Divisione Commercio
Settore Regolamentazione Sanzioni-Contenzioso-Sanità
n. ord. 161
2004 04970/017
OGGETTO: RIFORMULAZIONE E MODIFICA DEL "REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE".
Proposta dell'Assessore Tessore,
di concerto con l'Assessore Bonino.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 marzo 1985
(mecc. 8503932/17), veniva approvato il "Regolamento delle
procedure sanzionatorie amministrative", confermato poi con
deliberazione del 5 agosto 1992 (mecc. 9209095/17), per disciplinare
le fasi del procedimento sanzionatorio, in conformità con
quanto disposto dalla Legge 689/1981.
A distanza di dieci anni, la necessità di aggiornare tale
regolamento si è verificata, oltre che per le sopraggiunte
modifiche alla Legge 689/1981, anche in seguito all'entrata in
vigore di importanti riforme normative, tra le altre la Legge
241/1990 e quella del titolo V della Costituzione che, incidendo
sulle linee fondamentali del nostro ordinamento hanno condizionato
pesantemente, pur se di riflesso, il settore delle sanzioni amministrative.
In particolare, la riforma del titolo V della Costituzione valorizzando
in modo significativo l'istituzione comunale, non solo attribuisce
ad essa potestà statutaria, e la individua quale nucleo
principale di attribuzione di funzioni amministrative, ma altresì
riconosce, al massimo livello normativo, un suo potere regolamentare,
la cui effettività richiede di essere garantita da un apparato
sanzionatorio che, per essere realmente efficace, necessita di
apposita graduazione.
Proprio in un'ottica di effettività, si è ritenuto
opportuno inserire, nell'art. 2 del nuovo regolamento, la possibilità,
per il Consiglio Comunale, di determinare, entro il limite minimo
ed il limite massimo, stabiliti dalla legge, la sanzione pecuniaria
per ogni specie di violazione di norme di regolamenti municipali.
La disposizione si è resa necessaria, alla luce delle osservazioni
su esposte, in seguito all'entrata in vigore della Legge 3/2003,
"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione",
che all'art. 16 prevede: "Salvo diversa disposizione di legge,
per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 25 Euro a 500 Euro
". Anche in base agli studi attinenti
l'effettività della sanzione in relazione alla sua funzione
dissuasiva, l'applicazione di un'unica "forbice sanzionatoria",
che non può tenere conto della varietà e diversa
gravità delle fattispecie previste dai diversi regolamenti
comunali, pare inopportuna, oltreché giuridicamente affatto
pacifica.
La modificazione del Regolamento si è peraltro resa necessaria,
non solo alla luce delle importanti riforme costituzionali, ma
altresì in relazione alle riforme apportate alla L. 689/
1981 da numerosi testi normativi, quali il D.Lgs. 688/1985, il
D.Lgs. 285/1992, la Legge 448/1998, il D.Lgs. 213/1998, la Legge
265/1999, e, da ultimo, dalle importanti innovazioni contenute
nel D.Lgs. 507/1999. Inoltre, l'interferenza tra la normativa
di settore e la Legge 241/1990, ha evidenziato l'urgenza di adeguare
gli aspetti procedurali non disciplinati dalla Legge 689/1981.
Numerosi sono stati, in proposito, i punti affrontati dal nuovo
Regolamento.
In particolare, è stato previsto che il pagamento in misura
ridotta, pur in presenza di scritti difensivi, estingua, oltre
all'obbligazione, anche il procedimento sanzionatorio. Tale soluzione
è stata adottata in coerenza con la funzione del pagamento
stesso, deflattiva rispetto alla successiva fase contenziosa,
così come sottolineato anche dalla Corte Costituzionale
nell'ordinanza 350/94, secondo la quale il principio "solve
et repete" vige solo ove la facoltà di esperire i
rimedi avverso il procedimento sanzionatorio sia condizionata
dal previo pagamento della somma imposta. Resta peraltro da definire
la sorte dei ricorsi ai verbali dei quali sia già stato
effettuato il pagamento: si propone di provvedere comunque all'esame
degli stessi, in quanto l'informativa apposta sui modelli di contestazione
attualmente in uso, si presta all'interpretazione del "solve
et repete". Al fine di evitare futuri fraintendimenti, si
è proceduto all'adeguamento dei modelli di verbalizzazione,
nei quali viene specificato in modo inequivoco, che il pagamento
estingue il procedimento sanzionatorio, pur in presenza di scritti
difensivi.
