Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore Pubblicità Affissioni
n. ord. 111
2004 05305/013
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE. MODIFICHE.
Proposta dell'Assessore Bonino.
Premesso che, stante la normativa prevista dal Codice della
Strada, L. 285/92 le autorizzazioni allinstallazione di
mezzi pubblicitari sono oggetto di rinnovo ogni tre anni e che
a seguito dellesame da parte degli uffici tecnici sulle
istanze di rinnovo per impianti pubblicitari del tipo transenne
parapedonali, su 1220 impianti "gli esiti" negativi
sono stati 1194, causa lattuale normativa del Regolamento
per lApplicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie
che prevede allart. 10 lettera G) per i pannelli pubblicitari
inseriti sulle transenne parapedonali la distanza di 5 mt. dagli
incroci, semafori etc..
Visto che tale limite è stato introdotto solo nellanno
2002 quando tutte le attuali transenne parapedonali con pannelli
pubblicitari erano già state installate.
In considerazione del fatto che nel caso di specie trattasi di
"impianti pubblicitari di servizio" (art. 47, comma
7, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) e che per tali impianti allart.
51, comma 8, D.P.R. n. 495/92 è prevista per i Comuni,
allinterno dei centri abitati, unampia possibilità
di derogare, con proprio regolamento ai limiti di installazione
posti dallart. 51 stesso, salvo il rispetto delle prescrizioni
di cui allart. 23, comma 1, del C.d.S. L. 285/92, in quanto
la pericolosità rispetto alla sicurezza della circolazione
stradale, come si evince dal combinato disposto dellart.
23, comma 1, C.d.S. e art. 51, comma 8, Regolamento dattuazione,
va accertata caso per caso, si ritiene opportuno stante la situazione
venutasi a creare, modificare lart. 10 lettera G) del Regolamento
per lapplicazione del Canone sulle iniziative pubblicitarie,
eliminando il limite dei 5 mt..
Per facilitare la comprensione viene allegato al presente provvedimento
il testo dellattuale art. 10 lettera G (colonna di sinistra)
con a fronte (colonna di destra) quello di cui si propone lapprovazione
in questultimo caso è evidenziata in neretto la proposta
da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni compaiono
con diversa impostazione grafica (corsivo).
Le pratiche di rinnovo dovranno essere riesaminate alla luce della
variazione regolamentare di cui sopra dai competenti Uffici Tecnici.
Per tutto il tempo necessario alla verifica, le autorizzazioni
rilasciate per la collocazione di pannelli pubblicitari su transenne
parapedonali si considerano ancora valide.
Considerato che per mero errore materiale nel Regolamento per
lapplicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie,
modificato con delibera del Consiglio Comunale n. mecc. 2004 00439/013
del 15 marzo 2004, allart. 15 lettera B, punto b) è
stata richiamata la lettera a) dellart. 203 comma 2 del
D.P.R. 495/1992, anziché la lettera q), occorre ora sostituire
il richiamo errato con quello corretto.
Ai sensi dellart. 43 del Regolamento del Decentramento sono
stati richiesti, in data 7 luglio 2004 i pareri alle Circoscrizioni;
con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 4, 6 e
7 (all. 2-5 - nn. );
- le Circoscrizioni 2, 3, 5, 8, 9 e 10 non hanno espresso parere
(non pervenuto).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare per le motivazioni espresse illustrate in narrativa,
lallegato testo modificato del Regolamento per lApplicazione
del Canone sulle iniziative Pubblicitarie art. 10 lettera G (all.
1 - n. ), e modificare lart. 15 comma 1 lettera B punto
b) sostituendo nel richiamo dellart. 203 comma 2 la lettera
a) con la lettera q);
2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni
in ossequio allart. 43 lett. e) del Regolamento del Decentramento;
3) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore
per le parti modificate dalla data di esecutività della
deliberazione approvata dal Consiglio Comunale.
G. Le transenne parapedonali con elementi pubblicitari sono
autorizzate, in conformità a quanto disposto dallarticolo
51 comma 8 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione del
D.Lgs n.285/1992), sentito il parere del Settore Arredo e Immagine
Urbana che definisce le dimensioni, le tipologie e i colori, sia
delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti,
tenuto conto delle circostanze, contesto storico-ambientale e
architettonico del luogo. I messaggi pubblicitari che insistono
sulle stesse devono essere collocati nel rispetto delle prescrizioni
di cui allarticolo 23 comma 1 del Codice della Strada, tra
le quali è fatto divieto di collocare qualsiasi installazione
pubblicitaria sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate
e non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada
con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
E fatto obbligo alle Ditte titolari di tali autorizzazioni
di esporre una targhetta identificabile.