Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale
Settore Lavoro

n. ord. 112
2004 05634/023

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 OTTOBRE 2004

(proposta dalla G.C. 6 luglio 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO DEI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO ATTIVATI DALLA CITTA' DI TORINO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 196/1997 A FAVORE DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI E DISABILI.

Proposta dell'Assessore Dealessandri,
di concerto con il Vice Sindaco Calgaro e gli Assessori Lepri e Pozzi.

La Città di Torino è impegnata in un complesso di iniziative volte a favorire la crescita dell’occupazione; a tal fine si avvale di specifiche politiche attive del lavoro.
Tra queste il tirocinio formativo e di orientamento è considerato un efficace strumento per avvicinare soggetti appartenenti alle fasce svantaggiate e disabili al mondo del lavoro. Il tirocinio viene utilizzato per:
- completare cicli di formazione individuale o professionale;
- fornire ai soggetti in cerca di lavoro possibilità di orientamento;
- come supporto, in alcuni casi, ad attività socio terapeutiche erogate dai servizi sociali.
Il regolamento (CE) n. 2204 del 5 dicembre 2002 ha definito i termini "lavoratore svantaggiato" e "lavoratore disabile" nei confronti dei quali sono programmabili azioni specifiche di sostegno che non ricadono nell’ambito degli aiuti di stato.
La Legge 196 del 24 giugno 1997, all’art. 18 ha fornito una regolamentazione alle attività di tirocinio.
Il D.I. 142 del 25 marzo 1998 e la C.M. 92 del 15 marzo 1998 hanno successivamente precisato i termini di organizzazione dei tirocini.
La Regione Piemonte, con la D.G.R. 38-29528 del 1° marzo 2000 ha conferito all’Agenzia Piemonte Lavoro compiti di monitoraggio sulle attività di tirocinio.
La Città di Torino ha, tra le sue finalità, quella di contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro (Statuto, art. 2, lettera b), di creare una rete di servizi e interventi che ne facilitino l’integrazione sociale, ne accrescano le opportunità lavorative (Statuto, art. 2 , lettera d); in questo ambito organizza da anni tirocini a favore di soggetti con particolare disagio sociale.
Con la Provincia di Torino è stata siglata una Convenzione (delibera Consiglio Comunale del 19 marzo 2001 - mecc. 2001 004114/23 - esecutiva dal 2 aprile 2001) per la gestione e l’integrazione dei Servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro. Ogni anno viene redatto un Programma, che prevede l’avvio e la gestione di servizi integrati con il concorso di risorse dei due Enti, come previsto dall’art. 30, comma 4, del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Con la Provincia di Torino è stato inoltre approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 agosto 2002 (mecc. 2002 06079/007) un piano operativo per la gestione e realizzazione di attività di orientamento per l’obbligo formativo, che considera diversificati interventi a favore di minori a rischio di emarginazione sociale e fra questi i tirocini (Convenzione Città - Provincia art. 1, 6, 7, 8, 9).
Il Piano dei Servizi Sociali della Città di Torino 2003 - 2006, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 novembre 2003 (mecc. 2003 06026/19) ipotizza l’adozione di procedure e modalità uniformi per l’attivazione di tirocini da parte delle varie Divisioni e Circoscrizioni Comunali, individuando nella Divisione Lavoro la sede alla quale ricondurre con la necessaria gradualità, la gestione di tutti i futuri interventi finalizzati ad agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro.
Si rende pertanto necessario uniformare le procedure di attivazione dei tirocini formativi e di orientamento attivati dalle varie Divisioni e dalle Circoscrizioni della Città di Torino, attraverso un Regolamento unico (all. 1 - n. ), al fine di poter meglio monitorare le politiche attive del lavoro realizzate dalla Città di Torino.
Le procedure di gestione dei tirocini verranno progressivamente centralizzate presso la Divisione Lavoro della Città di Torino: intese tra le Divisioni, da recepire con provvedimento della Giunta Comunale e successive all’adozione del regolamento, dovranno garantire la razionalizzazione dei flussi informativi, la centralizzazione della gestione amministrativa dei tirocini e la ripartizione di competenze in materia di titolarità, conduzione e monitoraggio degli stessi.
Ai sensi dell’art. 43 lettera c) del Regolamento del Decentramento, sono stati richiesti in data 12 luglio 2004 i pareri alle Circoscrizioni.
Le Circoscrizioni 1-2-3-4-6-7 e 9 hanno espresso parere favorevole (all. 2-8 - nn.                                            ).
La Circoscrizione 8 ha espresso parere sfavorevole (all. 9 - n. ) in quanto "… la deliberazione proposta prevede un rapporto centralizzato con i Centri di Assunzione al lavoro che in passato hanno dato risultati sconfortanti visto che le assunzioni effettuate attraverso tali centri ammontano solo all’1,5% delle assunzioni effettuate". In relazione alle motivazioni espresse dalla Circoscrizione 8 si rileva che il Regolamento non prevede rapporti con i CPI (si ritiene che si riferisca a ciò l’espressione "Centri di Assunzione"), e in ogni caso esso norma il periodo di permanenza del tirocinante in azienda ai sensi di legge. La bontà del progetto e quindi la possibilità di assunzione dipendono dalla qualità dell’inserimento e non dalle forme.
La Circoscrizione 5 ha espresso parere favorevole (all. 10 - n. ) a condizione venissero accettati una serie di emendamenti alla presente proposta di deliberazione. Tali proposte di emendamento sono state sostanzialmente recepite, evitando le ridondanze e le contraddizioni letterarie.
La Circoscrizione 10 non ha espresso parere.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di adottare il Regolamento citato in premessa con i relativi allegati (schema convenzione, schema progetto individuale);
2) di dare atto che le modalità di gestione delle varie fasi del processo verranno definite da successivi accordi tra le Divisioni;
3) di demandare alla Giunta la definizione annuale, con proprio provvedimento, degli interventi e delle loro modalità attuative.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.


TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1 - FINALITA’

Il presente Regolamento è adottato in applicazione dell’art. 18 della Legge 196/1997 del Decreto Interministeriale 142/1998, della Circolare ministeriale 92/1998 e della Deliberazione della Giunta Regionale 1° marzo 2000 n. 38-29528, nonché degli articoli 4 e 5 della Legge Regionale 63/1995, al fine di dare uniformità di comportamenti ai vari Settori della Città di Torino che organizzano Tirocini a favore di soggetti svantaggiati e disabili.
La Città di Torino infatti, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di promuovere il diritto al lavoro, attiva da anni tirocini formativi e di orientamento, come previsti dall’art.18 della Legge 196 del 24 giugno 1997, a beneficio di soggetti svantaggiati e deboli sul mercato del lavoro, onde realizzare pari opportunità di accesso.
In conformità allo Statuto, il Comune si impegna ad esercitare le proprie attribuzioni perseguendo, fra le altre, anche la finalità di: contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, all’istruzione e ad uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione, promuovendo inoltre una rete di servizi e di interventi che rimuovano le cause di emarginazione, facilitino l’integrazione sociale ed accrescano le opportunità lavorative, con particolare attenzione ai minori, alle persone con disabilità ed alle cosiddette fasce deboli del mercato del Lavoro.
La Città si pone come soggetto pubblico promotore diretto di tirocini, in possesso di requisiti tali da offrire garanzie relativamente all’espletamento delle iniziative medesime o come promotore che attiva operatori terzi del territorio per i medesimi fini, finanziandone e monitorandone l’attività.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 196/1997 si definisce tirocinio formativo e di orientamento il processo finalizzato a realizzare una alternanza fra studio e lavoro nell’ambito di processi formativi e ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Le modalità di organizzazione dei Tirocini potranno essere caratterizzate:
- da una valenza prevalentemente formativa (percorsi finalizzati all’acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie allo svolgimento della mansione). Il tirocinio è utilizzato per persone in grado di trovare collocazione nel mercato del lavoro, ma che necessitano di tempo e di sostegno per apprendere le mansioni relative ad un ambito lavorativo specifico già individuato ed è inquadrato in un percorso di formazione di cui è parte sostanziale;
- da una valenza prevalentemente orientativa (percorsi di osservazione ed orientamento, in situazione lavorativa non protetta o parzialmente protetta, volti a valutare le capacità, le attitudini e le motivazioni, a far apprendere le mansioni ed i comportamenti propri dell’ambiente lavorativo). Il tirocinio è utilizzato per persone che si accostano per la prima volta al mondo del lavoro, ovvero che dopo interruzioni protratte paiono in grado di reinserirsi; in questo caso è rilevante il compito dell’azienda ospitante che deve consentire l’osservazione e la valutazione delle capacità del soggetto.
Per tirocinante si intende il soggetto che è avviato dal Servizio Comunale al tirocinio presso imprese, enti, associazioni o consorzi.
Per Servizio Inviante o Proponente si intende il Servizio del Comune di Torino che, avendo in carico un soggetto minore, svantaggiato o disabile (ai sensi del Regolamento UE di cui al successivo art. 4), decide di attivare un tirocinio.
Per Soggetto Promotore si intende il Soggetto che firma la convenzione ed invia le comunicazioni agli Enti esterni.
Per Gestione diretta si intende la gestione dei Tirocini direttamente da parte dei Servizi comunali, con le modalità precisate nel successivo art. 5.
Per Gestione indiretta o delegata si intende la gestione dei Tirocini affidata a soggetti terzi, cui compete la responsabilità degli atti connessi agli stessi, con le modalità precisate nel successivo art. 5.