Rispetto, poi, ai soggetti deputati al vaglio dei ricorsi, l'analisi
di questi ultimi è stata affidata al personale di fascia
"C", scelta resa possibile sia alla luce della riorganizzazione
degli uffici, sia in seguito alla specifica formazione impartita
agli istruttori amministrativi. Tale previsione consente di liberare
dall'incombenza i funzionari precedentemente incaricati, cui invece
è attribuita la funzione di rappresentanza in giudizio
della Città per le cause afferenti i ricorsi innanzi al
Giudice di Pace ed al Giudice Unico del Tribunale avverso le ordinanze
ingiunzioni. Tanto in recepimento della determinazione del Direttore
Generale del 9 giugno 1999 prot. n. 360, emessa in conformità
della prescrizione dell'art. 23 comma 4 Legge 689/1981, in base
alla quale "L'autorità che ha emesso l'ordinanza può
avvalersi anche di funzionari appositamente delegati". Ulteriore
novità del momento processuale, è costituita dalla
previsione di una somma di 100 Euro dovuta alla Città come
spesa di esposto per i ricorsi che l'autorità giudiziaria
respinge. Tale importo naturalmente dovrà essere riconosciuto
nella sentenza.
Sempre in ambito procedurale, la Legge 241/1990 prevede, all'art.
2 la necessaria previsione di un termine per la conclusione di
ogni tipo di procedimento; il problema si pone, per la materia
che qui si tratta, in merito al procedimento irrogatorio dell'ordinanza
ingiunzione che, sia pure in presenza di pronunce giurisdizionali
non univoche, sembra comunque debba concludersi nel termine di
prescrizione dell'obbligazione, ovvero cinque anni. Nel regolamento
tuttavia è stato previsto un termine più breve,
36 mesi, per le ipotesi in cui gli aventi diritto presentino delle
memorie difensive avverso i verbali.
Altro aspetto rilevante del nuovo Regolamento è costituito
dalla previsione di un titolo apposito per le sanzioni accessorie
che, sia pure nel puntuale recepimento della disciplina contenuta
nella Legge 689/1981, in coerenza con la natura regolamentare
della fonte, pone una normativa di dettaglio, che, da un lato
consente di interrompere, sia pure per una sola volta, il termine
di 10 giorni entro il quale può essere disposta la confisca,
e dall'altro si occupa di disciplinare la procedura per la devoluzione
in beneficenza, vendita e distruzione delle cose confiscate. Tale
ultima previsione dota di una prospettiva più ampia e completa
un iter, che tanto più a livello regolamentare, risulterebbe
altrimenti monco, e consente al contempo una collocazione più
mirata dei prodotti confiscati, nell'ottica di un loro migliore
utilizzo.
Da non confondere con le sanzioni accessorie sono invece i provvedimenti
che hanno come scopo quello di ripristinare linteresse pubblico
pregiudicato dalle violazioni accertate; invero le prime sono
volte a rafforzare gli effetti della sanzione pecuniaria mediante
associazione alla stessa di un atto inibitorio o interdittivo,
mentre gli atti ripristinatori sono diretti esclusivamente a ripristinare
la situazione quo ante conforme allinteresse pubblico generale.
