Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali
n. ord. 96
2004 05383/064
OGGETTO: SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. (SMAT S.P.A.) - MODIFICA STATUTO - ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORME INTRODOTTE DALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO APPROVATA CON D.LGS. N. 6/2003 E S.M.I. - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Peveraro.
Con la presente deliberazione si propone ladeguamento
alla riforma del diritto societario dello Statuto della Società
denominata "Società Metropolitana Acque Torino S.p.A."
(SMAT S.p.A.), costituita con atto a rogito notaio Mazzola in
Torino in data 17 febbraio 2000, rep. 107290/26370, tra il Comune
di Torino ed altri Comuni dell"Ambito 3 Torinese",
sulla base della Convenzione sottoscritta in pari data dagli stessi
ai sensi dellabrogato art. 24 della Legge 8 giugno 1990,
n. 142 (oggi art. 30, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), per lesercizio
delle attività che concorrono a formare il Servizio Idrico
Integrato, così come definito dallart. 4, lettera
f) della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia
di risorse idriche" (Legge Galli).
Infatti dal primo gennaio 2004, decorso il periodo di un anno
dalla sua emanazione, è entrata in vigore la nuova disciplina
delle società, approvata con i Decreti Legislativi 17 gennaio
2003, n. 5 "Definizione dei procedimenti in materia di diritto
societario e di intermediazione finanziaria, nonché in
materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della
Legge 3 ottobre 2001, n. 366" e n. 6 "Riforma Organica
della Disciplina delle Società di Capitali e Società
Cooperative in attuazione della Legge 3 ottobre 2001 n. 366"
(modificato con lAvviso di rettifica ed errata corrige pubblicato
sulla G.U. 4 luglio 2003 n. 153), che ha riscritto parte del Titolo
V del Codice Civile, relativo alla disciplina delle società
di capitali e cooperative, adeguando il diritto societario alla
nuova realtà socio economica del Paese a sessanta anni
dal codice del 1942.
Da ultimo, è stato emanato il Decreto Legislativo 6 febbraio
2004, n. 37, contenente modifiche ed integrazioni ai citati Decreti
Legislativi nn. 5 e 6 del 17 febbraio 2003, di aggiornamento e
modifica per il raccordo delle nuove norme con il Testo Unico
Bancario (D.Lgs. n. 385/1993) ed il Testo Unico della Finanza
(D.Lgs. n. 58/1998 - T.U.F.).
Quanto ai termini temporali, entro il 30 settembre 2004, dovranno
essere adeguati gli statuti sociali alle nuove disposizioni della
riforma del diritto societario, ai sensi dellart. 223 bis,
introdotto nelle Disposizioni di attuazione e transitorie del
codice civile dallart. 9, D.Lgs. n. 6/2003, che dispone
che devono essere adottate le deliberazioni dellAssemblea
straordinaria di adattamento dellatto costitutivo e dello
Statuto alle nuove disposizioni sia inderogabili, che derogabili
con specifica clausola statutaria, a maggioranza semplice, qualunque
sia la parte di capitale rappresentata in assemblea. La citata
disposizione, per la quale le società sono tenute ad adeguare
i loro statuti entro il 30 settembre 2004, sembra preordinata
a favorire il più possibile la conformazione degli Statuti
alle nuove norme, anche a quelle rispetto alle quali la stessa
non è obbligatoria.
Relativamente agli effetti che conseguiranno per le società
di capitali dalla mancata adozione delle deliberazioni di adeguamento
dei loro statuti alle nuove norme inderogabili, si può
ritenere che se le assemblee non provvederanno tempestivamente,
le nuove regole sostituiranno le precedenti, ormai decadute per
inefficacia sopravvenuta. Tuttavia, gli effetti delle nuove norme
comporteranno lobbligo degli amministratori di assumere
le necessarie iniziative per modificare lorganizzazione.
Il 1° ottobre 2004, quindi lorganizzazione delle società
di capitali dovrà essere conforme al nuovo diritto societario.
Per quanto riguarda le novità introdotte dal legislatore,
si distinguono le disposizioni che impongono adeguamenti necessari
della struttura organizzativa, dettate per lo più dallesigenza
di evitare un conflitto con regole inderogabili introdotte dalla
riforma, da quelle che per il loro carattere facoltativo possono
essere definite come "adattamenti" alla riforma stessa.
In altri termini gli adeguamenti obbligatori consistono nellesigenza
di modificare sia le clausole degli Statuti già riproduttive
di regole contenute nel codice del 1942, divenute ora incompatibili,
che le previsioni derogatorie non più consentite e riguardano
principalmente i termini per lapprovazione del bilancio
desercizio, alcuni quorum di convocazione, le competenze
dellassemblea, le autorizzazioni richieste dallo Statuto,
la redazione dei verbali, il diritto di recesso, le regole sullo
scioglimento e sul procedimento di liquidazione.
