Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite Acquisti e Rapporti Istituzionali
n. ord.62
2004 04930/008
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO - LITE N. 256/02 - CITTÀ DI TORINO/TOLOSANO MARIO. SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 897/2004 - IMPORTO EURO 266.625,93. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Peveraro.
Premesso che il sig. Mario Tolosano, con atto di citazione
notificato il giorno 8 giugno 1989, ha convenuto in giudizio,
innanzi al Tribunale Civile, la Città di Torino, per aver
assoggettato ad occupazione di fatto un terreno di sua proprietà,
sin dal 1971, senza dichiarazione di pubblica utilità dellopera
e senza avvio di alcun procedimento di occupazione durgenza
né di esproprio (ed avervi edificato un edificio, destinato
a scuola pubblica, ultimato nel 1979).
In esito a tale lite, iscritta al n. 5755/89 R.G., il Tribunale
- con sentenza n. 8507/02 in data 4 ottobre 2002 si è
pronunciato solo in merito allavvenuta occupazione usurpativa
(cioè in assenza, originaria o sopravvenuta, di una dichiarazione
di pubblica utilità dellopera) ed ha ordinato la
prosecuzione del processo al fine di definire la quantificazione
del danno a favore del sig. Tolosano per lillegittima acquisizione
del fondo (così respingendo la domanda principale dellattore
volta alla declaratoria della persistente proprietà del
fondo in capo allo stesso). In conseguenza, con successiva sentenza
n. 897/04 il Tribunale ha stabilito il concreto ammontare del
danno medesimo, quantificato nella somma di Euro 256.500,00, oltre
rivalutazione ed interessi legali successivi maturandi, per un
totale pari ad Euro 266.625,93 (calcolato al 30 giugno 2004).
La sentenza inoltre, pur rilevando che il fondo occupato è
definitivamente acquistato dallEnte pubblico e quindi non
deve essere oggetto di restituzione al privato, non ha pronunciato
il trasferimento della proprietà a favore dellEnte
medesimo e, pertanto, non costituisce titolo idoneo per la necessaria
trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
a tal fine occorre addivenire alla stipulazione, in forma pubblica,
di un atto di riconoscimento della proprietà in capo alla
Città, che il sig. Tolosano si è dichiarato disposto
a sottoscrivere con spese a carico della Città.
Poiché tale sentenza è stata notificata dalla controparte
alla Città in data 5 marzo 2004 munita di formula esecutiva,
ai sensi dellart. 282 c.p.c. la stessa è provvisoriamente
esecutiva tra le parti; dalla medesima data, pertanto, decorre
il termine di 120 giorni, stabilito dallart. 14 del D.Lgs.
31 dicembre 1996 n. 669 convertito in Legge 28 febbraio 1997 n.
30, come modificato dallart. 147 della Legge 23 dicembre
2000 n. 388 per il pagamento di quanto dovuto; occorre pertanto
dare esecuzione alla stessa, corrispondendo al sig. Mario Tolosano
la somma complessiva, comprensiva di capitale, rivalutazione ed
interessi, quantificata in Euro 266.625,93, a titolo di risarcimento
danno.
Pertanto, impregiudicato e riservato leventuale appello
avverso la sentenza medesima nei termini di rito, al fine di prevenire
ulteriori aggravi allEnte nelleventualità di
unazione esecutiva promossa dallattore, si rende ora
necessario, con il presente provvedimento, trattandosi di sentenza
esecutiva, approvare il riconoscimento della legittimità
del debito fuori bilancio, ai sensi dellart. 194, c. 1,
lett. a) del D.Lgs. 267/2000, dellimporto di Euro 266.625,93,
dando atto che le spese di giudizio saranno fronteggiate con utilizzo
dei fondi alluopo stanziati e impegnati dal Servizio Centrale
Affari Legali.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica,
favorevole sulla regolarità contabile,
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per le motivazioni espresse in narrativa, e che qui integralmente
si richiamano:
1) di prendere atto della Sentenza del Tribunale di Torino n.
8507/02 con la quale, in accoglimento della domanda attorea, il
Tribunale, pronunciandosi in via non definitiva, dichiara tenuto
il Comune di Torino al risarcimento del danno in favore di Tolosano
Mario per lillegittima acquisizione del terreno di sua proprietà;
2) di prendere atto della sentenza del Tribunale di Torino n.
897/04 (all. 1 n. ) con la quale il giudice liquida il
risarcimento dovuto dal Comune di Torino in Euro 256.500,00, oltre
rivalutazione e interessi e condanna lo stesso alle spese di giudizio;
3) di approvare, per le ragioni esposte in premessa e che qui
integralmente si richiamano, il riconoscimento della legittimità
del debito fuori Bilancio, ai sensi dellart. 194, c. 1,
lett. a) del D.Lgs. 267/2000, relativo alla corresponsione della
somma di complessivi Euro 266.625,93 (comprensivi di capitale,
rivalutazione ed interessi al 30 giugno 2004) dovuta a titolo
di risarcimento del danno al sig. Mario Tolosano, nato a Vesime
(At) il 27 gennaio 1930, residente a Vinovo, via Nino Bixio n.
26 C.F. TLS MRA 30A27 L807B;
4) di demandare ad apposita determinazione dirigenziale limpegno
della spesa complessiva di Euro 266.625,93, che trova copertura
negli stanziamenti in conto capitale presenti nel Bilancio di
previsione 2004 e verrà finanziata con economie di finanziamento
a medio lungo termine;
5) di approvare il testo dellatto (all. 2 n. ), da
stipularsi con spese a carico della Città, con il quale
il sig. Tolosano riconoscerà la proprietà della
Città sul terreno oggetto del contenzioso, descritto al
V.C.T. al foglio 112 particella 80 eq (mq. 396), senza diritto
ad ulteriori indennità o altri corrispettivi a tale titolo,
con rinvio a successivi provvedimenti dirigenziali per la precisazione
dellesatto identificativo catastale e planimetrico dello
stesso;
6) di dare atto che le spese di giudizio saranno fronteggiate
con utilizzo dei fondi alluopo stanziati e impegnati dal
Servizio Centrale Affari Legali;
7) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
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