Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amministrative Edilizie

n. ord. 116
2004 06101/114

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 OTTOBRE 2004

(proposta dalla G.C. 20 luglio 2004)

OGGETTO: POLITECNICO DI TORINO. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA MANICA DI CHEVALLEY DEL CASTELLO DEL VALENTINO. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26.22 DELLE NUEA DEL P.R.G..

Proposta dell'Assessore Viano.

Il Politecnico di Torino sta attuando negli ultimi anni un piano di riorganizzazione delle diverse sedi, al fine di prevedere spazi più adeguati per attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo.
In tale piano si inserisce l’intervento di recupero del Castello del Valentino (compreso nel Programma di valorizzazione delle Dimore Sabaude) ed in particolare l’intervento di riqualificazione e riorganizzazione della Manica Chevalley del Castello, che comprende oltre ai due piani fuori terra attualmente già occupati da Dipartimenti della Facoltà di Architettura, un sottotetto pedonabile.
I lavori in progetto, in particolare, consistono nell’adibire il sottotetto ad uffici per il personale del Dipartimento Interateneo Territorio che già occupa gran parte dei locali ai piani sottostanti (per una superficie complessiva recuperata nel sottotetto di 590 mq.). Sono inoltre previsti il rifacimento della copertura con rivestimento esterno in Rheinzink (moderna lega di zinco, rame e titanio di coloritura tipo zinco opaco), la realizzazione di un nastro di lucernari di conformazione moderna, posti al colmo verso il cortile e l’apertura di finestrotte tra i modiglioni in facciata.
Il P.R.G. vigente riconosce il complesso del Castello del Valentino quale "Edificio di particolare interesse storico - Edificio di gran prestigio", assoggettandolo alla disciplina dell’art. 26 delle NUEA del P.R.G. in base al quale sono consentiti interventi edilizi contenuti nei limiti del risanamento conservativo e alle condizioni dell’allegato A.
L’art. 26 punto 16 delle NUEA del P.R.G. nei sottotetti di tali tipi di edifici consente la sola realizzazione di locali ad uso residenziale e l’allegato A con riferimento agli altri interventi da realizzare consente solo l’utilizzo di materiali di copertura coerenti con quelli storici, la realizzazione di lucernari di conformazione e aspetto conforme agli originali se esistenti e il ripristino di aperture occultate, non la realizzazione di nuove finestre.
Il comma 22 dell’art. 26 ammette tuttavia per gli edifici di particolare interesse storico, destinati a funzioni di pubblica utilità e, previa deliberazione del Consiglio Comunale, interventi di adeguamento alle esigenze funzionali, in aggiunta a quelli indicati nella tabella dei tipi di intervento.
Il Politecnico di Torino a suo tempo ha dato avvio alle procedure di intesa tra Stato e Regione ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 616/77 come modificato dal D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 per l’ottenimento del parere di conformità urbanistica delle opere in oggetto. In sede di conferenza dei servizi tenutasi in data 19 giugno 2003 ai fini della definizione dell’intesa è stata richiesta l’acquisizione della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle deroghe ai sensi dell’art. 26 delle NUEA del P.R.G..
Sul progetto peraltro si sono espressi in senso favorevole la Soprintendenza per i Beni Ambientali e per il Paesaggio e la Regione Piemonte – Settore Gestione Beni Ambientali.
Atteso il carattere di interesse pubblico della struttura e considerato che l’intervento complessivo è finalizzato all’adeguamento funzionale del fabbricato esistente, occorre pertanto approvare le opere ai sensi dell’art. 26 punto 22 delle NUEA del P.R.G..
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale del 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare ai sensi dell’art. 26 punto 22 delle NUEA del P.R.G. l’intervento di riqualificazione e adeguamento funzionale della Manica Chevalley del Castello del Valentino come da allegato progetto di n. 12 tavole (all. da 1 a 12 – nn.                                     ).
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.