La loro previsione non soggiace pertanto ai principi generali
dellordinamento relativi alle sanzioni, ma è soggetta
agli stessi principi che regolamentano lazione amministrativa
nel perseguimento degli interessi pubblici. Si deve pertanto ritenere
che ogni pubblica amministrazione nelle materie affidate dalla
legge alle sue cure, abbia la potestà di emettere dei provvedimenti
funzionali non solo al perseguimento ma altresì al ripristino
degli interessi stessi. Tali potestà possono ritenersi
notevolmente rafforzate dalla recente riforma costituzionale che
ha attribuito agli enti locali, in virtù del principio
della sussidiarietà verticale, una maggiore autonomia i
cui effetti si riflettono in modo diretto anche sugli strumenti
necessari al perseguimento degli interessi pubblici. Ne consegue,
pertanto, che ogni regolamento della Città potrà
prevedere, nel caso di violazione alle proprie norme, lemanazione
di atti ripristinatori funzionali alla reintegrazione degli stessi
interessi pubblici tutelati dalle norme regolamentari violate,
come indicato nellultimo comma dellarticolo 19.
In conclusione, se, come è inevitabile, dal punto di vista
dei contenuti il nuovo "Regolamento delle procedure sanzionatorie
amministrative" ripropone aspetti già disciplinati
dalla Legge 689/1981, rispetto alla loro esposizione, va sottolineato
lo sforzo, in fase di redazione del testo, per tradurre in termini
più chiari e comprensibili al cittadino, procedure ed aspetti
tesi a garantirne il diritto di difesa e la restituzione delle
somme indebitamente versate. A tal fine sono state espressamente
previste le omissioni che se riscontrate nel verbale di accertamento
ne comportano l'archiviazione, nonché le disposizioni degli
articoli 9 comma 2 e 16 u.c. relative alle procedure di rimborso
sia dopo il pagamento in misura ridotta, che in seguito ad accoglimento
dei ricorsi presentati davanti all'autorità giudiziaria.
Per quanto concerne, poi, la valutazione di impatto del presente
Regolamento, soprattutto alla luce delle novità illustrate,
può definirsi senz'altro positivo sia in base ai parametri
di necessarietà dello stesso, che rispetto all'effetto
sui destinatari. Sotto il primo profilo rilevano, innanzitutto,
il titolo III del provvedimento, relativo a sanzioni accessorie
ed atti ripristinatori, alla procedura di devoluzione in beneficenza,
vendita e distruzione delle cose confiscate, ed altresì
le disposizioni relative al giudizio sui ricorsi. Rispetto all'impatto
del Regolamento nei confronti dei destinatari, si
apprezzano positivamente le norme sull'esame dei verbali
e le disposizioni volte a garantire in modo più chiaro
i diritti di partecipazione al procedimento e di difesa avverso
le violazioni contestate. Non estranei alla valutazione favorevole
del provvedimento sono altresì l'uso di un linguaggio accessibile
e di un costrutto semplice, come suggerito dalla direttiva 8 maggio
2002 del Dipartimento della Funzione Pubblica sulla semplificazione
del linguaggio dei testi amministrativi.
Riguardo, infine agli aspetti di successione delle norme, l'art.
20 prevede che il presente Regolamento riformuli quello precedente
e lo abroghi espressamente. Tale disposizione ha lo scopo di semplificare
il quadro sistematico della materia ed evitare dubbi ermeneutici
che, oltre alle oggettive difficoltà cui sottopongono gli
interpreti e i soggetti tenuti all'osservanza delle diverse norme,
spesso alimentano un'incertezza che ha dirette conseguenze negative
sul livello del contenzioso.
Da ultimo, nell'ottica di una comprensione più agevole
e coordinata del testo, tenendo conto, come già ricordato,
che i regolamenti comunali spesso non si rivolgono ad addetti
ai lavori bensì annoverano tra i propri fruitori principali
semplici cittadini, si propone che la fonte di cognizione preveda
come allegati, il testo dell'art. 2936 c.c., nonché le
Leggi 689/1981 (capo I sezioni I, II, III) e 241/1990, cui il
Regolamento costantemente si riferisce per la propria integrazione.
Ai sensi degli articoli 43-44 del Regolamento del Decentramento
la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa
alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.
Le Circoscrizioni 4, 5, 8 e 10 non hanno espresso parere.