Gli adattamenti facoltativi riguardano invece modificazioni statutarie
non imposte dallesigenza di rimediare ad un conflitto con
la nuova disciplina inderogabile, ma connesse alla volontà
dei soci sia di cogliere alcune opportunità offerte dalla
riforma, sia di limitare lapplicazione dei nuovi istituti
utilizzando le facoltà di deroga accordate allautonomia
statutaria.
Tra gli adeguamenti facoltativi si individuano a titolo esemplificativo
quelli relativi alle regole di "governance"; alla delega
delle funzioni amministrative; allemissione di particolari
categorie di azioni o di strumenti finanziari; alla possibilità
di deroga delle competenze ad emettere obbligazioni od a costituire
patrimoni destinati.
Larea degli adeguamenti obbligatori registra poi, un ulteriore
ampliamento nelle società che fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio, le così dette "società
aperte", cioè sia le società quotate che le
società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante,
alle quali si applicano le norme della riforma in quanto compatibili,
ai sensi dellart. 2325 bis c.c. nonché le disposizioni
del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato ed integrato dal D.Lgs.
n. 37/2004, che ha reso compatibili gli istituti introdotti o
modificati dalla riforma con la disciplina, tra laltro,
delle società quotate.
A tale proposito, in relazione allo Statuto della società
in oggetto, si precisa che la stessa potrebbe essere inclusa tra
le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura
rilevante, attesi i parametri in corso di raggiungimento e cioè
Patrimonio netto non inferiore ad Euro 5 milioni e numero azionisti
od obbligazionisti superiore a 200 ai sensi dellart. 116
del D.Lgs. n. 58/1998 e dellart. 2 lett. f) del Regolamento
Consob n. 11971/1999, con i relativi conseguenti riflessi in tema
di adeguamento dello statuto, salvo affermare che, vista lattività
svolta dalla società e la qualità dei suoi soci
(soci pubblici o assimilati), essa possa derogare alle nuove incombenze
previste dal diritto comune e dalla Consob.
In relazione allo Statuto in oggetto sono state così individuate
le disposizioni soggette a mero adeguamento obbligatorio, nonché
le modificazioni ritenute più opportune per ladattamento
della struttura organizzativa della società ai nuovi strumenti
offerti dalla riforma. Nel contempo si è colta loccasione
per un intervento di armonizzazione degli statuti con le altre
società partecipate dalla Città. Le proposte di
adeguamento e modifica sono state concordate e definite con la
società.
Di seguito, si evidenziano i principali adeguamenti che si intendono
proporre allo Statuto di SMAT S.p.A., quali risultano nel testo
coordinato che si allega alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale:
a) sede: costituisce una novità assoluta della riforma
la possibilità di indicare in Statuto il solo Comune ove
è posta la sede della società. Ne consegue che ai
sensi dellart. 111-ter delle disposizioni di attuazione
del codice civile, introdotto dallart. 9 D.Lgs. n. 6/2003,
lindirizzo comprensivo di via e numero civico deve essere
indicato dagli amministratori presso il Registro delle Imprese
e le eventuali modificazioni allinterno dello stesso Comune
non costituiscono più modificazione dello statuto, sollevando
la società dai relativi oneri;
b) durata: anche tale aspetto è innovativo, potendo la
società essere contratta sia a tempo determinato che indeterminato,
salvo, in questultimo caso, il diritto di recesso del socio
(art. 2328 c.c.). Si reputa opportuno prolungare la durata (attualmente
fissata per la SMAT S.p.A. al 31 dicembre 2030) fino al 31 dicembre
2050, sia nellottica di armonizzazione degli statuti delle
società partecipate dalla Città, sia perché
tale durata comunque appare congrua rispetto ad una durata a tempo
indeterminato, che consentirebbe lesercizio del diritto
di recesso del socio, che può rivelarsi oneroso per il
socio di maggioranza;
c) patrimoni destinati: si ritiene opportuno disciplinare listituto,
al fine di limitarne lapplicazione, utilizzando le facoltà
di deroga accordate allautonomia statutaria. In virtù
del nuovo diritto societario infatti, la S.p.A. può destinare
fino al 10% del proprio capitale a un affare specifico, oppure
destinare i proventi di uno specifico affare o parte di essi al
rimborso (totale o parziale) del finanziamento dellaffare
stesso (art. 2447 bis c.c.). La competenza è degli amministratori,
salva diversa disposizione statutaria: in deroga si propone di
attribuire la loro costituzione alla competenza dellassemblea
ordinaria;
d) assemblea: gli adeguamenti relativi allassemblea recepiscono
i nuovi termini di convocazione (determinati in giorni e non più
in mesi - art. 2364 u.c. c.c.), i quorum di convocazione su richiesta
della minoranza (passati da 1/5 ad 1/10 - art. 2367 c.c.), le
modalità di pubblicazione dellavviso di convocazione,
che si propone di effettuare esclusivamente sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana; inoltre si propone di prevedere la
possibilità che le riunioni dellassemblea, sia ordinaria,
che straordinaria, si tengano, a determinate condizioni, con intervenuti
dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video
collegati;
e) amministrazione: in sede di prima applicazione della riforma
si reputa opportuno conservare lorganizzazione tradizionale
in considerazione della novità, minor disciplina e, a detta
della recente dottrina, minori garanzie offerte dagli altri sistemi
soprattutto con riguardo alle società aperte, per le quali
lintroduzione di sistemi alternativi di amministrazione
e controllo è stata oggetto di viva discussione;
f) controllo contabile: la riforma del 2003 ha separato il controllo
contabile attribuito a revisori, dal controllo di legalità
ed efficienza attribuito ai sindaci, controlli in precedenza riuniti
in capo al collegio sindacale. Detta separazione è obbligatoria
nelle società aperte e in quelle tenute al bilancio consolidato
e deve essere esercitato da una società di revisione iscritta
nellAlbo Speciale tenuto dalla Commissione Nazionale per
le Società e la Borsa (Consob), ai sensi dellart.
