in data
11 maggio 2004 ha espresso il parere di coerenza del presente
Piano Esecutivo Convenzionato con il Piano di Zonizzazione Acustica.
Dato atto che allAlbo Pretorio della Città di Torino,
cui la documentazione completa del Piano Esecutivo Convenzionato
per lattuazione del sub-ambito 1 è stata inviata
in data 21 luglio 2004, e pubblicata per affissione dal 26 luglio
2004 al 24 agosto 2004, non sono pervenute osservazioni e proposte
scritte nei termini prescritti.
Rilevato che la Circoscrizione n. 5, cui il Piano Esecutivo Convenzionato
unitamente allo schema di convenzione ed al progetto di massima
delle opere di urbanizzazione sono stati inviati in data 21 luglio
2004, nella seduta del 26 luglio 2004, con deliberazione consiliare
n. 144 (mecc. 2004 06410/088), ha espresso parere favorevole,
sottolineando di porre cura nella definizione dei progetti delle
opere di urbanizzazione da realizzare sugli spazi pubblici con
particolare attenzione allaspetto manutentivo delle stesse
e chiedendo di essere interpellata nelle diverse fasi di trasformazione
dellintera area (all. 4 - n. ).
A tali richieste si controdeduce quanto segue:
Si accolgono le sopra citate istanze avanzate dalla Circoscrizione
5 e, pertanto, sarà cura del Settore Urbanizzazioni coinvolgere
la stessa Circoscrizione al fine di una valutazione e definizione
dinsieme dei progetti preliminari ed esecutivi delle opere
di urbanizzazione che, una volta realizzate, saranno gestite e
mantenute dai diversi settori della Città interessati.
Infine, in osservanza della legge 21 dicembre 2001, n. 443, art.
1 comma 6, si prende atto che in relazione al presente Piano Esecutivo
Convenzionato non ricorrono le condizioni di definizione degli
elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali
e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti
urbanistici le disposizioni di cui all'art. 1 comma 6 della medesima
legge in materia di sostituzione di permesso di costruire e autorizzazione
edilizia con denuncia di inizio attività.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione
della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R.
n. 21 del 24 maggio 1995;
Visto il parere favorevole sul progetto di massima delle opere
di urbanizzazione espresso in data 6 aprile 2004;
Visto il parere di conformità al Piano di Zonizzazione
Acustica espresso in data 11 maggio 2004;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa che
qui integralmente si richiamano:
1) il Piano Esecutivo Convenzionato per lattuazione del
sub-ambito 1, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.,
relativo alla zona urbana di trasformazione del P.R.G. denominata
"Ambito 4.17 Refrancore", che si compone dei seguenti
elaborati:
- Piano Esecutivo Convenzionato sub. 1 (all. 1 - n. );
- Schema di Convenzione (all. 2 - n.
);
- Progetto di massima delle opere di urbanizzazione (all. 3 -
n. );
2) di prendere atto che l'introito relativo al costo di costruzione
sarà acquisito a cura del Settore Procedure Amministrative
Edilizie;
3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito
di approvazione del progetto esecutivo relativo alle opere di
cui al sub ambito 1, la necessaria operazione contabile relativa
all'accertamento dell'entrata e all'impegno di spesa, corrispondente,
nel progetto di massima ad Euro 347.400,00 per le opere di urbanizzazione
da realizzare a scomputo nel sub ambito 1. La restante entrata
derivante dagli oneri di urbanizzazione rimasti a carico dei Proponenti
verrà accertata con successiva determinazione dirigenziale
nel bilancio di competenza;
4) di prendere atto che in relazione al presente Piano Esecutivo
Convenzionato non ricorrono le condizioni di definizione degli
elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali
e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti
urbanistici le disposizioni di cui all'art. 1 comma 6 della Legge
21 dicembre 2001 n. 443 in materia di sostituzione di permesso
di costruire e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio
attività;
5) l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla
stipulazione per atto pubblico della convenzione stessa, entro
il termine di 1 anno dalla data di esecutività della presente
deliberazione, come da atto d'obbligo presentato dai Proponenti,
unitamente alla relativa garanzia fidejussoria con funzione di
penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della
convenzione medesima, a norma del Regolamento per i contratti
attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e:
- la Società "ASIOLI MICHELE E FIGLI SOCIETÀ
SEMPLICE" con sede in Torino, via Refrancore n. 58, C.F.
