Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Settore Sportello Unico per le Attività Produttive e
Fondi Strutturali U.E.
n. ord. 114
2004 06183/068
OGGETTO: SOCIETÀ PER LA GESTIONE DELLINCUBATORE DIMPRESA DEL POLITECNICO DI TORINO - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI SENZA FINI DI LUCRO, SIGLABILE "INCUBATORE DEL POLITECNICO - S.C.P.A." OPPURE "I3P - S.C.P.A.". CONFERMA DI ADESIONE ALLA SOCIETÀ CONSORTILE. APPROVAZIONE NUOVO TESTO DI STATUTO.
Proposta dell'Assessore Dealessandri,
di concerto con lAssessore Peveraro.
Il Consiglio Comunale con deliberazione del 15 dicembre 2003
(mecc. 2003 10166/068) esecutiva dal 29 dicembre 2003, ha approvato
l'adesione della Città di Torino alla Società consortile
a responsabilità limitata "Società per la gestione
dell'Incubatore d'Impresa del Politecnico" (I3P); contestualmente,
esso ha approvato la sottoscrizione di 40 quote societarie, con
un valore nominale di Euro 5.146,56 per un valore complessivo
di Euro 206.582,40, ed ha preso atto dello Statuto.
Con lettera del 16 marzo 2004 (all. 3 - n. ) la società
I3P comunicava alla Città la necessità di convocare
l'assemblea straordinaria al fine dell'approvazione del bilancio
e della deliberazione di aumento di capitale alla pari per permettere
alla Città di Torino e Torino Wireless di sottoscrivere
le nuove quote con partecipazioni pari a quelle dei vecchi soci,
pari a Euro 206.583,00.
L'assemblea dei soci attualmente facenti parte dell'I3P ha approvato
in data 19 maggio 2004 il nuovo Statuto con le modifiche accorse,
fra cui la variazione della forma giuridica da "Società
consortile a responsabilità limitata" a "Società
consortile per azioni", con conseguente trasformazione delle
quote possedute dai singoli soci in azioni. Inoltre, la nuova
disciplina relativa alle società di capitali, da applicarsi
entro l'anno, richiede che il capitale sociale sia espresso con
importo intero, quindi senza decimali, per cui la società
I3P, in sede assembleare, ha arrotondato il proprio capitale sociale,
pari a Euro 826.329,60 con un versamento totale di 2,4 Euro, per
raggiungere l'importo di Euro 826.332,00.
In data 19 maggio 2004 lo Statuto è stato adeguato al nuovo
diritto societario e viene allegato alla presente deliberazione
(allegato 2).
Con lettera del 30 giugno 2004 l'I3P comunicava alla Città
il mancato esercizio del diritto di opzione all'acquisto delle
nuove quote da parte dei soci (all. 4 - n. ).
In base agli accordi intercorsi con la Società I3P e alle
considerazioni sopra esposte, nella volontà della Città
di adempiere agli impegni presi, si ritiene quindi necessario
che il Comune di Torino, nella sua qualità di futuro socio,
approvi nuovamente l'adesione alla "Società consortile"
nella sua nuova forma giuridica e approvi nuovamente lo Statuto
con le modifiche accorse.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per le motivazioni meglio espresse in premessa, che qui integralmente
si richiamano e che fanno parte delle decisioni:
1) di confermare ladesione della Città di Torino
alla Società consortile in oggetto, già approvata
dal Consiglio Comunale con deliberazione mecc. 2003 10166/068
del 15 dicembre 2003, il cui testo di statuto, già adeguato
al nuovo diritto societario, trovasi allegato alla presente deliberazione
(all. 2 - n. );
2) di approvare, visto il verbale dell'Assemblea Straordinaria
del 19 maggio 2004:
- la trasformazione della forma giuridica della Società
in oggetto da s.c.r.l. a s.c.p.a. con conseguente modifica della
denominazione in Società consortile per azioni senza fini
di lucro, siglabile "Incubatore del Politecnico - s.c.p.a."
