Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Settore Sportello Unico per le Attività Produttive e
Fondi Strutturali U.E.

 n. ord. 114
2004 06183/068

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 OTTOBRE 2004

(proposta dalla G.C. 10 agosto 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: SOCIETÀ PER LA GESTIONE DELL’INCUBATORE D’IMPRESA DEL POLITECNICO DI TORINO - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI SENZA FINI DI LUCRO, SIGLABILE "INCUBATORE DEL POLITECNICO - S.C.P.A." OPPURE "I3P - S.C.P.A.". CONFERMA DI ADESIONE ALLA SOCIETÀ CONSORTILE. APPROVAZIONE NUOVO TESTO DI STATUTO.

Proposta dell'Assessore Dealessandri,
di concerto con l’Assessore Peveraro.

Il Consiglio Comunale con deliberazione del 15 dicembre 2003 (mecc. 2003 10166/068) esecutiva dal 29 dicembre 2003, ha approvato l'adesione della Città di Torino alla Società consortile a responsabilità limitata "Società per la gestione dell'Incubatore d'Impresa del Politecnico" (I3P); contestualmente, esso ha approvato la sottoscrizione di 40 quote societarie, con un valore nominale di Euro 5.146,56 per un valore complessivo di Euro 206.582,40, ed ha preso atto dello Statuto.
Con lettera del 16 marzo 2004 (all. 3 - n. ) la società I3P comunicava alla Città la necessità di convocare l'assemblea straordinaria al fine dell'approvazione del bilancio e della deliberazione di aumento di capitale alla pari per permettere alla Città di Torino e Torino Wireless di sottoscrivere le nuove quote con partecipazioni pari a quelle dei vecchi soci, pari a Euro 206.583,00.
L'assemblea dei soci attualmente facenti parte dell'I3P ha approvato in data 19 maggio 2004 il nuovo Statuto con le modifiche accorse, fra cui la variazione della forma giuridica da "Società consortile a responsabilità limitata" a "Società consortile per azioni", con conseguente trasformazione delle quote possedute dai singoli soci in azioni. Inoltre, la nuova disciplina relativa alle società di capitali, da applicarsi entro l'anno, richiede che il capitale sociale sia espresso con importo intero, quindi senza decimali, per cui la società I3P, in sede assembleare, ha arrotondato il proprio capitale sociale, pari a Euro 826.329,60 con un versamento totale di 2,4 Euro, per raggiungere l'importo di Euro 826.332,00.
In data 19 maggio 2004 lo Statuto è stato adeguato al nuovo diritto societario e viene allegato alla presente deliberazione (allegato 2).
Con lettera del 30 giugno 2004 l'I3P comunicava alla Città il mancato esercizio del diritto di opzione all'acquisto delle nuove quote da parte dei soci (all. 4 - n. ).
In base agli accordi intercorsi con la Società I3P e alle considerazioni sopra esposte, nella volontà della Città di adempiere agli impegni presi, si ritiene quindi necessario che il Comune di Torino, nella sua qualità di futuro socio, approvi nuovamente l'adesione alla "Società consortile" nella sua nuova forma giuridica e approvi nuovamente lo Statuto con le modifiche accorse.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni meglio espresse in premessa, che qui integralmente si richiamano e che fanno parte delle decisioni:
1) di confermare l’adesione della Città di Torino alla Società consortile in oggetto, già approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione mecc. 2003 10166/068 del 15 dicembre 2003, il cui testo di statuto, già adeguato al nuovo diritto societario, trovasi allegato alla presente deliberazione (all. 2 - n. );
2) di approvare, visto il verbale dell'Assemblea Straordinaria del 19 maggio 2004:
- la trasformazione della forma giuridica della Società in oggetto da s.c.r.l. a s.c.p.a. con conseguente modifica della denominazione in Società consortile per azioni senza fini di lucro, siglabile "Incubatore del Politecnico - s.c.p.a." oppure "I3P - s.c.p.a." con sede in Torino;
- la sottoscrizione di una quota di capitale pari a n. 206.583 azioni del valore unitario di 1 Euro, per un valore totale di Euro 206.583,00, nei termini e con le modalità di cui alla predetta deliberazione dell'Assemblea Straordinaria in data 19 maggio 2004;
3) di rimandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa previsto nella misura complessiva di Euro 206.583,00 quale quota di partecipazione della Città di Torino al capitale sociale della Società, che sarà finanziato con mutuo da contrarre con il pool Banca OPI S.p.A. Dexia Crediop S.p.A. a valere sul "Formale impegno di concessione", e che l’entrata del mutuo di Euro 206.583,00 sarà accertata contestualmente all’impegno di spesa al fine di conservare l’impegno stesso, nelle more della concessione del mutuo.
L’erogazione della spesa e subordinata alla concessione del mutuo. Gli oneri finanziari sono inclusi nella previsione di spesa del Bilancio pluriennale approvato contestualmente al Bilancio annuale con deliberazione Consiliare dell'8 aprile 2004 (mecc. 2004 01221/024) esecutiva dal 24 aprile 2004;
4) di autorizzare la nomina dell’Assessore competente in materia di sviluppo economico, lavoro e formazione professionale quale rappresentante della Città nell’ambito della Società nelle more dell’espletamento delle procedure per addivenire alle nomine in attuazione della relativa deliberazione di definizione di indirizzi approvata dal Consiglio Comunale in data 4 ottobre 1993 (mecc. 9307634/01), esecutiva dal 3 novembre 1993;
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E’ costituita, a norma dell’artico 2615 ter del Codice Civile, una società consortile per azioni denominata: Società per la gestione dell’Incubatore d’impresa del Politecnico di Torino - Società consortile per azioni senza fini di lucro, siglabile "Incubatore del Politecnico - s.c.p.a." oppure "I3P - s.c.p.a.".

