Divisione Corpo di Polizia Municipale
2004 05020/048
Settore Servizi Integrati
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CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

22 giugno 2004


OGGETTO: REGOLAMENTO ORGANICO E DI SERVIZIO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. INTRODUZIONE DELL'ART. 24-BIS. APPROVAZIONE.

Proposta del Vicesindaco Calgaro,
e degli Assessori Montabone e Bonino.

Il Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Municipale, associazione riconosciuta dalla Civica Amministrazione, aderente all'Associazione Sportiva Polizia Municipale d'Italia (A.S.P.M.I.), partecipa, attraverso i suoi aderenti, con il logo della Città, a gare e manifestazioni sportive di vario genere e di diverse discipline, a livello nazionale ed internazionale.
Nel corso degli anni, gli esponenti del suddetto gruppo sportivo hanno ottenuto risultati particolarmente significativi, svolgendo un importante ruolo di lustro all’immagine del Corpo di Polizia Municipale. Detta attività, anche secondo la prassi consolidata in diversi Corpi di Polizia statale e locale, si viene pertanto a configurare come attività accessoria nell’ambito delle attività d’immagine a favore del Corpo di Polizia Municipale e costituisce dunque attività svolta anche nell’interesse della Città.
Occorre pertanto prevedere la possibilità dell’inserimento, anche a livello organizzativo e retributivo, delle attività sopra descritte nell’ambito della normale attività lavorativa svolta dal personale ed a tal fine risulta indispensabile una chiara previsione regolamentare interna che prenda atto dell’interesse dell’Amministrazione alla partecipazione alle gare e preveda conseguentemente forme di promozione e contribuzione alla medesima.
In particolare, occorre prevedere le condizioni di svolgimento in normale orario di servizio dell’attività medesima. Nello stesso tempo risulta necessario regolamentare la copertura delle spese connesse al vitto, all’alloggio ed al trasporto dei partecipanti a gare che si svolgano al di fuori del territorio comunale, tenuto conto che già attualmente tali spese sono sostenute direttamente dal Gruppo Sportivo medesimo, con propri fondi interni.
D’altro canto a tale linea organizzativa si affianca in pari tempo l’esigenza di incentivare e promuovere la suddetta attività che come già detto costituisce un elemento importante per l’immagine pubblica, attraverso contributi sia in beni e servizi, sia finanziari a favore dell’Associazione Gruppo Sportivo.
Si prevede, dunque, un’articolata forma di contribuzione da parte dell’Amministrazione Civica, consistente sia nella corresponsione delle spese relative all’iscrizione alle gare, ivi comprese l’iscrizione all’A.S.P.M.I., sia l’eventuale fornitura di materiali e gadget anche questi finalizzati rispetto all’interesse dell’Amministrazione all’attività in questione, sia infine attraverso l’erogazione di specifici contributi finanziari.
Pertanto, è prevista la possibilità che il trasporto per i suddetti partecipanti sia fornito con mezzi di proprietà dell’Amministrazione medesima. Per la promozione e l’espletamento dell’attività dell’Associazione Gruppo Sportivo, saranno annualmente previste forme di contribuzione sia in beni e in servizi, sia in forma finanziaria, in collaborazione tra la Divisione Corpo di Polizia Municipale e la Direzione Sport e Tempo Libero, nell’ambito delle risorse di Bilancio disponibili. Per l’anno 2005, la suddetta spesa può essere quantificata fin d’ora in Euro 5.000,00.
Infine, allo scopo di pianificare in modo ottimale la partecipazione autorizzata del Gruppo alle attività agonistiche e, nel contempo, quantificare concretamente l’erogazione delle giornate di servizio fruibili da atleti ed accompagnatori per lo svolgimento dell’attività sportiva, si ritiene opportuno attribuire al Gruppo Sportivo un “monte giornate” annuale pari a 200 giornate lavorative ordinarie, da cui saranno attinti i turni di servizio svolti sia nell’ambito del territorio comunale sia in trasferta.
Occorre dunque integrare il Regolamento organico e di servizio del Corpo di Polizia Municipale con l’aggiunta di un articolo apposito che regoli l’attività agonistica del Gruppo Sportivo del Corpo, nonché le condizioni del suo finanziamento, ogni qualvolta debba partecipare ad eventuali manifestazioni sportive.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi espressi in forma palese;


