Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali
n. ord. 107
2004 04953/064
OGGETTO: MODIFICA DEGLI STATUTI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE - ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORME INTRODOTTE DALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO APPROVATA CON D.LGS. 6/2003 E S.M.I. - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Peveraro.
Dal 1° gennaio 2004, decorso il periodo di un anno dalla sua emanazione, è entrata in vigore la nuova disciplina delle società approvata con D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha modificato parte del Titolo V del Codice Civile, relativo alla disciplina delle società di capitali e cooperative, adeguando il diritto societario alla nuova realtà socio economica del Paese a sessanta anni dal codice del 1942.
La riforma del diritto societario, nata sotto l'impulso, gli indirizzi ed i vincoli imposti dalle norme comunitarie, rappresenta una svolta epocale nel sistema e parte da lontano: subito dopo l'approvazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (così detta Riforma Draghi), che ha innovato la disciplina delle società quotate, fu istituita la Commissione Mirone, i cui lavori portarono all'approvazione della Legge Delega 3 ottobre 2001 n. 366 "Delega al Governo per la riforma del Diritto Societario".
Per la predisposizione dei Decreti Legislativi Delegati fu istituita la Commissione presieduta dall'On. Vietti, che ha attuato la riforma, per la parte penalistica, con l'emanazione del D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, mentre per la parte societaria sono stati approvati i Decreti Legislativi 17 gennaio 2003 n. 5 "Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della Legge del 3 ottobre 2001, n. 366" e n. 6 "Riforma Organica della Disciplina delle Società di Capitali e Società Cooperative in attuazione della Legge del 3 ottobre 2001 n. 366", quest'ultimo modificato con l'Avviso di rettifica ed errata corrige pubblicato sulla G.U. del 4 luglio 2003 n. 153.
Da ultimo, è stato emanato il Decreto Legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, contenente modifiche ed integrazioni ai citati Decreti Legislativi nn. 5 e 6 del 17 febbraio 2003, di aggiornamento e modifica per il raccordo delle nuove norme con il Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993) ed il Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n. 58/1998).
Quanto ai termini temporali, la norma che disciplina la fase transitoria per l'adeguamento degli statuti sociali alle nuove disposizioni della riforma del diritto societario è l'art. 223 bis, introdotto nelle Disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile dall'art. 9, D.Lgs. n. 6/2003, che dispone che entro il 30 settembre 2004 devono essere adottate le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria di adattamento dell'atto costitutivo e dello Statuto alle nuove disposizioni sia inderogabili, che derogabili con specifica clausola statutaria, a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea. La citata disposizione, per la quale le società sono tenute ad adeguare i loro Statuti entro il 30 settembre 2004, sembra preordinata a favorire il più possibile la conformazione degli Statuti alle nuove norme, anche a quelle rispetto alle quali la stessa non è obbligatoria.
Quanto agli effetti che conseguiranno per le società di capitali dalla mancata adozione delle deliberazioni di adeguamento dei loro Statuti alle nuove norme inderogabili, si può ritenere che se le assemblee non provvederanno tempestivamente, le nuove regole sostituiranno le precedenti, ormai decadute per inefficacia sopravvenuta. Tuttavia, gli effetti delle nuove norme comporteranno l'obbligo degli amministratori di assumere le necessarie iniziative per modificare l'organizzazione.
Il primo ottobre 2004, quindi l'organizzazione delle società dovrà essere conforme al nuovo diritto societario.
Quanto al contenuto delle nuove norme, assume grande rilievo, soprattutto con riferimento alle società a capitale interamente pubblico, l'introduzione, in armonia con il diritto comunitario, della costituzione di una S.p.A. con atto unilaterale (art. 2328 c.c.), fino ad oggi possibilità riservata alle sole S.r.l.. In tal caso affinché le S.p.A. godano della responsabilità limitata ai conferimenti, questi devono essere versati integralmente e deve essere attuata la relativa pubblicità presso il Registro delle Imprese (art. 2362 c.c.). Al riguardo, si precisa che le società "AFC Torino S.p.A." e "GTT S.p.A.", totalmente partecipate dalla Città, hanno provveduto a depositare presso il registro delle Imprese di Torino la dichiarazione di socio unico e pertanto a far data dal 1° gennaio 2004 godono del beneficio della responsabilità limitata (art. 2362 c.c.).
Per quanto riguarda le altre novità introdotte dal legislatore della riforma, si distinguono le disposizioni che impongono adeguamenti necessari della struttura organizzativa, dettate per lo più dall'esigenza di evitare un conflitto con regole inderogabili introdotte dalla riforma, da quelle che per il loro carattere facoltativo possono essere definite come "adattamenti" alla riforma.
