Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali

n. ord. 107
2004 04953/064

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 SETTEMBRE 2004
(proposta dalla G.C. 15 giugno 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICA DEGLI STATUTI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE - ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORME INTRODOTTE DALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO APPROVATA CON D.LGS. 6/2003 E S.M.I. - APPROVAZIONE.

 

ALLEGATO 5

VIRTUAL REALITY PARK & MULTI MEDIA PARK S.p.A.

Proposta di adeguamento dello statuto alla nuova normativa di riforma del diritto societario

- D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 -

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata "Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A. ", siglabile "VR&MM Park S.p.A.", senza vincolo di interpunzione né di rappresentazione grafica.

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede legale e centro direzionale ed amministrativo nel Comune di Torino.

ART. 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto le seguenti attività:
a)   promozione dei contenuti tecnologici, sociali, culturali ed economici della multimedialità kicon particolare riguardo alla realtà virtuale ed alle sue applicazioni, in ambito locale, nazionale ed internazionale;
b)   sviluppo nel territorio di attività produttive e imprenditoriali capaci di utilizzare, anche commercialmente, le esperienze, i risultati e le realizzazioni prototipali delle ricerche e delle attività promosse e monitorate dal Parco nel settore della realtà virtuale;
c)   definizione del progetto di allestimento tecnologico dell'area FERT attraverso il quale, mediante procedure concorsuali, acquistare le tecnologie, che resteranno di sua proprietà, beneficiando dei contributi pubblici e privati previsti dal DOCUP 97-99 azione 3.1;
d)   promozione delle strutture FERT attraverso azioni mirate presso gli attori della multimedialità nazionali ed internazionali volte al loro coinvolgimento e alla partecipazione alle attività del Parco di Torino;
e)   individuazione del soggetto privato a cui affidare la gestione delle strutture FERT, attrezzate con le tecnologie di cui sopra, mediante le procedure concorsuali stabilite dalla legge;
f)   controllo costante, nel tempo, del rispetto delle condizioni di aggiudicazione della gestione delle strutture e delle tecnologie da parte di detto soggetto privato (Società di gestione FERT) e del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Pubblico e dallo stesso privato;
g)   promozione delle attività del Parco (intese in senso estensivo e non limitate alle attività svolte all'interno dell'area FERT dalla società di gestione);
h)   acquisizione dal Comune di Torino, mediante concessione in uso, degli immobili ex FERT per poi trasferire con la stessa modalità alla società di gestione, una volta individuata, gran parte di essi (ad esclusione degli uffici della palazzina utilizzati per attività proprie);
i)   controllo dello stato di conservazione e dell'applicazione delle procedure di manutenzione programmata degli immobili concessi in uso alla società di gestione;
j)   cura, in autonomia, dei rapporti convenzionali con la società di gestione per ciò che riguarda l'utilizzo delle tecnologie di proprietà del Parco;
k)   attrazione nel territorio di soggetti con rilevanti interessi industriali, tecnologici, produttivi di beni e/o servizi nei settori della telecomunicazione, dell'elettronica, della produzione audiovisiva e/o cinetelevisiva e comunque di imprese con forti caratteristiche innovative nelle nuove tecnologie;
l)   sviluppo di programmi di ricerca nel settore che utilizzino le risorse pubbliche nazionali e comunitarie disponibili, canalizzando in detti programmi interessi e risorse private;
m)   promozione di partnership con istituzioni internazionali pubbliche e private aventi analoghe finalità;
n)   realizzazione, anche e soprattutto con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, di iniziative culturali che contribuiscano a diffondere la conoscenza del settore nelle scuole di ogni ordine e grado;
o)   promozione della cooperazione tra le strutture di ricerca presenti nel territorio contribuendo alla realizzazione della rete virtuale dei Parchi piemontesi;
p)   trasferimento al tessuto delle PMI dei risultati delle ricerche e promozione dell'introduzione di applicazioni di realtà virtuale nel processo produttivo tradizionale (progettazione, produzione, promozione, commercializzazione, verifica e controllo);
q)   progettazione e gestione (anche con il concorso di altri soggetti) di attività formative verticali ed orizzontali di breve, media e lunga durata, aventi come oggetto le materie riguardanti la multimedialità e la realtà virtuale o qualsiasi altra materia, utilizzando però metodologie e tecnologie multimediali e/o correlate alla realtà virtuale;
r)   fornitura di servizi di progettazione, di realizzazione, di consulenza e di trasferimento di know how a Enti pubblici e privati;
s)   organizzazione di eventi spettacolari e dimostrazioni sul campo aventi come oggetto applicazioni di realtà virtuale;
t)   partecipazione e/o organizzazione di fiere e convegni di settore;
u)   ideazione e produzione di edizioni multimediali on e off-line;
v)   svolgimento di tutte quelle attività che si renderanno necessarie al fine di realizzare le finalità perseguite dalle misure comunitarie riguardanti lo sviluppo e l'attività del Parco Multimediale;
w)   svolgimento di ogni attività, di qualsiasi natura ritenuta necessaria e/o opportuna per il conseguimento dello scopo sociale.