161 TUF;
g) recesso del socio: la riforma amplia le ipotesi di recesso
nelle società non quotate permettendo al socio di esercitare
il proprio diritto di uscire dalla società quando venga
meno il rapporto fiduciario. Lart. 2437 c.c. disciplina
ipotesi legali di recesso inderogabili, e rimette allautonomia
statutaria la previsione di ulteriori cause di recesso derogabili:
nel caso concreto si esclude lesercizio del diritto di recesso
in caso di proroga della società nonché in caso
di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle
azioni;
h) devoluzione delle controversie ad arbitri: si ritiene opportuno
devolvere le controversie allautorità giudiziaria
ordinaria, sopprimendo così lart. 28 (Clausola compromissoria)
del vigente statuto SMAT S.p.A., sia in funzione di armonizzazione
con le altre società partecipate dalla Città, sia
in quanto, richiamato quanto sopra detto circa lassimilabilità
della società alle "S.p.A. aperte", ai sensi
dellart. 34 D.Lgs. del 17 gennaio 2003, n. 5 "Definizione
dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione
finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in
attuazione dell'art. 12 della Legge 3 ottobre 2001, n. 366",
lintroduzione di clausole che prevedono la devoluzione ad
arbitri di controversie non è consentita negli statuti
delle società che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio.
Inoltre, con la presente deliberazione si propongono ulteriori
modificazioni dello Statuto Sociale, non già allo specifico
fine di consentire che la società possa uniformare lo statuto
alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004,
ma per aggiornare il vigente testo alle norme di cui allart.
113, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. in materia di affidamento
dei servizi pubblici locali, che, stabilisce che l'erogazione
del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto
della normativa dell'Unione europea, e prevede che il conferimento
della titolarità del servizio possa avvenire, tra laltro,
"a società a capitale interamente pubblico a condizione
che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino
sulla società un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi e che la società realizzi la parte più
importante della propria attività con l'ente o gli enti
pubblici che la controllano" (art. 113, comma 5, lett. c)).
Per ciò che riguarda questultimo aspetto, si precisa
infatti che lAutorità dAmbito n. 3 "Torinese"
(A. A.T.O. n. 3) con provvedimento n. 173 in data 27 maggio 2004
ha deliberato, tra laltro, di affidare a SMAT S.p.A (e ad
ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.), ai sensi dellart. 113,
comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 267/2000, la titolarità della
gestione del servizio idrico integrato per la totalità
dellambito territoriale ottimale n. 3 "Torinese"
con effetto per i territori dei Comuni che abbiano la qualità
di socio (delle rispettive società), con scadenza del 31
dicembre 2023.
Detto affidamento ventennale, tuttavia, è stato deliberato
dallA. A.T.O. n. 3 con la precisazione che permanga per
SMAT S.p.A. il vincolo del "controllo analogo", del
capitale interamente pubblico e del mantenimento della "attività
prevalente", da garantire con la previsione di apposite clausole
statutarie.
Pertanto, le altre modificazioni proposte, mediante introduzione
di apposite clausole statutarie (art. 13 - Affidamenti; art. 30
- Informativa), ovvero di espressi riferimenti normativi alla
vigente disciplina in materia di servizi pubblici locali (art.
113, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., citato), sono volte ad assicurare
per la società, come sopra detto, la permanenza del vincolo
del "controllo analogo", del capitale interamente pubblico,
nonché del mantenimento della "attività prevalente",
cui lA. A.T.O. n. 3 "Torinese" con la citata deliberazione
n. 173/2004, nellambito della riorganizzazione del servizio
idrico integrato, subordina laffidamento ventennale alla
SMAT S.p.A., mediante conferimento alla società della titolarità
della gestione del servizio stesso.
In definitiva, le modificazioni proposte consentono sia di adeguare
lo Statuto al nuovo diritto societario in vigore dal 1° gennaio
2004 nei termini di legge, cogliendo con cautela alcune possibilità
offerte dalla riforma, sia di aggiornare i riferimenti a norme
non più in vigore, fermo restando che solo lesperienza
consentirà di utilizzare al meglio i nuovi strumenti offerti
dalla riforma adeguandoli alla struttura degli affari e di valutare
conseguentemente le innovative scelte del legislatore.
Ai sensi dellart. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale,
le proposte di adeguamento sono state sottoposte allesame
preventivo delle Commissioni Consiliari Permanenti I, II e VI,
riunite in seduta congiunta in data 18 maggio ed in data 4 giugno
2004 per l'approfondimento delle novità introdotte dalla
riforma, ai fini della successiva proposizione delle deliberazioni
di adeguamento degli statuti delle società controllate
e/o partecipate dalla Città.
La Conferenza dei Capigruppo ha affidato allAgenzia per
i Servizi pubblici locali il compito di approfondire lesame
degli Statuti. Detta Agenzia ha inviato al Presidente del Consiglio
Comunale, con nota in data 14 settembre 2004 prot. 364, il commento
breve dello Statuto SMAT che si allega alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale (all. 2 - n. ).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui
integralmente si richiamano, il testo di modifica e di adeguamento
dello Statuto della società denominata "Società
Metropolitana Acque Torino" (SMAT S.p.A.) alle norme introdotte
dalla riforma del diritto societario approvata con D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 6 e s.m.i., testo che in versione comparata al vigente
statuto si allega alla presente deliberazione (all. 1 - n. )
per farne parte integrante e sostanziale, al fine di sottoporlo
allapprovazione dellAssemblea straordinaria degli
azionisti, che sarà convocata entro il 30 settembre 2004
per ladeguamento dello statuto stesso;
2) di autorizzare la Città, quale socio della società,
e per essa il Sindaco o un suo delegato, a partecipare alla predetta
Assemblea degli azionisti, con facoltà di approvare il
nuovo testo di Statuto, eventualmente apportando marginali modifiche,
qualora ne emerga la necessità in sede di dibattito assembleare.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
ART. 1 - Denominazione
E' costituita la società per azioni denominata:
"Società Metropolitana Acque Torino S.p.A." o
in alternativa "SMA Torino S.p.A." ovvero "SMAT
S.p.A."
La denominazione potrà inoltre essere scritta e rappresentata
mediante lutilizzo di marchio o logo, anche grafico e/o
stilizzato, appositamente costituito.
ART. 2 - Sede
2.1 La società ha sede in Torino allindirizzo
risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro
delle Imprese ai sensi dellart. 111 ter disposizioni di
attuazione del codice civile.
2.2. La sede legale può essere trasferita in Comune diverso
con deliberazione assembleare.
ART. 3 - Oggetto
3.1 La società ha per oggetto l'esercizio delle attività
che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito
dall'art. 4 lett. f) Legge 5 gennaio 1994 n. 36.
3.2 La società può eseguire ogni altra operazione
e servizio, anche di commercializzazione, attinente o connessa
alle attività di cui al punto 1., compresi lo studio, la
progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente
che indirettamente.
3.3 La società può compiere tutte le operazioni
necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, ponendo
in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali
e finanziarie.
3.4 La società può assumere partecipazioni od interessenze
in altre società o imprese, italiane e straniere, aventi
oggetto analogo, affine o complementare; può prestare garanzie
reali e/o personali anche a favore di enti e società controllate
o collegate.
3.5 La società può realizzare e gestire i servizi
rientranti nel proprio oggetto anche per conto di terzi, pubblici
o privati, senza vincolo di territorialità, in regime di
appalto o concessione.
ART. 4 - Durata
La durata della Società è stabilita fino al
31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà
essere prorogata con deliberazione dellassemblea straordinaria
dei soci.
Leventuale proroga non costituisce causa di recesso per
i soci.
ART. 5 - Domicilio
Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società
ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei
soci.
Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio
deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio
stesso comunicare ogni eventuale variazione.
Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri
di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere
inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.
Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste
dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio tramite
lettera raccomandata A/R (o con sistema di invio equivalente)
allindirizzo risultante dal libro soci.
ART. 6 - Capitale sociale e azioni
6.1. Il capitale sociale è di Euro 344.324.352,85 suddiviso
in numero 5.334.227 azioni del valore nominale di Euro 64,55 ciascuna.
6.2. Le azioni sono nominative e indivisibili e sono trasferibili
mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo
quanto previsto dalle leggi speciali, o con mezzo diverso dalla
girata ai sensi dellart. 2355 del Codice Civile.
La qualità di azionista costituisce, di per sé sola,
adesione allatto costitutivo della società ed al
presente statuto.
I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione,
in una o più volte, nei termini e modi che lo stesso reputi
convenienti.
A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi
nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio
di Amministrazione. Se ne ricorrono i presupposti il Consiglio
di Amministrazione può comunque adottare i provvedimenti
previsti dallart. 2344 Codice Civile.
ART. 7 - Aumento del Capitale Sociale
7.1 Si provvede ad aumento del capitale sociale:
a) nel caso di ingresso di nuovi soci, quando non esistano le
condizioni per il trasferimento di azioni;
b) in occasione di conferimenti di beni, in relazione al valore
degli stessi;
c) su decisione dell'assemblea, quando se ne ravvisi l'esigenza
o l'opportunità.
7.2 Nelle ipotesi di cui al punto 7.1 a) e 7.1 b) , le azioni
corrispondenti all'aumento di capitale sono riservate a favore
dei nuovi soci o dei soci conferenti i beni, con deliberazione
assunta nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti stabiliti
dallart. 2441 c.c. e nel rispetto del mantenimento della
società a capitale interamente pubblico.
ART. 8 - Finanziamenti
8.1 I soci possono finanziare la società, fatti salvi
i requisiti previsti dalla legge; in tal caso i versamenti, se
non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci
non hanno stabilito il termine di restituzione, la società
è tenuta a rimborsarli previo un preavviso, da parte del
socio finanziatore, di sei mesi.
8.2 I soci possono altresì effettuare versamenti in conto
capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione
alle quote possedute e la società non è tenuta alla
loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale
non vengono corrisposti interessi.
Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto
delle disposizioni di legge in materia.
ART. 9 - Azioni
9.1 In ragione del fatto che la società è preordinata
all'ingresso di Comuni, il capitale è inizialmente tutto
pubblico.
Possono entrare nella Società:
a) i Comuni e le Comunità Montane il cui territorio sia
compreso nel bacino dellAmbito Territoriale Ottimale n.
3 Torinese, quale definito nellallegato B Legge Regionale
20 gennaio 1997 n. 13, nonché quelli che in tale Ambito
dovessero essere inclusi a seguito di modificazione ai sensi dellart.
2, punto 5, stessa legge;
b) i Comuni consociati in aziende anche polifunzionali, per il
tramite delle aziende medesime, alle quali spettano tante azioni
quante sarebbero riferibili ai singoli Comuni rappresentati;
c) le aziende a capitale pubblico o enti locali che non si trovino
nelle condizioni di cui al precedente punto a), la domanda di
ingresso è accolta con deliberazione dell'assemblea della
società.
La domanda di ingresso nella società, anche per gli enti
locali che vi abbiano diritto, è subordinata alla adesione
alla Convenzione stipulata tra i Comuni soci fondatori.
9.2 La partecipazione di ciascun socio è rappresentata
da azioni.
A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale
alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non
superiore a quello del suo conferimento.
9.3 Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono
essere create nuove categorie di azioni fornite di diritti diversi
ai sensi dellart. 2348 Codice Civile.
In caso di creazione di nuove categorie di azioni, le deliberazioni
dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono
essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti
alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano
le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.
ART. 10 - Trasferimento di azioni
10.1. I Comuni non possono trasferire a terzi le proprie azioni
per l'intero periodo di tempo stabilito nella Convenzione alla
scadenza del quale il trasferimento è ammesso nel rispetto
dei requisiti dei potenziali acquirenti che i soci stessi dovranno
determinare, con le maggioranze richieste per l'assemblea straordinaria,
prima della scadenza del termine anzidetto; in mancanza di detta
determinazione, il trasferimento sarà consentito esclusivamente
a favore di enti pubblici locali compresi nellAmbito Territoriale
Ottimale n. 3 "Torinese".
10.2. L'alienazione delle azioni, ove consentito, è sottoposta
alle condizioni che seguono: il socio che intenda trasferire,
in tutto o in parte, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione
correlati all'emissione di nuove azioni, deve darne comunicazione
- con racc. R.R. - al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
specificando il nome del proposto acquirente e le condizioni della
vendita.
10.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne dà
notizia, entro venti giorni, a tutti gli altri soci, i quali,
nei venti giorni successivi, possono dichiarare - sempre a mezzo
di raccomandata R.R. - la propria volontà di acquistare
le azioni o i diritti di opzione oggetto di prelazione.
10.4. Il Presidente, entro i dieci giorni successivi, comunica
all'alienante - che vi rimane vincolato - le proposte di acquisto.
10.5. Nel caso in cui la prelazione sia esercitata da più
soci, le azioni e i diritti di opzione vengono attribuiti in proporzione
alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, ma i Comuni
limitrofi a quello alienante hanno comunque diritto ad essere
preferiti.
10.6. Non è soggetto a prelazione il trasferimento di azioni
dai Consorzi ai Comuni da esse rappresentati, né l'inversa
ipotesi di cessione di azioni dai Comuni ai Consorzi, per conseguire
rappresentanza unitaria.
ART. 11 - Obbligazioni
La Società può emettere prestiti obbligazionari
convertibili o non convertibili con deliberazione dellAssemblea
Straordinaria.
I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante
comune. Allassemblea degli obbligazionisti si applicano,
in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative
alle Assemblee speciali.
ART. 12 - Patrimoni destinati
La società potrà costituire patrimoni destinati
ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti
codice civile.
La deliberazione costitutiva è adottata dallassemblea
ordinaria con la presenza anche in seconda o ulteriore convocazione
di almeno la metà del capitale sociale.
ART. 13 - Affidamenti
13.1 La società può ricevere laffidamento
del servizio idrico integrato:
a) dallAutorità dambito Torinese 3 relativamente
allambito territoriale di competenza;
b) da altri soggetti esterni allA.T.O. 3 "Torinese",
fatto salvo, in caso di affidamento di cui alla lettera a), il
rispetto dellart. 113, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267 in ordine al limite di importanza dellattività
svolta con gli enti pubblici dellA.T.O. 3 "Torinese".
13.2 La gestione del servizio idrico integrato, qualora affidata
dallA.ATO 3 ai sensi dellart. 113 comma 5 sopra richiamato,
lettera b) o c), viene esercitata secondo la convenzione stipulata
tra lA. ATO medesima e la società.
13.3 Nellipotesi di affidamento del servizio ai sensi del
punto 1. lett. a), in applicazione dellart. 113 comma 5
lett. c), i soci esercitano il controllo sulla società
in modo associato nelle forme stabilite dalla L.R. Piemonte. 20
gennaio 1997 n.13 tramite lA.ATO 3, nonché nelle
forme da questa stabilite per il controllo sulla gestione del
servizio nei singoli Comuni.
ART. 14 - Assemblea - Convocazione
14.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi
di legge.
14.2 L'Assemblea deve essere convocata dallorgano amministrativo
presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nel
territorio nazionale, qualora particolari esigenze della Società
lo richiedano.
14.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni
prima di quello fissato per lassemblea.
14.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno,
l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle
materie da trattare. Nellavviso di convocazione potrà
essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per
il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione lAssemblea
non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere
previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.
14.5 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale, termine elevabile a centottanta giorni in presenza di:
a) obbligo di redazione del Bilancio consolidato;
b) esigenze particolari relative alla struttura e alloggetto
della società.
14.6 LAssemblea deve essere altresì convocata senza
ritardo quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino
almeno il decimo del capitale sociale, i quali devono indicare
nella domanda gli argomenti da trattare.
ART. 15 - Assemblea - Presidenza
15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi,
l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto
della maggioranza dei presenti.
15.2 L'Assemblea elegge con le modalità di cui sopra un
Segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori,
anche non soci.
15.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare
costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione
dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea
ed accertare i risultati delle votazioni.
ART. 16 - Assemblea - Diritto di intervento - Svolgimento
16.1 Possono intervenire all'Assemblea i soci che alla data
dell'assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni
aventi diritto di voto.
16.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea
può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto
nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del
Codice Civile.
16.3 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria
che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi,
contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle
seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi
verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario
della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione
del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare
l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare
lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati
della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente
gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,
nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si
tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati
a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno
affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove
saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno
inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i
luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.
16.4 LAssemblea può approvare un regolamento che
disciplinerà lo svolgimento dei lavori assembleari e che
avrà valore anche per le assemblee successive.
16.5 I Soci che rappresentino un terzo del capitale sociale intervenuto
in assemblea, hanno diritto di ottenere il rinvio dellassemblea
a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente
informati sugli argomenti posti allordine del giorno.
ART. 17 - Assemblea - Diritto di voto - Quorum
17.1 Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto, salvo
che nel caso in cui siano state create categorie di azioni fornite
di diritti diversi o che a fronte del riconoscimento di particolari
diritti siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato.
Il valore di tali azioni non può complessivamente superare
la metà del capitale sociale.
17.2 L'Assemblea ordinaria e straordinaria, nella prima convocazione
e nelle successive, delibera con il voto favorevole dei soci che
rappresentano il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.