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede in Torino.
La sede legale può essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune con deliberazione dell'Organo Amministrativo.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire altrove, anche all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze.

ART. 3 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre 2050 e potrà essere prorogata per delibera assembleare.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

La Società consortile non ha scopo di lucro ed intende favorire la creazione di nuova imprenditoria attraverso:
- la promozione all’interno dei corsi istituzionali del Politecnico della cultura imprenditoriale;
- azioni di formazione mirata alla creazione di nuova imprenditoria;
- la creazione di un ambiente fisico presso il quale i neo imprenditori potranno collocarsi;
- la messa a disposizione di servizi di base per i neo imprenditori;
- interventi di trasferimento tecnologico mirati alla creazione di nuova imprenditoria;
- la gestione in collaborazione con il Politecnico di brevetti emersi dall’attività di ricerca;
- la partecipazione a progetti comunitari riguardanti la creazione di nuova imprenditoria;
- la gestione di borse di studio;
- la partecipazione, anche in associazione con altri partner pubblici e privati, italiani e non, a gare nazionali ed internazionali volte ad assegnare risorse per la realizzazione di programmi di sviluppo di nuova imprenditoria e di innovazione tecnologica.
La Società consortile potrà svolgere, per il raggiungimento dell’oggetto sopra definito, ogni operazione immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria ritenuta necessaria, utile o idonea dall’organo amministrativo, ivi compresi il ricorso al credito bancario, la concessione di fidejussioni e la prestazione di garanzie a favore di terzi, nonché l’assunzione di partecipazioni direttamente ed indirettamente in altre società aventi scopo analogo od affine al proprio.
Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.
Sono espressamente escluse dagli scopi sociali le attività inerenti la raccolta e/o sollecitazione del pubblico risparmio, le operazioni di intermediazione mobiliare, quelle previste dall'articolo 106 del decreto legislativo 385/1993 nei confronti del pubblico, nonché le attività non consentite per legge.

