Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali

n. ord. 90
2004 05935/008

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 SETTEMBRE 2004

(proposta dalla G.C. 13 luglio 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: DIRITTO DI SUPERFICIE IN FAVORE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA C.T.O./C.R.F./MARIA ADELAIDE PER REALIZZAZIONE NUOVA UNITA' SPINALE - ATTO DI IDENTIFICAZIONE CATASTALE E CONTESTUALE RINUNCIA AD UNA PORZIONE DI AREA INTERRATA.

Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto dell'Assessore Sestero.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 settembre 2003 (mecc. 2003 07444/008) è stata approvata la costituzione del diritto di superficie novantanovennale in favore dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera C.T.O./C.R.F./Maria Adelaide (con attribuzione della facoltà di cedere tale diritto al concessionario di cui infra), su un appezzamento di terreno antistante la sede dell’Azienda ospedaliera medesima, finalizzato alla realizzazione della nuova struttura denominata "Unità Spinale", con relativi parcheggi pertinenziali interrati. L’intervento, dichiarato opera connessa ai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 con D.P.C.M. 18 dicembre 2002, è in corso di realizzazione, con il sistema della concessione di LL.PP. ex art.19 Legge 109/1994, da parte del concessionario, individuato dall’A.S.O. nell’A.T.I. "Cofathec Servizi" S.p.A. (capogruppo), "Cofathec Progetti" S.p.A., "Tecnologie Sanitarie" S.p.A., "Aerimpianti" S.p.A., "DDS Sanificazione" S.r.l., "Gorla" S.p.A. e "SeRist" S.p.A..
Con atto a rogito notaio Paolo Revigliono in data 13 ottobre 2003 rep. n. 10939/8205 è stata quindi formalizzata la costituzione del predetto diritto di superficie che, più precisamente, concerne il sottosuolo ed il suolo dei terreni ubicati tra le vie Baiardi e Biglieri, nell’isolato compreso tra via Ventimiglia e via Zuretti, così descritte al Catasto Terreni: foglio 1402, particelle 456, 454, 178, 177, 176, 458 e foglio 1403 particella 26 parte (oltre ad una striscia di terreno di mt. 47 lineari, anch’essa individuata al C.T. quale parte del mappale 26, costituente sottosuolo di via Baiardi, assegnata in diritto di superficie limitatamente al sottosuolo per consentire la collocazione dell’intercapedine di areazione del parcheggio).
Con riferimento alle porzioni sopra indicate come parti del mappale 26 del foglio 1403, non avendo le stesse formato oggetto di preventivo frazionamento catastale, nel rogito le parti, dandosi reciprocamente atto dell’urgenza che ne aveva impedito la redazione, hanno convenuto di rinviarne la predisposizione e l’approvazione ad un momento successivo, a cura e spese della Città. Le parti stesse si sono, altresì, impegnate alla stipulazione di un atto pubblico integrativo di precisazione dell’esatto identificativo catastale dell’area oggetto del diritto di superficie, con spese a carico di entrambe in pari misura.
In relazione all’intervenuta approvazione, da parte dell’Agenzia del Territorio, del frazionamento al Catasto Terreni delle predette aree (fraz. n. 15042 redatto su estratto di mappa 908889/03), occorre ora individuare esattamente sotto il profilo planimetrico e catastale le stesse, così come meglio indicato nel dispositivo del presente provvedimento, al fine della formalizzazione del conseguente atto integrativo, bozza del quale viene allegata al presente provvedimento (all. 1 - n. ) per farne parte integrante e sostanziale.
L’operazione costituisce occasione per definire, sotto il profilo patrimoniale, le interferenze tra l’area interessata dalla realizzazione del parcheggio interrato di pertinenza dell’Unità Spinale e l’adiacente area c.d. "Ventimiglia" attualmente attrezzata con una struttura metallica di uso pubblico a rotazione ("Fast Park"), assegnata in diritto di superficie alla G.T.T. S.p.A. nell’ambito del contratto di servizio del 29 settembre 1999.
Il programma di intervento che interessa l’intero isolato compreso tra le vie Ventimiglia, Biglieri, Zuretti e Baiardi e che è stato approvato dalla Città, dalla Regione Piemonte e dalla stessa A.S.O. C.T.O. con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa in data 5 marzo 2003 (deliberazione della Giunta Comunale del 28 gennaio 2003 - mecc. 2003 00551/008), infatti, prevede l’interramento del parcheggio pubblico "Ventimiglia" e regolamenta la realizzazione degli interventi in questione in due fasi operativamente distinte, tali da non pregiudicare l’una l’esecuzione dell’altra: la prima avente ad oggetto l’Unità Spinale ed i relativi parcheggi pertinenziali e la seconda il parcheggio pubblico interrato, da realizzarsi a