ARTICOLO 3 - TIROCINI DI SOCIALIZZAZIONE IN AMBIENTE LAVORATIVO

Per Tirocini di socializzazione in ambiente lavorativo si intendono le azioni predisposte per soggetti non in grado di essere avviati al lavoro per mancanza dei pre-requisiti di base. Tali inserimenti di socializzazione hanno finalità educative, socio-culturali, terapeutiche, di mantenimento di abilità.
Sono attivati a favore di persone seguite dai Servizi dell’Amministrazione, ovvero da altri servizi sanitari o sociali che si impegnano, attraverso un progetto individuale, nell’accompagnamento durante lo svolgimento dell’inserimento in ambiente di lavoro.
Il tirocinio socializzante in ambiente lavorativo viene regolamentato con le modalità previste dalla Legge 196/1997, in quanto applicabili (sottoscrizione della convenzione con progetto individuale, assicurazioni Inail ed RC, comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione Lavoro, territorialmente competente in relazione alla sede ospitante).

ARTICOLO 4 - DESTINATARI.

Come previsto dall’art.18, comma 1, della Legge 196/1997, i tirocini potranno essere attivati a favore di cittadini che abbiano assolto l’obbligo scolastico.
I destinatari sono:
- residenti nel territorio cittadino, in carico ad un Servizio sociale o sanitario pubblico ovvero segnalati da Enti pubblici;
- non residenti in carico ad un Servizio sociale o sanitario pubblico ovvero segnalati da Enti pubblici.
I destinatari debbono appartenere ad una delle seguenti tipologie, così come definite dall’art. 2 del Regolamento (CE) 2204/2002:
"lavoratore svantaggiato", qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:
- qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;
- qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile;
- qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
- qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;
- qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
- qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
- qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;
- qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti;
"lavoratore disabile":
- qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi della legislazione nazionale, o
- qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico;
"persone non rientranti nelle tipologie precedenti che vivono in stato di grave emarginazione"
"Rom e Sinti dimoranti nel territorio cittadino o autorizzati alla sostae".
Per accedere ai tirocini gli adulti stranieri residenti o dimoranti nel territorio cittadino devono essere in possesso del permesso di soggiorno o della ricevuta rilasciata dalla Questura attestante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno fatte salve le categorie di cui al comma successivo.
Possono accedere ai tirocini, oltre ai residenti:
- gli adulti stranieri richiedenti asilo, destinatari di forme di protezione umanitaria e rifugiati;
- gli adulti stranieri beneficiari di misure di protezione sociale ai sensi dell’art. 18 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.i. o dimori nel territorio cittadino.
Il presente Regolamento si applica altresì per i minori:
- italiani residenti nel territorio cittadino;
- stranieri residenti o dimoranti nel territorio cittadino in possesso del permesso di soggiorno o della ricevuta rilasciata dalla Questura attestante la richiesta di permesso di soggiorno.
In particolare, si applica ai minori:
- con fascicolo aperto di competenza civile presso la magistratura Minorile (compresa la tutela e l’affidamento familiare);
- ospiti di Comunità Alloggio e Residenze Socio Assistenziali per i quali il tirocinio costituisce un elemento di acquisizione di autonomia personale;
- minori in condizioni di grave emarginazione o devianza.
Nel caso di minori, i tirocini potranno di norma essere previsti nell’ambito di percorsi finalizzati all’assolvimento dell’obbligo formativo, ai sensi della Legislazione vigente.
Vengono considerati autorizzati a soggiornare gli stranieri soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, che comportino la permanenza nel territorio nazionale.

