Divisione Servizi Culturali
Settore Arredo e Immagine Urbana

n. ord. 87
2004 06167/115

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 LUGLIO 2004

(proposta dalla G.C. 20 luglio 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. MODIFICAZIONE DEL PUNTO A) COMMA 6 DELL'ART. 13 BIS.

   Proposta dell'Assessore Alfieri.

   Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 25 luglio 2002 (mecc. 2002 04090/052), esecutiva dal 9 agosto 2002, si approvava l’art. 13 bis del Regolamento di Polizia Municipale relativo alle norme da seguire per l’installazione di antenne paraboliche per ricezione sugli edifici.

   Il punto a) del comma sesto dell’articolo del regolamento sopra citato recita: "le antenne paraboliche installate prima dell’approvazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5". Il termine di scadenza, quindi per l’adeguamento da parte dei cittadini alla suddetta norma è il prossimo 8 agosto.

   Nei mesi scorsi sono state promosse dall’Amministrazione comunale diverse iniziative volte ad informare ed a sensibilizzare soprattutto gli addetti ai lavori, amministratori di condomini e installatori, attraverso l’invio di materiale informativo e anche attraverso la partecipazione degli uffici comunali ad incontri e seminari sul tema.

   Nei fatti sono ancora presenti sul territorio numerose installazioni non regolamentari, anche se si sta sempre più diffondendo l’applicazione dell’antenna centralizzata sul tetto.

   Tale proliferazione di installazioni non regolamentari sono dovute anche in ragione di facilitazioni concesse da operatori del settore sulla base di campagne promozionali, a carattere nazionale, che non tenevano conto delle peculiarità della situazione locale.

   In considerazione del fatto che la scadenza ultimativa entro cui la norma entra compiutamente in vigore coincide con il periodo feriale, ovvero entro l’8 agosto e che da tale data scatterebbero le relative sanzioni economiche così come previste dalla sopra citata deliberazione e che l’Amministrazione sta definendo opportuni accordi con gli operatori del settore affinché tengano maggiormente conto, nelle loro campagne promozionali dei vincoli locali, si ritiene opportuno proporre al Consiglio Comunale un periodo di moratoria fino al 31 dicembre 2004 in cui non verranno comunque comminate sanzioni amministrative. Pertanto si propone di modificare il punto a) del comma 6 dell'art. 13 bis del Regolamento di Polizia Municipale come indicato nel dispositivo.

   In considerazione del carattere generalizzato e della non rilevanza circoscrizionale del provvedimento, si prescinde dalla richiesta di parere alle Circoscrizioni.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Visto l’art. 44 comma 3 del Regolamento Comunale sul Decentramento;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi espressi in narrativa del presente provvedimento che integralmente si richiamano, la modifica del punto a) del comma 6 dell’art. 13 bis nel seguente modo: "le antenne paraboliche installate prima dell’applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5, fatto salvo un periodo di moratoria fino al 31 dicembre 2004 in cui non verranno comunque comminate sanzioni amministrative".

   Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

   Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.