17.3 In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa
regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato
lintero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza
dei componenti dellorgano amministrativo e di controllo.
Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può
opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga
sufficientemente informato.
17.4 Nellipotesi di cui al precedente punto, dovrà
essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte
ai componenti dellorgano amministrativo e di controllo non
presenti.
17.5 Solo ai fini dellapprovazione del bilancio e della
nomina e revoca alle cariche ed agli uffici sociali, per le convocazioni
successive alla prima, si applicano i quorum previsti dallart.
2369 Codice Civile.
ART. 18 - Competenze dellassemblea
18.1 Lassemblea ordinaria delibera nelle materie previste
dalla legge ed inoltre:
a) approva il bilancio;
b) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente
del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandato
il controllo contabile;
c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e
dei sindaci;
e) approva leventuale regolamento dei lavori assembleari.
LAssemblea Ordinaria autorizza i seguenti atti degli Amministratori:
- conseguenti allipotesi in cui la Società non realizzi
la parte più importante della propria attività con
gli enti pubblici facenti parte dellA.T.O. 3 Torinese.
- assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità
illimitata per le obbligazioni della società partecipata.
18.2 Lassemblea straordinaria delibera sulle modificazioni
dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei
liquidatori.
ART. 19 - Consiglio di Amministrazione, composizione e riunioni
19.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da
3 (tre) a 9 (nove) membri - incluso il Presidente, secondo le
determinazioni dellassemblea ordinaria.
19.2 Gli Amministratori possono non essere soci, durano in carica
per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito
allatto della nomina e scadono alla data dellassemblea
convocata per lapprovazione del bilancio relativo allultimo
esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.
Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a
ciò non provvede lassemblea, ed un Segretario, anche
in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.
19.3 Il Comune di Torino ha diritto di designare la maggioranza
dei componenti il Consiglio e gli altri enti pubblici territoriali
hanno diritto di designare i restanti componenti.
19.4 I Soci si impegnano a provvedere alla designazione almeno
quindici giorni prima della riunione assembleare convocata per
la nomina dei Consiglieri.
19.5 Nel caso in cui gli enti pubblici territoriali, escluso il
Comune di Torino, non concordino sulle designazioni di loro spettanza
o comunque non abbiano provveduto secondo il punto precedente,
le nomine di competenza dei soci diversi dal Comune di Torino
avvengono secondo il seguente procedimento, stabilito dallart.10
della Convenzione sottoscritta tra i comuni soci fondatori:
a) ciascun socio, sempre escluso il Comune di Torino, può
presentare una lista di uno o più candidati, contraddistinti
da numeri crescenti fino ad un massimo pari a quello dei designandi;
b) ciascun socio può votare per una sola lista;
c) i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per uno, due,
tre e ecc. fino al numero pari a quello dei designandi;
d) i quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati
di ciascuna lista, nellordine dalla stessa prevista e vengono
disposti in graduatoria decrescente;
e) risultano designati coloro che, considerate singolarmente le
liste, ottengono i quozienti più elevati;
f) in caso di parità di quoziente è preferito il
candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti
e, a parità di voti, il più anziano di età.
I soci si impegnano a fornire le liste dei candidati almeno quindici
giorni prima della riunione assembleare convocata per la relativa
nomina.
19.6 Le cause di ineleggibilità e decadenza, la durata
in carica, la cessazione, la sostituzione e la revoca degli amministratori
sono regolate secondo le disposizioni di legge.
ART. 20 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
20.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo
diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le
volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia
fatta richiesta scritta di un quinto dei suoi componenti.
La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso trasmesso
a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale con mezzi
che garantiscano la prova dellavvenuto ricevimento almeno
tre giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso
di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.
Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del
Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione,
quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci
effettivi in carica.
20.2 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione. In caso di sua assenza, sono presiedute dallAmministratore
delegato più anziano presente o, in mancanza, dal Consigliere
più anziano presente.
20.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione, è necessaria la presenza della maggioranza
degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
20.4 Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale
sottoscritto dal presidente e dal segretario.
20.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno
svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno
dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri
e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante
la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere,
trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni,
la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il
presidente ed il segretario, ove nominato.
ART. 21 - Presidente
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza
legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio;
convoca il Consiglio di Amministrazione, fissa lordine del
giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate
informazioni sulle materie allordine del giorno vengano
fornite a tutti i Consiglieri.
2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito
dall'Amministratore Delegato più anziano di età.
3. In assenza di Amministratori Delegati, il Consiglio di Amministrazione
può designare il Consigliere Vicario del Presidente.
ART. 22 - Poteri di gestione
22.1 La gestione dellimpresa spetta esclusivamente al
Consiglio di Amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie
per lattuazione delloggetto sociale.