TITOLO II - MODALITA’ DI ATTIVAZIONE E DI ESECUZIONE

ARTICOLO 5 - ISTITUZIONE DI UFFICIO COORDINAMENTO PRESSO LA DIVISIONE LAVORO

Presso la Divisione Lavoro Orientamento e Formazione Professionale della Città di Torino è istituito un Ufficio di Coordinamento dei Tirocini proposti dai vari Settori della Città di Torino, delle Circoscrizioni e dei Servizi Sociali e Sanitari pubblici.
L’Ufficio di Coordinamento, ferma restando la responsabilità dei Servizi proponenti, ai quali attengono le competenze e la titolarità del progetto individuale, svolge attività di razionalizzazione, monitoraggio, supporto, ai Servizi proponenti.
Con Delibera della Giunta Comunale sono periodicamente definite le finalità, le priorità rispetto ai soggetti che si vogliono raggiungere, le quantità, le modalità di individuazione, i tempi, le modalità di gestione del tirocinio (tra le quali le modalità di individuazione del tutor formativo), gli importi minimi e massimi di erogazione degli eventuali incentivi economici, le rispettive responsabilità e le risorse strumentali, professionali ed economiche messe a disposizione.
L’Ufficio di coordinamento:
- verifica che le modalità seguite nell’attivazione e conduzione dei tirocini siano conformi a quanto prevede la normativa vigente, provvedendo ai necessari aggiornamenti nella modulistica e/o nelle procedure;
- in caso di gestione diretta, provvede alla stipula delle convenzioni con le imprese, cura la gestione sulla base del progetto concordato con il Servizio inviante, inoltra le comunicazioni di rito agli Enti previsti dalla normativa, eroga l’eventuale incentivo economico ai tirocinanti, secondo le modalità concordate con il Servizio inviante;
- in caso di gestione indiretta, provvede ad individuare, con le procedure di evidenza previste, i Soggetti promotori cui affidare la gestione dei tirocini, secondo le modalità concordate con il Servizio inviante;
- provvede al monitoraggio statistico complessivo dell’andamento dei tirocini attivati;
- mantiene i contatti con gli Uffici e le Amministrazioni Pubbliche.
L’Ufficio di Coordinamento è coadiuvato da un Comitato Consultivo Interdivisionale, composto dai rappresentanti delle Divisioni e da un rappresentante delle Circoscrizioni che attivano i Tirocini.
Il Comitato Consultivo Interdivisionale:
- è coordinato dalla Divisione Lavoro Orientamento Formazione;
- fornisce indicazioni circa le tipologie e le caratteristiche dei progetti di tirocinio da attivare;
- fornisce indicazioni per piani di miglioramento delle attività anche a seguito dell’esame dei dati di monitoraggio;
- fornisce indicazioni circa la determinazione periodica degli incentivi economici da erogare a favore dei tirocinanti.

ARTICOLO 6 - PROGETTO INDIVIDUALE

Il tirocinio viene in ogni caso avviato in attuazione di uno specifico progetto individuale volto a facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro o a migliorare la personalità dell’individuo.
Il soggetto da avviare in tirocinio viene individuato dal Servizio presso cui è in carico, che provvede alla stesura del Progetto Individuale.
Il tirocinio non deve costituire rapporto di lavoro, ma deve caratterizzarsi come progetto di formazione in situazione lavorativa reale, anche se mediata.
Nel rispetto delle finalità generali e degli adempimenti di legge e del presente regolamento, i singoli progetti di tirocinio vengono attivati nell’ambito di una progettazione complessiva facente capo ai diversi Servizi.
Ogni tirocinio è formalizzato in apposita convenzione come previsto dalla normativa vigente, sottoscritta dal Soggetto Promotore e dal rappresentante della Azienda ospitante.
Alla convenzione è allegato il progetto formativo, che viene firmato dal Soggetto Promotore, dal Rappresentante della Azienda ospitante, dal Tutor incaricato o dal Soggetto Inviante e dal Tirocinante, a garanzia dell’impegno professionale espletato per il conseguimento degli obiettivi formativi.
Lo schema di progetto individuale è riportato nell’Allegato 2.

