Servizio Centrale Consiglio Comunale

n. ord. 118
2004 04763/002

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 OTTOBRE 2004

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI. APPROVAZIONE.

Proposta del Sindaco Chiamparino
e del Presidente Marino.

I componenti dell'Amministrazione Comunale effettuano ogni anno diverse trasferte in Italia e all'estero per adempiere alle proprie funzioni istituzionali e di rappresentanza.
Preso atto che ogni trasferta ha destinazioni, modalità e finalità differenti, è palese l'esigenza di determinare delle norme generali per regolarne lo svolgimento, da applicarsi in accordo con la legislazione vigente.
A tale scopo, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 settembre 1986 (mecc. 8608779/01) era stato approvato il "Regolamento per il rimborso delle spese di viaggio e le indennità di missione agli Amministratori", che forniva un utile compendio delle molte norme che regolano lo svolgimento di una trasferta, esplicitando ad esempio la definizione di missione, le autorizzazioni necessarie, le spese ammesse a rimborso e le relative condizioni.
Considerato che detto Regolamento veniva applicato in conformità alla Legge 27 dicembre 1985 n. 816, ora abrogata, e viste le variazioni intervenute nelle disposizioni di legge nel corso degli anni successivi, risulta evidente che, dal 1986 ad oggi, molte delle norme in esso contenute necessitino di adeguamento, in quanto, di fatto, già disapplicate per adeguarsi alle successive modifiche legislative.
Le molte riforme che hanno trasformato radicalmente le Amministrazioni Comunali nell'ultimo decennio del secolo scorso hanno prodotto dei cambiamenti sostanziali anche nella gestione delle trasferte. Si pensi, ad esempio, alla introduzione della figura del Presidente del Consiglio Comunale, conseguente alla separazione tra Giunta e Consiglio Comunale, con conseguente distinzione fra le richieste di autorizzazione alla trasferta, ora indirizzate al Sindaco da parte dei componenti della Giunta e al Presidente da parte dei Consiglieri. Di notevole spessore innovativo anche l'attribuzione della competenza gestionale ai Dirigenti, ora interamente responsabili della liquidazione delle spese.
Anche la situazione di fatto si è notevolmente evoluta: attraverso innovazioni tecnologiche e nuove abitudini sociali, lo scenario sociale italiano è sensibilmente mutato nel lungo periodo trascorso dall'introduzione del Regolamento del 1986, rendendo inutili ed obsolete alcune norme in esso contenute.
Pertanto, nell'ambito dell'attività di revisione complessiva dei Regolamenti dell'Ente, promossa dal Segretario Generale, è stato esaminato il Regolamento vigente, con l'obiettivo di verificarne la rispondenza alle attuali esigenze dell'Amministrazione Comunale.
Si è quindi proceduto ad un rigoroso esame del testo, articolo per articolo, lavorando in tre direzioni, secondo criteri di semplificazione ed efficacia:
1. verifica di rispondenza alle disposizioni normative in materia ed alle mutate condizioni di fatto, con conseguente adeguamento;
2. semplificazione ed accorpamento delle disposizioni;
3. maggiore chiarezza e semplicità espressiva.
Si propone pertanto di prendere in esame la proposta di approvazione del nuovo testo del "Regolamento trasferte amministratori", revocando quindi la precedente stesura, attualmente vigente, del "Regolamento per il rimborso delle spese di viaggio e le indennità di missione agli amministratori".
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento è stata richiesta, in data 17 giugno 2004, prot. n. 2991, l'espressione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali.
Le Circoscrizioni 2, 5 e 8 non hanno espresso parere.
Le Circoscrizioni 4, 7, 9 e 10 hanno espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione (all. 2-5 - nn.                    ).
La Circoscrizione 1 ha espresso parere favorevole (all. 6 - n.                  ) suggerendo la rettifica dei seguenti articoli:
- art. 3 "Classe per i viaggi compiuti con mezzi pubblici - Uso dei mezzi noleggiati e dei mezzi propri di trasporto";
- punto c) su aerei: business class solo su tratte intercontinentali;
- art. 5 "Indennità per i percorsi compiuti con mezzi propri", si suggerisce di inserire l'indennità chilometrica della tabella ACI, quale indicatore del costo chilometrico del percorso.
Alla luce delle osservazioni emerse nel corso della Conferenza dei Capigruppo dell'8 ottobre 2004 si ritiene di non accogliere tali osservazioni, in quanto si stabilisce di poter utilizzare tutte le opzioni per i voli aerei e di continuare ad utilizzare l'indennità chilometrica nella misura pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro percorso poiché si ritiene parametro più oggettivo.
La Circoscrizione 3 ha espresso parere favorevole impegnando il Consiglio Comunale a farsi parte attiva per l'introduzione di una norma che consenta la corresponsione da parte dell'Ente degli oneri relativi alle giornate di trasferta ai datori di lavoro degli Amministratori dipendenti (all. 7 - n.                        ).
La Circoscrizione 6 ha espresso parere favorevole con richiesta di approfondimenti riguardanti la residenza degli Amministratori (art. 1, comma 1/a e art. 2, comma 1) (all. 8 - n.                        ).
Tutto ciò premesso,

