Divisione Servizi Tributari e Catasto
Segreteria Direzione Divisione

n. ord. 85
2004 04535/013

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 LUGLIO 2004

(proposta dalla G.C. 1 giugno 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI, ANCHE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL`ART. 52 DEL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446 S.M.I. - COSTITUZIONE DELLA "SOCIETA` RISCOSSIONI S.P.A." SIGLABILE "SORIS S.P.A."

   Proposta dell'Assessore Bonino,
   di concerto con l’Assessore Peveraro.

   Il 31 dicembre 2004 scadrà la convenzione stipulata il 1° dicembre 1995 con UNIRISCOSSIONI S.p.A. (già CONRIT S.p.A.) per la riscossione delle entrate tributarie comunali.

   La Città, in considerazione dell’attuale evoluzione normativa nonché in funzione dell’efficacia ed efficienza del sistema di riscossione, oggi gestito tramite il concessionario e sulla base delle valutazioni che seguono, non intende riproporre il sistema della concessione, ma intende passare ad una nuova modalità di gestione del servizio in oggetto.

   L’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 al comma 5 prevede che i Comuni possano effettuare l’accertamento dei tributi direttamente o anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della Legge n. 142/1990 lettera a) ovvero affidare il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, non solo ai concessionari nazionali di cui al D.Lgs. 112/1999, modalità seguita sino ad ora dal Comune di Torino con la convenzione in scadenza sopra menzionata, ma anche a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall’art. 22, comma 3, lettera e), della Legge n. 142 del 1990 lettera b) n. 1.

   Tale ultima possibilità non è venuta meno in ragione del fatto che la Legge 142/1990 è stata abrogata con l’art. 274, lettera q), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

   Infatti, considerato che l’art. 52, comma 5, lettera b), n. 1 del D.Lgs. 446/1997 prevede che l’affidamento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali deve avvenire "nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali", la disciplina applicabile è l’art. 113 T.U.E.L., che ha sostituito l’art. 22 della citata Legge 142/1990.

   Detto art. 113, comma 5 prevede, tra le forme di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica , alla lettera c) l’affidamento "a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’Ente o gli Enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi".

   L’applicabilità del vigente art. 113 è supportata dalla previsione contenuta dall’art. 52 predetto che l’affidamento del servizio di riscossione tributi deve avvenire nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, fermo restando che il servizio in oggetto rappresenta una prerogativa della potestà impositiva dell’Ente Locale volto alla realizzazione di bisogni pubblici di utilità dell’Ente stesso.

   In via generale si precisa inoltre, che il sistema nazionale di riscossione dei tributi è oggetto in questi giorni di una profonda riforma che prevede, tra l’altro, la scomparsa dei concessionari nazionali (ex D.Lgs. 112/1999) della riscossione di cui sopra, il che fa decadere la possibilità di avvalersi di questi soggetti per l’attività di riscossione volontaria e coattiva dei tributi anche comunali.

   In sintesi e con particolare riferimento ai riflessi sulle amministrazioni locali, lo schema del Decreto Legge di riforma ad oggi noto prevede, con decorrenza 1° gennaio 2005:
-   la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione, come detto più sopra;
-   la costituzione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, della "Riscossione S.p.A." con capitale iniziale di Euro 150 milioni sottoscritto interamente dall’Agenzia delle entrate. La società acquisterà poi, a condizione che il cedente acquisti una partecipazione al suo capitale nel limite del 49 per cento dello stesso, la totalità del capitale delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione ovvero il ramo d’azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell’attività di riscossione ad esse affidata in concessione;
-   Riscossione S.p.A. svolgerà:
    a)   la riscossione coattiva a mezzo ruolo delle entrate dello Stato, attività che potrà effettuare anche per le entrate dei Comuni, a scelta di questi ultimi;
    b)   su base convenzionale: le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o meramente patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, nonché delle loro società partecipate;
-   la messa in liquidazione del Consorzio Nazionale Concessionari (CNC) con contestuale trasferimento delle sue attività (formazione e gestione dei ruoli, produzione delle cartelle di pagamento, rendicontazione delle operazioni eseguite) all’Agenzia delle entrate.

