Servizio Centrale Consiglio Comunale
n. ord. 118
2004 04763/002
OGGETTO: REGOLAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI. APPROVAZIONE.
Proposta del Sindaco Chiamparino
e del Presidente Marino.
I componenti dell'Amministrazione Comunale effettuano ogni anno
diverse trasferte in Italia e all'estero per adempiere alle proprie
funzioni istituzionali e di rappresentanza.
Preso atto che ogni trasferta ha destinazioni, modalità
e finalità differenti, è palese l'esigenza di determinare
delle norme generali per regolarne lo svolgimento, da applicarsi
in accordo con la legislazione vigente.
A tale scopo, con deliberazione del Consiglio Comunale in data
9 settembre 1986 (mecc. 8608779/01) era stato approvato il "Regolamento
per il rimborso delle spese di viaggio e le indennità di
missione agli Amministratori", che forniva un utile compendio
delle molte norme che regolano lo svolgimento di una trasferta,
esplicitando ad esempio la definizione di missione, le autorizzazioni
necessarie, le spese ammesse a rimborso e le relative condizioni.
Considerato che detto Regolamento veniva applicato in conformità
alla Legge 27 dicembre 1985 n. 816, ora abrogata, e viste le variazioni
intervenute nelle disposizioni di legge nel corso degli anni successivi,
risulta evidente che, dal 1986 ad oggi, molte delle norme in esso
contenute necessitino di adeguamento, in quanto, di fatto, già
disapplicate per adeguarsi alle successive modifiche legislative.
Le molte riforme che hanno trasformato radicalmente le Amministrazioni
Comunali nell'ultimo decennio del secolo scorso hanno prodotto
dei cambiamenti sostanziali anche nella gestione delle trasferte.
Si pensi, ad esempio, alla introduzione della figura del Presidente
del Consiglio Comunale, conseguente alla separazione tra Giunta
e Consiglio Comunale, con conseguente distinzione fra le richieste
di autorizzazione alla trasferta, ora indirizzate al Sindaco da
parte dei componenti della Giunta e al Presidente da parte dei
Consiglieri. Di notevole spessore innovativo anche l'attribuzione
della competenza gestionale ai Dirigenti, ora interamente responsabili
della liquidazione delle spese.
Anche la situazione di fatto si è notevolmente evoluta:
attraverso innovazioni tecnologiche e nuove abitudini sociali,
lo scenario sociale italiano è sensibilmente mutato nel
lungo periodo trascorso dall'introduzione del Regolamento del
1986, rendendo inutili ed obsolete alcune norme in esso contenute.
Pertanto, nell'ambito dell'attività di revisione complessiva
dei Regolamenti dell'Ente, promossa dal Segretario Generale, è
stato esaminato il Regolamento vigente, con l'obiettivo di verificarne
la rispondenza alle attuali esigenze dell'Amministrazione Comunale.
Si è quindi proceduto ad un rigoroso esame del testo, articolo
per articolo, lavorando in tre direzioni, secondo criteri di semplificazione
ed efficacia:
1. verifica di rispondenza alle disposizioni normative in materia
ed alle mutate condizioni di fatto, con conseguente adeguamento;
2. semplificazione ed accorpamento delle disposizioni;
3. maggiore chiarezza e semplicità espressiva.
Si propone pertanto di prendere in esame la proposta di approvazione
del nuovo testo del "Regolamento trasferte amministratori",
revocando quindi la precedente stesura, attualmente vigente, del
"Regolamento per il rimborso delle spese di viaggio e le
indennità di missione agli amministratori".
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento
è stata richiesta, in data 17 giugno 2004, prot. n. 2991,
l'espressione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali.
Le Circoscrizioni 2, 5 e 8 non hanno espresso parere.
Le Circoscrizioni 4, 7, 9 e 10 hanno espresso parere favorevole
sulla proposta di deliberazione (all. 2-5 - nn.
).
La Circoscrizione 1 ha espresso parere favorevole (all. 6 - n.
)
suggerendo la rettifica dei seguenti articoli:
- art. 3 "Classe per i viaggi compiuti con mezzi pubblici
- Uso dei mezzi noleggiati e dei mezzi propri di trasporto";
- punto c) su aerei: business class solo su tratte intercontinentali;
- art. 5 "Indennità per i percorsi compiuti con mezzi
propri", si suggerisce di inserire l'indennità chilometrica
della tabella ACI, quale indicatore del costo chilometrico del
percorso.