La società potrà assumere, al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento al pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi od imprese aventi scopi analoghi, affini o in qualunque modo connessi col proprio oggetto sociale; potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, industriale, finanziaria e commerciale necessaria, funzionalmente connessa o anche solo utile all'attuazione dell'oggetto sociale sia direttamente che indirettamente, ivi compresa l'assunzione di mutui passivi e in genere qualsiasi operazione bancaria di affidamento, nonché la concessione di garanzie, anche ipotecarie, avalli, fideiussioni a favore di terzi con tassativa esclusione delle attività professionali riservate, dell'attività di sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 197 del 5 luglio 1991, delle attività di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991, di quelle previste dal decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 e in genere di ogni altra attività proibita dalle presenti o future disposizioni di legge.

ART. 4 - DURATA

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

L'eventuale proroga della durata della società non costituisce causa di recesso per i soci.

ART. 5 - DOMICILIO

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

ART. 6 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Il capitale sociale è di Euro 2.872.000 (duemilioniottocentosettantadue) suddiviso in numero 5.744 (cinquemilasettecentoquarantaquattro) azioni del valore nominale di Euro 500 (cinquecento) ciascuna.

Le azioni sono nominative e indivisibili e sono trasferibili mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali, o con mezzo diverso dalla girata ai sensi dell'art. 2355 del Codice Civile.

Il capitale sociale, che deve restare a maggioranza pubblica, può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, nonché a favore di prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile ed altresì a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei soci.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

In applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 2348 Codice Civile, è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 Codice Civile.

ART. 7 - CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

In caso di trasferimento delle azioni a titolo oneroso per atto tra vivi, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

In particolare, il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni deve prima offrirle in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni da ciascuno di essi possedute, dandone comunicazione all'organo amministrativo, che ne darà notizia agli interessati, indicando l'acquirente, il prezzo, le condizioni, le modalità ed i termini della cessione.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio di Amministrazione nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità delle azioni offerte in prelazione, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.

Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, le azioni saranno alienate in proporzione alle rispettive quote di capitale già possedute.

Se invece entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente delle proprie azioni, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, fermo restando quanto infra disposto in materia di gradimento. Il trasferimento effettuato nell'inosservanza, anche parziale, delle norme di cui sopra è inefficace nei confronti della società.

In caso di trasferimento delle azioni a terzi, sia a titolo oneroso (per il caso in cui non sia stata esercitata la prelazione di cui sopra) che a titolo gratuito, è richiesto l'assenso della maggioranza degli altri soci, da calcolarsi in ragione della loro partecipazione al capitale sociale.

A tal fine, il socio che intende alienare le proprie azioni comunicherà alla società la proposta di alienazione indicando il cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.

L'organo amministrativo dovrà attivare, senza indugio, la decisione degli altri soci, che deve a sua volta pervenire entro 30 giorni alla società e che può consistere anche in un giudizio di mero gradimento.

Qualora il gradimento venga negato senza motivazione dovrà essere indicato un altro acquirente gradito ovvero gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, dovranno acquistare le azioni al corrispettivo e con le modalità comunicati ovvero, se inferiore, al corrispettivo determinato ai sensi del successivo articolo 31 del presente statuto.

La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.

Qualora il capitale sociale sia interamente posseduto da un unico socio, l'alienazione di azioni può essere liberamente effettuata anche per frazioni della quota di capitale posseduta.

Tutto quanto sopra stabilito deve essere applicato anche ai casi di trasferimento dei diritti di opzione sulle azioni della società di nuova emissione.

