Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali
Settore Servizi Generali e Meccanizzati - Sicurezza e Pronto Intervento

n. ord. 178
2004 04457/111

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 DICEMBRE 2004
(proposta dalla G.C. 8 giugno 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: D.LGS. 626/1994 - TUTELA DEI DIPENDENTI DAL FUMO PASSIVO - DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI MUNICIPALI E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

Proposta dell'Assessore Tricarico.

La recente disposizione contenuta all'art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" ripropone il problema della tutela dei non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo. Essa dispone il divieto di fumo in tutti i locali pubblici chiusi, con la sola eccezione di quelli riservati ai fumatori (e come tali contrassegnati) e dotati di impianti per la ventilazione e il ricambio dell'aria rispondenti ai requisiti fissati dal DPCM 23 dicembre 2003 (G.U. 29 dicembre 2003 n. 300).
La norma ha anche superato favorevolmente il vaglio della Corte Costituzionale (sentenza n. 361/2003) in merito alla legittimità dello Stato a legiferare, anche in via regolamentare, sulla materia, in considerazione della portata generale del problema della tutela dai danni del fumo passivo.
Tale norma supera definitivamente il discusso e vago concetto di "locale aperto al pubblico" per il quale da tempo vigeva il divieto ai sensi della Legge 584/1975 esteso con Circolare Ministeriale 4/2001. Essa si inserisce quindi nel contesto legislativo che regolamenta il divieto di fumo nei locali pubblici e che impone di esercitare poteri amministrativi, regolamentari e disciplinari nell'ambito dei propri uffici e strutture (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 in applicazione alla Legge 584 dell’11 novembre 1975). Tale direttiva, che aveva già chiarito il significato di locale "aperto al pubblico" ("quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti"), riconosce anche l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni in ordine alla eventuale estensione del divieto ai luoghi individuati all'art. 1 della Legge 584/1975, indipendentemente dall'essere locali aperti al pubblico come sopra precisato.
A queste disposizioni regolamentari generali si aggiungono, e anzi le superano per i risvolti penali che comportano, le normative generali di tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro che pongono in capo al datore di lavoro:
- l'obbligo di provvedere alla valutazione di tutti i rischi (ovvero anche quelli meno frequenti o meno accertati, e non solo quelli "tabellati"), all'adozione e all'aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione per la sicurezza e la salute del lavoratore (artt. 1, 4 e 31 D.Lgs. 626/1994);
- di garantire che i lavoratori dispongano "nei luoghi di lavoro chiusi …… di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aereazione" e che "qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente" (art. 9 commi 1 e 4 del D.P.R. 303/1956 come modificati all'art. 33 del D.Lgs. 626/1994);
- tutela dei dipendenti non solo quella ovvia dal fumo passivo, ma anche quella necessaria dal fumo attivo, che potrebbe dare luogo al fumo passivo nei normali rapporti di ufficio (D.Lgs. 626/1994, art. 32 Cost. e 2087 c.c.);
- divieto assoluto di fumo nei locali a rischio incendio (D.P.R. 547/1955, D.Lgs. 626/1994, D.M. 10 marzo 1998).
Si rammentano poi i principi generali indicati dalla Costituzione (art. 32) che sancisce il diritto alla salute come diritto fondamentale e l'obbligo contrattuale generale di sicurezza verso i dipendenti in capo al datore di lavoro indicato dall'art. 2087 del Codice Civile.
La Città di Torino ha affrontato il problema addirittura in anticipo sul contesto normativo nazionale con la deliberazione della Giunta Comunale del 23 dicembre 1993 (mecc. 9310462/21), esecutiva dal 16 gennaio 1994 e successiva Disposizione del Sindaco del 19 gennaio 1994 che dispone il "divieto di fumare in tutti gli uffici ed ambienti comunali", incaricando i Dirigenti municipali a dare attuazione alla disposizione di divieto e prevedendo, per gli inadempienti, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge, oltre ai provvedimenti di tipo disciplinare previsti dai vigenti contratti qualora trattasi di dipendenti.
Si aggiunga poi che i principali Enti Pubblici della Città, Enti privati e ora anche le F.S. in modo generalizzato hanno adottato norme rigidamente precettive di divieto di fumo in tutti i propri locali di lavoro.
Quanto sopra premesso, nel richiamare:
