Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite Acquisti e Rapporti Istituzionali

  n. ord.62
2004 04930/008

 

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 GIUGNO 2004

(proposta dalla G.C. 15 giugno 2004)

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO - LITE N. 256/02 - CITTÀ DI TORINO/TOLOSANO MARIO. SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 897/2004 - IMPORTO EURO 266.625,93. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Peveraro.

Premesso che il sig. Mario Tolosano, con atto di citazione notificato il giorno 8 giugno 1989, ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale Civile, la Città di Torino, per aver assoggettato ad occupazione di fatto un terreno di sua proprietà, sin dal 1971, senza dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e senza avvio di alcun procedimento di occupazione d’urgenza né di esproprio (ed avervi edificato un edificio, destinato a scuola pubblica, ultimato nel 1979).
In esito a tale lite, iscritta al n. 5755/89 R.G., il Tribunale - con sentenza n. 8507/02 in data 4 ottobre 2002 – si è pronunciato solo in merito all’avvenuta occupazione usurpativa (cioè in assenza, originaria o sopravvenuta, di una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera) ed ha ordinato la prosecuzione del processo al fine di definire la quantificazione del danno a favore del sig. Tolosano per l’illegittima acquisizione del fondo (così respingendo la domanda principale dell’attore volta alla declaratoria della persistente proprietà del fondo in capo allo stesso). In conseguenza, con successiva sentenza n. 897/04 il Tribunale ha stabilito il concreto ammontare del danno medesimo, quantificato nella somma di Euro 256.500,00, oltre rivalutazione ed interessi legali successivi maturandi, per un totale pari ad Euro 266.625,93 (calcolato al 30 giugno 2004).
La sentenza inoltre, pur rilevando che il fondo occupato è definitivamente acquistato dall’Ente pubblico e quindi non deve essere oggetto di restituzione al privato, non ha pronunciato il trasferimento della proprietà a favore dell’Ente medesimo e, pertanto, non costituisce titolo idoneo per la necessaria trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari; a tal fine occorre addivenire alla stipulazione, in forma pubblica, di un atto di riconoscimento della proprietà in capo alla Città, che il sig. Tolosano si è dichiarato disposto a sottoscrivere con spese a carico della Città.
Poiché tale sentenza è stata notificata dalla controparte alla Città in data 5 marzo 2004 munita di formula esecutiva, ai sensi dell’art. 282 c.p.c. la stessa è provvisoriamente esecutiva tra le parti; dalla medesima data, pertanto, decorre il termine di 120 giorni, stabilito dall’art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1996 n. 669 convertito in Legge 28 febbraio 1997 n. 30, come modificato dall’art. 147 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 per il pagamento di quanto dovuto; occorre pertanto dare esecuzione alla stessa, corrispondendo al sig. Mario Tolosano la somma complessiva, comprensiva di capitale, rivalutazione ed interessi, quantificata in Euro 266.625,93, a titolo di risarcimento danno.
Pertanto, impregiudicato e riservato l’eventuale appello avverso la sentenza medesima nei termini di rito, al fine di prevenire ulteriori aggravi all’Ente nell’eventualità di un’azione esecutiva promossa dall’attore, si rende ora necessario, con il presente provvedimento, trattandosi di sentenza esecutiva, approvare il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, dell’importo di Euro 266.625,93, dando atto che le spese di giudizio saranno fronteggiate con utilizzo dei fondi all’uopo stanziati e impegnati dal Servizio Centrale Affari Legali.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica,
favorevole sulla regolarità contabile,
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, e che qui integralmente si richiamano:
1) di prendere atto della Sentenza del Tribunale di Torino n. 8507/02 con la quale, in accoglimento della domanda attorea, il Tribunale, pronunciandosi in via non definitiva, dichiara tenuto il Comune di Torino al risarcimento del danno in favore di Tolosano Mario per l’illegittima acquisizione del terreno di sua proprietà;
2) di prendere atto della sentenza del Tribunale di Torino n. 897/04 (all. 1 – n. ) con la quale il giudice liquida il risarcimento dovuto dal Comune di Torino in Euro 256.500,00, oltre rivalutazione e interessi e condanna lo stesso alle spese di giudizio;
3) di approvare, per le ragioni esposte in premessa e che qui integralmente si richiamano, il riconoscimento della legittimità del debito fuori Bilancio, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, relativo alla corresponsione della somma di complessivi Euro 266.625,93 (comprensivi di capitale, rivalutazione ed interessi al 30 giugno 2004) dovuta a titolo di risarcimento del danno al sig. Mario Tolosano, nato a Vesime (At) il 27 gennaio 1930, residente a Vinovo, via Nino Bixio n. 26 – C.F. TLS MRA 30A27 L807B;
4) di demandare ad apposita determinazione dirigenziale l’impegno della spesa complessiva di Euro 266.625,93, che trova copertura negli stanziamenti in conto capitale presenti nel Bilancio di previsione 2004 e verrà finanziata con economie di finanziamento a medio lungo termine;
5) di approvare il testo dell’atto (all. 2 – n. ), da stipularsi con spese a carico della Città, con il quale il sig. Tolosano riconoscerà la proprietà della Città sul terreno oggetto del contenzioso, descritto al V.C.T. al foglio 112 particella 80 eq (mq. 396), senza diritto ad ulteriori indennità o altri corrispettivi a tale titolo, con rinvio a successivi provvedimenti dirigenziali per la precisazione dell’esatto identificativo catastale e planimetrico dello stesso;
6) di dare atto che le spese di giudizio saranno fronteggiate con utilizzo dei fondi all’uopo stanziati e impegnati dal Servizio Centrale Affari Legali;
7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.