Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

  n. ord. 135
2004 06218/009

 

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 OTTOBRE 2004

(proposta dalla G.C. 20 luglio 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: STUDIO UNITARIO D'AMBITO RELATIVO ALLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE "AMBITO 4.17 REFRANCORE" - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Lo Studio Unitario d'Ambito di cui all'oggetto comprende un'area posta nella periferia nord-ovest di Torino caratterizzata da insediamenti residenziali diffusi frammisti ad attività di tipo produttivo delimitata dalle vie Arnò, Confalonieri e Refrancore e posizionata lungo l'asse ferroviario Torino-Ceres, che il P.R.G. ha classificato come zona urbana di trasformazione da attuarsi secondo le regole degli articoli 7 e 15 delle N.U.E.A. e le prescrizioni ed indicazioni contenute nella relativa scheda normativa.
Le analisi di carattere urbanistico e tipologico condotte, sia sul tessuto urbano circostante, sia nell'ambito in oggetto, e le effettive possibilità di trasformazione in rapporto allo stato attuale e alle attività in esso insediate, rendono di fatto suscettibile di trasformazione in tempi brevi solo una parte dell'ambito.
L'attuazione degli Ambiti di trasformazione può essere consentita anche per parti (sub ambiti), ai sensi dell'art. 7 punto B delle N.U.E.A., previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale di uno Studio Unitario d'Ambito (S.U.A.) esteso all’intero ambito, proposto dal Comune o da privati, singoli o associati, proprietari di immobili inclusi negli ambiti stessi, che rappresentino almeno il 75% delle superfici catastali interessate.
Costituisce parte integrante dello Studio Unitario d'Ambito la "Convenzione Programma" che garantisce l’attuazione progressiva degli interventi sino alla totale trasformazione dell’Ambito, secondo le previsioni del P.R.G.
Proprietari attuali dell’intera area sono la società "Asioli Michele e Figli società semplice" ed il sig. "Fantone Giacomo" che rappresentano il 100% della superficie catastale dell'Ambito 4.17 Refrancore pari a mq. 14.261,00 e risultano, pertanto, essere anche Proponenti del presente Studio unitamente al sig. arch. "Balma Adolfo", professionista dagli stessi incaricato, che interviene in questo atto al fine del trasferimento in capo alla Città delle aree a parchi urbani e fluviali per l’utilizzazione delle capacità edificatorie generate dagli stessi nel sub-ambito 1 (art. 21 delle NUEA di PRG).
Tali soggetti hanno presentato proposta di Studio Unitario d’Ambito, ai sensi dell’art. 7 punto B delle N.U.E.A., per articolare la trasformazione in due sub ambiti di intervento, proponendo una soluzione progettuale con diversa articolazione delle volumetrie con sviluppo in altezza, che modifica le indicazioni planimetriche contenute nella tavola di azzonamento in scala 1:5000 del P.R.G., nel rispetto delle prescrizioni cogenti contenute nella scheda normativa dell'ambito stesso. Pertanto, l'attuazione dei sub-ambiti dovrà avvenire mediante strumento urbanistico esecutivo (P.E.C.), ai sensi dell'art. 43 della LUR.
La previsione di attuazione in sub ambiti di intervento, così come definiti dallo S.U.A., in considerazione della diversa tempistica di trasformazione, connessa alle diverse esigenze delle proprietà incluse nell’ambito, garantisce la permanenza delle attività attualmente insediate, al momento non interessate alla trasformazione, e allo stesso tempo rende subito realizzabile il sub ambito 1.