oppure "I3P - s.c.p.a." con sede in Torino;
- la sottoscrizione di una quota di capitale pari a n. 206.583
azioni del valore unitario di 1 Euro, per un valore totale di
Euro 206.583,00, nei termini e con le modalità di cui alla
predetta deliberazione dell'Assemblea Straordinaria in data 19
maggio 2004;
3) di rimandare a successiva determinazione dirigenziale limpegno
di spesa previsto nella misura complessiva di Euro 206.583,00
quale quota di partecipazione della Città di Torino al
capitale sociale della Società, che sarà finanziato
con mutuo da contrarre con il pool Banca OPI S.p.A. Dexia Crediop
S.p.A. a valere sul "Formale impegno di concessione",
e che lentrata del mutuo di Euro 206.583,00 sarà
accertata contestualmente allimpegno di spesa al fine di
conservare limpegno stesso, nelle more della concessione
del mutuo.
Lerogazione della spesa e subordinata alla concessione del
mutuo. Gli oneri finanziari sono inclusi nella previsione di spesa
del Bilancio pluriennale approvato contestualmente al Bilancio
annuale con deliberazione Consiliare dell'8 aprile 2004 (mecc.
2004 01221/024) esecutiva dal 24 aprile 2004;
4) di autorizzare la nomina dellAssessore competente in
materia di sviluppo economico, lavoro e formazione professionale
quale rappresentante della Città nellambito della
Società nelle more dellespletamento delle procedure
per addivenire alle nomine in attuazione della relativa deliberazione
di definizione di indirizzi approvata dal Consiglio Comunale in
data 4 ottobre 1993 (mecc. 9307634/01), esecutiva dal 3 novembre
1993;
5) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
ART. 1 - DENOMINAZIONE
E costituita, a norma dellartico 2615 ter del Codice Civile, una società consortile per azioni denominata: Società per la gestione dellIncubatore dimpresa del Politecnico di Torino - Società consortile per azioni senza fini di lucro, siglabile "Incubatore del Politecnico - s.c.p.a." oppure "I3P - s.c.p.a.".
ART. 2 - SEDE
La Società ha sede in Torino.
La sede legale può essere trasferita nell'ambito dello
stesso Comune con deliberazione dell'Organo Amministrativo.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire
altrove, anche all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, agenzie
e rappresentanze.
ART. 3 - DURATA
La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre 2050 e potrà essere prorogata per delibera assembleare.
ART. 4 - OGGETTO SOCIALE
La Società consortile non ha scopo di lucro ed intende
favorire la creazione di nuova imprenditoria attraverso:
- la promozione allinterno dei corsi istituzionali del Politecnico
della cultura imprenditoriale;
- azioni di formazione mirata alla creazione di nuova imprenditoria;
- la creazione di un ambiente fisico presso il quale i neo imprenditori
potranno collocarsi;
- la messa a disposizione di servizi di base per i neo imprenditori;
- interventi di trasferimento tecnologico mirati alla creazione
di nuova imprenditoria;
- la gestione in collaborazione con il Politecnico di brevetti
emersi dallattività di ricerca;
- la partecipazione a progetti comunitari riguardanti la creazione
di nuova imprenditoria;
- la gestione di borse di studio;
- la partecipazione, anche in associazione con altri partner pubblici
e privati, italiani e non, a gare nazionali ed internazionali
volte ad assegnare risorse per la realizzazione di programmi di
sviluppo di nuova imprenditoria e di innovazione tecnologica.
La Società consortile potrà svolgere, per il raggiungimento
delloggetto sopra definito, ogni operazione immobiliare,
mobiliare, commerciale e finanziaria ritenuta necessaria, utile
o idonea dallorgano amministrativo, ivi compresi il ricorso
al credito bancario, la concessione di fidejussioni e la prestazione
di garanzie a favore di terzi, nonché lassunzione
di partecipazioni direttamente ed indirettamente in altre società
aventi scopo analogo od affine al proprio.
Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel
rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.
Sono espressamente escluse dagli scopi sociali le attività
inerenti la raccolta e/o sollecitazione del pubblico risparmio,
le operazioni di intermediazione mobiliare, quelle previste dall'articolo
106 del decreto legislativo 385/1993 nei confronti del pubblico,
nonché le attività non consentite per legge.