D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, l’introduzione dell’art. 24-bis, nel regolamento organico e di servizio del Corpo di Polizia Municipale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 dicembre 1979, con il testo seguente:
Art. 24-bis – Attività del Gruppo Sportivo del Corpo

1. La partecipazione della delegazione del “Gruppo Sportivo Vigili Urbani di Torino” (costituito con deliberazione del Consiglio Comunale del 15/10/1985 n. mecc. 8509513/48 e disciplinato dal relativo statuto associativo) alle competizioni sportive di categoria, all’interno o all’esterno del territorio comunale, è favorita dall’Amministrazione Comunale nei limiti e modi seguenti:
a) ciascuna disciplina sportiva del Gruppo è ammessa a partecipare, al corrispondente campionato nazionale annuale di Polizia Municipale A.S.P.M.I. (Associazione Sportiva Polizia Municipale d’Italia), e comunque in misura complessiva non superiore a 12 campionati nazionali A.S.P.M.I. nel corso dello stesso anno solare;
b) gli atleti iscritti alle gare di cui alla lettera a) accompagnati da un responsabile tecnico, sono considerati in servizio ordinario nelle giornate di svolgimento effettivo della rispettiva manifestazione sportiva. La selezione meritocratica di detti atleti è fatta in base alle accertate competenze sportive o ai risultati agonistici conseguiti singolarmente ed in squadra, in relazione alle necessità numeriche obiettive di ciascuna disciplina. In nessun caso potrà essere autorizzata l’effettuazione di dette attività in servizio straordinario;
c) alla delegazione sportiva del Gruppo è riconosciuto l’uso dei veicoli dell’Amministrazione eventualmente necessari al trasporto degli atleti e delle attrezzature sportive al seguito, compatibilmente alle esigenze di servizio e fatta salva la disponibilità degli stessi, comprensivo dei connessi oneri assicurativi, di carburante e di pedaggio stradale. I mezzi di trasporto sono condotti da un componente della delegazione sportiva, limitatamente al tempo d’impiego per il viaggio e per le eventuali esigenze sportive o di collegamento;
d) il gruppo sportivo provvede con propri fondi autonomamente gestiti, a carico dei partecipanti, a sostenere le spese relative al vitto, all’alloggio e trasporto con altri mezzi diversi da quelli forniti dall’Amministrazione per le competizioni sportive di cui alla lettera a) per le quali richieda l’autorizzazione alla partecipazione dei suoi aderenti;
e) fermo restando quanto disposto dalla precedente lettera d), e fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3, per le competizioni sportive di cui al presente articolo, non è corrisposto alcun rimborso o competenza accessoria, ad eccezione dell’eventuale indennità di trasferta;
f) la partecipazione di delegazioni del Gruppo ad altre competizioni sportive, nazionali ed internazionali, può essere concessa, nei modi e limiti di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e), dal Comandante del Corpo su motivata richiesta del Presidente del Gruppo e parere del Dirigente delegato.
g) al Gruppo Sportivo del Corpo è attribuito un numero complessivo annuo di 200 giornate lavorative ordinarie, destinate a consentire agli atleti, designati dal Presidente del Gruppo ai sensi della lettera b), e ai relativi accompagnatori lo svolgimento delle attività di cui al presente comma in normale orario di servizio.
2. Al fine di promuovere l’attività sportiva di cui al comma precedente, la Divisione Corpo di Polizia Municipale e la Direzione Sport e Tempo Libero potranno annualmente prevedere forme di contribuzione sia in beni e servizi, sia in forma finanziaria a favore dell’Associazione Gruppo Sportivo per le attività sportive di cui al precedente comma.
3. La spesa complessiva conseguente all’applicazione dei commi precedenti, è sostenuta congiuntamente dalla Divisione Corpo di Polizia Municipale e dalla Direzione Sport e Tempo Libero, che la prevederanno nell’ambito delle risorse di Bilancio ad essi assegnate.
  1. di prevedere in sede di prima applicazione dell’art. di cui al punto 1) una spesa per l’anno 2005 pari ad Euro 5.000,00;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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