00502700016, nelle persone dei seguenti soci legali rappresentanti:
- sig.ra Asioli Paola in Bugnano nata a Torino il 5 giugno 1929,
domiciliata in Torino via Refrancore n. 58, C.F. SLA PLA 29H45
L219Z;
- sig. Asioli Emilio nato a Torino il 14 ottobre 1931, domiciliato
in Torino via Refrancore n. 58, C.F. SLA MLE 31R14 L219E;
- sig. Bugnano Sergio nato a Coazze (TO) il 27 settembre 1925,
domiciliato in Torino via Refrancore n. 58, C.F. BGN SRG 25P27
C803O;
- il sig. arch. "Balma Adolfo", professionista incaricato
dai sopra detti soggetti, nato a Torino il 14 agosto 1936, iscritto
all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 431,
domiciliato in Torino corso Racconigi n. 23, C.F. BLM DLF 36M14
L219Q, che interviene in questo atto come proponente al fine del
trasferimento in capo alla Città delle aree a parchi urbani
e fluviali per lutilizzazione delle capacità edificatorie
generate dagli stessi nel sub-ambito 1 (art. 21 delle NUEA di
P.R.G.);
Con l'autorizzazione allufficiale rogante, nonché
al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra,
al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche ritenute
necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento
alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale
al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore
redazione dellatto.
EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO 1 - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO SUB.1 -
- La Tavola 12b - Piano interrato, è sostituita dalla
nuova (all. 13 - n. ).
- Relazione illustrativa, viene sostituita la pagina 3 con riformulazione
del sesto capoverso (all. 5 n. ).
- Elaborati grafici, le Tavole 6 - 8 - 9 - 10 - 12a - 13b sono
sostituite dalle nuove (all. 6-11 - ).
- Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.), viene sostituita l'intera
pagina con riformulazione dell'art. 7) delle stesse norme (all.
12 - n. ).
EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO 2 - SCHEMA DI CONVENZIONE -
- A pagina 4, punto K), penultima riga, i numeri:"17 e
18" sono sostituiti dai seguenti: "17, 18 e 19".
- A pagina 13 e 14 gli Articoli 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti:
Considerata la classificazione di P.R.G. dellarea e la
S.L.P. realizzabile nel sub-ambito 1 i Proponenti si impegnano
a dare attuazione allart. 7 delle N.U.E.A. di P.R.G., come
modificato dalla Variante 37 al P.R.G. e, in particolare, allobbligazione
di cessione alla Città di alloggi nella misura prevista
al punto K) ultimo periodo delle premesse.
A tal fine, il presente articolo è da intendersi quale
contratto preliminare di compravendita di cosa futura, ai sensi
degli articoli 1351 e 1472 c.c., che obbliga i Proponenti privati
alla stipulazione del contratto definitivo nel momento in cui
i beni immobili oggetto del presente contratto verranno ad esistenza,
su richiesta di una delle parti.
Con comunicazione scritta da parte dei Proponenti la Città
sarà informata della realizzazione delle unità immobiliari
previste per consentire la stipulazione del contratto definitivo,
che dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dalla richiesta
in tal senso della Città.
Il prezzo di acquisto delle unità abitative sarà
determinato, in via definitiva, con stima dellUfficio Tecnico
Comunale, ai sensi dellart. 13 della legge n. 136 del 30
aprile 1999, in sede di contratto definitivo, comunque nel limite
del prezzo dacquisto determinato ai sensi degli articoli
7 e 8 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Per consentire la trascrizione a cura e spese dei Proponenti del
presente atto presso gli uffici della competente Conservatoria
dei Registri Immobiliari, ai sensi degli articoli 2645 bis e 2826
c.c., si specifica che i dati di identificazione catastale del
terreno sul quale saranno realizzate le unità immobiliari
oggetto del futuro acquisto, sono i seguenti: Foglio 1059 part.
491 parte e Foglio 1060 part. 331 parte.