ART. 5 - SOCI - CONSORZIATI
Possono essere soci sia Enti pubblici, associazioni di categoria,
Istituti di diritto pubblico, associazioni senza fini di lucro,
Istituti bancari e finanziari, Fondazioni, aziende pubbliche e
private, che abbiano tra i loro fini lo sviluppo economico e sociale.
Sono Soci fondatori il Politecnico di Torino, la Provincia di
Torino, la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Torino
e lIstituto Finanziario Regionale Piemonte - Finpiemonte
S.p.A..
Nel caso di aumento del capitale, si applicano le disposizioni
previste dallarticolo 2481 del Codice Civile.
Il nuovo Socio dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni
previste dal presente statuto.
ART. 6 - CAPITALE SOCIALE. VALORE DELLE QUOTE
Il capitale sociale è di Euro 826.332,00 (ottocentoventiseimilatrecentotrentadue),
suddiviso in numero 826.332 azioni di valore nominale pari Euro
1(uno).
Le azioni sono nominative e conferiscono eguali diritti ai loro
possessori.
Ogni azione è indivisibile, il suo possesso implica accettazione
del presente statuto.
Il domicilio dei consorziati-azionisti, per ogni rapporto con
la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge
presso il domicilio risultante dal Libro Soci, tenuto conto delle
variazioni di domicilio comunicate dagli azionisti alla società.
Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante
conferimento di beni in natura o di crediti, osservate le prescrizioni
del Codice Civile.
Qualora il capitale sociale dovesse subire perdite, lAssemblea
potrà deliberarne il reintegro da parte dei Soci, stabilendo
le modalità ed i termini, tenuto conto delle disposizioni
di legge applicabili in materia.
Per gli ultimi due capoversi si fanno salvi per il Politecnico
i limiti di cui al proprio "Regolamento per lamministrazione,
la finanza e la contabilità".
ART. 7 - PRELAZIONE - GRADIMENTO
Il trasferimento della proprietà, o di altri diritti
reali, su azioni a terzi per atto tra vivi è possibile
soltanto se gli altri soci abbiano dichiarato per iscritto di
non voler esercitare il diritto di prelazione che con il presente
statuto viene loro riservato.
Lofferta di prelazione deve essere fatta per iscritto agli
altri soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
La comunicazione deve contenere lindicazione del numero
delle azioni che si intendono alienare e del soggetto a favore
del quale si intende effettuare il trasferimento nonché,
in caso di alienazione a titolo oneroso, del prezzo e delle modalità
di pagamento.
Il diritto di prelazione si intende implicitamente rinunciato
ove non venga fatta da questi ultimi espressa dichiarazione da
comunicarsi, con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta
giorni dal ricevimento dellofferta.
Se tutti o alcuni degli aventi diritto dichiarano di esercitare
il diritto di prelazione, nel caso di trasferimento a titolo gratuito
ovvero nel caso in cui gli aventi diritto non concordino con il
proponente lalienazione a titolo oneroso sulla determinazione
del prezzo, la valutazione delle azioni è demandata ad
un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale competente
per territorio in base alla sede della società.
Larbitratore determinerà il valore delle azioni con
i criteri di cui allarticolo 2437-ter del codice civile.
Se più soci aventi diritto dichiarano di esercitare il
diritto di prelazione, le azioni offerte in prelazione verranno
ripartite proporzionalmente al numero delle azioni dagli stessi
possedute.
Se nessun socio intende esercitare la prelazione, la cessione
delle azioni a un terzo è subordinata alla preventiva autorizzazione
del Consiglio di Amministrazione.
