Gabinetto del Sindaco
Settore Affari Generali e Manifestazioni

n. ord. 103
2004 05683/001

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 SETTEMBRE 2004
(proposta dalla G.C. 13 luglio 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONSIGLIO DEI SENIORES. STATUTO. MODIFICAZIONI. APPROVAZIONE NUOVO TESTO.

   Proposta del Sindaco Chiamparino.

   Con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2000 (mecc. 2000 02560/19), esecutiva dal 9 maggio 2000, si è provveduto all’istituzione del Consiglio dei Seniores ed all’approvazione del relativo Statuto.

   Con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 febbraio 2001 (mecc. 2001 01522/02) è stata approvata una prima modificazione dello Statuto relativamente alla procedura di elezione del Vice Presidente.

   Durante i primi tre anni di attività sono emerse alcune imprescindibili esigenze per rendere più funzionale il Consiglio stesso che l’Assemblea ha tradotto e ha approvato come proposta di modificazione dello Statuto.

   In particolare:
1)   l’aumento del numero delle Associazioni aderenti da 40 a 50;
2)   l’istituzione di un Comitato Esecutivo di supporto operativo alla Presidenza e alla Vice Presidenza con il compito di attuare le linee di indirizzo e le risoluzioni espresse dall’Assemblea;
3)   la decadenza dell’Associazione e non solo del suo rappresentante dopo una prolungata assenza alle riunioni del Consiglio;
4)   l’introduzione, a pieno titolo della figura di un Supplente del Delegato;
5)   un quorum diverso (la maggioranza dei votanti) alla eventuale terza votazione per l’elezione del Presidente;
6)   un limite temporale all'incarico del Presidente che avrà una durata di 30 mesi con un mandato che potrà essere rinnovato per altre due volte solamente.

   La proposta delle suindicate modificazioni, approvata dall’assemblea del Consiglio dei Seniores in data 8 aprile 2003 come previsto dall’art. 7 del vigente Statuto ed esaminata con esito favorevole dalla Conferenza dei Capigruppo in data 20 maggio 2004, può essere accolta in quanto non contrasta con le linee ispiratrici dell’istituzione del Consiglio dei Seniores poiché attiene aspetti meramente organizzativi e non comporta alcun onere di spesa.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di accogliere la proposta di modificazioni dello Statuto del Consiglio dei Seniores approvate dal Consiglio stesso nell’assemblea dell’8 aprile 2003;

2)   di approvare la nuova versione dello Statuto nel testo allegato (all. 1 - n. ) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.


STATUTO DEL CONSIGLIO DEI SENIORES

Articolo 1 - ISTITUZIONE

In base al disposto degli artt. 1 e 13, comma 3 dello Statuto della Città è istituito dal Comune di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 3 maggio 2000 il Consiglio dei Seniores, quale organismo consultivo dell’Amministrazione nelle politiche da attivarsi in favore dei cittadini ultrasessantenni.

Articolo 2 - FINALITA’

Il Consiglio dei Seniores è organismo consultivo e propositivo del Consiglio e della Giunta Comunale. Ad essi, secondo le rispettive competenze, presenta proposte di interventi finalizzati al mantenimento dignitoso del sistema di vita della popolazione anziana ed alla sua valorizzazione, nonché di azioni volte ad evitarne la discriminazione.

Formula pareri non vincolanti sulle proposte di deliberazioni che incidono sulla condizione degli anziani, in particolare nelle aree relative a: assistenza, sanità, trasporti, abitazione, circolazione, formazione, sicurezza, cultura e tempo libero.

Allo scopo viene informato delle riunioni delle Commissioni consiliari aventi all’ordine del giorno materie riguardanti specificatamente o prevalentemente gli anziani e può richiedere al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori e alle Commissioni Consiliari incontri, da tenersi entro 30 giorni dalla richiesta con gli Assessori o con una Commissione consiliare.

Articolo 3 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio dei Seniores è costituito da non più di 50 Associazioni con o senza personalità giuridica di anzianato e/o volontariato o loro Federazioni, costituite da almeno tre anni, che:
1)   nel loro Statuto prevedano espressamente di occuparsi, esclusivamente o prevalentemente, di persone anziane in campo socio assistenziale, solidaristico, culturale, turistico, sportivo, del tempo libero;
2)   oppure che siano composte, prevalentemente o totalmente, da persone ultrasessantenni.

