Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali
Settore Ispettorato Tecnico
2004 05056/029
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0/B
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COLLAUDATORI DELLE OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DELLA CITTA' - REVOCA DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. MECC. 200003777/29 DEL 16 MAGGIO 2000.
Proposta dell'Assessore Viano.
L'art. 28, comma 4, della Legge 109/1994
e s.m.i. e l'art. 188, comma 3, del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.,
prevedono che le operazioni di collaudo delle opere pubbliche
siano eseguite da soggetti di elevata e specifica qualificazione
con riferimento al particolare tipo di lavori, alla loro complessità
ed all'importo degli stessi.
I collaudatori dei LL.PP. sono nominati dalle
Stazioni Appaltanti nell'ambito di proprie strutture, salvo che
nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal
Responsabile del Procedimento.
Al fine pertanto di determinare i criteri per
la nomina dei suddetti collaudatori, sia interni, sia esterni,
la Giunta Comunale, con atto deliberativo (mecc. 2000 03777/29)
del 16 maggio 2000, esecutiva dal 5 giugno 2000, approvava il
Regolamento collaudi (n. 271) allo scopo di definire puntualmente
i requisiti generali e specifici, i criteri di rotazione e di
nomina, anche in ossequio del disposto dell'art. 188, comma 13
del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., che prevede altresì la possibilità
di affidare discrezionalmente tali incarichi a soggetti esterni
all'Ente, in assenza di appositi albi regionali e statali, fermi
restando i requisiti previsti dal Regolamento medesimo.
A distanza di quattro anni dalla sua applicazione, sia a seguito
della decisione di modificare la composizione della Commissione
Tecnica per la nomina dei collaudatori, sia per rendere tale Regolamento
in una veste più confacente ai bisogni dell'Amministrazione,
tenuto conto anche di alcune modifiche legislative intervenute
con l'art. 7 della Legge n.166/2002 che ha rinovellato la legge
Merloni, si rende opportuno sostituire il precedente Regolamento
collaudi n. 271, approvato con deliberazione Giunta Comunale (mecc.
2000 03777/29) del 16 maggio 2000, esecutiva dal 5 giugno
2000, di cui si dispone la revoca, con un nuovo Regolamento Collaudi
più articolato e rispondente alle attuali esigenze dellAmministrazione.
In particolare si è provveduto non solo
ad inserire, quale ulteriore componente della Commissione per
l'individuazione dei collaudatori, anche il Dirigente del Settore
Ispettorato Tecnico, ma anche ad introdurre uno specifico articolo
sull'utilizzo del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.)
in sostituzione del certificato di collaudo, ritenendo, sia in
un'ottica di snellimento dell'attività amministrativa,
sia di non aggravio ulteriore del procedimento, prevalente la
disposizione di cui all'art. 28, comma 3, della Legge 109/1994
e s.m.i. rispetto a quella contenuta nel successivo comma 7 dello
stesso articolo.
Pertanto, per le opere il cui importo sia non
eccedente il milione di Euro, si procederà a collaudo solo
in presenza di riserve apposte dall'appaltatore, mentre in tutti
gli altri casi (a titolo esemplificativo: direzioni lavori esterne
o nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla
soglia di anomalia) si utilizzerà la forma semplificatoria
del C.R.E., trattandosi di una facoltà prevista ex lege
ed assunta dall'Amministrazione sia con apposito atto deliberativo,
sia ora previsto dal proprio Regolamento collaudi.
A fronte di tali argomentazioni, si rende quindi
necessario, con il presente atto, disporre la revoca della deliberazione
Giunta Comunale (mecc. 2000 03777/29) del 16 maggio 2000,
con la quale veniva approvato il Regolamento per la nomina dei
collaudatori delle opere pubbliche dell'Ente (n. 271) e sostituirlo
integralmente con il nuovo testo del medesimo con le opportune
modifiche ed integrazioni, di cui all'Allegato 1 della presente
deliberazione.
Tutto ciò premesso,
Visto che ai sensi dellart. 48 del Testo Unico delle leggi
sullOrdinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dellart. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni
degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al
Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste
dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di revocare, per le motivazioni ampiamente argomentate in narrativa, che qui integralmente si richiamano, la deliberazione Giunta Comunale (mecc. 2000 03777/29) del 16 maggio 2000 che approvava il Regolamento per la nomina dei collaudatori di opere pubbliche della Città (n. 271);
2) di approvare il nuovo Regolamento per la nomina di collaudatori per lavori pubblici di competenza della Città di Torino, il cui testo viene allegato al presente provvedimento (All.1 n. );
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa. Le spese conseguenti alla nomina dei collaudatori esterni saranno, di volta in volta, oggetto di imputazione da parte dei Settori interessati, sui fondi appositamente accantonati nei singoli quadri economici delle opere;
4) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Allegato 1
Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina di collaudatori di LL.PP. di competenza della Citta' di Torino, ai sensi dell'articolo 28 della Legge 109/1994 e s.m.i. e dell'articolo 188 D.P.R. 554/1999 e s.m.i..