1) gli attuali orientamenti della giurisprudenza e l'esito delle sentenze della Corte Costituzionale sulla materia: concorde nel ritenere preciso dovere del datore di lavoro la tutela della salute dei dipendenti anche limitando la libertà di fumare; anzi l'inerzia in tale direzione può dare origine ad azioni di risarcimento danno (vedasi sentenze della Corte Costituzionale n. 202/1991 del 13 maggio 1991 e 399/1996 del 20 dicembre 1996);
2) il parere espresso dall'avv. Lageard (consulente della Città) pubblicato anche su riviste specializzate nazionali il quale afferma che, accertata ormai la pericolosità del fumo passivo e sulla base della legislazione e dell'esito delle recenti sentenze sull'argomento, il dovere di tutelare la salute dei dipendenti ex D.Lgs. 626/1994 sia assolutamente prevalente rispetto alla norma amministrativa; ciò anche tenendo conto che l'inosservanza del primo dovere è penalmente sanzionato in capo al datore di lavoro. Pertanto "il divieto di fumo deve essere esteso a tutti i locali comunali" pur rilevando l'opportunità, seppure non l'obbligo, di predisporre locali per fumatori con le caratteristiche idonee;
3) il parere di uno dei medici competenti della Città che, in ordine alla efficace tutela dei non fumatori, deve essere disposto il divieto o la restrizione del fumo in luoghi pubblici o di lavoro e la limitazione dell'inquinamento per mezzo del miglioramento della ventilazione degli ambienti interni;
4) le richieste annuali della Prefettura di Torino che, nell'ambito della rilevazione sull'applicazione delle norme anti fumo, richiede i dati relativi alla ricognizione dei luoghi di lavoro e alle infrazioni contestate in attuazione all'art. 4.d. della Direttiva del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 attuativa della Legge 584/1975.
Si ritiene necessario provvedere a dare piena attuazione alle norme disponendo il divieto di fumare in tutti i locali municipali e ad approvare il relativo Regolamento (allegato 1) che contiene le norme attuative e il connesso regime sanzionatorio.
In ottemperanza al comma 6 dell'art. 51 della Legge 3/2003 (articolo che entrerà in vigore in tutte le sue parti il prossimo 30 dicembre 2004) occorrerà accompagnare il divieto con la necessaria informazione agli utenti, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative e con il supporto dei medici competenti anche al fine dell'assistenza ai dipendenti che intendono smettere di fumare.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, si precisa che:
- hanno fin da ora piena vigenza le sanzioni e le modalità di accertamento di cui agli artt. 7, 8 e 9 della Legge 584/1975 per le fattispecie previste dalla stessa Legge (es. locali della P.A. aperti al pubblico o con divieto specifico) per tutti gli utenti di tali locali;
- dal 30 dicembre 2004 tale regime sanzionatorio si applicherà anche a tutte le fattispecie previste dall'art. 51 della Legge 3/2003 (es. tutti i locali chiusi della P.A.) e a tutti gli utenti dei locali comunali (dipendenti e non);
- poiché il divieto di fumo viene imposto in primo luogo per la tutela dei lavoratori nel luogo di lavoro (D.Lgs. 626/1994 e collegate) in relazione alla sua azione ormai riconosciuta cancerogena, la violazione al divieto impone, in ogni caso, l’applicazione da parte del datore di lavoro delle comuni sanzioni disciplinari previsti nei vigenti contratti collettivi ai dipendenti contravventori.
Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento sono stati chiesti, in data 13 luglio 2004, i pareri alle Circoscrizioni, con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 5, 6, 7 e 8 (all. 2-5 - nn.                                      );
- non hanno espresso parere (non pervenuto) le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 9 e 10.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di disporre il divieto di fumo in tutti i locali comunali;
2) di approvare il Regolamento di attuazione della suddetta norma (all. 1 - n.                    );
3) di provvedere alla necessaria informazione agli utenti, da definire con le organizzazioni di categoria, anche come elemento della comunicazione con i dipendenti;
4) di demandare la definizione degli elementi attuativi di dettaglio delle suddette norme nelle singole specifiche realtà ai datori di lavoro ex D.Lgs. 626/1994 e agli Uffici della Direzione Generale, del Servizio Centrale Risorse Umane e dell'Ufficio di Coordinamento Sistema Sicurezza.


REGOLAMENTO
PER L'ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI CHIUSI
SEDI DI LUOGHI DI LAVORO MUNICIPALI

ART. 1
Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumo nei locali chiusi della pubblica amministrazione, al fine della tutela del diritto alla salute e alla salubrità degli ambienti di lavoro.

