Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport
n. ord. 83
2004 05892/010
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA SCIALOJA N. 27/A ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVO CULTURALE "TIME OUT".
Proposta dell'Assessore Montabone.
Con deliberazione del 27 gennaio 2003 (mecc. 2003 00330/088) il Consiglio di Circoscrizione n. 5 ha approvato l'iter procedurale per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo sito in via Scialoja n. 27/A.
Con successiva deliberazione del Consiglio Circoscrizionale in data 15 aprile 2003 (mecc. 2003 02276/088), è stato approvato lo schema di bando e con determinazione dirigenziale dell'8 maggio 2003 (mecc. 2003 03373/088) è stata approvata l'indizione di una trattativa privata con pubblicazione di bando e nominata la Commissione di gara.
Poiché nessuna delle offerte pervenute entro il termine di scadenza (11 luglio 2003) veniva accolta, in quanto non rispondente ai requisiti richiesti, la Circoscrizione n. 5 ha fatto ricorso a trattativa privata ai sensi del R.D. 827/24 art. 41 punti 5 e 6 invitando le Associazioni Gruppo Sportivo Valanga, Vittoria Pallacanestro, Time Out e Soccer 5 a presentare offerta entro il 20 ottobre 2003.
La Commissione appositamente nominata, riunitasi in data 4 marzo 2004 ha individuato l'Associazione Sportivo Culturale Time Out quale concessionaria per la gestione dell'impianto sportivo in oggetto.
Con deliberazione del 28 maggio 2004 (mecc. 2004 04093/088), il Consiglio di Circoscrizione n. 5 ha approvato la proposta di concessione (all. 1 - n. ) in gestione sociale dell'impianto sportivo sito in Via Scialoja n. 27/A a favore dell'Associazione Sportivo Culturale Time Out con sede in Torino, via Correnti n. 58, C.F. 97576270017 rappresentata dal Presidente signor Finazzi Federico per la durata di 20 anni e ad un canone di Euro 1.513,40 annui IVA inclusa, ponendo interamente a carico del gestore le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le spese telefoniche, la tassa raccolta rifiuti e le spese di conduzione impianto termico; è stato altresì proposto che i costi relativi all'energia elettrica e al riscaldamento delle parti sociali siano posti a carico della Città nella misura del 70% per il resto e per le restanti parti a carico del concessionario. Il consumo dell'acqua è stato posto a carico della Città nella misura del 70% per il resto a carico del concessionario, secondo lo schema di disciplinare approvato e allegato alla presente deliberazione.
Esaminata la proposta del Consiglio di Circoscrizione n. 5, vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), esecutiva dal 10 marzo 1995, si ritiene opportuno assegnare la gestione sociale dellimpianto in oggetto, con decorrenza dall'esecutività del presente provvedimento, all'Associazione Sportivo Culturale Time Out con sede in Torino, via Correnti n. 58, C.F. 97576270017 rappresentata dal Presidente signor Finazzi Federico alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente atto.
Si stabilisce un canone annuo di Euro 1.513,40 IVA inclusa ed una durata di 20 anni tenendo conto dei lavori di miglioria proposti dall'Associazione Sportivo Culturale Time Out che ammontano ad Euro 441.666,67 oltre I.V.A. 20%, come risulta dal progetto allegato (all. 3 - n. ) .
L'Associazione, così come proposto nel progetto presentato in sede di gara, in particolare dovrà realizzare un campo di calcio a 8 ed un campo di calcio a 5 entrambi in erba sintetica, con relativa attrezzatura, illuminazione e recinzione, una piastra polivalente oltre ad un edificio da adibire a sede sociale, bar e servizi.
Le spese telefoniche, la tassa raccolta rifiuti e le spese di conduzione dell'impianto termico saranno a carico del concessionario; i costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento saranno a carico della Città in misura del 70%, per il resto a carico del concessionario. Tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante saranno a carico del concessionario.
Il concessionario dovrà pertanto provvedere a proprie spese entro 3 mesi dalla data di stipula della convenzione, all'installazione di contatori separati per la corretta rilevazione dei consumi o qualora ciò non fosse possibile per motivi tecnici, all'installazione di contatori filiali, trasmettendo copia dei contratti di fornitura alla Circoscrizione n. 5.
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico del gestore nei limiti previsti dall'art. 13 della convenzione allegata (all. 2 - n. ). Le spese a carico della Città di cui agli artt. 13 e 14 della predetta convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dal Settore competente.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49
del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di assegnare in gestione sociale l'impianto sportivo di proprietà comunale, sito in via Scialoja n. 27/A a favore dell'Associazione Sportivo Culturale Time Out con sede in Torino, via Correnti n. 58, C.F. 97576270017 rappresentata dal signor Finazzi Federico nato a Torino il 15 ottobre 1974 e residente a Torino in via Carlo Vidua n. 4 (C.F. FNZ FRC 74R15 L219P) la cui consistenza attuale è di un campo di calcio, una piastra polivalente, una piastra giochi, un edificio con spogliatoi e servizi, un edificio adibito a centrale termica, aree verdi e di servizio per una superficie totale di mq. 7.247,90 di cui mq. 225,90 coperti come risulta da idonea documentazione, alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente atto, per un periodo di anni 20 a decorrere dal giorno successivo alla data del verbale di consegna dell'impianto da parte della Circoscrizione n. 5;
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione con lAssociazione Sportivo Culturale Time Out, alle condizioni ivi contenute;
3) l'Associazione Sportivo Culturale Time
Out dovrà realizzare i lavori di trasformazione e miglioria
dell'impianto sportivo, come meglio specificato in narrativa,
nei modi e tempi previsti dal progetto presentato in sede di gara.
Il corrispettivo annuo determinato in Euro 1.513,40 IVA inclusa
dovrà essere versato in un'unica rata anticipata al Cassiere
della Circoscrizione n. 5. Detto canone sarà rivalutato
in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto
di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di
adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi
o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi.
Le spese telefoniche, la tassa raccolta rifiuti e le spese di
conduzione dell'impianto termico saranno a carico del concessionario;
i costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al
riscaldamento saranno a carico della Città in misura del
70%, per il resto a carico del concessionario. Tutte le spese
relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante saranno
a carico del concessionario.
Il concessionario dovrà pertanto provvedere a proprie spese
entro 3 mesi dalla data di stipulazione della convenzione, all'installazione
di contatori separati per la corretta rilevazione dei consumi
o qualora ciò non fosse possibile per motivi tecnici, all'installazione
di contatori filiali, trasmettendo copia dei contratti di fornitura
alla Circoscrizione n. 5.
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico
del gestore nei limiti previsti dall'art. 13 della convenzione
allegata. Le spese a carico della Città di cui agli artt.
13 e 14 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi
impegnati dai Settori competenti.
È altresì previsto che nel caso la Città
effettui opere di miglioria nellimpianto in convenzione,
a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.
La Città, pertanto, potrà ridefinire, con il gestore
limporto del canone, riservandosi la facoltà di recesso,
ai sensi dellart. 1373 del c.c. con preavviso di almeno
3 mesi in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza
indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese datto, di contratto, di registrazione
e conseguenti saranno a carico del gestore. Alla scadenza il contratto
non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere
rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.