Alla luce delle osservazioni emerse nel corso della Conferenza
dei Capigruppo dell'8 ottobre 2004 si ritiene di non accogliere
tali osservazioni, in quanto si stabilisce di poter utilizzare
tutte le opzioni per i voli aerei e di continuare ad utilizzare
l'indennità chilometrica nella misura pari ad un quinto
del costo della benzina verde per ogni chilometro percorso poiché
si ritiene parametro più oggettivo.
La Circoscrizione 3 ha espresso parere favorevole impegnando il
Consiglio Comunale a farsi parte attiva per l'introduzione di
una norma che consenta la corresponsione da parte dell'Ente degli
oneri relativi alle giornate di trasferta ai datori di lavoro
degli Amministratori dipendenti (all. 7 - n. ).
La Circoscrizione 6 ha espresso parere favorevole con richiesta
di approfondimenti riguardanti la residenza degli Amministratori
(art. 1, comma 1/a e art. 2, comma 1) (all. 8 - n. ).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra
l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
1) di revocare il precedente "Regolamento per il rimborso
delle spese di viaggio e le indennità di missione agli
amministratori", approvato dal Consiglio Comunale in data
9 settembre 1986, (mecc. 8608779/01);
2) di approvare il nuovo "Regolamento Trasferte Amministratori",
allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ).
1. Il presente regolamento disciplina la procedura per:
a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli Amministratori
che risiedono fuori del capoluogo, per la partecipazione ad ognuna
delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché
per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo
svolgimento delle funzioni proprie o delegate. Ai sensi di legge,
si intende per "residenza" il luogo in cui la persona
ha la dimora abituale;
b) il rimborso delle spese di viaggio e le indennità di
missione, ovvero il rimborso delle spese effettivamente sostenute
per recarsi fuori dall'ambito territoriale del Comune per compiere
missioni per conto e nell'interesse di questo Ente.
1. Tutti gli eletti ad organi monocratici o componenti degli organi collegiali, se risiedono fuori del territorio sede dell'Ente, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per recarsi dalla loro abitazione alla sede di questo Comune. Al rimborso predetto hanno diritto tutti gli Amministratori per quanto disciplinato allart. 1 lettera a).
1. Tanto per i viaggi di cui al precedente art. 2, quanto per
quelli inerenti alle missioni, gli Amministratori hanno diritto
di ottenere il rimborso delle spese per i viaggi compiuti con
mezzi pubblici di linea:
a) in treni rapidi, normali, speciali e di lusso: 1a classe, nonché
ad un compartimento singolo in carrozze letti, per i viaggi compiuti
nottetempo;
b) su navi: 1a classe;
c) su aerei: business class o economy;
d) su altri servizi pubblici di linea.
2. È anche ammesso l'uso dei mezzi noleggiati, quando manchino
servizi di linea, ovvero quando, per particolari necessità,
si deve raggiungere rapidamente il luogo di destinazione.
3. L'uso dei taxi e dei mezzi noleggiati è comunque sempre
ammesso per i collegamenti delle stazioni ferroviarie, delle autolinee
ed aeroportuali e dalle stazioni di arrivo al luogo di missione
(alberghi o uffici).
4. È altresì ammesso l'uso del mezzo di trasporto
proprio dell'Amministratore.
1. La documentazione inerente alle spese di viaggio effettivamente
sostenute dagli Amministratori, necessaria per ottenerne il
rimborso, deve essere presentata in originale per i viaggi compiuti
in treno, nave, aereo, servizi pubblici di linea, taxi e mezzi
noleggiati.
2. Per i percorsi compiuti con mezzi propri è necessaria
ed indispensabile apposita dichiarazione sottoscritta dai singoli
Amministratori in cui risultino indicate le date dei singoli viaggi
compiuti ed i chilometri percorsi di volta in volta.
1. I percorsi compiuti con mezzi propri degli Amministratori vengono indennizzati nella misura pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro percorso. Oltre a tale indennità chilometrica è anche ammessa a rimborso la spesa documentata di ogni altro onere connesso.