Piu' precisamente, l'articolo 28, comma 4,
sopra citato, cosi' dispone:
"Per le operazioni di collaudo le amministrazioni aggiudicatrici
nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione
con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessita' e all'importo
degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni
nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di
carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del
procedimento".
Ai fini del presente Regolamento:
- per "Legge" si intende la Legge 109/1994
e s.m.i.;
- per "Regolamento" si intende il D.P.R.
554/1999 e s.m.i., regolamento di attuazione ex art. 3 della Legge.
1. I collaudatori di LL.PP. devono possedere
i seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria e architettura
(limitatamente ad un solo componente, nel caso di Commissione
di collaudo, sono ammessi diplomi di laurea in geologia, scienze
agrarie e forestali) conseguito da:
- almeno
10 anni per lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 Euro,
ovvero per lavori comprendenti strutture;
- almeno
5 anni per lavori di importo inferiore a 5.000.000 Euro;
b) abilitazione all'esercizio della professione;
c) assenza degli impedimenti ostativi di cui
all'articolo 28, commi 4 e 5, della Legge.
2. Nelle Commissioni di collaudo, fatto salvo
quanto sopra riportato e limitatamente ad un solo componente,
e' eventualmente possibile procedere alla nomina di un funzionario
amministrativo ai sensi dell'articolo 28, comma 4 ultimo periodo,
della Legge, sempre che il medesimo soddisfi i seguenti requisiti:
a) abbia comprovata esperienza tecnico-amministrativa,
idoneamente accertata dal Responsabile del Procedimento, nella
materia dei lavori pubblici;
b) abbia conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza
- economia e commercio - scienze politiche o equipollenti da almeno
10 anni per lavori di importo pari o superiore 5.000.000 Euro,
ovvero da almeno 5 anni per lavori di importo inferiore a 5.000.000
di Euro.
3. La Città, a cura del Settore Programmazione LL.PP. e Segreteria Tecnica, conserva ed aggiorna periodicamente l'elenco di tutti i tecnici comunali in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, tenuto conto anche di quanto previsto al successivo articolo 4.
1. Il collaudatore sara' individuato, di norma, all'esterno del Settore che ha eseguito l'opera, tenendo conto della specializzazione tecnica individuale, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.
1. Al fine di consentire adeguata rotazione
del personale impegnato nelle operazioni di collaudo, lo stesso
soggetto non potrà essere incaricato di nuovo collaudo
se, dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo, non
sono trascorsi:
- almeno sei mesi per collaudi finali;
- almeno un anno per collaudi in corso d'opera.
1. Il collaudatore, o se del caso ai sensi di legge, i componenti della Commissione di collaudo, saranno individuati da una Commissione composta dal Vice Direttore Generale Servizi Tecnici, dal Direttore della Divisione Infrastrutture e Mobilità, dal Direttore della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata e dal Dirigente del Settore Ispettorato Tecnico.
2. Il collaudatore dovra' possedere i requisiti di cui al precedente articolo 1 ed essere inserito nell'apposito elenco, fermo restando quanto previsto inoltre dagli articoli 2 e 3.
3. L'individuazione del collaudatore sara' formalizzata mediante disposizione di servizio del Vice Direttore Generale Servizi Tecnici, mentre il Settore competente per l'opera pubblica provvedera' alla nomina formale del collaudatore mediante apposita determinazione dirigenziale.
1. Le prestazioni del collaudo, qualora assegnato a personale interno dell'Amministrazione, sono da intendersi compiti di istituto, essendo previste dalla Legge e dalla stessa remunerate con specifico incentivo ex art. 18 della Legge e da ripartire con apposito Regolamento Comunale.
2. Tali prestazioni comprendono tutti gli adempimenti e modalita' specificatamente previsti dalla Legge e dal Regolamento.
1. Nei casi di particolare complessita' o rilevanza dell'opera e nell'ipotesi di comprovata carenza di organico accertata e certificata dal Responsabile del Procedimento, l'Amministrazione si riserva la facolta' di nominare collaudatori singoli o Commissioni di Collaudo esterni alle proprie strutture, ai sensi dell'articolo 188 del Regolamento.
2. I soggetti in tal modo individuati devono, in ogni caso, possedere i requisiti previsti specificatamente nei precedenti articoli 1, 2 e 3.
3. I compensi dei soggetti di cui sopra saranno determinati dalla parcella redatta ai sensi delle tariffe professionali vigenti alla data dell'affidamento dell'incarico di collaudo ed accettata dalla Stazione Appaltante.
1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della Legge, per tutte le opere il cui importo contabilizzato non ecceda 1.000.000 di Euro, il Certificato di collaudo e' integralmente sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, fatta salva la presenza di riserve apposte dall'Appaltatore che, indipendentemente dalla soglia di cui sopra, comportano in ogni caso l'onere da parte dell'Amministrazione di procedere a formale collaudo, ex art. 187, comma 2, del Regolamento.
2. Il Certificato di Regolare Esecuzione e' redatto dal Direttore dei Lavori, non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutivita' della relativa deliberazione di approvazione.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai rapporti in corso, in quanto compatibili.