In altri termini gli adeguamenti obbligatori consistono nell'esigenza di adeguare le clausole degli Statuti già riproduttive di regole contenute nel codice del 1942, divenute ora incompatibili, e riguardano principalmente i termini per l'approvazione del bilancio d'esercizio, alcuni quorum di convocazione, le competenze dell'assemblea, le autorizzazioni richieste dallo Statuto, la redazione dei verbali, il diritto di recesso, le regole sullo scioglimento e sul procedimento di liquidazione.
Gli adattamenti facoltativi riguardano invece modificazioni statutarie non imposte dall'esigenza di rimediare ad un conflitto con la nuova disciplina inderogabile, ma connesse alla volontà dei soci sia di cogliere alcune opportunità offerte dalla riforma, sia di limitare l'applicazione dei nuovi istituti utilizzando le facoltà di deroga accordate all'autonomia statutaria. Tra gli adeguamenti facoltativi si individuano a titolo esemplificativo quelli relativi alle regole di "governance", alla delega delle funzioni amministrative, all'emissione di particolari categorie di azioni o di strumenti finanziari, alla possibilità di deroga delle competenze ad emettere obbligazioni od a costituire patrimoni destinati.
In relazione agli Statuti delle società interamente o prevalentemente partecipate dal Comune di Torino è stata condotta una verifica in concreto dei singoli Statuti con individuazione delle disposizioni soggette a mero adeguamento obbligatorio, nonché le modificazioni ritenute più opportune per l'adattamento della struttura organizzativa delle società ai nuovi strumenti offerti dalla riforma. Sono stati così redatti testi coordinati tra i vigenti Statuti ed i nuovi testi proposti, cogliendo altresì l'occasione per un intervento di armonizzazione degli assetti organizzativi delle società stesse, nonché di aggiornamento di norme non più vigenti. Le proposte di adeguamento e modifica sono state illustrate e definite con le società.
In particolare, con riferimento alle società
unipersonali "Azienda Farmacie Comunali di Torino S.p.A.
(AFC Torino S.p.A.)" e "Gruppo Torinese Trasporti S.p.A."
(GTT S.p.A.), nonché con riferimento alle seguenti società
prevalentemente partecipate dalla Città: "Azienda
Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A." (AMIAT S.p.A.)
99%, "Centro Agro-Alimentare Torino S.c.p.A." (CAAT)
89,56% e "Virtual Reality & Multi Media PARK S.p.A."
(65,29%), si evidenziano in sintesi, i principali adeguamenti
conseguenti alla riforma:
a) Sede: costituisce una novità assoluta
della riforma la possibilità di indicare in Statuto il
solo Comune ove è posta la sede della società. Ne
consegue che ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di
attuazione del codice civile, introdotto dall'art. 9 D.Lgs. n.
6/2003, l'indirizzo comprensivo di via e numero civico deve essere
indicato dagli amministratori presso il Registro delle Imprese
e le eventuali modificazioni all'interno dello stesso Comune non
costituiscono più modificazione dello Statuto, sollevando
la società dai relativi oneri;
b) Durata: anche tale aspetto è innovativo,
potendo la società essere contratta sia a tempo determinato
che indeterminato salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di recesso
del socio (art. 2328 c.c.). Nell'ottica di armonizzazione degli
Statuti delle società partecipate dalla Città, si
reputa opportuno indicare la durata fino al 31 dicembre 2050 (ad
eccezione della società "AFC Torino S.p.A.",
la cui durata fino al 31 dicembre 2100 è legata alla durata
della convenzione novantanovennale con la Città) per evitare
che una durata eccessivamente lunga sia considerata a tempo indeterminato
con la conseguente possibilità di consentire l'esercizio
del diritto di recesso del socio, che come vedremo può
rivelarsi oneroso per il socio di maggioranza;
c) Azioni e altri Strumenti Finanziari: al riguardo
negli Statuti, si è proceduto al solo adeguamento dei riferimenti
normativi mutati. La scelta e la disciplina di eventuali diversi
strumenti finanziari, partecipativi o meno potrà essere
deliberata e disciplinata dalle Assemblee straordinarie nei casi
concreti;
d) Circolazione delle azioni: sono state meramente
armonizzate le clausole di prelazione degli Statuti vigenti ed
è stata colta la nuova opportunità della riforma
di subordinare il trasferimento delle azioni anche al mero gradimento,
nel rispetto della disciplina di cui all'art. 2355 bis c.c.;
e) Finanziamenti: la riforma disciplina ex novo
i finanziamenti dei soci nelle s.r.l. (art. 2467 c.c.) e tale
disciplina contenuta anche nei "gruppi" (art. 2497 quinquies)
è ritenuta applicabile alle società per azioni.