   E’ da ritenere che le motivazioni forti di questa centralizzazione delle attività di riscossione, già avviata per i versamenti spontanei con l’introduzione del mod. F 24, siano sostanzialmente due:
-   il fenomeno delle c.d. "cartelle pazze" più volte ripetutosi negli ultimi anni e del quale l’Agenzia delle entrate ha sempre attribuito la responsabilità ai concessionari;
-   l’inefficacia della riscossione coattiva a mezzo ruolo che, anche in questo caso, l’Agenzia delle entrate addebita all’inefficienza del sistema delle concessioni (nella relazione presentata dall’Agenzia al Parlamento ai primi di aprile di quest’anno si sottolinea che nei primi otto mesi del 2003 sono stati consegnati ai concessionari ruoli per un importo di Euro 23,6 miliardi, mentre gli incassi nello stesso periodo sono stati di un miliardo pari al 4,2%).

   Ritornando ai contenuti della riforma, preme in particolare sottolineare la complessità delle operazioni di conferimento dei pacchetti azionari e dei rami di azienda deputati all’attività concessionaria dal sistema bancario a Riscossione S.p.A. che si prevede debbano essere realizzate attraverso concambio di azioni per valori di non semplice determinazione da parte delle istituzioni finanziarie che verranno di ciò incaricate.

   A salvaguardia della regolarità e tempestività dei flussi delle entrate tributarie e paratributarie comunali, il cui peso sul totale delle entrate è di assoluto rilievo in valori sia assoluti sia percentuali, si ritiene opportuno affrancarsi dal processo di aggregazione illustrato, evitando così coinvolgimenti diretti ed indiretti che potrebbero rivelarsi deleteri.

   La rilevata delicatezza e complessità della materia ha suggerito di avvalersi di una consulenza esterna (deliberazione Giunta Comunale mecc. 2004 01683/013 del 9 marzo 2004) per una valutazione delle opportunità/scelte previste dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 cit., tenendo in particolare conto i tempi necessari a realizzarle, e per assistere il Comune nella predisposizione degli atti e delle successive attività per l’avviamento dell’iniziativa.

   I risultati di tale studio sono riportati nell’allegato 1 alla presente deliberazione e le conclusioni sono qui di seguito sintetizzate.

   Lo studio ha esaminato ed evidenziato i vincoli condizionanti le varie soluzioni possibili.

   Il primo è quello temporale. Tenendo conto infatti della scadenza della convenzione UNIRISCOSSIONI occorreva individuare uno strumento in grado di assicurare la riscossione delle entrate senza soluzione di continuità con il presente e quindi dal 1° gennaio 2005. Questo esclude le alternative che prevedono l’esecuzione di gare pubbliche vuoi per l’affidamento del servizio ad un terzo, vuoi per la scelta del socio privato nelle società a capitale misto e, al limite, anche per l’internalizzazione del servizio, la cui rilevanza economica del resto, non pare consentire il ricorso ad una gestione in economia.

   Un secondo vincolo è rappresentato dalla necessità per il Comune di Torino di ricorrere all’anticipazione (80%) sui versamenti ICI con le modalità e le tempistiche a suo tempo definite dall’accordo ANCI-ASCOTRIBUTI.

   Questo esclude la totale internalizzazione del servizio, la sua totale esternalizzazione e anche il suo affidamento ad un riscuotitore privato in considerazione dei volumi trattati.

   Un’ulteriore condizione da rispettare è rappresentata dall’opportunità, non rinunciabile, di fornire i servizi ad altri Enti oltreché al Comune di Torino. Anche questo fa escludere l’opzione dell’internalizzazione del servizio.

   Un ultimo vincolo è quello della utilità del sistema, considerata come insieme di benefici finanziari ed economici, rappresentati questi ultimi dalla conservazione nel Comune del know-how e delle importanti professionalità che si sono formate al suo interno nel campo dell’accertamento dei tributi e del contenzioso tributario. Questo fa escludere le alternative che ne prevedono l’esternalizzazione.

