Divisione Servizi Culturali
Settore Arredo, Immagine Urbana e Incarichi Speciali

n. ord. 171
2004 05476/115

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 DICEMBRE 2004

(proposta dalla G.C. 6 luglio 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONCESSIONE DI DEROGA TEMPORANEA AL REGOLAMENTO "NORME TECNICHE AMBIENTALI DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI" A FAVORE DELLE SOCIETÀ CHE COSTITUISCONO I MARKETING PARTNERS DEI GIOCHI OLIMPICI DEL 2006 NEL PERIODO: 1° GENNAIO 2005 - 31 MARZO 2006.

Proposta dell'Assessore Alfieri,
di concerto con gli Assessori Tessore e Bonino.

Torino si sta preparando ai XX Giochi Olimpici invernali, che nel febbraio 2006 la vedranno protagonista a livello nazionale e internazionale.
Negli scorsi anni, il TOROC (Torino Organizing Committee) ha ridefinito la localizzazione degli impianti sportivi e dei villaggi media in città. Sono state individuate le sedi per le diverse discipline per le quali verranno realizzati nuovi impianti e risistemate importanti strutture. Gli allestimenti temporanei, l'organizzazione sportiva e un insieme di altre iniziative collegate alle Olimpiadi saranno interamente finanziate con risorse provenienti da sponsorizzazioni, diritti televisivi, merchandising e biglietti.
Ai diversi Marketing partners dovrà essere garantita, in relazione al loro intervento, la presenza nelle campagne pubblicitarie televisive, radiofoniche, giornalistiche e su tutti gli altri mezzi pubblicitari: totem, striscioni, paline, ecc..
Data l’importanza dell’evento le diverse campagne promozionali e pubblicitarie, comprese quelle sul territorio cittadino, rivestiranno un carattere di eccezionalità che richiederà una presenza e una diffusione di strumenti di comunicazione, pubblicizzazione e informazione differente per quantità, qualità e distribuzione da quelle che normalmente vengono realizzate e concesse in base al regolamento "Piano generale degli Impianti pubblicitari".
A tal fine, vista l’importanza e l’eccezionalità dell’evento si rende quindi necessario, concedere a favore dei Marketing – partners delle Olimpiadi del 2006 individuati dal TOROC, l’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari in deroga al Regolamento "Norme tecniche ambientale del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari" approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 2 marzo 1998 (mecc. 9710020/12), esecutiva dal 27 aprile 1998 e successive modificazioni, deliberazioni del Consiglio Comunale del 3 aprile 2000 (mecc. 9911487/52), esecutiva dall’8 maggio 2000 e Consiglio Comunale del 16 febbraio 2004 (mecc. 2003 08454/052) esecutiva dal 1° marzo 2004.
Le autorizzazioni degli impianti pubblicitari in deroga alle norme Tecniche Ambientali del Piano saranno rilasciate unicamente alle Società che costituiscono i Marketing Partners dei Giochi Olimpici sulla base dell’elenco ufficiale che verrà definito dal TOROC e presentato nei modi e nei tempi stabiliti dall’Amministrazione.
Tali impianti avranno carattere straordinario e temporaneo e potranno essere installati a decorrere dal 1° gennaio 2005 con validità fino al 31 marzo 2006.
Le proposte degli impianti pubblicitari in questione, recepito l'eventuale parere di competenza degli Enti preposti alla tutela ambientale, saranno oggetto di valutazioni di carattere tecnico e ambientale da parte di una apposita commissione costituita dal Servizio Centrale Comunicazione e Olimpiadi, dal Settore Arredo e Immagine Urbana, dal Settore Pubblicità Affissioni e dal TOROC.
Al fine di salvaguardare i diritti dei concessionari non rientrano nelle possibilità di deroga gli impianti classificati dal Piano Generale degli impianti pubblicitari come impianti per affissioni (art. 11).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di concedere, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, alle Società che costituiscono i Marketing Partners dei Giochi Olimpici del 2006 in deroga temporanea al Regolamento "Norme tecniche ambientali del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari", l’autorizzazione all’installazione nel territorio cittadino di impianti pubblicitari per il periodo dal 1° gennaio 2005 fino al 31 marzo 2006. Le proposte degli impianti pubblicitari in questione, recepito l'eventuale parere di competenza degli Enti preposti alla tutela ambientale, saranno oggetto di valutazioni di carattere tecnico e ambientale da parte di una apposita commissione costituita dal Servizio Centrale Comunicazione e Olimpiadi, dal Settore Arredo e Immagine Urbana, dal Settore Pubblicità Affissioni e dal TOROC.
Al fine di salvaguardare i diritti dei concessionari non rientrano nelle possibilità di deroga gli impianti classificati dal Piano Generale degli impianti pubblicitari come impianti per affissioni (art. 11).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.