A tal fine il socio che intenda cedere tutte o parte delle proprie
azioni dovrà comunicare con congruo preavviso, a mezzo
lettera raccomandata A/R, al Consiglio di Amministrazione di aver
offerto le proprie azioni in prelazione agli altri soci con esito
negativo e di richiedere l'autorizzazione alla cessione, fornendo
il nominativo e le generalità del cessionario, unitamente
ad una copia autentica dello statuto ovvero del certificato di
iscrizione alla competente C.C.I.A.A. rilasciato entro tre mesi
dalla comunicazione.Il Consiglio di Amministrazione si pronuncerà
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso
di diniego la deliberazione dovrà essere motivata e contenere
lindicazione di uno o più soggetti graditi a favore
del quale o dei quali potrà essere effettuata la cessione
di tutte o di parte delle azioni di cui il cedente è intestatario,
indicando nel caso di pluralità di soggetti graditi, il
numero di azioni che potranno essere cedute rispettivamente a
ciascuno di essi.Ove il Consiglio di Amministrazione non si pronunci
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione lautorizzazione
si intenderà tacitamente rilasciata.Entro lo stesso termine
il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere in forma
scritta, per non più di una volta, ulteriori chiarimenti
ed informazioni in ordine al cessionario, fermo restando lobbligo
di pronunciarsi entro i trenta giorni successivi al ricevimento
delle informazioni integrative e salvo il rilascio tacito della
autorizzazione nel caso di silenzio.
ART. 8 - FINANZIAMENTI
I Soci possono finanziare la società mediante versamenti
in conto corrente societario, anche in misura non proporzionale
alle partecipazioni in ottemperanza alla normativa vigente in
materia; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito,
si intendono infruttiferi e se i Soci non hanno stabilito il termine
di restituzione, la società sarà tenuta a rimborsarli
previo un preavviso, da parte del socio finanziatore, di sei mesi.
I Soci possono altresì finanziare la società mediante
versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono
avvenire in proporzione alle azioni possedute e la società
non è tenuta alla loro restituzione; anche su questi versamenti
effettuati in conto capitale, non vengono corrisposti interessi.
ART. 9 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI - CONSORZIATI
I Soci sono obbligati:
- ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente
statuto e dei regolamenti interni nonché le deliberazioni
degli organi della società consortile;
- a comunicare tempestivamente alla società consortile,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali
variazioni della ragione sociale, della sede legale e dei legali
rappresentanti e del loro indirizzo.
I consorziati hanno diritto di ricevere dal Presidente, a richiesta,
tutte le notizie relative allo svolgimento dellattività
della società consortile, di consultare il libro dei verbali
dellAssemblea e il libro dei soci e di attenersi a quanto
deliberato dagli organi della società.
ART. 10 - DIRITTO DI INFORMATIVA
Devono essere inviati a tutti i soci:
- il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo,
unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti
dal Consiglio di Amministrazione, prima dellapprovazione
da parte dellAssemblea dei soci;
- la versione finale di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo
come approvati dallAssemblea dei soci.
Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti
di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi
rilevante iniziativa e/o procedura della società.
ART. 11- ORGANI SOCIALI
Sono organi della Società:
- lAssemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato di Indirizzamento;
- il Collegio Sindacale.
ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI
LAssemblea è ordinaria e straordinaria.
LAssemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
lanno per lapprovazione del bilancio entro centoventi
giorni dalla chiusura dellesercizio sociale; tale termine,
per esigenze particolari, nei casi consentiti dalla legge, può
essere elevato a centottanta giorni.
LAssemblea è convocata dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione di sua iniziativa o su richiesta di uno o più
Soci che possiedono partecipazioni, rappresentanti almeno un decimo
del capitale sociale.
LAssemblea viene convocata presso la sede sociale, o anche
altrove purché in Unione Europea, mediante avviso comunicato
ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento
almeno otto giorni prima dell'Assemblea.
L'Assemblea è convocata ai sensi di legge ed è valida
anche senza formale convocazione se vi è rappresentato
l'intero capitale e tutti gli Amministratori e Sindaci siano presenti
o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.
Gli Amministratori e i Sindaci che non partecipino all'adunanza
dichiareranno per iscritto di essere informati in merito alla
riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di
non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.
L'Assemblea si può riunire in audiovideoconferenza o in
sola audioconferenza, purché siano rispettate le seguenti
condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi
verbali:
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del
proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità
e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento
dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente
gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti
di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura
della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,
dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti
il Presidente e il soggetto verbalizzante.
Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una
sede distaccata, lAssemblea non può svolgersi e deve
essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi
tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata,
la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si
ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel
momento assunte.