ARTICOLO 7 - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Come previsto dalla Legge 196/1997 e dal Decreto attuativo del Ministero del Lavoro n. 142/1998, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo verrà inviata a cura del Soggetto Promotore:
- alla Regione - Agenzia Piemonte Lavoro, attraverso la procedura WEB prevista;
- alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione Lavoro, territorialmente competente in relazione alla sede ospitante;
- alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero in mancanza agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale (CGIL-CISL-UIL-UGL) nelle loro espressioni provinciali;
- all’INAIL.

ARTICOLO 8 - ASSICURAZIONI

Tutti i tirocinanti sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice.
Se i tirocini sono avviati in regime di convenzione, a dette assicurazioni provvede il Soggetto Promotore a ciò incaricato dalla Città di Torino.
Se i tirocini sono avviati direttamente dal Comune, alla assicurazione obbligatoria R.C. ed alla assicurazione obbligatoria INAIL si provvede nell’ambito di polizze attivate dalla Divisione Lavoro Orientamento e Formazione Professionale.

ARTICOLO 9 - TUTORAGGIO

Come previsto dalla legge ad ogni tirocinante è affiancato un tutor incaricato dal Soggetto Promotore, anche su segnalazione del Servizio inviante, in caso di gestione diretta, o dal Soggetto Affidatario Promotore del tirocinio, in caso di gestione indiretta. Il tutoraggio può essere svolto con diverse modalità a seconda dello specifico progetto complessivo nel cui ambito il tirocinio si svolge.
La funzione di tutor è svolta di massima da operatori, aventi le qualifiche previste dalla normativa regionale, responsabili del progetto riguardante il tirocinante, ovvero da professionisti o operatori appositamente incaricati. Può essere previsto il coordinarsi di più figure in relazione al progetto individuale.
Sono previste iniziative di formazione rivolte ai tutor, onde uniformare e qualificare nel tempo gli interventi.

ARTICOLO 10 - DURATA

Come previsto dall’art. 7 del citato decreto n.142/1998, i tirocini promossi dalla Città hanno durata massima, in ogni caso comprensiva di eventuali proroghe:
- non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti destinatari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli scritti alle liste di mobilità;
- non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti destinatari siano allievi di iniziative di formazione professionale attivate dalla Città;
- non superiore a 12 mesi nel caso in cui i soggetti destinatari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell’art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, con l’esclusione dei soggetti individuati al punto successivo;
- non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

ARTICOLO 11 - ORARI

L’orario di tirocinio viene indicato nella convenzione in relazione al progetto in corso.
L’orario non può in ogni caso superare i massimali previsti dai contratti di categoria per i dipendenti della sede ospitante.
Qualora si superino le sei ore continuative è necessario prevedere una pausa per il pasto di durata non inferiore ai 30 minuti, che non viene considerata nel monte ore del tirocinio.
Per i soggetti minori l’orario è conforme a quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2000 e disposizioni successive.

ARTICOLO 12 - INCENTIVO ECONOMICO

Qualora previsto dal progetto complessivo e secondo i fini da questo esplicitati (di incentivazione dell’apprendimento e/o di rimborso spese e/o di sostegno al reddito) viene versato un incentivo economico.
Gli importi verranno rideterminati periodicamente con Delibera di Giunta Comunale.
L’entità dell’incentivo viene indicata dal Progetto complessivo nel cui ambito il tirocinio si svolge.
Il Soggetto Promotore rilascia al termine del tirocinio documentazione relativa all’ammontare dell’erogazione e delle eventuali trattenute effettuate.

ARTICOLO 13 - SEDI DI TIROCINIO (SEDI COMUNALI, UFFICI PUBBLICI, AZIENDE)

I tirocini formativi per i quali il Comune di Torino è promotore saranno svolti di norma in sedi ospitanti esterne al Comune di Torino: eventuali eccezioni sono rese esplicite da appositi atti amministrativi.
Sedi comunali potranno essere utilizzate per tirocini orientativi e per tirocini di socializzazione in ambiente lavorativo di cui all’art. 3.
In ogni caso saranno evitate situazioni che possano configurare utilizzo improprio della attività resa da tirocinanti a fini produttivi ed in sostituzione di personale comunale, in quanto il tirocinio si pone con esplicite finalità formative a beneficio del soggetto stesso, previste e tutelate dalla legge.
I soggetti ospitanti pubblici e privati, come indicato dall’art.1, comma 3, del D.M. 142/1998, sono tenuti a mantenere i seguenti limiti nell’accettazione di tirocinanti e precisamente:
- le sedi con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante,
- le sedi con numero di dipendenti a tempo indeterminato da sei a diciannove: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- le sedi con più di venti dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
I tirocini di socializzazione non sono soggetti alle limitazioni di cui sopra.