IL PRESIDENTE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di revocare il precedente "Regolamento per il rimborso delle spese di viaggio e le indennità di missione agli amministratori", approvato dal Consiglio Comunale in data 9 settembre 1986, (mecc. 8608779/01);
2) di approvare il nuovo "Regolamento Trasferte Amministratori", allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n.                 ).


REGOLAMENTO PER LE TRASFERTE DEGLI AMMINISTRATORI

Articolo 1

Disciplina regolamentare dei rimborsi delle spese e delle indennità di missione

1. Il presente regolamento disciplina la procedura per:
a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli Amministratori che risiedono fuori del capoluogo, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. Ai sensi di legge, si intende per "residenza" il luogo in cui la persona ha la dimora abituale;
b) il rimborso delle spese di viaggio e le indennità di missione, ovvero il rimborso delle spese effettivamente sostenute per recarsi fuori dall'ambito territoriale del Comune per compiere missioni per conto e nell'interesse di questo Ente.

Articolo 2
Rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle riunioni assembleari e per svolgere le funzioni proprie o delegate

1. Tutti gli eletti ad organi monocratici o componenti degli organi collegiali, se risiedono fuori del territorio sede dell'Ente, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per recarsi dalla loro abitazione alla sede di questo Comune. Al rimborso predetto hanno diritto tutti gli Amministratori per quanto disciplinato all’art. 1 lettera a).

Articolo 3
Classe per i viaggi compiuti con mezzi pubblici - Uso dei mezzi noleggiati e dei mezzi propri di trasporto

1. Tanto per i viaggi di cui al precedente art. 2, quanto per quelli inerenti alle missioni, gli Amministratori hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese per i viaggi compiuti con mezzi pubblici di linea:
a) in treni rapidi, normali, speciali e di lusso: 1a classe, nonché ad un compartimento singolo in carrozze letti, per i viaggi compiuti nottetempo;
b) su navi: 1a classe;
c) su aerei: business class o economy;
d) su altri servizi pubblici di linea.
2. È anche ammesso l'uso dei mezzi noleggiati, quando manchino servizi di linea, ovvero quando, per particolari necessità, si deve raggiungere rapidamente il luogo di destinazione.
3. L'uso dei taxi e dei mezzi noleggiati è comunque sempre ammesso per i collegamenti delle stazioni ferroviarie, delle autolinee ed aeroportuali e dalle stazioni di arrivo al luogo di missione (alberghi o uffici).
4. È altresì ammesso l'uso del mezzo di trasporto proprio dell'Amministratore.

Articolo 4
Documentazione necessaria per il rimborso delle spese di viaggio

1. La documentazione inerente alle spese di viaggio effettivamente sostenute dagli Amministratori, necessaria per ottenerne il rimborso, deve essere presentata in originale per i viaggi compiuti in treno, nave, aereo, servizi pubblici di linea, taxi e mezzi noleggiati.
2. Per i percorsi compiuti con mezzi propri è necessaria ed indispensabile apposita dichiarazione sottoscritta dai singoli Amministratori in cui risultino indicate le date dei singoli viaggi compiuti ed i chilometri percorsi di volta in volta.

Articolo 5
Indennità per i percorsi compiuti con mezzi propri

1. I percorsi compiuti con mezzi propri degli Amministratori vengono indennizzati nella misura pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro percorso. Oltre a tale indennità chilometrica è anche ammessa a rimborso la spesa documentata di ogni altro onere connesso.

Articolo 6
Rimborso delle spese di viaggio

1. Al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dagli Amministratori per recarsi dalla loro abitazione alla sede di questo Comune, si provvederà con apposita determinazione dirigenziale di liquidazione.

