Divisione Corpo di Polizia Municipale
2004 04749/048
Settore Servizi Integrati
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CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

15 giugno 2004


OGGETTO: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. MODIFICHE AL REGOLAMENTO ORGANICO E DI SERVIZIO DELLA BANDA MUSICALE. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Bonino.

La Banda Musicale del Corpo di Polizia Municipale svolge ormai da un ventennio un'attività artistica molto apprezzata dalla cittadinanza e le sue esibizioni esterne sono richieste in occasione di svariate manifestazioni e registrano un gratificante successo.
La medesima è stata istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5635 del 21 dicembre 1984 (mecc. 8414113/48), esecutiva dal 5 febbraio 1985.
Successivamente, l’attività della formazione bandistica è stata disciplinata con apposito regolamento interno, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 211 del 4 luglio 1994 (mecc. 9404259/48), esecutiva dal 29 luglio 1994, e s.m.i..
Dalla sua istituzione ad oggi, la Banda del Corpo ha costantemente incrementato il suo repertorio, la sua competenza, il suo apprezzamento e, di conseguenza, il numero di richieste di esibizione in occasione di pubbliche e private manifestazioni.
Inevitabilmente, l’accrescersi delle richieste di esibizione ha evidenziato talune criticità gestionali, anche di natura finanziaria, da risolvere per garantire adeguata partecipazione alle manifestazioni della rappresentanza bandistica.
Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale del 27 maggio 2003 (mecc. 200303503/048), esecutiva dal 15 giugno 2003, sono state apportate talune modifiche al Regolamento organico e di servizio interno della Banda Musicale.
In particolare, per disciplinare le maggiori richieste di esibizione che pervengono da terzi e, di conseguenza, l’onerosità delle manifestazioni bandistiche, si è reso necessario dare una nuova regolamentazione delle modalità di computo e rimborso degli “oneri di trasporto”, dei “diritti d’autore” e dei “costi di servizio” mediante l’introduzione di uno specifico articolo nel citato regolamento (art. 14-bis), ferma restando l’esenzione totale o parziale, in relazione a tutti gli interventi svolti nell’ambito di iniziative di particolare rilievo d’immagine per la Città, ovvero, organizzate o svolte nell’interesse della medesima.
Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 200401224/24) approvata il 22 marzo 2004, ed esecutiva dal 5 aprile 2004, sono stati inoltre formulati per l’anno 2004 gli indirizzi relativi ai servizi del Corpo di Polizia Municipale, soggetti ad oneri di rimborso da parte degli interessati, fra i quali sono previsti anche quelli svolti dalla Banda Musicale, nell’ambito di iniziative o manifestazioni che non siano direttamente organizzate dalla Città e o dalle sue Circoscrizioni o che non rivestano prevalente interesse pubblico. La determinazione delle modalità di corresponsione e il tariffario forfettario relativo al rimborso sono rinviati ad apposito provvedimento della Giunta Comunale. Occorre pertanto, per l’anno 2004, prevedere le sopraddette tariffe sulla base dei costi sostenuti dall’Amministrazione.
In proposito, occorre tenere conto dell’indirizzo di cui alla sopra citata deliberazione (mecc. 200401224/24) che prevede che siano da considerarsi come svolte nel prevalente interesse pubblico e dunque da non assoggettarsi all’obbligo di corresponsione del rimborso forfettario, le seguenti manifestazioni:
Nell’ambito delle ipotesi di esenzione concessa con deliberazione della Giunta Comunale, già la norma regolamentare da ultimo introdotta prevedeva due diverse fattispecie, la prima relativa a manifestazioni in regime di esenzione parziale, concessa con deliberazione della Giunta Comunale o delle sue Circoscrizioni, con addebito dei costi nella misura del 50%, la seconda relativa all’esenzione totale. Pertanto, qualora sia concesso, nell’ambito del programma di attività della Banda Musicale, approvato dal Comando di Polizia Municipale, l’intervento in talune fra le suddette manifestazioni, tale intervento non viene assoggettato ad obbligo di rimborso, ferma restando, peraltro, la possibilità dell’Ente richiedente di versare un contributo volontario per il sostegno dell’attività bandistica a favore della Città.
Tuttavia, proprio il rinnovato apprezzamento della formazione bandistica della Città rende necessaria una rettifica della norma regolamentare interna così come di recente modificata, circa le condizioni di adesione alle manifestazioni organizzate da Enti od Associazioni non aventi scopo di lucro, per rilevanti motivi di carattere umanitario, benefico, culturale, religioso o sportivo, degne di speciale considerazione anche per il ritorno d’immagine che da esse deriva per la Città. In particolare si tratta di ipotesi che riguardano iniziative che, pur non essendo riconducibili a quelle integralmente esenti ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 200303503/048), rivestono comunque un apprezzabile contenuto sociale, umanitario, culturale, religioso o sportivo, e che debbono essere assoggettate ad un regime più favorevole, attraverso un’esenzione speciale, che comporti la corresponsione soltanto di un onere forfettario, da configurarsi nella misura di Euro 500,00.
Inoltre, è necessario apportare alcune modifiche alla norma regolamentare, prevista all’articolo 7, per la selezione del Maestro Direttore, riformulando, inoltre, l’adeguata previsione delle sue prestazioni a favore della banda musicale.
In particolare, è opportuno aggiornare la composizione della Commissione deputata alla predetta selezione, sostituendo il componente dell’associazione di categoria, indicato nel “Presidente ANBIMA” quale una delle associazioni di settore, con un membro di provata competenza tecnica nella materia specifica, ossia con un “docente di strumentazione per banda”.
Infine, occorre apportare alcune precisazioni coerenti con il nuovo assetto organizzativo della Banda Musicale all’interno del Corpo di Polizia Municipale, abrogando talune limitazioni dell’impegno didattico richiesto al Maestro Direttore, non più coerenti con l’attuale organizzazione della formazione musicale, integrando opportunamente le attività di insegnamento e formazione degli aspiranti musicisti nonché direzione delle prove nell’ambito dell’incarico principale dallo stesso garantito.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