ARTICOLO 14 - BENEFICI AGGIUNTIVI

Eventuali benefici aggiuntivi concessi al tirocinante, quali l’erogazione di incentivi, l’uso di servizi quali la mensa o il trasporto, l’incremento di orario con relativa integrazione economica a carico della azienda ospitante, od altri, devono essere indicati esplicitamente nella convenzione.

ARTICOLO 15 - SCHEMA DI CONVENZIONE

Fra Soggetto Promotore ed Azienda ospitante il tirocinante viene stipulata una Convenzione nella quale sono indicati i compiti di ciascun contraente con riferimento al progetto di tirocinio.
Lo schema di convenzione allegato costituisce parte integrante del presente regolamento (Allegato 1).

ARTICOLO 16 - SICUREZZA

Con riferimento alla normativa riguardante la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. n.626/1994 e norme attuative), è necessario che la sede ospitante il tirocinio risponda ai requisiti richiesti dalla legge in quanto gli obblighi e le responsabilità relativi al datore di lavoro ricadono sul responsabile della stessa. Lo schema di convenzione allegato riporta infatti annotazioni che riguardano l’obbligo a carico dell’azienda ospitante relativamente:
- alle istruzioni sulla sicurezza da dare al tirocinante;
- al vestiario ed attrezzatura anti-infortunistica, che deve essere analoga a quella fornita al personale dell’azienda adibito ad analoghe mansioni;
- alla necessità che i locali della sede siano sicuri, anche in relazione alle problematiche del soggetto in tirocinio.
Se il tirocinio è effettuato in una sede comunale il Responsabile (datore di lavoro) è il Direttore della Divisione o Servizio Centrale presso la quale viene effettuato il tirocinio.
Il Comune di Torino a tutela della salute del tirocinante, ed a garanzia per la sede ospitante, provvede preventivamente all’avvio del tirocinio alla effettuazione di una visita medico legale presso una delle Aziende Sanitarie cittadine, per l’accertamento della idoneità generica alla mansione (Legge 300/1970, art.5). La visita viene richiesta sulla base di ruoli lavorativi generici, ritenuti compatibili con le capacità del soggetto e conformi alle caratteristiche di questo ed al progetto individuale per l’inserimento lavorativo. L’esito della visita consente l’abbinamento a ruoli lavorativi mirati e consente di pre-avvertire l’azienda ospitante in relazione a prestazioni che il soggetto non può svolgere nel corso del tirocinio.
Il costo della visita medico-legale è a carico dell’Amministrazione Comunale.
La visita medico legale può essere omessa quando l’azienda ospitante provveda agli accertamenti a cura del medico competente designato e pervenga al Soggetto Promotore dichiarazione di idoneità data da tale medico competente designato dall’azienda.

ARTICOLO 17 - INFORTUNI

L’Azienda presso la quale è attivato il tirocinio, in presenza di un infortunio sul lavoro occorso al tirocinante oggetto della convenzione, è tenuta a darne informazione al soggetto promotore tempestivamente in modo da permettere a questo di poter effettuare le comunicazioni di rito. Le comunicazioni avvengono nelle forme indicate dal Soggetto Promotore e allegate alla Convenzione. Il soggetto promotore provvede ad inoltrare le comunicazioni di rito entro 24 ore dall’evento infortunio. all’INAIL competente per territorio e all’autorità di Pubblica Sicurezza.

ARTICOLO 18 - CERTIFICAZIONE

Al fine di consentire la trascrizione nel curriculum del lavoratore ed il riconoscimento dei crediti formativi a cura degli uffici competenti, come previsto dall’art. 6 del Decreto 25 marzo 1998 n. 142, le attività svolte nel corso dei tirocini saranno opportunamente documentate sulla base di quanto relazionato dal tutor aziendale e dal tutor incaricato dal Comune, e saranno certificate a cura del Soggetto Promotore secondo quanto previsto in proposito dalla Regione Piemonte.

