Divisione Servizi Tributari e Catasto

n. ord. 84
2004 04534/013

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 LUGLIO 2004
(proposta dalla G.C. 1 giugno 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE, REGOLAMENTO C.O.S.A.P.

   Proposta dell'Assessore Bonino.

   Il 31 dicembre 2004 scadrà la convenzione stipulata il 1° dicembre 1995 con UNIRISCOSSIONI S.p.A. (già CONRIT S.p.A.) per la riscossione delle entrate tributarie comunali.

   La Città, in considerazione dell’attuale evoluzione normativa nonché in funzione dell’efficacia ed efficienza del sistema di riscossione, oggi gestito tramite il concessionario e sulla base delle valutazioni che seguono, non intende riproporre il sistema della concessione, ma intende passare ad una nuova modalità di gestione del servizio in oggetto avvalendosi, quindi, di quanto disposto dall’art. 7 del "Regolamento delle entrate tributarie del Comune di Torino - D.Lgs. 446/1997 - 2004" modificato ed integrato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 marzo 2004 (mecc. 2004 00181/013) il quale prevede:
Art. 7 - Forme di gestione
1.   La gestione delle risorse di entrata è effettuata direttamente fino a quando l’Amministrazione Comunale non disponga diversamente nel rispetto delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 446/1997.

   L’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 prevede che i Comuni possano disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie (comma 1), effettuare l’accertamento dei tributi direttamente o anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della Legge n. 142/1990 (comma 5, lettera a) ovvero affidare il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, non solo ai concessionari nazionali di cui al D.Lgs. 112/1999, modalità seguita sino ad ora dal Comune di Torino con la convenzione in scadenza sopra menzionata, ma anche a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall’art. 22, comma 3, lett. e), della Legge n. 142/1990, comma 5, lettera b) n. 1.

   Tale ultima possibilità non è venuta meno in ragione del fatto che la Legge 142/1990 è stata abrogata con l’art. 274, lettera q), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

   Infatti, considerato che l’art. 52, comma 5, lett. b), n. 1 del D.Lgs. 446/1997 prevede che l’affidamento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate degli Enti Locali deve avvenire "nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali", la disciplina applicabile è l’art. 113 T.U.E.L., che ha sostituito l’art. 22 della citata Legge 142/1990.

   Detto art. 113, comma 5 prevede, tra le forme di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, alla lettera c) l’affidamento "a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’Ente o gli Enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi".

   L’applicabilità del vigente art. 113 è supportata dalla previsione contenuta dall’art. 52 predetto che l’affidamento del servizio di riscossione tributi deve avvenire nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, fermo restando che il servizio in oggetto rappresenta una prerogativa della potestà impositiva dell’Ente Locale volto alla realizzazione di bisogni pubblici di utilità dell’Ente stesso.

   Il vigente Statuto comunale disciplina all’art. 71 le modalità di gestione dei servizi pubblici comunali, prevedendo tutte le fattispecie consentite dalla normativa.

   Al fine di passare alla nuova forma di gestione del servizio di riscossione delle entrate comunali, anche tributarie occorre preventivamente adeguare i Regolamenti comunali delle entrate tributarie e patrimoniali imposte ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997.

   Ai sensi dell’art. 43 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 1 giugno 2004, i pareri alle Circoscrizioni, con il seguente esito:
-   la Circoscrizione 7 ha espresso in tempo utile parere favorevole (all. 2 - n.                   );
-   le Circoscrizioni 1, 3, 6 e 10 hanno espresso parere pervenuto fuori tempo utile;
-   le Circoscrizioni 2, 4, 5, 8 e 9 non hanno espresso parere (non pervenuto).

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, le modificazioni riportate in grassetto nell’allegato 1 (all. 1 - n. ) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ai seguenti Regolamenti Comunali:
   -   Regolamento delle entrate tributarie del Comune di Torino - D.Lgs. 446/1997 - 2004;
   -   Regolamento imposta comunale sugli immobili;
   -   Regolamento per l’applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
   -   Regolamento per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie;
   -   Regolamento C.O.S.A.P. - Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Tali modificazioni avranno efficacia dal 1° gennaio 2005;

2)   di dare atto che i Regolamenti tributari, così come modificati, verranno trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e della Circolare 29 dicembre 2000 n. 241/E dello stesso Ministero;

3)   di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all’art. 43, lettera e), del Regolamento del Decentramento;

4)   di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.