ART. 5 - SOCI - CONSORZIATI

Possono essere soci sia Enti pubblici, associazioni di categoria, Istituti di diritto pubblico, associazioni senza fini di lucro, Istituti bancari e finanziari, Fondazioni, aziende pubbliche e private, che abbiano tra i loro fini lo sviluppo economico e sociale. Sono Soci fondatori il Politecnico di Torino, la Provincia di Torino, la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Torino e l’Istituto Finanziario Regionale Piemonte - Finpiemonte S.p.A..
Nel caso di aumento del capitale, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 2481 del Codice Civile.
Il nuovo Socio dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni previste dal presente statuto.

ART. 6 - CAPITALE SOCIALE. VALORE DELLE QUOTE

Il capitale sociale è di Euro 826.332,00 (ottocentoventiseimilatrecentotrentadue), suddiviso in numero 826.332 azioni di valore nominale pari Euro 1(uno).
Le azioni sono nominative e conferiscono eguali diritti ai loro possessori.
Ogni azione è indivisibile, il suo possesso implica accettazione del presente statuto.
Il domicilio dei consorziati-azionisti, per ogni rapporto con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante dal Libro Soci, tenuto conto delle variazioni di domicilio comunicate dagli azionisti alla società.
Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti, osservate le prescrizioni del Codice Civile.
Qualora il capitale sociale dovesse subire perdite, l’Assemblea potrà deliberarne il reintegro da parte dei Soci, stabilendo le modalità ed i termini, tenuto conto delle disposizioni di legge applicabili in materia.
Per gli ultimi due capoversi si fanno salvi per il Politecnico i limiti di cui al proprio "Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità".

ART. 7 - PRELAZIONE - GRADIMENTO

Il trasferimento della proprietà, o di altri diritti reali, su azioni a terzi per atto tra vivi è possibile soltanto se gli altri soci abbiano dichiarato per iscritto di non voler esercitare il diritto di prelazione che con il presente statuto viene loro riservato.
L’offerta di prelazione deve essere fatta per iscritto agli altri soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
La comunicazione deve contenere l’indicazione del numero delle azioni che si intendono alienare e del soggetto a favore del quale si intende effettuare il trasferimento nonché, in caso di alienazione a titolo oneroso, del prezzo e delle modalità di pagamento.
Il diritto di prelazione si intende implicitamente rinunciato ove non venga fatta da questi ultimi espressa dichiarazione da comunicarsi, con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dal ricevimento dell’offerta.
Se tutti o alcuni degli aventi diritto dichiarano di esercitare il diritto di prelazione, nel caso di trasferimento a titolo gratuito ovvero nel caso in cui gli aventi diritto non concordino con il proponente l’alienazione a titolo oneroso sulla determinazione del prezzo, la valutazione delle azioni è demandata ad un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio in base alla sede della società.
L’arbitratore determinerà il valore delle azioni con i criteri di cui all’articolo 2437-ter del codice civile.
Se più soci aventi diritto dichiarano di esercitare il diritto di prelazione, le azioni offerte in prelazione verranno ripartite proporzionalmente al numero delle azioni dagli stessi possedute.
Se nessun socio intende esercitare la prelazione, la cessione delle azioni a un terzo è subordinata alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
A tal fine il socio che intenda cedere tutte o parte delle proprie azioni dovrà comunicare con congruo preavviso, a mezzo lettera raccomandata A/R, al Consiglio di Amministrazione di aver offerto le proprie azioni in prelazione agli altri soci con esito negativo e di richiedere l'autorizzazione alla cessione, fornendo il nominativo e le generalità del cessionario, unitamente ad una copia autentica dello statuto ovvero del certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. rilasciato entro tre mesi dalla comunicazione.Il Consiglio di Amministrazione si pronuncerà entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di diniego la deliberazione dovrà essere motivata e contenere l’indicazione di uno o più soggetti graditi a favore del quale o dei quali potrà essere effettuata la cessione di tutte o di parte delle azioni di cui il cedente è intestatario, indicando nel caso di pluralità di soggetti graditi, il numero di azioni che potranno essere cedute rispettivamente a ciascuno di essi.Ove il Consiglio di Amministrazione non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione l’autorizzazione si intenderà tacitamente rilasciata.Entro lo stesso termine il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere in forma scritta, per non più di una volta, ulteriori chiarimenti ed informazioni in ordine al cessionario, fermo restando l’obbligo di pronunciarsi entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle informazioni integrative e salvo il rilascio tacito della autorizzazione nel caso di silenzio.