Si è pertanto ritenuto opportuno armonizzare tutti i predetti
Statuti che già riportavano alcune disposizioni in merito,
dedicando un'apposita norma ai finanziamenti dei soci e distinguendo
quelli rimborsabili dalla società, da quelli in conto capitale;
f) Obbligazioni e Patrimoni destinati: si è
ritenuto opportuno disciplinare entrambi gli istituti in ciascuno
Statuto, al fine di limitarne l'applicazione, utilizzando le facoltà
di deroga accordate all'autonomia statutaria. Si è infatti
riservata all'Assemblea Straordinaria dei soci l'emissione di
obbligazioni che, in assenza di regola statutaria, appartiene
alla competenza degli amministratori. Inoltre, in virtù
del nuovo diritto societario, la S.p.A. può destinare fino
al 10% del proprio capitale a un affare specifico, oppure destinare
i proventi di uno specifico affare o parte di essi al rimborso
(totale o parziale) del finanziamento dell'affare stesso (art.
2447 bis c.c.). La competenza è degli amministratori, salva
diversa disposizione statutaria: negli Statuti si è colta
la possibilità di deroga attribuendo la loro costituzione
alla competenza dell'assemblea ordinaria;
g) Assemblea: il precedente ordinamento prevedeva
una speciale competenza gestionale dell'assemblea nell'art. 2364
n. 4 c.c. se lo Statuto l'avesse contemplata o se gli amministratori
vi avessero fatto ricorso "l'assemblea
.delibera
sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società
..";
la riforma invece ha inderogabilmente riservato agli amministratori
la gestione dell'impresa, con la conseguenza che le società
nel cui Statuto è prevista una competenza amministrativa
assembleare, sono tenute ad adeguare inderogabilmente le disposizioni
relative. Nei casi concreti quelle attività gestionali
già rimesse alla "deliberazione" dell'assemblea,
sono state oggi riservate alla sua "autorizzazione"
(ad es. approvazione dei budget di esercizio e dei piani degli
investimenti; approvazione di scorporo di rami d'azienda
.,
acquisto e alienazione di partecipazioni di valore superiore al
3% del valore contabile del patrimonio risultante dall'ultimo
bilancio approvato). Gli altri adeguamenti relativi all'assemblea
hanno recepito i nuovi termini di convocazione (determinati in
giorni e non più in mesi - art. 2364 u.c. c.c.), i quorum
di convocazione su richiesta della minoranza (passati da 1/5 ad
1/10 - art. 2367 c.c.), le modalità di convocazione, oggi
consentite anche a mezzo di quotidiani o con altri mezzi che garantiscano
la prova dell'avvenuto ricevimento (art. 2366 c.c.), la nuova
definizione di assemblea totalitaria (art. 2366 4° comma
c.c.), le innovative disposizioni relative ai verbali analitici
e redigibili senza ritardo (art. 2375 c.c.) ed hanno armonizzato
tutti i predetti Statuti seguendo l'articolato del codice civile;
h) Amministrazione: il D.Lgs. 6/2003 ha introdotto
tre sistemi alternativi di amministrazione e controllo: il sistema
tradizionale o "classico" (C.d.A. o un amministratore
unico e collegio sindacale con funzioni di controllo), il sistema
"dualistico", ispirato al sistema tedesco, che prevede
un consiglio di gestione ed un consiglio di sorveglianza con funzioni
di controllo ed il sistema "monistico", di derivazione
anglossassone, che prevede la presenza di un unico organo, il
C.d.A., al cui interno viene istituito un Comitato di controllo.