Articolo 7
Missioni che danno diritto alle indennità

1. Compiono missione e conseguentemente hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione delle indennità di missione ovvero il rimborso di tutte le spese sostenute, in conformità a quanto dispone il presente regolamento, gli Amministratori di questo Comune che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dall'ambito territoriale del Comune nel quale svolgono l'attività per la quale sono stati eletti.
2. Si definiscono missioni connesse al mandato quelle per le quali esiste un nesso diretto ed immediato tra la missione e gli interessi pubblici oggetto del mandato elettivo.

Articolo 8
Autorizzazioni

1. Tutte le missioni devono essere preventivamente autorizzate.
2. Nel caso dei componenti della Giunta Comunale la missione è autorizzata dal Sindaco.
3. Nel caso dei componenti del Consiglio Comunale la missione è autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
4. Nel caso degli Amministratori circoscrizionali l’autorizzazione compete al Sindaco se la missione è effettuata dal Presidente della Circoscrizione; compete al Presidente della Circoscrizione se la missione è effettuata dai Consiglieri circoscrizionali.

Articolo 9
Modalità di rimborso

1. Agli Amministratori che si rechino in missione è sempre dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
2. Per le restanti spese gli Amministratori possono optare, al momento della liquidazione, per la corresponsione dell’indennità di missione o per il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 10
Misura dell'indennità di missione sul territorio nazionale

1. L'indennità di missione spettante agli Amministratori è quella determinata dalla legge alle condizioni di cui all’art. 1, comma 1 e all’art. 3, commi 1 e 2, della Legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l’ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge e successive modificazioni.
2. L'indennità giornaliera di missione è corrisposta agli Amministratori per ogni 24 ore di assenza dalla sede, computandovi il tempo impiegato per il viaggio di andata nella località di missione e di rientro nella sede di elezione.
3. Le ore eccedenti le 24 e quelle inerenti alle missioni di durata inferiore alle 24 ore (con arrotondamento ad ora intera i periodi superiori a 30 minuti e trascurando quelli inferiori), si computano a parte e per esse sono dovute le indennità orarie di missione in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera.

Articolo 11
Misura dell’indennità di missione all’estero

1. L’indennità di missione spettante agli Amministratori che si rechino all’estero è quella prevista dal D.M. 27 agosto 1998 e successive modificazioni.

Articolo 12
Classe di albergo

1. Gli Amministratori di questo Comune hanno facoltà, in missione, di pernottare in alberghi di categoria 4 stelle o corrispondente e di ottenere integralmente il rimborso della spesa sostenuta dietro presentazione di regolare fattura.

Articolo 13
Spese sostenute che rientrano nei rimborsi e documentazione

1. Gli Amministratori di questo Comune che si avvalgono della facoltà di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute per compiere la missione, delle spese di pernottamento e di quelle per la consumazione di colazioni, pranzi e cene, nonché delle spese di taxi e di telefono connesse allo scopo della missione. Tutte le predette spese devono essere documentate con fattura o ricevuta fiscale, debitamente quietanzata e devono riguardare la sola persona dell'Amministratore in missione, non essendo ammesso includere nelle spese di missione il rimborso delle spese per persone ospiti.

Articolo 14
Anticipazione sulle spese da sostenere per compiere la missione

1. Per la missione di durata superiore alle 24 ore, è data facoltà agli Amministratori di chiedere l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio e ai 2/3 delle indennità o delle spese presunte.
2. A soddisfare la richiesta anticipazione si provvede con apposita determinazione dirigenziale.

Articolo 15
Richiesta di liquidazione dell'indennità di missione e documentazione a corredo

1. Gli Amministratori hanno l'obbligo di rimettere al Settore competente la richiesta di liquidazione entro otto giorni dal compimento della missione. Al ricevimento della reversale devono versare all'Ufficio di Ragioneria i fondi dell'anticipazione non utilizzati. A corredo della richiesta di liquidazione deve essere allegata la documentazione giustificativa delle spese ammesse al rimborso nonché una dichiarazione sulla durata della missione.

Articolo 16
Liquidazione delle indennità di missione

1. La liquidazione delle indennità di missione è fatta entro e non oltre giorni trenta dalla richiesta di liquidazione documentata come indicato al precedente articolo, con determinazione dirigenziale; il relativo mandato di pagamento conseguentemente e legittimamente può essere emesso a favore dell'Amministratore che ha compiuto la missione.

Articolo 17
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo che lo approva diventa eseguibile a tutti gli effetti.