   La Società di scopo a totale partecipazione comunale affidataria del servizio di riscossione rispetta tutte le condizioni descritte. Infatti essa può essere resa operativa per la data del 1° gennaio 2005, può essere individuata direttamente dal Comune quale affidataria della gestione del servizio di riscossione, può inoltre consentire all’Ente il ricorso al meccanismo dell’anticipazione ICI e assicurare al sistema l’utilità voluta. Essa inoltre potrà iscriversi all’Albo dei riscuotitori ex art. 53 D.Lgs. 446/1997 e quindi operare a favore anche di altri Enti, nonché eventualmente arricchire nel tempo l’offerta dei propri servizi aggiungendo all’attività di riscossione quella di gestione e liquidazione dei tributi, così come, d’altra parte, con procedura ad evidenza pubblica, una quota del suo capitale potrà essere ceduta ad altri partners. Non solo ad excludendum quindi, ma anche per una valutazione positiva sulle sue possibilità di sviluppo, si è privilegiata la scelta di costituire una società, da denominarsi "SOCIETA’ RISCOSSIONI S.p.A." siglabile "SORIS S.p.A." con sede in Torino, avente ad oggetto la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale. La società sarà retta dallo Statuto che si allega alla presente delibera (Allegato 2).

   Più in particolare la società viene costituita in forma di società per azioni unipersonale, totalmente partecipata dalla Città di Torino, sia in osservanza delle forme di gestione previste in materia di pubblici servizi (Art. 113 T.U.E.L.), sia in conformità con quanto disposto dall’art. 2325 c.c., come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, portante la riforma del diritto societario, che consente dal 1° gennaio 2004 di costituire società per azioni a socio unico.

   Il Capitale Sociale iniziale della società è determinato in Euro 120.000, 00, ai sensi dell’art. 2327 c.c., suddiviso in n. 12.000 azioni nominative da Euro 10,00 ciascuna.

   Entro il 31 dicembre 2004 si procederà all’aumento di capitale da Euro 120.000,00 ad Euro 1.550.000,00, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 11 settembre 2000 n. 289 che per l’Iscrizione nell’Albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli Enti Locali istituito presso il Ministero delle Finanze richiede misure minime di capitale.

   Considerata la volontà dell’amministrazione comunale di passare alla nuova forma di gestione, con separato provvedimento sono state preventivamente adottate le necessarie modifiche regolamentari ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997.

   Si precisa inoltre, quanto alla durata, che la Convenzione con UNIRISCOSSIONI S.p.A., ai sensi dell’art. 12 del vigente contratto, ha durata sino al 31 dicembre 2004, data di scadenza dell’affidamento in concessione del servizio di riscossione dei tributi (nonché data di scadenza della Concessione Governativa). Tuttavia, in considerazione del tenore dell’art.12 predetto, si è ritenuto necessario ed opportuno, comunicare formalmente la disdetta entro il 30 giugno 2004.

   Ai sensi dell’art. 43 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 1 giugno 2004, i pareri alle Circoscrizioni, con il seguente esito:
-   la Circoscrizione 7 ha espresso in tempo utile parere favorevole (all. 4 - n.                 );
-   le Circoscrizioni 1, 3, 6 e 10 hanno espresso parere pervenuto fuori tempo utile;
-   le Circoscrizioni 2, 4, 5, 8 e 9 non hanno espresso parere (non pervenuto).