ARTICOLO 19 - PRIVACY

I dati dei soggetti coinvolti nel progetto di Tirocinio (dati dell’azienda e dati del tirocinante) vengono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giungo 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per quanto attiene la fornitura delle informazioni sull’utilizzo dei dati forniti, sulla natura non obbligatoria della comunicazione e sul consenso a trattare i dati per finalità istituzionali.
La diffusione dei dati viene effettuata nel rispetto dell’art. 8 del D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003, attuativo della Legge n. 30 del 14 febbraio 2003.

ARTICOLO 20 - CARTA DEI DIRITTI DEL CANDIDATO

I rapporti fra Soggetto promotore e tirocinante, i rispettivi diritti, doveri ed obbligazioni, sono definiti in una Carta dei Diritti del Candidato Tirocinante nella quale sono specificati: il trattamento di maternità, festività, malattia, infortuni o malattie professionali, i permessi, le sostituzioni, i doveri dei partecipanti, le condizioni di esclusione dal progetto.
La carta dei Diritti del Candidato viene definita dall’Ufficio di Coordinamento di cui all’art. 5 del presente Regolamento, in sede di programmazione delle attività di tirocinio.

ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni regolamentari adottate dalle Divisioni della Città di Torino per la gestione dei tirocini di cui all’art. 18 della Legge 196/1997, sono soppresse.


ALLEGATO 1 - Schema di Convenzione

CONVENZIONE

…/200x

Tra

la …………………………….
e
l'AZIENDA:

…………………………
PER TIROCINIO
EX. ART. 18 LEGGE 196/1997
SIG: ……………………

TIROCINIO FORMATIVO e di orientamento
Dal ………… al ………….. -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONVENZIONE
TIROCINIO ex art. 18 legge 196/1997

TRA

(Il soggetto promotore), d’ora in poi chiamata "Soggetto promotore"con sede in (indirizzo) , rappresentata da (legale rappresentante o suo delegato), ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede del Soggetto promotore sopra indicato,

E

l’impresa ospitante ………………………………………….

con sede legale a …………. in ……………………………

partita IVA ……………….

rappresentata dal Sig./Sig.ra ………………..

nato/a a ……………… il …………………..

domiciliato/a a ……………. in ……………..

PREMESSO CHE

- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro nell’ambito di processi formativi i soggetti richiamati all’art.18, comma 1, lett. a), Legge 196/1997, possono promuovere tirocini di formazione e di orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della L. 1859/1962;
- che l’impresa …………………… con sede legale a …………. in ………………… , ha offerto la propria disponibilità ad aderire al progetto;
- che lavorano nell’impresa n. … dipendenti a tempo indeterminato e i tirocinanti ospitati sono n. … (escluso quello oggetto della presente convenzione);
- che il Soggetto Promotore ha esperito con i propri operatori una preventiva positiva valutazione sull'idoneità all'inserimento in un normale ambiente di lavoro delle persone individuate nella presente convenzione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell’art. 18, L. 196/1997 e dell’art. 5 del Decreto attuativo 142/1998 l’impresa ospitante si impegna ad accogliere nelle proprie strutture, su proposta del Soggetto proponente, un tirocinante.

Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d), L. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro. Pertanto il destinatario conserva a tutti gli effetti lo status di disoccupato ed i relativi obblighi.
Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione e orientamento è verificata da un tutor quale responsabile didattico-organizzativo, designato dal Soggetto promotore e/o dai Servizi educativi territoriali di competenza, con compiti di consulenza individualizzata in supporto al tirocinante ed all’azienda e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.
Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutor e del responsabile aziendale, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi e delle strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge, gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e R.C..

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e/o di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo e per ogni altra evenienza;
- cooperare al conseguimento degli obiettivi del progetto, osservando gli orari e rispettando l’ambiente di lavoro.
- rispettare le norme che regolano il lavoro nell’azienda e mantenere un corretto rapporto con i colleghi di lavoro.