ART. 2
Definizione del divieto

1. Il divieto di fumare oggetto del presente Regolamento trova applicazione in tutti i locali chiusi adibiti a sedi di lavoro municipali, compresi corridoi, atrii, vani scale, scantinati, ascensori e servizi igienici, indipendentemente dalla presenza di pubblico e a prescindere dalla attività lavorativa espletata.
2. Non è consentito fumare anche negli uffici o negli ambienti sedi di lavoro municipali dove si trovi ad operare il solo dipendente fumatore.
3. Il divieto di fumare si intende rivolto anche al pubblico e agli utenti che si trovino a qualsiasi titolo negli ambienti definiti al precedente punto 1, comprese le eventuali imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi, ai quali andrà pure fornita una specifica informazione da parte dei Datori di Lavoro ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 626/1994.

ART. 3
Compiti dei Datori di Lavoro

1. I Datori di Lavoro provvedono a dotare ciascuna sede di competenza nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, di appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto, completi delle indicazioni fissate dalla specifica normativa:
- "VIETATO FUMARE";
- indicazione della norma che impone il divieto;
- sanzioni applicabili;
- soggetto cui spetta la vigilanza sull’osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni (ove non vi sia stata specifica nomina, il compito spetta al Datore di Lavoro della sede).
2. Nelle strutture con più locali, sono adottabili cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE".
3. Per ciascuna delle strutture di competenza dovranno essere nominati, con specifico ordine di servizio da allegare al Documento di Valutazione dei Rischi, gli incaricati di vigilare sull’osservanza del divieto, di contestare le infrazioni e di verbalizzarle. In mancanza di tale atto di nomina, il Datore di lavoro risulterà direttamente responsabile in prima persona delle procedure di vigilanza, accertamento e contestazione e dovrà quindi attenersi a quanto indicato nel seguente articolo 7. L'accertamento dei contravventori, per quanto riguarda gli amministratori, è affidata al Corpo dei Vigili Urbani.
4. Al documento di Valutazione del Rischio ex D.Lgs. 626/1994 dovrà pure essere allegato l'atto formale di individuazione dei locali dove è consentito fumare, comprensivo della documentazione tecnica attestante la rispondenza degli stessi alle norme indicate nel Regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell’articolo 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003.

ART. 4
Locali riservati ai fumatori - Caratteristiche

1. Il Direttore Generale o suo delegato, accertata la eventuale disponibilità degli spazi, può individuare nelle sedi di lavoro municipali, e con apposito provvedimento, specifici locali da riservare ai fumatori e come tali contrassegnati, adeguatamente separati dai locali limitrofi e aventi i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente. In mancanza di tale provvedimento non sono individuati locali destinati ai fumatori.
2. I locali riservati ai fumatori devono essere realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare.
3. Tali locali devono essere pienamente rispondenti ai requisiti tecnici previsti nell'allegato 1 del D.P.C.M. 23 dicembre 2003.
4. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui al punto precedente non è idoneo quale "locale riservato ai fumatori" di cui all'articolo 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e, quindi, alla applicazione della connessa normativa.

ART. 5
Locali riservati ai fumatori - Compiti del Datore di Lavoro

1. Il Datore di Lavoro, per ciascuna sede di competenza, dovrà indicare nel documento di Valutazione del Rischio l'ubicazione e la rispondenza ai requisiti di legge dei locali da lui individuati e nei quali è consentito fumare.
2. Di quanto sopra dovrà essere data, a cura del Datore di Lavoro, apposita informativa al personale, agli utenti, nonché alle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 626/1994.

ART. 6
Locali riservati ai fumatori - Disposizioni per l’uso

1. Fermo restando il pieno rispetto dei requisiti tecnici di cui al precedente articolo 3, i locali riservati ai fumatori devono rispondere anche alle prescrizioni che seguono.
2. La porta di accesso deve essere sempre richiusa dopo ogni passaggio.
3. Il numero massimo di persone presenti contemporaneamente nel locale deve essere oggetto di specifica valutazione, sentito anche il parere del Medico Competente.
4. Le disposizioni di cui ai punti precedenti, compreso il dato del numero massimo di persone, devono essere affisse e ben visibili all’interno del locale.

ART. 7
Istituzione dell'Ufficio di Coordinamento delle contravvenzioni

1. Viene istituito l'Ufficio di Coordinamento delle contravvenzioni presso la Direzione Generale, con compiti di coordinamento e controllo dell'attività di vigilanza sul rispetto del divieto di fumo nell'intero Ente e di comunicazione delle infrazioni rilevate al Prefetto competente ex articolo 9 Legge 584/1975.
2. Presso l'Ufficio confluiscono, in copia, i verbali delle contestazioni e le comunicazioni di eventuali provvedimenti disciplinari intrapresi nei confronti dei dipendenti inadempienti.

ART. 8
Compiti degli incaricati alla vigilanza, accertamento e contestazione dell’infrazione

1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, le procedure di accertamento, verbalizzazione e pagamento delle sanzioni pecuniarie sono quelle indicate dalla Legge 584/1975 e alla Dir. P.C.M. 14 dicembre 1995 e s.m.i..
2. L'incaricato preposto alla vigilanza e all’accertamento dell’infrazione viene dotato di apposito modulo di contestazione da redigere in duplice copia e del modello di pagamento del Ministero delle Finanze 23F. In caso di trasgressione questi procederà, ai sensi dell’articolo 13 della Legge 689/1981 (addetto al controllo e all’accertamento di violazioni amministrative), a compilare il modulo di contestazione e a darne copia, unitamente al modulo di pagamento 23F, al trasgressore. Sarà cura del trasgressore comunicare all'Ufficio di cui all'articolo 7 l'avvenuto pagamento della sanzione.
3. L’incaricato che ha accertato la violazione avrà cura di inviare copia del verbale di contestazione all'Ufficio di cui all'articolo 7. Tale ufficio, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dall'accertamento, presenterà rapporto al Prefetto per i provvedimenti del caso.
4. L’incaricato provvederà ad accertare la violazione e a verbalizzarla con le modalità di cui all’allegato modello e relative istruzioni.
5. In alcun modo l’operatore preposto potrà ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

ART. 9
Sanzioni

1. Ai trasgressori al divieto previsto dall’articolo 2 si applicano le sanzioni di cui al primo comma dell’articolo 7 della Legge 584/1975 e sue successive modificazioni. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.
2. Ai Dirigenti che non ottemperino alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell’articolo 6 si applicano le sanzioni di cui al secondo comma dell’articolo 7 della Legge 584/1975 e sue successive modificazioni. Tale importo è aumentato della metà qualora la violazione sia avvenuta in locali nei quali gli impianti di condizionamento non siano funzionanti, o non siano condotti in maniera idonea, o non siano perfettamente efficienti.
3. Agli addetti alla vigilanza, accertamento e contestazione dell’infrazione, che non curino l’osservanza del divieto di fumo, si applicano le medesime sanzioni di cui al punto precedente.
4. E' ammesso il pagamento della sanzione ridotta (pari al doppio del minimo), qualora il versamento avvenga entro i primi 60 giorni dalla contestazione.
5. Ai dipendenti trasgressori delle disposizioni di cui al punto 1 dell’articolo 5 si applicano i provvedimenti disciplinari previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Enti Locali vigente all'atto della contestazione.

ART. 10
Pagamento delle sanzioni

1. Le sanzioni vanno pagate tramite il modello F23 allegato al modulo di contestazione della contravvenzione. In nessun caso l'operatore incaricato alla contestazione dell'infrazione potrà riceverne il relativo pagamento. Il modello F23 potrà essere pagato:
a) direttamente al concessionario del servizio di riscossione dell'Ente;
b) presso la propria banca.
2. E' ammesso il pagamento anche tramite bollettino postale intestato al servizio di riscossione dell'Ente.

ART. 11
Regime sanzionatorio

1. Fino alla data di entrata in vigore della norma hanno piena vigenza le sanzioni e le modalità di accertamento di cui agli articoli 7, 8 e 9 della Legge 584/1975 per le fattispecie previste dalla stessa Legge (es. locali della P.A. aperti al pubblico o con divieto specifico) per tutti gli utenti di tali locali.
2. Dalla data di entrata in vigore della norma tale regime sanzionatorio si applicherà anche a tutte le fattispecie previste dall'articolo 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 (es. tutti i locali chiusi della P.A.) e a tutti gli utenti dei locali comunali (dipendenti e non).
3. La violazione al divieto impone, in ogni caso, la applicazione da parte del Datore di Lavoro delle comuni sanzioni disciplinari previste nei vigenti contratti collettivi ai dipendenti contravventori.

ART. 12
Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti ed a quelle che dovessero intervenire in futuro sulla materia.