   Si dà atto che, pur non essendo il servizio in oggetto incluso tra le competenze dell'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali, con decisione dei Capigruppo in data 9 luglio 2004 è stato richiesto il parere dell'Agenzia stessa, che in data 21 luglio 2004 ha trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale le proprie osservazioni limitatamente al Contratto di Servizio, l'approvazione del quale è demandata a successiva deliberazione del Consiglio Comunale, cui saranno allegate dette osservazioni.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di prendere atto del risultato dello studio "Gestione delle Entrate del Comune di Torino" redatto dalla Deloitte Consulting S.p.A. allegato alla presente delibera (all. 1 - n. ) per farne parte integrante e sostanziale;

2)   di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano, ai fini dell’affidamento dell’attività in oggetto ai sensi dell’art. 52, comma 5, lettera b), n.1 del D.Lgs. 446/1997 e nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, la costituzione di una società per azioni totalmente pubblica, denominata "Società Riscossioni S.p.A.", siglabile "SORIS S.p.A." , socio unico il Comune di Torino, con sede in Torino, avente ad oggetto la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, con capitale iniziale determinato in Euro 120.000,00 suddiviso in numero 12.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10,00 ciascuna, interamente sottoscritto e versato dal Comune di Torino.
   La Società sarà retta dallo statuto, secondo lo schema che si allega alla presente deliberazione (all. 2 - n. ) per farne parte integrante e sostanziale.

3)   di affidare l’amministrazione della Società, ai sensi dell’art. 21 dello schema di statuto allegato sub 2, ad un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 membri, da nominarsi su designazione del Sindaco, nel rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale con provvedimento di iniziativa consiliare del 4 ottobre 1993 (mecc. 199307634/01), per la prima volta nell’atto costitutivo, al quale sono attribuite le competenze di cui all’art. 20 del citato schema di statuto;

4)   di autorizzare sin d’ora un aumento di capitale sociale entro il 31 dicembre 2004 da Euro 120.000,00 a Euro 1.550.000,00 mediante emissione di numero 143.000 nuove azioni del valore nominale di Euro 10,00 ciascuna, senza sovrapprezzo, interamente sottoscritte dalla Città quale unico socio;

5)   di affidare conseguentemente, ai sensi dell’art. 52 comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/1997, alla costituenda società SORIS S.p.A., a far data dal 1° gennaio 2005, il servizio di riscossione volontaria e coattiva dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali imposte, con facoltà per il Comune, di estendere il contratto alla gestione di altre entrate comunali;

6)   di demandare, ai fini della definizione dell'affidamento di cui al punto 5), a successiva deliberazione del Consiglio Comunale l'approvazione del Contratto di servizio tra la Città e la costituenda società SORIS S.p.A.;

7)   di dare atto che le spese per la costituzione della Società, inerenti e conseguenti saranno a carico della Società stessa;

8)   di demandare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni di spesa derivanti dall’esecuzione della presente deliberazione, fermo restando che solo ad avvenuta esecutività della determinazione dirigenziale di mmpegno riguardante la sottoscrizione iniziale del capitale potrà essere sottoscritto l’atto costitutivo;

9)   di prendere atto che la spesa relativa al versamento del capitale iniziale sarà finanziata con economie di mutuo, mentre quella relativa all’aumento del capitale ad Euro 1.550.000,00 da eseguirsi entro il 31 dicembre 2004, sarà finanziata con finanziamento a medio lungo termine da richiedere ad Istituto da stabilire, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, dando altresì atto che gli oneri finanziari, così come l’attuazione dell’operazione, trovano copertura nei fondi previsti nel Bilancio di previsione 2004, approvato contestualmente al Bilancio pluriennale 2004/2006, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 aprile 2004 (mecc. 2004 01221/024) esecutiva dal 24 aprile 2004, e che l’erogazione della spesa è subordinata al perfezionamento del finanziamento;

10)   di prendere atto che il conferimento di capitale nonché l’aumento dello stesso saranno effettuati interamente, ai sensi degli artt. 2342 e 2481 bis c.c.;

11)   di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il contribuente ai sensi dell’art. 52, comma 5, lettera c) D.Lgs. 446/1997;

12)   di autorizzare il legale rappresentante della Città o un suo rappresentante a sottoscrivere l’atto costitutivo e l’allegato Statuto della Società con facoltà di apportare a quest’ultimo eventuali modifiche non sostanziali, l’atto di aumento di capitale;

13)   di prendere atto della scadenza della vigente convenzione con UNIRISCOSSIONI S.p.A. al 31 dicembre 2004;

14)   di dare atto che con precedente deliberazione sono state adottate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 le necessarie modifiche regolamentari, modifiche che avranno efficacia dal 1° gennaio 2005;

15)   di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all’art. 43, lettera c), del Regolamento del Decentramento;

16)   di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..