cura della Città o suo concessionario. Quest’ultima opera pubblica, inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2004-2006 (scheda 4 – codice opera 2485) approvata con deliberazione del Consiglio Comunale dell'8 aprile 2004 (mecc. 2004 01221/024) esecutiva dal 24 aprile 2004 e la cui realizzazione è prevista per il 2005, verrà a porsi in aderenza con il muro perimetrale del parcheggio interrato di pertinenza dell’Unità Spinale. Si rende, pertanto, necessario rimodulare, per quanto attiene al sottosuolo, i singoli lotti di insistenza delle due opere pubbliche, prevedendo la rinuncia, da parte dell’A.S.O., al diritto di superficie interrato per una porzione di terreno di mq. 165 circa, indicata con perimetro rosso nell’unita planimetria (all. 2 - n. ).
Il diritto di superficie a favore dell’A.S.O. era stato, infatti, costituito, in esecuzione della sopra menzionata deliberazione consiliare, sulla base del progetto preliminare, redatto dall’Azienda Ospedaliera e posto a base di gara. L’approfondimento tecnico condotto dal concessionario per la redazione degli ulteriori stadi di progettazione definitiva ed esecutiva ha poi condotto all’individuazione di un sedime di ingombro del fabbricato che, nel sottosuolo, non interessa la citata porzione, sulla quale quindi non è prevista la realizzazione di manufatti od opere funzionali all’U.S.U..
Pertanto, d’intesa tra gli Enti, anche nel quadro dei rapporti di collaborazione e coordinamento che hanno consentito sinora la piena attuazione degli impegni reciprocamente assunti, si è convenuto di corrispondere all’A.S.O. C.T.O./C.R.F./Maria Adelaide un corrispettivo per la predetta rinuncia - che si configura come abdicativa in quanto determina l’effetto automatico di consolidazione del diritto di proprietà in capo alla Città - pari ad Euro 1.098,90.
Tale valore corrisponde ai 2/7 (cioè Euro 6,66/mq.) della cifra unitaria a suo tempo stabilita e corrisposta dalla stessa A.S.O. per la costituzione del diritto di superficie (pari ad Euro 23,32/mq.) moltiplicata per i mq. effettivi oggetto di rinuncia (pari a 165). Infatti, detta rinuncia concerne esclusivamente l’interrato, nel quale verranno edificati due piani, dei sette complessivi.
Lo schema di atto allegato al presente provvedimento disciplina quindi anche siffatta rinuncia.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di approvare la rinuncia, da parte dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera C.T.O./C.R.F./Maria Adelaide, al diritto di superficie novantanovennale costituito – con atto a rogito notaio Paolo Revigliono in data 13 ottobre 2003 rep. n. 10939/8205 registrato a Torino il 16 ottobre 2003 al n. 5819 e trascritto a TO I il 25 ottobre 2003 ai n.ri 52527/35165 - nel sottosuolo della porzione di terreno individuata con perimetro rosso nell’unita planimetria dell’estensione di mq. 165 circa, così descritta al Catasto Terreni: foglio 1402 particelle 467, 466 e 465. Tale rinuncia, la quale trova la propria causa nel fatto che detta porzione non è interessata dalla realizzazione di manufatti od opere funzionali all’Unità Spinale Unipolare e che l’A.S.O. si è dichiarata disposta ad effettuare anche in considerazione dei rapporti di collaborazione e coordinamento che hanno consentito sinora la piena attuazione degli impegni reciprocamente assunti dalle parti con il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 5 marzo 2003 (rep. Regione Piemonte 7850), verrà effettuata verso il corrispettivo in denaro di Euro 1.098,90;
2) di dare conseguentemente atto, in esecuzione di quanto pattuito con l’Azienda Ospedaliera all’art. 3 del predetto rogito Revigliono del 13 ottobre 2003, che l’intera area oggetto del diritto di superficie novantanovennale in favore della stessa Azienda, in esito ai successivi frazionamenti approvati dall’Agenzia del Territorio, viene catastalmente a configurarsi così come descritto nello schema di atto che si allega per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di demandare ai Dirigenti competenti l’assunzione di tutti i provvedimenti esecutivi che si renderanno necessari per la stipulazione dell’atto integrativo e ricognitivo, autorizzando gli stessi e l’ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune di carattere tecnico e formale, comunque dirette ad una migliore redazione dell’atto. Le spese afferenti l'atto di identificazione catastale dell'area saranno a carico delle parti in eguale misura, mentre saranno sostenute dalla Città quelle relative al negozio di rinuncia al diritto di superficie;
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di completare l’iter amministrativo necessario per la realizzazione dell’Unità Spinale.


