Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
n. ord. 77
2004 05596/019
OGGETTO: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTA' SANE - OMS ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO STATUTO. (SPESA ADESIONE EURO 1.500,00).
Proposta del Sindaco Chiamparino,
di concerto con lAssessore Lepri.
In considerazione dellapprovazione da parte del Consiglio
Comunale in data 19 dicembre 2003 della mozione n. 48 "Per
una nuova cultura della salute: politica, tecnica, scienza, al
servizio della salute", del riscontro positivo, da parte
dellUfficio Regionale Europeo dellOMS, in ordine alla
possibile accettazione di Torino in qualità di città
progetto allinterno della "Phase IV" e in ultimo
allapprovazione (deliberazione della Giunta Comunale dell'8
giugno 2004 - mecc. 2004 04656/019 - esecutiva dal 26 giugno 2004)
da parte della Giunta Comunale di un protocollo di intesa tra
la Città di Torino, lUniversità degli Studi
di Torino - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Dipartimento
di Sanità Pubblica e di Microbiologia e il C.I.P.E.S. Piemonte
- Confederazione Italiana per la Promozione della salute e lEducazione
Sanitaria, in coerenza con il percorso intrapreso, risulta indispensabile
dotarsi di:
- Ufficio preposto, che si conviene di collocare presso la Divisione
Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, dotandolo
delle risorse necessarie (umane, finanziarie e strumentali);
- Coordinatori individuati nelle persone di dott.ssa Patrizia
Ingoglia - Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende
Sanitarie e dott. Antonio Caiazzo - Servizio Regionale di Epidemiologia;
- Rappresentante politico individuato nella persona dellAssessore
ai servizi sociali e alla famiglia Stefano Lepri;
- Rappresentanza del Consiglio Comunale individuata nell'ambito
della IV Commissione Consiliare.
Premesso che in data 5 dicembre 1995 veniva costituita formalmente
la Rete Italiana Città Sane attraverso la sottoscrizione
dellAtto di Intesa, che fra i suoi indirizzi principali
aveva lintento di favorire forme di coordinamento tra i
Comuni della Rete, poste in essere con modalità organizzative
regolamentate e che in conseguenza a quanto convenuto nel sopracitato
Atto dIntesa, secondo le indicazioni dellOMS, è
stato avviato un procedimento istruttorio che ha portato a confermare
il convincimento che la formula organizzativa più opportuna
per la Rete Italiana Città Sane fosse "lAssociazione
senza scopo di lucro".
Considerato che in data 27 marzo 2001, in attuazione di quanto
sopra citato, al termine di un procedimento istruttorio, è
stata costituita lAssociazione Italiana Città Sane
- OMS, con sede legale a Bologna presso lAssessorato alla
Sanità e Ambiente, Via Zamboni 8 - c.f. 91210000377 - P.IVA
02457251201 - e allapprovazione del relativo statuto (allegato
A).
Valutato che, secondo quanto sancito dallo Statuto dellAssociazione,
ogni Comune che intende aderire deve formalmente riconoscersi
nei principi di cui agli artt. 2 e 4 dello stesso, attraverso
ladozione di un provvedimento deliberativo consigliare.
Considerato che per aderire allAssociazione è prevista
una quota annua che proporzionalmente al numero di abitanti della
Città di Torino risulta essere pari a Euro 1.500,00, si
ritiene pertanto necessario e funzionale, in armonia e coerentemente
alle iniziative fino ad ora intraprese dalla Città, aderire
allAssociazione Rete Italiana Città Sane - OMS, accreditata
dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, nel
2002, come "soggetto che può applicare il Progetto
Città Sane in Italia", demandando a successivi
atti dirigenziali tutte le azioni necessarie alla formalizzazione
delliscrizione.
Si specifica che la norma prevista allart. 7 - punto b -
dello Statuto dellAssociazione (allegato A) è da
intendere, in armonia allart. 28, comma 3, dello Statuto
della Città, come la possibilità per i soci di accedere
a tutti gli atti e documenti regolarmente approvati dagli organi
deliberativi sociali, nonché accedere alle informazioni
relative allattività svolta, nel rispetto del codice
della privacy ex D.Lgs.196/2003 e nel rispetto del diritto alla
riservatezza e della dignità dei soggetti eventualmente
coinvolti nelle attività dellAssociazione stessa.
Si sottolinea inoltre che, ad ammissione avvenuta, la Città
proporrà la modifica dellart. 7 - punto b - sulla
base dellaccezione sopra descritta.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di dotarsi, per le ragioni citate in narrativa che qui espressamente
si richiamano, di un Ufficio preposto che si conviene di collocare
presso la Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende
sanitarie, dotandolo delle risorse necessarie (umane, finanziarie
e strumentali);
2) di individuare quali coordinatori la dott.ssa Patrizia Ingoglia
- Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
e il dott. Antonio Caiazzo - Servizio Regionale di Epidemiologia;
3) di delegare quale rappresentante politico lAssessore
ai servizi sociali e alla famiglia Stefano Lepri;
4) di approvare, per le motivazioni citate in narrativa che qui
espressamente si richiamano, ladesione allAssociazione
"Rete Italiana Città Sane" con sede legale a
Bologna presso lAssessorato alla Sanità e Ambiente,
via Zamboni 8 - c.f. 91210000377 - P.IVA 02457251201 (spesa Euro
1.500,00);
5) di approvare lo Statuto dellAssociazione allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. A - n.
).
Si specifica che la norma prevista allart. 7 - punto b -
dello Statuto dellAssociazione è da intendere, in
armonia allart. 28, comma 3, dello Statuto della Città,
come la possibilità per i soci di accedere a tutti gli
atti e documenti regolarmente approvati dagli organi deliberativi
sociali, nonché accedere alle informazioni relative allattività
svolta, nel rispetto del codice della privacy ex D.Lgs. 196/2003
e nel rispetto del diritto alla riservatezza e della dignità
dei soggetti eventualmente coinvolti nelle attività dellAssociazione
stessa. Si sottolinea inoltre che, ad ammissione avvenuta, la
Città proporrà nellambito dellAssemblea
Generale (art. 9 dello Statuto) la modifica dellart. 7 -
punto b - sulla base dellaccezione sopra descritta;
6) di rimandare a successivi provvedimenti ladozione di
eventuali atti conseguenti e necessari;
7) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.