ART. 8 - CONTRIBUZIONI

Alla società possono dare il loro sostegno, con contribuzioni una tantum o annuali, istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della società, istituti scientifici, enti pubblici o privati, la Comunità Europea ed altre organizzazioni internazionali.

ART. 9 - FINANZIAMENTI

I soci possono finanziare la società, fatti salvi i requisiti previsti dalle disposizioni previste dalla Legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta a rimborsarli previo un preavviso, da parte del socio finanziatore, di sei mesi.

I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia.

ART. 10 - OBBLIGAZIONI

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee speciali.

ART. 11 - PATRIMONI DESTINATI

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea Ordinaria secondo le norme del presente statuto.

ART. 12 - ORGANI DELLA SOCIETA'

Gli organi della società sono:
-   l'Assemblea
-   il Consiglio di Amministrazione
-   il Presidente del Consiglio di Amministrazione
-   il Collegio sindacale.

ART. 13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha inderogabilmente competenza per:
-   approvare il bilancio;
-   nominare e revocare gli amministratori,
-   nominare i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale ed il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
-   determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
-   deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
-   la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 11 del Presente Statuto.

L'assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

ART. 14 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

-   le modifiche dello statuto;

-   la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori.

ART. 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio dello Stato italiano.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolgerà l'assemblea, la data e l'ora di convocazione dell'assemblea, le materie all'ordine del giorno e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione.

In deroga a quanto stabilito al comma che precede, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:
-   fax con richiesta di avviso di ricezione;
-   e-mail con richiesta di avviso di ricezione;
-   lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 ultimo comma C.C..

L'assemblea deve essere altresì convocata senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

ART. 16 - ASSEMBLEA DI SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE - ASSEMBLEA TOTALITARIA

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del Collegio Sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale non presenti.

ART. 17 - LEGITTIMAZIONE AD INTERVENIRE E VOTARE ALLE ASSEMBLEE

I soci che intendano partecipare all'assemblea devono depositare presso la sede sociale i propri titoli o certificati almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea, al fine di provare la loro legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372 c.c..

ART. 18 - DETERMINAZIONE E COMPUTO DEI QUORUM DELL'ASSEMBLEA

Si considerano presenti tutti i soci che abbiano depositato almeno una azione e che siano regolarmente ammessi dal Presidente dell'assemblea. Il quorum costitutivo deve permanere per tutta la durata dell'assemblea; in caso del venire meno del quorum costitutivo per il successivo allontanamento di alcuni soci, l'assemblea si scioglie, ferma la validità delle deliberazioni regolarmente assunte sino a quel momento.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata, fatta eccezione per il caso delle delibere aventi ad oggetto la costituzione di patrimoni separati per le quali è comunque necessaria la presenza di almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda ed in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda ed in ogni ulteriore convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

ART. 19 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA

I soci che rappresentino un terzo del capitale sociale intervenuto in assemblea hanno diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 20 - PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA, PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE E VERBALIZZAZIONE

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente nomina un segretario, anche non socio e sceglie, se del caso, due scrutatori anche non soci.

Le deliberazioni sono constatate da processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall'eventuale regolamento assembleare, ha il potere di proporre le procedure le quali possono comunque essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Il voto segreto non è ammesso; il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

ART. 21 - ASSEMBLEE SPECIALI

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea straordinaria, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

L'assemblea speciale:
-   nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio Presidente, il quale può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;
-   approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
-   delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;
-   delibera sulle controversie con le società e sulle relative transazioni e rinunce;
-   delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del suo Presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea straordinaria della società. La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale. Gli organi deputati all'amministrazione ed al controllo hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.

Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del codice civile. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, se l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418 del codice civile.

ART. 22 - COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

ART. 23 - COMPOSIZIONE, NOMINA, SOSTITUZIONE E INCOMPATIBILITA' DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri e può essere amministrata anche da non soci.

Spetta all'assemblea ordinaria la determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo.

Spetta al Comune di Torino, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

Gli altri amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria tra i candidati proposti dagli altri soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, in ogni caso non superiore a tre esercizi; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori nominati dal Comune di Torino sono revocabili e sostituibili in ogni momento dal Comune stesso.