Art. 4

Il Soggetto promotore, si obbliga a:
- provvedere a preventivi accertamenti sanitari per valutare la idoneità del tirocinante alle mansioni proposte;
- provvedere alle coperture assicurative INAIL ed R.C. nell’ambito di polizze riguardanti l'attività della Divisione;
- corrispondere, quando prevista dal progetto individuale, al tirocinante un incentivo formativo mensile rapportato alle effettive presenze, come precisato nell’art. 5 della presente convenzione.
- dare comunicazione della presente convenzione e del progetto di tirocinio formativo e di orientamento alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio (Direzione provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione Lavoro) nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero in mancanza agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 5

L’Azienda, quale soggetto ospitante, si obbliga a:
- effettuare gli accertamenti sanitari necessari ex D.Lgs. 626/1994
- favorire l'acquisizione di abilità relative al ruolo, agli strumenti ed alle caratteristiche dello stesso che consentano di completare positivamente l'esperienza per una reale collocazione nel mercato del lavoro,
- garantire che l’ambiente di lavoro e le attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle mansioni siano dotate di tutte le caratteristiche previste dal D.Lgs. 626/1994;
- fornire al tirocinante tutte le informazioni sui rischi eventualmente presenti e su come l’impresa si sia attrezzata per ridurne la pericolosità in ottemperanza alla normativa vigente;
- fornire al tirocinante vestiario ed attrezzature idonee all’espletamento dei compiti, analoghe alla dotazione fornita al personale in servizio ( D.Lgs. 626/1994);
- mantenere un rapporto di collaborazione con gli operatori del Soggetto Promotore per il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- rilevare giornalmente la presenza del tirocinante, comunicando tempestivamente al Soggetto Promotore eventuali cessazioni di frequenza e trasmettendo la situazione mensile;
- consentire al tirocinante l’utilizzo delle opportunità di cui beneficia il personale in servizio (ad es: servizio di trasporto, servizio mensa, ecc…);
- segnalare entro i termini previsti dalla normativa vigente al Soggetto Promotore ed agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) gli infortuni intervenuti;
- rilasciare una dichiarazione scritta a conclusione del tirocinio che attesti le attività svolte e le abilità acquisite dal tirocinante. Tale certificazione potrà essere valutata come credito formativo dagli Enti preposti,
- verificare se sussistono le condizioni soggettive ed oggettive per l’assunzione del tirocinante al termine del periodo di tirocinio, con tempestiva richiesta di certificazione della permanenza dello stato invalidante agli Uffici preposti.

Art. 6

Per la gestione delle assenze del tirocinante si fa riferimento alla Carta dei Diritti Candidato allegata alla presente Convenzione e della quale fa parte integrante.

Art. 7

L'attività del tirocinante è finalizzata alla conoscenza diretta del mondo del lavoro e ad acquisire un'esperienza pratica nella normale attività produttiva dell'azienda.
L'impegno del tirocinante non può in ogni caso superare le ore settimanali previste dalla normativa vigente nel settore, quali risultanti dagli accordi di lavoro della categoria.
Il Soggetto Promotore e l’Azienda possono concordare la sospensione del tirocinio qualora si verifichino condizioni di non prosecuzione dello stesso.

Firma e timbro                                                                                                             Firma e timbro
per il Soggetto Promotore                                                                                        per l’Azienda ospitante


ALLEGATO 2 - Il Progetto Formativo

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
(Allegato alla Convenzione n. - - - - - - - - stipulata in data - -/ - -/ - -)

Il Sig/Sig.ra ……………………………..

Nato/a a ………….. il …………………

Residente a ………. in ………………

Tel ………………. - cod. fisc. ………………………….

Attuale condizione (crocettare casella)

1) Allievo della formazione professionale;

2) Disoccupato/in mobilità;

3) Inoccupato;

Portatore di handicap

Azienda ospitante ……………………………………..

Sede del tirocinio (stabilimento - reparto - ufficio) …………………………

a ………………….. in Via/C.so …………………………

Tempi di accesso ai locali aziendali: ore settimanali:

Periodo di tirocinio: n. mesi dal ………….. al ……………..

Tutor incaricato dal Soggetto promotore: …………………………….

Tutor aziendale: ………………………………..

Polizze assicurative :

Infortuni sul lavoro I.N.A.I.L.: posizione n. . xxxxxxxxx

Responsabilità civile anno 2003 polizza n. xxxxx compagnia xxxxxx

Obiettivi e modalità del tirocinio: Orientativo               Formativo

1.Orario di presenza:
2. Mansioni svolte dal tirocinante:
3.Metodologia: Affiancamento - Tutoring - Verifiche in itinere
4.Altro:
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