Allegato 2

STATUTO DELLA SOCIETA' RISCOSSIONI S.p.A.

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata

"SOCIETA’ RISCOSSIONI S.p.A."

siglabile SORIS S.p.A., senza vincolo di interpunzione né di rappresentazione grafica.

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede legale e centro direzionale ed amministrativo nel Comune di Torino.

ART. 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale.

La società, nell’ambito dell’oggetto sociale, potrà porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, tecnico-scientifiche purché strettamente strumentali al conseguimento di finalità ricomprese nel precedente comma nonché assumere per il raggiungimento dei fini medesimi, partecipazioni in Enti, Associazioni, Consorzi, Società a capitale misto pubblico-privato, precisandosi che l’eventuale svolgimento di attività finanziarie e l’assunzione di partecipazioni non debba avvenire in via prevalente né nei confronti del pubblico, e comunque, venga svolta nell’osservanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 ed ulteriori normative in materia.

ART. 4 - DURATA

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

L'eventuale proroga della durata della società non costituisce causa di recesso per i soci.

ART. 5 - DOMICILIO

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

ART. 6 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI

II capitale sociale iniziale è di Euro 120.000 (centoventimila) ed è diviso in numero 12.000 (dodicimila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10 (dieci) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, nonché a favore di prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile ed altresì a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei soci.

Le azioni sono nominative e indivisibili e sono trasferibili mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali, o con mezzo diverso dalla girata ai sensi dell'art. 2355 del Codice Civile.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

In applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 2348 Codice Civile, è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie. La Società ha capitale interamente pubblico.

Le azioni di proprietà del Comune di Torino costituenti la maggioranza del capitale sociale devono constare da unico certificato azionario, il quale deve sempre restare depositato presso la sede della società, essendo tale deposito costitutivo del diritto a partecipare alle assemblee sociali.

Le azioni detenute dal Comune di Torino, eccedenti il 51% del capitale sociale, possono constare da uno o più certificati.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 Codice Civile.

ART. 7 - CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

In caso di trasferimento delle azioni a titolo oneroso per atto tra vivi, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

In particolare, il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni deve prima offrirle in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni da ciascuno di essi possedute, dandone comunicazione all'organo amministrativo, che ne darà notizia agli interessati, indicando l'acquirente, il prezzo, le condizioni, le modalità ed i termini della cessione.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio di Amministrazione nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità delle azioni offerte in prelazione, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.

Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, le azioni saranno alienate in proporzione alle rispettive quote di capitale già possedute.

Se invece entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente delle proprie azioni, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, fermo restando quanto infra disposto in materia di gradimento. Il trasferimento effettuato nell'inosservanza, anche parziale, delle norme di cui sopra è inefficace nei confronti della società.

In caso di trasferimento delle azioni a terzi, sia a titolo oneroso (per il caso in cui non sia stata esercitata la prelazione di cui sopra) che a titolo gratuito, è richiesto l'assenso della maggioranza degli altri soci, da calcolarsi in ragione della loro partecipazione al capitale sociale.

A tal fine, il socio che intende alienare le proprie azioni comunicherà alla società la proposta di alienazione indicando il cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.

L'organo amministrativo dovrà attivare, senza indugio, la decisione degli altri soci, che deve a sua volta pervenire entro 30 giorni alla società e che può consistere anche in un giudizio di mero gradimento.

Qualora il gradimento venga negato senza motivazione dovrà essere indicato un altro acquirente gradito ovvero gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, dovranno acquistare le azioni al corrispettivo e con le modalità comunicati ovvero, se inferiore, al corrispettivo determinato ai sensi del successivo articolo 29 del presente statuto.

La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.

Qualora il capitale sociale sia interamente posseduto da un unico socio, l'alienazione di azioni può essere liberamente effettuata anche per frazioni della quota di capitale posseduta.