ATTO DI RINUNCIA A DIRITTO DI SUPERFICIE E DI IDENTIFICAZIONE DI DATI CATASTALI TRA L’AZIENDA OSPEDALIERA C.T.O./C.R.F./MARIA ADELAIDE E LA CITTA’ DI TORINO.

REPUBBLICA ITALIANA

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L'anno duemilaquattro, addì ……. del mese di …….. in Torino, in una Sala del Civico Palazzo, sito in piazza Palazzo di Città n° 1, avanti a me dr……., notaio alla residenza di Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riniti di Torino e Pinerolo, ……(omissis)………., sono personalmente comparsi:

…………., nato a………… il…….., dirigente amministrativo, domiciliato per la carica in Torino, presso il Comune di Torino, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente……………. ed in rappresentanza del COMUNE DI TORINO, con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n° 1, codice fiscale e partita IVA 00514490010, con i poteri per quanto infra in forza di provvedimento del Sindaco…………Il predetto legale rappresentante interviene nel presente atto, altresì, in esecuzione di ……………………

…………, nato a ………. il ………….., domiciliato per la carica in Torino, via Zuretti n°29, dirigente, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di……e legale rappresentante dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera "C.T.O./C.R.F./Maria Adelaide" di Torino, con sede in Torino (TO), via Zuretti n°29, codice fiscale e partita IVA 06817560011, tale nominato……….

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale

premettono che

1) con atto a rogito notaio Paolo Revigliono in data 13 ottobre 2003, rep. 10939/8205, registrato a Torino il 16 ottobre 2003 al n. 5819 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino I in data 25 ottobre 2003 ai numeri 52527/35165, la Città di Torino, in persona di chi sopra, ha costituito – a titolo oneroso - il diritto di superficie novantanovennale, ex artt.952 e segg. cod. civ., in favore dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera C.T.O./C.R.F./Maria Adelaide che, in persona di chi sopra, ha accettato, sul suolo e nel sottosuolo dell’area di proprietà comunale sita in Torino, tra le vie Baiardi e Biglieri, nell’isolato compreso tra via Ventimiglia e via Zuretti, della superficie complessiva di mq.4160, quale individuata con perimetro verde nella planimetria inserta al predetto atto e così descritta al C.T.: foglio 1402 particelle 176, 177, 178, 454, 456, 458, e foglio 1403 mappale 26 parte (dell’estensione, detta parte, di mq.1440);
2) con il predetto atto, inoltre, la Città di Torino ha costituito il diritto di superficie novantanovennale ex artt.955 e segg. cod. civ. – a titolo oneroso - in favore dell’A.S.O. C.T.O./C.R.F./Maria Adelaide, nel sottosuolo di parte dell’area di proprietà comunale sita in Torino, via Baiardi, censita in maggior corpo al C.T. al foglio 1403 mappale n°26, dell’estensione complessiva di mq.210, quale individuata con tratteggio rosso nella succitata planimetria;
3) a causa dell’urgenza di addivenire alla stipulazione, l’atto pubblico di cui sopra è stato stipulato senza la preventiva redazione del frazionamento al Catasto Terreni, necessario per lo stralcio delle porzioni di terreno identificate quali "parti" del mappale 26. Pertanto, all’art.3, la Città di Torino e l’A.S.O. si sono impegnate ad addivenire, a seguito dell’approvazione di detto frazionamento, alla stipulazione di un atto pubblico di identificazione catastale dell’area oggetto del diritto di superficie;
4) in esito agli approfondimenti progettuali condotti dal concessionario individuato, a seguito dell’espletamento di gara pubblica, dall’A.S.O., è emerso che il sedime di ingombro del fabbricato, per la realizzazione del quale è stato costituito il diritto di superficie (Unità Spinale Unipolare), non interessa una porzione di terreno in sottosuolo, sulla quale non è prevista la realizzazione di manufatti od opere funzionali all’U.S.U. medesima;
5) con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n°2004……../008 in data ……e con deliberazione…….rispettivamente la Città di Torino a l’A.S.O. C.T.O./C.R.F./Maria Adelaide hanno, pertanto, approvato la rinuncia al diritto di superficie nel sottosuolo della citata porzione, individuata con perimetro rosso nella planimetria……., verso il corrispettivo di euro ……….;
6) l’Agenzia del Territorio ha approvato il frazionamento al Catasto Terreni delle porzioni di terreno interessate ed è quindi possibile addivenire alla esatta identificazione catastale delle aree che formano oggetto del diritto di superficie nel più volte citato atto a rogito P. Revigliono in data 13 ottobre 2003.