  1. di approvare le seguenti modifiche al regolamento organico e di servizio della Banda Musicale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 4 luglio 1994 (mecc. 9404259/48), esecutiva dal 29 luglio 1994 e s.m.i.:


  1. dopo la lettera c) dell’art. 14-bis, è inserita la seguente lettera c-bis):
c-bis) Esibizioni musicali per manifestazioni organizzate direttamente da Enti o Associazioni, non aventi scopo di lucro, per rilevanti motivi di carattere umanitario, benefico, culturale, religioso o sportivo, in regime di esenzione parziale concessa dalla Città con deliberazione della Giunta Comunale, i cui costi di servizio del personale sono posti a carico del richiedente l’esibizione nella misura forfetaria di Euro 500,00”;
  1. Dopo la lettera c-bis), viene introdotta la lettera c-ter):
“sono comunque da considerarsi esenti, nel caso in cui sia concesso dalla Città l’intervento della Banda Musicale, tutte le manifestazioni individuate a tal fine nell’ambito degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 lettera f) del D.Lvo 267/2000. Resta salva, in ogni caso, la facoltà dell’Ente richiedente l’intervento di assegnare contributi volontari per il sostegno dell’attività bandistica.”.
  1. nel primo comma, secondo periodo, dell’art. 7, la locuzione “Presidente ANBIMA o suo delegato” è sostituita da “un docente di strumentazione per banda”.
  2. nel secondo comma dell’art. 7, il quarto ed il quinto periodo sono così sostituiti: “A tal fine dovrà anche dedicarsi all’insegnamento ed al perfezionamento degli aspiranti musicisti. Dovrà altresì dirigere le prove della Banda Musicale";
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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