Ogni organismo che abbia le caratteristiche predette nomina in propria rappresentanza un solo Delegato e un suo Supplente di età superiore ai 60 anni, indipendentemente dal numero degli associati all’organizzazione di appartenenza: le Federazioni debbono pertanto nominare come loro rappresentanti soci di organismi che non siano già coinvolti singolarmente. Le organizzazioni vengono individuate dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale tra quelle iscritte al Registro delle Associazioni della Città, sulla base di criteri di rappresentatività avendo riguardo sia al numero dei loro aderenti sia ai loro ambiti di attività.

Articolo 4 - INSEDIAMENTO E DURATA

Il Consiglio dei Seniores è insediato dal Sindaco e dura in carica cinque anni. Il Sindaco procede al suo scioglimento qualora la metà dei suoi componenti risulti decaduta, dimissionaria o non sostituita. La sua ricostituzione deve avvenire entro sei mesi dallo scioglimento o dalla scadenza.

Articolo 5 - ORGANI

Sono organi del Consiglio dei Seniores presso il Comune di Torino:
-   l’Assemblea, costituita dai Delegati delle Associazioni individuati ai sensi dell’articolo 3;
-   il Presidente;
-   il Vice Presidente;
-   il Comitato Esecutivo.

Il Presidente, il Vice Presidente e il Comitato Esecutivo durano in carica 30 mesi e sono rieleggibili. Il Presidente non può essere rieletto per più di tre mandati consecutivi.

v. art. 8.

Articolo 6 - ASSEMBLEA

L’Assemblea elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dei Seniores, il Presidente e, a maggioranza assoluta dei votanti, il Vice Presidente e il Comitato Esecutivo.

Qualora dopo due votazioni per l’elezione del Presidente nessun Delegato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti.

Si riunisce su convocazione del Presidente di norma ogni due mesi e ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei Delegati. Le riunioni sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei Delegati. Non sono ammesse deleghe fra le Associazioni. L’Associazione che risulti assente per tre riunioni consecutive è considerata decaduta automaticamente. Qualora il Delegato di una Associazione si trovi temporaneamente e motivatamente impossibilitato a partecipare all’Assemblea del Consiglio dei Seniores è ammesso che possa essere sostituito, a pieno titolo, da un altro rappresentante dell’Associazione di appartenenza purché preventivamente e nominativamente identificato quale eventuale sostituto. Delibera a maggioranza sugli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente, il quale ha però la facoltà, in tali casi, di riproporre la votazione della deliberazione a data successiva. L’Assemblea può essere convocata anche dal Sindaco o da un Assessore e dal Presidente del Consiglio Comunale.

Articolo 7 - COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto da 7 componenti oltre al Presidente ed al Vice Presidente. Dovrà riunirsi almeno una volta al mese e/o ogni qualvolta venga convocata dal Presidente. La mancata partecipazione, ingiustificata, a 3 riunioni consecutive del Comitato Esecutivo, comporterà, a carico dell’assente la decadenza dalla carica. Il componente del Comitato Esecutivo dichiarato decaduto o che cessa per qualunque altra causa sarà sostituito con votazione dell’Assemblea ex art. 6

Il Comitato Esecutivo è l’organo di attuazione delle linee di indirizzo e delle risoluzioni espresse dall’Assemblea. È convocato e presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente.

Ai componenti del Comitato Esecutivo potranno essere attribuiti dal Presidente specifici incarichi e/o funzioni di coordinamento di gruppi di lavoro.

Articolo 8 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta il Consiglio dei Seniores nei rapporti con il Comune e verso l’esterno, presiede le riunioni dell’Assemblea e del Comitato Esecutivo ed esegue le decisioni adottate in tali sedi. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o in virtù di delega.

Articolo 9 - MODIFICA DELLO STATUTO

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. Il Consiglio dei Seniores può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli e commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea.

Articolo 10 - REGOLAMENTO INTERNO

Il Consiglio dei Seniores si dota di un proprio Regolamento Interno, integrativo del presente Statuto non in contrasto con i princìpi dello stesso.

Articolo 11 - SEDE E MEZZI

Al Consiglio dei Seniores verrà assegnata una sede idonea in locali di proprietà comunale e idoneo supporto di personale e mezzi per la segreteria, cui spetta il collegamento con i Settori dell’Amministrazione di volta in volta interessati ai lavori del Consiglio. Tutte le cariche e le attività dei Delegati del Consiglio dei Seniores sono gratuite.

Articolo 12 - NORMA TRANSITORIA

I nuovi limiti temporali relativi alle cariche di Presidente e Vice Presidente entreranno in vigore alla scadenza degli attuali mandati.