Tutto ciò premesso

ed assunto a parte sostanziale ed integrante del presente atto, le parti, come sopra costituite e rappresentate, mi richiedono di far constare quanto segue:

ARTICOLO 1

L’A.S.O. C.T.O./C.R.F./Maria Adelaide, come sopra rappresentata, rinuncia al diritto di superficie costituito in suo favore dalla Città di Torino, per la durata di novantanove anni, con atto a rogito notaio Paolo Revigliono in data 13 ottobre 2003 rep. 10939/8205, registrato a Torino il 16 ottobre 2003 al n. 5819 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino I in data 25 ottobre 2003 ai numeri 52527/35165, nel sottosuolo della porzione di terreno distinta al C.T. al foglio 1402 particelle 467 di ca 9, 466 di are 1 e ca. 54 e 465 di ca.2, quale porzione risulta perimetrata in rosso nella planimetria…….
Le parti si danno atto che nel sottosuolo della predetta porzione di terreno non è prevista la realizzazione di manufatto od opera alcuna e, pertanto, la rinuncia stessa non inficia l’edificazione dell’Unità Spinale Unipolare, opera per la realizzazione della quale venne costituito il predetto diritto di superficie. Il possesso materiale e giuridico della porzione di terreno interrata si intende ritrasferito alla Città di Torino da oggi, per tutti gli effetti utili ed onerosi.

ARTICOLO 2

A titolo di corrispettivo per la rinuncia al diritto di superficie di cui al precedente punto 1, la Città di Torino corrisponde all’Azienda Ospedaliera la somma di euro 1.098,90=, mediante remissione, alla presenza di me Pubblico Ufficiale e a puro scopo probatorio, di copia autenticata di mandato di pagamento n° ……….., emesso in data ………………. e depositato presso il Civico Tesoriere, al qui comparso signor ………………….. che la ritira, con rilascio di ampia e finale quietanza al Comune di Torino per la somma sopra indicata e con rinuncia all’iscrizione dell'ipoteca legale, con ampio scarico al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, di ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 3

L’Azienda Sanitaria Ospedaliera e il Comune di Torino, entrambi in persona di chi sopra, si danno reciprocamente atto che il diritto di superficie costituito con il più volte citato atto a rogito notaio P. Revigliono in data 13 ottobre 2003, rep. 10939/8205, così quale risultante dalla rinuncia di cui al precedente art.1, ha ad oggetto:
A) il suolo ed il sottosuolo dell’area attualmente censita al Catasto Terreni del Comune di Torino come segue:
Foglio 1402 mappale 176 di are 13 e centiare 40, ente urbano senza reddito; mappale 177 di centiare 66, ente urbano senza reddito; mappale 178 di are 5 e centiare 20, ente urbano senza reddito; mappale 456 di are 5 e centiare 88, ente urbano senza reddito; mappale 458 di centiare 23, ente urbano senza reddito; mappale 464 di centiare 26, ente urbano senza reddito – Foglio 1403 particella 27 di are 14 e centiare 48, ente urbano senza reddito;
B) il sottosuolo dell’area attualmente censita al Catasto Terreni del Comune di Torino come segue: Foglio 1403 mappale 28 di are 2 e centiare 13, ente urbano senza reddito;
C) il suolo dell’area attualmente censita al Catasto Terreni del Comune di Torino come segue: Foglio 1402 mappale 465 di centiare 2, ente urbano senza reddito; mappale 466, di are 1 e centiare 54, ente urbano senza reddito; mappale 467, di centiare 9, ente urbano senza reddito.
Il tutto quale meglio individuato con perimetro nero nella planimetria che si allega al presente atto…………

ARTICOLO 4

Resta fermo e inalterato quanto altro pattuito nel più volte citato atto a rogito P. Revigliono in data 13 ottobre 2003.

ARTICOLO 5

Le parti, come sopra rappresentate, autorizzano la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino I, con ampio esonero per il signor Conservatore da ogni responsabilità al riguardo; autorizzano altresì l’esecuzione delle operazioni necessarie per l’esatta intestazione catastale.

ARTICOLO 6

Spese e tasse tutte inerenti al negozio di identificazione catastale sono a carico di entrambe le parti in pari misura, mentre quelle afferenti la rinuncia al diritto di superficie di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto sono a carico della Città di Torino.