Le Circoscrizioni 1, 2, 3, 6, 7 e 9 hanno espresso parere favorevole
(all. 2-7 - nn. ).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il
nuovo testo di regolamento costituito da IV titoli, II capi, 21
articoli, denominato "Regolamento delle procedure sanzionatorie
amministrative", che viene allegato quale parte integrante
del presente provvedimento (all. 1 - n. );
2) di approvare l'esame dei ricorsi ai verbali dei quali sia già
stato effettuato il pagamento, pendenti alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, per valutarne l'eventuale rimborso;
3) di abrogare il "Regolamento delle procedure sanzionatorie
amministrative" approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 26 marzo 1985 (mecc. 8503932/17) e confermato
con deliberazione della Giunta Comunale in data 5 agosto 1992
(mecc. 9209095/17);
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese.
Articolo 1 - Ambito di applicazione
Capo I - Procedimento di accertamento
Articolo 2 - Accertamento della violazione e sanzione pecuniaria
Articolo 3 - Verbale di contestazione
Articolo 4 - Contestazione della violazione
Articolo 5 - Notificazione del verbale di contestazione
Articolo 6 - Concorso di persone
Articolo 7 - Trasgressori incapaci
Capo II - Esame dei verbali di accertamento e conclusione del
procedimento
Articolo 8 - Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in
misura ridotta
Articolo 9 - Scritti difensivi
Articolo 10 - Esame scritti difensivi e termine di conclusione
del procedimento
Articolo 11 - Ordinanza-ingiunzione
Articolo 12 - Entità della sanzione
Articolo 13 - Rateizzazione della sanzione
Articolo 14 - Impugnazione dell'ordinanza ingiunzione
Articolo 15 - Esecuzione forzata
Articolo 16 - Ricorso avverso l'atto esecutivo di pagamento -
richiesta di riesame
Articolo 17 - Confisca
Articolo 18 - Devoluzione in beneficenza, vendita e distruzione
delle cose confiscate ad operatori commerciali privi di autorizzazione
Articolo 19 - Sanzioni accessorie e atti ripristinatori
Articolo 20 - Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento disciplina nel rispetto delle disposizioni
della Legge 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni,
il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, relative
alle violazioni alle fonti normative che attribuiscono ai Comuni
la competenza ad applicare le sanzioni pecuniarie.
2. Il presente regolamento disciplina altresì, secondo
le disposizioni della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive
modificazioni e integrazioni, il procedimento per l'applicazione
delle sanzioni accessorie o comunque interdittive, di attività
commerciali e pubblici esercizi.
1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione
di norme di regolamenti municipali consistono nel pagamento di
una somma di danaro da 25 Euro a 500 Euro.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche
in seguito all'accertamento di inottemperanza alle ordinanze del
Sindaco o ai provvedimenti dirigenziali.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al comma 1, per
ogni specie di violazione è determinata, in linea generale
ed astratta, con provvedimento del Consiglio Comunale entro un
limite minimo ed un limite massimo. Il limite massimo non può,
per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.
4. All'accertamento delle violazioni che comportano una sanzione
amministrativa pecuniaria deve procedersi secondo quanto dispone
l'articolo 13 della Legge 689/1981.
5. Il compimento di tutti gli atti di contestazione e di accertamento
di cui agli articoli 13 e 14 debbono essere documentati in apposito
verbale.
1. Il verbale di contestazione deve contenere le indicazioni
relative a:
a) numero di matricola, qualifica del verbalizzante e sottoscrizione;
b) data e luogo dell'accertamento della violazione;
c) fatto commesso e norme violate;
d) generalità complete del trasgressore, dell'obbligato
in solido, di colui che esercita la potestà parentale,
nel caso in cui il trasgressore sia un minorenne, o di chi è
tenuto alla sorveglianza dell'incapace o di chi è comunque
tenuto al pagamento della sanzione;
e) dichiarazioni eventualmente rese dal responsabile della violazione,
dell'eventuale obbligato in solido o della persona tenuta alla
sorveglianza;
f) opera svolta dal responsabile della violazione per l'eliminazione
o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa;
g) entità della sanzione pecuniaria, indicata nei limiti
minimo, massimo e misura ridotta, autorità in favore della
quale il pagamento dovrà essere effettuato;
h) autorità cui possono essere fatti pervenire scritti
difensivi e documenti, o alla quale può essere richiesta
l'audizione personale.
2. L'omessa indicazione degli aspetti relativi ai punti b), c),
d) del comma 1 determina l'archiviazione del verbale.
3. L'omessa indicazione dell'importo della sanzione nei limiti
minimo e massimo o del pagamento in misura ridotta, fatte salve
diverse previsioni di legge, deve essere integrata con un successivo
atto di notifica alle persone obbligate, entro il termine di 90
giorni dalla data di accertamento del verbale.
4. L'omessa indicazione delle ragioni della solidarietà
determinano l'archiviazione del verbale, nei confronti della persona
indicata come obbligato in solido.
5. L'omessa indicazione delle ragioni che determinano la responsabilità
di chi esercita la potestà parentale, nel caso in cui il
trasgressore sia un minorenne, o di chi è tenuto alla sorveglianza
nel caso in cui il trasgressore sia un incapace, determinano l'archiviazione
del verbale nei loro confronti.
1. La contestazione consiste nella diretta comunicazione dell'addebito
e delle sue conseguenze giuridiche fatta al responsabile della
violazione e all'obbligato in solido se presente al momento della
contestazione.
2. Trasgressore è colui che pone in essere la condotta
difforme dalle prescrizioni di legge o regolamento o colui che
omette di ottemperare alle disposizioni stesse essendovi giuridicamente
tenuto. La responsabilità a titolo di obbligato in solido
nei casi previsti dall'articolo 6 della Legge 689/1981 deve essere
indicata nel verbale di contestazione con la specificazione del
rapporto che giustifica il nesso di solidarietà.
3. La contestazione diretta costituisce regola generale cui potrà
derogarsi solo nei casi di comprovata impossibilità da
indicare nel verbale di contestazione.
4. Il verbale, in caso di compilazione successiva all'accertamento,
dovrà contenere anche i precisi riferimenti temporali relativi
alla data dell'accertamento.
1. Qualora non sia stata possibile la contestazione diretta,
gli estremi della violazione dovranno essere notificati agli interessati,
entro il termine di novanta giorni se residenti nel territorio
della Repubblica, ed entro il termine di trecentosessanta giorni
se residenti all'estero. I termini decorrono dalla data di accertamento
della violazione.
2. La mancata notificazione nei termini prescritti estingue l'obbligazione
di pagare la somma di danaro dovuta a titolo di sanzione.
3. La notificazione deve essere eseguita secondo le modalità
indicate dal codice di procedura civile, e, ove sia ammesso, mediante
il servizio postale in conformità alle disposizioni di
cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 990 e successive modificazioni
e integrazioni.
1. Nel caso di concorso di più persone nella commissione
di una violazione che comporta una sanzione amministrativa, la
contestazione, o la notificazione, deve essere effettuata per
ognuno dei concorrenti con verbali distinti.
2. I processi verbali sommari contestati nel caso di concorso
di persone, devono essere trasmessi all'autorità competente
con una nota in cui sono indicate le circostanze di fatto da cui
si evince che fra i trasgressori sussiste il nesso del concorso.
1. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa,
chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto
i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice
penale, la capacità di intendere e di volere.
2. Se la violazione è stata commessa da un minore di anni
18, il verbale deve essere contestato o notificato a colui che
esercita la potestà parentale che risponde della violazione.
3. Se la violazione è stata commessa da persona incapace
di intendere e di volere, il verbale deve essere contestato o
notificato a chi è tenuto alla sua sorveglianza che risponde
per la violazione.
4. Nel verbale dovrà essere indicato il rapporto di parentela
o il motivo da cui scaturisce la responsabilità per la
violazione accertata.
1. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, nei casi
ammessi dalla legge, consiste nel versamento di una somma di denaro
pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo delle sanzioni
pecuniarie previste, nella misura meno gravosa per l'obbligato.
2. Il pagamento della sanzione in misura ridotta estingue il procedimento
sanzionatorio, e, fatte salve diverse previsioni di leggi o di
regolamenti, anche l'applicazione di eventuali sanzioni accessorie.
3. Qualora l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione
venga indicato in modo erroneo sul verbale, l'organo accertatore
deve notificare alle persone obbligate un atto ad integrazione
dell'importo dovuto, dalla cui data di notifica decorrono nuovamente
i termini per la presentazione di memorie o l'effettuazione del
pagamento in misura ridotta.
4. Qualora il pagamento in misura ridotta venga effettuato, su
erronea indicazione dell'organo accertatore, ad un ente o Ufficio
del Comune non competente a riceverlo, detto pagamento estingue
il procedimento sanzionatorio.
5. Qualora il pagamento venga effettuato in misura eccedente l'importo
dovuto, la differenza viene rimborsata.
1. In alternativa al pagamento in misura ridotta, l'avente
diritto, è ammesso presentare scritti difensivi e documenti,
entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, al Settore
Regolamentazione Sanzioni Contenzioso Sanità, con eventuale
richiesta di essere sentiti personalmente.
2. Il pagamento in misura ridotta del verbale estingue il procedimento
sanzionatorio anche qualora siano presentati scritti difensivi.
3. La presentazione di scritti difensivi e documenti non è
soggetta all'imposta di bollo.
1. Qualora sia richiesta l'audizione personale, viene comunicato
al richiedente il luogo, la data e l'ora in cui avverrà
l'audizione. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione
dovrà essere redatto apposito verbale, da parte di un istruttore
amministrativo incaricato.
2. Quando sia ritenuto opportuno, potranno essere richieste controdeduzioni
all'agente che ha accertato la violazione.
3. Se dall'esame dei documenti e dagli argomenti esposti emerge,
la carenza di responsabilità delle persone obbligate, o
se l'accertamento non è sufficientemente circostanziato
in riferimento ai fatti della violazione e ai suoi responsabili,
dovrà emettersi ordinanza motivata di archiviazione degli
atti, comunicandola integralmente all'organo cui appartiene l'agente
che ha accertato la violazione; altrimenti dovrà determinarsi,
con ordinanza motivata la somma dovuta quale sanzione per la violazione,
ingiungendone il pagamento, insieme con le spese di procedura
e notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi
sono solidalmente obbligate.
4. Il procedimento irrogatorio dell'ordinanza-ingiunzione, in
presenza di scritti difensivi, deve concludersi entro il termine
di 36 mesi decorrenti dalla data di contestazione e notifica del
verbale.
5. Qualora avverso il verbale non siano presentati scritti difensivi,
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento deve essere emessa e notificata
entro il termine di prescrizione dell'obbligazione.
1. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'ultima parte dell'ultimo
comma dell'articolo 10 dovrà contenere le indicazioni relative
ai seguenti elementi essenziali:
a) autorità dalla quale promana;
b) violazione per la quale è emessa, negli aspetti di fatto
(data, luogo, ecc.) e di diritto (norme violate);
c) compimento degli atti di accertamento della violazione e forme
di contestazione;
d) motivi per i quali è stato ritenuto fondato l'accertamento;
e) criteri seguiti nella determinazione in concreto dell'entità
della sanzione;
f) ammontare della sanzione ed entità e specie delle spese
di cui si ingiunge il pagamento contestuale;
g) generalità del responsabile della violazione e degli
eventuali responsabili in solido o di chi è tenuto per
legge al pagamento;
h) ufficio competente a ricevere il pagamento;
i) indicazione dell'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale
è ammesso presentare ricorso.
2. Per la notifica delle ordinanze-ingiunzioni ai residenti all'estero
dei quali non si conosce l'indirizzo, si applica la disposizione
dell'articolo 14 comma 5 della Legge 689/1981.
3. Per la notifica delle ordinanze-ingiunzioni ai trasgressori
senza fissa dimora, si procede mediante affissione alla Casa Comunale.
1. Qualora avverso il verbale di contestazione non sia presentato
alcuno scritto difensivo e dalle dichiarazioni rese all'atto della
contestazione della violazione non si evincono elementi riconducibili
ai criteri dell'articolo 11 Legge 689/1981, l'entità della
sanzione pecuniaria della quale si ingiunge il pagamento con ordinanza,
è determinata in misura non inferiore alla somma di danaro
corrispondente alla ipotesi meno favorevole per il responsabile
della violazione tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo
stabiliti per quella violazione.
2. Nel caso di reiterazione specifica e sulla base dei criteri
stabiliti dall'articolo 11 Legge 689/1981, l'importo della sanzione
può essere maggiorato del 25%, per ogni violazione accertata,
fino al raggiungimento del massimo edittale.
3. Quando con una sola azione od omissione siano violate più
disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie
dovrà applicarsi la sanzione stabilita per la violazione
più grave aumentata fino al triplo.
4. Nell'ipotesi in cui vengano presentati scritti difensivi, nella
motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, devono essere indicati
i criteri dell'articolo 11 Legge 689/1981, sulla base dei quali
è determinato l'importo della sanzione.
1. Su richiesta motivata dell'obbligato al pagamento della
sanzione che si trovi in condizioni economiche disagiate, può
essere disposto che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate
mensili da tre a trenta. A tal fine si considerano condizioni
economiche disagiate quelle riferite ad un reddito imponibile
ai fini IRPEF uguale o inferiore a 26.000 Euro. Ciascuna rata
non può essere inferiore a Euro 15,49. L'obbligazione può
essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle
rate residue.
2. Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso
con la stessa ordinanza che determina la sanzione.
3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato,
l'ufficio inviterà l'obbligato a regolarizzare i pagamenti,
avvertendolo che ove non provveda, sarà attivata la procedura
per l'esecuzione forzata.
1. L'Ordinanza Ingiunzione può essere impugnata entro
30 giorni davanti al Giudice di Pace. L'opposizione si deve presentare
davanti al Giudice unico del Tribunale quando la sanzione è
stata applicata per una violazione concernenti le seguenti materie:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione
degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di urbanistica ed edilizia;
d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della
fauna e delle aree protette;
e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
f) di società e di intermediari finanziari;
g) tributaria e valutaria.
2. L'opposizione si propone altresì davanti al Giudice
Unico del Tribunale:
a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria
superiore nel massimo a Euro15.493,71;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria
proporzionale senza previsione di un limite massimo, è
stata applicata una sanzione superiore a Euro 15.493,71;
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa
da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione
per le violazioni previste dal Regio Decreto 21 dicembre 1933
n. 1736 "Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno
circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione,
del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia", dalla Legge
15 dicembre 1990 n. 386 "Nuova disciplina sanzionatoria degli
assegni bancari" e dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992
n. 285 "Nuovo Codice della Strada".
3. Nei giudizi di opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni,
la rappresentanza in giudizio della Città è affidata
a Funzionari delegati con atto del Sindaco. La spesa di esposto
sostenuta dalla Città per l'attività di rappresentanza
in giudizio è di 100 Euro.
1. Decorso inutilmente il termine per il pagamento fissato
con ordinanza-ingiunzione, salvo nel caso in cui l'autorità
giudiziaria abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato,
dovrà procedersi alla riscossione delle somme dovute secondo
quanto disposto dall'articolo 27 della Legge 689/1981.
2. Le ordinanze-ingiunzioni notificate oltre i termini di prescrizione
dell'obbligazione, nonché quelle per le quali non è
stato possibile effettuare la notifica, a causa di errate generalità
anagrafiche o per altri motivi che rendono incerta l'individuazione
dell'obbligato, sono inefficaci e la relativa sanzione deve essere
dichiarata prescritta con provvedimento motivato.
1. Avverso l'atto esecutivo di pagamento è ammesso il
ricorso innanzi al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notificazione.