ART. 8 - FINANZIAMENTI

I Soci possono finanziare la società mediante versamenti in conto corrente societario, anche in misura non proporzionale alle partecipazioni in ottemperanza alla normativa vigente in materia; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i Soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la società sarà tenuta a rimborsarli previo un preavviso, da parte del socio finanziatore, di sei mesi.
I Soci possono altresì finanziare la società mediante versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle azioni possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione; anche su questi versamenti effettuati in conto capitale, non vengono corrisposti interessi.

ART. 9 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI - CONSORZIATI

I Soci sono obbligati:
- ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente statuto e dei regolamenti interni nonché le deliberazioni degli organi della società consortile;
- a comunicare tempestivamente alla società consortile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti e del loro indirizzo.
I consorziati hanno diritto di ricevere dal Presidente, a richiesta, tutte le notizie relative allo svolgimento dell’attività della società consortile, di consultare il libro dei verbali dell’Assemblea e il libro dei soci e di attenersi a quanto deliberato dagli organi della società.

ART. 10 - DIRITTO DI INFORMATIVA

Devono essere inviati a tutti i soci:
- il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, prima dell’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci;
- la versione finale di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo come approvati dall’Assemblea dei soci.
Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

ART. 11- ORGANI SOCIALI

Sono organi della Società:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato di Indirizzamento;
- il Collegio Sindacale.

ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; tale termine, per esigenze particolari, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di sua iniziativa o su richiesta di uno o più Soci che possiedono partecipazioni, rappresentanti almeno un decimo del capitale sociale.
L’Assemblea viene convocata presso la sede sociale, o anche altrove purché in Unione Europea, mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.
L'Assemblea è convocata ai sensi di legge ed è valida anche senza formale convocazione se vi è rappresentato l'intero capitale e tutti gli Amministratori e Sindaci siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Gli Amministratori e i Sindaci che non partecipino all'adunanza dichiareranno per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.
L'Assemblea si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l’Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

ART. 13 - QUORUM DELIBERATIVI. VALORE DEL VOTO

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti Soci quanti sono i titolari di azioni rappresentanti almeno la metà del capitale sociale in prima convocazione e almeno un terzo del capitale sociale in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole di tanti Soci quanti detengono la maggioranza del capitale sociale presente e rappresentato ad eccezione dell'assemblea per la approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali, che in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza del capitale presente o rappresentato; l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti Soci quanti detengono almeno la metà del capitale sociale presente e rappresentato e delibera con il voto favorevole di almeno tanti Soci quanti detengono i due terzi del capitale sociale presente e rappresentato.
Ciascun Socio può delegare chiunque, tenuto conto dei divieti di legge, sia o meno un altro Socio, a rappresentarlo nell’Assemblea. La delega deve avere forma scritta.
Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

ART. 14 - FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea ordinaria come straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
Il Presidente dell’Assemblea è assistito da un segretario designato dagli intervenuti, anche non Socio della società, e, nell’Assemblea straordinaria, da un notaio.
Il verbale deve indicare la data dell’Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti.
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno.