In sede di prima applicazione della riforma si reputa opportuno
conservare l'organizzazione tradizionale in considerazione della
novità, minor disciplina e, a detta della recente dottrina,
minori garanzie offerte dagli altri sistemi. Inoltre, la riforma
ha attribuito la gestione dell'impresa esclusivamente agli amministratori,
introducendo competenze in merito all'osservanza dei principi
di corretta amministrazione, adeguatezza dell'assetto organizzativo
e contabile e corretto funzionamento nonché i principi
dell'agire informato. Si propone altresì di cogliere alcune
opportunità offerte dalla riforma, quali la previsione
di deliberazioni del C.d.A. con mezzi di telecomunicazione, l'introduzione
della regola "simul stabunt simul cadent" (per la quale
se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli
amministratori, decade l'intero Consiglio - art. 2386 c.c.) nonché,
in materia di delega di attribuzione, innovativamente disciplinata
dalla riforma all'art. 2381 c.c., si reputa opportuno stabilire
che gli organi delegati riferiscano al Consiglio sull'andamento
della gestione con una periodicità trimestrale, più
frequente di quella semestrale fissata dalla legge;
i) Controllo: la riforma del 2003 ha separato
il controllo contabile attribuito a revisori dal controllo di
legalità ed efficienza, attribuito ai sindaci, controlli
in precedenza riuniti in capo al collegio sindacale. Nonostante
detta separazione sia obbligatoria solo nelle società aperte
e in quelle tenute al bilancio consolidato, si reputa opportuno
per tutte le società partecipate dalla Città, ad
eccezione di "Virtual Reality & Multi Media PARK S.p.A.",
demandare il controllo contabile ad una società di revisione
iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia
(del resto fino ad oggi i bilanci delle stesse erano soggetti
a verificazione ad opera di società di revisione). Conseguentemente
si prevede che i sindaci cui è demandato il controllo di
legalità possano anche essere scelti tra gli iscritti in
albi professionali o tra i professori universitari;
j) Diritto di recesso: la riforma amplia le ipotesi
di recesso nelle società non quotate permettendo al socio
di esercitare il proprio diritto di uscire dalla società
quando venga meno il rapporto fiduciario. L'art. 2437 c.c. disciplina
ipotesi legali di recesso inderogabili, e rimette all'autonomia
statutaria la previsione di ulteriori cause di recesso derogabili.
In definitiva le modificazioni proposte adeguano gli Statuti alle norme vigenti dal 1° gennaio 2004, permettono di cogliere con cautela alcune possibilità offerte dalla riforma e consentono al tempo stesso di aggiornare i riferimenti a norme non più in vigore, nonché di armonizzare tutti gli Statuti delle società predette, fermo restando che solo l'esperienza consentirà di utilizzare al meglio i nuovi strumenti offerti dalla riforma adeguandoli alla struttura degli affari e di valutare conseguentemente le innovative scelte del legislatore.
Riguardo le società "AFC Torino S.p.A.", "GTT S.p.A." e "AMIAT S.p.A.", titolari di pubblici servizi, si precisa la volontà di mantenere il vincolo di intrasferibilità delle azioni costituenti il 51% del capitale sociale, anche se tale vincolo di intrasferibilità non è stato espressamente inserito nei relativi statuti.
Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale è stata assegnata alle Commissioni Permanenti I, II e VI nelle sedute congiunte del 18 maggio 2004 e del 4 giugno 2004 l'approfondimento delle novità introdotte dalla riforma ai fini della successiva proposizione della presente deliberazione.
La conferenza dei Capigruppo ha affidato all'Agenzia per i Servizi pubblici locali il compito di approfondire l'esame degli Statuti. Detta Agenzia ha inviato al Presidente del Consiglio Comunale, con note in data 20 settembre 2004 prot. 368 e prot. 369, il commento degli Statuti delle società in oggetto, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 6 - n. ).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi espressi in
narrativa e che qui integralmente si richiamano, l'adeguamento
alle norme di cui al Decreto Legislativo del 17 gennaio 2003,
n. 6 "Riforma Organica della Disciplina delle Società
di Capitali e Società Cooperative in attuazione della Legge
del 3 ottobre 2001 n. 366" e s.m.i e la modifica degli Statuti
delle seguenti società a partecipazione comunale:
- Azienda Farmacie
Comunali di Torino S.p.A. (all. 1 - n. );
- Azienda Multiservizi
Igiene Ambientale Torino S.p.A. (all. 2 - n. );
- Gruppo Torinese
Trasporti S.p.A. (all. 3 - n. );
- Centro Agro-Alimentare
Torino (CAAT) S.c.p.A. (all. 4 - n. );
- Virtual Reality
& Multi Media PARK S.p.A. (all. 5 - n. );
i cui Statuti si allegano nei testi integrali, in versione comparata
con i testi degli statuti vigenti, alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale, rispettivamente, sotto
i numeri, 1, 2, 3, 4 et 5;
1bis) di confermare per le società "AFC Torino S.p.A.", "GTT S.p.A." e "AMIAT S.p.A.", titolari di pubblici servizi, il vincolo di intrasferibilità delle azioni costituenti il 51% del capitale sociale citato in narrativa;
2) di autorizzare la Città, quale socio delle società di cui al punto 1), e per essa il Sindaco o suoi delegati, a partecipare all'Assemblea degli azionisti di ciascuna delle società stesse, che sarà convocata per discutere e deliberare, in merito alla proposta di modifica dello Statuto Sociale, con facoltà di approvare il nuovo testo di Statuto, eventualmente apportando marginali modifiche, qualora ne emerga la necessità in sede di dibattito assembleare.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.