L'obbligato può altresì proporre istanza di riesame
all'ufficio competente quando:
a) l'obbligazione risulta prescritta a causa dell'omessa o irregolare
notifica dell'ordinanza-ingiunzione;
b) la notifica della cartella esattoriale è avvenuta dopo
il termine di prescrizione di 5 anni, decorrenti dalla data di
notifica dell'ordinanza-ingiunzione;
c) l'ordinanza-ingiunzione o la cartella esattoriale sono già
state pagate dall'obbligato;
d) vi è un'errata indicazione della persona obbligata al
pagamento.
2. L'ufficio effettuati i necessari accertamenti, qualora i motivi
del ricorso siano riconosciuti fondati dovrà predisporre
il provvedimento di sgravio dei ruoli per la somma non dovuta,
comunicandolo al concessionario dell'esecuzione forzata. Qualora
il provvedimento di sgravio intervenga dopo il pagamento della
somma riconosciuta non dovuta, l'importo della somma indebitamente
versata è rimborsata.
1. Avverso i verbali di sequestro è ammesso il ricorso
da presentare al Settore Regolamentazione Sanzioni Contenzioso
Sanità, entro 30 giorni, secondo le disposizioni dell'articolo
19 della Legge 689/1981.
2. Se gli scritti difensivi avverso il sequestro sono irrilevanti,
è disposto il rigetto dell'opposizione entro 10 giorni
dalla data di presentazione.
3. Il termine di cui al comma precedente è sospeso, una
sola volta, nel caso in cui l'ufficio competente chieda le controdeduzioni
agli organi che hanno effettuato il sequestro, o maggiori chiarimenti
al ricorrente e ricomincia a decorrere dal giorno in cui pervengono
i riscontri richiesti.
4. Qualora avverso il sequestro non sia presentata alcuna opposizione,
con l'ordinanza-ingiunzione di pagamento viene disposta anche
la confisca delle cose oggetto del sequestro.
1. Fatte salve le disposizioni previste dal capo II del D.P.R.
29 luglio 1982 n. 571, quando il provvedimento di confisca diviene
definitivo, le cose che ne costituiscono oggetto, se deperibili,
in cattivo stato di conservazione, contraffatte, o comunque non
più idonee all'uso cui erano destinate, devono essere distrutte.
Ogni singola cosa se di valore inferiore a Euro 100 può
essere devoluta in beneficenza ad associazioni ed enti con finalità
assistenziali e non di lucro.
2. Gli enti e le associazioni interessate devono comunicare annualmente,
entro il 31 marzo, al Settore Regolamentazione Sanzioni Contenzioso
Sanità, la loro disponibilità a beneficiare delle
cose confiscate.
3. L'attribuzione delle cose confiscate di carattere non deperibile,
viene effettuata annualmente, agli enti e associazioni in presenza
dei loro rappresentanti, del Dirigente del Settore Regolamentazione
Sanzioni Contenzioso Sanità o suo delegato e dal Comandante
del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato.
4. I criteri dell'attribuzione tengono conto delle specifiche
necessità delle associazioni o enti indicate nelle comunicazioni
di cui al comma 2.
5. Qualora le cose confiscate non vengano distrutte o devolute
in beneficenza, sono vendute mediante pubblico incanto da parte
di un terzo concessionario appositamente individuato con gara
ad evidenza pubblica.
6. Il prezzo della vendita non può essere inferiore al
valore commerciale o a quello di base indicato dal Comune.
1. Le sanzioni accessorie, disposte in applicazione di norme
di leggi o regolamenti che determinano la sospensione o l'interdizione
di attività commerciali e di pubblici esercizi, sono comminate
secondo la procedura prevista dalla Legge 241/1990.
2. Gli atti ripristinatori, degli interessi pubblici pregiudicati
dalle violazioni accertate, adottati in applicazione di leggi,
sono comminate secondo la procedura prevista dalla Legge 241/1990.
3. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano,
ove previsto negli stessi regolamenti, l'emanazione di atti finalizzati
a ripristinare gli intessi pubblici pregiudicati dalle violazioni
accertate.
1. Le disposizioni del presente regolamento riformulano e modificano le disposizioni del regolamento delle procedure sanzionatorie, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 26 marzo 1985, che deve ritenersi abrogato.