Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore Pubblicità Affissioni

 n. ord. 111
2004 05305/013

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 OTTOBRE 2004

(proposta dalla G.C. 6 luglio 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE. MODIFICHE.

Proposta dell'Assessore Bonino.

Premesso che, stante la normativa prevista dal Codice della Strada, L. 285/92 le autorizzazioni all’installazione di mezzi pubblicitari sono oggetto di rinnovo ogni tre anni e che a seguito dell’esame da parte degli uffici tecnici sulle istanze di rinnovo per impianti pubblicitari del tipo transenne parapedonali, su 1220 impianti "gli esiti" negativi sono stati 1194, causa l’attuale normativa del Regolamento per l’Applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie che prevede all’art. 10 lettera G) per i pannelli pubblicitari inseriti sulle transenne parapedonali la distanza di 5 mt. dagli incroci, semafori etc..
Visto che tale limite è stato introdotto solo nell’anno 2002 quando tutte le attuali transenne parapedonali con pannelli pubblicitari erano già state installate.
In considerazione del fatto che nel caso di specie trattasi di "impianti pubblicitari di servizio" (art. 47, comma 7, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) e che per tali impianti all’art. 51, comma 8, D.P.R. n. 495/92 è prevista per i Comuni, all’interno dei centri abitati, un’ampia possibilità di derogare, con proprio regolamento ai limiti di installazione posti dall’art. 51 stesso, salvo il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 23, comma 1, del C.d.S. L. 285/92, in quanto la pericolosità rispetto alla sicurezza della circolazione stradale, come si evince dal combinato disposto dell’art. 23, comma 1, C.d.S. e art. 51, comma 8, Regolamento d’attuazione, va accertata caso per caso, si ritiene opportuno stante la situazione venutasi a creare, modificare l’art. 10 lettera G) del Regolamento per l’applicazione del Canone sulle iniziative pubblicitarie, eliminando il limite dei 5 mt..
Per facilitare la comprensione viene allegato al presente provvedimento il testo dell’attuale art. 10 lettera G (colonna di sinistra) con a fronte (colonna di destra) quello di cui si propone l’approvazione in quest’ultimo caso è evidenziata in neretto la proposta da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo).
Le pratiche di rinnovo dovranno essere riesaminate alla luce della variazione regolamentare di cui sopra dai competenti Uffici Tecnici. Per tutto il tempo necessario alla verifica, le autorizzazioni rilasciate per la collocazione di pannelli pubblicitari su transenne parapedonali si considerano ancora valide.
Considerato che per mero errore materiale nel Regolamento per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie, modificato con delibera del Consiglio Comunale n. mecc. 2004 00439/013 del 15 marzo 2004, all’art. 15 lettera B, punto b) è stata richiamata la lettera a) dell’art. 203 comma 2 del D.P.R. 495/1992, anziché la lettera q), occorre ora sostituire il richiamo errato con quello corretto.
Ai sensi dell’art. 43 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 7 luglio 2004 i pareri alle Circoscrizioni; con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 4, 6 e 7 (all. 2-5 - nn.                     );
- le Circoscrizioni 2, 3, 5, 8, 9 e 10 non hanno espresso parere (non pervenuto).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare per le motivazioni espresse illustrate in narrativa, l’allegato testo modificato del Regolamento per l’Applicazione del Canone sulle iniziative Pubblicitarie art. 10 lettera G (all. 1 - n. ), e modificare l’art. 15 comma 1 lettera B punto b) sostituendo nel richiamo dell’art. 203 comma 2 la lettera a) con la lettera q);
2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all’art. 43 lett. e) del Regolamento del Decentramento;
3) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate dalla data di esecutività della deliberazione approvata dal Consiglio Comunale.


ARTICOLO 10 - LIMITI E DIVIETI
PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

  1. Omissis ……..…………………………….

…………………………………………………

G. Le transenne parapedonali con elementi pubblicitari sono autorizzate, in conformità a quanto disposto dall’articolo 51 comma 8 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione del D.Lgs n.285/1992), sentito il parere del Settore Arredo e Immagine Urbana che definisce le dimensioni, le tipologie e i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto delle circostanze, contesto storico-ambientale e architettonico del luogo. I messaggi pubblicitari che insistono sulle stesse devono essere collocati nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 23 comma 1 del Codice della Strada, tra le quali è fatto divieto di collocare qualsiasi installazione pubblicitaria sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate e non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. E’ fatto obbligo alle Ditte titolari di tali autorizzazioni di esporre una targhetta identificabile.