ART. 15 - POTERI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta dai rappresentanti di tutti i Soci.L’Assemblea ordinaria provvede:- all’approvazione del bilancio consuntivo della Società alla chiusura dell’esercizio;
- alla nomina e revoca degli amministratori;
- alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto , del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- alla determinazione degli eventuali compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, a quelli del Comitato di Indirizzamento, nonché al Collegio Sindacale;
- a deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;
- a deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea;
- all’approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L’Assemblea straordinaria delibera:
- sull’approvazione delle eventuali modifiche allo statuto della società consortile;
- sulla nomina, sulla sostituzione, e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra cinque e dodici, anche non Soci, da determinarsi dall’Assemblea di volta in volta.
Ogni Socio fondatore ha diritto ad individuare all’interno del Consiglio di Amministrazione almeno un rappresentante.
Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Presidente verrà scelto tra i rappresentanti dell'azionista Politecnico.
Il Consiglio dura in carica tre esercizi e i consiglieri scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; i suoi membri sono rieleggibili senza limitazioni di sorta.

ART. 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il regolare ed ordinato funzionamento della Società, fatte salve le competenze riservate all’Assemblea.
Esso è convocato dal Presidente o a richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento, con almeno tre giorni di preavviso e si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei suoi membri in carica.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno ritenute valide, ancorché non convocate come sopra, con la partecipazione di tutti gli Amministratori e di tutti i Sindaci effettivi.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì essere validamente tenute in videoconferenza o teleconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri punti di collegamento, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere: dovranno tuttavia essere presenti almeno il Presidente e il Segretario nel luogo di convocazione scelto per la riunione ove si considererà tenuto il Consiglio di Amministrazione.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.
Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:
- provvede alla nomina del Direttore;
- nomina i componenti del Comitato di Indirizzamento;
- provvede per l’attuazione degli scopi previsti dallo statuto e dai regolamenti interni nell’ambito delle proprie competenze;
- approva gli eventuali regolamenti interni della società;
- predispone il bilancio preventivo per l’anno successivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- propone all’Assemblea gli eventuali compensi da riconoscere al Presidente e al Vice Presidente.
Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salvo quelli che la legge o il presente statuto riserva all’Assemblea.

ART. 18 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi come nei giudizi nonché la firma sociale. In caso di impedimento o di necessità il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In particolare, il Presidente presiede l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione ed ha la firma di tutti gli atti della Società.

ART. 19 - COMITATO DI INDIRIZZAMENTO

I membri del Comitato di Indirizzamento sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche della loro esperienza nel campo socio-economico e imprenditoriale.
Al Comitato di Indirizzamento è demandato il compito di fornire indicazioni, suggerimenti e proposte al Consiglio di Amministrazione.
E’ altresì demandata al Comitato di Indirizzamento la formazione di pareri sui singoli progetti, su richiesta del Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato è presieduto da un Presidente nominato dallo stesso comitato fra i suoi membri; il Presidente lo rappresenta presso gli altri organi sociali, ne regola il funzionamento e può delegare, di volta in volta ed in via specifica, le proprie funzioni.
I membri del Comitato di Indirizzamento durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

ART. 20 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, che vengono nominati dall’Assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.Qualora la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e la legge lo consenta, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.Il compenso dei Sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.
I nuovi Sindaci restano in carica fino alla deliberazione dei Soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano di età.
Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente art. 17, per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

ART. 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 22 - LIQUIDAZIONE. SCIOGLIMENTO

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri ed i compensi.
Si osservano tutte le disposizioni di legge in materia.

ART. 23 - RECESSO

Le ipotesi di recesso del socio spettano in tutti i casi previsti da dalla legge in vigore all'atto del recesso.
Per i termini, per le modalità di esercizio del diritto di recesso, per i criteri di determinazione del valore delle azioni del recedente e per la procedura di liquidazione si richiamano le norme di cui agli articoli 2437 bis, ter, quater del Codice Civile.

ART. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia insorgente tra i Soci, ovvero tra i Soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, Sindaci e revisori contabili ovvero nei loro confronti, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà devoluta ad un Arbitro Unico.L'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino entro 30 giorni dal deposito dell'istanza della nomina, da parte dell'interessato più diligente.
In difetto di nomina entro tale termine, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte interessata più diligente.
La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

ART. 25 - DISCIPLINA. RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente statuto si applicheranno le norme di legge in materia.