Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 120
2004 05931/010

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 OTTOBRE 2004

(proposta dalla G.C. 20 luglio 2004)

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIALE BISTOLFI N. 12. CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL PARCO RUFFINI".

Proposta dell'Assessore Montabone.

In Torino esistono molte bocciofile di base cosiddette "libere", nate per permettere il gioco delle bocce libero: attualmente questi impianti sono diventati veri e propri centri aggregativi, autogestiti da gruppi spontanei formati da persone della terza età, senza una regolare e formale concessione e versano spesso in cattive condizioni igieniche e di pericolo.
A tal proposito la Civica Amministrazione ha provveduto ad effettuare sopralluoghi per individuare i gruppi interessati ad una eventuale concessione anche per conoscere referenti e responsabili dei gruppi stessi d’intesa con le Circoscrizioni.
L’impianto sportivo Parco Ruffini di viale Bistolfi n. 12 è una delle bocciofile di base gestite da un gruppo spontaneo di persone della terza età. Tale impianto, di complessivi mq. 2.400, è composto da un edificio in muratura di mq. 90, un prefabbricato di mq. 104 e n. 11 campi bocce scoperti, di cui n. 5 campi illuminati e n. 6 non illuminati.
L’Associazione denominata "Amici del Parco Ruffini" con nota del 15 luglio 2003 ha richiesto alla Circoscrizione n. 3 la concessione dell’impianto e pertanto il Consiglio Circoscrizionale n. 3 con deliberazione del 27 aprile 2004 (mecc. 2004 03019/086), ha proposto la gestione sociale dell’impianto sportivo sito in viale Bistolfi n. 12 all’Associazione "Amici del Parco Ruffini" fissando un canone annuo di Euro 52,00 IVA inclusa, una durata della concessione di anni 5, ponendo tutte le spese di conduzione e gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario (all. 1 - n.      ).
In merito alla proposta di concessione formulata dalla Circoscrizione n. 3, esaminato il tipo di impianto sportivo anche alla luce di analoghe concessioni e in considerazione dello stesso nonché lo stato di manutenzione e conservazione e tenuto conto della valenza sociale che l’impianto potrà assumere per i cittadini, si propone di applicare un canone annuo di Euro 80,00 e una durata della concessione pari ad anni 5.
Visto lo stato di degrado dell’impianto sono stati inseriti nel programma lavori della Manutenzione Straordinaria del Settore Edilizia Sportiva ed Olimpica gli interventi nell’edificio in muratura e la recinzione dei campi esterni.
Alla luce di quanto sopra espresso, al fine di garantire la continuità dell'attività svolta ed in considerazione dei risvolti sociali ed aggregativi che tale attività comporta, della valenza sociale che l'impianto ha assunto per i cittadini in questi anni, pare opportuno provvedere, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 18 giugno 1996 (mecc. 9602474/10), esecutiva dal 17 luglio 1996, ad integrazione della deliberazione del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), esecutiva dal 10 marzo 1995, all’affidamento in gestione sociale dell’impianto in oggetto, per anni cinque e ad un canone annuale di Euro 80,00 I.V.A. compresa, all'Associazione "Amici del Parco Ruffini" con sede legale in Torino - viale Bistolfi n. 12 - CF. 97651320018, rappresentata dal sig. Giorgio Cantarelli nato a Carpi (MO) il 16 settembre 1928 e residente in Torino via Sagra San Michele n. 121, C.F. CNT GRG 28P16 B819W, alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Le utenze relative alla gestione dell'impianto sportivo saranno interamente a carico del gestore; la manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del gestore nei limiti previsti dall'art. 13 della convenzione allegata.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di assegnare in gestione sociale l’impianto sportivo di proprietà municipale sito in viale Bistolfi n. 12, di complessivi mq. 2.400, composto da un edificio in muratura di mq. 90, un prefabbricato di mq. 104 e n. 11 campi bocce scoperti, di cui n. 5 illuminati e n. 6 non illuminati, all'Associazione "Amici del Parco Ruffini" con sede legale in Torino - viale Bistolfi n. 12 - CF. 97651320018, rappresentata dal sig. Giorgio Cantarelli nato a Carpi (MO) il 16 settembre 1928 e residente in Torino via Sagra San Michele n. 121, C.F. CNT GRG 28P16 B819W, come risulta da idonea documentazione, per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata;
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2 - n.          ), alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo determinato in Euro 80,00 IVA inclusa, da pagarsi in un’unica rata anticipata, dovrà essere versato al Cassiere della Circoscrizione n. 3. Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari, in materia di concessioni di impianti sportivi.
Le utenze e gli oneri di gestione saranno interamente a carico del gestore; la manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del gestore nei limiti previsti dall'art. 13 della convenzione allegata.
È altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore l’importo del canone riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del C.C., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del gestore. Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui all’art. 13 della convenzione allegata trovano copertura nei fondi impegnati dal Settore competente.