ART. 13 - QUORUM DELIBERATIVI. VALORE DEL VOTO
LAssemblea ordinaria è validamente costituita
con la presenza di tanti Soci quanti sono i titolari di azioni
rappresentanti almeno la metà del capitale sociale in prima
convocazione e almeno un terzo del capitale sociale in seconda
convocazione e delibera con il voto favorevole di tanti Soci quanti
detengono la maggioranza del capitale sociale presente e rappresentato
ad eccezione dell'assemblea per la approvazione del bilancio e
per la nomina e la revoca delle cariche sociali, che in seconda
convocazione è validamente costituita qualunque sia il
numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza del capitale
presente o rappresentato; lAssemblea straordinaria è
validamente costituita con la presenza di tanti Soci quanti detengono
almeno la metà del capitale sociale presente e rappresentato
e delibera con il voto favorevole di almeno tanti Soci quanti
detengono i due terzi del capitale sociale presente e rappresentato.
Ciascun Socio può delegare chiunque, tenuto conto dei divieti
di legge, sia o meno un altro Socio, a rappresentarlo nellAssemblea.
La delega deve avere forma scritta.
Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.
ART. 14 - FUNZIONAMENTO DELLASSEMBLEA
LAssemblea ordinaria come straordinaria, è presieduta
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua
assenza, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
Il Presidente dellAssemblea è assistito da un segretario
designato dagli intervenuti, anche non Socio della società,
e, nellAssemblea straordinaria, da un notaio.
Il verbale deve indicare la data dellAssemblea e, anche
in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale
rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità
e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,
l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti.
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le
loro dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno.
ART. 15 - POTERI DELLASSEMBLEA
LAssemblea è composta dai rappresentanti di tutti
i Soci.LAssemblea ordinaria provvede:- allapprovazione
del bilancio consuntivo della Società alla chiusura dellesercizio;
- alla nomina e revoca degli amministratori;
- alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale
e, quando previsto , del soggetto al quale è demandato
il controllo contabile;
- alla determinazione degli eventuali compensi spettanti ai membri
del Consiglio di Amministrazione, compresi il Presidente ed il
Vice Presidente, a quelli del Comitato di Indirizzamento, nonché
al Collegio Sindacale;
- a deliberare sulla responsabilità degli amministratori
e dei Sindaci;
- a deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla
competenza dell'Assemblea;
- allapprovazione dell'eventuale regolamento dei lavori
assembleari.
LAssemblea straordinaria delibera:
- sullapprovazione delle eventuali modifiche allo statuto
della società consortile;
- sulla nomina, sulla sostituzione, e sui poteri dei liquidatori
e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla
sua competenza.
ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero
di membri compreso tra cinque e dodici, anche non Soci, da determinarsi
dallAssemblea di volta in volta.
Ogni Socio fondatore ha diritto ad individuare allinterno
del Consiglio di Amministrazione almeno un rappresentante.
Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri il
Presidente ed il Vice Presidente.
Il Presidente verrà scelto tra i rappresentanti dell'azionista
Politecnico.
Il Consiglio dura in carica tre esercizi e i consiglieri scadono
alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica; i suoi membri
sono rieleggibili senza limitazioni di sorta.
ART. 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più
ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il
regolare ed ordinato funzionamento della Società, fatte
salve le competenze riservate allAssemblea.
Esso è convocato dal Presidente o a richiesta di almeno
un terzo dei membri del Consiglio, con qualsiasi mezzo che consenta
la prova dell'avvenuto ricevimento, con almeno tre giorni di preavviso
e si riunisce validamente con la presenza della metà più
uno dei suoi membri in carica.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno ritenute
valide, ancorché non convocate come sopra, con la partecipazione
di tutti gli Amministratori e di tutti i Sindaci effettivi.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì
essere validamente tenute in videoconferenza o teleconferenza,
purché risulti garantita l'esatta identificazione delle
persone legittimate a presenziare dagli altri punti di collegamento,
la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente,
in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere
documentazione e di poterne trasmettere: dovranno tuttavia essere
presenti almeno il Presidente e il Segretario nel luogo di convocazione
scelto per la riunione ove si considererà tenuto il Consiglio
di Amministrazione.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei
voti dei presenti.
Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:
- provvede alla nomina del Direttore;
- nomina i componenti del Comitato di Indirizzamento;
- provvede per lattuazione degli scopi previsti dallo statuto
e dai regolamenti interni nellambito delle proprie competenze;
- approva gli eventuali regolamenti interni della società;
- predispone il bilancio preventivo per lanno successivo
da sottoporre allapprovazione dellAssemblea;
- predispone il bilancio consuntivo da sottoporre allapprovazione
dellAssemblea;
- propone allAssemblea gli eventuali compensi da riconoscere
al Presidente e al Vice Presidente.
Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti gli atti che rientrano
nelloggetto sociale, salvo quelli che la legge o il presente
statuto riserva allAssemblea.
ART. 18 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi come nei giudizi nonché la firma sociale. In caso di impedimento o di necessità il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In particolare, il Presidente presiede lAssemblea ed il Consiglio di Amministrazione ed ha la firma di tutti gli atti della Società.
ART. 19 - COMITATO DI INDIRIZZAMENTO
I membri del Comitato di Indirizzamento sono nominati dal Consiglio
di Amministrazione, tenuto conto anche della loro esperienza nel
campo socio-economico e imprenditoriale.
Al Comitato di Indirizzamento è demandato il compito di
fornire indicazioni, suggerimenti e proposte al Consiglio di Amministrazione.
E altresì demandata al Comitato di Indirizzamento
la formazione di pareri sui singoli progetti, su richiesta del
Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato è presieduto da un Presidente nominato dallo
stesso comitato fra i suoi membri; il Presidente lo rappresenta
presso gli altri organi sociali, ne regola il funzionamento e
può delegare, di volta in volta ed in via specifica, le
proprie funzioni.
I membri del Comitato di Indirizzamento durano in carica tre esercizi
e sono rieleggibili.
ART. 20 - COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e
di due supplenti, che vengono nominati dallAssemblea, durano
in carica tre esercizi e sono rieleggibili.Qualora la Società
non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e la legge
lo consenta, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo
contabile. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine
ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.Il
compenso dei Sindaci è determinato dai soci all'atto della
nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.I Sindaci
possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione
dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto
del Tribunale, sentito l'interessato.In caso di morte, di rinunzia,
di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di
età.
I nuovi Sindaci restano in carica fino alla deliberazione dei
Soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa
dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi
nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta,
fino alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano
di età.
Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere
trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e
sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio
Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale
i motivi del proprio dissenso.
Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza;
in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente
art. 17, per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.
ART. 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
Lesercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.
ART. 22 - LIQUIDAZIONE. SCIOGLIMENTO
Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo
scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità
della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone
i poteri ed i compensi.
Si osservano tutte le disposizioni di legge in materia.
ART. 23 - RECESSO
Le ipotesi di recesso del socio spettano in tutti i casi previsti
da dalla legge in vigore all'atto del recesso.
Per i termini, per le modalità di esercizio del diritto
di recesso, per i criteri di determinazione del valore delle azioni
del recedente e per la procedura di liquidazione si richiamano
le norme di cui agli articoli 2437 bis, ter, quater del Codice
Civile.
ART. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia insorgente tra i Soci, ovvero tra i
Soci e la società, ivi comprese le controversie relative
alla validità delle delibere assembleari nonché
le controversie promosse da amministratori, liquidatori, Sindaci
e revisori contabili ovvero nei loro confronti, aventi ad oggetto
diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione
di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio
del Pubblico Ministero, sarà devoluta ad un Arbitro Unico.L'Arbitro
sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti di Torino entro 30 giorni dal deposito
dell'istanza della nomina, da parte dell'interessato più
diligente.
In difetto di nomina entro tale termine, l'Arbitro sarà
nominato dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della
parte interessata più diligente.
La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria
dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti
l'intero capitale sociale.
ART. 25 - DISCIPLINA. RINVIO
Per tutto ciò che non è espressamente previsto
o diversamente regolato dal presente statuto si applicheranno
le norme di legge in materia.