Tutto quanto sopra stabilito deve essere applicato anche ai casi di trasferimento dei diritti di opzione sulle azioni della società di nuova emissione.

ART. 8 - FINANZIAMENTI

I soci possono finanziare la società, fatti salvi i requisiti previsti dalle disposizioni previste dalla Legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta a rimborsarli previo un preavviso, da parte del socio finanziatore, di sei mesi.

I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia.

ART. 9 - OBBLIGAZIONI

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee speciali.

ART. 10 - PATRIMONI DESTINATI

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea Ordinaria secondo le norme del presente statuto.

ART. l1 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha inderogabilmente competenza per:

L'assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea ordinaria autorizza i seguenti atti degli amministratori:

ART. 12 - COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la società.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolgerà l'assemblea, la data e l'ora di convocazione dell'assemblea, le materie all'ordine del giorno e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione.

In deroga a quanto stabilito al comma che precede, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ari. 2364 ultimo comma C.C..

L'assemblea deve essere altresì convocata senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

ART. 14 - ASSEMBLEA DI SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE - ASSEMBLEA TOTALITARIA

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del Collegio Sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazioni delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

ART. 15 - LEGITTIMAZIONE AD INTERVENIRE E VOTARE ALLE ASSEMBLEE

I soci che intendano partecipare all'assemblea devono depositare presso la sede sociale i propri titoli o certificati almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea, al fine di provare la loro legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372 c.c..

ART. 16 - DETERMINAZIONE E COMPUTO DEI QUORUM DELL'ASSEMBLEA

Si considerano presenti tutti i soci che abbiano depositato almeno una azione e che siano regolarmente ammessi dal Presidente dell'assemblea. Il quorum costitutivo deve permanere per tutta la durata dell'assemblea; in caso del venire meno del quorum costitutivo per il successivo allontanamento di alcuni soci, l'assemblea si scioglie, ferma la validità delle deliberazioni regolarmente assunte sino a quel momento.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata, fatta eccezione per il caso delle delibere aventi ad oggetto la costituzione di patrimoni separati per le quali è comunque necessaria la presenza di almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda ed in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda ed in ogni ulteriore convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei capitale rappresentato in assemblea.

ART. 17 - RINVIO DELL’ASSEMBLEA

I soci che rappresentino un terzo del capitale sociale intervenuto in assemblea hanno diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 18 - PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA, PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE E VERBALIZZAZIONE

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal Presidente.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall'eventuale regolamento assembleare, ha il potere di proporre le procedure le quali possono comunque essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Il voto segreto non è ammesso; il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

ART. 19 - ASSEMBLEE SPECIALI

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea straordinaria, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti dei diritto di voto.

L'assemblea speciale:

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del suo Presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea straordinaria della società. La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale. Gli organi deputati all'amministrazione ed al controllo hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.

Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del codice civile. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, se l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418 del codice civile.

ART. 20 - COMPETENZA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Nei casi previsti dall'art.11, comma quarto del presente statuto, gli amministratori devono richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria, ferma restando la responsabilità dell'organo amministrativo per gli atti compiuti.

Sono attribuite altresì all'organo amministrativo le seguenti competenze:

ART. 21 - COMPOSIZIONE, NOMINA, SOSTITUZIONE E INCOMPATIBILITA' DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri e può essere amministrata anche da non soci.

Spetta all'assemblea ordinaria la determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, al Comune di Torino spetta la nomina diretta di un amministratore per ogni quota di capitale sociale posseduta corrispondente alla divisione dello stesso per il numero di amministratori da nominare, o per frazione superiore al 50% di tale quota.

Conseguentemente, il Comune di Torino non parteciperà alla votazione per la nomina dei restanti amministratori.

I restanti amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti diversi dal Comune di Torino, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire.

Le liste potranno essere presentate da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno il tre per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Esse saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, unitamente all'elenco degli azionisti che hanno concorso a presentarle.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto, gli azionisti interessati dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della società, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, copia dei biglietti di ammissione.

Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Le adesioni in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Nessuno può essere candidato in più di una lista, a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno successivamente divisi per uno, due, tre, quattro, secondo il numero dei consiglieri da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I quozienti così ottenuti saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, in ogni caso non superiore a tre esercizi; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori nominati dal Comune di Torino sono revocabili e sostituibili in ogni momento dal Comune stesso.

Qualora vengano a mancare uno o più degli amministratori nominati dal Comune di Torino, spetterà al Comune la nomina diretta del o dei sostituti, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile.

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dagli altri azionisti, alla loro sostituzione provvedono, nella successiva assemblea gli azionisti diversi dal Comune di Torino: i Consiglieri così nominati restano in carica quanto il Consiglio di cui sono entrati a far parte.

I sostituti durano in carica fino alla successiva assemblea.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio; in tal caso, per nominare il nuovo consiglio l'assemblea è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal collegio sindacale, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere o di Assessore del Comune di Torino o con le analoghe cariche di altri enti pubblici territoriali soci.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

ART. 22 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CARICHE SOCIALI

II Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente, scelto tra i Consiglieri del Comune di Torino, ed eventualmente il Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti disposti dall'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un Amministratore delegato e ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, determinandone i poteri.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti.

Il Consiglio può delegare altresì le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, nell'ambito del quale dovranno in ogni caso essere in maggioranza gli amministratori espressi dal Comune di Torino, determinandone i poteri.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma del codice civile, nonché le decisioni sui seguenti atti:

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

ART. 23 DELEGA DI ATTRIBUZIONI

II Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei limiti di cui all’art.22 del presente Statuto, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori Generali, dirigenti, dipendenti, poteri inerenti all’amministrazione.

ART. 24 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

II Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione su iniziativa del Presidente, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del Collegio Sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato a sostituirlo.

La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni precedenti la riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purché la convocazione avvenga tramite i mezzi indicati, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

II Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per le deliberazioni.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché in tal caso sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare tutti i partecipanti e percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nei luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario, ove nominato.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dai Presidente della riunione e dal segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ovvero da un notaio costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a trasmettere al Consiglio Comunale di Torino il bilancio d’esercizio approvato ed ogni altro documento richiesto dal Consiglio Comunale stesso.

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, nominati dal Comune, devono inviare entro il 31 Dicembre di ogni anno al Sindaco, al Consiglio Comunale ed al Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali del Comune, una relazione sul proprio operato e sul finanziamento della Società.

ART. 25 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE

L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investititi di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere del Collegio Sindacale.

Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

ART. 26 - COLLEGIO SINDACALE

II Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Al Comune di Torino spetta la nomina di almeno due sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio sindacale, e di almeno un sindaco supplente.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; i restanti mèmbri, se non sono iscritti presso tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché le cause di incompatibilità, la nomina, la cessazione, la sostituzione sono regolati dalle disposizioni di legge.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.

Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall'Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante per la carica.

ART. 27 - IL CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Ai sensi dell'art.2409 quater Codice Civile, l'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, nomina la società di revisione e ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Alla società di revisione si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art.2409 quinquies Codice Civile.

La società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazione con l'organo di controllo:

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

ART. 28 - ESERCIZIO SOCIALE E UTILI

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono attribuiti come segue:

Ricorrendone i presupposti, è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità a quanto disposto dall'articolo 2433-bis del codice civile.

ART. 29 - RECESSO

Non costituiscono causa di recesso la proroga del termine della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e della Società di Revisione tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

ART. 30 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge ovvero per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

In tutti i casi di scioglimento, l'organo amministrativo deve eseguire gli adempimenti pubblicitari nei termini di legge.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nomina uno o più liquidatori determinandone il numero, le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori, se più di uno, anche con rinvio al funzionamento dell'organo amministrativo in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri in forza dei quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori, il compenso.

ART. 31 - FORO COMPETENTE

Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.

ART. 32 - RIFERIMENTO AL CODICE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì