Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali

n. ord. 60   
2004 04616/064

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 GIUGNO 2004

(proposta dalla G.C. 4 giugno 2004)

OGGETTO: CONTRAZIONE DI MUTUO DELLA SOCIETÀ UNIPERSONALE "FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO S.R.L." (FCT S.R.L.) - RILASCIO DI GARANZIA DA PARTE DEL COMUNE DI TORINO - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Peveraro.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 165 in data 17 novembre 2003 (mecc. 2003 08210/064), esecutiva dal 1° dicembre 2003, su proposta della Giunta Comunale del 14 ottobre 2003, è stata approvata la costituzione di una società finanziaria in forma di società a responsabilità limitata unipersonale, socio unico la Città di Torino, con contestuale approvazione dello schema di statuto, per consentire alla Città di investire nell'avvio e/o nella crescita delle proprie imprese e permettere una valorizzazione immediata di patrimoni della Città, attraverso la migliore gestione delle partecipazioni.

    In esecuzione della citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 165/2003, con atto a rogito notaio Antonio Maria Marocco di Torino in data 18 dicembre 2003, rep. n. 140730/61271, iscritto nel Registro delle Imprese di Torino in data 30 dicembre 2003, è stata costituita la società unipersonale denominata "Finanziaria Città di Torino S.r.l" (FCT S.r.l.) - unico socio Comune di Torino - con sede legale in Torino, Piazza Palazzo di Città, 1.

    Il capitale iniziale della società è stato fissato in Euro 1.197.000,00, a fronte del conferimento, a completa liberazione del capitale sociale, di numero 1.000.000 azioni della società "Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A." (A.E.M. Torino S.p.A.) -del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna- di proprietà della Città di Torino, conferite al valore unitario di Euro 1,197, determinato sulla base delle conclusioni di cui alla relazione giurata redatta, ai sensi del combinato disposto dei previgenti artt. 2343 e 2476, codice civile, dal dott. Roberto Frascinelli, nominato dal Presidente del Tribunale di Torino quale esperto per la valutazione – a valore unitario prudenziale - delle azioni costituenti il capitale sociale della società AEM Torino S.p.A., in relazione al suddetto conferimento.

    La società finanziaria, ai sensi di statuto, ha ad oggetto, tra l’altro, "l’esercizio prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività di assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere…".

    Al fine di dare attuazione all’oggetto sociale, con la citata deliberazione n. 165/2003 il Consiglio Comunale ha altresì autorizzato sin d’allora l’alienazione a favore della costituenda società di un ulteriore numero di azioni della società A.E.M. Torino S.p.A., possedute dal Comune di Torino, al valore unitario prudenziale da determinarsi come sopra, con la precisazione che il numero di azioni da acquistare sarebbe stato determinato in modo da realizzare il trasferimento complessivo in capo alla nuova società di una percentuale di azioni di AEM di circa il 18% del capitale sociale di quest’ultima, compreso il conferimento iniziale e ferma restando la quota del 51% del capitale della AEM stessa, riservata alla Città di Torino ai sensi dell’art. 7 dello statuto sociale di AEM Torino S.p.A..

    A tale proposito, con deliberazione in data 17 febbraio 2004 (mecc. 2004 01096/064), esecutiva dal 7 marzo 2004, la Giunta Comunale ha determinato, tra l’altro, in 82.000.000 il numero di azioni della società AEM Torino S.p.A. possedute dal Comune di Torino, da cedersi alla società unipersonale "FCT S.r.l." determinandone il prezzo di cessione unitario in Euro 1,248, valore corrispondente a quello espresso dalla "Media Mobile ponderata a 40 giorni", per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 102.336.000,00, fermo restando quanto previsto e disposto dall’art. 2465 cod. civ..

    Nel frattempo, al fine di agevolare l’operazione di acquisto dal Comune di Torino delle azioni AEM Torino S.p.A. da parte della società finanziaria con ricorso al mercato finanziario, come previsto nella deliberazione consiliare n. 165/2003, la Giunta Comunale con deliberazione in data 28 ottobre 2003 (mecc. 2003 08739/064), esecutiva dal 16 novembre 2003, ha approvato l’autorizzazione alla Città di Torino ad espletare una gara a trattativa privata, con pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c), D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, in nome e per conto della costituenda società finanziaria unipersonale, per l’individuazione di un Istituto di Credito erogatore alla società stessa di un finanziamento di Euro 90.000.000,00, con durata quinquennale e con possibilità di variazione dell’importo in aumento od in diminuzione nei limiti del 20%.

    In esito all’esame delle offerte presentate e delle condizioni aggiuntive richieste dai partecipanti, anche nella fase della ulteriore trattativa condotta dalla società Finanziaria Città di Torino s.r.l., subentrata, a costituzione avvenuta, nel procedimento di gara a trattativa privata per l’individuazione dell’Istituto mutuante, l’amministratore unico della società stessa, unitamente alla Commissione di gara della Città, con verbale conclusivo in data 6 maggio 2004 ha preso atto dell’impossibilità di concludere il procedimento di aggiudicazione secondo le previsioni iniziali del capitolato speciale d’appalto in quanto, tra l’altro, "….. tutti gli offerenti hanno introdotto condizioni aggiuntive di garanzie, non considerate in capitolato, che incidono sulla convenienza delle offerte e, per la loro eterogeneità, non consentono una comparazione oggettiva…".

    In altri termini, si è ritenuto di non poter addivenire all’aggiudicazione in quanto le offerte presentate contengono condizioni aggiuntive non previste in capitolato e comunque incidenti sulla convenienza delle stesse, dette condizioni aggiuntive, per la loro eterogeneità, non sono comparabili, ed inoltre dette condizioni nascono dalla necessità di individuare forme di garanzia del socio unico di s.r.l. dopo l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2004 del nuovo diritto societario approvato con D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e s.m.i., che ha oggettivamente mutato la situazione giuridica del socio unico.

    Alla luce di ciò si è fatto rinvio a successive determinazioni di FCT e del Comune di Torino, finalizzate a rinnovare eventualmente la gara, con l’opportuna, se non necessaria introduzione di garanzie predeterminate.

    L’amministratore unico della società in oggetto, con provvedimento in data 17 maggio 2004 (all. 1) preso atto di quanto sopra, ha deliberato di chiedere all’Amministrazione comunale di assentire, mediante provvedimento del Consiglio Comunale, alla sottoscrizione della garanzia individuata nell’allegato 2, da prestare a favore dell’istituto mutuante per gli obblighi derivanti a FCT S.r.l. dal mutuo.

    Nel contempo ha rinnovato la gara ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 157/1995, con invito a presentare offerta a tutti i soggetti partecipanti alla precedente gara, eventualmente anche in forma diversa non associata, integrando il capitolato speciale con la previsione di detta garanzia, predeterminata e non modificabile dai concorrenti, e subordinando la stessa all’avvenuta approvazione, da parte del Comune di Torino, del rilascio della garanzia allegata.

    La garanzia proposta, redatta nella forma di "lettera di garanzia" (all. 2) o lettera de patronage, dando atto della posizione della Città quale socio unico della società, tende ad assicurare che, in caso di dichiarazione di insolvenza della Società, la Città risponda per tutte le obbligazioni assunte dalla società stessa in forza del mutuo.

    Tale garanzia avrebbe un contenuto sostanzialmente analogo a quello previsto, ante riforma del diritto societario, dall’art. 2497, secondo comma, codice civile.

    Al riguardo, si precisa infatti che, dal momento della costituzione della società unipersonale FCT S.r.l., ma solo fino al 31 dicembre 2003, il Comune di Torino, quale unico socio, è rimasto soggetto alla responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali in caso di insolvenza della società, ai sensi del previgente art. 2497, secondo comma, lett. a), codice civile, che disponeva "….in caso di insolvenza della società per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, questi risponde illimitatamente: a) quando sia una persona giuridica ovvero socio unico di altra società di capitali…".

    Con l’entrata in vigore della riforma del diritto societario, il Comune di Torino gode del beneficio della responsabilità limitata in ordine alle obbligazioni sociali, in caso di insolvenza della società stessa, avendo ottemperato a quanto prescritto dalla legge per la sussistenza di tale beneficio e non incorrendo in alcuna delle ipotesi cui la legge ricollega la perdita del beneficio stesso (art. 2462, codice civile).

    Pertanto, al fine di poter portare a conclusione l’affidamento e di permettere alla società FCT S.r.l. di ottenere la concessione, alle migliori condizioni, del mutuo da destinarsi all’acquisto delle azioni AEM Torino S.p.A. di proprietà della Città e di giungere alla stipulazione del relativo contratto, si reputa opportuno approvare il rilascio da parte della Città di Torino, quotista unico della società "Finanziaria Città di Torino S.r.l." (FCT S.r.l.), di una dichiarazione con la quale venga assicurata, esclusivamente in caso di insolvenza della società, la propria responsabilità per tutte le obbligazioni da questa assunte in forza del contratto di mutuo che sarà stipulato e dallo stesso nascenti, quale garanzia atipica integrativa del nuovo capitolato speciale approvato dalla società FCT s.r.l..

    Si precisa infine che:
-    il ricorso della società al finanziamento era già stato previsto dal Consiglio Comunale nella citata deliberazione n. 165/2003, e qualora perfezionato entro il 31 dicembre 2003 sarebbe stato soggetto alla responsabilità illimitata del socio unico;
-    ad oggi, entrata in vigore la riforma del diritto societario, e sussistendo la responsabilità limitata del socio unico, gli istituiti finanziari richiedono comunque congrue garanzie da parte del socio unico.

    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
    favorevole sulla regolarità tecnica ;
    favorevole sulla regolarità contabile;

    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano e preso atto della determinazione dell’amministratore unico della società unipersonale "Finanziaria Città di Torino S.r.l. (FCT S.r.l.) del 17 maggio 2004 (all. 1 - n.        ), il rilascio da parte del Comune di Torino, socio unico della "Finanziaria Città di Torino S.r.l." (FCT S.r.l.), della "lettera di garanzia" (all. 2 - n.       ), ai fini di consentire alla società stessa il perfezionamento e l’erogazione di un mutuo da destinarsi all’acquisto delle azioni AEM Torino S.p.A. di proprietà della Città, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale in data 17 febbraio 2004 (mecc. 2004 01096/064);

2)    di autorizzare il Sindaco della Città di Torino, o un suo delegato, a sottoscrivere la dichiarazione di cui al punto precedente;

3)    di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.