Ledificio di edilizia residenziale comprendente le suddette
unità immobiliari, è indicato nellAllegato
E) della presente convenzione; la S.L.P. della porzione delledificio
(per un totale di mq. 4.887,00 di S.L.P.) oggetto dacquisto
è pari a 519,10 mq., sita ai piani primo - secondo - terzo
- quarto f.t., organizzata in n. 6 unità abitative immobiliari
e rappresenta 63,65 millesimi rapportati agli 8.156,00 mq. di
S.L.P. totale destinata a residenza.
In sede di stipulazione del contratto definitivo, la superficie
e la quota oggetto di cessione è contenuta e potrebbe variare
entro i limiti di 1/20 rispetto a quanto indicato nel presente
contratto preliminare.
Il contratto preliminare costituente parte della presente convenzione,
si risolverà di diritto, ex art. 1353 c.c., nel caso si
verifichi la condizione dellacquisto di unità abitative
allesterno dellambito di intervento, secondo le modalità
specificate nel successivo art. 18. Lavvenuta risoluzione
dovrà essere trascritta presso la competente Conservatoria
dei Registri Immobiliari a cura e spese dei Proponenti.
In tal caso i Proponenti e loro eventuali aventi causa dovranno
provvedere allintegrazione degli importi relativi al costo
di costruzione e agli eventuali maggiori oneri non corrisposti
per la quota di S.L.P. realizzata inizialmente come edilizia convenzionata,
ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 10/1977.
Considerata la classificazione di P.R.G. relativa allAmbito
4.17 Refrancore e la S.L.P. realizzabile, i Proponenti si impegnano
a dare attuazione allart. 7 delle N.U.E.A. di P.R.G. come
modificato dalla Variante n. 37 al P.R.G. e, in particolare, allobbligazione
di cessione alla Città di alloggi nella misura prevista
alla lettera K) delle premesse.
I Proponenti, avendo la disponibilità di alcune unità
immobiliari site in via Pisacane n. 31/16, hanno proposto alla
Città i seguenti alloggi, così identificati:
a) lotto R/b - appartamento al piano terreno distinto nella planimetria
allegata (Allegato D), composto da ingresso, tinello, cucina,
due camere, bagno e ripostiglio per una superficie commerciale
di mq. 85 identificato a Catasto Urbano al foglio 115, particella
n. 199, subalterno n. 1 - categoria A/3, classe 4, consistenza
4,5 vani, rendita Euro 348,61;
b) lotto 1/a - appartamento al primo piano distinto nella planimetria
allegata (Allegato D), composto da ingresso, tinello, cucina,
due camere, bagno per una superficie commerciale di mq. 85,50
identificato a Catasto Urbano al foglio 115, particella n. 199,
subalterno n. 6 - categoria A/3, classe 4, consistenza 4,5 vani,
rendita Euro 348,61;
c) lotto 1/b - appartamento al primo piano distinto nella planimetria
allegata (Allegato D), composto da ingresso, tinello, cucina,
due camere, bagno e ripostiglio per una superficie commerciale
di mq. 86 identificato a Catasto Urbano al foglio 115, particella
n. 199, subalterno n. 4 - categoria A/3, classe 4, consistenza
4,5 vani, rendita Euro 348,61;
d) lotto 1/c - appartamento al primo piano distinto nella planimetria
allegata (Allegato D), composto da ingresso, tinello, cucina,
due camere, bagno per una superficie commerciale di mq. 73 identificato
a Catasto Urbano al foglio 115, particella n. 199, subalterno
n. 5 - categoria A/3, classe 4, consistenza 4,5 vani, rendita
Euro 348,61;
e) lotto 3/a - appartamento al terzo piano distinto nella planimetria
allegata (Allegato D), composto da ingresso, tinello, cucina,
due camere, bagno e ripostiglio per una superficie commerciale
di mq. 86,50 identificato a Catasto Urbano al foglio 115, particella
n. 199, subalterno n. 11 - categoria A/3, classe 4, consistenza
4,5 vani, rendita Euro 348,61;
f) lotto 3/b - appartamento al terzo piano distinto nella planimetria
allegata (Allegato D), composto da ingresso, tinello, cucina,
due camere, bagno e ripostiglio per una superficie commerciale
di mq. 112 identificato a Catasto Urbano al foglio 115, particella
n. 199, subalterno n. 10 - categoria A/3, classe 4, consistenza
5 vani, rendita Euro 387,34;
al prezzo dacquisto così come determinato, in via
definitiva, con stima dellUfficio Tecnico Comunale, ai sensi
dellart. 13 della Legge n. 136 del 30 aprile 1999, in sede
di contratto definitivo, comunque nel limite del prezzo dacquisto
determinato ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 28 gennaio
1977, n. 10.