22.2 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non abbia provveduto
l'assemblea, sceglie fra i propri membri il Presidente.
22.3 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art.
2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni
ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente,
determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità
di esercizio della delega.
Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione
e al Collegio Sindacale, in merito al generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle
operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla società e dalle sue controllate, almeno
ogni trimestre.
22.4 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori
è generale.
22.5 Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente
del Consiglio di Amministrazione individualmente ed agli Amministratori
Delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto
stabilito dalla deliberazione di nomina.
22.6 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei limiti
di cui sopra, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva
o individuale, anche a persone non facenti parte del Consiglio,
dirigenti, dipendenti, procuratori, institori, specifici poteri
inerenti allamministrazione. In tal caso, lattribuzione
del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in
tema di procura.
22.7 Il Consiglio di Amministrazione nomina la figura del Direttore
Generale tra le persone non facenti parte del Consiglio attribuendogli
specifici poteri inerenti la gestione dell'Azienda.
ART. 23 - Compensi degli amministratori
LAssemblea Ordinaria determina limporto complessivo
per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli
investiti di particolari cariche.
Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto
lAssemblea, stabilisce le modalità di ripartizione
dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli
Amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi
ultimi, il parere del Collegio sindacale.
Agli Amministratori compete altresì il rimborso delle spese
sostenute per lesercizio del proprio ufficio.
ART. 24 - Collegio Sindacale
24.1 Il Collegio Sindacale è formato da tre Sindaci
effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti, nominati dall'assemblea
dei soci.
24.2 Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi.
24.3 Almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio
devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili istituito preso il Ministero della Giustizia; i restanti
membri, se non sono iscritti presso tale registro, devono essere
scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con
decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari
di ruolo in materie economiche o giuridiche.
24.4 Al Comune di Torino compete la designazione di un componente
effettivo e di un sindaco supplente; gli altri soci designano
a maggioranza nel loro insieme due sindaci effettivi ed uno supplente.
24.5 I soci si impegnano ad effettuare la designazione nel termine
di quindici giorni precedenti a quello della riunione assembleare
convocata per la nomina.
24.6 Nel caso in cui i soci, escluso il Comune di Torino, non
concordino sulle designazioni di loro spettanza o comunque non
abbiano provveduto secondo il punto precedente, salvo diversa
deliberazione unanime dell'assemblea, la nomina avviene secondo
il procedimento stabilito nella Convenzione costitutiva stipulata
dai soci fondatori.
24.7 Le cause di ineleggibilità e decadenza, la nomina,
la cessazione, la sostituzione, la retribuzione e la responsabilità
dei sindaci, nonché il funzionamento del Collegio Sindacale
sono regolati dalle disposizioni di legge.
ART. 25 - Controllo contabile
Il controllo contabile sulla società è esercitato
da una società di revisione iscritta presso il registro
istituito presso il Ministero di Giustizia.
ART. 26 - Recesso del socio
24.1 Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti
da questo statuto e dalla legge - compete al socio che non abbia
concorso alle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente
un cambiamento significativo dell'attività della società;
b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione
in caso di recesso;
f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto
o di partecipazione.
24.2 Non ha diritto di recedere il socio che non abbia concorso
alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata,
l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di
azioni.
24.3 Per quanto riguarda termini e modalità del recesso
valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice
Civile.
24.4 Il socio receduto ha diritto alla liquidazione del valore
delle azioni.
Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori,
sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato
della revisione contabile.
Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla
situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo
anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione
che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza
patrimoniale e delle prospettive reddituali della società,
nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
In caso di contestazione, il valore di liquidazione è determinato
entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso
la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella
cui circoscrizione ha sede la società.
ART. 27 - Esercizio sociale e bilancio
25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni
anno.
25.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il consiglio di
amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio
ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme
di legge.
ART. 28 - Ripartizione degli utili
L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale
è attribuito come segue:
- il 5% alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto
il quinto del capitale sociale;
- il residuo, secondo quanto deliberato dall'assemblea.
ART. 29 - Scioglimento
In caso di scioglimento della società, l'Assemblea
fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi
di legge alla nomina (ed eventualmente alla sostituzione) dei
liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.
Si applicano allo scioglimento ed alla liquidazione della società
tutte le disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.
ART. 30 - Informativa
Devono essere inviati a tutti i soci:
- il progetto di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione
sulla gestione, così come predisposto dal Consiglio di
Amministrazione, prima dellapprovazione da parte dellassemblea
dei soci;
- il bilancio Consuntivo approvato dallAssemblea dei Soci.
Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti
di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi
rilevante iniziativa e/o procedura della società.
ART. 31 - Foro competente
Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.
Visto per inserzione e deposito.
Torino, lì