Qualora vengano a mancare uno o più degli amministratori nominati dal Comune di Torino, spetterà al Comune la nomina diretta del o dei sostituti, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile.

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dagli altri azionisti, alla loro sostituzione provvedono, nella successiva assemblea, gli azionisti diversi dal Comune di Torino: i Consiglieri così nominati restano in carica quanto il Consiglio di cui sono entrati a far parte.

I sostituti durano in carica fino alla successiva assemblea.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio; in tal caso, per nominare il nuovo consiglio l'assemblea è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal collegio sindacale, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere o di Assessore del Comune di Torino o con le analoghe cariche di altri enti pubblici territoriali soci.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

ART. 24 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CARICHE SOCIALI

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente tra i Consiglieri ed eventualmente il Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti disposti dall'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un Amministratore delegato e ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, determinandone i poteri.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.

Il Presidente nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti.

Il Consiglio può delegare altresì le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, nell'ambito del quale dovranno in ogni caso essere in maggioranza gli amministratori espressi dal Comune di Torino, determinandone i poteri.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma del codice civile, nonché le decisioni sui seguenti atti, per la cui deliberazione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti:
a)   l'imposizione di garanzie o vincoli su beni sociali,
b)   l'acquisto o cessione di beni immobili,
c)   acquisto di aziende o rami di esse,
d)   costituzione di imprese, società, consorzi, partecipazione a consorzi,
e)   cessione di diritti su brevetti industriali o opere di ingegno, marchi, nomi distintivi e su ogni altro bene immateriale della società,
f)   conferimento dei poteri all'amministratore delegato ed ai dirigenti,
g)   approvazione del programma annuale di attività e dei piani di sviluppo della società.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

ART. 25 - DELEGA DI ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei limiti di cui all'art. 22 del presente Statuto, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori Generali, dirigenti, dipendenti, poteri inerenti all'amministrazione.

ART. 26 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione su iniziativa del Presidente; in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato a sostituirlo.

La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni precedenti la riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purché la convocazione avvenga tramite i mezzi indicati, almeno ventiquattro ore prima della riunione

Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per le deliberazioni.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché in tal caso sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare tutti i partecipanti e percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario, ove nominato.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ovvero da un notaio costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

ART. 27 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE

L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investititi di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere del Collegio Sindacale.

ART. 28 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Al Comune di Torino spetta la nomina di due sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio sindacale, e di un sindaco supplente.

Il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente saranno nominati dall'assemblea ai sensi dell'art. 23 comma 4 del presente statuto.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso i sindaci dovranno essere scelti tra soggetti iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituto presso il Ministero della Giustizia.

Diversamente, il controllo contabile della società è esercitato da un revisore contabile o da società di revisione a norma di legge. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché le cause di incompatibilità, la nomina, la cessazione, la sostituzione sono regolati dalle disposizioni di legge.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.

Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall'Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante per la carica.

ART. 29 - BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione, nei termini stabiliti dalla legge, deve redigere il bilancio di esercizio.

Dal bilancio devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte.

Il bilancio deve essere corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale.

ART. 30 - UTILI DELLA SOCIETA'

Salvo che diversamente venga deliberato dall'assemblea, gli utili saranno distribuiti tra gli azionisti previa deduzione del cinque per cento da assegnare alla riserva ordinaria, fino a che questa non abbia raggiunto l'importo di un quinto del capitale sociale.

Il pagamento dei dividendi deve essere effettuato presso le Casse e nel termine che annualmente viene fissato dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro cinque anni da quando sono esigibili si prescrivono a favore della società.

ART. 31- RECESSO

Non costituiscono causa di recesso la proroga del termine della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del Soggetto incaricato del controllo contabile tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

ART. 32 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge ovvero per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

In tutti i casi di scioglimento, l'organo amministrativo deve eseguire gli adempimenti pubblicitari nei termini di legge.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nomina uno o più liquidatori determinandone il numero, le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori, se più di uno, anche con rinvio al funzionamento dell'organo amministrativo in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri in forza dei quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori, il compenso.

ART. 33 - FORO COMPETENTE

Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.

ART. 34 - RIFERIMENTO AL CODICE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi in materia.

ART. 35 - INFORMATIVA

Devono essere inviati a tutti i soci:
-   il progetto di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
-   il Bilancio Consuntivo approvato dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.