Allo stato attuale l'ambito è formato da due lotti fondiari, con accessi principali dalla via Refrancore n. 54 e n. 58, di forma pressoché rettangolare, delimitati da recinzione ambedue con entrostanti fabbricati (a uno e due piani fuori terra) ad uso produttivo, uffici, residenza e relative pertinenze. Sul lotto più grande situato a nord (coincidente con il sub-ambito 1) l'attività produttiva oggi risulta dismessa ed è pertanto possibile procedere alla trasformazione di tale area, mentre sul lotto posto a sud (sub-ambito 2) è attualmente localizzata un'attività di recupero di materiali ferrosi che cesserà entro la data del 30 novembre 2005, come da disdetta del contratto di locazione richiesta dal Settore Tutela Ambiente della Città ed eseguita dal sig. Fantone nei confronti dell’attuale locatario società Fermet s.r.l..
Gli edifici in progetto hanno destinazione totalmente residenziale con un'altezza massima di 10 piani, nei quali sono compresi i piani arretrati in affaccio sulla nuova piazza e sul lato fronteggiante la Spina Reale. La soluzione progettuale prevede l'allineamento parallelo alla via Confalonieri degli stessi, mentre gli accessi veicolari agli edifici vengono realizzati unicamente sulla via Refrancore, al fine di salvaguardare le previsioni di P.R.G. relative all'ipotesi progettuale della Spina Reale.
Nel sub-ambito 1 è prevista la realizzazione di n. 2 edifici a 7 - 10 piani (max) fuori terra (compreso eventuale piano terra a pilotis e piani arretrati) a destinazione residenziale, verde privato e autorimessa interrata mentre nel sub- ambito 2 verrà edificato un unico immobile con le medesime caratteristiche appena descritte.
La SLP complessiva derivante dalla trasformazione dei due sub ambiti è pari a mq. 11.002,20 di cui mq. 8.156 di proprietà della società "Asioli Michele e Figli società semplice" e mq. 2.846,20 di proprietà del sig. "Fantone Giacomo". Tale SLP è stata calcolata applicando alla Superficie Territoriale del sub ambito 1 l'indice territoriale di 0,8 mq. SLP/mq. S.T. mentre per il sub ambito 2 è stato mantenuto l'indice territoriale di 0,7 mq. SLP/mq. S.T..
In sede di attuazione del sub ambito 1, al fine di incrementare l'indice di edificabilità da 0,7 a 0,8 mq SLP/mq S.T., così come previsto nel PRG vigente, le proprietà interessate hanno proposto alla Città la cessione di aree destinate a parchi urbani e fluviali (art. 21 NUEA di PRG) per complessivi mq. 21.140 localizzate nel parco P1 per mq. 3.941 e nel parco P31 per mq. 17.199.
La superficie suddetta di mq. 3.941 pur risultando inferiore a quella minima prevista dall’art. 21 comma 4 delle NUEA, presenta, tuttavia, i requisiti prescritti dalla stessa norma per l’acquisizione al patrimonio comunale. Infatti, l’area in questione è ricompresa nell’ambito del parco del Meisino (P.1), per la cui realizzazione sono state già acquisite, mediante procedura d’esproprio, numerose aree limitrofe a quella oggetto di cessione.
Lo standard di aree destinate a servizi previsto dalle NUEA di PRG è pari a mq. 9.526,10, mentre le aree in progetto che verranno cedute gratuitamente alla Città per la realizzazione dei servizi pubblici ammontano complessivamente a mq. 9.788,81. Verranno, pertanto, reperite complessivamente maggiori aree a servizi per mq. 262,71 rispetto allo standard minimo previsto dal PRG, di cui mq. 181,00 come aree assoggettate all'uso pubblico e la restante parte pari a mq. 81,71 come aree cedute, entrambe localizzate nel sub-ambito 1.
Il progetto prevede la realizzazione di una maglia di percorsi pedonali di uso pubblico che garantiscono agevolmente una positiva continuità tra i nuovi spazi destinati a servizi pubblici (verde, marciapiede e parcheggio) realizzati all'interno dell'ambito in affaccio alla via Refrancore.
Tali aree sono articolate nel modo che segue:
- sub ambito 1 mq. 7.282,21 (di cui 1.019,50 mq. pari al 10% della superficie territoriale relativa al sub-ambito e 1.861,00 mq. assoggettati all'uso pubblico);
- sub ambito 2 mq. 2.506,60 (di cui 406,60 mq. pari al 10% della superficie territoriale relativa al sub-ambito e 205,00 mq. assoggettati all'uso pubblico).
Nel prospetto che segue sono riportati i dati tecnici fondamentali relativi allo Studio Unitario d'Ambito in progetto articolati nei due sub-ambiti di intervento:

                                                                         Totale                               Sub 1                            Sub 2

Superficie Territoriale rilevata (S.T.)          mq.14.261,00                  mq.10.195,00                mq. 4.066,00

Superficie Lorda di Pavimento (S.L.P.)     mq.11.002,20                   mq. 8.156,00                mq. 2.846,20

Abitanti insediabili                                         n. 324                               n. 240                           n. 84

Aree cedute per servizi                             mq. 9.788,81                    mq. 7.282,21                mq. 2.506,60

di cui:

Aree assoggettate uso pubblico                mq. 2.066,00                    mq. 1.861,00                  mq. 205,00

I Proponenti il presente Studio Unitario d'Ambito si impegnano a garantire la quantità di edilizia convenzionata per mq. 700,22 di S.L.P., calcolata in relazione alla quantità di SLP in progetto in ogni sub-ambito, di cui mq. 519,10 sono relativi all'attuazione del sub-ambito 1 ed i restanti mq. 181,12 relativi al sub-ambito 2, così come previsto dall’art. 7 comma 16 delle N.U.E.A.
Le verifiche tecniche condotte sugli elaborati dello Studio Unitario d'Ambito hanno confermato il rispetto delle N.U.E.A. di P.R.G. e delle prescrizioni cogenti della relativa scheda normativa dell'ambito.
La Commissione Edilizia in data 5 febbraio 2004 ha esaminato la proposta di Studio Unitario d'Ambito ed ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.
Il Settore Urbanizzazioni ha comunicato che in data 6 aprile 2004 si è tenuta la conferenza dei servizi in merito al progetto di massima delle opere di urbanizzazione a scomputo da cui è emerso un parere favorevole con alcune prescrizioni ed adeguamenti che dovranno essere rispettate nelle formulazioni dei progetti preliminare ed esecutivo.
Il Settore Tutela Ambiente, vista la classificazione acustica attribuita all'Ambito 4.17 Refrancore che risulta essere la Classe acustica V "Aree prevalentemente industriali", in data 11 maggio 2004 ha espresso il parere di coerenza del presente S.U.A. con il Piano di Zonizzazione Acustica.
Dato atto che all'Albo Pretorio della Città di Torino, cui lo Studio Unitario d'Ambito è stato inviato in data 21 luglio 2004 e pubblicato per affissione dal 26 luglio 2004 al 24 agosto 2004, non sono pervenute osservazioni e proposte scritte nei termini prescritti.
Rilevato che la Circoscrizione 5, cui lo Studio Unitario d'Ambito è stato inviato in data 21 luglio 2004, nella seduta del 26 luglio 2004, con deliberazione consiliare n. 143 (mecc. 2004 06411/088), ha espresso parere favorevole (all. 2 - n. ).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Visto il parere favorevole sul progetto di massima delle opere di urbanizzazione a scomputo espresso il 6 aprile 2004;
Visto il parere di conformità al Piano di Zonizzazione acustica espresso l'11 maggio 2004;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1) lo Studio Unitario d'Ambito (art. 7 lettera B NUEA di P.R.G.) relativo alla zona urbana di trasformazione del P.R.G. denominata "Ambito 4.17 Refrancore" cui è materialmente unito per farne parte integrante e sostanziale la relativa Convenzione Programma (all. 1 - n.                            );
2) l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della convenzione programma, entro il termine di 1 anno dalla data di esecutività della presente deliberazione, come da atto d'obbligo presentato dai Proponenti, unitamente alla relativa garanzia fidejussoria con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della convenzione medesima, a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e:
- la Società "ASIOLI MICHELE E FIGLI SOCIETÀ SEMPLICE" con sede in Torino, via Refrancore n. 58, C.F. 00502700016, nelle persone dei seguenti soci legali rappresentanti:
- sig.ra Asioli Paola in Bugnano nata a Torino il 5 giugno 1929, domiciliata in Torino via Refrancore n. 58, C.F. SLA PLA 29H45 L219Z;
- sig. Asioli Emilio nato a Torino il 14 ottobre 1931, domiciliato in Torino via Refrancore n. 58, C.F. SLA MLE 31R14 L219E;
- sig. Bugnano Sergio nato a Coazze (TO) il 27 settembre 1925, domiciliato in Torino via Refrancore n. 58, C.F. BGN SRG 25P27 C803O;
il sig. "Fantone Giacomo" nato a Torino il 1° ottobre 1945, residente in Torino largo Francia 113, C.F. FNT GCM 45R01 L219T;
il sig. arch. "Balma Adolfo", professionista incaricato dai sopra detti soggetti, nato a Torino il 14 agosto 1936, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 431, domiciliato in Torino corso Racconigi n. 23, C.F. BLM DLF 36M14 L219Q, che interviene in questo atto al fine del trasferimento in capo alla Città delle aree a parchi urbani e fluviali per l’utilizzazione delle capacità edificatorie generate dagli stessi nel sub-ambito 1 (art. 21 delle NUEA di PRG).
Con l'autorizzazione all’ufficiale rogante, nonché al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell’atto.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.


EMENDAMENTO ALL'ALLEGATO 1 - STUDIO UNITARIO D'AMBITO -

Le Tavole 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 sono sostituite dalle nuove Tavole 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 (all. 3-10 - nn. ).