1. Al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dagli Amministratori per recarsi dalla loro abitazione alla sede di questo Comune, si provvederà con apposita determinazione dirigenziale di liquidazione.
1. Compiono missione e conseguentemente hanno diritto di ottenere
il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione delle indennità
di missione ovvero il rimborso di tutte le spese sostenute, in
conformità a quanto dispone il presente regolamento, gli
Amministratori di questo Comune che, in ragione del loro
mandato, si rechino fuori dall'ambito territoriale del Comune
nel quale svolgono l'attività per la quale sono stati eletti.
2. Si definiscono missioni connesse al mandato quelle per
le quali esiste un nesso diretto ed immediato tra la missione
e gli interessi pubblici oggetto del mandato elettivo.
1. Tutte le missioni devono essere preventivamente autorizzate.
2. Nel caso dei componenti della Giunta Comunale la missione è
autorizzata dal Sindaco.
3. Nel caso dei componenti del Consiglio Comunale la missione
è autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale, sentita
la Conferenza dei Capigruppo.
4. Nel caso degli Amministratori circoscrizionali lautorizzazione
compete al Sindaco se la missione è effettuata dal Presidente
della Circoscrizione; compete al Presidente della Circoscrizione
se la missione è effettuata dai Consiglieri circoscrizionali.
1. Agli Amministratori che si rechino in missione è
sempre dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute.
2. Per le restanti spese gli Amministratori possono optare, al
momento della liquidazione, per la corresponsione dellindennità
di missione o per il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
1. L'indennità di missione spettante agli Amministratori
è quella determinata dalla legge alle condizioni di cui
allart. 1, comma 1 e allart. 3, commi 1 e 2, della
Legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per lammontare stabilito
al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge e successive
modificazioni.
2. L'indennità giornaliera di missione è corrisposta
agli Amministratori per ogni 24 ore di assenza dalla sede, computandovi
il tempo impiegato per il viaggio di andata nella località
di missione e di rientro nella sede di elezione.
3. Le ore eccedenti le 24 e quelle inerenti alle missioni di durata
inferiore alle 24 ore (con arrotondamento ad ora intera i periodi
superiori a 30 minuti e trascurando quelli inferiori), si computano
a parte e per esse sono dovute le indennità orarie di missione
in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera.
1. Lindennità di missione spettante agli Amministratori che si rechino allestero è quella prevista dal D.M. 27 agosto 1998 e successive modificazioni.
1. Gli Amministratori di questo Comune hanno facoltà, in missione, di pernottare in alberghi di categoria 4 stelle o corrispondente e di ottenere integralmente il rimborso della spesa sostenuta dietro presentazione di regolare fattura.
1. Gli Amministratori di questo Comune che si avvalgono della facoltà di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute per compiere la missione, delle spese di pernottamento e di quelle per la consumazione di colazioni, pranzi e cene, nonché delle spese di taxi e di telefono connesse allo scopo della missione. Tutte le predette spese devono essere documentate con fattura o ricevuta fiscale, debitamente quietanzata e devono riguardare la sola persona dell'Amministratore in missione, non essendo ammesso includere nelle spese di missione il rimborso delle spese per persone ospiti.
1. Per la missione di durata superiore alle 24 ore, è
data facoltà agli Amministratori di chiedere l'anticipazione
di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio
e ai 2/3 delle indennità o delle spese presunte.
2. A soddisfare la richiesta anticipazione si provvede con apposita
determinazione dirigenziale.
1. Gli Amministratori hanno l'obbligo di rimettere al Settore competente la richiesta di liquidazione entro otto giorni dal compimento della missione. Al ricevimento della reversale devono versare all'Ufficio di Ragioneria i fondi dell'anticipazione non utilizzati. A corredo della richiesta di liquidazione deve essere allegata la documentazione giustificativa delle spese ammesse al rimborso nonché una dichiarazione sulla durata della missione.
1. La liquidazione delle indennità di missione è fatta entro e non oltre giorni trenta dalla richiesta di liquidazione documentata come indicato al precedente articolo, con determinazione dirigenziale; il relativo mandato di pagamento conseguentemente e legittimamente può essere emesso a favore dell'Amministratore che ha compiuto la missione.
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo che lo approva diventa eseguibile a tutti gli effetti.