Gli alloggi devono avere caratteristiche che siano conformi a
quanto previsto dalle convenzioni di recepimento della normativa
in materia di edilizia agevolata-convenzionata, siano essi nuovi
o ristrutturati in modo da garantire uno stato conservativo equiparabile
al nuovo, con interventi di recupero e adeguamento impiantistico
documentabili.
Entro il termine di mesi 6 dalla stipula della presente convenzione,
la Città potrà esercitare il diritto allopzione
di acquisto delle unità abitative individuate. Tale termine
sarà sospeso nel caso la Città dovesse chiedere
a Proponenti ulteriori informazioni e/o elementi atti a valutare
lidoneità degli alloggi alla loro destinazione.
Il contratto dacquisto si intende concluso nel momento in
cui la Città eserciterà il diritto dopzione
con comunicazione in forma scritta ai Proponenti.
Ai fini della trascrizione dellacquisto della proprietà
degli alloggi in capo alla Città, ai sensi dellart.
2643 e seguenti del Codice Civile, è obbligo delle parti,
a richiesta di una di esse, ripetere il contratto di acquisto
nella forma dellatto pubblico.
Nel caso la Civica Amministrazione ritenesse gli alloggi così
individuati non idonei alle finalità alle quali devono
assolvere, nonché nel caso in cui i Proponenti, entro il
termine di 9 mesi dalla stipula della convenzione, non offrissero
altri alloggi allesterno dellintervento, questi saranno
individuati allinterno della zona di intervento, secondo
le modalità di cui al precedente art. 17.
Qualora la Città non esercitasse il diritto allacquisto,
nei termini e le modalità di cui ai precedenti articoli
17 e 18, i Proponenti si impegnano per sé stessi, per i
loro successori e aventi causa, a dare in locazione per un periodo
di otto anni, allinterno o allesterno dellambito
di intervento, ai sensi dellart. 32 della Legge 5 agosto
1978 n. 457 e s.m.i. e in conformità allart. 7 comma
16 delle N.U.E.A. del P.R.G., un numero di alloggi corrispondente
alla S.L.P. indicata al punto K) ultimo periodo delle premesse,
che potrebbe variare entro i limiti di 1/20 di tolleranza rispetto
alla S.L.P. suddetta, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
- essere adeguati alle vigenti norme igienico-sanitarie ed in
materia di sicurezza impiantistica;
- non essere posti oltre il terzo piano (quarto fuori terra),
se ledificio è privo di ascensore;
- essere in normale stato di manutenzione.
La messa a disposizione in locazione delle previste unità
abitative sarà effettuata dai Proponenti con lettera raccomandata
alla Città di Torino (Settore Convenzioni e Contratti).
Per quanto concerne il canone di locazione a tutti gli altri elementi
del rapporto di locazione, si rimanda alla disciplina della deliberazione
quadro del Consiglio Comunale del 6 maggio 1996 (mecc. 9602338/12)
e sue successive modificazioni e integrazioni che si rendessero
necessarie.
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo
sarà sanzionato con una penale che verrà versata
a favore della Città, penale pari a tre mensilità
del canone previsto per ciascuno degli alloggi vincolati e non
locati, da corrispondere per ogni anno di mancata locazione in
violazione ai patti succitati. Sono fatti salvi i maggiori danni
che la Città subisca in conseguenza dellinottemperanza.
La Città dovrà dare comunicazione scritta ai Proponenti
allaccertata violazione concedendo termine per le deduzioni.".
Rinumerare, di conseguenza, gli Articoli successivi.
La tavola Allegato E (Tav. all. 14 - n. )
viene inserita al termine della convenzione dopo l'Allegato D.".