Divisione Commercio
Settore Regolamentazione Sanzioni-Contenzioso-Sanità

n. ord. 161
2004 04970/017

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 NOVEMBRE 2004
(proposta dalla G.C. 22 giugno 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: RIFORMULAZIONE E MODIFICA DEL "REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE".

Proposta dell'Assessore Tessore,
di concerto con l'Assessore Bonino.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 marzo 1985 (mecc. 8503932/17), veniva approvato il "Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative", confermato poi con deliberazione del 5 agosto 1992 (mecc. 9209095/17), per disciplinare le fasi del procedimento sanzionatorio, in conformità con quanto disposto dalla Legge 689/1981.
A distanza di dieci anni, la necessità di aggiornare tale regolamento si è verificata, oltre che per le sopraggiunte modifiche alla Legge 689/1981, anche in seguito all'entrata in vigore di importanti riforme normative, tra le altre la Legge 241/1990 e quella del titolo V della Costituzione che, incidendo sulle linee fondamentali del nostro ordinamento hanno condizionato pesantemente, pur se di riflesso, il settore delle sanzioni amministrative.
In particolare, la riforma del titolo V della Costituzione valorizzando in modo significativo l'istituzione comunale, non solo attribuisce ad essa potestà statutaria, e la individua quale nucleo principale di attribuzione di funzioni amministrative, ma altresì riconosce, al massimo livello normativo, un suo potere regolamentare, la cui effettività richiede di essere garantita da un apparato sanzionatorio che, per essere realmente efficace, necessita di apposita graduazione.
Proprio in un'ottica di effettività, si è ritenuto opportuno inserire, nell'art. 2 del nuovo regolamento, la possibilità, per il Consiglio Comunale, di determinare, entro il limite minimo ed il limite massimo, stabiliti dalla legge, la sanzione pecuniaria per ogni specie di violazione di norme di regolamenti municipali. La disposizione si è resa necessaria, alla luce delle osservazioni su esposte, in seguito all'entrata in vigore della Legge 3/2003, "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", che all'art. 16 prevede: "Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali …… si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro …". Anche in base agli studi attinenti l'effettività della sanzione in relazione alla sua funzione dissuasiva, l'applicazione di un'unica "forbice sanzionatoria", che non può tenere conto della varietà e diversa gravità delle fattispecie previste dai diversi regolamenti comunali, pare inopportuna, oltreché giuridicamente affatto pacifica.
La modificazione del Regolamento si è peraltro resa necessaria, non solo alla luce delle importanti riforme costituzionali, ma altresì in relazione alle riforme apportate alla L. 689/ 1981 da numerosi testi normativi, quali il D.Lgs. 688/1985, il D.Lgs. 285/1992, la Legge 448/1998, il D.Lgs. 213/1998, la Legge 265/1999, e, da ultimo, dalle importanti innovazioni contenute nel D.Lgs. 507/1999. Inoltre, l'interferenza tra la normativa di settore e la Legge 241/1990, ha evidenziato l'urgenza di adeguare gli aspetti procedurali non disciplinati dalla Legge 689/1981.
Numerosi sono stati, in proposito, i punti affrontati dal nuovo Regolamento.
In particolare, è stato previsto che il pagamento in misura ridotta, pur in presenza di scritti difensivi, estingua, oltre all'obbligazione, anche il procedimento sanzionatorio. Tale soluzione è stata adottata in coerenza con la funzione del pagamento stesso, deflattiva rispetto alla successiva fase contenziosa, così come sottolineato anche dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza 350/94, secondo la quale il principio "solve et repete" vige solo ove la facoltà di esperire i rimedi avverso il procedimento sanzionatorio sia condizionata dal previo pagamento della somma imposta. Resta peraltro da definire la sorte dei ricorsi ai verbali dei quali sia già stato effettuato il pagamento: si propone di provvedere comunque all'esame degli stessi, in quanto l'informativa apposta sui modelli di contestazione attualmente in uso, si presta all'interpretazione del "solve et repete". Al fine di evitare futuri fraintendimenti, si è proceduto all'adeguamento dei modelli di verbalizzazione, nei quali viene specificato in modo inequivoco, che il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio, pur in presenza di scritti difensivi.
Rispetto, poi, ai soggetti deputati al vaglio dei ricorsi, l'analisi di questi ultimi è stata affidata al personale di fascia "C", scelta resa possibile sia alla luce della riorganizzazione degli uffici, sia in seguito alla specifica formazione impartita agli istruttori amministrativi. Tale previsione consente di liberare dall'incombenza i funzionari precedentemente incaricati, cui invece è attribuita la funzione di rappresentanza in giudizio della Città per le cause afferenti i ricorsi innanzi al Giudice di Pace ed al Giudice Unico del Tribunale avverso le ordinanze ingiunzioni. Tanto in recepimento della determinazione del Direttore Generale del 9 giugno 1999 prot. n. 360, emessa in conformità della prescrizione dell'art. 23 comma 4 Legge 689/1981, in base alla quale "L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati". Ulteriore novità del momento processuale, è costituita dalla previsione di una somma di 100 Euro dovuta alla Città come spesa di esposto per i ricorsi che l'autorità giudiziaria respinge. Tale importo naturalmente dovrà essere riconosciuto nella sentenza.
Sempre in ambito procedurale, la Legge 241/1990 prevede, all'art. 2 la necessaria previsione di un termine per la conclusione di ogni tipo di procedimento; il problema si pone, per la materia che qui si tratta, in merito al procedimento irrogatorio dell'ordinanza ingiunzione che, sia pure in presenza di pronunce giurisdizionali non univoche, sembra comunque debba concludersi nel termine di prescrizione dell'obbligazione, ovvero cinque anni. Nel regolamento tuttavia è stato previsto un termine più breve, 36 mesi, per le ipotesi in cui gli aventi diritto presentino delle memorie difensive avverso i verbali.
Altro aspetto rilevante del nuovo Regolamento è costituito dalla previsione di un titolo apposito per le sanzioni accessorie che, sia pure nel puntuale recepimento della disciplina contenuta nella Legge 689/1981, in coerenza con la natura regolamentare della fonte, pone una normativa di dettaglio, che, da un lato consente di interrompere, sia pure per una sola volta, il termine di 10 giorni entro il quale può essere disposta la confisca, e dall'altro si occupa di disciplinare la procedura per la devoluzione in beneficenza, vendita e distruzione delle cose confiscate. Tale ultima previsione dota di una prospettiva più ampia e completa un iter, che tanto più a livello regolamentare, risulterebbe altrimenti monco, e consente al contempo una collocazione più mirata dei prodotti confiscati, nell'ottica di un loro migliore utilizzo.
Da non confondere con le sanzioni accessorie sono invece i provvedimenti che hanno come scopo quello di ripristinare l’interesse pubblico pregiudicato dalle violazioni accertate; invero le prime sono volte a rafforzare gli effetti della sanzione pecuniaria mediante associazione alla stessa di un atto inibitorio o interdittivo, mentre gli atti ripristinatori sono diretti esclusivamente a ripristinare la situazione quo ante conforme all’interesse pubblico generale. La loro previsione non soggiace pertanto ai principi generali dell’ordinamento relativi alle sanzioni, ma è soggetta agli stessi principi che regolamentano l’azione amministrativa nel perseguimento degli interessi pubblici. Si deve pertanto ritenere che ogni pubblica amministrazione nelle materie affidate dalla legge alle sue cure, abbia la potestà di emettere dei provvedimenti funzionali non solo al perseguimento ma altresì al ripristino degli interessi stessi. Tali potestà possono ritenersi notevolmente rafforzate dalla recente riforma costituzionale che ha attribuito agli enti locali, in virtù del principio della sussidiarietà verticale, una maggiore autonomia i cui effetti si riflettono in modo diretto anche sugli strumenti necessari al perseguimento degli interessi pubblici. Ne consegue, pertanto, che ogni regolamento della Città potrà prevedere, nel caso di violazione alle proprie norme, l’emanazione di atti ripristinatori funzionali alla reintegrazione degli stessi interessi pubblici tutelati dalle norme regolamentari violate, come indicato nell’ultimo comma dell’articolo 19.
In conclusione, se, come è inevitabile, dal punto di vista dei contenuti il nuovo "Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative" ripropone aspetti già disciplinati dalla Legge 689/1981, rispetto alla loro esposizione, va sottolineato lo sforzo, in fase di redazione del testo, per tradurre in termini più chiari e comprensibili al cittadino, procedure ed aspetti tesi a garantirne il diritto di difesa e la restituzione delle somme indebitamente versate. A tal fine sono state espressamente previste le omissioni che se riscontrate nel verbale di accertamento ne comportano l'archiviazione, nonché le disposizioni degli articoli 9 comma 2 e 16 u.c. relative alle procedure di rimborso sia dopo il pagamento in misura ridotta, che in seguito ad accoglimento dei ricorsi presentati davanti all'autorità giudiziaria.
Per quanto concerne, poi, la valutazione di impatto del presente Regolamento, soprattutto alla luce delle novità illustrate, può definirsi senz'altro positivo sia in base ai parametri di necessarietà dello stesso, che rispetto all'effetto sui destinatari. Sotto il primo profilo rilevano, innanzitutto, il titolo III del provvedimento, relativo a sanzioni accessorie ed atti ripristinatori, alla procedura di devoluzione in beneficenza, vendita e distruzione delle cose confiscate, ed altresì le disposizioni relative al giudizio sui ricorsi. Rispetto all'impatto del Regolamento nei confronti dei destinatari, si apprezzano positivamente le norme sull'esame dei verbali e le disposizioni volte a garantire in modo più chiaro i diritti di partecipazione al procedimento e di difesa avverso le violazioni contestate. Non estranei alla valutazione favorevole del provvedimento sono altresì l'uso di un linguaggio accessibile e di un costrutto semplice, come suggerito dalla direttiva 8 maggio 2002 del Dipartimento della Funzione Pubblica sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi.
Riguardo, infine agli aspetti di successione delle norme, l'art. 20 prevede che il presente Regolamento riformuli quello precedente e lo abroghi espressamente. Tale disposizione ha lo scopo di semplificare il quadro sistematico della materia ed evitare dubbi ermeneutici che, oltre alle oggettive difficoltà cui sottopongono gli interpreti e i soggetti tenuti all'osservanza delle diverse norme, spesso alimentano un'incertezza che ha dirette conseguenze negative sul livello del contenzioso.
Da ultimo, nell'ottica di una comprensione più agevole e coordinata del testo, tenendo conto, come già ricordato, che i regolamenti comunali spesso non si rivolgono ad addetti ai lavori bensì annoverano tra i propri fruitori principali semplici cittadini, si propone che la fonte di cognizione preveda come allegati, il testo dell'art. 2936 c.c., nonché le Leggi 689/1981 (capo I sezioni I, II, III) e 241/1990, cui il Regolamento costantemente si riferisce per la propria integrazione.
Ai sensi degli articoli 43-44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.
Le Circoscrizioni 4, 5, 8 e 10 non hanno espresso parere.
Le Circoscrizioni 1, 2, 3, 6, 7 e 9 hanno espresso parere favorevole (all. 2-7 - nn.                                                       ).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo testo di regolamento costituito da IV titoli, II capi, 21 articoli, denominato "Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative", che viene allegato quale parte integrante del presente provvedimento (all. 1 - n.                           );
2) di approvare l'esame dei ricorsi ai verbali dei quali sia già stato effettuato il pagamento, pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per valutarne l'eventuale rimborso;
3) di abrogare il "Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 marzo 1985 (mecc. 8503932/17) e confermato con deliberazione della Giunta Comunale in data 5 agosto 1992 (mecc. 9209095/17);
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese.


REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

TITOLO II - PROCEDIMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE

Capo I - Procedimento di accertamento
Articolo 2 - Accertamento della violazione e sanzione pecuniaria
Articolo 3 - Verbale di contestazione
Articolo 4 - Contestazione della violazione
Articolo 5 - Notificazione del verbale di contestazione
Articolo 6 - Concorso di persone
Articolo 7 - Trasgressori incapaci
Capo II - Esame dei verbali di accertamento e conclusione del procedimento
Articolo 8 - Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta
Articolo 9 - Scritti difensivi
Articolo 10 - Esame scritti difensivi e termine di conclusione del procedimento
Articolo 11 - Ordinanza-ingiunzione
Articolo 12 - Entità della sanzione
Articolo 13 - Rateizzazione della sanzione
Articolo 14 - Impugnazione dell'ordinanza ingiunzione
Articolo 15 - Esecuzione forzata
Articolo 16 - Ricorso avverso l'atto esecutivo di pagamento - richiesta di riesame

TITOLO III - SANZIONI ACCESSORIE E ATTI RIPRISTINATORI

Articolo 17 - Confisca
Articolo 18 - Devoluzione in beneficenza, vendita e distruzione delle cose confiscate ad operatori commerciali privi di                      autorizzazione
Articolo 19 - Sanzioni accessorie e atti ripristinatori

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20 - Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina nel rispetto delle disposizioni della Legge 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, relative alle violazioni alle fonti normative che attribuiscono ai Comuni la competenza ad applicare le sanzioni pecuniarie.
2. Il presente regolamento disciplina altresì, secondo le disposizioni della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il procedimento per l'applicazione delle sanzioni accessorie o comunque interdittive, di attività commerciali e pubblici esercizi.

TITOLO II - PROCEDIMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE
Capo I - Procedimento di accertamento
Articolo 2 - Accertamento della violazione e sanzione pecuniaria

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme di regolamenti municipali consistono nel pagamento di una somma di danaro da 25 Euro a 500 Euro.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche in seguito all'accertamento di inottemperanza alle ordinanze del Sindaco o ai provvedimenti dirigenziali.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al comma 1, per ogni specie di violazione è determinata, in linea generale ed astratta, con provvedimento del Consiglio Comunale entro un limite minimo ed un limite massimo. Il limite massimo non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.
4. All'accertamento delle violazioni che comportano una sanzione amministrativa pecuniaria deve procedersi secondo quanto dispone l'articolo 13 della Legge 689/1981.
5. Il compimento di tutti gli atti di contestazione e di accertamento di cui agli articoli 13 e 14 debbono essere documentati in apposito verbale.

Articolo 3 - Verbale di contestazione

1. Il verbale di contestazione deve contenere le indicazioni relative a:
a) numero di matricola, qualifica del verbalizzante e sottoscrizione;
b) data e luogo dell'accertamento della violazione;
c) fatto commesso e norme violate;
d) generalità complete del trasgressore, dell'obbligato in solido, di colui che esercita la potestà parentale, nel caso in cui il trasgressore sia un minorenne, o di chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace o di chi è comunque tenuto al pagamento della sanzione;
e) dichiarazioni eventualmente rese dal responsabile della violazione, dell'eventuale obbligato in solido o della persona tenuta alla sorveglianza;
f) opera svolta dal responsabile della violazione per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa;
g) entità della sanzione pecuniaria, indicata nei limiti minimo, massimo e misura ridotta, autorità in favore della quale il pagamento dovrà essere effettuato;
h) autorità cui possono essere fatti pervenire scritti difensivi e documenti, o alla quale può essere richiesta l'audizione personale.
2. L'omessa indicazione degli aspetti relativi ai punti b), c), d) del comma 1 determina l'archiviazione del verbale.
3. L'omessa indicazione dell'importo della sanzione nei limiti minimo e massimo o del pagamento in misura ridotta, fatte salve diverse previsioni di legge, deve essere integrata con un successivo atto di notifica alle persone obbligate, entro il termine di 90 giorni dalla data di accertamento del verbale.
4. L'omessa indicazione delle ragioni della solidarietà determinano l'archiviazione del verbale, nei confronti della persona indicata come obbligato in solido.
5. L'omessa indicazione delle ragioni che determinano la responsabilità di chi esercita la potestà parentale, nel caso in cui il trasgressore sia un minorenne, o di chi è tenuto alla sorveglianza nel caso in cui il trasgressore sia un incapace, determinano l'archiviazione del verbale nei loro confronti.

Articolo 4 - Contestazione della violazione

1. La contestazione consiste nella diretta comunicazione dell'addebito e delle sue conseguenze giuridiche fatta al responsabile della violazione e all'obbligato in solido se presente al momento della contestazione.
2. Trasgressore è colui che pone in essere la condotta difforme dalle prescrizioni di legge o regolamento o colui che omette di ottemperare alle disposizioni stesse essendovi giuridicamente tenuto. La responsabilità a titolo di obbligato in solido nei casi previsti dall'articolo 6 della Legge 689/1981 deve essere indicata nel verbale di contestazione con la specificazione del rapporto che giustifica il nesso di solidarietà.
3. La contestazione diretta costituisce regola generale cui potrà derogarsi solo nei casi di comprovata impossibilità da indicare nel verbale di contestazione.
4. Il verbale, in caso di compilazione successiva all'accertamento, dovrà contenere anche i precisi riferimenti temporali relativi alla data dell'accertamento.

Articolo 5 - Notificazione del verbale di contestazione

1. Qualora non sia stata possibile la contestazione diretta, gli estremi della violazione dovranno essere notificati agli interessati, entro il termine di novanta giorni se residenti nel territorio della Repubblica, ed entro il termine di trecentosessanta giorni se residenti all'estero. I termini decorrono dalla data di accertamento della violazione.
2. La mancata notificazione nei termini prescritti estingue l'obbligazione di pagare la somma di danaro dovuta a titolo di sanzione.
3. La notificazione deve essere eseguita secondo le modalità indicate dal codice di procedura civile, e, ove sia ammesso, mediante il servizio postale in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 990 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 6 - Concorso di persone

1. Nel caso di concorso di più persone nella commissione di una violazione che comporta una sanzione amministrativa, la contestazione, o la notificazione, deve essere effettuata per ognuno dei concorrenti con verbali distinti.
2. I processi verbali sommari contestati nel caso di concorso di persone, devono essere trasmessi all'autorità competente con una nota in cui sono indicate le circostanze di fatto da cui si evince che fra i trasgressori sussiste il nesso del concorso.

Articolo 7 - Trasgressori incapaci

1. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.
2. Se la violazione è stata commessa da un minore di anni 18, il verbale deve essere contestato o notificato a colui che esercita la potestà parentale che risponde della violazione.
3. Se la violazione è stata commessa da persona incapace di intendere e di volere, il verbale deve essere contestato o notificato a chi è tenuto alla sua sorveglianza che risponde per la violazione.
4. Nel verbale dovrà essere indicato il rapporto di parentela o il motivo da cui scaturisce la responsabilità per la violazione accertata.

Capo II - Esame dei verbali di accertamento e conclusione del procedimento
Articolo 8 - Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta

1. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, nei casi ammessi dalla legge, consiste nel versamento di una somma di denaro pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo delle sanzioni pecuniarie previste, nella misura meno gravosa per l'obbligato.
2. Il pagamento della sanzione in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio, e, fatte salve diverse previsioni di leggi o di regolamenti, anche l'applicazione di eventuali sanzioni accessorie.
3. Qualora l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione venga indicato in modo erroneo sul verbale, l'organo accertatore deve notificare alle persone obbligate un atto ad integrazione dell'importo dovuto, dalla cui data di notifica decorrono nuovamente i termini per la presentazione di memorie o l'effettuazione del pagamento in misura ridotta.
4. Qualora il pagamento in misura ridotta venga effettuato, su erronea indicazione dell'organo accertatore, ad un ente o Ufficio del Comune non competente a riceverlo, detto pagamento estingue il procedimento sanzionatorio.
5. Qualora il pagamento venga effettuato in misura eccedente l'importo dovuto, la differenza viene rimborsata.

Articolo 9 - Scritti difensivi

1. In alternativa al pagamento in misura ridotta, l'avente diritto, è ammesso presentare scritti difensivi e documenti, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, al Settore Regolamentazione Sanzioni Contenzioso Sanità, con eventuale richiesta di essere sentiti personalmente.
2. Il pagamento in misura ridotta del verbale estingue il procedimento sanzionatorio anche qualora siano presentati scritti difensivi.
3. La presentazione di scritti difensivi e documenti non è soggetta all'imposta di bollo.

Articolo 10 - Esame scritti difensivi e termine di conclusione del procedimento

1. Qualora sia richiesta l'audizione personale, viene comunicato al richiedente il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dovrà essere redatto apposito verbale, da parte di un istruttore amministrativo incaricato.
2. Quando sia ritenuto opportuno, potranno essere richieste controdeduzioni all'agente che ha accertato la violazione.
3. Se dall'esame dei documenti e dagli argomenti esposti emerge, la carenza di responsabilità delle persone obbligate, o se l'accertamento non è sufficientemente circostanziato in riferimento ai fatti della violazione e ai suoi responsabili, dovrà emettersi ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione; altrimenti dovrà determinarsi, con ordinanza motivata la somma dovuta quale sanzione per la violazione, ingiungendone il pagamento, insieme con le spese di procedura e notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono solidalmente obbligate.
4. Il procedimento irrogatorio dell'ordinanza-ingiunzione, in presenza di scritti difensivi, deve concludersi entro il termine di 36 mesi decorrenti dalla data di contestazione e notifica del verbale.
5. Qualora avverso il verbale non siano presentati scritti difensivi, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento deve essere emessa e notificata entro il termine di prescrizione dell'obbligazione.

Articolo 11 - Ordinanza-ingiunzione

1. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 10 dovrà contenere le indicazioni relative ai seguenti elementi essenziali:
a) autorità dalla quale promana;
b) violazione per la quale è emessa, negli aspetti di fatto (data, luogo, ecc.) e di diritto (norme violate);
c) compimento degli atti di accertamento della violazione e forme di contestazione;
d) motivi per i quali è stato ritenuto fondato l'accertamento;
e) criteri seguiti nella determinazione in concreto dell'entità della sanzione;
f) ammontare della sanzione ed entità e specie delle spese di cui si ingiunge il pagamento contestuale;
g) generalità del responsabile della violazione e degli eventuali responsabili in solido o di chi è tenuto per legge al pagamento;
h) ufficio competente a ricevere il pagamento;
i) indicazione dell'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale è ammesso presentare ricorso.
2. Per la notifica delle ordinanze-ingiunzioni ai residenti all'estero dei quali non si conosce l'indirizzo, si applica la disposizione dell'articolo 14 comma 5 della Legge 689/1981.
3. Per la notifica delle ordinanze-ingiunzioni ai trasgressori senza fissa dimora, si procede mediante affissione alla Casa Comunale.

Articolo 12 - Entità della sanzione

1. Qualora avverso il verbale di contestazione non sia presentato alcuno scritto difensivo e dalle dichiarazioni rese all'atto della contestazione della violazione non si evincono elementi riconducibili ai criteri dell'articolo 11 Legge 689/1981, l'entità della sanzione pecuniaria della quale si ingiunge il pagamento con ordinanza, è determinata in misura non inferiore alla somma di danaro corrispondente alla ipotesi meno favorevole per il responsabile della violazione tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo stabiliti per quella violazione.
2. Nel caso di reiterazione specifica e sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 11 Legge 689/1981, l'importo della sanzione può essere maggiorato del 25%, per ogni violazione accertata, fino al raggiungimento del massimo edittale.
3. Quando con una sola azione od omissione siano violate più disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie dovrà applicarsi la sanzione stabilita per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
4. Nell'ipotesi in cui vengano presentati scritti difensivi, nella motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, devono essere indicati i criteri dell'articolo 11 Legge 689/1981, sulla base dei quali è determinato l'importo della sanzione.

Articolo 13 - Rateizzazione della sanzione

1. Su richiesta motivata dell'obbligato al pagamento della sanzione che si trovi in condizioni economiche disagiate, può essere disposto che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili da tre a trenta. A tal fine si considerano condizioni economiche disagiate quelle riferite ad un reddito imponibile ai fini IRPEF uguale o inferiore a 26.000 Euro. Ciascuna rata non può essere inferiore a Euro 15,49. L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue.
2. Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione.
3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'ufficio inviterà l'obbligato a regolarizzare i pagamenti, avvertendolo che ove non provveda, sarà attivata la procedura per l'esecuzione forzata.

Articolo 14 - Impugnazione dell'Ordinanza Ingiunzione

1. L'Ordinanza Ingiunzione può essere impugnata entro 30 giorni davanti al Giudice di Pace. L'opposizione si deve presentare davanti al Giudice unico del Tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernenti le seguenti materie:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di urbanistica ed edilizia;
d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
f) di società e di intermediari finanziari;
g) tributaria e valutaria.
2. L'opposizione si propone altresì davanti al Giudice Unico del Tribunale:
a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a Euro15.493,71;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a Euro 15.493,71;
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal Regio Decreto 21 dicembre 1933 n. 1736 "Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia", dalla Legge 15 dicembre 1990 n. 386 "Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari" e dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".
3. Nei giudizi di opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni, la rappresentanza in giudizio della Città è affidata a Funzionari delegati con atto del Sindaco. La spesa di esposto sostenuta dalla Città per l'attività di rappresentanza in giudizio è di 100 Euro.

Articolo 15 - Esecuzione forzata

1. Decorso inutilmente il termine per il pagamento fissato con ordinanza-ingiunzione, salvo nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato, dovrà procedersi alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'articolo 27 della Legge 689/1981.
2. Le ordinanze-ingiunzioni notificate oltre i termini di prescrizione dell'obbligazione, nonché quelle per le quali non è stato possibile effettuare la notifica, a causa di errate generalità anagrafiche o per altri motivi che rendono incerta l'individuazione dell'obbligato, sono inefficaci e la relativa sanzione deve essere dichiarata prescritta con provvedimento motivato.

Articolo 16 - Ricorso avverso l'atto esecutivo di pagamento - Richiesta di rimborso.

1. Avverso l'atto esecutivo di pagamento è ammesso il ricorso innanzi al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notificazione. L'obbligato può altresì proporre istanza di riesame all'ufficio competente quando:
a) l'obbligazione risulta prescritta a causa dell'omessa o irregolare notifica dell'ordinanza-ingiunzione;
b) la notifica della cartella esattoriale è avvenuta dopo il termine di prescrizione di 5 anni, decorrenti dalla data di notifica dell'ordinanza-ingiunzione;
c) l'ordinanza-ingiunzione o la cartella esattoriale sono già state pagate dall'obbligato;
d) vi è un'errata indicazione della persona obbligata al pagamento.
2. L'ufficio effettuati i necessari accertamenti, qualora i motivi del ricorso siano riconosciuti fondati dovrà predisporre il provvedimento di sgravio dei ruoli per la somma non dovuta, comunicandolo al concessionario dell'esecuzione forzata. Qualora il provvedimento di sgravio intervenga dopo il pagamento della somma riconosciuta non dovuta, l'importo della somma indebitamente versata è rimborsata.

TITOLO III - SANZIONI ACCESSORIE E ATTI RIPRISTINATORI
Articolo 17 - Confisca

1. Avverso i verbali di sequestro è ammesso il ricorso da presentare al Settore Regolamentazione Sanzioni Contenzioso Sanità, entro 30 giorni, secondo le disposizioni dell'articolo 19 della Legge 689/1981.
2. Se gli scritti difensivi avverso il sequestro sono irrilevanti, è disposto il rigetto dell'opposizione entro 10 giorni dalla data di presentazione.
3. Il termine di cui al comma precedente è sospeso, una sola volta, nel caso in cui l'ufficio competente chieda le controdeduzioni agli organi che hanno effettuato il sequestro, o maggiori chiarimenti al ricorrente e ricomincia a decorrere dal giorno in cui pervengono i riscontri richiesti.
4. Qualora avverso il sequestro non sia presentata alcuna opposizione, con l'ordinanza-ingiunzione di pagamento viene disposta anche la confisca delle cose oggetto del sequestro.

Articolo 18 - Devoluzione in beneficenza, vendita e distruzione delle cose confiscate

1. Fatte salve le disposizioni previste dal capo II del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571, quando il provvedimento di confisca diviene definitivo, le cose che ne costituiscono oggetto, se deperibili, in cattivo stato di conservazione, contraffatte, o comunque non più idonee all'uso cui erano destinate, devono essere distrutte. Ogni singola cosa se di valore inferiore a Euro 100 può essere devoluta in beneficenza ad associazioni ed enti con finalità assistenziali e non di lucro.
2. Gli enti e le associazioni interessate devono comunicare annualmente, entro il 31 marzo, al Settore Regolamentazione Sanzioni Contenzioso Sanità, la loro disponibilità a beneficiare delle cose confiscate.
3. L'attribuzione delle cose confiscate di carattere non deperibile, viene effettuata annualmente, agli enti e associazioni in presenza dei loro rappresentanti, del Dirigente del Settore Regolamentazione Sanzioni Contenzioso Sanità o suo delegato e dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato.
4. I criteri dell'attribuzione tengono conto delle specifiche necessità delle associazioni o enti indicate nelle comunicazioni di cui al comma 2.
5. Qualora le cose confiscate non vengano distrutte o devolute in beneficenza, sono vendute mediante pubblico incanto da parte di un terzo concessionario appositamente individuato con gara ad evidenza pubblica.
6. Il prezzo della vendita non può essere inferiore al valore commerciale o a quello di base indicato dal Comune.

Articolo 19 - Sanzioni accessorie e atti ripristinatori

1. Le sanzioni accessorie, disposte in applicazione di norme di leggi o regolamenti che determinano la sospensione o l'interdizione di attività commerciali e di pubblici esercizi, sono comminate secondo la procedura prevista dalla Legge 241/1990.
2. Gli atti ripristinatori, degli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate, adottati in applicazione di leggi, sono comminate secondo la procedura prevista dalla Legge 241/1990.
3. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi regolamenti, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli intessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 20 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento riformulano e modificano le disposizioni del regolamento delle procedure sanzionatorie, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 26 marzo 1985, che deve ritenersi abrogato.